CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 94/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, MANNONIil 21 gennaio 2005
Disciplina di riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La proposta di legge in oggetto disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nelle quattro province dell'Isola. Detti enti, istituiti in attuazione della legge Luzzati degli inizi del secolo e riconosciuti come persone giuridiche con decreti ministeriali degli anni dal 1936 al 1938, salvo che per l'IACP di Oristano costituito negli anni '80, sebbene non siano espressamente così qualificati, possono ormai essere considerati come enti strumentali della Regione. Tale connotato discende in parte dalle disposizioni contenute nella Legge n. 865 del 1971 ove, all'articolo 4, si afferma che le Regioni per attuare i programmi, si "avvalgono" degli IACP; poi da quelle contenute nella Legge n. 457 del 1978 che, nell' attribuire alla Regione le funzioni di programmazione e localizzazione degli interventi del settore ERP, nonché quello della concessione dei relativi contributi, assegnano agli IACP un ruolo meramente attuativo delle determinazioni e delle politiche regionali del comparto. Le leggi regionali nn. 14 e 20, del 1995 infine, li assoggettano alla medesima disciplina stabilita per gli enti regionali in materia di controllo e di semplificazione dei relativi ordinamenti.
Nello svolgimento di tali funzioni attuative, gli Istituti hanno operato in conformità degli indirizzi della Regione con competenza e professionalità, forti del bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite in decenni di attività nel settore dell'edilizia sociale. In particolare, dal 1979 a tutt'oggi, hanno posto in esecuzione gli interventi di edilizia sovvenzionata del piano decennale per l'edilizia (legge 457/78 e sue proroghe, nonché altri e successivi programmi regionali straordinari), realizzando oltre 11.000 nuovi alloggi. Si riportano di seguito alcuni dati significativi attinenti al patrimonio amministrato dagli Istituti ed alla struttura organica di ciascuno di essi:
IACP
CA
SS
NU
OR
TOTALI
N. alloggi gestiti
11.233
7.362
4.428
1.998
25.021
Ruolo canoni
10.644.858
6.058.318
3.864.931
1.623.000
22.191.107
N. dipendenti
59
51
23
21
154
Con l'articolo 70 del DPR n. 348 del 1979, norma di attuazione dello Statuto, venne disposto che "Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la Regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalle leggi di riforma delle autonomie locali". La legge di riforma cui fa rinvio la norma in questione è attualmente rappresentata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Ciò premesso, la necessità di porre mano ad una riorganizzazione degli Istituti per le case popolari non discende, come è ovvio, semplicemente dall'esigenza di dare attuazione al dettato legislativo richiamato. La riforma invece si pone quale primaria finalità quella di creare un unico grande organismo regionale, operante nel settore dell'edilizia residenziale, che accorpi in sé sia le funzioni attualmente facenti capo agli IACP, in quanto enti pubblici attuatori dei programmi ed interventi di competenza della Regione nel campo dell'ERP, sia le caratteristiche di potenzialità ed operatività imprenditoriale proprie di un'Azienda operante liberamente sul mercato, sia pure solamente nell'ambito del settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Di un siffatto organismo necessita infatti oggi il comparto dell'edilizia residenziale, chiamato ad operare secondo nuovi modelli d'intervento e forme di programmazione complesse, che consentano l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle di operatori privati e che consentano altresì ad un organismo pubblico-privato, quale quello che si va a costituire, di misurarsi sul mercato in condizioni di parità con gli altri operatori e secondo logiche tipicamente aziendalistiche.
Tale organismo dovrà essere strumento di una nuova politica regionale sulla casa e nel contempo dovrà porsi a servizio del sistema degli enti locali in una visione integrata del problema abitativo riguardo agli aspetti sociali, urbanistici, ambientali e di coordinamento degli interventi pubblici con quelli privati.
La Carta dei servizi dovrà rappresentare l'impegno formale e sostanziale del nuovo soggetto istituzionale nei confronti di utenti e clienti e dovrà corrispondere ad un processo organizzativo che dovrà puntare al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, alla trasparenza dei rapporti, alla chiarezza della comunicazione e alla completezza dell'informazione.
Un organismo, dunque, che si ponga come efficace strumento operativo della politica di intervento a favore della casa intesa quale "diritto reale dei cittadini" nell'ambito dell'integrazione sociale e come strumento della lotta contro la marginalità sociale, da attuarsi sulla base di programmi e misure di aiuto procedurale e finanziario basate sui principi di sussidiarietà, solidarietà, risposta agli effettivi bisogni, partendo da alcuni obiettivi istituzionali e principi di gestione irrinunciabili, quali:
- uso del patrimonio abitativo come fonte finanziaria per nuovi investimenti attraverso un attento programma di dismissioni basato sull'utilizzo di nuovi strumenti finanziari nel rapporto pubblico-privato come la cartolarizzazione delle vendite e dei canoni;
- individuazione di nuovi modelli di gestione legati alle nuove esigenze diversificate della domanda quali, ad esempio, la locazione temporanea per affrontare l'emergenza abitativa soprattutto delle fasce sociali deboli;
- riduzione dei processi di marginalità economica e sociale degli abitanti, quali gli anziani, i portatori di handicap, i lavoratori immigrati extracomunitari;
- ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nella nuova costruzione di alloggi e quartieri degradati;
- recupero del patrimonio abitativo esistente come presupposto per l'alloggio durevole, impiegando adeguati programmi di certificazione sia riguardo all'uso delle risorse che alla qualità nel ciclo di vita dell'edificio.Per far ciò sono state assunte alcune scelte fondamentali nella elaborazione del disegno di legge.
La prima concerne la natura giuridica del nuovo organismo: si tratterà di un ente pubblico economico, con ampia autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e contabile, assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di società e obbligato ad operare secondo criteri di economicità (pareggio del bilancio) ed efficienza.
La seconda consiste nella "strumentalità" attribuita ad alcune attività dell'Azienda rispetto alle esigenze di attuazione delle politiche regionali nel comparto dell'edilizia residenziale pubblica, la cui competenza appartiene esclusivamente alla Regione. Per realizzare tale obiettivo il disegno di legge prevede che la Regione individui le suddette funzioni strumentali, stabilisca gli indirizzi cui deve uniformarsi l'attività dell'Azienda e assume a proprio carico gli eventuali oneri.
Altra scelta conseguente è rappresentata dal regime dei controlli: fatta eccezione per gli atti riguardanti le attività strumentali, i controlli della Regione sono limitati a pochi atti fondamentali dell'Azienda concernenti la programmazione della propria attività ed il bilancio.
Infine, la soluzione organizzativa: l'Azienda viene articolata per distretti territoriali, coincidenti con gli ambiti delle nuove province. Ai distretti l'Azienda attribuisce ambiti di autonomia adeguati alle esigenze di gestione del patrimonio dislocato nel territorio, nonché a quelle di assicurare una presenza forte e tangibile dell'Azienda stessa in sede periferica, sia pure attraverso una rappresentanza di carattere tecnico. Tenuto conto della dislocazione del patrimonio residenziale attualmente facente capo agli IACP, i distretti dovranno farsi carico ciascuno della gestione del seguente numero di alloggi: Cagliari 5.897; Medio Campidano 1.484; Nuoro 3.174; Ogliastra 530; Olbia-Tempio 1.733; Oristano 2.450; Sassari 5.634; Sulcis- Iglesiente 4.119.
Dal punto di vista tecnico, la trasformazione degli Istituti in un'unica Azienda viene realizzata attraverso la fusione di essi nel nuovo organismo. Il momento della fusione, da fissarsi con D.P.G.R. alla data dell'insediamento degli organi della nuova Azienda, coinciderà con l'estinzione degli Istituti e la costituzione della nuova Azienda.
L'articolo 1 individua le finalità della legge le quali consistono nella trasformazione degli attuali quattro Istituti provinciali per le case popolari in un'unica Azienda regionale per l'edilizia abitativa. Opportunamente richiama l'articolo 70 del DPR 348/79 il quale, al secondo comma, testualmente dispone che "Fermo restando il trasferimento delle funzioni statali relative agli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, la Regione può stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalle leggi di riforma delle autonomie locali". La legge di riforma delle autonomie locali cui fa rinvio la norma di attuazione dello Statuto è rappresentata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ai cui principi deve quindi essere informata la disciplina della costituenda Azienda.
L'articolo 2 stabilisce la tempistica e le modalità attraverso le quali si dovrà pervenire, dapprima, alla decadenza degli organi degli IACP ed alla nomina di un commissario straordinario. Quindi, contestualmente e con un unico decreto, alla nomina degli organi dell'Azienda, al loro insediamento, alla costituzione della nuova Azienda ed allo scioglimento degli IACP.
L'articolo 3 definisce la natura giuridica dell'Azienda stabilendone gli ambiti di autonomia; pone per l'Azienda, in quanto ente pubblico economico, l'obbligo del pareggio del bilancio; stabilisce per l'Azienda un modello organizzativo minimale rappresentato dalla sua articolazione in diistretti periferici, operanti ciascuno negli ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle nuove province e dotati di margini di autonomia adeguati a perseguire gli scopi dell'Azienda. Pone attenzione alla funzione di raccordo che i distretti devono assicurare con l'utenza. A tale specifico riguardo, si vedrà più avanti, come il distretto sia chiamato a curare anche i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza, raccogliendone attraverso il proprio direttore le eventuali proposte e suggerimenti.
L'articolo 4 descrive l'attività dell'Azienda attribuendo ad essa amplissimi ambiti di autonomia imprenditoriale ed organizzativa. Spiccano ad esempio, tra le altre, la possibilità di gestire patrimonio immobiliare appartenente ad altri soggetti, pubblici e privati, quella di costituire società di scopo, o ancora di erogare servizi a favore di soggetti pubblici e privati, oppure di attuare interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici o privati. Di decisiva importanza tuttavia appaiono le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma, con le quali viene attribuito all'Azienda un certo quale carattere di strumentalità rispetto alle funzioni che appartengono alla Regione nella materia dell'edilizia residenziale pubblica. La Regione così può avvalersi dell'Azienda per l'attuazione di dette funzioni, stabilendone indirizzi, direttive e livelli di qualità ed assumendone nel contempo gli eventuali costi sociali, qualora il relativo esercizio imponga all'Azienda di ignorare quel criterio di economicità cui deve essere improntata la sua azione. Neppure va trascurata l'importanza della precisazione contenuta nel primo comma ove viene affermato che l'Azienda opera prevalentemente nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.
L'articolo 5 stabilisce l'assetto organico dell'Azienda individuandone gli organi statutari; riserva alla Giunta regionale la funzione di approvazione dello statuto; infine assoggetta gli organi dell'Azienda alle disposizioni che disciplinano gli organi degli enti regionali, purché non incompatibili.
L'articolo 6 stabilisce le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, la sua composizione ed i requisiti dei suoi componenti; richiede, tra detti requisiti, una competenza nel campo specifico dell'edilizia residenziale.
L'articolo 7 stabilisce i compiti del consiglio di amministrazione attribuendogli la funzione primaria di formare la volontà dell'Azienda in ogni campo dell'attività che a questa compete. Unico limite, oltre quello imposto dal quadro normativo di riferimento, appare quello posto al secondo comma ove è stabilito che nelle attività strumentali alle funzioni della Regione, il consiglio di amministrazione deve attenersi agli indirizzi da questa stabiliti.
L'articolo 8 stabilisce le funzioni del Presidente del consiglio di amministrazione, dalle quali emerge, sostanzialmente, il ruolo di organo esecutivo dell'Azienda; in caso di necessità ed urgenza può adottare gli atti di competenza del consiglio di amministrazione al quale però li sottopone immediatamente per la ratifica.
L'articolo 9 disciplina le modalità di nomina, la composizione ed i compiti del collegio sindacale, organo di controllo interno dell'Azienda. Tra i compiti del collegio è contemplato al comma 3 quello di verificare la conformità dell'operato dell'Azienda agli indirizzi della Regione.
L'articolo 10 individua le fonti di finanziamento dell'Azienda inserendo innanzitutto tra questi i finanziamenti pubblici destinati all'edilizia residenziale pubblica, i canoni di locazione degli immobili gestiti dall'Azienda ed i proventi derivanti dalla vendita di detto patrimonio. Altre importanti fonti di finanziamento sono rappresentate dai compensi che l'Azienda può trarre quali corrispettivi per l'erogazione di servizi favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi della lettera d) dell'articolo 4.
L'articolo 11 assoggetta l'Azienda alla disciplina di contabilità prevista dal codice civile per le società per azioni. Il bilancio sarà quindi costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, i quali dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come modificati in ultimo dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. L'azienda tuttavia dovrà fornire, in allegato al bilancio, gli altri elementi indicati al secondo comma, tutti utili a consentire alla Regione, che sul bilancio esercita il controllo, una visione non solo aziendalistica dell'attività dell'AREA.
L'articolo 12 impone all'Azienda di attuare il controllo interno di gestione, rinviandone allo statuto ed al regolamento di contabilità le modalità attuative, ma stabilendo sin d'ora che comunque esso dovrà consentire la verifica dei requisiti essenziali di qualità dei servizi, di funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione dell'Azienda.
L'articolo 13 contempla la figura del direttore generale dell'Azienda, stabilendo che la regolamentazione del rapporto sia disciplinata da contratto individuale di diritto privato. In considerazione dell'importanza del ruolo attribuito a tale figura, richiede per la sua nomina particolari requisiti di professionalità ed esperienza e stabilisce precise ed inderogabili situazioni di incompatibilità. Stabilisce inoltre che la durata dell'incarico, comunque contenuta entro i cinque anni, non possa eccedere quella del consiglio di amministrazione che provvede alla sua nomina. Al direttore generale è affidata la direzione e la responsabilità di tutta l'attività di gestione dell'Azienda.
L'articolo 14 contempla e disciplina la figura del direttore del distretto, il quale è un dirigente dell'Azienda con almeno cinque anni di esperienza. Si tratta, come è ovvio, di un alter ego del direttore generale con competenza limitata al distretto territoriale. Poiché però il distretto non è dotato di organi di direzione politico-amministrativa, al direttore di tale struttura periferica è anche affidato un delicato compito di raccordo con le autonomie locali e con le rappresentanze delle categorie dell'inquilinato.
L'articolo 15 disciplina lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda per il quale rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei servizi pubblici degli enti locali.
Personale dell'AREA
1) al personale dell'AREA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) Federcasa, fatto salvo quanto disposto all'articolo 13 per il direttore generale;
2) il Consiglio di amministrazione dell'AREA delibera l'approvazione della prima dotazione organica dell'Azienda entro novanta giorni dall'insediamento e, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del personale;
3) con regolamento interno vengono stabilite le modalità per il reclutamento del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, fatte salve le disposizioni contenute agli articoli 13 e 14.L'articolo 16 disciplina il potere di vigilanza e controllo della Regione sull'attività dell'Azienda. Trattandosi di ente pubblico economico dotato di ampia autonomia, il controllo non può che essere circoscritto ai soli atti fondamentali tassativamente indicati al comma 4. La norma attribuisce però alla Regione un più penetrante potere di vigilanza relativamente a quelle attività strumentali indicate all'articolo 4, comma 2, ossia quelle cui la Regione attribuisce maggiore valenza sociale e per le quali detta anche indirizzi e direttive. Rimane inoltre attribuito alla Regione un generale potere di vigilanza sul regolare funzionamento dell'Azienda con la possibilità, in caso di reiterate violazioni di norme o di accertata impossibilità di funzionamento, di sciogliere gli organi statutari e instaurare una gestione commissariale straordinaria.
L'articolo 17 prevede il subentro dell'Azienda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli IACP. Stabilisce inoltre il trasferimento automatico all'AREA del personale risultante in servizio presso gli IACP alla stessa data, nonché, per quello che risultasse in esubero, nel ruolo della Regione o di enti regionali.
L'articolo 18 dispone il trasferimento di una serie di immobili: come è noto, infatti, lo IACP della provincia di Cagliari è titolare di gran parte del patrimonio pubblico sito nel territorio del Comune di Carbonia (abitazioni, edifici pubblici, aree edificabili e non) per averne ottenuto la cessione da parte della Società Mineraria Carbonifera Sarda (ex ACAI - Azienda Carboni Italia); il Comune di Carbonia rivendica storicamente il diritto di ottenere il trasferimento di tale patrimonio, o almeno di quella parte di esso non connesso alle funzioni istituzionali degli IACP, lamentando che l'attuale assetto proprietario dello stesso patrimonio impedisce qualunque possibilità di attuare una seria politica comunale di sviluppo urbanistico ed economico. Il trasferimento non può essere effettuato che a prezzo simbolico, non potendosi configurare nell'operazione alcun interesse economico tra le parti.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
PINNA, Presidente - MORO, Vice presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario - BALIA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - FLORIS Mario - ORRÙ, relatore - PITTALIS - SANNA Francesco
pervenuta il 25 luglio 2006
La Prima Commissione, nella seduta del 22 luglio 2006, ha licenziato il testo col voto favorevole di tutti i consiglieri dei gruppi di maggioranza.
La Commissione ha esaminato il testo in sedici sedute, procedendo ad una profonda rivisitazione del testo originario dovuta alle innovazioni legislative sopravvenute nel sistema normativo regionale, nonché alla proficua interlocuzione con le rappresentanze sindacali e con il quadro di direzione degli attuali IACP.Va sottolineato che questo adeguamento è stato condotto con un costante e positivo contributo della Giunta regionale e dell'Assessore dei lavori pubblici in particolare.
Nel disegno di legge vengono ora delineati nei tratti essenziali gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica che riguardano: l'incremento delle offerte di alloggi in locazione per le fasce sociali deboli, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, il recupero a questo fine degli alloggi dei centri storici dei comuni e la riqualificazione e la miglior gestione del patrimonio pubblico esistente.
Il testo tende fondamentalmente ad adeguare le strutture strumentali per l'attuazione delle politiche regionali per l'edilizia residenziale pubblica, attraverso l'unificazione dei vecchi IACP, da tempo avviati ad una fase di declino e allo stato commissariati, in un unico ente regionale, con l'intento di realizzare economie di scala e di ammodernarne strutture e modalità operative. Si punta così ad un ente efficiente sotto il profilo economico, capace di attrarre risorse, di fornire servizi e di sostenere l'azione degli enti territoriali con tutte le competenze tecniche, gestionali e progettuali necessarie.
Nell'accogliere questa impostazione la Commissione ha inteso perseguire fondamentalmente due obiettivi:
- ribadire l'articolazione della funzione amministrativa relativa all'edilizia residenziale pubblica su più livelli (comunale, provinciale e regionale), stabilendo la cornice istituzionale e procedimentale entro cui l'AREA deve svolgere i compiti ad essa affidati;
- definire, fermo restando il modello dell'ente unico, l'articolazione territoriale necessaria dello stesso, in modo da garantire un rapporto costante sia con gli enti locali sia con l'utenza.Sotto il primo profilo sono state delineate le competenze dei vari livelli di governo, in modo da sottolineare i compiti e le funzioni attribuite a province e comuni con la recente legge regionale n. 9 del 2006. Inoltre è stato previsto il concorso di province e comuni alla formazione dei piani regionali. Indirizzi e criteri programmatici sono redatti sulla base delle proposte delle province (che raccolgono le indicazioni dei comuni) e sottoposti all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali.
Per dare forza e strumenti a questa partecipazione, non solo è stato previsto che l'Osservatorio economico elabori costantemente tutti i dati in materia di edilizia pubblica (compresa l'anagrafe dei beneficiari), ma è stato anche previsto che questa attività sia svolta altresì in favore degli enti locali i quali possono rivolgersi all'Osservatorio per attingere tutti i dati utili per le attività di competenza.
Sotto il secondo profilo, è stato previsto che il nuovo ente unico (Azienda regionale per l'edilizia abitativa) si articoli necessariamente in distretti tendenzialmente corrispondenti alle otto province. Ai distretti compete mantenere i rapporti con gli enti locali e con l'utenza; in tal modo alle economie scaturenti dall'unificazione della struttura e dei principali servizi fa riscontro una presenza diffusa sul territorio.
Gli enti locali concorrono, inoltre, alla nomina del consiglio di amministrazione e possono avvalersi delle competenze tecniche dell'AREA per l'attuazione dei propri progetti.
Attenzione è stata prestata anche agli utenti attraverso la previsione di una Carta dei servizi e di un protocollo di relazioni sindacali in modo da garantire trasparenza nell'erogazione dei servizi e la concertazione con le rappresentanze degli inquilini riguardo al funzionamento dei servizi ed alla programmazione degli interventi.
Altre linee che la Commissione ha tenuto presenti, introducendo gli opportuni aggiustamenti, riguardano l'ordinamento dell'Ente - la cui disciplina è stata ricondotta in linea di massima a quella generale prevista per gli enti regionali - e la condizione del personale. Per quest'ultimo un vincolo derivava dalla recente estensione allo stesso del trattamento dei dipendenti regionali; la Commissione ha ritenuto di non prevedere un nuovo mutamento ed ha pertanto confermato l'inserimento nel comparto unico regionale. Nel contempo ha ritenuto di dover tenere conto delle peculiarità organizzative dell'ente, per la sua articolazione territoriale e per le particolari professionalità richieste; ha così previsto la possibilità di deroghe solo sotto questo profilo alla disciplina della legge regionale n. 31 del 1998.
Sul testo è stato richiesto il parere della Quarta Commissione e quello del Consiglio delle autonomie locali. Entrambi favorevoli, i pareri esprimono però alcune osservazioni.
Un profilo sollevato da entrambi riguarda il ruolo attribuito agli enti locali. La Quarta Commissione articola le sue osservazioni intorno all'esigenza di chiarire le modalità del concorso delle province alla programmazione regionale e di individuare una forma programmatica più snella. Il Consiglio delle autonomie locali invece limita la sua proposta ad un più ampio concorso dello stesso Consiglio alla nomina del consiglio di amministrazione.
La Prima Commissione rilevando come entrambi i punti abbiano già costituito oggetto di discussione al proprio interno, trovando un punto di equilibrio nel testo licenziato, ha ritenuto di rinviare la formulazione di eventuali proposte emendative alle valutazioni del Consiglio.
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La Terza Commissione, nella seduta del 5 luglio u.s. ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente.
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La Quarta Commissione, nella seduta del 18 luglio 2006, nell'esaminare il testo esitato dalla Prima Commissione, ha preliminarmente osservato come la normativa proposta, sotto molti aspetti, rientri nella propria competenza. Con essa, infatti, si disciplinano non solo le modalità organizzative del settore dell'edilizia residenziale pubblica, ma si dettano nuove disposizioni di merito che incideranno in modo notevole sul governo dell'intero settore.
Inoltre, con tale normativa, si colma una notevole lacuna nella legislazione regionale vigente che, seppure con un grave ritardo, si pone in linea con le più recenti politiche finalizzate ad assicurare una più dinamica ed incisiva gestione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico.
La Commissione, nel soffermarsi sulle questioni rientranti nella sua competenza ha, in particolare, evidenziato i seguenti aspetti degni di ulteriore valutazione:a) articolo 1 bis - Funzioni della Regione.
La disposizione di cui al comma 1 assegna alla Giunta regionale in primo luogo il compito di effettuare la programmazione degli interventi di ERP attraverso l'approvazione di appositi piani annuali e pluriennali, approvati - a loro volta - sulla base di indirizzi e criteri programmatici predisposti dalla medesima Giunta regionale sulla base delle proposte delle province. A tale proposito si osserva:
1) appare poco convincente il ruolo attribuito alle province essendo la funzione di proposta ad esse assegnata assai blanda e non vincolante sotto nessun aspetto per la Regione; sarebbe preferibile una diversa formulazione della norma che attribuisse un ruolo meno marginale all'ente provinciale;
2) l'articolazione delle funzioni e degli atti disciplinata dal comma 1 potrebbe ingenerare dubbi interpretativi e difficoltà applicative; infatti, la previsione di "indirizzi e criteri programmatici" predisposte dalla Giunta regionale, non risulta essere coerente con le funzioni assegnate alla Regione dall'articolo 38 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che assegna "la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore..." e , naturalmente, la "approvazione dei programmi d'intervento" alla competenza regionale. Si auspica la previsione di terminologie omogenee per evitare dubbi interpretativi sulla natura di tali atti.
Inoltre si sottopone alla riflessione della Commissione Prima l'opportunità di mantenere la stessa previsione dell'istituto degli "indirizzi e criteri programmatici". Questi, infatti, consentono la partecipazione provinciale alla programmazione del settore, sono assunti non da un organo terzo ma dal medesimo - la Giunta regionale - che approva anche i piani annuali e pluriennali, senza che si possa apprezzare la reale distinzione di contenuto giuridico tra tali atti se non per quanto attiene ad effetti di natura esclusivamente procedimentale legati alle modalità di consultazione.
Sarebbe, in alternativa, ipotizzabile un meccanismo di determinazione delle linee di intervento ed indirizzi - predisposti sulla base delle indicazioni provenienti dalle province - contenuto nella predisposizione dell'annuale manovra finanziaria regionale, anche come allegato. In tal modo si potrebbe correttamente collegare lo stanziamento finanziario per gli interventi previsti.
L'eventuale modifica del contenuto della norma in esame avrebbe, naturalmente, effetti nei confronti delle disposizioni di cui agli articoli 1 ter ed 1 quater;
3) appare poco convincente la disposizione di cui al comma 2, secondo cui "I piani tengono conto delle risorse...". In realtà sarebbe più opportuno prevedere che i piani sono approvati sulla base delle risorse finanziarie contenute nei vari atti di programmazione indicati.b) articolo 1 sexies - Azienda regionale per l'edilizia abitativa.
La soluzione adottata - unica azienda con articolazioni per distretti territoriali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali o più qualora sia necessario in relazione all'ampiezza del patrimonio da gestire - appare come un riuscito compromesso tra le esigenze di governo uniforme del settore e il mantenimento di una sua accentuata territorialità che negli anni si è sempre più evidenziata e che ha visto, in altre Regioni, la previsione di articolazíoni provinciali delle nuove Aziende. Appare, semmai, utile soffermarsi sull'opportunità di prevedere che la sede dell'AREA non sia necessariamente dislocata presso il capoluogo regionale ma - per evitare in esso un eccessivo accentramento di istituti - che possa essere allocata presso altri capoluoghi di provincia.c) articolo 4 - Attività dell'AREA.
Gli interventi previsti dalla norma come modalità di attuazione dell'attività dell'ente introducono rilevanti modifiche rispetto all'attuale quadro normativo e sono pienamente condivisibili. Sarebbe, semmai, auspicabile introdurre un'ulteriore specificazione e sottolineatura per quanto attiene l'importante funzione della manutenzione degli stabili di ERP. Questa, infatti, è prevista tra le finalità della legge all'articolo 1 e, specificamente per gli immobili siti nei centri storici, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4. In considerazione della grande importanza che tale aspetto riveste per tutti gli immobili di ERP dovunque allocati - e particolarmente per quelli situati nelle periferie urbane - e per la sussistenza di situazioni che rischiano di sfociare anche in vicende di vero allarme sociale, sarebbe auspicabile l'introduzione di una specifica lettera che sottolineasse l'importanza e la rilevanza della manutenzione degli immobili di ERP.
Inoltre, in ordine alla disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 di contenuto fortemente innovativo, si invita ad introdurre ulteriori elementi che accentuino le già presentì garanzie dì certezza, trasparenza e pubblicità della procedura introdotta. In tale ottica si suggerisce di inserire una norma che subordini l'autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di edilizia residenziale.d) articolo 6 - Consiglio di amministrazione dell'AREA.
In ordine a tale norma, al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di autoreferenzialità dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, si invita a riflettere sull'opportunità di introdurre una disposizione che colleghi necessariamente la funzione di rappresentanza delle autonomie locali all'effettivo svolgimento della funzione di amministratore locale.***************
PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 20 luglio 2006
Il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 17 luglio 2006, ha espresso parere favorevole sul presente disegno di legge, a condizione che venga modificato il comma 1 dell'articolo 6 mediante l'inversione dei rapporti nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e del presidente.
Il Consiglio delle autonomie locali ha approvato il testo in esame con le osservazioni che seguono.
Il disegno di legge è diretto ad attuare la riorganizzazione degli istituti per le case popolari mediante la creazione di un unico organismo regionale capace di realizzare le funzioni di competenza con strumenti e potenzialità proprie degli enti in attività nel libero mercato.
L'Agenzia ha la funzione primaria di attuazione della politica regionale della casa e di operare prevalentemente nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.
Il testo approvato dalla Prima Commissione integra il disegno di legge originario mediante una positiva precisazione delle funzioni della Regione e degli enti locali territoriali, e mediante una maggiore sensibilità al sistema degli enti locali.
Il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto, tuttavia, di dover evidenziare che, sul piano delle finalità generali del disegno di legge, non sembra completamente attuato il principio di strumentalità del nuovo organismo rispetto al sistema delle autonomie locali, ove si osservi che al comma 1 dell'articolo 6, la nomina dei componenti e del presidente del consiglio di amministrazione è riservata in maggioranza alla Giunta regionale, risultando mortificati ruolo e funzione della provincia e dei comuni, chiamati a svolgere compiti meramente formali e non determinanti nelle scelte politiche di indirizzo e gestione del patrimonio immobiliare di competenza.
Il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto, peraltro, che la procedura decisionale finora attuata con lo IACP e il suo rapporto con gli enti locali vengono sostituiti con procedure più complesse e articolate, a scapito della trasparenza e tempestività nelle decisioni, e che risulta più opportuno che la gestione del patrimonio venga affidata agli enti locali e che l'AREA si occupi esclusivamente della gestione dei servizi e dell'attuazione delle politiche della casa.
Si evidenzia, infine, il carattere accentratore dell'impianto strutturale del nuovo organismo.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)
Art. 1
Finalità1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
Art. 1
Finalità1. Al fine di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:
a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;
b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato;
c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;
d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti.2. L'attività della Regione e degli enti istituzionali e operativi si ispira alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti locali alla definizione delle politiche di edilizia residenziale pubblica.
3. Nell'erogazione del servizio la Regione promuove e attua strumenti, tra i quali la Carta dei servizi, che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
4. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ed in conformità dei principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
Art. 1 bis
Funzioni della Regione1. La Regione provvede alla programmazione coordinata degli interventi di edilizia residenziale pubblica attraverso appositi piani annuali o pluriennali approvati dalla Giunta regionale; a tal fine predispone, sulla base delle proposte delle province, indirizzi e criteri programmatici e li sottopone all'intesa della Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. Prima della predisposizione dei piani la Regione fissa i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte dei comuni e delle province.
2. I piani tengono conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.
3. I piani annuali o pluriennali sono approvati dalla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici, di cui al comma 1, e in armonia con la programmazione regionale: determinano gli obiettivi generali e le azioni a sostegno della domanda abitativa; ripartiscono i finanziamenti per tipologie di intervento ritenute prioritarie e per aree territoriali provinciali; assicurano priorità, per limitare l'espansione dei centri urbani, agli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri urbani e promuovono politiche integrate di riqualificazione urbana.
4. La Giunta regionale dispone l'assegnazione all'AREA e ai comuni dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei piani pluriennali e annuali e provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei piani stessi, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati, avvalendosi a tale scopo dell'osservatorio del sistema abitativo di cui all'articolo 1 quinquies.
Art. 1 ter
Compiti delle province1. Le province, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), provvedono alla valutazione dei fabbisogni abitativi rilevati a livello comunale, elaborano proposte, indicando i comuni o gli ambiti sovracomunali cui destinare le azioni prioritarie di intervento, e le trasmettono alla Regione per la redazione degli indirizzi e dei criteri programmatici di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis.
2. Per l'adozione delle determinazioni previste dal comma 1, la provincia convoca preliminarmente una conferenza dei comuni del proprio territorio la quale:
a) esprime parere in merito all'individuazione delle priorità nelle diverse tipologie degli interventi;
b) sviluppa forme di coordinamento d'area fra più comuni o per ambiti omogenei per l'attuazione di interventi specifici.3. Le proposte di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente con la medesima procedura.
Art 1 quater
Compiti dei comuni1. Spetta ai comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale sugli ambiti per l'esercizio associato di funzioni, la promozione degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica.
2. I comuni concorrono alla programmazione regionale mediante:
a) la rilevazione a livello comunale del fabbisogno abitativo;
b) l'indicazione delle tipologie di intervento atte a soddisfarlo.3. Le proposte dei comuni sono trasmesse alla provincia per le attività di cui all'articolo 1 ter.
4. Spetta ai comuni la predisposizione di progetti per la realizzazione e la riqualificazione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; per l'attuazione degli interventi i comuni possono avvalersi, mediante convenzione, dell'AREA.
Art. 1 quinquies
Monitoraggio della condizione abitativa1. La Regione verifica costantemente la qualità e l'efficacia degli interventi in relazione alla pressione abitativa, alle risorse disponibili, agli obiettivi di qualificazione del patrimonio urbano e di assetto generale e corretto utilizzo del territorio.
2. La Regione affida all'Osservatorio economico, previsto dal comma 7 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore dell'edilizia abitativa. In particolare è assicurata la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi a:
a) fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali più deboli;
b) interventi pubblici nel settore abitativo;
c) rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
d) monitoraggio ed attuazione dei programmi di intervento;
e) modalità di utilizzo del patrimonio esistente.3. All'Osservatorio è affidata la creazione e tenuta dell'anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevolazioni in materia di edilizia residenziale in attuazione del comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005; la convenzione ivi prevista è modificata in relazione a quanto disposto dal presente articolo.
4. L'Osservatorio svolge la sua attività anche a supporto degli enti locali per le funzioni ad essi attribuite in materia di edilizia abitativa e, in particolare, per gli adempimenti previsti dagli articoli 1 ter e 1 quater.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assicura il raccordo con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e specifica con propria determinazione i metodi di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare omogeneità dei dati.
Art. 1 sexies
Azienda regionale per l'edilizia abitativa
(AREA)1. L'AREA, con sede nel capoluogo della regione, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. Ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione. Costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.
2. L'AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.
4. Il distretto è un'articolazione organizzativa e funzionale di secondo livello dell'AREA organizzata in almeno due strutture, una a carattere tecnico e l'altra a carattere amministrativo. Svolge i compiti e le funzioni previsti dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis e quelli ad esso affidati dai competenti organi dell'AREA. In ogni caso assicura, nell'ambito territoriale di competenza, i servizi minimi essenziali previsti dalla Carta dei servizi ed in particolare:
a) garantisce il rapporto con l'utenza anche mediante la costituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
b) rileva costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio in gestione ed esegue gli interventi urgenti e indifferibili;
c) provvede, per quanto di competenza, all'attuazione dei provvedimenti e degli interventi deliberati dall'azienda;
d) cura i rapporti con gli enti locali del territorio.5. L'AREA organizza i distretti conferendo a ciascuno ambiti di autonomia e risorse adeguati a conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.
Art. 2
Trasformazione degli IACP
in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)1. Per i fini di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, i consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari decadono e le relative funzioni sono assunte, per ciascuno o più IACP, da un commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto.
2. Il decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma precedente stabilisce i compiti attribuiti al medesimo.
3. Entro i centottanta giorni successivi alla data del decreto di cui al comma 1, con le modalità di cui agli articoli 6 e 9, sono nominati gli organi dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
4. Con il decreto di nomina degli organi di cui al comma 3 viene stabilita la data dell'insediamento degli organi stessi, costituita l'AREA e, contestualmente, disposto lo scioglimento degli IACP.
Art. 2
Trasformazione degli IACP in AREA1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione nomina, per ciascun IACP, un commissario straordinario e ne fissa i compiti.
2. Con la nomina del commissario decadono i consigli di amministrazione ovvero i commissari straordinari in carica.
3. Entro centottanta giorni dal decreto di cui al comma 1 sono nominati, con le modalità previste dagli articoli 6 e 9, gli organi dell'AREA; è stabilita la data del loro insediamento e della costituzione dell'AREA ed il contestuale scioglimento degli IACP.
Art. 3
Azienda regionale per l'edilizia abitativa1. L'AREA, con sede nel capoluogo di Regione, è un ente pubblico economico avente personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. E' dotata di un proprio statuto e sottoposta a vigilanza della Regione.
2. L'AREA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'AREA è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti di norma a ciascuna delle circoscrizioni provinciali di cui alla legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10, aventi sede presso i comuni capoluogo di provincia, ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito. L'AREA organizza i distretti conferendo a ciascuno di essi risorse ed ambiti di autonomia adeguati a conseguire ottimali livelli di qualità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e, in generale, nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.
4. Presso ciascuno dei distretti di cui al comma 3 deve essere istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
Art. 3
Azienda regionale per l'edilizia abitativa(soppresso)
Art. 4
Attività dell'AREA1. L'AREA opera prevalentemente nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Costituiscono suoi compiti istituzionali le seguenti attività:
a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata ad essa affidati dalla Regione o da altri enti o soggetti pubblici o privati;
b) gestione e amministrazione del proprio patrimonio immobiliare nonché di quello appartenente o gestito dalla Regione o da altri enti e soggetti, pubblici o privati, ad essa conferito;
c) formulazione di proposte sulla localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica;
d) ogni altra attività eventualmente non ricompresa nelle precedenti lettere, attribuita alla competenza degli IACP o comunque denominati;
e) attuazione di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici o privati;
f) erogazione, ad enti e soggetti pubblici e privati, di servizi di progettazione, studi, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;
g) promozione o partecipazione a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali ovvero per le attività degli enti locali in materia di edilizia abitativa.2. La Giunta regionale individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per il cui espletamento, attuazione ed erogazione intende avvalersi dell'AREA. Qualora per tali attività, interventi e servizi, l'AREA debba derogare al criterio di economicità di cui all'articolo 3, la Regione provvede alla copertura degli eventuali conseguenti disavanzi.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui deve uniformarsi l'AREA nell'espletamento delle corrispondenti attività e nell'erogazione dei servizi. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, nonché i livelli di qualità di questi.
Art. 4
Attività dell'AREA1. Costituiscono compiti istituzionali dell'AREA le seguenti attività:
a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;
c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;
e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;
f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;
g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;
h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;
i) svolgimento di ogni altra attività non ricompresa nelle precedenti lettere già attribuita alla competenza degli IACP.2. La Giunta regionale, con propria delibera, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'AREA; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi; approva un disciplinare con il quale sono stabiliti i compensi per le attività ed i servizi, ed i livelli di qualità richiesti.
Art. 5
Statuto e organi1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. Il consiglio di amministrazione delibera la proposta di statuto entro 30 giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi sessanta giorni, lo Statuto si intende approvato.
3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.
4. Sono organi dell'AREA:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio sindacale.5. Agli organi dell'AREA si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 e 23 agosto 1995, n. 20, non incompatibili con la presente legge.
Art. 5
Organi1. Sono organi dell'AREA:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio sindacale.2. Agli organi dell'AREA si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, e 23 agosto 1995, n. 20.
Art 5 bis
Statuto, regolamenti e carta dei servizi1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'AREA e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni della presente legge. È adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale la quale apporta eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il consiglio di amministrazione adotta la proposta di statuto entro trenta giorni dal primo insediamento, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
3. Con regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto sono disciplinati:
a) organizzazione dell'azienda, attribuzioni e funzionamento delle strutture organizzative, requisiti e modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;
b) criteri e modalità del controllo di gestione;
c) ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 11;
d) pubblicità degli atti e modalità di accesso agli stessi.4. L'AREA adotta a garanzia di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini:
a) la carta dei servizi, che individua i diritti e i doveri dell'azienda e dell'utenza, anche allo scopo di favorire la gestione diretta dei servizi da parte dell'utenza stessa;
b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.
Art. 6
Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, tra cui è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza delle province e dei comuni designati, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UNPI. Il consiglio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di completamento del procedimento di nomina e di designazione di cui sopra. I componenti del consiglio di amministrazione debbono comunque possedere i seguenti requisiti:
a) avere svolto mansioni di direzione o amministrazione nel settore della pubblica amministrazione o nell'amministrazione di aziende pubbliche e private;
b) avere maturato esperienza pluriennale nel campo dell'edilizia residenziale.
Art. 6
Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione dell'AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.
2. I requisiti per i componenti del consiglio di amministrazione sono quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995.
Art. 7
Compiti e funzionamento
del consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera la proposta di statuto, e le sue modificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;
b) delibera la struttura organizzativa e la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
c) stabilisce le linee di indirizzo annuali e pluriennali dell'AREA ed approva il bilancio e i piani finanziari;
d) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi dell'AREA, ivi compresi quelli da affidare per l'attuazione ai distretti territoriali;
e) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dall'AREA, sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
f) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
g) delibera la costituzione o partecipazione a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 e le relative attività strumentali, compresi i servizi agli enti locali;
h) nomina e revoca il direttore generale ed i direttori dei distretti;
i) delibera quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda;
l) delibera in ordine a tutte le materie non attribuite alla competenza degli altri organi dell'AREA.2. Per quanto attiene alle attività ed agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 4, il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità stabiliti dalla Regione.
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.
Art. 7
Compiti e funzionamento del
consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, ai sensi dell'articolo 5 bis;
b) approva i regolamenti;
c) approva la carta dei servizi;
d) delibera la dotazione organica del personale ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
e) approva i bilanci;
f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;
g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
h) delibera la costituzione o partecipazione a società di scopo, secondo quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4;
i) nomina e revoca il direttore generale;
l) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti, ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.2. Per le attività, le linee di intervento ed i servizi assegnati dalla Giunta regionale, il consiglio di amministrazione decide nell'ambito degli indirizzi, direttive e modalità attuative stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.
Art. 8
Presidente1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'AREA;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende al buon funzionamento dell'AREA e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.
Art. 8
Presidente(identico)
Art. 9
Collegio sindacale1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale. Il collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione entro quindici giorni dalla data della nomina.
2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA. Esso verifica altresì l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione; vigila, inoltre, sull'attuazione degli indirizzi e direttive regionali e ne riferisce alla Giunta regionale.
4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA, il collegio dei sindaci ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
Art. 9
Collegio sindacale1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale.
2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AREA.
4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione dell'AREA il collegio sindacale ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
Art. 10
Fonti di finanziamento1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i finanziamenti aggiuntivi appositamente ad essa attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale, sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 4;
e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) i finanziamenti dell'Unione europea;
h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.
Art. 10
Fonti di finanziamento1. L'AREA provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i finanziamenti aggiuntivi appositamente ad essa attribuiti dalla Regione e dai comuni per il perseguimento di specifiche ulteriori finalità nel campo dell'edilizia residenziale, sociale, nonché per far fronte alle situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i compensi ad essa corrisposti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4;
e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.
Art. 11
Bilancio e programmi di attività dell'AREA1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. In allegato al bilancio consuntivo l'AREA deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
Art. 11
Bilancio e documenti contabili1. Sono documenti contabili dell'AREA:
a) il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, redatto in coerenza con i piani annuali e pluriennali di attività di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 e con la previsione dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
b) il bilancio di previsione, il quale definisce gli indirizzi per la gestione economica dell'azienda, e deve tendere al pareggio dell'esercizio e il bilancio di esercizio redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile;
c) il conto consuntivo.2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio raggruppati secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsto nel regolamento di contabilità; le rilevazioni sono basate sulla definizione dei centri di costo riferiti alle strutture organizzative e ai centri di responsabilità tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.
3. La contabilità analitica deve fornire dettagliati elementi informativi sui costi e i ricavi per indirizzare le scelte di gestione, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
Art. 12
Controllo di gestione1. L'AREA attua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nello statuto e nel regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 12
Controllo di gestione(Identico)
Art. 13
Direttore generale1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche, che abbiano svolto attività dirigenziale pertinente con il campo di attività dell'AREA per almeno cinque anni in pubbliche amministrazioni, società, aziende pubbliche o private di adeguato livello dimensionale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi. Le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato prima della scadenza e con atto motivato qualora risultino gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato, tenuto conto della dimensione economica e del patrimonio dell'AREA.
4. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;
d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'AREA;
e) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste alle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'azienda in giudizio;
f) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'AREA.6. In caso di assenza, le funzioni del direttore generale sono svolte da un sostituto, designato dal direttore medesimo.
Art. 13
Direttore generale1. Il direttore generale dell'AREA è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è scelto tra laureati in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano acquisito esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti; ovvero abbiano maturato significative esperienze di lavoro, di rilievo per l'attività dell'AREA, in enti, aziende o società di particolare importanza.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile fino a una durata complessivamente non superiore a dieci anni. L'atto di conferimento dell'incarico non può prevedere una durata eccedente quella del mandato del consiglio di amministrazione che provvede alla nomina. L'incarico è incompatibile con ogni impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, con incarichi di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'AREA o che determinino un oggettivo conflitto di interessi. Eventuali ulteriori incompatibilità sono definite con il regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis.
3. L'incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza con atto motivato qualora risultino accertate gravi violazioni di legge, gravi irregolarità amministrative e contabili, inosservanza delle direttive o negativo risultato della gestione.
4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri approvati dalla Giunta regionale per i direttori generali esterni, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
5. Qualora il direttore generale sia dipendente dell'AREA, ovvero della Regione, la nomina ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
6. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati dal consiglio di amministrazione e di assicurare l'attuazione dei piani dei programmi e delle direttive;
b) collabora con il consiglio di amministrazione esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;
c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'AREA e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, all'organizzazione delle strutture e al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;
d) su mandato del consiglio di amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'azienda in giudizio;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.
Art. 14
Direttore del distretto1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale ed è scelto tra i dirigenti dell'AREA in possesso di diploma di laurea, con anzianità almeno quinquennale nella qualifica.
2. L'incarico di direttore del distretto ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.
3. Al direttore del distretto si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti pubblici economici aderenti alla FEDER.CASA.
4. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuita al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:
a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto, mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;
c) presiede le gare per la scelta dei contraenti dell'AREA e stipula i contratti;
d) dirige il personale ed organizza i servizi;
e) presta la propria assistenza tecnica, amministrativa e contabile alle amministrazioni comunali della provincia.5. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza, raccogliendone eventuali proposte e suggerimenti, che inoltra tempestivamente al direttore generale.
6. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.
Art. 14
Direttore del distretto1. Il direttore del distretto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale; ad esso è attribuita anche la responsabilità di una delle strutture organizzative interne al distretto.
2. Nell'ambito delle risorse e dell'autonomia gestionale attribuite al distretto, il direttore svolge i seguenti compiti:
a) cura la gestione tecnica ed amministrativa del distretto mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecutività alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di competenza del distretto;
c) dirige il personale ed organizza i servizi.3. Con regolamento adottato ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, sono definite le ulteriori funzioni e le competenze del direttore correlate alla rappresentanza unitaria del distretto e le relative responsabilità.
4. Il direttore del distretto cura i rapporti con le rappresentanze delle comunità locali e delle associazioni dell'utenza.
5. Il direttore del distretto risponde al direttore generale dell'attività del distretto.
Art. 15
Personale dell'AREA1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) Federcasa, fatto salvo quanto disposto all'articolo 13 per il direttore generale. In ogni caso al personale è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'Istituto di provenienza.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'AREA delibera l'approvazione della prima dotazione organica dell'Azienda entro novanta giorni dall'insediamento e, espletate le procedure di relazioni sindacali contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del personale.
3. Con regolamento interno vengono stabilite le modalità per il reclutamento del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, fatte salve le disposizioni contenute agli articoli 13 e 14.
Art. 15
Personale dell'AREA1. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998.
2. Non si applicano all'AREA le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 concernenti l'organizzazione degli uffici.
3. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998. Per gli aspetti connessi alla differente organizzazione degli uffici ai sensi del comma 2, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.
4. Il personale di ruolo presso gli IACP è assegnato all'AREA ed incluso nei ruoli organici della stessa dalla data della sua costituzione e mantiene l'inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
5. Entro novanta giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 bis, il consiglio di amministrazione delibera la dotazione della pianta organica dell'Azienda e attiva le procedure per la copertura dei posti vacanti.
Art. 16
Vigilanza e controllo1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale la quale può richiedere l'invio di qualunque atto e disporre ispezioni e controlli.
2. Sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità e di merito, nonché al riscontro della loro conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, gli atti adottati dall'AREA riguardanti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 4.
2. Sono altresì assoggettati al controllo di legittimità e di merito gli atti fondamentali dell'AREA.3. Ai fini di cui al comma precedente, sono considerati atti fondamentali, quelli che richiedono l'approvazione della Giunta regionale nonché i regolamenti, il piano-programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale ed il bilancio di esercizio, le piante organiche e gli incarichi di direzione generale e di distretto.
4. Le deliberazioni assoggettate al controllo della Regione devono essere trasmesse all'organo di vigilanza entro 15 giorni dalla relativa adozione e divengono esecutive se entro i successivi venti giorni la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento.
5. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
Art. 16
Vigilanza e controllo1. L'AREA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esercita i poteri di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e può richiedere informazioni agli organi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 1995, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo preventivo.
2. Sono assoggettati a controllo preventivo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 1995, i seguenti atti:
a) i bilanci di previsione pluriennale ed annuale ed il conto consuntivo;
b) i regolamenti;
c) i piani annuali e pluriennali di attività;
d) le piante organiche;
e) gli incarichi di direzione.3. Per la procedura di controllo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1995.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente; con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria dell'AREA fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
Art. 17
Disposizioni transitorie1. All'atto dell'insediamento dei propri organi, l'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.
2. Il personale risultante in servizio presso gli IACP alla data di approvazione della presente legge mantiene il rapporto in essere ed è successivamente incluso nel ruolo organico dell'AREA. Il suddetto personale può optare per il mantenimento della propria posizione previdenziale. Il personale che risultasse in esubero rispetto alle esigenze rilevate in sede di approvazione della prima dotazione organica dell'Azienda ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, è collocato nel ruolo unico della Regione autonoma della Sardegna, o di enti regionali da questa dipendenti, nei limiti della disponibilità delle relative piante organiche mediante le procedure previste dalle norme in materia di mobilità.
Art. 17
Successione nei rapporti1. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.
Art. 18
Trasferimento di immobili1. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i seguenti immobili di proprietà dello IACP della Provincia di Cagliari, siti nel territorio del Comune di Carbonia, al medesimo Comune al prezzo simbolico di 1 euro:
a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico Cannas e al Campo Sportivo S. Barbara sito in via G.M. Angioi;
b) aree sulle quali l'amministrazione comunale di Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;
c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:
1) edificio sito in via Marconi n. 14;
2) edificio sito in via Umbria n. 22;
3) edificio sito in via Marconi n. 65;
4) edificio Polizia Municipale sito in piazza San Ponziano;
5) edificio Centro Aggregazione sito in piazza Venezia n. 63;
6) edificio Centro Aggregazione sito in piazza Venezia n. 21;
7) edificio Centro Aggregazione sito in via Bresciano;
8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9) scuole elementari di via Mazzini;
10) Albergo Operaio di via Costituente.2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma 1, sentiti il Comune di Carbonia e lo IACP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e definite le modalità per la relativa consegna.
Art. 18
Trasferimento di immobili(Soppresso)
Art. 19
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge, relativamente all'articolo 1 quinquies, sono valutate in euro 125.000 annui; alle stesse si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse recate dalla UPB S08.079 (capitolo 08166) che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per la stipula della convenzione con l'Osservatorio economico per le attività di monitoraggio nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nonché per la tenuta e manutenzione dell'anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale (articolo 1 quinquies della presente legge)". Alle spese per gli anni 2007 e 2008, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio per gli anni 2006-2008:
in aumento
UPB S08.079
Edilizia abitativa - parte correnteAnno 2006 ----
Anno 2007 euro 125.000
Anno 2008 euro 125.000in diminuzione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi parte correnteAnno 2006 ----
Anno 2007 euro 125.000
Anno 2008 euro 125.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 14 della tabella A allegata alla legge regionale 20 gennaio 2006, n. 1 (Legge finanziaria 2006).2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.