CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 11

presentata dai consiglieri regionali

PIRISI - MARROCU - BARRACCIU - CALLEDDA - CHERCHI - CORRIAS - CUGINI -
FLORIS Vincenzo - LAI - MATTANA - ORRU' - PACIFICO - SANNA Alberto - SANNA Franco

il 28 luglio 2004

Disciplina di governo del territorio regionale


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo Statuto speciale della Sardegna prevede al titolo II tra le funzioni attribuite alla potestà legislativa regionale quelle relative alle materie di edilizia ed urbanistica da esercitare in armonia con le leggi fondamentali della Repubblica.

Solo a partire dalla seconda metà degli anni settanta le problematiche relativa alla disciplina del governo del territorio regionale sono state al centro del dibattito politico e culturale della Sardegna e hanno trovato alimento da un lato nel nuovo protagonismo degli enti locali e dall'altro nelle leggi di riforma approvate dal Parlamento nazionale e da alcune regioni a statuto ordinario.

Tale dibattito, che ha impegnato il Consiglio regionale per un intero decennio, ha trovato sbocco positivo con l'emanazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che, anche in anticipo con alcune importanti innovazioni poi emerse a livello nazionale, ha impresso una svolta decisiva nella gestione e governo del territorio regionale e ha dato inizio ad un'impegnativa e complessiva opera di pianificazione territoriale senza precedenti in Sardegna.

Infatti, tutta la complessa opera di studio, elaborazione e redazione che ha portato alla presentazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici è, certamente, da considerarsi come il momento più significativo dello sforzo pianificatorio della nostra regione teso a disciplinare l'uso e la tutela delle parti più sensibili del suo territorio. Infatti, la normativa di controllata trasformabilità prevista nei PTP si estende per l'intera fascia costiera dell'isola e per una profondità minima di due chilometri dal mare e ricomprende anche alcune importanti e sensibili aree dell'interno. A tale input regionale ha, per converso, fatto riscontro l'altrettanto rilevante sforzo amministrativo di recepimento dei PTP da parte dei comuni dell'isola, con un processo che, iniziato in maniera difficoltosa e assai problematica, è ormai avviato ad una generale e positiva conclusione, resa possibile dalla notevole mole di risorse finanziarie messe a disposizione degli enti locali dalla regione per concludere tale opera di recepimento.

Il bilancio complessivamente positivo del processo di pianificazione territoriale in Sardegna, così come si è evoluto nel corso degli anni novanta, non deve però far dimenticare che molte altre parti della legge regionale n. 45 del 1989 sono rimaste del tutto o parzialmente inattuate, impedendo il completo dispiegarsi di tutte le sue potenzialità innovative. Purtroppo una non attenta valutazione della norme che hanno fatto salve le lottizzazioni convenzionate alla data del 17 novembre 1989, successivamente estese a quelle convenzionate alla data del 30 aprile 1993, ha determinato situazioni di rilevante impatto territoriale ed ambientale con conseguenze negative anche sotto il profilo economico e sociale.

Sono, tra gli altri, mancati:
a) l'emanazione delle direttive regionali di orientamento dell'attività urbanistica comunale e gli schemi di assetto territoriale regionale e della direttiva per le aree urbane;
b) l'attuazione delle norme concernenti la pianificazione provinciale e delle norme relative agli accordi di programma.

Alle richiamate carenze pianificatorie e normative si deve aggiungere lo stato di incertezza e di grave impasse derivato dall'annullamento, con decreto del Presidente della Repubblica del luglio del 1998, su conforme parere del Consiglio di Stato, dei sette dei quattordici Piani Territoriali Paesistici ritenuti carenti sotto il profilo della tutela paesaggistica ai sensi della Legge n. 431 del 1985.

Le diverse proposte di legge presentate, a partire dalla passata legislatura, volte a ripristinare, per un periodo definito, la validità dei piani annullati al fine di consentire ai comuni interessati il completamento degli atti di pianificazione comunali in adeguamento ai predetti PTP, non sono state ad oggi approvate dal Consiglio regionale. Questo fatto rappresenta un motivo in più per avviare con urgenza un condiviso processo di riforma che consenta da un lato di superare l'attuale condizione di vuoto nella pianificazione paesistica, e dall'altro di evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi con l'intervento pianificatorio da parte del Ministero dei beni culturali, così come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo stipulato con le Regioni in data 19 aprile 2001 in attuazione della Convenzione europea del paesaggio.

Inoltre, numerose e assai rilevanti sono le modificazioni che nel panorama normativo italiano si sono, a vario livello, verificate che impongono una rivisitazione ed un aggiornamento della normativa urbanistica regionale.

Infatti, se da un lato continua la vigenza della vecchia normativa-quadro nazionale del 1942, con tutte le sue contraddizioni e lacune - particolarmente importante è quella relativa al regime dei suoli che rilevanti effetti negativi esercita su tutta la gestione dell'urbanistica - è, invece, profondamente modificato il quadro costituzionale, con l'entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Essa ha introdotto una nuova definizione dei compiti, funzioni e ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, secondo un modello ispirato al federalismo e con la considerazione della equiordinazione di tutti gli artefici della funzione pubblica e caratterizzato dai principi della sussidiarietà e dell'adeguatezza delle funzioni.

La rivoluzione delle competenze, delle funzioni e della disciplina dei rapporti tra i soggetti che, a vario e differente titolo partecipano alla gestione della pubblica amministrazione in un quadro generale caratterizzato dalla collaborazione e dall'assegnazione delle competenze sulla base del criterio della maggior vicinanza possibile con gli interessi degli amministrati che tale legge costituzionale ha introdotto, impone una rivisitazione della normativa urbanistica regionale vigente, al fine di recepire tutti quei principi e intuizioni della riforma costituzionale.

Inoltre, la ricordata inerzia nei processi di riforma della normativa statale, è stata parzialmente colmata da un vero e proprio attivismo della legislazione regionale che, anche prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha cercato di introdurre principi, criteri guida, procedure e modalità d'intervento più in linea con le mutate esigenze della collettività. In tale attività molte Regioni hanno fatto propri i principi contenuti in una riforma nazionale della legislazione urbanistica formulata e presentata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nel 1998 che prevedeva che la nuova legge nazionale dovesse ispirarsi ai principi di sussidiarietà, di responsabilità e di autonomia dell'amministrazione, di efficacia della pianificazione, di sostenibilità ambientale dello sviluppo e di equità sociale delle sue determinazioni.

Da tali princìpi discendeva una proposta puntuale e articolata capace di riformare alla radice il ruolo dello Stato nel sistema della pianificazione, il regime degli immobili e gli strumenti delle politiche fondiarie, con particolare riferimento alle questioni centrali della perequazione urbanistica, della fiscalità nella gestione urbanistica e alla semplificazione legislativa. Infine tale riforma disciplinava anche il versante locale della pianificazione, introducendo modifiche nel ruolo attribuito alle Regioni e agli enti locali nell'ambito del processo pianificatorio, con la previsione di strumenti ad hoc quali il piano d'area vasta per province e città metropolitane e la distinzione tra piano strutturale e piano operativo comunale.

Orbene, molte regioni hanno fatto propri numerosi spunti che tale proposta contiene e le hanno introdotte in normative regionali o di riforma di previgenti disposizioni o in nuove discipline. Infatti, al di là delle soluzioni tecniche introdotte, la su citata proposta di riforma si è posta come un indubbio punto di riferimento in quanto ha affrontato direttamente i veri nodi della pianificazione urbanistica, accompagnati da proposte operative praticabili e, in buona parte, condivisibili.

La proposta di legge che si presenta, date come presupposto di partenza le esperienze nazionali e regionali ricordate, si pone l'ambizioso intento di rivedere ed aggiornare la normativa urbanistica regionale alla luce sia del mutato quadro costituzionale, sia delle proposte scaturenti dal vivace dibattito politico e dottrinario che in questi ultimi anni ha caratterizzato la materia e che ha visto alcune Regioni ordinarie occupare gli spazi lasciati vuoti dall'inerzia del legislatore statale.

La proposta di legge, nel rendere merito alla normativa regionale vigente dei notevoli effetti positivi che essa ha prodotto e nel riconoscere i limiti e le lacune che si sono evidenziati nella sua attuazione, si propone di innovare l'impianto normativo esistente e di realizzare l'obiettivo della semplificazione normativa con una legge che fissa principi e detta regole certe sull'attribuzione delle competenze, compiti e funzioni.

I principi ispiratori richiamati nell'articolo 1 della proposta si possono così riassumere:
- il principio di sussidiarietà, secondo il quale le decisioni vanno assunte dal livello più adeguato a svolgere la funzione e che consente un controllo più diretto da parte dei cittadini;
- il principio di cooperazione fra i diversi soggetti istituzionali e i loro enti strumentali con competenze territoriali, per consentire percorsi decisionali condivisi ed efficaci che portino ad una lettura unitaria ( carta unica del territorio comunale) con la quale dare certezza all'agire del cittadino e degli operatori economici;
- il principio di solidarietà e perequazione territoriale che significa da un lato rendere indifferenti le proprietà immobiliari rispetto alle previsioni del piano urbanistico e dall'altro, nel riconoscere il valore generale e collettivo dei benefici derivanti dalla tutela di territori di rilevante pregio naturalistico ed ambientale, compensare i comuni interessati da limitazioni e vincoli determinati dalla pianificazione sovraordinata con una ridistribuzione del gettito della fiscalità immobiliare;
- il principio della sostenibilità ambientale delle trasformazioni quale obiettivo primario volto a regolare il consumo del territorio e delle sue risorse naturali ed ad assicurarne la ricostituzione così da garantirne la disponibilità per le generazioni future.

Nel passare all'illustrazione puntuale del contenuto della proposta di legge, si evidenzia:
- l'articolo 1, nel definire l'oggetto della proposta, ne contiene le finalità generali, tra le quali sono da sottolineare l'attuazione del principio di sussidarietà, l'assunzione della cooperazione con gli enti locali e della concertazione con le forze economiche e sociali come ordinario metodo di fissazione delle linee strategiche di governo del territorio regionale e la semplificazione e trasparenza delle procedure;
- l'articolo 2 individua gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica; è da sottolineare la promozione e il sostegno del recupero e della riqualificazione degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento per i centri minori dell'interno a rischio di spopolamento;
- l'articolo 3, nel ricordare i soggetti titolari della pianificazione urbanistica, elimina espressamente ogni forma di controllo preventivo;
- l'articolo 4, che introduce il capo II sul controllo e monitoraggio della pianificazione, prevede l'istituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) che, organizzato secondo un'unica rete informatica, contiene dati e informazioni che consentono la piena conoscenza del territorio regionale, con un continuo interscambio tra i vari operatori pubblici e privati. La gestione del SIRT è affidata al competente servizio della pianificazione dell'Assessorato regionale; esso redige, ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione della pianificazione ed è trasmesso al Consiglio regionale congiuntamente alla proposta di bilancio;
- l'articolo 5 contiene la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumento nuovo nel panorama legislativo sardo, previsto dalle direttive comunitarie, non ancora recepite da parte della legislazione statale. La VAS è prevista per interventi di rilevante portata, si realizza nella fase preparatoria e si caratterizza da un lato per una procedura ad evidenza pubblica che coinvolge il maggior numero di soggetti cointeressati, dall'altro per il tentativo di simulare ed anticipare le varie modificazioni territoriali, monitorarle adeguatamente e accogliere solo quelle eco-compatibili attraverso lo strumento concertativo della conferenza di pianificazione;
- l'articolo 6 disciplina, appunto, le conferenze e gli accordi di pianificazione, considerati strumento normale della Regione e degli enti locali per la procedura da seguire nella formazione degli atti di pianificazione con finalità concertative e di condivisione degli atti adottati. Si sottolinea il valore cogente che viene attribuito alle decisioni assunte in sede di conferenza di pianificazione; infatti queste si concludono con un accordo di pianificazione che è lo strumento attraverso cui si approvano, in modo appunto vincolante per le amministrazioni partecipanti, le linee guida dell'atto pianificatorio adottato;
- l'articolo 7 disciplina le forma ordinarie di partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nelle fasi di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, al fine di garantire la più ampia pubblicità degli atti da adottare;
- l'articolo 8 disciplina l'istituto dell'accordo di programma, quale strumento pianificatorio eventuale, successivo ed attuativo della pianificazione regionale, provinciale e comunale, inattuabile in loro assenza e limitato per quegli interventi aventi come scopo la realizzazione di opere nei settori produttivi e dei servizi di tale portata da avere effetti sulla crescita economica e produttiva del territorio interessato. In considerazione dell'importanza degli interventi previsti, qualunque sia il soggetto proponente e l'ente pubblico direttamente coinvolto, il compito di coordinare la procedura è affidato al Presidente della Regione che convoca una conferenza di servizi, ratifica l'intesa preliminare e redige la bozza di accordo che viene poi sottoscritto da tutti gli interessati che,successivamente, lo adottano. Il Presidente della Regione emana il decreto di approvazione dell'accordo di programma; il consiglio comunale può attribuire all'accordo definitivamente approvato valore di parere conforme al rilascio della concessione edilizia, qualora sussistano tutti gli elaborati tecnici necessari e gli eventuali pareri di altre pubbliche amministrazioni;
- con l'articolo 9 si apre il capo I del titolo II relativo alla pianificazione regionale. Tale articolo disciplina il Piano Territoriale Regionale (PRT), che rappresenta lo strumento generale di guida della pianificazione regionale, attraverso cui si indirizza la pianificazione degli enti locali e si recepiscono tutti i piani di settore. Il PRT disciplina l'intero territorio regionale, è composto dal quadro descrittivo del territorio, dal documento degli obiettivi e previsioni, dal documento della VAS, dalle linee guida e prescrizioni per la pianificazione comunale e provinciale;
- gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano il Piano paesistico regionale, individuandone puntualmente contenuti e procedure di approvazione. In primo luogo, si sottolinea come il Piano paesistico regionale costituisce la parte tematica del PRT per i territori aventi specifica valenza paesistica; in secondo luogo, sotto l'aspetto del contenuto, il Piano ripete la normativa vigente contenuta negli articoli della legge regionale n. 45 del 1989, con le indicazioni di tutela, le aree da sottoporre a vincolo e le esclusioni previste, peraltro più limitate. Ciò in quanto si ritiene proficuo e da non disperdere il lavoro di pianificazione ed adeguamento finora fatto in Sardegna in tale importante settore. Per quanto attiene le procedure di approvazione del PRT e del Piano paesistico regionale esse sono caratterizzate dalla più ampia partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e si basano sull'approvazione di un documento preliminare di pianificazione che viene adottato e, successivamente approvato, dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio regionale;
- l'articolo 13 prevede l'efficacia di atto prevalente che il PRT ha su tutti gli atti degli enti locali, che ad esso devono adeguarsi entro i termini fissati;
- con l'articolo 14 si apre il capo II attraverso cui si disciplina la pianificazione territoriale provinciale, caratterizzata dal Piano urbanistico provinciale che, in attuazione del PRT, disciplina in modo dettagliato il territorio di competenza. Oltre alla norma sul contenuto (art. 14) e sulle procedure di formazione e approvazione del piano provinciale (art. 16), degna di menzione è la norma che regolamenta i livelli di efficacia del piano. L'articolo 15 distingue tra previsioni ad efficacia propositiva e di orientamento nei confronti dei piani comunali e previsioni di indirizzo e vincolanti per i comuni, entro un termine preciso. Ciò al fine di garantire al piano provinciale una precettività finora mancata;
- con l'articolo 18 si apre il capo III - dedicato alla pianificazione urbanistica comunale - con il quale si disciplina il Piano Urbanistico Comunale (PUC), strumento generale di pianificazione del comune, in attuazione delle proprie scelte strategiche di assetto e sviluppo. Si prevede, inoltre, la disciplina del Regolamento urbanistico ed edilizio (art. 19), contenente la disciplina generale delle tipologie edilizie e delle modalità di trasformazione e del Piano Integrato Comunale (art. 20) che è lo strumento facoltativo attraverso cui l'amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni del PUC, individua quegli interventi prioritari di riorganizzazione del territorio da attuare nell'arco temporale massimo di dieci anni. La previsione di tale PIC, costituisce una delle novità più salienti della proposta ed è finalizzata a fornire ai comuni uno strumento più agile e rapido attraverso cui essi, in attuazione del PUC, possono adeguare la loro disciplina alle sopravvenute esigenze dell'amministrazione e della popolazione;
- l'articolo 21 disciplina i piani attuativi (PUA) del PUC e del PIC; aspetto innovativo di tale disposizione è la norma di cui al comma 3 che, al fine di limitare l'uso del territorio comunale, incentiva la formazione di programmi integrati d'intervento sui centri storici al fine di dare attuazione all'istituto dell'albergo diffuso, concedendo il cambio di destinazione d'uso e un aumento volumetrico - anche con il recupero dei sottotetti - per gli immobili del comparto destinati a tale uso ricettivo;
- gli articoli 22, 23, 24 e 25 prevedono puntuali norme di elaborazione e approvazione rispettivamente del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento attuativo, del Piano Integrato Comunale e dei Piani attuativi comunali, mentre l'articolo 27 disciplina le misure di salvaguardia;
- l'articolo 26 considera la perequazione urbanistica tra i proprietari come uno degli scopi prioritari della pianificazione comunale, al fine di attribuire a tutti le medesime possibilità edificatorie, in un'ottica di equità amministrativa;
- l'articolo 28 prevede la possibilità per le amministrazioni comunali interessate, di istituire lo sportello unico per l'edilizia e l'urbanistica, unico ufficio competente a pronunciarsi su tutte le istanze del settore. Come forma di incentivo è previsto che, qualora l'adozione degli strumenti urbanistici avvenga mediante lo sportello unico, il consiglio comunale può stabilire che gli interventi previsti siano subordinati solamente alla dichiarazione di denuncia d'inizio attività;
- con l'articolo 29 si apre il capo I del titolo III dedicato alle disposizioni transitorie e finali. Tra tali norme, particolarmente rilevante è quella contenuta nell'articolo 31 sugli atti di coordinamento tecnico che la Giunta regionale è chiamata ad adottare in tempi rapidi, al fine di modificare l'attuale normativa oramai superata e, così, colmare una lacuna lasciata dall'attuazione della legge regionale n. 45 del 1989;
- l'articolo 32 disciplina l'attuazione degli strumenti vigenti e si stabilisce che fino all'approvazione dei PUC, RUE e PIC, continuano ad attuarsi, ovviamente, i piani vigenti. Inoltre, in sede di prima applicazione è data facoltà al comune di approvare forme d'incentivazione dell'utilizzo del patrimonio edilizio privato per scopi ricettivi, ubicato nelle zone F ma oltre la fascia di trecento metri dal mare. Tale incentivazione, finalizzata anch'essa per dare attuazione al progetto di "albergo diffuso" si basa su un piano di riqualificazione comunale che prevede il cambio di destinazione d'uso, un aumento volumetrico minimo del 20 per cento e massimo del 30 per cento - a seconda della distanza dal mare- prevalentemente destinato all'adeguamento dei servizi;
- l'articolo 33 disciplina le varie fasi di adeguamento alla pianificazione. Le Province hanno due anni di tempo, decorrenti dall'entrata in vigore della legge, per adeguare e adottare il PUP. Inoltre, gli strumenti comunali e provinciali già adottati, diventano efficaci secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente, mentre quelli adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 45 del 1989, devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Inoltre, i comuni che abbiano un PUC già adeguato ai PTP vigenti, possono stabilire quali disposizioni continuino a mantenere piena efficacia. Infine, è previsto che nelle more della predisposizione del Piano regionale territoriale, sono assunte quali provvisorie misure di salvaguardia, per un periodo non superiore ai due anni, le disposizioni di attuazione e l'allegata cartografia dei vigenti PTP ed è stabilito che sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dai comuni per adeguare i PUC ai PTP;
- l'articolo 34 prevede la costituzione del Comitato di valutazione urbanistico-territoriale, organo tecnico consultivo dell'amministrazione regionale;
- l'articolo 35 prevede la possibilità che la Giunta regionale adotti provvedimenti cautelari, mentre l'articolo 36 consente al competente Assessorato regionale di adottare ordinanze di demolizione con mezzi di proprietà della Regione. Infine, l'articolo 37 contiene la norma finanziaria e l'articolo 38 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 45 del 1989.
 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI
DELLA PIANIFICAZIONE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio regionale al fine di:
a) realizzare un sistema di programmazione e pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione sarda;
b) promuovere la consapevolezza sulla specialità del territorio e del paesaggio della Sardegna e diffondere l'uso sostenibile delle risorse ambientali;
c) attuare il principio di sussidiarietà, riorganizzando le competenze istituzionali mediante il raccordo fra i diversi strumenti della pianificazione;
d) assumere la cooperazione tra Comuni, Province e Regione e la concertazione tra le forze economiche e sociali come metodo ordinario di definizione delle strategie per il governo del territorio;
e) semplificare i procedimenti amministrativi facilitandone l'accesso e la trasparenza delle procedure.

 

Art. 2
Obiettivi della pianificazione

1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate a garantire uno sviluppo sostenibile della Regione attraverso:
a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, riducendo la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, promuovendo e sostenendo il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento ai centri minori dell'interno al fine di evitarne lo spopolamento;
b) il miglioramento del sistema insediativo attraverso interventi di riqualificazione e riorganizzazione del tessuto esistente e limitati consumi di nuovo territorio;
c) l'eliminazione di squilibri sociali e territoriali, organizzando, innovando e promuovendo lo sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale;
d) l'adeguamento delle reti infrastrutturali interne e di collegamento con l'esterno in funzione del miglioramento qualitativo del sistema insediativo e produttivo regionale.

 

Art. 3
Soggetti della pianificazione

1. Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica sono i Comuni, le Province e la Regione e loro associazioni; essi approvano i propri strumenti d pianificazione territoriale ed urbanistica. È abolito ogni controllo preventivo.

 

Capo II
Controllo e monitoraggio della pianificazione

Art. 4
Sistema Informativo Territoriale Regionale

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede all'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità di cui all'articolo 6. A tal fine è istituito il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale. Esso contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socioeconomici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

2. La Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni e per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

3. Il SITR è gestito dal Servizio della pianificazione territoriale e della cartografia che, in coordinamento con tutti i soggetti istituzionali operanti per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, provvede alla redazione della carta tecnica regionale che costituisce anche riferimento per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. Il SIRT redige ogni anno un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni, che viene trasmesso al Consiglio in occasione della proposta di bilancio regionale di previsione.

 

Art. 5
Valutazione Ambientale Strategica

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e della Regione sono sottoposti alla preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel rispetto delle normative europee, nazionali e regionali, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico e di stabilire la sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione.

2. La VAS si attua, nella fase preparatoria del piano, attraverso l'elaborazione e la valutazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni e la pubblicità delle decisioni finali. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente. Esso deve contenere le seguenti informazioni:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri piani a partire dallo stato attuale dell'ambiente e descrivendo la sua evoluzione probabile in assenza di piano;
b) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, ivi comprese le aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
c) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
d) misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente dalla attuazione del piano rispetto alla criticità idraulica ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
e) sintesi delle ragioni della scelta, delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione nonché le eventuali difficoltà incontrate;
f) piani o programmi stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale che prevedano obiettivi di protezione ambientale.

3. La verifica del rapporto di valutazione ambientale si attua attraverso la conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 6, previo parere del Comitato di valutazione urbanistico-territoriale.

 

Capo III
Concertazione e partecipazione

Art. 6
Conferenze e accordi di pianificazione

1. I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica adottano il metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. A tale scopo l'amministrazione procedente convoca una o più apposite conferenze, denominate "Conferenze di pianificazione", con la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e di esprimere sulla base di un documento preliminare contenente il rapporto ambientale di cui al comma 2, articolo 6, valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale e alla coerenza delle scelte pianificatorie con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

3. Il documento preliminare, elaborato dall'ente proponente, deve essere trasmesso a tutti i soggetti invitati all'atto della convocazione della Conferenza di pianificazione.

4. La Conferenza di pianificazione deve essere riconvocata ad ogni fase del processo di formazione dello strumento di pianificazione e ad ogni variazione dello stesso. Ad essa partecipano le amministrazioni, gli enti e gli organismi competenti a deliberare gli atti di programmazione o pianificazione territoriale, ovvero competenti ad esprimere su di essi, pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati. Essa realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali acquisendone valutazioni e proposte. L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali.

5. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere, definitivamente ed in modo vincolante, le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le Conferenze di pianificazione relative ai PUP ed ai PUC si concludono con la sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione con il quale le amministrazioni, gli organismi e gli enti partecipanti definiscono le condivise e vincolanti linee guida costituenti fondamento unitario delle scelte di pianificazione. Nella predisposizione e approvazione degli specifici atti di pianificazione i Comuni, le Province e la Regione si conformano alle determinazioni contenute nell'accordo di pianificazione.

7. La Conferenza e l'Accordo di pianificazione non hanno luogo per gli strumenti attuativi della pianificazione generale, purché non siano necessari, per la loro approvazione, pareri e atti di assenso previsti per legge o la modifica di uno o più atti di pianificazione e programmazione di competenza di diverse amministrazioni.

 

Art. 7
Partecipazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica è assicurata la massima partecipazione dei cittadini attraverso:
a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, sugli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione, dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, sui contenuti degli strumenti.

2. Gli enti locali con lo Statuto o con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini.

3. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.

4. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 4 della Legge n. 241 del 1990, cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento di approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto di avvio del procedimento di approvazione del piano.

 

Art. 8
Accordi di programma

1. I soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica per l'attuazione dei piani territoriali di livello comunale, provinciale e regionale possono stipulare con altri soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori produttivi e dei servizi aventi l'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato, nella salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

3. L'accordo di programma è successivo ed attuativo rispetto alla pianificazione regionale, provinciale e comunale e non ha luogo in assenza di essa. Esso se è accompagnato dagli elaborati tecnici previsti per i piani attuativi, costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede, nel rispetto della pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio del diritto di terzi. Il soggetto proponente predispone uno studio di fattibilità contenente: la fattibilità tecnica e la convenienza economico - sociale, la verifica di compatibilità ambientale e paesistica e la programmazione pluriennale degli interventi.

4. Entro sessanta giorni dalla richiesta di una delle parti interessate il Presidente della Regione convoca una conferenza, preordinata all'approvazione dell'accordo di programma, con la partecipazione dei soggetti interessati ove il proponente espone il piano di fattibilità inviato, da almeno trenta giorni, ai soggetti interessati e lo sottopone al parere degli altri partecipanti.

5. Qualora si raggiunga l'intesa, per precisare obiettivi e contenuti dell'accordo viene sottoscritta una convenzione preliminare che, ratificata dalla Giunta regionale e dagli enti locali interessati, impegna le parti, salvo gli esiti dell'istruttoria pubblica, assicurando il coordinamento delle azioni, determinando i tempi, le modalità, le procedure, le responsabilità e le sanzioni ed ogni altro adempimento finalizzato alla successiva sottoscrizione dell'accordo di programma da sottoporre a preventiva istruttoria pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

6. L'accordo di programma viene adottato dagli organi amministrativi interessati e trasmesso alla Giunta regionale che, acquisito il parere del Comitato di Valutazione Urbanistico-Territoriale, ne delibera, previo parere della Commissione consiliare, l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Regione, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità ed è pubblicato sul BURAS.

7. Il Consiglio comunale può attribuire all'accordo, definitivamente approvato, valore di parere definitivo ai fini del rilascio della concessione edilizia, a condizione che sia corredato di tutti gli elaborati tecnici necessari, che sussistano tutti i requisiti delle opere e che esista il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione.

8. Qualora l'accordo di programma proposto comporti modifiche della pianificazione territoriale ed urbanistica è soggetto alle procedure previste per l'approvazione delle varianti.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge n. 241 del 1990 e all'articolo 34 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

 

TITOLO II

STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE

Capo I
Pianificazione territoriale regionale

Art. 9
Piano Territoriale Regionale

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

2. Il PTR definisce indirizzi e direttive della pianificazione di settore, dei PUP e degli strumenti della programmazione negoziata e può contenere prescrizioni, espresse attraverso una puntuale rappresentazione grafica, che prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.

3. Il PTR recepisce gli altri piani di coordinamento opportunamente aggiornati, i piani di settore, nelle loro implicazioni territoriali con gli adeguamenti necessari, previsti da leggi speciali, nazionali e regionali. La successiva approvazione dei predetti piani o la loro modifica comporta la variazione del PTR. Il PTR può demandare al PUP l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.

4. Il PTR considera la totalità del territorio regionale, ne definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento; è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata, è corredato di un elaborato di sintesi per ciascuna delle sue componenti ed è composto da:
a) il quadro descrittivo del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socioeconomici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato e le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazioni compatibili nel tempo;
b) documento degli obiettivi e previsioni programmatiche che indica l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano esplicitandone le priorità e i livelli di interazioni, e contiene le valutazioni di massima della fattibilità economica finanziaria delle previsioni del PTR;
c) documento illustrativo degli esiti della VAS;
d) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale e delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali;
e) prescrizioni che prevedono l'adeguamento dei piani comunali e provinciali e alle previsioni e alle direttive contenute nel PTR.

 

Art. 10
Piano paesistico regionale

1. Il Piano paesistico regionale costituisce la parte tematica del PTR avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; individua le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela e valorizzazione.

 

Art. 11
Contenuti del Piano paesistico regionale

1. Il Piano territoriale regionale individua gli ambiti territoriali disciplinati dal Piano paesistico regionale che, redatto contestualmente al PTR, deve contenere:
a) l'analisi storico - morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;
b) l'individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;
c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari e dei criteri di utilizzazione compatibili; in particolare si devono prevedere:
1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico - morfologici e dei rispettivi insiemi con l'indicazione dei manufatti che si possono realizzare con l'indicazione delle loro caratteristiche tipologiche, dimensionali e tecnico - costruttive;
2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, le volumetrie massime edificabili nonché le loro caratteristiche tipologiche, dimensionali e tecnico - costruttive;
3) gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale;
d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;
e) i criteri e le norme di attuazione.

2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il PTR è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale che assume anche i contenuti di cui al presente articolo ed è approvato secondo le procedure di cui all'articolo 12.

3. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui al comma 1, lettera c), e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico - morfologici e dei rispettivi insiemi:
a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B e D, nonché delle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U;
b) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi in cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) i territori contermini ai laghi naturali o artificiali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;
e) le zone di interesse archeologico;
f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera b) del comma 4;
g) le spiagge, i compendi sabbiosi ed i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.

4. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:
a) i comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del D.A. n. 2366/U del 1983;
b) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla lettera a) del presente comma.

 

Art. 12
Procedure di approvazione

1. Il presente procedimento trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR e del piano paesistico e delle loro varianti.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un documento preliminare, che individua e quantifica gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e definisce le linee generali dell'assetto del territorio regionale e gli obiettivi da perseguire mediante la pianificazione provinciale e comunale e lo trasmette alle province e ai comuni previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 33.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento ciascuna provincia convoca una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 7, chiamando a parteciparvi le Comunità montane, la Regione, i comuni, e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza, e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento, la provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.

4. La Giunta regionale adotta il documento preliminare elaborato in base alle valutazioni e proposte raccolte e lo trasmette al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione. Copia integrale è depositata per la libera consultazione presso la Regione, è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 2 ed è pubblicata sul BURAS.

5. L'aggiornamento e le variazioni del documento sono adottate con le medesime procedure, ma con i termini ridotti alla metà.

6. La Giunta regionale adotta il PTR elaborato in conformità al documento approvato e lo trasmette al Consiglio regionale per acquisire il parere della Commissione consiliare competente in materia di assetto del territorio che, entro i trenta giorni dalla trasmissione, lo esprime e lo comunica alla Giunta regionale che adotta il PTR.

7. Copia integrale del PTR approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 2; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURAS; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

8. Il Piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso della avvenuta adozione.

9. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 8 gli enti pubblici, le associazioni economiche e sociali, e i singoli cittadini possono formulare osservazioni e proposte.

10. La Giunta regionale, entro i successivi quarantacinque giorni, e previo parere della Commissione consiliare competente, decide sulle osservazioni ed approva il Piano.

11. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di approvazione.

 

Art. 13
Efficacia e variazione degli strumenti

1. Il Piano Territoriale Regionale prevale sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti. Le province ed i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi piani generali alle disposizioni del PTR entro il termine fissato dallo stesso.

2. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale regionale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del PTR o la necessità di miglioramenti, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni programmatiche del PTR, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento od alla variazione delle disposizioni ivi contenute con le procedure previste dall'articolo 12 ma con i termini ridotti della metà.

 

Capo II
Pianificazione territoriale provinciale

Art. 14
Piano Urbanistico Provinciale

1. Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) pianifica la totalità del territorio provinciale e detta norme di indirizzo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. Esso assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito.

2. Il PUP, redatto su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:10.000:
a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni, ne promuove l'integrazione e la cooperazione;
b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, le parti del territorio provinciale da sottoporre a misure di tutela e di conservazione ambientale indicati dal PTR, integrando e sviluppandone gli elementi e coordina gli effetti dei piani dei parchi sulla pianificazione locale;
c) definisce i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidi ambientali e ricreativi;
d) individua le caratteristiche dimensionali e tipologiche, i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:
1) del sistema del verde a livello provinciale;
2) delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
3) dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali, terziarie e commerciali;
4) degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione sul ruolo ed il carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;
5) della viabilità e delle altre infrastrutture sovracomunali per la mobilità, specificandone i requisiti;
e) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque e coordina gli effetti dei Piani di bacino sulla pianificazione locale.

3. Il PUP individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione per le aree a verde e gli impianti sportivi, per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare livelli di prestazioni pertinenti all'intero sistema dei servizi; a tal fine il PUP può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni.

 

Art. 15
Livelli di efficacia

1. Il PUP contiene:
a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
b) previsioni di indirizzo e di coordinamento con efficacia di direttiva, nei confronti dei PUC;
c) prescrizioni che impongono ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani entro un termine.

2. Il PUP, nelle parti in cui imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse; in tali casi il Piano può dichiarare la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

3. A decorrere dalla notifica della delibera di adozione del PUP e fino alla sua approvazione, ovvero fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento nel caso di cui al comma 1, lettera c), ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PUC e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PUP indicati nel comma 1, lettera c), e nel comma 2;
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad interventi edilizi che contrastino con tali contenuti.

 

Art. 16
Procedure di formazione e approvazione

1. La provincia procede alla formazione del progetto di piano, attivando le Conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, alla conclusione delle quali il Consiglio provinciale adotta la proposta di piano.

2. La provincia, divenuta esecutiva tale deliberazione, ne dà avviso sul BURAS, e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, con indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione del progetto di piano per gli effetti del comma 4.

3. Il progetto adottato viene inviato alla Regione, ai comuni, agli enti parco, alle Comunità montane e agli altri enti pubblici ritenuti interessati; i comuni, previo avviso da divulgare con ogni mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositare il progetto nella segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte.

4. Ciascun comune, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmette alla provincia la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni; gli enti parco, le Comunità montane e gli altri enti pubblici interessati trasmettono alla provincia il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

5. La Regione esprime il proprio parere che ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR; il parere è reso con deliberazione della Giunta, da trasmettere alla provincia entro novanta giorni dal ricevimento degli atti.

6. Qualora il progetto adottato contenga proposte di variante alle indicazioni prescrittive del PTR, il parere della Regione è reso entro il termine di centottanta giorni, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione della variante stessa, sentita la Commissione consiliare competente e gli enti locali interessati.

7. La provincia, nei sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dall'infruttuoso decorso dei termini, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PUP, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle Amministrazioni o degli enti di gestione, qualora il piano incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile. L'assenso si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine stabilito, salvo che le previsioni del piano confliggano con gli interessi propri della funzione dei beni pubblici.

8. Una copia del PUP con i relativi allegati è trasmesso a tutti i comuni interessati i quali provvedono a depositarlo a permanente libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

9. La deliberazione di approvazione del piano unitamente all'elaborato di sintesi è pubblicata sul BURAS; dell'approvazione è data notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione sul BURAS.

 

Art. 17
Aggiornamenti e variazioni

1. Le indicazioni del PUP possono essere esplicitate od aggiornate mediante deliberazione del Consiglio provinciale sottoposta alle formalità di pubblicazione di cui all'articolo 16, commi 8 e 9.

2. Entro il termine massimo di dieci anni dall'approvazione del PUP, il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza alla luce anche dei piani territoriali regionali, delle esigenze e atti di programmazione sopravvenuti. Il PUP può, comunque, essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 16. Le varianti al PUP, diverse da quelle integrali, possono essere apportate anche in sede di accordo di pianificazione.

 

Capo III
Pianificazione urbanistica comunale

Art. 18
Piano Urbanistico Comunale

1. Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal comune con riguardo a tutto il proprio territorio per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale; il PUC in particolare:
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, ne indica le soglie di criticità e ne fissa i limiti e le condizioni per le trasformazioni sostenibili;
b) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
c) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale, ne individua gli ambiti definendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali ed ambientali;
d) individua gli ambiti da assoggettare ad intervento diretto da disciplinare con il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

2. Il PUC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati ed è valido a tempo indeterminato; costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia. Dell'approvazione della carta unica del territorio è data informazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unico per l'attività edilizia di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Legge finanziaria 2002).

 

Art. 19
Regolamento urbanistico ed edilizio

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive; tali interventi sono attuati attraverso intervento diretto. Esso è valido a tempo indeterminato.

2. Il RUE contiene inoltre:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC.

 

Art. 20
Piano Integrato Comunale

1. Il Piano Integrato Comunale (PIC) è lo strumento urbanistico facoltativo attraverso il quale l'amministrazione, in attuazione delle disposizioni del PUC, individua gli interventi di riorganizzazione e trasformazione complessa del territorio che richiedano una previsione ed esecuzione integrata. Il PIC ha una validità massima di dieci anni e, nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione, applica i criteri di perequazione di cui all'articolo 26.

2. Il PIC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:
a) la delimitazione delle aree urbane da riorganizzare, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico-morfologici e le modalità di attuazione;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti e gli interventi di integrazione paesaggistica;
e) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

3. Il PIC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità che possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT); a tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del piano urbanistico attuativo, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

4. Il PIC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso soggetti pubblici e privati aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, disciplina i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'articolo 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali. Il PIC inoltre assume il valore e gli effetti dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.

5. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il PIC può assegnare quote di edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di programma, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.

6. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PIC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del PIC.

7. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, è attuata dal comune nell'ambito della predisposizione del PIC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al PUC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 447 del 1998. Attraverso il PUC sono, inoltre, individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

8. Le previsioni del PIC decadono qualora, entro il termine di validità, non siano state richieste le concessioni edilizie o non siano stati approvati i progetti relativi alle opere pubbliche.

 

Art. 21
Piani Urbanistici Attuativi

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio finalizzati all'attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal PUC qualora esso non ne assuma i contenuti, possono assumere il valore e gli effetti dei:
a) piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) piani di recupero, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 16;
f) programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493;
g) programma integrato di intervento nei centri storici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.

2. Il comune può stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal PIC al comma 3 dell'articolo 20.

3. Al fine di dare attuazione all'obiettivo della limitazione del consumo di nuovo territorio comunale, il comune approva misure d'incentivazione per l'utilizzo del patrimonio edilizio residenziale privato, ubicato esclusivamente nelle zone A, a fini ricettivi, secondo le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27. Il comune predispone, su iniziativa pubblica o privata, un programma integrato d'intervento nei centri storici di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1998, finalizzato a dare attuazione al progetto di "albergo diffuso" che, per gli immobili interessati, preveda:
a) il cambio di destinazione d'uso;
b) un aumento di volumetria edificabile fino ad un massimo del 10 per cento di quella prevista dal vigente strumento urbanistico, riferita all'intero comparto ricompreso nel programma integrato ed esclusivamente finalizzata alla realizzazione di servizi ricettivi; tale aumento di volumetria può essere conseguito anche mediante il recupero dei sottotetti aventi un'altezza media ponderale di almeno due metri.

4. In sede di approvazione del PUA il comune può attribuire all'atto deliberativo valore di parere definitivo ai fini del rilascio della concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia; le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

5. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, è stipulata una apposita convenzione.

 

Art. 22
Elaborazione e approvazione del PUC

1. La Giunta comunale elabora un documento preliminare di piano; per l'esame congiunto del documento preliminare, il Sindaco convoca una Conferenza di pianificazione alla quale partecipano:
a) la provincia e i comuni contermini, ovvero quelli individuati dal PUP ai sensi del comma 3, dell'articolo 16;
b) la Comunità montana e gli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessati;
c) gli altri enti pubblici per cui sia necessario acquisire pareri preventivi ai fini dell'attuazione del piano;
d) le organizzazioni sociali ed economiche maggiormente rappresentative in ambito locale.

2. Alla conclusione della Conferenza di pianificazione la provincia ed il comune stipulano un accordo di pianificazione che attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale e alle indicazioni sulle scelte strategiche di assetto. Dopo la stipula dell'accordo di pianificazione, che determina l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, il Consiglio comunale adotta il piano. Una copia è trasmessa alla Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 1.

3. Il piano adottato è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte gli enti e organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e per la tutela di interessi diffusi, i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

5. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del piano, la Giunta provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PUC, al PTR, al PUP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione. Il comune, in sede di approvazione del PUC, deve adeguarsi alle riserve o esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali.

6. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione e siano state accolte integralmente le eventuali riserve provinciali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.

7. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul BURAS. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso dell'approvazione.

 

Art. 23
Approvazione del RUE

1. Il comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE.

2. Copia integrale del RUE approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURAS. Dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Esso entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURAS e ogni sua modifica comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.

 

Art. 24
Approvazione del PIC

1. Nella predisposizione del PIC, il comune attua le forme di consultazione, partecipazione e concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del PIC, secondo le procedure previste all'articolo 6.

2. Il PIC è adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione locale e il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza di tale termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

3. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali ed approva il piano. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul BURAS. Dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso dell'approvazione.

4. Qualora il PIC contenga varianti al PUC le procedure di approvazione sono quelle previste per le varianti del PUC.

5. Qualora entro i termini stabiliti dal PIC gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato un PUA o un'istanza di concessione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 10 del 1977, all'esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni. Le aree espropriate entrano a far parte del patrimonio comunale.

 

Art. 25
Approvazione dei PUA

1. Il Comune, per i PUA che non apportino varianti al PUC, procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal comune. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PUA.

2. Qualora apporti variante al PUC, il PUA, contestualmente al deposito, viene trasmesso alla provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PUC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Il comune, in sede di approvazione, adegua il piano alle osservazioni formulate o si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali.

 

Art. 26
Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. A tal fine, il PUC riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee.

2. Il PIC, i PUA e il RUE nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

 

Art. 27
Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del PUC, del PIC e dei PUA, fino alla data di esecutività degli stessi, ma comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge 3 novembre 1952, n. 1902.

 

Art. 28
Sportello unico

1. Le amministrazioni comunali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituire, anche in forma associata, lo sportello unico per l'edilizia e l'urbanistica quale ufficio competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni competenti a pronunciarsi sugli strumenti urbanistici attuativi e sulle attività edilizie oggetto di permesso di costruire o di denuncia d'inizio attività.

2. Qualora l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi avvenga mediante l'utilizzo dell'ufficio dello sportello unico, il consiglio comunale può stabilire che gli interventi di trasformazione edilizia previsti siano subordinati esclusivamente a denuncia d'inizio attività.

3. Il funzionamento dello sportello è disciplinato da una direttiva della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione di tale direttiva, il funzionamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Particolari norme attuative

Art. 29
Norme attuative

1. Qualora il comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'espropriazione, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti. Qualora il soggetto espropriante sia il comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, salvo quelli che possono essere ceduti in proprietà.

2. I comuni, con riferimento agli immobili espropriati acquisiti al patrimonio comunale, possono concedere, sulla base di procedure di evidenza pubblica, il diritto di superficie o cederli in proprietà, a terzi che intendano edificarli. Con la delibera di concessione del diritto di superficie o con l'atto di cessione della proprietà è approvata anche la convenzione tra l'ente concedente o cedente ed il concessionario o cessionario.

3. Il comune può eseguire direttamente le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici oppure può concederne l'esecuzione ad altri soggetti pubblici o privati.

 

Art. 30
Decadenza dei vincoli

1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comune competente adotta la pianificazione delle zone rimaste libere, entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli. Fino all'attuazione di tale pianificazione, nelle aree in cui i vincoli siano divenuti inefficaci, sono consentiti soltanto gli interventi indicati dall'articolo 4, comma 8, della Legge n. 10 del 1977.

 

Art. 31
Atti di coordinamento tecnico

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica, con un atto di coordinamento tecnico, i contenuti della pianificazione riguardanti:
a) i criteri per il dimensionamento abitativo, la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni e le dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive, ai fini della predisposizione dei PUC;
b) il sistema ambientale;
c) gli ambiti interessati dai rischi naturali e gli interventi per la sicurezza del territorio;
d) il sistema delle infrastrutture per la mobilità;
e) il sistema insediativo storico;
f) il territorio urbano e rurale.

2. Fino all'emanazione di tali atti restano in vigore il decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze, urbanistica del 20 dicembre 1983 n. 2266/U ed il D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228.

 

Capo II
Norme transitorie

Art. 32
Attuazione degli strumenti vigenti

1. Fino all'approvazione del PUC, del RUE e del PIC, i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani; dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PUC, del RUE e del PIC possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante;
b) le varianti agli strumenti urbanistici vigenti anche in attuazione di atti di programmazione negoziata;
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, in attuazione delle previsioni contenute nei vigenti piani e al fine di dare attuazione all'obiettivo della limitazione del consumo di nuovo territorio, il comune approva misure d'incentivazione per l'utilizzo del patrimonio edilizio residenziale privato, ubicato esclusivamente nelle zone F ma comunque fuori dalla fascia di trecento metri dal mare, ai fini ricettivi, secondo le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 22 del 1984, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 27 del 1998; a tal fine il comune predispone un piano di riqualificazione finalizzato a dare attuazione al progetto di "albergo diffuso" che, per gli immobili interessati, preveda:
a) il cambio di destinazione d'uso;
b) la possibilità di un aumento di volumetria edificabile fino ad un massimo:
1) del 20 per cento per gli immobili situati nella zona tra i 300 e i 500 metri dal mare;
2) del 30 per cento per gli immobili situati nella zona oltre i 500 metri dal mare;
c) tale aumento di volumetria deve essere destinato per il 70 per cento all'adeguamento dei servizi e per il restante 30 per cento per ampliamenti.

 

Art. 33
Adeguamento della pianificazione

1. Le province adeguano ed adottano il PUP, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione degli strumenti urbanistici comunali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione del PUC, del RUE e, qualora adottato, del PIC. A tal fine il PUC, il RUE e il PIC possono essere adottati dal Comune contestualmente.

3. Gli strumenti comunali e provinciali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente.

4. I comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati prima della entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) adeguano lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge nei termini definiti dal PUP ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 14, e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore.

5. I comuni dotati di PUC in adeguamento ai vigenti PTP possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il PUC, il PIC e quali assumere nella disciplina del RUE, in conformità a quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24; a tal fine, i comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già contenute nel PUC vigente. Tali strumenti sono predisposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e sono approvati con le procedure previste dalla vigente normativa. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PUC ovvero nei termini definiti dal PUP ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 17.

6. Nelle more della predisposizione del PTR e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono assunte quali temporanee misure di provvisoria salvaguardia e disciplina del territorio, anche ai fini della predisposizione dei PUC, le disposizioni di cui alle norme di attuazione e all'allegata cartografia dei PTP di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.

7. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dai comuni per la redazione dei PUC in adeguamento ai PTP resi esecutivi con i decreti del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 1993 e non più vigenti.

 

Capo III
Norme finali

Art. 34
Comitato di Valutazione
Urbanistico - Territoriale

1. Il Comitato di Valutazione Urbanistico - Territoriale (CVUT) istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, è un organo tecnico-consultivo con il compito di:
a) esprimere parere sui rapporti di impatto ambientale di cui al comma 2 dell'articolo 5;
b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito ai piani e agli atti di pianificazione;
c) fornire, su richiesta, ogni forma di collaborazione al SITR per la predisposizione del rapporto annuale sullo stato della pianificazione ed ogni altra forma di assistenza ai soggetti della pianificazione.

2. Il CVUT è costituito da:
a) l'Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dell'assessorato suo delegato che lo presiede;
b) un funzionario per ciascuno degli Assessorati all'urbanistica e all'ambiente;
c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche connesse designati dal Consiglio regionale;
d) un rappresentante designato da ciascuno degli Ordini regionali degli ingegneri e degli architetti;
e) un rappresentante designato da ognuna delle Università sarde;
f) un rappresentante dell'Autorità di bacino competente per territorio;
g) un delegato in rappresentanza dei parchi;
h) un assessore provinciale, all'uopo delegato dalla giunta provinciale competente per territorio;
i) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato, competente per territorio;
l) il soprintendente per i beni architettonici o suo delegato, competente per territorio.

3. Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall'Assessore competente in materia urbanistica.

4. Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del CVUT sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l'intera legislatura; ad essi e ai segretari spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Art. 35
Procedimenti cautelari

1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il provvedimento della Giunta regionale, puntualmente motivato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.

 

Art. 36
Esecuzione delle ordinanze di demolizione

1. L'Assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai comuni che ne facciano richiesta, l'utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale, per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.

2. Nei casi di interventi sostitutivi, l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l'utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.

3. Per i fini di cui sopra l'Assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l'effettuazione di tali lavori.

 

Art. 37
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 ed al comma 2 dell'articolo 36, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

2. La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è autorizzata a concedere contributi sulle spese occorrenti.

3. I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:
a) anticipazione per il 50 per cento delle spese previste nella richiesta di contributo deliberata dal comune e ritenute ammissibili;
b) a seguito della presentazione della relativa documentazione per la restante parte, fino all'ammontare complessivo del 90 per cento delle spese effettivamente sostenute.

 

Art. 38
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni.