CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTADI LEGGE N. 8

presentata dai Consiglieri regionali
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIU


il 15 luglio 2004


Norme per l'introduzione e la valorizzazione del servizio civile regionale


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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende introdurre nella legislazione regionale le norme relative alla istituzione e alla gestione del servizio civile volontario regionale.

E' ormai forte la consapevolezza che negli ultimi anni il servizio civile sia divenuto sempre più un fenomeno rilevante, un vero e proprio fenomeno di massa, sia nel territorio nazionale che nel territorio regionale, dato che esso rappresenta, da un lato la possibilità di crescita per i giovani, dall'altro la possibilità di offrire nuove soluzioni ai bisogni della comunità.

La proposta in oggetto nasce con la convinzione che sia fondamentale inserire il servizio civile volontario tra le forme di impegno sociale e formativo, nel rispetto delle linee di indirizzo comunitario e statale, nel rispetto delle pari opportunità fra gli individui, dando però risalto alle specificità sociali, economiche e culturali della Sardegna; sostenendo in particolare lo sviluppo del servizio civile come forma di partecipazione alla vita sociale, di educazione alla cittadinanza attiva e di occasione formativa per i giovani.

In un quadro generale in continua e costante evoluzione, sia dal punto di vista normativo che attuativo, vale la pena fissare alcuni punti essenziali per lo sviluppo della presente proposta:
- il quadro normativo previsto dal D.P.C.M. 5 aprile 2002, n. 77, nel quale si ritiene opportuno evidenziare gli aspetti concernenti la devoluzione alle Regioni delle competenze organizzative e gestionali del servizio civile volontario, per la realizzazione delle attività di servizio aventi valenza regionale.
- le positive esperienze di servizio realizzate con l'applicazione della Legge 6 marzo 2001, n. 64, che hanno suggerito l'utilità della valorizzazione e dello sviluppo del servizio civile volontario;
- le accresciute capacità e potenzialità di sviluppo del mondo del no profit, e l'importanza che tale settore riveste nello sviluppo socio-economico della regione sarda.
La presente proposta di legge intende dunque realizzare un servizio civile che rappresenti:
- un'occasione di formazione civica, sociale, culturale e professionale per i giovani della nostra regione;
- un modo di valorizzare i giovani come risorsa fondamentale per la regione sarda;
- un momento di approfondimento della conoscenza della comunità regionale e una possibilità di accrescere il senso di appartenenza alla stessa.

Per far ciò, la proposta di legge intende, dunque, promuovere un servizio civile imperniato sulla realizzazione di progetti nei quali devono emergere con chiarezza gli obiettivi, il programma di attuazione, l'utilità sociale, il programma formativo, la presenza del responsabile con adeguate competenze, l'impegno nel monitoraggio e nella verifica dei risultati.

Ciò significa promuovere l'esperienza formativa e di crescita per tutti i giovani e utilizzare il servizio civile come elemento migliorativo della qualità dei servizi offerti dagli enti alla comunità.

Intende, inoltre, realizzare il coordinamento ed il raccordo con la normativa nazionale e con la struttura statale competente in materia di servizio civile volontario; promuovere il raccordo tra gli enti di servizio civile al fine di accrescerne la rappresentatività e di favorire lo sviluppo di sinergie operative utili alla realizzazione del servizio stesso.

A tal fine, nella proposta in oggetto, è prevista l'istituzione di apposite strutture ed organismi, quali l'Ufficio regionale per il servizio civile, la Conferenza regionale del servizio civile, la Consulta del servizio civile e i Coordinamenti provinciali, finalizzati alla realizzazione di quanto sopra esplicitato ed alla valorizzazione di tutte le realtà private e pubbliche impegnate in tali attività.

Infine si ritiene importante evidenziare che la proposta di legge prevede la creazione di una banca dati dei progetti di servizio civile, utile per realizzare un costante monitoraggio degli stessi progetti, finalizzato ad elevare il grado di efficienza ed efficacia delle attività previste per lo svolgimento del servizio civile.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi generali in materia di obiezione di coscienza previsti dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230 e in conformità alla Legge 6 marzo 2001, n. 64 in materia di servizio civile, alla luce di quanto previsto nel D.P.C.M. 5 aprile, n. 77, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. Per il raggiungimento di questa finalità viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.

 

Art. 2
Principi e obiettivi

1. La presente legge intende:
a) costituire e sviluppare il servizio civile, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, con riferimento al mondo giovanile, mediante le attività svolte presso gli enti proponenti.
b) favorire la conoscenza del mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza delle tematiche sociali;
c) promuovere il servizio civile, quale importante risorsa della comunità regionale, attraverso la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità regionale in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;
d) approfondire la conoscenza della comunità regionale e accrescere il senso di appartenenza alla stessa, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
e) definire le modalità di presentazione e realizzazione dei progetti di servizio civile regionale;
f) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;
g) sostenere, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile e d'intesa con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all'articolo 15, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione.

 

Art. 3
Strumenti di attuazione

1. Il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 è realizzato attraverso:
a) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dai dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;
b) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, da svolgere nell'ambito delle strutture universitarie, sentite le Università degli studi, in coordinamento con le previsioni della normativa vigente in materia;
c) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari ed ai responsabili di servizio civile.

2. Per la realizzazione di tali finalità sono istituiti:
a) l'Ufficio regionale per il servizio civile;
b) l'Elenco regionale degli enti di servizio civile;
c) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;
d) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) la Conferenza regionale sul servizio civile;
f) la Consulta regionale per il servizio civile.

 

Art. 4
Funzioni della Regione
e Ufficio regionale per il servizio civile

1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l'Ufficio regionale per il servizio civile.

2. L'Assessorato regionale del lavoro esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in materia di servizio civile regionale e, in particolare, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile:
a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) cura la tenuta dell'Elenco regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 8;
c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'articolo 12, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
e) svolge l'attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge.

3. Attraverso il documento di programmazione l'Assessorato regionale del lavoro definisce:
a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;
b) le modalità di selezione dei volontari;
c) le priorità di ammissione e di approvazione dei progetti;
d) i programmi formativi per i volontari e i responsabili del Servizio civile volontario.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 5.

 

Art. 5
Consulta regionale per il servizio civile

1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile.

2. La Consulta è organo consultivo dell'Assessorato regionale del lavoro e dell'Ufficio regionale per il servizio civile; in particolare la consulta:
a) formula proposte in ordine alle linee di programmazione del servizio civile regionale;
b) formula la proposta di programma per la realizzazione della Conferenza regionale sul servizio civile volontario di cui all'articolo 6;
c) esprime pareri in ordine al miglioramento dell'attività di servizio civile regionale.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, ed è composta da:
a) Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede;
b) tre rappresentanti degli enti di servizio civile;
c) tre rappresentanti degli enti locali;
d) un rappresentante della Consulta regionale del volontariato;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) due rappresentanti delle Università degli studi della Sardegna;

4. La Consulta regionale per il servizio civile adotta, con il voto della maggioranza degli aventi diritto, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, stabilisce la durata, comunque non superiore a tre anni, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento della Consulta.

 

Art. 6
Conferenza regionale sul servizio civile

1. Ogni tre anni la Regione promuove la Conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sulle tematiche del servizio civile.

2. Alla Conferenza partecipano:
a) gli enti di servizio civile iscritti nell'apposito Elenco regionale;
b) gli enti locali;
c) le Università degli studi e gli enti di formazione professionale accreditati;
d) le organizzazioni sindacali e le loro forme associative;
e) i volontari del servizio civile.

 

Art. 7
Soggetti

1. I progetti inerenti il servizio civile regionale possono essere proposti da:
a) enti pubblici;
b) enti ed organizzazioni private che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001;

2. I soggetti, pubblici e privati di cui al comma 1, devono essere iscritti all'Elenco regionale degli enti di servizio civile di cui all'articolo 8.

 

Art. 8
Elenco regionale degli enti di servizio civile
ed Elenco regionale dei responsabili
del servizio civile

1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro è istituito l'Elenco regionale degli enti di servizio civile.

2. Possono iscriversi all'Elenco di cui al comma 1 gli enti pubblici e gli enti e le organizzazioni private in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001 e che svolgono la loro attività nel territorio regionale della Sardegna.

3. All'Elenco regionale possono iscriversi anche le sedi locali degli enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'Albo nazionale, purché la sede locale abbia esclusiva valenza regionale.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, stabilisce le modalità di iscrizione, di gestione e articolazione dell'Elenco regionale degli enti di servizio civile.

5. L'Assessorato regionale del lavoro istituisce l'Elenco regionale dei responsabili del servizio civile. A tale Elenco si possono iscrivere i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 16.

 

Art. 9
Ammissione al servizio civile regionale

1. Possono prestare attività di servizio civile i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, secondo le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), iscritti nelle liste dei lavoratori inoccupati o disoccupati.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, da svolgersi con modalità e strumenti adeguati.

 

Art. 10
Ambiti di svolgimento del servizio civile

1. Lo svolgimento della prestazione di servizio civile volontario può avvenire negli ambiti di attività previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) della Legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo;
e) difesa ecologica, tutela ed incremento del patrimonio forestale
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale.

 

Art. 11
Benefici e riconoscimenti

1. Ai giovani impegnati in attività di servizio civile di cui all'articolo 9, comma 1, competono:
a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;
b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento del servizio;
c) l'erogazione a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.

2. Così come previsto dalla normativa nazionale, le attività di servizio civile non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.

3. Ai volontari del servizio civile possono essere riconosciute, previo accordo con le Università degli studi, crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con la tipologia di servizio espletato e con le attività formative svolte.

4. Il periodo di servizio civile svolto dai volontari potrà avere il riconoscimento di tirocinio professionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra Regione ed enti promotori dei progetti e in conformità delle normative vigenti in materia.

5. L'Assessorato regionale del lavoro, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, stabilisce le modalità per il rilascio ai volontari dei progetti di servizio civile dell'attestazione di partecipazione.

 

Art. 12
Banca dati dei progetti di servizio civile
e sistema informativo regionale

1. L'Assessorato regionale del lavoro tramite l'Ufficio regionale per il servizio civile, attiva ed implementa la banca dati dei progetti di servizio civile presentati dagli enti di servizio civile iscritti nell'apposito Elenco regionale.

2. L'Assessorato regionale del lavoro tramite l'Ufficio regionale per il servizio civile regolamenta la struttura e il funzionamento della banca dati del servizio civile.

3. La banca dati deve comunque fornire elementi per:
a) la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile;
b) il monitoraggio e la valutazione dei progetti di servizio civile;
c) l'attivazione e l'implementazione del sistema informativo di cui al comma 4.

4. L'Assessorato regionale del lavoro realizza e disciplina con proprio regolamento un sistema informativo regionale finalizzato ad attivare un processo di comunicazione e informazione sulle tematiche del servizio civile.

 

Art. 13
Ammissione e approvazione dei progetti

1. L'Assessorato regionale del lavoro, in conformità con i criteri minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, disciplina l'ammissione e la valutazione dei progetti di servizio civile.

 

Art. 14
Vigilanza e monitoraggio
dei progetti di servizio civile

1. E' fatto assoluto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. L'Assessorato regionale del lavoro verifica, in raccordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.

 

Art. 15
Coordinamenti provinciali
degli enti di servizio civile

1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, le Province, in raccordo con gli enti di servizio civile iscritti nell'Albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile.

2. I Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2005, in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia, dagli enti locali e dagli enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.

3. I Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'articolo 12;
d) garantiscono servizi di informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.

 

Art. 16
Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile

1. L'Assessorato regionale del lavoro attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile, la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile.

2. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 1 ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

3. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dall'Assessorato regionale del lavoro attraverso enti di formazione professionale regolarmente accreditati secondo la normativa regionale vigente.

4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata certificazione di competenza sono iscritti nell'Albo dei responsabili del servizio civile della Regione Sardegna.

 

Art. 17
Formazione dei volontari in servizio civile

1. L'Assessorato regionale del lavoro nel rispetto della normativa vigente, individua, nelle linee generali di programmazione del servizio civile, i piani di formazione per i volontari partecipanti ai progetti di servizio civile finalizzati a valorizzare il periodo di servizio prestato.

2. I piani di formazione possono essere attuati in concreto direttamente dagli enti regionali di formazione professionale regolarmente accreditati.

 

Art. 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2004, in euro 6.000.000 per l'anno 2005, in euro 6.000.000 per l'anno 2006 e fanno carico all'UPB S10.049 "Programmazione e politica della formazione e del sistema formativo" del bilancio della Regione.