CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 315
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, MORITTU
il 27 febbraio 2008
Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale
***************RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge intende rispondere ad alcune urgenti esigenze di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della complessa materia ambientale e di governo del territorio, con particolare riferimento alla gestione unitaria dei rifiuti nel territorio regionale, all'adozione nella Regione Sardegna di una innovativa politica di Acquisti pubblici verdi (GPP - Green public procurement), efficace strumento per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, al recepimento delle innovazioni normative intervenute in materia di valutazione ambientale strategica e d'impatto ambientale.
Infine, la presente proposta affronta alcuni aspetti relativi alla promozione delle energie rinnovabili (fotovoltaico).
Art. 1 - Istituzione del servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Prevede l'istituzione del Servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani individuandone il soggetto responsabile. Attualmente, l'attivazione degli ambiti territoriali ottimali, prevista nel vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, risulta attuata in modo parziale per la mancata realizzazione di alcuni degli impianti previsti e la contemporanea chiusura parziale o totale di altri. Ciò ha portato alla necessità del conferimento di rifiuti verso ambiti o sub-ambiti territoriali differenti da quelli di produzione. Inoltre, la gestione di impianti a tecnologia complessa, quali i termovalorizzatori del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari e del Consorzio per la zona industriale di Macomer, ha determinato una situazione di eterogeneità tariffaria nel territorio regionale, aggravata dalla loro ridotta capacità di trattamento, inadeguata per ottenere delle economie di scala. Pertanto, nel nuovo Piano regionale dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani in via di adeguamento e ai fini del superamento delle criticità enunciate, appare strategico prevedere la delimitazione di un unico ambito territoriale ottimale e l'individuazione della relativa autorità responsabile, per ottenere una migliore organizzazione dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti urbani che potrà essere articolata in sub-ambiti funzionali agli impianti di trattamento esistenti.
L'individuazione di un unico ambito territoriale ottimale e di un'unica autorità consente tra l'altro:
a) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali degli stessi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione e con costi conseguentemente minori;
b) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
c) il raggiungimento di un sistema tariffario uniforme ed equilibrato all'interno dell'ambito che, oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.L'articolo in argomento è composto da 16 commi.
Il primo comma prevede l'istituzione del Servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; al comma 11 viene precisato, invece, che per le fasi di raccolta e trasporto i comuni devono associarsi in sub-ambiti in coerenza con gli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.
Il secondo comma prevede, ai fini della gestione integrata di tale servizio, un unico ambito territoriale ottimale che comprende l'intero territorio regionale, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue modifiche e integrazioni.
Con il terzo comma, le competenze di cui al comma 1 vengono attribuite all'Autorità d'ambito istituita ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, per evidenti finalità di razionalizzazione, la cui organizzazione e funzionamento vengono descritti nei commi dal 4 all'8.
I successivi commi prevedono:
1) le funzioni in materia di rifiuti attribuite all'Autorità d'ambito (comma 9);
2) la fase transitoria delle gestioni comunali (comma 12);
3) le modalità di predisposizione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e del Piano d'ambito (commi 13, 14 e 15).Infine, per le funzioni in materia di rifiuti attribuite all'Autorità d'ambito è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000 annui.
Art. 2 - Promozione degli acquisti pubblici ecologici.
In riferimento ai contenuti fortemente innovativi dell'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (finanziaria regionale anno 2007), che ha previsto la promozione di un progetto di razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione regionale, attraverso il ricorso alla creazione di un Centro di acquisto territoriale (CAT), appare opportuno amplificare la ricaduta del suddetto articolo inserendo l'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di adeguate politiche rivolte agli Acquisti pubblici ecologici (GPP), sulla base delle indicazioni già formulate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/6 del 16 gennaio 2007.
Si propone, pertanto, di regolamentare le modalità con cui l'Amministrazione regionale, in coerenza anche con la pianificazione di settore, intende svolgere le azioni rivolte al conseguimento dell'acquisto di beni e servizi prodotti con criteri di ecoefficienza (adozione di sistemi di produzione meno impattanti, utilizzo di materiale riciclato, risparmio energetico, fonti rinnovabili) nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. In particolare, si prevede la predisposizione di uno specifico Piano di azione e l'emanazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di disposizioni rivolte agli enti locali, le agenzie e gli enti regionali al fine di conseguire la copertura di analogo fabbisogno su base annuale.Viene prevista inoltre l'istituzione, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, di un Osservatorio regionale con compiti di informazione e promozione verso gli acquisti pubblici ecologici, nonché di monitoraggio sul rispetto delle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie.
Art. 3 - Aree ammissibili all'installazione di impianti fotovoltaici.
La norma si pone l'obiettivo, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo per l'effettuazione della procedura di screening ambientale su impianti fotovoltaici, di individuare, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, criteri tesi a razionalizzarne l'attuazione per migliorare l'efficienza energetica e contenerne l'impatto sul territorio. A tal fine vengono identificate le aree che - coerentemente con gli indirizzi enunciati - possono essere destinate a accogliere gli impianti fotovoltaici.
Art. 4 - Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.
Il decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" ha completamente innovato la procedura di valutazione di impatto ambientale e introdotto la valutazione ambientale strategica. Occorre, pertanto, nelle more della emanazione di una norma organica di regolamentazione della materia, procedere con urgenza a rendere solidale il quadro normativo regionale con quello nazionale. Inoltre, in osservanza di quanto disposto dal suddetto decreto legislativo, è necessario procedere alla semplificazione delle procedure prevedendo, in deroga di quanto disposto dalla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che sia la valutazione ambientale di competenza regionale che quella di competenza provinciale degli interventi regolamentati dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si concludano con un provvedimento finale che comprenda anche l'autorizzazione integrata ambientale.
Nell'ambito del disegno di legge vengono, inoltre, previste ulteriori categorie di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, introdotte le più impellenti disposizioni organizzative e abrogate le norme regionali non più attuali in relazione al modificato quadro normativo nazionale.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani1. É istituito il Servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, operanti nel territorio della Regione.
2. Il territorio regionale, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue modifiche e integrazioni, è delimitato, ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, in un unico ambito territoriale ottimale.
3. Le competenze per la gestione del Servizio di cui al comma 1 sono attribuite all'Autorità d'ambito, istituita ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
4. Nell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"b) trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai sindaci dei comuni, con voto proporzionale alle quote assegnate";
b) il comma 7 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"7. I componenti eletti dell'Assemblea decadono contestualmente alla cessazione dalla carica di sindaco e vengono sostituiti secondo le modalità stabilite nello statuto dell'ATO".5. L'Autorità d'ambito, al fine di adeguare le proprie competenze e la propria composizione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a indire le elezioni per il rinnovo dell'assemblea. In caso di inerzia, trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, un commissario ad acta per l'espletamento delle elezioni. L'attuale comitato esecutivo rimane in carica, per garantire l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento della nuova assemblea.
6. Del comitati esecutivo dell'Autorità d'ambito fanno parte, di diritto, i presidenti delle province della Sardegna.
7. Ai componenti dell'Autorità d'ambito e del comitato esecutivo non spetta nessun compenso, mentre è riconosciuto il solo rimborso spese per la partecipazione a detti organi.
8. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito anche l'esercizio delle competenze in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
9. L'Autorità d'ambito, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani e funzioni di coordinamento del ciclo completo della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del Piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e in particolare:
a) redige ed aggiorna, sulla base del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'ambito triennale di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale);
b) individua, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia, uno o più soggetti a cui affidare la realizzazione degli impianti previsti nel piano d'ambito;
c) provvede alla verifica della gestione operativa dei servizi;
d) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune al fine del raggiungimento, per l'intero ambito, delle percentuali previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.10. L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
11. Per le fasi di raccolta e trasporto i comuni devono associarsi in sub-ambiti provinciali o sub-provinciali in coerenza con gli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), garantendo comunque l'unitarietà degli indirizzi per la gestione della frazione non riciclabile, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione regionale.
12. Per la fase transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, i comuni possono mantenere la gestione singola purché garantiscano risultati di efficienza ed economicità.
13. L'Autorità d'ambito provvede a redigere il Piano d'ambito, di cui alla lettera a) del comma 9, entro sei mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
14. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sottoposto al parere della conferenza permanente Regione - enti locali e, successivamente, trasmesso al Consiglio regionale per il parere della Commissione di competenza. Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione senza che il Consiglio si sia pronunciato, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti.
15. La Giunta regionale approva, previa proposta di deliberazione dell'Assessore della difesa dell'ambiente, il Piano d'ambito redatto dall'ATO ed esercita altresì il controllo, con le medesime modalità previste nella legge regionale n. 29 del 1997, per il Servizio idrico integrato, sull'Autorità d'ambito, in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.
16. Per consentire all'Autorità d'ambito di implementare e adeguare la propria struttura alle competenze di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è stanziata la somma di euro 1.000.000 annui.
Art. 2
Promozione degli acquisti pubblici ecologici1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti e nell'ottica di attuare politiche attive di prevenzione della produzione dei rifiuti, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, promuove e sviluppa una politica di Acquisti pubblici ecologici (Green public procurement - GPP) di beni e servizi a ridotto impatto ambientale (utilizzo di materiale riciclato, risparmio energetico, fonti rinnovabili, adozione di sistemi di produzione meno impattanti) nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, in attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia e in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei rifiuti e del Piano energetico ambientale regionale.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1:
a) l'Amministrazione regionale dispone, relativamente ai fabbisogni annuali di carta dell'Amministrazione regionale e degli enti locali l'acquisizione di una quota pari almeno al 50 per cento di carta riciclata a far data dal 2008, anche attraverso l'utilizzo del Centro acquisti territoriale;
b) è adottato un piano di interventi di sostituzione dei punti luce con sorgenti luminose ad alta efficienza e ridotto consumo all'interno dei locali di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti locali che preveda l'adeguamento di almeno il 25 per cento dei corpi illuminanti entro il 2008, del 50 per cento entro il 2009 e del 75 per cento entro il 2010;
c) la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni destinate agli enti e alle agenzie regionali, agli enti locali, nonché alle società a prevalente capitale pubblico, affinché, anche in attuazione del dispositivo di cui all'articolo 196, comma 1, punto p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, coprano, nella fase iniziale, almeno il 30 per cento del loro fabbisogno annuale di beni e servizi con l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale; tale quota viene in maniera progressiva innalzata sulla base degli indirizzi della Giunta regionale;
d) l'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
1) predispone, in concerto con gli altri assessorati coinvolti, un piano d'azione che valuti come razionalizzare i fabbisogni dell'Amministrazione regionale, individui i prodotti e servizi sui quali introdurre i criteri ecologici da inserire nelle procedure di acquisto e definisca un programma di formazione, informazione e sensibilizzazione agli Acquisti pubblici ecologici rivolto alla pubblica amministrazione;
2) istituisce, nell'ambito del piano d'azione di cui sopra, l'Osservatorio regionale degli Acquisti pubblici ecologici con compiti di promuovere e monitorare l'attuazione dei GPP nel territorio regionale.
Art. 3
Aree ammissibili all'installazione di impianti fotovoltaici1. Al fine di regolamentare l'installazione di impianti fotovoltaici la Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), stabilisce i criteri di individuazione delle aree ammissibili ad accogliere gli impianti fotovoltaici sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto 19 febbraio 2007, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW definiti "non industriali", sono da considerare ammissibili ad accogliere impianti fotovoltaici le seguenti aree:
a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, imprese agricole, potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);
b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali esclusivamente: Piani per l'insediamento produttivo (PIP), Zone industriali di interesse regionale (ZIIR), Aree di sviluppo industriale (ASI);
c) aree compromesse dal punto di vista ambientale.
All'interno dei massimali stabiliti col Piano energetico ambientale regionale, è data priorità alle iniziative che prevedono, oltre alla localizzazione di impianti fotovoltaici, anche la produzione manifatturiera connessa a tale settore. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per le categorie di impianto previste alla lettera b), in termini di percentuale della superficie lorda massima occupabile dall'impianto sull'estensione complessiva dell'area industriale, nonché per la puntuale definizione delle aree di cui al punto c).
Art. 4
Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale1. Nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
2. In materia di valutazione di incidenza ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale le autorità competenti sono individuate secondo le disposizioni legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), e degli articoli 47, 48 e 49 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).
3. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 9 del 2006, con atto di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta regionale, sono individuati le opere e gli interventi di competenza regionale e provinciale.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di nuovi interventi di competenza regionale, in osservanza del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal decreto legislativo n. 4 del 2008, fa luogo, per gli interventi di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, anche della autorizzazione integrata ambientale, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 4 del 2006. Parimenti, nel caso di provvedimento di valutazione di impatto ambientale per interventi di competenza provinciale, lo stesso fa luogo, per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, anche dell'autorizzazione integrata ambientale. In entrambi i casi sopraevidenziati lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 e i provvedimenti finali, le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005.
5. Con appositi atti di indirizzo la Giunta regionale individua le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza di competenza regionale, definisce gli indirizzi per quelle di competenza provinciale e individua ulteriori misure di semplificazione per il coordinamento di altri pareri e autorizzazioni comprese quelle disciplinate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
6. I campi da golf sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
7. I villaggi turistici di superficie superiore a 3 ettari, i centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 200 posti-letto o volume edificato superiore a 15.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 15 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati, sono sottoposti alla procedura di verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
8. I villaggi turistici di superficie superiore a 6 ettari, i centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 400 posti-letto o volume edificato superiore a 30.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 30 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
9. Le attività di cava che prevedono quantitativi di materiale estratto pari o superiore a 200.000 metri cubi/anno o interessano una superficie pari o superiore a 10 ettari sono obbligatoriamente assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Fino all'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive non possono essere rilasciati permessi di ricerca e concessioni per nuove attività minerarie e autorizzazioni per nuove attività di cava, né devono essere espletate le relative procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai termini delle leggi vigenti.
10. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, ovunque localizzati, sono sottoposti alla procedura di impatto ambientale.
11. I procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale previsti agli articoli 20 e 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal decreto legislativo n. 4 del 2008, sono conclusi sulla base delle risultanze istruttorie con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
12. I controlli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dal decreto legislativo n. 4 del 2008, sono effettuati dall'Arpas e dal Corpo forestale di vigilanza ambientale. Nell'ambito dell'atto di indirizzo della Giunta regionale sono individuate le autorità competenti alla completa attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni.
13. Le spese per le istruttorie relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza sono a carico del proponente e sono determinate da disposizioni attuative da parte della Giunta regionale.
14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1;
b) l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4;
c) l'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17;
d) l'articolo 20, commi 12 e 13, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3;
e) l'articolo 5, comma 4, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 8.