CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 332

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, MORITTU,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DADEA

il 30 luglio 2008

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26
(Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione sarda)

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge intende aggiornare ed integrare la legge regionale n. 26 del 1985, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

A distanza di 23 anni dalla sua approvazione, si può ben dire che questa legge si e dimostrata importante e significativa. È stata espressione di una innovativa consapevolezza politica e culturale sui temi dell'ambiente naturale e della sua tutela ed ha regolato complessivamente in modo efficace l'istituzione e il funzionamento del Corpo forestale della nostra Regione. Naturalmente, nel vivo dell'esperienza concreta e sotto la spinta di nuove esigenze, sono intervenute negli anni, specie nell'ambito delle leggi finanziarie, singole norme che hanno apportato integrazioni e nuove previsioni, senza tuttavia modificare esplicitamente il testo originario. In particolare, sono stati ampliati i compiti e le funzioni del Corpo e inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998, sono state introdotte nuove disposizioni relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Attualmente, appaiono necessarie e vengono da tempo sollecitate alcune ulteriori modifiche, per diversi aspetti. Per ragioni di qualità e chiarezza della normazione appare necessario adottare espressamente un gruppo coerente di modifiche e integrazioni al testo vigente della legge, in modo da mantenerlo come testo unico che istituisce e disciplina il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Il presente disegno di legge consta, perciò, di un numero limitato di articoli, ciascuno dei quali si propone di adeguare ed aggiornare specifici aspetti della materia.

Entrando nello specifico, l'articolo 1 individua quale oggetto esclusivo della proposta le modifiche e le integrazioni da apportare alla legge regionale n. 26 del 1985.

L'articolo 2 amplia e specifica meglio, alla luce dell'esperienza concreta e delle esigenze attuali, l'elenco originario delle funzioni e dei compiti attribuiti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

L'articolo 3, sostituendo integralmente l'articolo 3 originario, aggiorna la struttura organizzativa del Corpo e la sua articolazione funzionale e territoriale.

L'articolo 4 introduce un nuovo articolo, dedicato all'istituzione della Scuola forestale e ambientale della Sardegna, per la quale apposite norme regionali hanno già stanziato alcune risorse iniziali.

L'articolo 5, sostituendo integralmente l'attuale articolo 4 della legge, adegua lo stato giuridico ed economico del personale del Corpo, prevedendo, in particolare, che esso costituisca una separata area di contrattazione all'interno del comparto unico regionale e che l'indennità per servizio d'istituto sia elevata al 50 per cento di quella riconosciuta al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 6, riscrivendo l'attuale articolo 5 della legge, definisce l'inquadramento dei dipendenti del Corpo, mantenendo l'articolazione in quattro diverse categorie (dirigenti, ufficiali, sottufficiali e guardie forestali), ma ampliando le qualifiche all'interno delle categorie più numerose, anche al fine di consentire maggiori spazi di crescita professionale e di correlato riconoscimento economico.

L'articolo 7 integra i vigenti articoli 13, 14 e 15 della legge, stabilendo che l'Amministrazione regionale stipuli apposite convenzioni con l'amministrazione statale, università o altri istituti pubblici per lo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento per il personale del Corpo solo nei casi in cui le stesse attività non possano svolgersi presso la Scuola forestale e ambientale della Sardegna.

L'articolo 8 tende a snellire le procedure per la individuazione e l'assegnazione delle dotazioni di vestiario e di equipaggiamento che l'Amministrazione regionale deve fornire al personale del Corpo.

L'articolo 9 individua le norme di cui si propone l'abrogazione, in quanto superate o perché incompatibili con le nuove disposizioni recate dal presente disegno di legge.

Infine, l'articolo 10 reca la norma finanziaria, a valere sul fondo per i nuovi oneri legislativi.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto

1. Alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), sono apportate le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2
Compiti e funzioni

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "tutela dei pascoli montani" sono inserite le seguenti: "e del territorio agrario e del paesaggio rurale";
b) nel terzo comma, le parole "beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "beni culturali, paesaggistici e ambientali";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. Il Corpo esercita, nel territorio della Regione, i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento.";
d) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"6. Sono affidate al Corpo le funzioni operative e amministrative di competenza regionale connesse alla Protezione civile.";
e) dopo il sesto comma è inserito il seguente: "6 bis. Il Corpo, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, collabora con l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, anche con indagini a campione, ai fini dell'accertamento e della riscossione delle imposte e tasse regionali.".

 

Art. 3
Organizzazione

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. L'organizzazione del Corpo è articolata in:
a) direzione generale presso l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
b) servizi centrali;
c) servizi territoriali;
d) stazioni forestali e stazioni navali.

2. Il direttore generale assume la denominazione di "comandante" del Corpo.

3. I servizi centrali assicurano lo svolgimento di funzioni e attività complesse o di carattere specialistico di ambito regionale.

4. L'ambito dei servizi territoriali coincide con le circoscrizioni delle province.

5. I servizi centrali e quelli territoriali possono essere articolati in ulteriori unità organizzative e operative, permanenti o temporanee.

6. Il numero, le sedi e l'ambito delle stazioni sono determinati in modo da assicurare l'efficacia e l'economicità dell'esercizio dei compiti e delle funzioni del Corpo nei diversi territori.

7. Presso la direzione generale del Corpo è istituito un apposito ufficio non dirigenziale per il controllo interno di gestione, che verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività del Corpo ed il rapporto tra costi e risultati.

8. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva tra i giovani e di promuovere l'immagine della Regione, il Corpo può istituite un proprio gruppo sportivo, anche in collaborazione coi gruppi sportivi del Corpo forestale dello Stato.

9. All'articolazione delle strutture organizzative del Corpo e alle relative modificazioni si provvede in conformità all'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).".

 

Art. 4
Scuola forestale e ambientale della Sardegna

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1985 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

1. È istituita la Scuola forestale e ambientale della Sardegna, con sede a Nuoro, quale istituto di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale del Corpo, nonché del personale di strutture ed organismi regionali operanti nelle materie forestali, dell'antincendio e della protezione civile. La scuola, sulla base di apposite convenzioni, può svolgere attività formative a favore di strutture ed organismi di enti locali, di altre regioni, nazionali e internazionali.

2. La scuola, che opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, è dotata di un proprio statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente.

3. La scuola è struttura dirigenziale equiparata ad un servizio ed è retta da un direttore, nominato secondo le procedure di cui all'articolo 28, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.".

 

Art. 5
Stato giuridico e trattamento economico

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti e del personale del Corpo sono regolati in conformità alle norme vigenti per i dirigenti e il personale dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale del Corpo costituisce una separata area di contrattazione all'interno del comparto regionale, al fine di meglio corrispondere alle sue peculiarità operative e organizzative.

3. Ai dirigenti e al personale del Corpo è riconosciuta l'indennità per servizio di istituto, di cui all'articolo 20, nella misura del 50 per cento dell'analoga indennità prevista per il Corpo forestale dello Stato.

4. Al Corpo può essere assegnato personale tecnico amministrativo dipendente dell'Amministrazione regionale, sulla base di accordi determinati d'intesa tra la direzione generale del Corpo e la direzione generale del personale. Con la medesima procedura, i dipendenti del Corpo che siano dichiarati dai competenti organi sanitari inidonei allo svolgimento dei compiti d'istituto sono impiegati in compiti tecnici o amministrativi anche presso altre strutture dell'Amministrazione regionale.".

 

Art. 6
Inquadramento

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Il personale del Corpo è inquadrato nelle seguenti categorie e relative qualifiche:
a) dirigenti;
b) ufficiali, con le qualifiche di ufficiale, ufficiale istruttore, ufficiale capo, ufficiale superiore;
c) sottufficiali, con le qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;
d) guardie, con le qualifiche di agente, agente scelto, assistente, assistente capo, sovrintendente.

2. Il contingente numerico dei sottufficiali non deve superare la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie.".

 

Art. 7
Corsi di formazione o aggiornamento

1. Nel primo comma dell'articolo 13 e nel terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1985, le parole, rispettivamente, "presso la scuola forestale dello Stato" e "presso la scuola del Corpo forestale dello Stato" sono precedute dalle parole "presso la Scuola forestale e ambientale della Sardegna, ovvero".

2. All'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 1985, dopo le parole "l'Amministrazione regionale" sono inserite le seguenti: ", nel caso in cui le attività formative non possano essere svolte presso la Scuola forestale e ambientale della Sardegna,".

 

Art. 8
Dotazioni del Corpo

1. L'articolo 27 della legge regionale n. 26 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale del Corpo i capi di vestiario, i dispositivi di protezione e l'equipaggiamento necessari allo svolgimento dei compiti d'istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale e in analogia con quanto previsto per il Corpo forestale dello Stato, le uniformi, i fregi, i distintivi di specializzazione e di grado, le armi in dotazione.

2. All'individuazione e alle modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al primo comma si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente, sulla base dei criteri di sicurezza nel lavoro, decoro ed economicità. Dalla data di approvazione dello stesso decreto sono abrogati i decreti del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 1990, n. 80, 22 gennaio 1998, n. 12 e n. 278/1995.".

 

Art. 9
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 26 del 1985: quinto comma dell'articolo 1; articolo 6; articolo 8; nel terzo comma dell'articolo 9 le parole "in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali".

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutatati in euro 2.000.000 annui e fanno carico alle UPB S01.02.001, S01.02.002, S04.08.011 del bilancio della Regione per l'anno 2008 e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Strategia 08
UPB S08.01.002
FNOL - Spese correnti
2008 euro 2.000.000
2009 euro 2.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

in aumento

Strategia 01
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio
2008 euro 1.425.000
2009 euro 1.425.000
2010 euro 1.425.000
2011 euro 1.425.000

UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'Amministrazione regionale
2008 euro 425.000
2009 euro 425.000
2010 euro 425.000
2011 euro 425.000

Strategia 04
UPB S04.08.011
Spese per il funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
2008 euro 150.000
2009 euro 150.000
2010 euro 150.000
2011 euro 150.000