CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 14

presentata dal Consigliere regionale

CASSANO - PISANO

il 5 agosto 2004

Perequazione del trattamento economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali, degli enti locali della Sardegna (comuni, province e comunità montane) con quello dei dipendenti dell'Amministrazione regionale


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a creare in Sardegna un sistema unitario della pubblica amministrazione regionale e locale, rimuovendo le differenze, oggi esistenti, anche sotto il profilo del trattamento economico tra il personale dell'amministrazione regionale e quello che opera negli enti lo-cali e nelle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna.

Tali differenze rappresentano, come è noto, un forte ostacolo nel processo di trasferimento di competenze dalla Regione agli enti locali in quanto al decentramento delle funzioni dovrebbe accom-pagnarsi anche il trasferimento del personale che tali funzioni svolge. Alle maggiori competenze e funzioni in materia di delega ai Comuni non corrisponde infatti un maggiore trattamento economico.

La perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, del-le Aziende Sanitarie Locali e degli enti locali della Sardegna, oltre a rispondere ad evidenti ragioni di equità, porrebbe le premesse per un impiego più razionale e flessibile dei pubblici dipendenti e, facili-tando il decentramento, contribuirebbe al miglioramento della qualità della pubblica amministrazione e al suo avvicinamento ai cittadini.

Alla luce delle considerazioni testé svolte si rappresenta l'esigenza di un sollecito esame della presente proposta da parte dell'Assemblea regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di favorire la costituzione di un sistema unitario della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo i principi di cooperazione, di sussidiarietà e di decentramento e secondo i principi sanciti dalla modifica del Titolo V della Costituzione, promuove la perequazione del trattamento economico dei propri dipendenti e dei dipendenti delle aziende sanitarie locali e degli enti locali della Sardegna.

   

Art. 2
Assegno perequativo

1. Le Aziende Sanitarie Locali, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, erogano al personale dipendente con rapporto di lavoro determinato o indeterminato, compreso il personale con qualifica dirigenziale, un assegno perequativo mensile pari alla differenza fra il trattamento retributivo ad esso spettante ed il trattamento retributivo spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale di pari qualifica, anzianità e livello.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche al personale degli enti dipendenti dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni, dalle Province e dalle Comunità Montane ed ai consorzi da questi costituiti.

   

Art. 3

1. La tabella di corrispondenza, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, fra le qualifiche ed i livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale e dei dirigenti dei comparti Regioni-autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale e le qualifiche dei livelli previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale della Sardegna è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di enti locali e di sanità, di concerto con gli assessori competenti in materia di personale e di bilancio.

   

Art. 4
Rimborso delle spese

1. Le spese sostenute dalle aziende sanitarie e dagli enti locali per l'applicazione della presente legge sono rimborsate dalla Regione nei modi e nei tempi previsti per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge 1 giugno 1993, n. 25.

2. L'importo del rimborso è determinato in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta dall'ente o dall'azienda per l'erogazione degli assegni perequativi quale risulta dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario antecedente di due anni quello di riferimento.

3. Gli enti e le aziende istituiscono nei propri bilanci un separato capitolo per l'erogazione degli assegni perequativi previsti dall'articolo 2.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 14.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.016

Trasferimenti agli enti locali. Parte corrente

2003                          euro                14.000.000

2004                          euro                14.000.000

2005                          euro                14.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.0006

F.N.O.L. Spese correnti

2003                          euro                14.000.000

2004                          euro                14.000.000

2005                          euro                14.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi.