CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 23

presentata dal Consigliere regionale

CAPELLI - OPPI - AMADU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO

il 2 settembre 2004

Istituzione del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica nelle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere della Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Uno dei punti cardine del processo di razionalizzazione prima e di aziendalizzazione poi del Sistema sanitario nazionale e regionale, è quello della qualificazione e del migliore impiego della risorsa "personale".

La legge 23 ottobre 1992, n. 421 prevede tra i principi e i criteri direttivi quello di "disciplinare il rapporto di lavoro del personale, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale".

La stessa legge, all'art. 1, lettera o), prevede l'obbligo di regolamentare il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed Università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea.

Analoghi accordi, sulla base di specifici protocolli tra le Università e le Regioni connessi alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, sono previsti tra le stesse Università, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. E questo è anche il senso di quanto contenuto ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517, modificativi dell'art. 6 del D.Lgs 502/92.

Ma ancora di più si possono leggere questi orientamenti nel D.Lgs n. 229 del 1999, quando si individuano nuove figure di dirigenti da realizzarsi negli organici delle Aziende sanitarie senza oneri aggiuntivi, procedendo alla riconversione dei posti già esistenti ed alla redistribuzione delle funzioni dirigenziali.

Nel contesto di questa revisione generale del sistema sanitario nazionale e nella nuova delineazione degli assetti strutturali e funzionali, si colloca il nuovo percorso culturale e professionale dell'operatore infermieristico.

Le prime vere novità sono costituite dal Decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 che, dopo aver individuata la figura professionale dell'infermiere come l'"operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica", ne definisce l'ampio campo di attività e ne stabilisce i compiti, riservandogli, tra l'altro, una notevole funzione nei processi di formazione e di aggiornamento del proprio profilo professionale e del personale di supporto.

Il percorso formativo post-base si svolge attraverso aree specialistiche e si conclude con il rilascio di uno specifico attestato che costituisce titolo preferenziale per le funzioni specifiche nelle diverse aree.

Un ulteriore passo avanti la professione infermieristica lo compie a seguito della emanazione della Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, che sancisce in forma definitiva il nome (professione sanitaria e non più sanitaria ausiliaria o paramedica), l'autonomia (abolizione dei mansionari, diritto alla pubblicità sanitaria, ecc.), al titolo (completa equiparazione del titolo ai nuovi diplomi universitari).

La definizione del nuovo ordinamento professionale e l'approvazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il periodo 1998-2001 e quello attualmente in vigore hanno modificato, in misura ancora più significativa, le regole relative ai percorsi di carriera e allo sviluppo professionale di tutto il personale delle Aziende sanitarie e quindi anche degli operatori infermieristici ed ostetrici.

La definitiva valorizzazione della figura infermieristica si ha però successivamente al 2000.

Nell'aprile del 2000 il Ministro dell'università firma uno schema di decreto che sviluppo un nuovo sistema, con riferimento agli obiettivi ed alle attività formative qualificanti delle lauree specialistiche, fra le quali c'è la 83/s scienze infermieristiche, che ricomprende dunque la figura dell'infermiere tra le professioni che postulano una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito specifico.

Ma la tappa decisiva del progressivo delinearsi della nuova figura professionale dell'infermiere, così come trova collocazione nella presente proposta di legge, è stata la promulgazione della Legge n. 251 del 2000 concernente "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica".

La novità maggiore di questa legge è costituita dalla individuazione di una nuova figura di dirigente da realizzarsi negli organici delle aziende sanitarie senza oneri aggiuntivi, procedendo alla riconversione dei posti già esistenti (art. 7 della proposta) e alla redistribuzione delle funzioni dirigenziali.

Ciò significa ridisegnare l'organizzazione del lavoro in sanità, rivedendo ruolo e funzioni e anche rapporti gerarchici rispetto ai modelli attualmente vigenti.

In questo modo, mentre si restituisce al medico la sua peculiare funzione, senza nulla togliere al suo ruolo, si affidano le altre funzioni gestionali alla nuova figura dirigenziale infermieristica.

Al Ministero della sanità, dopo la emanazione della Legge n. 251 del  2000, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, spetta il compito di emanare linee guida in materia, ai sensi dell'art. 1, 3 comma, della stessa legge.

Alla Regione compete la promozione, nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, della valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche e ostetriche. La maggior parte delle Regioni, anche a Statuto Speciale, hanno già legiferato in materia.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 5 del 1995

1. Nella legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 5 dell'art. 11 è aggiunto il seguente: "5 bis. In ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica, quale struttura autonoma, in staff alla Direzione generale";

b) dopo il comma 3 dell'art. 31, è aggiunto il seguente: "3 bis. In ciascuna azienda ospedaliera è istituito il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica, quale struttura autonoma, in staff alla Direzione generale".

   

Art. 2
Funzioni del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica

1. Il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica di cui all'art. 1, lett. a) e b), svolge le seguenti funzioni a livello dipartimentale:

a) direzione, programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza infermieristica, attraverso la definizione di standard di processo e risultato riferiti ai modelli organizzativi adottati;

b) direzione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività del personale infermieristico, tecnico addetto all'assistenza e ausiliario;

c) direzione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione della formazione permanente e ricorrente del personale infermieristico, tecnico addetto all'assistenza e ausiliario;

d) valutazione del tutorato e del tirocinio degli studenti universitari dei corsi di laurea in scienze infermieristiche;

e) promozione ed attuazione di modelli di assistenza, con l'adozione in via ordinaria della cartella infermieristica e di protocolli operativi basati:

1) sull'evidenza scientifica in tutte le UU.OO., e di progetti di ricerca finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza e all'organizzazione dell'area sanitaria infermieristica;

2) partecipazione alla programmazione degli interventi in materia di investimenti di risorse strumentali e tecnologiche, pertinenti all'area infermieristica.

   

Art. 3
Aree omogenee

1. Il servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica presente nelle aziende unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere è articolato in tre aree omogenee: distrettuale, ospedaliera e della formazione.

   

Art. 4
Direttore del servizio

1. Il direttore del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica è nominato dal direttore generale, sentito il direttore sanitario, con incarico di durata triennale rinnovabile, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati appartenenti all'area infermieristica in possesso del diploma di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche.

2. Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di cui al comma 1 potrà essere attribuito ad un operatore sanitario appartenente all'area infermieristica in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o di infermiere insegnante dirigente, ovvero operatore professionale coordinatore insegnante con esperienza almeno decennale.

   

Art. 5
Direttore di area

1. La direzione di ciascuna delle aree di cui all'art. 3 è affidata, previa idonea procedura selettiva, ad un operatore sanitario appartenente all'area infermieristica, in possesso del diploma di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche. Tale incarico ha durata triennale rinnovabile.

2. Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di cui al comma 1 potrà essere conferito ad un operatore sanitario appartenente all'area infermieristica in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o di infermiere insegnante dirigente, ovvero operatore professionale coordinatore insegnante con esperienza almeno decennale.

   

Art. 6
Struttura di riferimento

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituita la struttura organizzativa di riferimento per i servizi di assistenza infermieristica e ostetrica delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.

2. La direzione della struttura di cui al comma 1 è affidata ad un operatore sanitario appartenente all'area infermieristica in possesso del diploma di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche.

3. Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di cui al comma 2 potrà essere conferito ad un operatore sanitario appartenente all'area infermieristica in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o di infermiere insegnante dirigente con esperienza quinquennale nella qualifica di operatore professionale dirigente, ovvero operatore professionale coordinatore insegnante con esperienza almeno decennale.

   

Art. 7
Norme di riferimento

1. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1,  della Legge 10 agosto 2000, n. 251.

   

Art. 8
Struttura e modalità di funzionamento

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto d'indirizzo, determina la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica