CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 319

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, MORITTU

il 24 aprile 2008

Norme per la tutela delle aree protette naturali regionali


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone una revisione profonda della norma che governa l'istituzione dei parchi e delle altre aree naturali protette in Sardegna.

La preesistente norma regionale, la legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è stata una legge allora innovativa e anticipatoria della norma quadro nazionale in materia di parchi (legge 6 dicembre 1991, n. 394), ma che proprio per la sua impostazione, complessità e articolazione, non è stata in grado di produrre gli esiti sperati in materia di tutela delle aree naturali e di istituzione di parchi regionali.

La legge regionale n. 31 del 1989, secondo l'impostazione degli anni '70/'80 e per rispondere ad una esigenza di tutela allora cogente, andava già ad individuare puntualmente, attraverso studi di settore, le aree che, per valori naturalistici, scientifici, storico-culturali e paesaggistici, erano destinate a divenire parco regionale.

La stessa istituzione del parco, attraverso apposita legge regionale, ricalca il modello nazionale che voleva, e vuole, sancire in modo solenne la tutela dell'area, ma soffre, evidentemente, di un rigido processo decisionale.

Anche l'iniziativa per l'istituzione dei parchi è data, dalla legge regionale n. 31 del 1989, alla Giunta regionale che, sentiti i comuni, elabora una propria proposta, di fatto, richiamando un processo decisionale dall'alto che non risponde alle aspettative delle comunità locali.

La crisi del modello legge n. 394 del 1991 e legge regionale n. 31 del 1989 è resa evidente dato che allo stato attuale, dopo circa vent'anni dalla loro approvazione, in Sardegna abbiamo due soli parchi regionali: il Parco di Porto Conte e quello del Molentargius.

Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate diverse iniziative, promosse dalle comunità locali e accompagnate dall'Amministrazione regionale, volte alla costituzione di aree protette che hanno anticipato e tracciato i contenuti del disegno di legge in esame: nella sostanza si è messo in moto un meccanismo virtuoso di partecipazione dal basso che ha individuato nella tutela dei valori ambientali del proprio territorio un possibile propulsore dello sviluppo locale.

Il presente disegno di legge si propone di recuperare, aggiornandolo, quanto di buono e meritorio la legge regionale n. 31 del 1989 ha sancito: le finalità della tutela, la definizione delle aree naturali da salvaguardare e i contenuti delle pianificazioni. Si propone però di riformare profondamente il processo di iniziativa e quello decisionale.

Viene infatti stabilito (capo II, articolo 3) che il potere di iniziativa per l'istituzione di un parco regionale è delle comunità locali e, per esse, i comuni, le province e la Regione. Un processo decisionale che vede i soggetti locali protagonisti dell'idea stessa del parco e ne sono i motori primi. Alla Regione il compito di agevolare questo percorso fornendo assistenza tecnica, ma soprattutto di accompagnarlo attraverso un processo istituzionale che, dando la massima garanzia di partecipazione e trasparenza, viene semplificato nel suo iter istitutivo. I parchi regionali sono istituiti con decreto del Presidente della Regione, previo parere espresso dal Consiglio regionale: in questo modo si rende più semplice e lineare la nascita del parco, nel rispetto dei ruoli istituzionali di tutti i soggetti interessati.

Altro aspetto sostanziale è la estrema semplificazione della forma di governo delle aree protette: la comunità del parco, costituita dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province interessate, un presidente eletto nel suo seno, un direttore con compiti esecutivi. Uno schema semplice, pienamente rappresentativo delle comunità locali e con costi estremamente bassi: un altro esempio di ammodernamento e adeguamento della norma presentata.

TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Tutela delle aree naturali protette regionali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce con la presente legge le procedure istitutive e gestionali delle aree naturali protette regionali per contribuire ad un armonico sviluppo dell'interno territorio, mediante:
a) la promozione della conoscenza e la fruizione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici;
b) la valorizzazione dei luoghi, delle identità storico-culturali delle popolazioni e dei prodotti locali;
c) il riconoscimento della funzione essenziale delle comunità interessate nella fase istitutiva e gestionale delle aree naturali protette.

 

Art. 2
Parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali e aree di rilevante interesse naturalistico

1. Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

2. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali e storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

3. Sono monumenti naturali singoli elementi o piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico che devono essere conservati nella loro integrità.

4. Sono aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale quelle che, in virtù del loro stato o per le relazioni con le aree di cui ai commi precedenti, necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico.

 

Capo II
Istituzione, gestione e pianificazione dei parchi e delle riserve

Art. 3
Istituzione dei parchi naturali regionali

1. I parchi naturali regionali sono istituiti su iniziativa delle comunità locali e, per esse, i comuni, le province e la Regione.

2. A tal fine i proponenti elaborano, avvalendosi anche della segreteria tecnica di cui all'articolo 10, una proposta di istituzione, audite le comunità locali, sentite le province interessate, e, previa delibera dei consigli comunali adottata a maggioranza assoluta, la presentano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente; la proposta di istituzione contiene almeno una relazione esplicativa degli elementi qualificanti di cui all'articolo 1, una bozza di perimetrazione e le misure di tutela previste.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, mediante la segreteria tecnica delle aree protette di cui all'articolo 10 e sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 11, entro sessanta giorni istruisce, in contradditorio con i proponenti, la proposta per l'esame della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adotta la proposta di parco regionale. La proposta adottata, con allegate la proposta di perimetrazione e le norme di salvaguardia, viene pubblicata, nelle forme più accessibili ai cittadini, presso la Regione, le province e i comuni interessati per sessanta giorni, entro i quali chiunque può proporre osservazioni, obiezioni e suggerimenti ai comuni, alle province e all'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, sul sito internet della Regione e sugli albi pretori dei comuni e delle province.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, approva la proposta di parco e la trasmette al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione; questa, entro trenta giorni, esprime il proprio parere, in assenza del quale la proposta si intende accolta.

6. L'istituzione del parco, la sua perimetrazione e le norme di salvaguardia sono statuite con decreto del Presidente della Regione.

7. I comuni confinanti con le aree dei parchi istituiti possono, in qualunque momento, avanzare la propria candidatura di adesione secondo la procedura dei commi precedenti.

8. Le proposte di modifica relative alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia sono sottoposte alla procedura dei commi precedenti.

 

Art. 4
Gestione dei parchi naturali regionali

1. L'organismo di gestione dei parchi è la Comunità del parco.

2. Sono organi del parco:
a) la Comunità del parco, composta dai sindaci dei comuni partecipanti, integrata dai presidenti delle province interessate, o loro delegati, e dal presidente dell'Ente foreste, o suo delegato, laddove il territorio del parco ricada, anche parzialmente, in aree da questo gestite; i componenti della Comunità del parco decadono automaticamente con la cessazione del proprio mandato; ai componenti della Comunità del parco non spetta nessuna indennità.
b) il presidente, eletto dalla Comunità del parco, scelto tra uno dei sindaci dei comuni partecipanti;
c) il direttore, con funzioni esecutive, scelto dalla Comunità del parco dall'albo regionale dei direttori di parco di cui all'articolo 12;
d) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Giunta regionale.

 

Art. 5
Pianificazione e regolamentazione dei parchi

1. Il piano del parco tutela i valori naturali, ambientali, storico-culturali e demo-antropologici del parco; disciplina l'organizzazione del territorio, in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.

2. Il piano è predisposto dall'organismo di gestione e presentato, previa procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), entro sei mesi dall'istituzione, alla Regione, che lo adotta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni presso le sedi dei comuni, delle province e della Regione e chiunque può prenderne visione, e presentare osservazioni.

4. Entro sessanta giorni la Regione, sentiti i comuni e le province, si pronuncia sulle osservazioni e approva definitivamente il piano con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

5. Contestualmente al piano del parco, l'organismo di gestione predispone un piano pluriennale delle attività di promozione e sviluppo del territorio, che può essere aggiornato annualmente, sulla base delle risorse trasferite da Stato, Regione, province, enti locali e altri organismi interessati, e altre risorse finanziarie derivanti a vario titolo.

6. L'organismo di gestione, entro sei mesi dall'istituzione del parco, predispone il regolamento per l'esercizio delle attività consentite in armonia con i contenuti del decreto istitutivo; sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.

7. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione, negli albi pretori dei comuni, delle province e del parco.

8. L'organismo di gestione redige, in allegato al bilancio di previsione, un programma annuale degli interventi, sulla base del quale la Regione può erogare specifici contributi.

 

Art. 6
Istituzione delle riserve naturali

1. L'istituzione delle riserve naturali avviene con la stessa procedura prevista all'articolo 4 per i parchi naturali regionali.

2. Alla riserva si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5 relativi alla gestione e alla pianificazione.

 

Art. 7
Regime di tutela dei parchi e delle riserve

1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche ambientali, socio-economiche e storico-culturali, il decreto istitutivo stabilisce le norme di tutela da applicare fino all'entrata in vigore del regolamento.

 

Art. 8
Monumenti naturali e aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale

1. L'istituzione dei monumenti naturali e delle aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale è proposta dai comuni interessati, sentite le province.

2. La proposta, costituita da almeno una relazione illustrativa e relativa perimetrazione, è adottata dalla Giunta regionale e resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e nel sito internet della Regione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale decide in merito.

4. I monumenti naturali e le aree di rilevante interesse naturalistico sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente che stabilisce l'esatta delimitazione delle aree, l'eventuale zona di rispetto, il regime di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio, l'organismo che deve provvedere alla conservazione e valorizzazione.

5. I monumenti naturali e le aree di rilevante interesse naturalistico, localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale, sono individuati nei rispettivi piani o regolamenti. La perimetrazione del monumento naturale o dell'area di rilevante interesse naturalistico e la relativa normativa devono essere riportate attraverso variante negli strumenti urbanistici comunali.

6. La gestione dei monumenti naturali e delle aree di rilevante interesse naturalistico è affidata:
a) al comune interessato;
b) all'organismo di gestione del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale.

7. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, il bene può essere acquistato dall'organismo di gestione, ovvero espropriato per pubblica utilità in applicazione della normativa vigente.

 

Art. 9
Segnaletica

1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

 

Capo III
Attività di coordinamento e controllo

Art. 10
Segreteria tecnica per le aree protette

1. Presso il Servizio tutela della natura della direzione generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica delle aree protette, con compiti di assistenza tecnica, di controllo degli atti di cui all'articolo 13, di verifica tecnica delle proposte istitutive e degli atti di pianificazione, nonché di verifica dei requisiti per l'inserimento nell'albo regionale dei direttori dei parchi di cui all'articolo 12.

2. La segreteria è composta da funzionari dell'Assessorato esperti in materia, eventualmente integrata con professionalità specifiche.

 

Art. 11
Comitato scientifico regionale dei parchi

1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito il Comitato scientifico regionale dei parchi, con il compito di fornire consulenza e supporto all'Amministrazione regionale nell'applicazione della presente legge.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti in possesso di documentata competenza scientifica in una delle seguenti aree:
a) naturalistico-biologica;
b) programmazione economica;
c) agricola-zootecnica e forestale;
d) pianificazione paesaggistica;
e) storica e demo-antropologica.

3. Il Comitato è costituito con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato viene sentito in ordine:
a) alla proposta di istituzione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali;
b) ai piani dei parchi e ai piani pluriennali delle attività di promozione e sviluppo del territorio;
c) ai regolamenti dei parchi per l'esercizio delle attività consentite.

5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

Art. 12
Albo regionale dei direttori dei parchi

1. Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'albo dei direttori dei parchi.

2. Possono richiedere l'inserimento nell'albo:
a) dipendenti pubblici e di aziende private inquadrati in categorie per il cui accesso è previsto il diploma di laurea o titolo equipollente, in possesso di specifiche esperienze in materia di pianificazione e programmazione ambientale e che abbiano svolto incarichi di coordinamento di risorse umane per almeno cinque anni;
b) professionisti in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente, con almeno cinque anni di esperienza in materia di gestione di aree protette o con specifica e documentata esperienza quinquennale in materia di pianificazione e programmazione nel campo ambientale, che abbiano svolto per lo stesso periodo di tempo documentati incarichi di coordinamento di risorse umane.

3. In tutte le fasi di formazione dell'albo è osservato il principio della pubblicità e della trasparenza attraverso la pubblicazione di tutti gli atti nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 13
Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente gli atti di bilancio e di pianificazione, incluso il regolamento, e i programmi annuali degli interventi.

 

Capo IV
Vigilanza

Art. 14
Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nelle aree protette ai sensi della presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), dai corpi di polizia locale di cui alla legge regionale 22 agosto 2007 n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) degli enti aderenti al parco, nei limiti della loro competenza, e dal personale del parco appositamente incaricato.

2. L'organismo di gestione del parco o della riserva, d'intesa con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, predispone per ciascuno dei parchi, delle riserve e delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale, compresi nel territorio di loro appartenenza, un rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale, da trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 15
Sanzioni amministrative

1. Sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al comma 2, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette e dai relativi provvedimenti di attuazione.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.

 

Art. 16
Competenze all'irrogazione delle sanzioni

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni spetta all'organismo di gestione dell'area protetta.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti gestori per quanto di rispettiva competenza; l'Amministrazione regionale dispone, ai sensi della legislazione vigente, la confisca di beni oggetto materiale della trasgressione decidendone la destinazione.

 

Art. 17
Interventi sostitutivi

1. In caso di imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali e di inerzia dell'ente competente, l'Amministrazione regionale adotta, anche in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalla presente legge e da altre normative in vigore.

 

Art. 18
Norme abrogate

1. La legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), è abrogata.

 

Art. 19
Norma transitoria

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i parchi istituiti ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 adeguano il loro ordinamento e la loro organizzazione alle previsioni della presente legge.

 

Art. 20
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutatati in euro 25.500.000 per l'anno 2008 e in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 e successivi; alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto ad euro 25.500.000, per l'anno 2008, con gli stanziamenti disposti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, e dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sussistenti in conto delle UPB S04.08.001 e S04.08.002;
b) quanto ad euro 4.000.000, per ciascuno degli anni dal 2009 e successivi, con la variazione al bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Spese correnti
2008 euro ---
2009 euro 4.000.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 4.000.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);

in aumento

UPB S01.03.003
Funzionamento organismi di interesse regionale
2008 euro ---
2009 euro 10.000
2010 euro 10.000
2011 euro 10.000

UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti
2008 euro ---
2009 euro 3.990.000
2010 euro 3.990.000
2011 euro 3.990.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle UPB S04.08.001 e S04.08.002 del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi.

4. Alle variazioni di bilancio di cui al comma 1 provvede l'Assessore competente in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 33, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.