CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 15

presentata dal Consigliere regionale

CASSANO - VARGIU - DEDONI - PISANO

il 5 agosto 2004

Integrazioni alla Legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 agosto 1988, n. 4, e 17 gennaio 189, n. 3.


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a porre nella giusta attenzione la tematica del volontariato. Nella nostra società civile tale fenomeno ha conosciuto, in questi anni, una grande espansione in tutti i settori e pertanto il legislatore regionale non può sottrarsi ad intervenire sia per venire incontro alle difficoltà finanziarie che molto spesso incontrano le varie associazioni, sia per il loro funzionamento, sia per migliorare la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nelle specifiche attività. Il rafforzamento dello spirito solidaristico nella nostra Isola può essere un giusto obiettivo per concludere questa XII legislatura, pertanto, invitiamo i colleghi Consiglieri a prestare la loro attenzione a questa breve ma significativa proposta, al fine di giungere ad una rapida approvazione della stessa.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1993

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 è introdotto il seguente:

"Art. 12 bis -

La Regione autonoma della Sardegna interviene, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale di cui a precedente articolo 5 in forma di contributo:

a) a sostegno del funzionamento delle stesse organizzazioni;

b) a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato per la formazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;

c) a sostegno dei progetti innovativi, presentati da associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari settori.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.".

   

Art. 2
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 annui. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con quota a parte delle entrate proprie della Regione.