CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 16
presentata dai Consiglieri regionali
CASSANO - VARGIU - DEDONI - PISANOil 5 agosto 200
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nel corso degli anni di operatività della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, che ha ridisciplinato l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari, sono state riscontrate una serie di difficoltà applicative che hanno reso problematico l'adeguamento alle prescrizioni della nuova legge.
La presa d'atto di queste difficoltà suggerisce di apportare alcune sostanziali modifiche nella struttura e nel funzionamento delle compagnie , per riportarle ai loro originari compiti di polizia, adeguandole alle attuali necessità, cercando però di salvare un patrimonio di esperienze che altrimenti rischierebbe di essere disperso.
Inoltre si pone l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1988 ai principi delle Leggi n. 142 del 1990 e n. 81 del 1993, nonché alle innovazioni introdotte dall'articolo 60 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori".
Entrando nel merito delle singole proposte di modifica (con riferimento agli articoli della legge regionale n. 25 del 1988), si precisa quanto segue:
- l'articolo 1 rimane invariato poiché esso richiama i principi generali;
- l'articolo 2 viene modificato nel senso di limitare gli obblighi delle compagnie barracellari alla sola salvaguardia dei beni, escludendo l'assicurazione e l'obbligatorietà, poiché questa norma appare oggi anacronistica e di difficile applicabilità, rasentando l'illegittimità; inoltre al secondo comma è stato eliminato l'inciso "su loro richiesta", poiché questa condizione pone le compagnie barracellari in uno stato di perenne sudditanza rispetto agli altri corpi di polizia, mentre alle compagnie stesse deve competere un autonomo obbligo di intervento;
- l'articolo 3, nel nuovo testo, nasce dall'esigenza primaria di togliere le compagnie barracellari dalle dirette dipendenze dei sindaci, poiché, nella stragrande maggioranza dei casi, questi utilizzano le compagnie in modo improprio ed arbitrario, affidando loro compiti completamente estranei alle loro prerogative, condizionandole con la compilazione dei giudizi da trasmettere alla Regione o vincolando determinate prestazioni improprie alla corresponsione dei contributi loro affidati dalla Regione per le compagnie. Quindi sarebbe opportuno svincolare queste dal controllo dei sindaci per porle sotto il controllo delle province perché da queste siano affidate ai comuni (questo anche in previsione della costituzione di un eventuale corpo di polizia provinciale);
- l'articolo 6 contiene lo snellimento delle procedure per la collaborazione tra compagnie e forze di polizia dello Stato;
- l'articolo 8 nasce dall'esigenza di porre un limite numerico alla composizione delle compagnie barracellari. E' assurdo che esistano compagnie composte da cento, centocinquanta e centottanta persone, in molti casi di ottanta e novanta anni o con nominativi fittizi di soggetti che non prestano servizio ma i cui nomi servono solo per elevare l'importo del premio regionale e riscuotere i contributi dell'equipaggiamento. Così peraltro si consente a molti di disporre di un tesserino e di una qualifica di agente di pubblica sicurezza, con l'opportunità di poter liberamente acquistare un'arma, incrementando il già altissimo numero di armi in circolazione, con i gravi problemi di ordine pubblico che questo comporta;
- l'articolo 9 è stato riformulato precisando meglio il meccanismo di rinnovo automatico delle compagnie barracellari e gli adempimenti ad esso conseguenti. In particolare, viene precisato che, in caso di riconferma della compagnia, l'assemblea dei barracelli che deve procedere alla conferma del capitano o alla designazione di una terna di nomi da proporre per la nomina del nuovo comandante, venga convocata dal sindaco entro i trenta giorni antecedenti la scadenza della compagnia. Questa disposizione di tipo procedurale è stata introdotta per superare la situazione di stallo e di incertezza che si veniva a creare ogni qualvolta l'assemblea dei barracelli non veniva convocata per la designazione della terna, vanificando, di fatto, il principio della proroga automatica;
- con l'articolo 10 si dispone che le compagnie vengano obbligatoriamente costituite in tutti i comuni;
- le modifiche all'articolo 11 nascono dalla necessità di imporre un limite di età ed un titolo di studio, poiché il barracello che contesta una qualunque infrazione deve essere in grado di conoscere e spiegare quale norma viene violata. Inoltre si prevede che l'amministrazione comunale o regionale imponga le visite mediche prima dell'incorporamento;
- con l'articolo 12 si chiede che la nomina degli ufficiali avvenga secondo una graduatoria per titoli e sia vincolata al superamento dei corsi di qualificazione previsti dall'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988;
- all'articolo 13 viene sostituito il sesto comma, prevedendo le tessere di riconoscimento, le uniformi ed il colore dei mezzi dei barracelli, vincolandone la qualifica ad agente di pubblica sicurezza al conseguimento e superamento del corso di formazione di base previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988;
- l'articolo 14 chiarisce meglio le procedure di sostituzione del capitano, distinguendo fra i casi di assenza e impedimento temporaneo, per i quali è prevista la sostituzione automatica da parte dell'ufficiale più anziano, ed i casi di impedimento definitivo per i quali è stato previsto che, entro 60 giorni dalla data di dimissioni o dal provvedimento di revoca, il sindaco provveda alla nomina di un nuovo capitano;
- l'articolo 15 dispone che per poter fare il capitano sia necessario aver fatto parte di una compagnia per almeno tre anni in qualità di ufficiale, oppure, qualora nel comune non operi una compagnia da almeno dieci anni, che la persona prescelta a ricoprire tale incarico abbia superato proficuamente il corso di qualificazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988;
- nell'articolo 16 viene snellita la procedura di nomina del segretario;
- l'articolo 17 della legge regionale viene sostituito per rispondere ad esigenze organizzative di carattere diverso. In primo luogo si fissa una data di scadenza unica per tutte le compagnie barracellari, individuando nella data di scadenza degli esercizi annuali un elemento chiarificatore che elimina molte incertezze per la presentazione dei bilanci;
- l'articolo 18 disciplina la ripartizione del fondo barracellare fra i componenti la compagnia precisando cosa debba intendersi, a tali fini, per "effettivo servizio";
- l'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1988 viene ripreso dall'articolo 17 della proposta: riconduce le responsabilità delle compagnie alla sola salvaguardia dei beni ed alla tutela e controllo del territorio, escludendo la rifusione dei danni;
- l'articolo 18 della proposta, considerando la non obbligatorietà della tassa barracellare e la mancanza di responsabilità della compagnia barracellare per danni, abroga il corrispondente articolo 20 della legge regionale; viene, di conseguenza, abrogato anche l'articolo 21 della legge regionale n. 25/88, che prevedeva l'attività di periti e arbitrati in rapporto a detti danni;
- l'articolo 22 della legge regionale, salvo qualche lieve modifica, rimane invariato;
- gli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 25 del 1988 vengono modificati per dare più efficacia ai provvedimenti emessi dal capitano e snellire le procedure per l'emissione di sanzioni disciplinari o di sospensione cautelare. Il successivo articolo 25 rimane invariato;
- agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate modifiche limitate; disciplinano, rispettivamente, il primo il caso di scioglimento delle compagnie nell'ipotesi che queste passino sotto tutela provinciale, ed il secondo la stesura del regolamento barracellare;
- gli articoli 28 e 29 della legge regionale riguardano i contributi ed i premi; al primo sono state aggiunte alcune misure per la tutela dei barracelli in quanto titolari di un servizio di polizia, il secondo riguarda soprattutto la distribuzione del cosiddetto premio regionale con un'attribuzione che attualmente è macchinosa e disuguale, che va a sperequare tra territori nei quali vi è la comunità montana ed i restanti; l'aver attribuito alle compagnie, accanto agli originari compiti della prevenzione e repressione dell'abigeato e della salvaguardia delle proprietà private, una pluralità di funzioni che prescinde dalle specificità territoriali, per cui non c'è differenza tra zone montane e no, ha fatto venire meno, in questo senso, ogni esigenza di differenziazione. Il nuovo articolo 29 prevede la fissazione di criteri e parametri per la concessione dei premi;
- l'articolo 30 della legge regionale n. 25 del 1988, nel testo modificato, dispone che l'Amministrazione regionale attribuisca direttamente alle compagnie barracellari per lo svolgimento della campagna antincendio, risorse ed attrezzature previste da leggi e regolamenti senza che queste passino attraverso i comuni;
- l'articolo 31 della legge regionale n. 25 del 1988, viene integrato prevedendo una contribuzione previdenziale della Regione per i servizi effettivi nelle compagnie barracellari;
- l'articolo 32 della stessa legge viene modificato, prevedendo l'obbligatorietà della frequenza e del superamento dei corsi di qualificazione regionali, ai fini della immissione nelle compagnie barracellari, nei diversi gradi, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
- all'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988, si propone che vengano aggiunti alcuni commi che prevedono l'istituzione di un comando regionale e di uno per ogni provincia coordinandone le varie funzioni; questi commi nascono dall'esigenza di rinnovare le funzioni delle compagnie barracellari adeguandole ai tempi anche in funzione della nuova politica nazionale federalista e del trasferimento delle competenze dello Stato alle Regioni, e quindi in previsione dell'istituzione di una polizia regionale, se non provinciale (questa sarebbe peraltro già attuabile se le province facessero propria la Legge 7 marzo 1986, n. 65, come avvenuto in molte province italiane);
- gli articoli 34 e 35 rimarrebbero invariati;
- si propone una lieve modifica all'articolo 36.
Gli articoli successivi sono tutti nuovi e studiati per consentire maggiore coordinamento ed organizzazione delle compagnie , individuando l'organo che dovrà mettere a disposizione i locali da adibire a caserme, quelli che dovranno fornire i mezzi, le relative tasse automobilistiche e le riparazioni di questi, le armi e le uniformi, gli stampati, la modulistica e tutto quanto necessario per un corretto svolgimento del servizio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari1. L'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari).
1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
a) salvaguardare le proprietà private;
b) collaborare con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
1) protezione civile;
2) prevenzione e repressione dell'abigeato;
3) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
c) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
1) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
2) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
3) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
4) caccia e pesca;
5) prevenzione e repressione degli incendi;
d) salvaguardare il patrimonio ed i beni del comune di appartenenza nonché dei suoi beni di uso civico e di demanio armentizio.
2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.".
Art. 2
Competenza territoriale delle compagnie barracellari1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Competenza territoriale delle compagnie barracellari)
1. Le compagnie barracellari sono costituite, di regola, su base territoriale provinciale.
2. Qualora sia giustificato dall'estensione del territorio comunale o dalla presenza di frazioni distanti dal nucleo principale e da esso completamente separate, la compagnia potrà articolarsi in distaccamenti comandati da un tenente, distribuiti nel territorio; in tal caso, ogni distaccamento potrà avere come ambito di attività una parte distinta del territorio, ma sarà sempre dipendente operativamente dal comando di compagnia, sede del capitano.
3. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza.
4. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli articoli 5, 10 e 30.".
Art. 3
Custodia dei beniL'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Custodia dei beni)
1. Per i beni indicati nell'articolo 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le compagnie dei barracelli in Sardegna), i proprietari hanno facoltà di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'articolo 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei beni per i quali intendono assicurare la custodia.
3. La facoltà di cui al comma 1, può esplicarsi anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 29 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
4. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.".
Art. 4
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, debbono collaborare per specifiche operazioni con le forze di polizia dello Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti.".
Art. 5
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 19881. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo la parola "barracellari", sono aggiunte le parole ", in qualità di agenti di polizia giudiziaria,".
Art. 6
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 19881. All'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 1988 sono aggiunte:
a) alla fine del comma 4 le parole ", e non superiore a sessanta.";
b) alla fine del comma 5 le parole ", con un organico non inferiore alle dieci unità per distaccamento.".
Art. 7
Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari1. L'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari).
1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale provinciale ed operano su base territoriale comunale.
2. Le compagnie barracellari durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione.
3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova compagnia.
4. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio il sindaco:
a) entro i novanta giorni antecedenti la data di scadenza provvede a richiedere alla Prefettura il rinnovo dei provvedimenti di attribuzione ai barracelli della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
b) entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza, convoca l'assemblea dei barracelli che, con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 12, provvede alla conferma del capitano o alla designazione di una terna di nomi da proporre per la nomina del nuovo capitano, proposti dalle compagnie e scelti tra gli ufficiali.
5. Il sindaco o un suo delegato, con l'assistenza del segretario della compagnia, presiede l'assemblea dei barracelli per la riconferma del capitano o per la designazione della terna di nomi da proporre per la nomina a nuovo comandante. Di tutto viene redatto verbale dal segretario della compagnia.".
Art. 8
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 19881. All'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Le compagnie barracellari devono essere istituite in ogni comune. L'iniziativa è del sindaco.";
b) al comma 1, infine, sono aggiunte le parole: ",nonché dell'Assessore provinciale competente in materia di ordine e sicurezza.".
Art. 9
Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari2. L'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - (Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari).
1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età, e non aver superato l'età pensionabile;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
e) assolvimento della scuola dell'obbligo;
f) idoneità fisica;
g) potersi validamente obbligare.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nel regolamento comunale possono essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alla peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia. In particolare deve essere garantita l'idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni barracellari. A tal fine l'incorporamento nelle compagnie deve essere preceduto dalle visite mediche ordinariamente previste per l'assunzione nei corpi di polizia locale.
3. Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
4. La carica di componente delle compagnie baraccellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del comune cui la compagnia appartiene.".
Art. 10
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"6. Gli ufficiali, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo 8, nominati dal capitano, secondo una graduatoria per titoli, acquisiscono il grado e le funzioni dopo aver frequentato e superato specifici corsi indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 32.".
Art. 11
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata alla partecipazione e al superamento di specifici corsi di addestramento indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 32 ed alla successiva attribuzione da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.".
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio barracellare ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Dette uniformi, che saranno costituite da un'uniforme ordinaria e di rappresentanza e da una tenuta per i servizi di campagna, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato. Con il medesimo decreto sarà stabilito il colore dei mezzi in dotazione e il tipo di scritte a cui le compagnie barracellari dovranno uniformarsi, oltre all'adozione di un nuovo tesserino di riconoscimento.".
Art. 12
Comandante della compagnia1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988, è sostituito dal seguente:
"2. In caso di assenza, impedimento, sospensione, revoca o dimissioni, il capitano è sostituito dall'ufficiale più alto in grado ed in caso di parità di grado da quello più anziano di servizio. In caso di dimissioni o revoca il sindaco, entro 60 giorni dalla data delle dimissioni o del provvedimento di revoca, nomina il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi designati tra gli Ufficiali dell'assemblea dei barracelli, con le modalità previste dall'articolo 12.".
Art. 13
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 1988 è così modificato:
a) alla lettera b) del comma 1, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "tre anni in qualità di ufficiale;".
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Ulteriori requisiti e titoli preferenziali per la nomina a capitano potranno essere previsti nel regolamento comunale.".
Art. 14
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 19881. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "dalla giunta comunale" sono sostituite dalle parole "dal sindaco".
Art. 15
Amministrazione e contabilità1. L'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - (Amministrazione e contabilità).
1. Il periodo triennale di attività della compagnia barracellare è suddiviso in esercizi annuali che decorrono dal 1° gennaio e scadono il 31 dicembre. Tale scadenza opera anche, per l'esercizio in corso, per le compagnie attualmente operanti e per le nuove compagnie che vengono immesse in servizio.
2. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre per il primo anno dalla data di immissione in servizio della compagnia, e per gli anni successivi dal 1° gennaio.
3. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
4. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
a) dai premi per la salvaguardia dei beni pubblici;
b) dai diritti per spese, mantenimento, custodia, rilascio o vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
c) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o privati;
d) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
Tali entrate costituiscono il fondo barracellare.
5. I pagamenti a favore della compagnia barracellare vengono effettuati mediante versamento su conto corrente postale o bancario, intestato alla compagnia medesima o mediante pagamento diretto al segretario che, oltre a rilasciare regolare ricevuta per quietanza, è tenuto a versare sul conto corrente della compagnia le somme incassate. I pagamenti a favore di terzi sono disposti mediante assegni circolari oppure mediante assegni bancari a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.
6. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
7. Alla fine di ogni esercizio la compagnia è tenuta a presentare al comune un rendiconto contabile dell'attività svolta dal quale risultino fra l'altro il fondo cassa iniziale, le entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti ed il fondo cassa finale.".
Art. 16
Ripartizione degli utili1. L'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Ripartizione degli utili)
1. Le modalità di ripartizione del fondo barracellare, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.
2. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili. Per effettivo servizio prestato deve intendersi un numero minimo di servizi mensili da determinarsi nel regolamento barracellare comunale, prestati in tutti i mesi dell'anno.
3. Prima di procedere alla ripartizione definitiva del fondo barracellare, devono essere liquidate nell'ordine:
a) le indennità dovute al segretario;
b) le spese per liti, perizie, legali, di amministrazione;
c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
4. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.".
Art. 17
Responsabilità della compagnia1. L'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - (Responsabilità della compagnia)
1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne la sola salvaguardia dei beni pubblici e privati e la tutela ed il controllo del territorio.
2. La compagnia barracellare non risponde dei furti o dei danni ai proprietari ma vigila perché questi non abbiano a verificarsi e nel caso ne persegue gli autori.".
Art. 18
Abrogazione1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 25 del 1988.
Art. 19
Controversie1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "degli utili" sono sostituite dalle parole "del fondo barracellare".
Art. 20
Infrazioni e sanzioni disciplinari1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988, è sostituito dal seguente:
"4. La sospensione è disposta dal capitano, previo parere unanime degli altri ufficiali, con provvedimento motivato ed immediato. Entro dieci giorni dall'assunzione del provvedimento da parte del capitano, l'interessato, quando ne faccia richiesta scritta, può essere sentito dal sindaco, che decide entro i successivi venti giorni; decorso inutilmente tale termine, il provvedimento adottato dal capitano è efficace".
2. Il comma 7 del medesimo articolo 23 è sostituito dal seguente:
"7. Il provvedimento di esclusione è adottato dal sindaco, a conclusione del procedimento indicato al comma 4.".
3. I commi 9 e 10 del medesimo articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica al sindaco, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato se questi ne abbia fatto richiesta.
10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.".
Art. 21
Modifica dell'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1988 è così modificato:
a) al comma 1 le parole "della giunta comunale" sono sostituite con le parole " del sindaco";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. In caso d'inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali).".
Art. 22
Scioglimento delle compagnie barracellari1. L'articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - (Scioglimento delle compagnie barracellari)
1. Lo scioglimento della compagnia barracellare è decretato dal Presidente della Provincia, su richiesta del consiglio comunale di cui fa parte la compagnia in questione, sentito il parere dell'Assessore provinciale all'ordine ed alla sicurezza pubblica ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, o qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.".
Art. 23
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 27 della legge regionale n. 25 del 1988 è così modificato:
a) al terzo alinea del comma 1 le parole ",tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali" sono sostituite dalle parole "ed i criteri di preferenza alla nomina.";
b) il quarto, quinto e sesto alinea sono abrogati.
Art. 24
Modifica dell'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988 è così modificato:
a) al comma 1 dopo la parola "infortuni" sono aggiunte le parole "e per danni causati a terzi,";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le tasse di iscrizione per corsi annuali di tiro a segno per i componenti le compagnie barracellari.".
Art. 25
Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 25 del 19881. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 25 del 1988 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone dei criteri e parametri per la concessione di premi, che sottopone al parere delle compagnie barracellari e, dopo ulteriori 3 mesi, adotta.".
Art. 26
Servizio antincendio1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. Per lo svolgimento di tale attività le compagnie barracellari possono beneficiare di una quota dei finanziamenti erogati dalla Regione in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendio, per interventi di forestazione e di salvaguardia del laghi salsi). La Regione dispone le modalità attraverso le quali le compagnie barracellari possono autonomamente utilizzare le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.".
Art. 27
Modifica dell'articolo 31 della legge regionale n. 25 del 19881. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 25 del 1988 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione dispone il pagamento di contributi previdenziali per il servizio effettivo prestato dai componenti le compagnie barracellari.".
Art. 28
Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 19881. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La frequenza ed il superamento dei corsi sono obbligatori per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.".
Art. 29
Modifica dell'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 19881. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge ragionale n. 25 del 1988 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per il coordinamento delle compagnie di tutta la regione, viene istituito un comando regionale che farà capo a comandi provinciali, tanti quante sono le province.
2 ter. Il comando regionale coordina i comandi provinciali, istituisce i corsi di formazione di base e di aggiornamento periodico del personale di cui all'articolo 32 su richiesta dei comandi provinciali; coordina ed assegna i mezzi e le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 30; dispone, previo accordo con i poligoni di tiro a segno, le sessioni periodiche di tiro previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; fornisce consulenza giuridico-amministrativa alle compagnie ; svolge ogni altro compito previsto per l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari.
2 quater. Compito dei comandi provinciali è quello di coordinare le compagnie della provincia attraverso l'istituzione di una sala operativa; dare appoggio logistico in caso di necessità e nell'immediatezza del reato; coordinare le squadre antincendio presenti nel territorio predisponendo un accurato controllo dello stesso; impartire disposizioni e direttive alle varie compagnie della provincia, quando dagli organi istituzionalmente preposti venga richiesta la collaborazione prevista dall'articolo 5, informandone immediatamente il Presidente della provincia ed il comando regionale; predisporre ispezioni alle varie compagnie della provincia per il controllo sull'effettiva presenza del personale, sulla compilazione dei registri del personale e sulle ore di servizio effettivamente prestate; ricevere a cadenza settimanale i rapporti sul controllo del territorio, sui fatti significativi avvenuti, sulle denunce di furti e danneggiamento e sulle comunicazioni all'autorità giudiziaria delle varie compagnie sotto la propria giurisdizione; ogni altro compito previsto per l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari.".
Art. 30
Abrogazione1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è abrogato.
Art. 31
Commissione regionale1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è aggiunto il seguente:
"Art. 36 bis - (Commissione regionale)
1. E' istituita la Commissione regionale per le compagnie barracellari quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.
2. La Commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo ed è così composta:
a) l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto nominato dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale;
c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
e) un esperto designato da ciascuna delle prefetture della Sardegna;
f) il comandante del comando regionale;
g) i comandanti dei comandi provinciali;
h) quattro capitani di compagnie barracellari designati con modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale;
i) due sindaci di comuni nei quali sia operante la compagnia barracellare da almeno un triennio, designati, rispettivamente, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani;
l) un rappresentante per provincia dei sindacati a cui fanno capo le compagnie barracellari.
3. Funge da segretario della Commissione un impiegato del ruolo unico regionale addetto al settore della polizia locale dell'Assessorato regionale competente in materia.
4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Assessore, con proprio decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati.
6. In tal caso la Commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.
7. Ai componenti della Commissione spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
8. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.
9. Il parere della Commissione è obbligatorio per la modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e per la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi e dei premi.".
Art. 32
Prima costituzione1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 36 ter - (Prima costituzione)
1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, i comuni sono obbligati a mettere a disposizione del corpo i locali da adibire a caserma, fornendo questi di mobili e suppellettili e di tutti gli strumenti necessari per operare.".
Art. 33
Mezzi della compagnia1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 36 quater - (Mezzi della compagnia)
1. I Comuni, in concerto con l'Amministrazione provinciale, dovranno provvedere a fornire di mezzi di trasporto le compagnie operanti nei propri territori. Gli stessi enti dovranno farsi carico delle spese relative ai bolli, alle assicurazioni dei veicoli ed ai consumi di carburante, mentre le riparazioni andranno fatte in apposite officine istituite nelle sedi dei comandi provinciali.".
Art. 34
Modulistica1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 36 quinquies - (Modulistica)
1. L'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di polizia locale, in tempi brevi, predisporrà tutta la modulistica concernente tutte le casistiche in cui le compagnie barracellari potrebbero intervenire ed i relativi processi verbali, e li trasmetterà al comando regionale per la distribuzione alle varie compagnie.".
Art. 35
Armi ed uniformi1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 36 sexies - (Armi ed uniformi)
1. Le armi, del tipo stabilito dalle attuali normative, verranno distribuite a cura dell'Amministrazione regionale, tramite il comando regionale che le assegnerà ai comandi provinciali perché siano distribuite alle varie compagnie.
2. Le uniformi ordinarie e da campagna, del tipo che verrà stabilito dall'Amministrazione regionale, saranno distribuite dai fornitori indicati dall'Amministrazione previa apposita convenzione con essi stipulata.".
Art. 36
Fondo sindacale1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 36 septies - (Fondo sindacale)
1. L'Amministrazione regionale deve provvedere ogni anno a prelevare dal capitolo destinato alle compagnie barracellari, una somma percentuale da versare al sindacato delle compagnie barracellari per il suo funzionamento, al fine di garantire la tutela dei componenti delle medesime.".
Art. 37
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge valutate in annue 4.364.000 si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S04.021.