CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 10

presentata dal Consigliere regionale

PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU

il 16 luglio 2004

Tutela della salute e dell'ambiente relativamente ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Viviamo ormai immersi in un invisibile, intangibile ambiente elettromagnetico, in parte minore naturale (emissione del sole, magnetismo terrestre, scariche atmosferiche), in parte crescente artificiale (elettrodotti, antenne, ripetitori, apparecchi domestici, telefoni cellulari). Molte indagini hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori e della popolazione, in particolare per frequenze basse (elettrodotti), soprattutto per esposizioni a medio e lungo termine. Infatti per frequenze industriali (50-60 Hz) si è ottenuta una correlazione statisticamente significativa tra esposizione ai campi elettromagnetici ed insorgenza di alcuni tipi di tumore, riportata dagli studi epidemiologici, per valori di campo magnetico superiore a 0,2 mT. Analogo discorso può essere fatto per campi a radiofrequenza: con densità di potenza superiore a 10mW/m² si sono riscontrati effetti a carico del sistema ematico, in particolare per alcuni tipi di leucemie.

Di qui la necessità di legiferare per evitare di cercare i rimedi dopo che gli effetti si siano verificati e siano stati documentati in modo incontrovertibile. Occorre intensificare le ricerche sulla tipologia e sull'entità dei rischi da una parte e dall'altra intervenire energicamente sul versante dell'innovazione tecnologica a basso impatto ambientale e prestare particolare attenzione ad una meticolosa quanto ordinata pianificazione per quanto riguarda la costruzione delle nuove reti infrastrutturali.

In questa fase l'azione legislativa non può che essere cautelativa ed attenta all'analisi dei costi e benefici; saltare questa fase significherebbe rendersi vulnerabili a future richieste di risarcimento da parte dei cittadini a cui non è stata garantita la tutela della salute. D'altra parte utilizzare una linea, in questa fase, troppo radicale porterebbe a rendere la maggior parte degli impianti fuori legge con esorbitanti esborsi per risanare gli impianti e con interminabili battaglie legali che renderebbero di fatto inefficace l'azione legislativa. Per questi motivi si considera praticabile una linea di condotta che sia cautelativa e graduale.
Il problema della definizione di limiti più cautelativi in zone ben definite all'interno del territorio regionale può essere affrontato mediante la definizione di zone sensibili in cui applicare obiettivi di qualità, i quali debbono, secondo il comma 3 dell'articolo 4 del D.M.A. 10 settembre 1998, n. 381, essere definiti su base locale nelle Regioni autonome.

Il modo più semplice per gestire la localizzazione degli impianti in questione è introdurla obbligatoriamente nella programmazione urbanistica del territorio e delegare i Comuni a rilasciare le autorizzazioni del caso anche per facilitare l'attività di controllo in loco.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Norme generali

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto le apparecchiature, i sistemi e gli impianti per gli usi industriali e civili che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0,1 Hz e 300 GHz. In tale ambito rientrano gli elettrodotti, gli impianti di produzione, trasmissione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti radioelettrici compresi quelli per telefonia mobile e gli impianti fissi per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone esposte all'azione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per scopi diagnostici o terapeutici, nonché al personale autorizzato nei luoghi di lavoro.

3. La Regione Sardegna può motivatamente prevedere deroghe alle prescrizioni della presente legge nel caso in cui gli impianti installati o da installare siano utilizzati per il servizio di pubblica sicurezza, di protezione civile o di emergenza sanitaria.

   

Art. 2
Criteri generali per la localizzazione degli impianti

1. Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, gli impianti fissi per la telefonia cellulare e gli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica possono essere installati esclusivamente all'interno delle aree riconosciute idonee dai Comuni ed allo scopo individuate negli strumenti urbanistici comunali, previa verifica della congruità con gli altri eventuali vincoli, in funzione della potenza dell'impianto da installare nel contesto insediativo e nel rispetto delle linee guida indicate dalla presente legge come meglio specificato nei titoli II - III - IV.

2. E' obbligo dei Comuni garantire il corretto insediamento urbanistico degli impianti, la collaborazione con i proprietari o gestori degli impianti di cui al comma 1 al fine di costruire celermente le nuove infrastrutture, utili per lo sviluppo tecnologico ed industriale della regione, nel rispetto della salute dei cittadini e della tutela e promozione del territorio.

   

Art. 3
Criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili

1. Le aree sensibili sono parti di territorio individuabili nelle seguenti categorie:

a) aree di interesse storico architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali gli impianti devono essere progettati in modo da mitigare l'impatto di tipo visivo; inoltre i Comuni individuano aree nelle quali insistono beni culturali, storici ed ambientali tutelati ai sensi della normativa vigente, nelle quali l'installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere motivatamente preclusa;

b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.

   

Art. 4
Obiettivi di qualità relativi alle aree sensibili

1. Nelle aree sensibili, identificate ai sensi dell'articolo 3, deve essere perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità:

a) 4 V/m per i campi elettrici e 0,01 A/m per i campi magnetici generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz;

b) 14 V/m per i campi elettrici, 0,03 A/m per i campi magnetici generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 10 KHz e 100 KHz;

c) 1000 V/m per i campi magnetici e 1mT generati da impianti operanti nel campo di frequenza compreso tra 0,1 Hz e 10 KHz.

2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità indicati al comma 1 deve avvenire, per gli impianti esistenti, nel tempo massimo di:

a) due anni per gli impianti operanti nel campo di frequenza tra 10 KHz e 300 GHz;

b)   cinque anni per gli impianti operanti nel campo di frequenza tra 0,1 Hz e 10 KHz.

3. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree sensibili devono conformarsi con decorrenza immediata agli obiettivi di qualità definiti nella presente legge.

4. La realizzazione di nuovi edifici, aree attrezzate, aree destinate all'infanzia, in prossimità degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto dalla presente legge.

   

Art. 5
Risanamenti

1. Gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge localizzati nelle aree sensibili di cui all'articolo 3, che non rispettano i limiti e le condizioni previsti nell'articolo 4, devono essere oggetto d'azione di risanamento ambientale nel caso in cui vengano superati i limiti imposti dalla normativa vigente; nel caso in cui il risanamento sia tecnologicamente impossibile è obbligatorio rilocalizzare gli impianti.

2. Gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge localizzati all'esterno delle aree sensibili, devono essere oggetto d'azione di risanamento ambientale nel caso in cui vengano superati i limiti imposti dalla normativa vigente; nel caso in cui il risanamento sia tecnologicamente impossibile è obbligatorio rilocalizzare gli impianti.

3. Le azioni di risanamento di cui ai commi 1 e 2 devono essere approntate secondo parametri oggettivabili quali individui esposti, scarto dai limiti e dagli obiettivi di qualità, nonché secondo opportuni criteri di tutela dei soggetti più deboli, quali bambini, malati ed anziani.

4. Il costo degli interventi di cui al presente articolo è a carico degli esercenti o dei proprietari degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di emittenti e ripetitori radiotelevisivi e dei ripetitori di telefonia cellulare.

   

Art. 6
Sanzioni

1. La mancata osservanza, per i nuovi impianti, degli obiettivi di qualità previsti all'articolo 4 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del risanamento ambientale entro tre mesi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi stabiliti dalla presente legge per i risanamenti:

a) per impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al completamento delle attività di risanamento;

b) per emittenti, impianti radiotelevisivi e ripetitori per telefonia cellulare, il sindaco competente per territorio, con ordinanza, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al completamento delle attività di risanamento.

   

Art. 7
Situazioni eccezionali

1. Nel caso in cui sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco e il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni elettromagnetiche, inclusa la chiusura dell'impianto.

   

Art. 8
Catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico

1. Ogni comune della Regione Sardegna è tenuto ad istituire, organizzare ed aggiornare il catasto comunale delle sorgenti, presenti sul territorio comunale, di campo elettrico, magnetico, elettromagnetico. Gli esercenti degli impianti sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico devono fornire i dati dei loro impianti alle amministrazioni comunali secondo i parametri individuati nell'allegato A.

2. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il catasto regionale delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti sul territorio regionale. I Comuni devono concorrere a sviluppare ed aggiornare il catasto regionale, fornendo i dati delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presenti sul proprio territorio al fine di organizzare la mappatura reale dell'intero territorio regionale.

   

TITOLO II
Impianti per la produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

 

Art. 9
Criteri di localizzazione

1. Negli strumenti urbanistici comunali devono essere previsti corridoi idonei a rappresentare le aree destinate ad impianti per la trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, esistenti e futuri, almeno nei casi in cui il valore della tensione nominale sia uguale o maggiore di 15 Kw.

2. I corridoi che verranno occupati dagli impianti di futura costruzione di cui al comma 1 sono definiti dal Comune sentiti i proprietari o gestori degli impianti, i quali, obbligatoriamente a cadenza triennale, dovranno fornire al Comune il piano di sviluppo delle installazioni. Qualora l'impianto dovesse attraversare diversi territori comunali, la sua localizzazione sarà discussa dai rappresentanti dei Comuni interessati coordinati dalla Provincia competente per territorio. Nel caso in cui l'impianto dovesse attraversare territori di diverse province, la sua localizzazione dovrà essere discussa dai Comuni interessati e dalle Province competenti per territorio coordinati dalla Regione.

3. L'ampiezza dei corridoi di cui al comma 1 deve essere tale che al limite dei corridoi vengano uguagliati gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4 della presente legge; in tutte le altre zone valgono i limiti di campo elettromagnetico previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l 24 marzo 1992.

   

Art. 10
Norma di salvaguardia

1. All'interno dei corridoi di cui al comma 1 dell'articolo 9 non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale.

   

Art. 11
Impatto visivo

1. All'interno delle aree sensibili di cui all'articolo 3 della presente legge, l'autorizzazione per la costruzione di nuovi elettrodotti è ottenibile esclusivamente nel caso in cui l'elettrodotto sia interrato e nella fase progettuale devono essere previste le necessarie misure tecniche e di garanzia atte ad evitare danni ai beni tutelati, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti nella presente legge.

   

TITOLO III
Impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva

 

Art. 12
Localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva

1. I gestori o proprietari degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva forniscono alla Regione Sardegna il piano delle installazioni previsionali in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla presente legge.

2. La Regione autonoma della Sardegna definisce un piano di localizzazione regionale, sentito il parere vincolante dei Comuni nel cui territorio ricadono gli impianti, i quali documenteranno le proprie osservazioni attraverso gli strumenti urbanistici vigenti

   

Art. 13
Norme di cautela

1. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva è vietata su edifici scolastici, sanitari, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico, artistico e monumentale, di pregio culturale e testimoniale. I proprietari o gestori degli impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva devono, comunque, curare nella fase di installazione l'impatto visivo e la godibilità paesaggistica.

   

TITOLO IV
Impianti di telefonia mobile

 

Art. 14
Regime di autorizzazione

1. L'installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile deve essere autorizzata dai Comuni tramite rilascio della concessione edilizia.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune a seguito della presentazione, da parte dei gestori o proprietari di reti di telefonia mobile, di idonei progetti esecutivi delle opere, nonché dei programmi pluriennali di installazione da realizzare nel territorio comunale.

3. I Comuni, nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale urbanistica, disciplinano l'installazione degli impianti di telefonia mobile mediante idoneo regolamento comunale, nella prospettiva di un corretto insediamento urbanistico e territoriale e nell'obiettivo di minimizzare i rischi connessi all'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici.

   

Art. 15
Limiti all'installazione

1. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile è vietata nelle aree adibite ad attrezzature sanitarie, scolastiche, sportive, nelle aree tutelate secondo la normativa vigente, negli edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale

   

TITOLO V
Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 16
Incentivi a favore dei Comuni

1. La Regione Sardegna contribuisce nella misura del 70 per cento alle spese sostenute dai Comuni che abbiano attivato il catasto delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e che abbiano adeguato i propri strumenti urbanistici ai principi dettati dalla presente legge, in ragione del numero di abitanti e dell'estensione del territorio comunale.

   

Art. 17
Copertura finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

 

04 - ENTI LOCALI

 

Entrata

 

UPB E04.001 - Entrate e recuperi vari ed eventuali

2004     PM

2005     PM

2006     PM

 

Spesa

 

UPB S04.062 - Contributi ai Comuni per strumenti urbanistici

2004     euro     2.000.000

2005     euro     2.000.000

2006     euro     2.000.000

 

In diminuzione

 

03 - PROGRAMMAZIONE

 

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2004     euro     2.000.000

2005     euro     2.000.000

2006     euro     2.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.