CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 355
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, DIRINDINil 27 novembre 2008
Misure di semplificazione delle procedure interenti le autorizzazioni, le certificazioni e le idoneità sanitarie connesse alla tutela della salute
***************RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si propone di semplificare le procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie, in analogia con quanto già disposto da altre regioni.
A tale scopo ci si è avvalsi del documento finale, redatto del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute in data 13 ottobre 2004, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.
La motivazione del presente disegno di legge è costituita dalla presenza all'interno del nostro ordinamento giuridico di normative che si sono stratificate in epoche diverse che prevedono procedure, certificazioni e/o autorizzazioni in materia sanitaria prive - alla luce dei più accreditati studi - di documentata efficacia.
Ciò naturalmente - oltre ad una mancanza di positivo impatto sui problemi della prevenzione della salute - comporta anche un inutile appesantimento dei procedimenti amministrativi, nonché un non ottimale utilizzo delle risorse che viene giustamente avvertito dai cittadini come un inutile appesantimento burocratico.
Nel passato si sono sovrapposte norme che imponevano l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie ed alla tutela della salute che si fondavano su idee dominanti nella comunità scientifica in tempi ormai remoti, ma che oggi, alla luce dei più moderni studi, ci appaiono inutili, oppure basate sulla necessità di difendere la salute pubblica da pericoli ormai non più attuali.
Nella redazione del presente disegno di legge si è tenuto conto in particolare del fatto che le pratiche di prevenzione trovano giustificazione solo laddove vi siano documentate prove che dimostrino la loro efficacia.
Le norme predisposte, inoltre, hanno tenuto sempre a mente l'esigenza del rispetto della libertà e della dignità dei cittadini che non devono essere sottoposti ad inutili e dispendiosi vincoli, se non per un preciso interesse della collettività, nonché la necessità di garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti della pubblica amministrazione.
Al fine di comprendere la novità dell'approccio metodologico nella stesura della legge si possono analizzare alcune delle misure di semplificazione apportate dal disegno di legge in argomento.
In relazione al certificato di sana e robusta costituzione, ad esempio, si deve ricordare che il suo scopo è esplicitato dal regio decreto n. 563 del 1925 relativo ai maestri che recita testualmente "...deve essere allegato alla domanda un certificato medico dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento ai suoi doveri".
Il certificato è richiesto per bandi di concorso, bandi di ammissione, regolamenti e per analogia è stato esteso a molti altri impieghi, professioni, corsi scolastici ed universitari, anche senza alcuna previsione.
In realtà, però, al giorno d'oggi si è giustamente ampliata la sfera dei diritti dei portatori di handicap e dei soggetti comunque affetti da menomazioni. Nei loro confronti è positivamente mutato l'atteggiamento complessivo della società che, a ragione, ritiene la loro partecipazione al mercato del lavoro un arricchimento per l'intera compagine sociale.
A ciò si aggiunga che, dal punto di vista strettamente sanitario, la collettività risulta comunque garantita perché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, prevista prima dal decreto legislativo n. 626 del 1994 ed ora dal decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.
Per tutti questi motivi si è proposto di abrogare le norme che prevedono l'obbligo del certificato di sana e robusta costituzione, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Un altro esempio è quello relativo al certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.
Il testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione - decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 303, prevede che "...Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale ... l'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale". Nella pratica accade che gli istituti scolastici richiedono una certificazione rilasciata dai servizi del Dipartimento di prevenzione delle ASL, a fronte della presenza di un certificato già rilasciato dal medico curante o dal medico specialista. Il nuovo testo proposto dell'articolo 303 del decreto legislativo n. 297 del 1994 recita "L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante".
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La Regione autonoma Sardegna, con la presente legge, persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute, attraverso la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione degli atti amministrativi.
Art. 2
Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro e vaccinali1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici);
3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti);
4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146);b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), e successive modificazioni;
2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto n. 1706 del 1938;
3) all'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto n. 1706 del 1938, nel quale sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole: "ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso" sono soppresse;
4) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);d) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).
2. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del 1° marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici).
3. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:
a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 (Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro);
b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
c) certificato di idoneità fisica e psichica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari).
4. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione), la lettera c) "essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività" è abrogata.
5. É abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici).
6. Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), sono sostituite dalla autocertificazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica1. L'articolo 303 del decreto legislativo n. 297 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 303 (Esoneri dalle esercitazioni pratiche)
1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante.".2. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica).
3. Sono abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.
Art. 4
Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:
a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;
b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.
Art. 5
Disposizioni in materia di polizia mortuaria1. Sono abrogati l'articolo 32 e l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria), in materia di trattamento antiputrefattivo. Il trattamento antiputrefattivo è effettuato soltanto per il trasporto della salma in quei paesi esteri regolati da appositi ordinamenti, e in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo.
2. Sono abrogati l'articolo 21 e i commi 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, riguardanti le disposizioni previste per garantire le condizioni igieniche dei carri funebri e delle relative autorimesse.
3. Fermo restando a carico delle ASL l'obbligo di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, si delega, senza oneri per le ASL e per gli utenti, alle imprese di pompe funebri che operano sul territorio regionale, sia l'autocertificazione di conformità del feretro, sia le operazioni di chiusura del feretro, nonché l'operazione di apposizione del sigillo.
Art. 6
Disposizioni finali1. I comuni e le province adeguano, laddove necessario, i propri regolamenti e provvedimenti a quanto previsto dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Tutti i certificati, i documenti e gli adempimenti aboliti dalla presente legge, sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna.