CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 22
presentata dal Consigliere regionale
ATZERI - SCARPA
il 1° settembre 2004
Istituzione di una Assemblea costituente per la redazione del nuovo Statuto speciale della Sardegna
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'articolo 54, comma 1, dello Statuto speciale per la Sardegna prevede che i titolari dell'iniziativa per la modificazione o la revisione organica dello Statuto siano il Consiglio regionale o almeno ventimila elettori.
Ciò non impedisce che venga eletta un'Assemblea costituente a livello regionale sulla base del sistema proporzionale, che il progetto di Statuto sia sottoposto al parere del Consiglio regionale, rivisitato dall'Assemblea costituente, e quindi approvato dal Consiglio regionale e trasmesso al Parlamento per l'esame in doppia lettura, secondo quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
L'Assemblea costituente non rientra tecnicamente nella struttura degli organi fondamentali del Consiglio e della Giunta regionale: ossia è un organo che al di là degli organi fondamentali della Regione, per comune consenso della dottrina, la Regione può costituire. Esso è fondamentale per la fissazione dei contenuti del nuovo Statuto, ma la procedura che si segue è quella statutariamente e costituzionalmente prevista.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Istituzione di un'Assemblea Costituente1. In armonia con l'articolo 3 della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Consiglio regionale istituisce un'Assemblea costituente del popolo sardo allo scopo di redigere un nuovo Statuto speciale per la Sardegna.
Art. 2
Principi1. In considerazione delle peculiarità di carattere storico, istituzionale, economico, etnico, linguistico, culturale, nonché della condizione di insularità e della particolare collocazione geografica della Sardegna nel Mediterraneo, i lavori dell'Assemblea costituente dovranno tener conto dei seguenti principi:
a) lo Statuto speciale anche in conformità ai principi di diritto internazionale e comunitario, contempla potestà legislative - da esercitare in via esclusiva ovvero in concorso con lo Stato - anche in deroga alle competenze riservate a quest'ultima; per l'esercizio di tali potestà vanno garantite corrispondenti risorse finanziarie;
b) lo Statuto deve determinare una forma di governo e dei principi di organizzazione e funzionamento della Regione in modo da coniugare le esigenze di stabilità con quelle di rappresentanza;
c) lo Statuto configura una nuova procedura per l'adozione delle norme di attuazione quali strumenti di collegamento tra Stato e Regione e di risoluzione di specifiche problematiche;
d) lo Statuto valorizza il piano di rinascita della Sardegna di cui all'articolo 13 della vigente carta statutaria;
e) lo Statuto è adeguato alle previsioni della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, in quanto più favorevoli, con leggi regionali da approvarsi a maggioranza qualificata entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del 2001;
f) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al punto e), la Regione Sardegna determina, d'intesa con lo Stato, le risorse umane, i mezzi finanziari, i beni e gli strumenti organizzativi necessari ad esercitare le nuove competenze;
g) la Repubblica deve garantire alla Sardegna la coesione ed il riequilibrio economico-sociale attraverso un nuovo sistema finanziario e fiscale, responsabilizzante e solidaristico, che preveda anche una politica di sgravi fiscali e di realizzazione di zone franche, sino al perseguimento dell'autosufficienza finanziaria, in un quadro di sostegno al mezzogiorno, alle isole e alle altre aree svantaggiate del paese;
h) la Regione partecipa alla formazione della volontà dello Stato con riferimenti ai trattati internazionali che incidano nelle materie di sua competenza nonché in relazione ai trattati istitutivi dell'Unione Europea, agli atti da questa emanati ed alla formazione dei suoi organi, conformemente ai principi di coesione, di democraticità e di sussidiarietà, con la previsione che la Regione possa concludere accordi con gli stati membri dell'Unione Europea e i loro enti territoriali.
Art. 3
Elezione dell'Assemblea Costituente1. Le modalità di elezione dell'Assemblea costituente saranno stabilite con legge regionale basata sul sistema proporzionale.
Art. 4
Consultazioni1. Il progetto di legge in corso di adozione da parte dell'Assemblea costituente sarà oggetto di consultazione con le autonomie locali, con le organizzazioni sindacali, con la Confindustria, con le università di Cagliari e Sassari, nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che possano offrire un effettivo contributo.
Art. 5
Procedura di approvazione1. Il progetto di Statuto sarà sottoposto al parere del Consiglio regionale.
2. Entro trenta giorni l'assemblea legislativa approverà e trasmetterà il progetto elaborato dall'Assemblea costituente, al Parlamento che lo approverà secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione.
3. Lo Statuto sarà sottoposto a referendum confermativo di cui al comma 3 della Legge Costituzionale 22 novembre 1992, n. 1.