CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 325

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, MORITTU

il 13 giugno 2008

Disciplina del regime di deroga in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare e armonizzare la normativa regionale in materia di prelievo venatorio alla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alle successive integrazioni alla stessa, dato che la norma regionale in materia, la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e, soprattutto, le sue successive modificazioni sono state ritenute non rispondenti alla richiamata direttiva.

In particolare l'attenzione della Commissione europea si è incentrata sulla legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), e, con parere motivato, sulla stessa è stata avviata una procedura d'infrazione comunitaria (n. 2004/4242).

Le motivazioni dell'apertura della citata procedura d'infrazione possono essere così sintetizzate:

1. La Regione Sardegna, nell'approvare la legge n. 2 del 2004, ha inteso recepire la legge n. 221 del 2002, e regolamentare le modalità di adozione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici ai sensi dell'articolo 9 della direttiva. In particolare, la legge della Regione Sardegna stabilisce le modalità relative alle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva n. 79/409/CEE (per prevenire gravi danni alle colture).

2. Tali modalità, tuttavia, non rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 9, secondo comma, in quanto le deroghe non possono essere concesse senza specificare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti che sono autorizzati ad applicarle. Inoltre, la procedura predisposta per l'accertamento e dichiarazione che le condizioni stabilite sono realizzate non è in linea con l'obiettivo della direttiva in quanto non prevede la consultazione di una autorità scientifica qualificata. Ciò può essere fonte di errore sui presupposti in base ai quali la deroga viene concessa o sull'esistenza di soluzioni alternative all'adozione della deroga.

3. La non conformità alla direttiva della suindicata normativa è confermata dalle violazioni che sono riscontrabili nella fase applicativa. Il decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 18 febbraio 2004, n. 3, adottato alla luce della legge regionale n. 2 del 2004, ha autorizzato, al fine di prevenire gravi danni alle colture di mirto, la deroga al divieto di caccia relativamente a quattro specie di uccelli (Passer montanus, Passer hispaniolensis, Turdus iliacus e Sturnus vulgaris) che non si nutrono dei frutti di tale pianta e in periodo di migrazione (il che rende inutile il provvedimento poiché gli esemplari prelevati non sono stanziali su una data area). Inoltre, può chiaramente evincersi dal parere INFS 002573 del 2004 che esistevano altre soluzioni capaci di soddisfare lo scopo che la specifica deroga adottata col decreto 18 febbraio 2004 ha dichiarato di perseguire (la protezione delle colture di mirto). Il decreto, inoltre, poiché la legge non lo prevede, non fa alcun cenno alle condizioni di rischio e di luogo, né alle persone autorizzate ad applicare la specifica deroga.

Le stesse motivazioni dell'apertura della procedura d'infrazione costituiscono la traccia per la stesura dell'articolato del presente disegno di legge, che tiene anche conto delle interlocuzioni intercorse con la Direzione generale ambiente della Commissione europea e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del consiglio dei ministri.

Il disegno di legge è composto di 6 articoli:

L'articolo 1 (Finalità) disciplina, in modo uniforme rispetto alla direttiva, le deroghe possibili, le modalità di accertamento e, relativamente alla attività di ricerca, anche i contenuti della richiesta.

L'articolo 2 (Attuazione) stabilisce le modalità di attuazione della deroga stessa nel caso in cui si debba procedere, per casi effettivamente eccezionali, al prelievo venatorio in deroga.

L'articolo 3 (Procedura) disciplina la procedura per addivenire alla autorizzazione del prelievo in deroga di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 (Controlli e sanzioni) stabilisce la titolarità della attività di vigilanza e richiama gli articoli della legge regionale n. 23 del 1998 per quanto attiene alle sanzioni e alle modalità di irrogazione delle stesse.

L'articolo 5 (Limitazioni) prevede che il prelievo in deroga non può riguardare specie in forte diminuzione, anche se non inserite negli elenchi delle specie particolarmente protette e conferma l'esclusione delle zone di protezione speciale dalla possibilità di prelievo in deroga.

L'articolo 6 (Abrogazione e norma finale) prevede l'abrogazione della norma regionale in procedura di infrazione (legge regionale n. 2 del 2004) e dà le disposizioni per l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina nella Regione autonoma della Sardegna il prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) b) e c), della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, recepita con l'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata e integrata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

2. La deroga è ammessa:

a) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE relativamente alla prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, alla protezione della flora e della fauna, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, e dall'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Le province competenti per territorio predispongono un piano di controllo e di intervento, da attuarsi con metodi ecologici che non prevedono la cattura o l'uccisione degli animali, calibrato in funzione della tipologia, dell'entità del danno arrecato e delle caratteristiche biologiche delle specie responsabili dei danneggiamento. Eventuali piani di prelievo, attuati tramite cattura e/o abbattimento sono autorizzati esclusivamente in caso di accertata inefficacia del predetto piano di controllo, documentata tramite la verifica dei metodi ecologici adottati e previo parere obbligatorio e favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della direttiva n. 79/409/CEE relativamente al rilascio di autorizzazioni per esigenze di studio e di ricerca, in applicazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 157 del 1992, e dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998. I soggetti proponenti devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia un programma di ricerca in cui siano indicati in dettaglio i seguenti punti:

1) titolo del progetto di ricerca;
2) nome, qualifica ed ente di appartenenza del responsabile del progetto di ricerca;
3) breve descrizione del progetto di ricerca, comprendente l'indicazione degli scopi e dei metodi con particolare riferimento all'uso degli animali catturati;
4) nome italiano e scientifico della/e specie interessata/e;
5) numero degli individui per ciascuna specie che si intendono catturare ed eventuale loro suddivisione in classi di sesso e/o di età;
6) località in cui si intendono effettuare le catture;
7) periodo in cui si intendono effettuare le catture;
8) descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di cattura previsti (con eventuali indicazioni bibliografiche);
9) nome, qualifica ed ente di appartenenza del responsabile delle catture;
nel caso gli animali catturati vengano successivamente rilasciati in natura devono essere fornite anche le seguenti indicazioni:
10) periodo e modalità di detenzione degli animali catturati;
11) località nelle quali gli animali vengono rilasciati;
12) modalità di rilascio;

c) nel caso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE relativamente all'autorizzazione in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo alla cattura, alla detenzione o ad altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

 

Art. 2
Attuazione della deroga

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, da adottare caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE e secondo le indicazioni della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione europea.

2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere autorizzato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo.

 

Art. 3
Procedura

1. L'Assessorato regionale competente in materia, su richiesta delle province interessate, autorizza i prelievi secondo quanto stabilito al precedente articolo 2, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE, sentito il Comitato regionale faunistico e previo parere obbligatorio e favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione dei prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:

1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

3. La provincia invia la richiesta all'Assessorato regionale competente in materia entro il 31 dicembre di ogni anno. L'Assessorato regionale competente in materia, ai fini della determinazione della piccola quantità per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE, trasmette in forma cumulativa le richieste pervenute all'Istituto nazionale per la fauna selvatica entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

 

Art. 4
Controlli e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 72 e 73 della legge regionale n. 23 del 1998 e successive modifiche.

2. I quantitativi dei capi prelevati devono essere indicati, a cura dei diretti interessati, muniti di licenza di porto di fucile e dell'autorizzazione regionale per l'esercizio venatorio, nell'apposita scheda contenente i dati indicati all'articolo 2, comma 2, che deve essere inviata alla provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le province elaborano i dati pervenuti e, entro il 30 aprile, li trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia che provvede a predisporre ed inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

 

Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

2. L'Assessorato regionale competente in materia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

3. Il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE non si applica all'interno delle Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE.

 

Art. 6
Abrogazioni e norma finale

1. La legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221), e successive modifiche e integrazioni è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.