CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 18

presentata dal Consigliere regionale

SANJUST - LA SPISA - CONTU - LICANDRO - LOMBARDO - MILIA - PETRINI - PILI - RASSU - SANCIU - SANNA Paolo

il 6 agosto 2004

Norme in materia di promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La crescente importanza e rilevanza delle politiche giovanili induce a riflettere sulla inadeguatezza degli attuali strumenti normativi, spesso frammentari e in ogni caso privi di una coerente visione di sistema. Il fenomeno, ormai consolidato, della prosecuzione dell'adolescenza e dell'estensione dell'età in cui si conquistano l'indipendenza economica e la stabilità lavorativa, rappresentano solo alcuni degli indici che legittimano una organica politica regionale specificamente rivolta alla popolazione giovanile.

La comunità isolana non si sottrae a questa riflessione, che coinvolge una fascia di popolazione che vive spesso con disagio la difficoltà di formarsi adeguatamente, di maturare esperienze relazionali coerenti con le logiche della globalizzazione, di godere di tempi e spazi per una costruttiva socializzazione e, dato da non trascurare, risente di limiti e condizionamenti persino discriminatori rispetto al diritto ad un libero e consapevole sviluppo personale, culturale e professionale. A ciò va aggiunto il fenomeno, diffuso ma sottotraccia, delle devianze e del malessere sociale, troppo spesso affrontato in termini repressivi piuttosto che nell'ottica positiva di una corretta informazione e del recupero e della valorizzazione delle risorse umane.

E' del resto assodato che non si costruisce alcuna seria prospettiva di sviluppo se non si punta verso misure di promozione e di incentivo nei confronti di una popolazione giovanile sempre più emarginata e sempre meno in grado di utilizzare strumenti per sostenere la competizione con le realtà più sviluppate in sede nazionale e comunitaria.

Si tratta allora di analizzare senza pregiudizi le molteplici sfaccettature del fenomeno, e di apprestare misure promozionali in un'ottica organica di sistema. E si tratta, al contempo, di valorizzare e sviluppare in ambito regionale le iniziative che, nel settore delle politiche giovanili, hanno ottenuto risultati riconosciuti.

L'esperienza maturata dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Cagliari, per le peculiarità della città dovute alla presenza di un elevato numero di studenti e lavoratori pendolari e fuori sede,  costituisce un valido e significativo esempio di come sia possibile lavorare nel settore delle politiche giovanili arrivando ad incidere positivamente su più ambiti.

Proprio quella esperienza tuttavia ha incontrato i suoi principali ostacoli sia nella mancanza di una normativa regionale di riferimento che nell'assenza di finanziamenti specifici finalizzati alla sua attuazione.

La proposta di legge in esame prefigura un intervento organico incentrato sul ruolo determinante  che, in termini di attivazione e coordinamento delle attività di settore, è chiamato a ricoprire il Comitato regionale per le politiche giovanili. Tale ruolo è rafforzato dal necessario coinvolgimento di più Assessorati stante la complessità degli interventi previsti.

Accordi di programma, Conferenze di servizi, Convenzioni, Conferenza regionale e Forum regionale dei giovani rappresentano altrettanti snodi attraverso i quali filtrare le domande e distribuire i fondi.

In questa prospettiva assume particolare rilevanza la "Carta Giovani Sardegna", che si pone come una sorta di capitale individuale di opportunità di crescita e di sviluppo multidimensionale, piuttosto che come una misura di natura assistenzialistica.

Va inoltre sottolineato il carattere innovativo della presente proposta, che si confronta con le più avanzate esperienze in campo nazionale e che riprende opportunamente gli indirizzi fondamentali assunti dalle politiche comunitarie in tema di valorizzazione della condizione giovanile.

Né va trascurato il coinvolgimento delle autonomie locali, della società civile, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali, nella consapevolezza che un progetto ambizioso ma realistico non può essere accentrato nelle istituzioni regionali, che semmai, in una logica ispirata al principio di sussidiarietà, ricoprono il ruolo di mediazione, promozione e coordinamento delle politiche giovanili.

Tra le finalità della presente proposta va sottolineata l'esigenza, fortemente avvertita, di combattere tutte le forme di discriminazione patite da moltissimi giovani di valore, i quali sono sovente costretti a svolgere tirocini presso studi privati o Facoltà privi di qualunque serio compenso, oppure a sostenere spese enormi in quanto sprovvisti di rimborsi per le trasferte in campo nazionale in occasione di particolari concorsi che non si svolgono in Sardegna.

Si tratta, in definitiva, di proporre per i giovani in Sardegna, un messaggio di speranza e di attenzione, per poter passare da logiche di sterile rivendicazione di diritti e opportunità, a logiche di promozione di incentivi giocati sulle opportunità e perciò idonei a coinvolgere i giovani in tutti gli aspetti rilevanti della vita sociale e dell'avvio professionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei princìpi costituzionali, delle leggi nazionali e delle competenze statutarie, riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alla società civile e alle istituzioni della Regione.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le risorse umane e le forme associative.

3. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti di intervento:

a) la famiglia

b) i contesti educativi e scolastici;

c) l'ambito lavorativo.

4. La Regione attiva e incentiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti ed ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, purché rientranti nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 anni.

   

Art. 2
Azioni programmatiche della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione prioritariamente coordina la presente legge con i piani pluriennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano una significativa ricaduta sulla condizione giovanile.

2. La Regione attua inoltre le seguenti azioni programmatiche:

a) favorisce la costituzione di forme associative fra i soggetti di livello regionale, provinciale e comunale che operano nel campo dell'informazione giovanile, dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro, promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale;

b) promuove con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale, studi per conseguire l'obiettivo di una scolarità piena dopo l'obbligo e per valorizzare gli studi universitari e le specializzazioni post-universitarie;

c) sostiene la realizzazione di tirocini e di specializzazioni post universitarie per la partecipazione ad esami di abilitazione professionale mediante la previsione ed il finanziamento di borse di studio a favore di neo- laureati;

d) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione di "informagiovani" nelle realtà che ne sono sprovviste ed il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attuali, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;

e) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;

f) promuove progetti e programmi di servizi socio- assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio delle devianze e dell'emarginazione ed all'educazione e informazione in campo sessuale;

g) valorizza la creatività e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, e l'incontro tra produzione artistico - creativa e mercato;

h) promuove programmi e iniziative finalizzati all'educazione ed alla sicurezza stradale, alla prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di sostanze alcoliche e la pratica del gioco d'azzardo;

i) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, attraverso incentivi per la qualificazione curricolare e per conseguire l'obiettivo di una formazione adeguata e innovativa per un miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;

l) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative anche mediante la previsione di agevolazioni a favore dei proprietari che affittano immobili ai giovani universitari ed alle giovani coppie;

m) promuove, coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali nazionali ed internazionali;

n) favorisce la partecipazione dei giovani sardi ai concorsi e alle pubbliche selezioni che si svolgono al di fuori della Sardegna, anche in ambito europeo, mediante il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.

   

Art. 3
Carta Giovani Sardegna

1. E' istituita la "Carta Giovani Sardegna", concernente convenzioni che prevedono particolari forme di agevolazione nei seguenti ambiti:

a) settore culturale;

b) ingresso nei musei e nei siti archeologici;

c) attività ludiche e ricreative;

d) pratica sportiva e accesso agli impianti sportivi;

e) arte e spettacolo;

f) turismo;

g) materiali informatici e multimediali;

h) altri ambiti da individuarsi nelle forme previste al comma 2.

2. Le agevolazioni e le esenzioni, di cui agli ambiti previsti nel comma 1, hanno durata biennale e sono individuati e promossi dal Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato può individuare, anche d'intesa con gli Assessorati competenti, nuovi ambiti d'intervento.

5. Il Comitato ha a disposizione un fondo, da individuare in un apposito capitolo di spesa nel bilancio, per la realizzazione e la pubblicizzazione istituzionale della "Carta Giovani Sardegna".

   

Art. 4
Comitato regionale per le politiche giovanili

1.  La Regione, al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso l'Assessorato della pubblica istruzione, un Comitato presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, al quale con la presente legge viene attribuita la competenza in materia di politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie:

a) lavoro e formazione professionale;

b) sanità e servizi sociali;

c) pubblica istruzione.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed ha le seguenti funzioni:

a) coordinare le azioni di cui agli articoli 2 e 3 anche promuovendo specifici strumenti programmatici;

b) proporre i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 5;

c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi locali, nazionali e trasnazionali rivolti ai giovani;

d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della Regione;

e) recepire le proposte della Conferenza di cui all'art. 9, stabilendo settori e modalità d'intervento prioritari ed indicando gli opportuni riferimenti al bilancio.

3. Il Comitato si avvale della struttura tecnico-amministrativa, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, operante presso l'Assessorato della pubblica istruzione.

4. La Giunta, su conforme proposta del Comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.

   

Art. 5
Contributi regionali

1. La Regione predispone l'erogazione di contributi ad enti locali, associazioni giovanili e singoli per favorire la realizzazione delle azioni programmatiche di cui all'articolo 2 della presente legge ed in particolare per:

a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;

b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture associative e ludico-ricreative destinate ad attività rivolte ai giovani;

c) la concessione di borse di studio.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del comitato di cui all'art. 4, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.

   

Art.6
Coordinamento delle azioni

1. La Giunta regionale istituisce un gruppo di lavoro interassessoriale, a cui partecipano funzionari degli assessorati con competenze riguardanti le problematiche giovanili, con i seguenti compiti:

a) supporto al comitato regionale nella definizione delle linee di lavoro coordinate e coerenti con le finalità della legge;

b) monitoraggio delle strutture, delle tendenze e delle aspettative del mondo giovanile, oltre che delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani.

2. Il gruppo di lavoro può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali del settore.

   

Art.7
Accordi di programma e conferenze di servizi

1. La Regione, per poter attuare le azioni programmatiche di cui all'articolo 2, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

   

Art.8
Convenzioni

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalità della presente legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di servizi gestite da giovani e di cooperative sociali.

   

Art. 9
Conferenza regionale

1. Il Comitato regionale di cui all'articolo 4 indìce, con cadenza almeno biennale, la Conferenza regionale per le politiche giovanili, a cui partecipano gli Assessori competenti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.

2. La Conferenza formula al Comitato di cui all'articolo 4 proposte di programmi e progetti relativi alle condizioni dei giovani, coordinando e armonizzando gli indirizzi e le iniziative regionali con quelle degli enti territoriali.

   

Art. 10
Forum regionale dei giovani

1. E' istituito il Forum regionale dei giovani di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e comunali e delle associazioni legalmente riconosciute che chiedano di farne parte, e la cui attività statutaria sia rivolta prevalentemente alle politiche giovanili.

2. Il Forum:

a) propone progetti al Comitato di cui all'articolo 4 ed alla Conferenza di cui all'articolo 9;

b) esprime parere in ordine ai progetti, alle azioni ed ai programmi del Comitato e della Conferenza;

c) elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento. 

3. Il Forum è costituito con delibera del Consiglio regionale, con cadenza triennale.

   

Art. 11
Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, delibera annualmente l'approvazione del programma relativo agli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il programma dovrà essere trasmesso per il parere alla Commissione pubblica istruzione del Consiglio regionale la quale dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione del documento. Superato tale termine il parere si intende acquisito.

   

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 1.250.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione, per gli anni 2004, 2005, 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPS S03.006

Cap. 03030

2004                          euro                 1.250.000

2005                          euro                 1.250.000

2006                          euro                 1.250.000

In aumento

10 - LAVORO

UPB S10.088

Cap. 10309 - 01 (N.I.)

Spese per il sostegno dell'informazione giovanile, per interventi per favorire la formazione e l'orientamento dei giovani verso il mercato del lavoro, la qualificazione degli operatori dell'informazione, l'innovazione tecnologica e la concessione di incentivi per la qualificazione finalizzata al miglior inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (art. 2, lett. a) d) e i) della presente legge)

2004                          euro                    550.000

2005                          euro                    400.000

2006                          euro                    475.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB 511.075

Cap. 11187 - 01 (N.I.)

Interventi per la scolarità piena dopo l'obbligo, la valorizzazione degli studi universitari e post universitari e della creatività culturale dei giovani, la concessione di borse di studio per neo laureati, rimborso spese di viaggio e di alloggio per partecipazione a concorsi e pubbliche selezioni, e per l'attuazione di programmi finalizzati all'educazione e alla sicurezza stradale e per agevolazioni ai proprietari che affittano immobili a universitari o giovani coppie e per il sostegno di scambi socio culturali (articolo 2, lett. b) c) e) g) h) l) m) n) della presente legge)

2004                          euro                    550.000

2005                          euro                    400.000

2006                          euro                    475.000

Cap. 1118702

Spese per la creazione e la distribuzione della Carta Giovani Sardegna (art. 3 della presente legge)

2005                          euro                    250.000

2006                          euro                    100.000

Cap. 11187-03

Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per le politiche giovanili (art. 4 della presente legge), per l'organizzazione della Conferenza regionale per le politiche giovanili (art. 9 della presente legge) e per l'istituzione del Forum regionale dei giovani (art. 10 della presente legge)

2004                          euro                      40.000

2005                          euro                      40.000

2006                          euro                      40.000

Cap. 11187-04

Contributi per il sostegno di iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili (art. 5 della presente legge)

2004                          euro                      60.000

2005                          euro                      60.000

2006                          euro                      60.000

12 - SANITA'

Cap. 12273-01

Spese per progetti e programmi di servizi socio assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio delle devianze e dell'emarginazione, contro l'uso delle sostanze stupefacenti e alcoliche, contro la pratica del gioco d'azzardo (art. 2, lett. f) e h), della presente legge)

2004                          euro                    100.000

2005                          euro                    100.000

2006                          euro                    100.000