CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 5
presentata dai Consiglieri regionali
PISANO - CASSANO - DEDONI - VARGIUil 15 luglio 2004
Norme per la tutela e il sostegno della pratica delle attività sportive dei diversamente abili
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce dalla oggettiva constatazione delle difficoltà che incontrano oggi nella nostra regione i disabili che intendono praticare delle attività sportive. La percezione immediata la si può avere rapportando il numero totale delle società sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili): su 600 società oggi soltanto 15 sono sarde (appena il 2,5%) e su un totale di 17.000 associati gli atleti disabili sardi associati alla FISD sono poco meno di 200.
La Sardegna è rimasta nettamente indietro rispetto al resto dell'Italia per quanto riguarda la diffusione dello sport da parte dei disabili e questi ritardi sono direttamente legati al processo di crescita culturale della nostra società.
Il motivo di una così drammatica carenza deve essere essenzialmente ricercato nella mancanza di una adeguata politica di tutela, di sostegno e di promozione della pratica delle attività sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e mentali.É imperdonabile pensare che il legislatore sardo nel momento in cui ha approvato la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport", si sia completamente dimenticato dei disabili e non abbia previsto alcuna misura finalizzata a favorire la pratica dello sport fra gli atleti con disabilità.
La pratica sportiva da parte dei disabili ha fatto grandi passi negli ultimi anni in tutte le nazioni del mondo, tanto che oggi si celebrano le "paraolimpiadi" estive ed invernali riservate agli atleti disabili, a distanza di quindici giorni dalle olimpiadi riservate agli atleti normodotati.L'integrazione delle persone con disabilità non transita solo attraverso i servizi alla persona, ma investe anche la partecipazione alla vita più ampia della collettività. La domanda di servizi turistici, di attività sportive, di accesso alle opportunità culturali è in crescita esponenziale.
La diversità determinata dalla disabilità fisica, mentale o sensoriale è sempre stata general-mente vissuta come condizione riduttiva e negativa. Mentre l'esperienza dell'integrazione sta a dimostrare che l'handicap è sostanzialmente determinato dalla incapacità strutturale dell'organizzazione sociale a ridurre o eliminare lo svantaggio che la disabilità determina. Per questo occorre oggi passare dalla cultura dell'handicap alla "cultura della normalità", quella cioè che afferma la diversità di ogni essere umano come condizione normale, quindi risorsa positiva, come patrimonio multiforme di cultura, capacità, attitudini, di vita.
Dal principio di non discriminazione sancito dal trattato di Amsterdam (art. 13) può e deve derivare una politica attenta a valorizzare nel concreto la disabilità come risorsa umana, morale, sociale, economica, culturale. Alla giusta e doverosa tutela dei diritti (primo fra tutti il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione) si deve affiancare un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire la libertà di vivere ai cittadini diversamente abili alla pari di tutti gli altri.
La proposta di legge nasce anche dall'esigenza di dare attuazione effettiva a quanto dispone l'articolo 8 della legge-quadro n. 104 del febbraio '92, che afferma:
"L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante l' adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociale".In questi anni il graduale processo di integrazione sociale delle persone con disabilità ha notevolmente fatto crescere l'esigenza e la domanda di accesso alla pratica sportiva, al turismo, alla fruizione dei beni culturali ed ambientali. Sono numerosi gli atleti praticanti le diverse attività sportive. Aderiscono alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), riconosciuta ed affiliata al CONI, oltre 17.000 atleti.
I programmi di intervento delle attività sportive dei disabili che la Regione Sardegna sosterrà, attraverso la concessione di contributi secondo un piano annuale, dovranno prevedere delle azioni il cui obiettivo sia quello di:- adottare e potenziare strumenti di comunicazione per tutti, superando le barriere sensoriali (ulteriore sviluppo e finanziamento delle iniziative in atto: sottotitolazione, linguaggio dei segni, commento sonoro per i non vedenti, televideo, ecc.); realizzare una struttura di servizio dedicata ai temi della disabilità, favorire una maggiore attenzione del servizio pubblico radio televisivo per le manifestazioni dello sport disabili;
- sostenere in termini economici e in servizi il diritto alla pratica delle attività sportive anche per le persone in situazione di grave disagio psicofisico e cognitivo e in situazione di emarginazione;
- dare piena attuazione alle norme per l'accessibilità degli impianti sportivi, non solo per garantire il diritto della partecipazione della persona disabile come spettatore, ma anche come fruitore degli impianti in qualità di atleta. Condizionare dunque i finanziamenti per i nuovi impianti o per le ri-strutturazioni di quelli esistenti al rispetto delle norme sull'accessibilità (ingressi, tribune, spogliatoi, servizi organici);
- sostenere, nell'ambito delle iniziative di promozione e di sensibilizzazione allo sport per tutti, il turismo sportivo per i disabili, anche attraverso apposite convenzioni;
- prevedere interventi specifici di sostegno e di controllo (dal punto di vista del rispetto delle garanzie di accessibilità e di fruizione degli impianti e degli eventi stessi) delle iniziative sportive di grande risonanza internazionale già programmate nel nostro paese, a partire dalle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Torino 2006, dagli Special Olimpics per disabili intellettivi, dai Campionati mondiali dei silenziosi;
- promuovere la diffusione di ausili tecnologici e di protesi per la pratica sportiva, nell'ambito di una più estesa applicazione delle norme previste dal servizio sanitario nazionale e del nomenclatore tariffario;
- modificare ed aggiornare i regolamenti sanitari al fine di favorire la pratica sportiva dei disabili anche nelle normali discipline olimpiche;
- realizzare centri tecnici di riferimento per la pratica sportiva, per l'aggiornamento dei tecnici e per la preparazione degli atleti nelle diverse discipline sportive.Per tutti questi motivi appare urgente e improcrastinabile l'esigenza che anche la Regione Sardegna si doti di apposite norme che tutelino e favoriscano la diffusione della pratica sportiva fra i portatori di handicap, alla pari di quanto hanno saputo fare molte altre regioni italiane.
Il diritto alla partecipazione sportiva per ogni individuo è inteso come un diritto che nasce dal diritto alla libertà e alla salute e quindi suscettibile di particolare tutela proprio per le persone con handicap. Lo sport, infatti, è un fattore indispensabile e utile per la riabilitazione ed assume valenze integranti rispetto alle attività di relazioni pubbliche. Tutelare l'attività sportiva dei disabili implica anche favorire la formazione di personale tecnico specializzato, promuovere la creazione di centri sportivi adeguati e di associazioni specifiche.Lo sviluppo dello sport e delle attività fisiche e ricreative per i disabili diventa, infatti, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della loro vita e contribuisce alla loro riabilitazione ed integrazione sociale.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nel riconoscere la funzione sociale delle attività sportive, tutela, sostiene e favorisce l'accesso e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.
2. Al fine di sostenere la pratica delle attività fisico-motorie degli atleti con disabilità, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelarne il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive adeguati.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi:
a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Art. 2
Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1:
a) i comuni della Sardegna;
b) le società, le associazioni, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive che pratichino, senza finalità di lucro, attività sportiva finalizzata a soggetti con disabilità, iscritte alla Federazione Italiana Sport Disabili.
Art. 3
Sezione speciale albo regionale delle società sportive1. Nell'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport), è istituita una sezione speciale "società sportive per l'attività degli atleti con disabilità" alla quale devono chiedere apposita iscrizione i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Interventi in materia di pratica sportiva1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per la promozione della partecipazione degli stessi alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:
a) organizzazione di manifestazioni sportive aperte ad atleti con disabilità;
b) partecipazione di atleti con disabilità a campionati, tornei e manifestazioni sportivo-agonistiche;
c) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici per atleti con disabilità;
d) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per persone con disabilità;
e) acquisto di attrezzature sportive specificamente necessarie alla pratica sportiva da parte di atleti con disabilità.
2. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.
Art. 5
Interventi di adeguamento1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità, purché le strutture sportive siano di proprietà dei soggetti richiedenti o risultino in gestione degli stessi per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 6
Domande di concessione delle agevolazioni1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere inoltrate all'Assessore regionale competente in materia di sport entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno.
2. Ai fini della concessione dei contributi le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) atto costitutivo della società, associazione, ente di promozione sportiva, federazione sportiva, ente morale, dal quale si evinca l'assenza di fini di lucro;
b) elenco nominativo dei soggetti con disabilità;
c) per gli interventi di cui all'articolo 2, descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
d) per gli interventi di cui all'articolo 3, progetto degli interventi di adeguamento con relativa relazione tecnica;
e) preventivo delle spese da sostenere e dei mezzi di finanziamento disponibili per la copertura della residua spesa non soggetta al finanziamento regionale.
3. I soggetti beneficiari possono presentare, per lo stesso anno finanziario, una o più domande di contributo riferite agli ambiti di intervento di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 7
Criteri e programma annuale dei contributi1. L'Assessore competente in materia di sport determina annualmente con proprio decreto, almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande, i criteri per l'ammissione delle domande e per l'assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché per la decadenza o la revoca dei contributi stessi.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1.
Art. 8
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.500.000 per l'anno 2004 e in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006 - Fondo speciale per nuovi oneri legislativi (parte corrente)
2004 euro 500.000
2005 euro 500.000
2006 euro 500.000
UPB S03. 007 - Fondo speciale per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.500.000
2006 euro 2.500.000
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.064 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport
2004 euro 500.000
2005 euro 500.000
2006 euro 500.000
UPB S11.066 - Interventi in conto capitale per impianti sportivi
2004 euro 2.000.000
2005 euro 2.500.000
2006 euro 2.500.000