CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 346/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta del Presidente della Regione

il 24 ottobre 2008

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico
del mese di ottobre 2008

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di garantire un immediato, coordinato e coerente intervento a favore delle popolazioni delle località investite dall'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi nel territorio di Capoterra e del sud del Cagliaritano il 22 ottobre 2008.

Nella giornata del 22 ottobre 2008, infatti, una vasta area della Sardegna centro meridionale e orientale è stata interessata da notevoli precipitazioni. In particolare l'area vasta cagliaritana, compresa tra Rio San Girolamo, Capoterra, Santa Lucia di Capoterra, Decimomannu, Sestu e Cagliari, è stata interessata da un evento meteorico di particolare intensità. Precipitazioni di carattere eccezionale sono state registrate dalla stazione di Capoterra-Poggio dei pini con un valore complessivo di 372 mm, e dalla stazione di Santa Lucia di Capoterra con un valore di 276,4 mm; la stazione di Cagliari ha rilevato un totale di 94,6 mm.

Per maggior dettaglio dell'area vasta di Cagliari, nella tabella A) sono riportate le precipitazioni orarie rilevate in alcune stazioni presenti in tale area sino alle ore 12 del giorno 22 ottobre 2008.

Tabella A)

ore

STAZIONE

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

totale
(mm)

Santa Lucia di Capoterra

0,0

0,0

0,0

1,8

8,2

28,6

71,4

68,4

80,6

15,8

1,6

0,0

276,4

Capoterra-Poggio dei pini

0,0

0,0

0,0

0,6

0,8

2,6

90,0

148,2

94,2

34,8

0,8

0,0

372,0

Cagliari

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

8,8

30,4

51,2

2,6

0,0

94,6

Fluminimannu a Decimomannu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,8

6,4

25,4

26,0

3,0

0,2

63,8

Campuomu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,0

5,0

6,4

12,6

6,8

9,6

41,6

Villasor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,4

5,6

2,2

0,0

14,2

L'analisi della tabella evidenzia come le precipitazioni siano concentrate in un arco di tempo di poche ore caratterizzate da una persistente forte intensità.

La stazione di Santa Lucia di Capoterra ha rilevato, nelle tre ore tra le 6 e le 9, ben 220,4 mm; a Cagliari la precipitazione più intensa è stata rilevata tra le 9 e le 10 con 51,2 mm. Meno consistenti le precipitazioni registrate a Campuomu (41,6 mm) e Decimomannu (53,8 mm).

L'esame delle precipitazioni rilevate dalla stazione di Capoterra-Poggio dei pini evidenzia come circa il 90 per cento delle precipitazioni registrate dalla stazione sono concentrate nelle 4 ore tra le 6 e le 10 del mattino e registra, in particolare, un'eccezionale intensità di ben 148 mm nell'ora tra le 7 e le 8 del mattino e di 350 mm di pioggia nelle tre ore tra le 6.30 e le 9.30. Si tratta di valori che, per tali durate, si situano tra i più alti mai registrati dalla rete pluviometrica regionale. Per trovare registrazioni di valori simili, ma inferiori, occorre fare riferimento ai più gravi nubifragi che hanno interessato l'Isola.

Il valore relativo ad un'ora, se confermato dai successivi accertamenti, risulta superiore ai più alti mai registrati in Sardegna, quale quello di Bau Mandara nel 2004 (120 mm) o di Talana nel 1940 (100 mm).

Il valore relativo alle tre ore (pari, come detto, a 350 mm) trova paragone con i 330 mm registrati a Bau Mandara (vicino a Villagrande) nel 2004 e superiore ai 214 mm registrati, sempre in tre ore, a Decimomannu nel 1999.

Nella giornata del 23 ottobre 2008, con deliberazione n. 57/2, la Giunta regionale, riunita dopo il sopralluogo del Presidente della Regione e degli Assessori della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici nella zona colpita, ha dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale e, in base al dispositivo dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, il Presidente ha inoltrato formale richiesta, in conformità al dispositivo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, affinché la Presidenza del Consiglio dei ministri adottasse l'apposita ordinanza di protezione civile.

È in corso l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 225 del 1992, articolo 5, comma 1, relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza del territorio interessato.

Sta inoltre per essere emessa apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sempre ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, riguardante i "primi interventi urgenti di protezione civile" con relative risorse finanziarie richieste dalla Giunta regionale in misura non inferiore i 30 milioni di euro occorrenti:

- per le opere urgenti di ripristino della viabilità, degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate e il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni subiti dalle abitazioni e dalle infrastrutture produttive;
- per gli interventi di messa in sicurezza e stabilizzazione dell'area interessata.

Il disegno di legge proposto dispone lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 destinato a:

a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province e agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e dalle infrastrutture produttive;
d) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico compresi gli studi di maggior dettaglio dei sub bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli interventi, da attuarsi anche attraverso le risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione, soprattutto quelle limitrofe ai corsi d'acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni.

Per quanto riguarda gli aiuti alle aziende agricole si prescinde dal presente disegno di legge e si disporrà con separata deliberazione della Giunta regionale con la quale sarà disposta la concessione di aiuti alle aziende agricole per i danni alle strutture aziendali avvalendosi di una delle disponibilità sussistenti in conto residui dell'UPB S06.04.006 (cap. SC06.0970).

Le direttive per l'attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia. Le direttive stabiliscono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e dalle infrastrutture produttive nei limiti disposti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

La Giunta regionale approva un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui al presente disegno di legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza.

Il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dal presente disegno di legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative UPB.

Il disegno di legge è articolato in quattro articoli recanti:

- articolo 1 - Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa;
- articolo 2 - Ripartizione dei finanziamenti;
- articolo 3 - Norma finanziaria;
- articolo 4 - Urgenza.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITÀ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

PINNA, Presidente e relatore - PILERI, Vice Presidente - MATTANA, Segretario - CAPELLI - CORDA FADDA - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PIRISI - SABATINI.

pervenuta il 28 ottobre 2008

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta del 28 ottobre 2008, il disegno di legge n. 346 concernente " Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008".

La Commissione, anche a seguito di un accurato sopralluogo sulle zone più duramente colpite dagli eventi alluvionali, ha pienamente concordato con le finalità del testo proposto dalla Giunta regionale. Pertanto, in considerazione dell'estrema urgenza dell'attuazione degli interventi previsti, si invita a una rapidissima discussione e approvazione del testo proposto da parte dell'Assemblea consiliare.

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La Commissione Bilancio, nella seduta del 28 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole sul provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio, ai termini dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, il Presidente.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di ottobre 2008, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000 a titolo di integrazione dei finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le medesime finalità, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e dalle infrastrutture produttive;
d) interventi di sistemazione e riassetto idrogeologico compresi gli studi di maggior dettaglio dei sub bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali al fine di individuare gli interventi, da attuarsi anche attraverso le risorse FAS per gli anni 2007-2013, per la definitiva messa in sicurezza delle zone a maggior rischio di inondazione, soprattutto quelle limitrofe ai corsi d'acqua caratterizzate da diffuse e consistenti urbanizzazioni.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.

4. Le direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori competenti per materia. Le direttive stabiliscono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera c) del comma 2 nei limiti disposti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza assunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

 

 

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

(identico)

Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti

1. Lo stanziamento di euro 20.000.000 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le UPB, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli Assessorati, individuati con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale approva un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza.

3. Il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative UPB.

4. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le deroghe eventualmente disposte dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

 

 

Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti

(identico)
 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000.000 per l'anno 2008, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2008 euro 20.000.000

in aumento

UPB S04.03.002
Emergenza idrica ed eventi alluvionali -Investimenti
2008 euro 20.000.000

 

 

Art. 3
Norma finanziaria

(identico)

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 4
Entrata in vigore

(identico)