CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 312

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SECCI

il 16 gennaio 2008

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008
e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2007


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge dispone, all'articolo 1, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2008 per un periodo di un mese, che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa in rapporto ai tempi occorrenti per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il quadriennio 2008-2011 da parte del Consiglio regionale; lo stesso articolo 1 regolamenta la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio.

All'articolo 2 sono contenute una serie di disposizioni necessarie a disciplinare alcune operazioni di chiusura dell'esercizio 2007, in particolare:
- al comma 1 si consente il mantenimento in conto residui delle somme relative al cofinanziamento con risorse regionali della programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013;
- il comma 2 dispone la riassegnazione al fondo della programmazione negoziata delle somme non utilizzate per gli interventi inclusi nei relativi programmi, da riutilizzarsi anche per il finanziamento degli interventi inclusi nella progettazione integrata;
- il comma 3 prevede il mantenimento delle risorse stanziate e di quelle sussistenti nel conto dei residui al 31 dicembre 2007, relative alla contrattazione collettiva del personale del comparto regionale per il biennio economico 2008-2009;
- il comma 4 dispone la conservazione a residui delle risorse stanziate e non impegnate nell'anno 2007 destinate alla realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali, al finanziamento, da attuare attraverso delega alle province, di interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e alla realizzazione di un progetto di ambientalizzazione dei tralicci dell'energia elettrica, a interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e di gestione delle attività di promozione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri, alla contrattazione collettiva regionale per la medicina generale e la pediatria e per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all'occupazione stabile e al superamento della precarietà del lavoro;
- il comma 5 prevede la conservazione a residui delle somme stanziate nel bilancio della Regione per l'anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca e per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all'occupazione stabile e al superamento della precarietà del lavoro;
- il comma 6 dispone la proroga all'anno 2008 dei termini di utilizzo delle risorse relative al POR 2000-2006 rese disponibili a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti. Ciò al fine di permettere il rispetto del vincolo imposto dall'Unione europea che - consentendo la rendicontazione di progetti coerenti a garanzia del mantenimento del contributo comunitario - impone che vengano comunque perseguiti gli obiettivi previsti nei relativi programmi; il mancato conseguimento di tali obiettivi comporta, infatti, la restituzione delle somme percepite;
- i commi 7 e 8 dispongono, infine, la conservazione a residui delle somme stanziate nel bilancio della Regione per l'anno 2007 destinate, rispettivamente, alla gestione del patrimonio culturale e alle attività di recupero, ripristino e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, storici e paesaggistici.

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 per un periodo non superiore a un mese, dal 1° al 31 gennaio 2008.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 11 del 2006, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 2008 presentato al Consiglio regionale.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

 

Art. 2
Disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2007

1. Le somme stanziate nell'esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate per le finalità per le quali furono stanziate, nell'esercizio 2008 (UPB S08.01.003).

2. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e degli interventi inclusi nella programmazione negoziata sono conservate in conto residui e qualora non utilizzabili per le surrichiamate finalità possono essere riassegnate al relativo fondo per essere utilizzate nell'esercizio 2008, anche per il finanziamento degli interventi inclusi nella progettazione integrata.

3. Le risorse stanziate nell'esercizio 2007 e successivi e quelle sussistenti nel conto dei residui dei capitoli SC01.0216 (UPB S01.02.003) e SC04.1919 (UPB S04.08.007) al 31 dicembre 2007 destinate alla contrattazione collettiva, permangono, qualora non impegnate, in conto residui sino al loro completo utilizzo.

4. Le somme di cui all'articolo 15, commi 1, 9 e 21, all'articolo 24, comma 13, all'articolo 32, comma 19 e all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (finanziaria 2007), non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, per le medesime finalità.

5. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per l'anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca e quelle di cui al capitolo SC07.0603 (UPB S07.06.001), non impegnate nello stesso anno, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

6. I termini di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006), sono prorogati all'anno 2008.

7. Gli stanziamenti di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007 non utilizzati nell'esercizio 2007 sono conservati in conto residui per essere destinati, nell'esercizio 2008, ad assicurare la continuità dei servizi relativi alla gestione del patrimonio culturale di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

8. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 15, comma 8, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) e le economie di spesa realizzate sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro). (UPB S06.06.002 - cap. SC06.1543) sono utilizzate nell'esercizio 2008 per far fronte alle esigenze finanziarie relative alle attività di recupero, ripristino e valorizzazione di beni culturali, archeologici, storici e paesaggistici (UPB S04.06.005); l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 2008.