CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 27/A
presentata dal Consigliere regionale
presentata dai Consiglieri regionali
MANINCHEDDA - BALIA - ORRU' - SANNA Franco - CUCCU Giuseppe - CORRIAS - URAS - MARRACINI - CUGINI
l'8 settembre 2004
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il Consiglio delle autonomie locali, "organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione.
L'esigenza di istituzionalizzare la cooperazione fra Regioni ed enti locali tuttavia aveva già trovato espressione col decreto legislativo n. 112 del 1998, oggi trasfuso nell'articolo 4 del decreto le-gislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale aveva stabilito che "le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze".
Questa norma dava organica sistemazione a numerose e diversificate esperienze di coordina-mento attuate in varie regioni, tra le quali la Sardegna, nella quale è stata istituita fin dal 1993 una con-ferenza permanente Regione - enti locali, con funzioni prevalentemente consultive nei confronti della Giunta. Tale organismo, nel quale gli enti locali sono rappresentati dai presidenti di ANCI, UPI, UNCEM, APEL, Lega per le autonomie ed i poteri locali, non avendo però funzioni predefinite, né precise competenze non è mai riuscito ad assumere un ruolo stabile e rilevante nella definizione delle politiche regionali d'interesse degli enti locali.
Durante la scorsa legislatura sia la Giunta che diversi gruppi politici hanno presentato progetti di legge sulla Conferenza Regione - enti locali e sul Consiglio delle autonomie locali, che la Prima commissione ha fuso approvando all'unanimità, nella seduta del 7 gennaio 2003, un testo unificato che però non è mai stato discusso dall'Aula.
I proponenti della presente proposta di legge ritengono che il lavoro compiuto nella scorsa le-gislatura sia ancora pienamente valido e possa pertanto rappresentare una utile base al fine di consenti-re la più rapida istituzione del Consiglio delle autonomie locali e la riorganizzazione della Conferenza permanente Regione - enti locali. Per questo motivo si è ritenuto di riproporre senza sostanziali modi-fiche il testo unificato già approvato dalla Commissione all'inizio dello scorso anno.
Così come configurato in questa proposta, il Consiglio delle autonomie si caratterizza innanzi-tutto come organo di rappresentanza diretta del sistema delle autonomie, concreta espressione di sog-gettività di tale sistema. Per tale motivo il Consiglio delle autonomie non ha sede né presso il Consi-glio regionale né presso la Giunta, ma ha invece una propria sede, ha personale proprio, sia pure attra-verso la forma giuridica del comando per evitare inopportune cristallizzazioni e propri mezzi di fun-zionamento.
Coerente con tale impostazione di rappresentanza diretta è anche la composizione del Consi-glio, che comprende esclusivamente i presidenti delle province ed un numero congruo di sindaci e-spressi dalle diverse fasce demografiche ed aree geografiche dei comuni della Sardegna (art. 3).
Il carattere unitario della funzione di rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali si esprime infine nella sua partecipazione, attraverso dieci suoi membri, ad una conferenza Regione - enti locali ampiamente rinnovata nella composizione e nettamente potenziata nelle competenze rispetto a quella a suo tempo istituita con atto amministrativo.
Da ultimo - ma non certo in ordine di importanza - va evidenziato che la proposta attua in mo-do chiaro e significativo il principio di equiordinazione tra Regione, comuni e province che costituisce la novità di fondo del novellato titolo V della Costituzione. Di tale principio sono espressione anche simbolica l'annuale seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali (articolo 10) e l'equiparazione dei suoi componenti ai consiglieri regionale sul piano dell'informazione (articolo 11). Ma il nuovo ruolo attribuito agli enti locali attraverso la loro rappresentanza diretta risal-ta soprattutto sotto due profili: la partecipazione al procedimento legislativo, mediante l'obbligo di conseguire l'intesa in sede di Conferenza Regione - enti locali sugli atti d'indirizzo puntualmente indi-cati nell'articolo 13.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
MANINCHEDDA, Presidente - ARTIZZU, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA - CORRIAS - CUCCU Giuseppe - CUGINI - FLORIS Mario - MARRACINI - ORRU', relatore - PILI - SANNA Francesco
pervenuta il 22 dicembre 2004
La Prima Commissione nella seduta del 26 ottobre 2004, ha approvato all'unanimità il presente testo unificando le due proposte di legge.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali (C.d.A.L.) prevista dall'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, è diventata un adempimento obbligatorio per le regioni a statuto ordinario, applicabile immediatamente anche nelle Regioni differenziate in virtù della clausola transitoria contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
La partecipazione dei comuni e delle province ai processi decisionali della Regione costituisce, inoltre, uno dei punti salienti della riforma complessiva del nostro ordinamento autonomistico; riforma che necessariamente dovrà modificare ed invertire le dinamiche politiche e istituzionali che hanno condotto ad un centralismo regionale per certi versi più invasivo e vincolante di quello di derivazione statale.
Il Consiglio delle autonomie locali può quindi rappresentare un organismo importante nell'accompagnare quel processo di decentramento di poteri verso le istituzioni più vicine ai cittadini, le quali hanno rappresentato in questi ultimi anni una delle realtà istituzionali più dinamiche ed innovative.
Questa consapevolezza è ormai da tempo patrimonio comune ai vari schieramenti politici; va ricordato, infatti, che entrambe le proposte di legge sono state predisposte sulla base di un testo unificato già approvato all'unanimità dalla prima Commissione nella precedente legislatura.
Il citato articolo 123 della Costituzione definisce in modo chiaro la funzione consultiva del Consiglio delle autonomie locali; questa limitazione non può quindi essere superata con legge regionale.
Questa proposta di legge si sforza comunque di attribuire al C.d.A.L. la più ampia gamma di funzioni compatibili nell'attuale cornice costituzionale.
La funzione consultiva viene estesa alle varie fasi del processo legislativo ed amministrativo sulle materie riguardanti gli enti locali che sono chiamati a "parteciparvi" in modo attivo, mediante l'espressione di pareri obbligatori (articolo 9; articolo 13).
Il salto qualitativo verso un sistema unitario Regione-Enti Locali, che superi la logica della separatezza e della "gerarchia istituzionale", articolandosi e differenziandosi invece per funzioni e competenze specifiche sulla base dei principi di sussidiarietà e di responsabilità, sarà una parte costitutiva della riforma statutaria.
In sintesi, guardando alla prospettiva e operando dentro i limiti costituzionali, si è cercato di unire le due funzioni consultiva e partecipativa.
Nel merito queste alcune scelte operate dalla Commissione:
a) la rappresentanza diretta del sistema delle autonomie locali attraverso una composizione limitata esclusivamente ai sindaci ed ai presidenti delle province (articolo 3);
b) l'"autonomia funzionale", (articolo 6 e articolo 8) mediante l'organizzazione e la dotazione degli uffici riservata esclusivamente al personale degli enti locali;
c) l'introduzione di alcuni elementi riconducibili al cosiddetto principio di equiordinazione, in particolare all'articolo 10, in cui viene prevista la seduta congiunta del Consiglio regionale e del C.d.A.L. prima della sessione di bilancio, e all'articolo 11 in cui vengono equiparati per quanto riguarda il diritto all'informazione i consiglieri regionali ed i componenti del C.d.A.L..
La proposta di legge individua infine, (articolo 12), nella Conferenza permanente regioni-enti locali la sede unitaria in cui avvengono la concertazione ed il coordinamento tra i due livelli istituzionali; il C.d.A.L. demanda correttamente, infatti, ad un organismo costituito da una pluralità di rappresentanze, Giunta regionale, Associazioni EE.LL., la definizione di competenze che non debbono sovrapporsi, quali le intese e gli accordi Regioni-EE.LL. (articolo 13 e articolo 14).
II TESTO DELLA COMMISSIONE E' UNIFICATO CON LA PROPOSTA DI LEGGE N. 9
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali | |
Art. 1 1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione - enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione ed il funzionamento. |
Art. 1 1. In attuazione del principio di cooperazione degli enti locali tra loro e con la Regione e al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, la presente legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione-enti locali e ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento. | |
Art. 2 1. Il Consiglio delle autonomie locali: a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse; b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9; c) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione - enti locali. |
Art. 2 1. Il Consiglio delle autonomie locali: a) è l'organo di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria, degli enti locali della Sardegna e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse; b) partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'articolo 9; c) propone alla Giunta regionale di promuovere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali; d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione-enti locali | |
Art. 3 1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte: a) i presidenti delle province; b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia; c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti; e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale. 3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile. |
Art. 3 1. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte: a) i presidenti delle province; b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia; c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia; d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia; e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. La funzione di componente del Consiglio delle autonomie locali non è delegabile. | |
Art. 4 1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) e e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci, convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in collegi regionali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere c) e d) e in collegi provinciali per l'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3. 2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani di età. 4. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3. 5. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione democrafica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie. 6. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 4 1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3. 2. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica. 4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 risultino appartenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato è proclamato eletto il sindaco più votato che appartenga ad altra provincia. 5. Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione, che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3. 6. Nelle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'articolo 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'articolo 10 ter della citata legge regionale n. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno è pari alla durata ordinaria del Consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie. 7. Il decreto di nomina è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali. | |
Art. 5 1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni. 2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori. 3. Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. 4. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto. 5. Col medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, in sostituzione del componente di diritto dichiarato decaduto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina. 6. Negli altri casi, se la cessazione dalla carica è avvenuta prima della sua ordinaria scadenza, il Presidente della Regione col medesimo decreto nomina il primo dei non eletti nel collegio nel quale è stato eletto il componente da sostituire, ovvero riconvoca il collegio nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti. 7. Se la cessazione dalla carica consegue alla sua ordinaria scadenza, prima di dichiararne la decadenza da componente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere alla sua sostituzione ai sensi dei commi precedenti, il Presidente della Regione accerta che l'interessato non sia stato rieletto alla medesima carica precedentemente ricoperta. |
Art. 5 1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni. 2. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori. 3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. 4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 anticipatamente decaduto il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo titolare della carica che dà diritto alla nomina. 5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui, nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni del collegio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che convoca il collegio per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. 6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del Consiglio sia decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica. | |
Art. 6 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno. 2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza e la costituzione di commissioni istruttorie. 3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto. 5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche. 6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti. |
Art. 6 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica un anno e sei mesi. 2. Il regolamento può prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie. 3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto. 5. Le sedute del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche. 6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilità, i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro 45 giorni dall'insediamento. | |
Art. 7 1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione. 2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione. 3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti. |
Art. 7 1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta un'indennità di carica pari al venticinque per cento dell'indennità di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione. 2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che è pari all'indennità di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di regione. 3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennità di carica percepite dai componenti. | |
Art. 8 1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno. 2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente. |
Art. 8 1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno. 2. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente dipendenti degli enti locali della Sardegna, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza. 3. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il Consiglio delle autonomie locali può inoltre stipulare contratti di consulenza e di prestazione d'opera, esclusa in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro dipendente. 4. In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria del Consiglio regionale delle autonomie sono svolte dal personale dell'ANCI Sardegna in numero non superiore a quattro unità, il cui trattamento economico, pari a quello in godimento, è a carico del Consiglio regionale delle autonomie. | |
Art. 9 1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale: a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale; b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali; d) sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria; e) sulle proposte di atti di programmazione, generale e di settore, soggetti all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione. 3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. I disegni di legge sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente ed il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso il parere prescritto, questo s'intende acquisito favorevolmente. 4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione. |
Art. 9 1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale: a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale; b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali; d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente Commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Commissione può procedere alla votazione finale. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione. 3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al Consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere è dato per iscritto ed è allegato alla relazione della Commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole. 4. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione. | |
Art. 10 1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna. |
Art. 10 1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna. | |
Art. 11 1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali. |
Art. 11 1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali. | |
Art. 12 1. La Conferenza permanente Regione - enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna. 2. Alla Conferenza partecipano per la parte regionale: a) il Presidente della Regione, che la presiede; b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente; c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, bilancio e di programmazione; d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. 3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza: a) dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate all'articolo 3, comma 1; b) i presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; 4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali. 5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno sette dei componenti in rappresentanza degli enti locali. 6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali. 7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali, con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali. 8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge. |
Art. 12 1. La Conferenza permanente Regione-enti locali è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna. 2. Alla Conferenza partecipano per la regione: a) il Presidente della Regione, che la presiede; b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente; c) gli Assessori regionali competenti in materia di riforma della Regione, di bilancio e di programmazione; d) gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. 3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla Conferenza: a) dieci componenti del Consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'articolo 3; b) dai Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna. 4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali. 5. La Conferenza delibera con la presenza di almeno 7 dei componenti in rappresentanza degli enti locali. 6. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali. 7. La segreteria della Conferenza è assicurata dagli uffici dell'Assessorato regionale degli enti locali, con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio delle autonomie locali. 8. La Conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge. | |
Art. 13 1. Sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali gli atti d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamento tecnico, le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziaria regionali fra gli enti locali e gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge. 2. Ai fini dell'intesa, la posizione della parte regionale è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali. 3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza conseguire la previa intesa di cui al comma1. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni. La Giunta regionale è tenuta a revocare i provvedimenti in ordine ai quali non sia conseguita l'intesa nei successivi quindici giorni. |
Art. 13 1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge. 2. Ai fini dell'intesa, la posizione della regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali. 3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa. | |
Art. 14 1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo. |
Art. 14 1. La Giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo. | |
Art. 15 1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Conferenza permanente Regione - enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali nella Conferenza istituita dalla presente legge. |
Art. 15 1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'articolo 4 è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative della primavera del 2005. 2. La Conferenza permanente Regione-enti locali istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie nella Conferenza istituita dalla presente legge. | |
Art. 16 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 - FNOL - Parte corrente 516.000 euro 2004 516.000 euro 2005 516.000 euro 2006 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 (Interventi vari di parte corrente) della tabella A allegata alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6. In aumento 04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA Servizio 02 - UPB S04.015 - (N.I.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali 516.000 euro 2004 516.000 euro 2005 516.000 euro 2006 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |
Art. 16 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annui euro 516.000 a decorrere dall'anno 2005. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 - FNOL - parte corrente 2004 ----- 2005 euro 516.000 2006 euro 516.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 (Interventi vari di parte corrente) della tabella A allegata alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 In aumento 04 - ENTI LOCALI Servizio 02 - UPB S04.015 (n.i.) - Sostegno al sistema delle autonomie locali 2004 ----- 2005 euro 516.000 2006 euro 516.000 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S04.015 del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |