CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 3

presentata dal Consigliere regionale 

AMADU - OPPI - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CUCCU Franco Ignazio - RANDAZZO

il 15 luglio 2004

Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma del trasporto pubblico locale, in applicazione dei principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge tende a risolvere le pluriennali carenze dell'attuale sistema dei trasporti interni della nostra Isola.

L'obiettivo prefisso è una normativa che consenta di svincolare i nostri trasporti interni da regimi concessori spesso condizionati dalla discrezionalità e da istruttorie approssimate che determinano duplicazioni e sovrapposizioni di servizi creando ovviamente svantaggi in taluni ambiti territoriali e carenze e disagi in altre aree.

Lo strumento prescelto dalla normativa statale di riferimento - Legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 19 novembre n. 422 - per conseguire efficacia ed economicità gestionale del sistema, nonché il miglioramento qualitativo dei servizi e l'integrazione nodale degli stessi, è l'abbandono della precedente prassi concessoria e l'obbligatoria adozione dei più trasparenti e garantisti istituti sostitutivi della gara pubblica e del contratto di servizio.

Inoltre, doverosamente, si è tenuto presente che la normativa statale, in termini vincolanti, ha stabilito che le gestioni dei servizi di trasporto da aggiudicare con tali sostitutivi istituiti debbono obbligatoriamente caratterizzarsi per un fisiologico rapporto fra ricavi da traffico e costi operanti non superiore allo 0,35 - al netto del costo delle infrastrutture - per l'iniziale primo anno di esercizio, con onere di ulteriore progressivo incremento nel corso degli esercizi successivi.

Insieme agli innovatori aspetti della gara pubblica, del contratto di servizi e dell'indicato rapporto minimo dello 0,35, altri elementi concorrono a conferire spessore a questa riforma, certamente complessa, quali:

-      il coinvolgimento dell'intero sistema delle autonomie locali isolane con decentramento al medesimo di tutte le funzioni di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico;

-      la facoltà degli enti locali di istituire a loro carico, previa intesa con la Regione, servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi coperti dal finanziamento regionale;

-      rigorosa tutela dei diritti e interessi dell'utenza, attraverso il rispetto della carta regionale per il settore trasporti e l' istituzione dell'Osservatorio permanente della mobilità che ha il compito di monitorare il servizio e ricevere le segnalazioni di eventuali disservizi.

Nella sua portata dispositiva, la presente normativa è fondamentalmente preordinata a potenziare e a "riorganizzare a sistema" l'intero complesso delle attuali reti isolane di trasporto pubblico, massimizzandone l'integrazione e razionalizzazione intermodale e ottimizzandone l'esercizio in termini di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi.

Il provvedimento persegue altresì il fine di apprestare "le necessarie precondizioni di continuità territoriale fra l'Isola e il restante territorio nazionale, attraverso il coordinamento e la specializzazione dei collegamenti di corridoio dei servizi interni con gli scali aerei e navali di trasporto esterno".

Infatti, la realizzazione di compiute condizioni socioeconomiche di continuità territoriale della Sardegna col restante territorio nazionale, costituisce un irrinunciabile obiettivo per la rilevanza degli apporti di crescita socioeconomica di cui è potenzialmente capace e per dare anche senso ai processi di sviluppo e di razionalizzazione dei trasporti interni isolani oggetto delle previsioni dispositive della presente proposta di legge.

TITOLO I

CAPO I: l'ampiezza dei due articoli che lo compongono - rispettivamente concernenti "Finalità e indicazioni generali di contenuto" l'articolo 1, e "Definizioni" l'articolo 2 - è strettamente legata nel primo caso alla notevole complessità degli elementi costitutivi della trattata riforma, e nel secondo caso alle esigenze di chiarezza poste dalle difficoltà e non chiara univocità semantica del linguaggio tecnico della materia "trasporti".

CAPO II: gli articoli dal 3 all'8 riguardano, prevalentemente, problemi di classificazione dei vari "modi" di trasporto su gomma, su ferro, aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari, con contestuale puntualizzazione, per ciascun modo, dell'ente locale titolare della rispettiva competenza amministrativa.

TITOLO II

CAPO II: riguarda la ripartizione dei conferimenti amministrativi pubblici in materia di trasporto, con rispettivo riferimento:

- l'articolo 11 alle competenze della Regione;

- l'articolo 12 ai conferimenti alle Province;

- l'articolo 13 ai conferimenti alle associazioni di Comuni per l'esercizio associato dei servizi intercomunali di "area urbana" e dei servizi delle "unità di rete";

- l'articolo 14 ai conferimenti ai Comuni singoli.

CAPO III: l'articolo 15 attiene ai "vincoli di esercizio dei conferimenti di funzioni agli enti locali", e ai connessi "interventi sostitutivi regionali". L'articolo 16, invece, riguarda l'obbligatoria presentazione alla Regione da parte degli enti locali affidatari delle funzioni di trasporto, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, di un resoconto annuale sui risultati conseguiti nel corso dell'esercizio scaduto.

TITOLO III

CAPO I: disciplina la materia della pianificazione dei trasporti pubblici locali, con rispettivo riferimento:

- l'articolo 17 al Piano Regionale dei Trasporti (PRT);

- l'articolo 18 ai Programmi triennali regionali dei servizi di TPL;

- l'articolo 19 ai Piani provinciali di bacino;

- l'articolo 20 ai Piani comunali di trasporto pubblico urbano.

CAPO II: attiene alla programmazione finanziaria degli interventi a favore del TPL, distintamente riguardanti:

- la programmazione annuale di finanziamento degli oneri regionali di esercizio dei "servizi minimi";

- i piani annuali e pluriennali di finanziamento - in concorso con le risorse comunitarie, statali e locali, ovvero autonomi - per gli interventi di ammodernamento e potenziamento del preesistente patrimonio di mezzi e infrastrutture dei servizi di trasporto di rispettiva competenza locale e regionale.

TITOLO IV

CAPO I: concerne gli "organismi regionali di stabile supporto del TPL".

L'articolo 23, all'istituzione, in seno all'Assessorato competente per materia, del Comitato tecnico amministrativo dei trasporti.

TITOLO V

CAPO I: riguarda la disciplina dei "servizi minimi e la loro gestione", come appresso distintamente articolata:

-  articolo 24: definizione, finalità e criteri di individuazione del livello dei "servizi minimi" a carico del bilancio regionale - Possibile istituzione di servizi "aggiuntivi" rispetto a quelli "minimi", su proposta e a carico finanziario degli enti locali interessati;

- articolo 25: disciplina generale di affidamento della gestione dei servizi minimi;

- articolo 26: modalità di finanziamento regionale dei "servizi minimi" e disciplina della competenza e delle procedure dei relativi pagamenti.

CAPO II: attiene ai "contratti di servizio" e si articola come segue:

- articolo 27: "contenuto dei contratti di servizio";

- articolo 28: disciplina dei casi di "subentro di nuova impresa" nella gestione dei servizi; disciplina dei trasferimenti del personale dalla cessante alla subentrante impresa di gestione; disciplina di analoghi trasferimenti del personale dalla cessante alla subentrante impresa di gestione; disciplina di analoghi trasferimenti di materiale rotabile e infrastrutturale funzionale ai servizi assunti in gestione, ed onere di inventario e di diligente buona custodia e manutenzione di tale materiale.

TITOLO VI

Art. 29 - concerne "strumenti e misure a tutela dell'utenza - Carta regionale dei servizi".

TITOLO VII

CAPO I: attiene agli strumenti di sensibilizzazione sui problemi isolani dei trasporti della pubblica opinione in generale.

- l'articolo 30, relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale della Sardegna;

- l'articolo 31, l'istituzione, con cadenza quinquennale, della Conferenza regionale sui trasporti.

TITOLO VIII

CAPO I: riguarda le norme transitorie e finali dell'articolato comprendente gli articoli 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38.ed esattamente:

CAPO II: riguarda la normativa finanziaria del provvedimento.