CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 330

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, MANNONI,
di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, MORITTU

il 22 luglio 2008

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29
(Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSA

Il presente disegno di legge intende rispondere ad alcune urgenti esigenze di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della legge regionale di recepimento delle norme sul servizio idrico integrato.

In particolare il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria nazionale 2008) contiene alcune disposizioni in tema di servizio idrico integrato: "Per le finalit� di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1� luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princ�pi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princ�pi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni pi� ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) omissis".

Occorre preliminarmente tenere conto delle finalit� esplicitamente dichiarate dalla disposizione in esame, che sono quelle previste dal comma 33, il quale a sua volta dispone: "Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princ�pi di sussidiariet�, differenziazione e adeguatezza".

La finalit� � quella del risparmio di spesa pubblica, e lo strumento � la soppressione di enti ritenuti inutili, in quanto "titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali".

Nel caso delle forme associative tra enti locali la norma contiene una disposizione innovativa, e cio� che le forme associative tra comuni debbono essere "composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso".

La norma prevede il termine del 1� luglio 2008 per l'intervento legislativo da parte delle regioni.

Ci� premesso la Regione Sardegna avendo gi� previsto, con la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), un unico ambito territoriale ottimale per l'intera Isola � gi� in linea con i principi stabiliti dalla nuova disposizione legislativa.

Si tratta, quindi, di adeguare le norme esistenti per perseguire la minimizzazione dei costi di funzionamento dell'organismo e per garantire la massima rappresentativit� negli organi istituzionali dell'Autorit� d'ambito di tutti gli enti locali della Sardegna.

Si esaminano, comunque, le altre due possibilit� previste dalla norma della finanziaria nazionale:
a) qualora l'ambito delimitato in base ai criteri ex articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 coincida con i territori provinciali, le regioni attribuiranno di norma le funzioni alle province;
b) in caso di bacini di dimensioni pi� ampie del territorio provinciale, le regioni possono attribuire le funzioni alla regione stessa (la singola regione cio� pu� avocare a s� la competenza) oppure a pi� province interessate, sulla base di appositi accordi.

La possibilit� di cui al punto a) � inapplicabile in quanto i confini delle province della Sardegna non rispettano i confini dei bacini idrografici e, quindi, non consentono il rispetto dei criteri di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede, tra l'altro, che la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali deve rispettare "l'unitariet� del bacino idrografico". Inoltre, gli stessi confini provinciali intersecano le linee di adduzione degli schemi idrici attuali e futuri del Piano regolatore generale degli acquedotti il che impedisce di individuare sistemi infrastrutturali per i quali sia garantita l'unicit� della gestione, imposta dal citato articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Resta da esaminare la possibilit� di avocare la competenza alla stessa Regione, considerato che l'Ambito territoriale ottimale coincide con i confini regionali.

Tale possibilit� viene tuttavia considerata, anch'essa, inattuabile sia per il fatto che, smentendo i principi generali della riforma di cui alla legge n. 36 del 1994, confermati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sottrarrebbe la competenza sul servizio idrico integrato agli enti locali interessati (comuni e province) e sia perch� potrebbe mettere in dubbio l'affidamento del servizio ad una societ� di propriet� dei comuni della Sardegna da parte della Regione, mancando il presupposto che l'amministrazione affidataria deve esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che quest'ultimo soggetto realizzi la parte pi� importante della propria attivit� a favore dell'ente detentore della propriet�.

Resta quindi confermata la scelta fondamentale della legge regionale n. 29 del 1997, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, provvedendo, tuttavia, ad aggiornare e adeguare lo stesso disegno di legge alle nuove esigenze ed ai nuovi obiettivi organizzativi.

In particolare gli obiettivi fondamentali dell'intervento legislativo sono i seguenti:
a) riduzione dei costi degli organi istituzionali in recepimento del comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007; infatti le spese di funzionamento degli "organi istituzionali" dell'Autorit� d'ambito della Sardegna sono state pari per il 2006 a euro 1.894.000 a fronte della spesa complessiva, per le medesime finalit�, delle restanti 73 autorit� d'ambito italiane pari a euro 7.293.000;
b) nuova definizione dell'assemblea dell'ATO trasformando la forma di rappresentativit� da indiretta (tramite elezioni), con 36 rappresentanti per tutti i comuni della Sardegna, a diretta con la partecipazione di tutti i comuni;
c) considerare l'assemblea permanente a cui partecipano gli enti locali con gli amministratori pro-tempore, evitando l'attuale incongruenza per la quale si registra che diversi componenti dell'attuale assemblea dell'ATO non sono oggi amministratori di nessun ente locale della Sardegna;
d) creare una forte corrispondenza tra l'assemblea dell'ATO (competente per l'affidamento del servizio idrico integrato) e l'assemblea dei soci della societ� di gestione, al fine di rafforzare le condizioni per l'affidamento in house;
e) stabilire criteri puntuali per la definizione dell'articolazione tariffaria che tengano conto delle nuove esigenze, emerse in questi ultimi anni, in merito alla salvaguardia delle fasce deboli della societ� ed allo sviluppo di politiche di sostegno alle aree interne dell'Isola ed ai piccoli comuni.

Anche in relazione alle problematiche sopra citate � doveroso ricordare che con decreto del Presidente della Regione n. 114 del 19 novembre 2007, sono stati indetti i seguenti referendum:
a) proposta di abrogazione dell'articolo 3 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali) della legge regionale n. 29 del 1997;
b) proposta di abrogazione dell'articolo 15 (Tariffa d'ambito) della legge regionale n. 29 del 1997.

Il presente disegno di legge cerca di dare risposte, per quel che riguarda la tariffa, anche alle problematiche segnalate dai proponenti del referendum con le seguenti modalit�, confermando invece l'ambito unico. L'articolo 15 della legge regionale n. 29 del 1997 prevede la tariffa unica regionale. La nuova formulazione dell'articolo 15 prevede un ampia possibilit� di diversificazione delle tariffe. Pertanto la tariffa applicata dovr� essere differenziata non solo per fasce di consumo e per fasce sociali, ma anche per fasce territoriali tenendo conto della specifica tutela degli interessi delle zone interne alimentate prevalentemente da sorgenti locali, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.

ARTICOLATO

Il disegno di legge � composto da un unico articolo che nel comma 1 introduce le modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997, con le modalit� descritte nelle lettere da a) a h):
a) prevede la modalit� di attuazione della vigilanza da parte della Regione;
b) viene operata una modifica di rappresentativit� degli enti locali, conservando l'attuale rapporto tra comuni (90 per cento) e province (10 per cento), ma adottando quale criterio di ripartizione delle quote tra enti locali quello di recente definito dalla legge regionale n. 2 del 2007, al comma 1 dell'articolo 10;
c) vengono abrogati alcuni commi che disciplinavano l'elezione dei rappresentanti in assemblea, superati dall'adozione della forma di rappresentativit� diretta e definita la composizione dell'assemblea dell'ATO, quale assemblea permanente composta dagli amministratori pro-tempore di tutti gli enti locali della Sardegna;
d) definisce la composizione del comitato esecutivo dell'ATO e le modalit� di elezione del presidente. Il comitato e composto da 5 componenti di cui 4 eletti dai rappresentanti in assemblea dei comuni ed uno eletto dai rappresentanti in assemblea delle province:
- uno eletto dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
- uno eletto dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 20.000 abitanti;
- due eletti dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti;
- uno eletto dai rappresentanti in assemblea delle province.

La tabella con i pesi in assemblea dell'ATO, secondo la nuova formulazione � riportata all'allegato A. Dall'analisi della tabella emerge che il primo quarto di rappresentativit� � concentrato nei comuni con popolazione inferiore a circa 1.500 abitanti, il secondo quarto tra 1.500 e 4.500 abitanti, il terzo quarto tra 4.500 e 20.000 abitanti e l'ultimo quarto � riferito ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
e) prevede la modifica dell'articolo 15 secondo i criteri appena descritti nella premessa in merito alla definizione della tariffa d'ambito;
f) introduce alcune modifiche che meglio chiariscono le modalit� con cui la Regione esercita i propri compiti di controllo ed indirizzo;
g) definisce le procedure per l'eventuale nomina di un commissario ad acta;
h) definisce le modalit� transitorie di attuazione delle nuove disposizioni normative.

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ALLEGATO A

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale n. 29 del 1997

1. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7 � aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo � svolto previo parere della Regione ai fini della congruit� con l'attivit� di controllo e di indirizzo di cui all'articolo 19.";

b) all'articolo 8, comma 3, le lettere a), b) e c) sono cos� sostituite:
"a) per il 10 per cento alle province;
b) per il 90 per cento ai comuni;
c) le precedenti quote sono ripartite fra gli enti locali, il 40 per cento in parti uguali e il 60 per cento su base demografica.";

c) il comma 3 bis dell'articolo 8 e i commi 4 e 5 dell'articolo 10 sono abrogati; il comma 3 dell'articolo 10 � cos� sostituito:
"3. L'assemblea � composta dai rappresentanti dei comuni nella persona del sindaco pro-tempore e delle province nella persona del presidente pro-tempore, o loro delegati, che vi partecipano senza percepire alcun compenso, ed �, pertanto, permanente. Il sindaco e il presidente della provincia possono delegare rispettivamente un assessore comunale ed un assessore provinciale, per la durata in carica del delegante; a ciascun comune ed a ciascuna provincia � riconosciuta rappresentativit� assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio di cui all'articolo 8, comma 3.";

d) i commi 2 e 3 dell'articolo 11 sono cos� sostituiti:
"2. Il comitato � composto da 5 componenti, di cui:
a) uno eletto dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
b) uno eletto dai rappresentanti in Assemblea dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 20.000 abitanti;
c) due eletti dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti;
d) uno eletto dai rappresentanti in assemblea delle province.
3. Il presidente � eletto da tutti i componenti dell'Assemblea fra i componenti eletti nel comitato esecutivo. Il presidente ed i componenti del comitato esecutivo durano in carica tre anni. La decadenza dalla carica di sindaco, di presidente della provincia o di assessore comportando la decadenza dall'assemblea comporta la automatica decadenza dal comitato esecutivo. In caso di decadenza il componente del comitato esecutivo � sostituito dal primo dei non eletti facenti parte dell'assemblea, fino al completamento del mandato.";

e) l'articolo 15 � cos� sostituito:
"Art. 15 (Tariffa d'ambito)
1. L'Autorit� d'ambito, sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1� agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni, determina la tariffa a carico dell'utenza che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di salvaguardare le esigenze sociali e di riequilibrio territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Autorit� deve articolare le tariffe per fasce di reddito, per fasce di consumo, per tipologia di utenza e per fasce territoriali in relazione alla specifica tutela degli interessi delle zone interne alimentate prevalentemente da sorgenti locali, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
3. L'articolazione tariffaria deve tener conto dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi. Per tali fini � considerato consumo domestico essenziale il volume di 50 litri giornalieri per persona.";

f) il comma 1 dell'articolo 19 � cos� sostituito:
"1. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo e di indirizzo, anche attraverso specifiche direttive, con riguardo a:
a) l'organizzazione e la gestione del servizio;
b) la ricognizione delle opere di potabilizzazione, di adduzione, di distribuzione, fognatura e depurazione esistenti;
c) la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio assicurato agli utenti e del costo dei servizi e della spesa per investimenti stanziata;
e) la compatibilit� dei programmi di intervento predisposti dall'Autorit� d'Ambito con gli atti generali di programmazione e pianificazione regionale.";

g) i commi 4 e 5 dell'articolo 19 sono cos� sostituiti:
"4. Qualora le riunioni dell'assemblea dell'Autorit� d'ambito vadano deserte per due volte consecutive, ovvero qualora l'Autorit� non ottemperi agli obblighi previsti dalle convenzioni, da disposizioni regolamentari o da norme di legge o siano accertate gravi inadempienze, anche in relazione alle specifiche direttive di cui all'articolo 19, comma 1, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, previa diffida, nominando un commissario ad acta per il compimento degli atti dovuti.
5. Il commissario � nominato con decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale.";

h) il comma 1 dell'articolo 20 � cos� sostituito:
"1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data ________ � nominato un commissario straordinario, con le modalit� di cui all'articolo 19, comma 5, per la gestione ordinaria dell'Autorit� e per la convocazione, entro novanta giorni dalla nomina, dell'assemblea di insediamento per l'approvazione delle modifiche allo statuto in relazione alle disposizioni della presente legge e per l'elezione degli organi dell'Autorit�."