CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 296

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio,
DEPAU

il 31 agosto 2007

Riordino della disciplina delle attività ricettive

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. L'attuale sistema normativo

La proposta di riordino della disciplina in materia di aziende ricettive deriva dalla necessità di rivedere integralmente, a distanza di oltre venti anni dall'ultimo intervento legislativo regionale, le norme che regolano l'esercizio delle attività relative all'ospitalità.

La riforma interessa l'intero quadro normativo sul quale si fonda il regime delle strutture ricettive e la relativa classificazione, attualmente frammentato in una serie di disposizioni di legge e regolamentari, statali e regionali, che da tempo attendono una complessiva riscrittura.
Tra i provvedimenti regionali, in particolare, il disegno di legge interessa, tra gli altri:
- la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
- la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
- la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2001, n. 11/96, avente ad oggetto "L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. Atto di indirizzo applicativo ai Comuni".

2. Il quadro generale di riferimento

Il disegno di legge si inquadra efficacemente nel più ampio processo di revisione dell'assetto legislativo dei diversi comparti nei quali sono organizzate le attività turistiche, che si presenta ormai largamente superato, sia per quanto concerne l'impianto generale, sia per quanto attiene all'ordinamento delle singole realtà produttive.

L'intervento si presenta, infatti, del tutto coerente con le misure di riordino dell'organizzazione turistica regionale sinora adottate e così, in particolare, con il disposto della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e con i provvedimenti emanati della Giunta regionale in materia di riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Nel contempo, la riforma della disciplina delle attività ricettive segue l'entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi).

Si aggiunge così un ulteriore importante elemento al riassetto complessivo del sistema di regolamentazione del settore turistico, nella prospettiva di aggiornare l'attuale disciplina, assecondare le nuove esigenze del mercato, offrire altre opportunità di sviluppo alle imprese e rafforzare la tutela dei consumatori.

3. Il fondamento della riforma

La riforma deriva, anzitutto, dall'esigenza manifestata dagli operatori economici e dal corpo sociale di procedere all'aggiornamento della tipologia e della classificazione delle aziende ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta, e di rivedere la disciplina delle altre forme di ricettività gestite da privati in forma non imprenditoriale.

Sotto il primo profilo, si tratta di operare un completo ripensamento dell'attuale configurazione delle aziende ricettive, valorizzando la tipicità dell'offerta turistica regionale e presentando nuove opportunità di sviluppo del prodotto turistico.

Sotto il secondo aspetto, si rende indispensabile riorientare i criteri di classificazione delle strutture, passando da un sistema misto ad un sistema fondato su requisiti minimi, in sintonia con le scelte operate dalle regioni turisticamente più evolute sotto il profilo regolamentare, e marcando maggiormente le differenze tra i diversi livelli di classifica, assecondando così le tendenze evolutive della domanda turistica.

L'occasione è utile anche per introdurre una nuova disciplina dell'attività di bed & breakfast, affiancandole quella di room & breakfast per chi intenda esercitare la ricettività in forma imprenditoriale, e della locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi, nell'ottica di garantire comunque un livello omogeneo di qualità del servizio offerto, assicurare forme opportune di tutela dei consumatori e salvaguardare la necessaria trasparenza dell'offerta turistica presentata sul mercato.

Nel contempo, si rende opportuno prefigurare alcuni strumenti innovativi di agevolazione e alcune nuove misure di incentivazione, nella prospettiva di favorire la riqualificazione delle strutture e la destagionalizzazione dell'attività ricettiva.

Si intende anche assecondare, in questo modo, un percorso coerente con le strategie di marketing messe a punto dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, e adottate dalla Giunta regionale, in vista del riposizionamento sul mercato dell'offerta turistica regionale e della realizzazione di nuove iniziative di sviluppo locale.

Il raccordo con le linee della politica turistica regionale, infine, è favorito dall'ampio ricorso alle procedure di concertazione delle disposizioni attuative con le associazioni di categoria degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello regionale, nell'ottica della creazione di un efficace sistema regionale integrato del turismo.

4. Le linee guida del riordino

La revisione della disciplina in materia di ospitalità reagisce all'attuale situazione legislativa con una serie di provvedimenti orientati non soltanto ad aggiornare il regime delle aziende ricettive, ma anche a favorire lo sviluppo del mercato e la riqualificazione dell'offerta turistica.

In sintesi, il nuovo intervento legislativo si muove, tra l'altro, lungo le direttrici di seguito indicate:
- aggiornamento: la riscrittura di gran parte delle norme di legge riguarda soprattutto le tipologie di aziende ricettive, la classificazione delle strutture, la ricettività diffusa, le forme alternative di ospitalità;
- semplificazione: il disegno di legge si presenta come una sorta di testo unico, nel quale trova collocazione tutta la disciplina regionale di riferimento, opportunamente razionalizzata soprattutto per quanto attiene agli adempimenti amministrativi;
- delegificazione: il nuovo regime è articolato su due distinti livelli: un primo livello legislativo, nel quale sono consacrate le disposizioni fondamentali e le norme sanzionatorie; un secondo livello di prescrizioni e direttive, al quale è demandata la definizione delle regole di dettaglio ogni qual volta si tratti di adottare i provvedimenti che più di altri risultano suscettibili di aggiornamenti periodici;
- concertazione: particolare attenzione è riservata al ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, alle quali sono riservate importanti funzioni consultive in vista dell'adozione delle norme di attuazione della legge;
- tutela della concorrenza: nella direzione di una migliore regolamentazione del mercato si muovono, tra gli altri, i provvedimenti diretti alla disciplina della tipologia e della denominazione delle strutture, alla revisione del sistema di classificazione, all'introduzione di nuove regole per le forme di ricettività eserciate in forma non imprenditoriale e alla previsione di nuovi vincoli per la locazione occasionale di immobili a fini ricettivi;
- tutela dei consumatori: le principali novità della riforma determinano un immediato innalzamento della soglia di tutela dei consumatori, ai quali si presenta un quadro dell'offerta maggiormente garantista, tanto sotto il profilo dell'informazione (chiarezza, completezza, trasparenza), quanto sotto l'aspetto della qualità del servizio (differenziazione dell'offerta, uniformità dei criteri, marchio regionale di qualità, strumenti di protezione);
- sviluppo dell'offerta: alcune previsioni del disegno di legge sono preordinate ad assecondare nuove possibilità di crescita del mercato e nuove iniziative imprenditoriali; tra queste, in specie, si segnala l'arricchimento delle denominazioni aggiuntive per le aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta, la maggiore flessibilità nella definizione dei casi di promiscuità, la rimozione di alcuni ostacoli alla elasticità dell'organizzazione d'impresa, la valorizzazione della tipicità e dell'identità dei territori e la promozione delle iniziative di sviluppo locale;
- gradualità: è prevista la progressiva attuazione delle nuove norme di legge, non tanto per la questione tecnica legata all'emanazione dei successivi provvedimenti di attuazione, quanto piuttosto perché le disposizioni transitorie stabiliscono modalità e tempi graduali per l'adeguamento ai nuovi standard da parte delle aziende ricettive già esistenti, di quelle in corso di realizzazione e di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento;
- accompagnamento: alcune norme del disegno di legge prefigurano la possibilità che la Giunta regionale accompagni l'emanazione del provvedimento di riordino con misure di incentivazione, forme di sostegno e altri vantaggi, non soltanto finanziari, da attribuire alle strutture accreditate a livello regionale attraverso l'attribuzione del marchio regionale di qualità.

Giova evidenziare, infine, che la ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 9 del 2006, è improntata ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, indicati dall'articolo 118 della Costituzione. Risponde, altresì, ai princìpi di completezza, efficienza, economicità, cooperazione, omogeneità, autonomia e responsabilità degli enti locali.

5. La struttura del provvedimento

Con riferimento alle principali novità del disegno di legge, merita evidenziare che l'impostazione del testo normativo si presenta del tutto innovativa rispetto alla precedente disciplina della stessa materia, essendo organizzata per ambiti tematici omogenei anziché per tipologia di attività ricettiva.

Sotto il profilo tecnico, come si accennava, l'armonizzazione normativa prevede un'articolazione della disciplina sul duplice livello, legislativo e amministrativo, riservando al primo la funzione di determinare i contenuti fondamentali del nuovo regime e attribuendo al secondo il compito di introdurre prescrizioni che, più di altre, richiedono un periodico aggiornamento o presentano una maggiore caratterizzazione tecnica.

In specie, si attribuisce alla Giunta regionale la responsabilità di adottare una o più delibere attuative della legge, attraverso una procedura che garantisce, da un lato, la concertazione con i principali attori interessati e, dall'altro, la condivisione più ampia delle misure adottate.

È disposto che le direttive siano emanate dopo aver sentito le associazioni degli imprenditori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e una volta reso il prescritto parere della competente Commissione consiliare.

La particolare rilevanza che il contenuto delle norme attuative presenta, anche per le conseguenze che determina sull'organizzazione delle attività di impresa, richiede che si proceda con particolare cautela e con opportune garanzie, così come la necessità di aggiornamento normativo e di riqualificazione dell'offerta richiedono un intervento flessibile e tempestivo.

Si tratta di esigenze diverse, solo in apparenza contrapposte, che nello strumento di delegificazione proposto trovano un efficace contemperamento e sono adeguatamente soddisfatte, in vista del perseguimento dell'interesse generale al miglioramento dell'offerta turistica e della qualità del servizio.

6. I principali contenuti della riforma

6.1. Per quanto concerne la sostanza, il provvedimento di riordino interessa tutti gli ambiti di rilevanza della disciplina di settore, sia pure in misura diversa a seconda delle caratteristiche proprie della regolamentazione in vigore e delle esigenze di riforma.
Di seguito si segnalano alcuni degli ambiti principali nei quali si è provveduto a rivedere con maggiore incisività l'assetto normativo attuale.
L'intervento legislativo è particolarmente intenso in materia di definizione della tipologia e della denominazione delle aziende ricettive, alberghiere, all'aria aperta e extra alberghiere, rispetto alle quali introduce molte novità, delle quali solo alcune in linea con quanto già previsto in altre regioni italiane.

6.2. In relazione al primo profilo, la tipologia delle aziende ricettive, restano confermate le tipologie tradizionali delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.
Viene abbandonata la figura del turismo rurale. La relativa tipologia resta ora assorbita nella nuova denominazione "albergo di campagna" che le aziende ricettive alberghiere possono assumere, qualora presentino determinati requisiti.
Allo stesso modo, si prevede la cancellazione della tipologia "residence" tra le aziende ricettive extra alberghiere, sinora definiti come strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, per riservare l'uso della denominazione in oggetto ai soli alberghi residenziali. La scelta operata in sede di revisione delle tipologie delle aziende ricettive risponde all'esigenza di cancellare una forma di ricettività che nella prassi ha avuto scarso successo e alla necessità di evitare l'effetto negativo di disorientamento generato nella percezione dei consumatori dalla confusione tra alberghi residenziali e residence.
Per assecondare le nuove esigenze di mercato e favorire la flessibilità dell'offerta sono stati poi rivisti i casi consentiti di promiscuità tra alberghi e alberghi residenziali e tra campeggi e villaggi turistici, con un intervento parallelo che ha elevato il limite attuale al 35 per cento della capacità complessiva dell'esercizio.

6.3. In ordine al secondo aspetto, le denominazioni delle aziende ricettive, mentre vengono mantenute le denominazioni consuete, anche se talora si presentano ormai desuete (villaggio-albergo e motel, ad esempio), il panorama si arricchisce di nuove possibilità, in sintonia con le mutate esigenze della domanda e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un'offerta ricettiva che valorizzi le tipicità locali e l'identità territoriale.
Sono regolate, in specie, le nuove definizioni di dimora storica tradizionale o posada e di albergo di campagna, alle quali una denominazione tipicamente sarda, associata a caratteristiche particolari delle strutture e del servizio offerto, può conferire elementi di attrattiva interessanti per il mercato.
Accanto a queste, a tutela della concorrenza e a salvaguardia dei consumatori, si è reso opportuno regolare le denominazioni aggiuntive di centro congressi, di centro benessere, di beauty farm e di albergo termale, per le aziende alberghiere, oltre che di centro vacanze e di centro sportivo per le aziende ricettive all'aria aperta.
Riveste un interesse del tutto particolare, anche in relazione alle strategie di marketing messe a punto dalla Giunta regionale, la disciplina della ricettività diffusa, che risulta arricchita e articolata in tre distinte figure.
La denominazione consueta di albergo diffuso è riservata a aziende ricettive alberghiere caratterizzate da uno stile riconoscibile, uniforme e rispettoso dell'identità del luogo, dotate di strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle tre stelle.
Si è ritenuto di assecondare, inoltre, la tendenza di alcune realtà territoriali, collocate soprattutto nelle zone interne, di organizzare forme coordinate di ospitalità, creando consorzi, reti o club di prodotto per la valorizzazione della vocazione turistica locale. Sono stati perciò identificati come "paese albergo" le aggregazioni di operatori ospitali, costituite mediante accordi di collaborazione tra soggetti diversi, siano essi o meno imprenditori, per l'esercizio dell'attività ricettiva in forma coordinata.

6.4. Con riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, come si accennava, si è operato un intervento di delegificazione, rimettendo ad una o più delibere della Giunta regionale l'individuazione delle caratteristiche, dei requisiti e delle modalità di esercizio delle aziende e delle altre attività, ai fini della loro apertura, gestione e classificazione.
Le disposizioni in oggetto tracciano le linee essenziali di un nuovo sistema di classificazione delle strutture ricettive improntato alla individuazione di una serie di requisiti minimi, con il passaggio dall'attuale sistema misto (punti e requisiti minimi) ad un sistema basato su requisiti obbligatori predeterminati.
Si tratta di un mutamento di prospettiva che, pur non potendo garantire in assoluto l'effettiva qualità del servizio - per questo è stata pensata, invece, l'introduzione di un marchio regionale di qualità - contribuisce comunque a dare certezza ai consumatori e garantire condizioni di effettiva concorrenza alle imprese.
Allo stesso tempo, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di estendere la classificazione delle strutture anche alle forme di ricettività regolate dal disegno di legge, caratterizzate dalla gestione in forma non imprenditoriale delle strutture: in particolare esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) e locazione occasionale di immobili a fini ricettivi.

6.5. In merito al turismo itinerante, per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, è stata introdotta la possibilità di creare aree attrezzate di sosta temporanea nelle quali sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
È stato stabilito, inoltre, che i mezzi mobili di pernottamento debbano essere muniti di un apposito libretto, sul quale siano annotati i conferimenti degli scarichi presso le strutture autorizzate. Nel contempo, è stata disposta la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata o irregolare tenuta del libretto e per lo scarico abusivo, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da altre norme di legge.
Il provvedimento è da mettere in correlazione anche con il cosiddetto divieto di campeggio libero, disposto per tutto il territorio regionale, la cui violazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che si aggiunge a quella già prevista dall'articolo 106 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), oltre al ritiro del mezzo.

6.6. In ordine alle altre attività ricettive, va segnalata la revisione delle regole in forza delle quali è consentito offrire il servizio saltuario di alloggio e prima colazione (per quest'ultima viene meno l'obbligo di fornire soltanto prodotti confezionati), nella prospettiva di dare maggiore trasparenza all'offerta e assicurare maggiori garanzie ai consumatori interessati al servizio di bed & breakfast.
Tra gli altri provvedimenti, fermi restando i limiti posti dalla normativa vigente, si rendono effettivi il requisito della residenza da parte del titolare dell'esercizio, gli obblighi di comunicazione dei periodi di apertura, dei prezzi e delle presenze, mentre si prevede una specifica classificazione e la definizione omogenea dei segni di riconoscimento.
Per chi intenda esercitare il servizio di camera e prima colazione in forma imprenditoriale, oltre la rigida regolamentazione stabilita per i bed & breakfast, si è prevista la possibilità di operare con la formula di room & breakfast, estendendo opportunamente l'attività di affittacamere.
La necessità di arginare il fenomeno dell'abusivismo nelle presenze turistiche, favorendo, nel contempo, l'uso produttivo delle seconde case e incentivando l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione delle stesse, ha suggerito una serie di misure che consentono alle amministrazioni interessate di disporre di alcuni strumenti di controllo e possono costituire il primo passo in vista dell'adozione di misure più incisive.
Oltre al divieto di concedere in locazione più di due unità immobiliari, restringendo ulteriormente il vincolo di tre, disposto dalla normativa attuale, si è stabilito che il godimento possa essere concesso per un massimo di sessanta giorni nell'arco dell'anno solare, così da rendere in qualche misura effettiva l'occasionalità dell'impiego.
Ferme restando le limitazioni quantitative, a carico del locatore è posto uno specifico obbligo di preventiva comunicazione al comune dell'inizio dell'attività (in precedenza disposto soltanto a fini statistici), facendo anche espresso richiamo al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
A tutela dei consumatori, inoltre, è stata anche prefigurata la possibilità di introdurre un sistema di classificazione delle abitazioni private, oltre all'assoggettamento ai controlli stabiliti per le strutture ricettive extra alberghiere, durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

6.7. La restante parte dell'intervento di riforma è diretta ad aggiornare ed armonizzare altre disposizioni di dettaglio relative al regime dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività alberghiere, all'aria aperta e extra alberghiere, alla denominazione delle aziende ricettive, alla disciplina della denuncia e pubblicità dei prezzi, all'esercizio dei poteri di vigilanza e all'aggiornamento del sistema sanzionatorio.
In conclusione del disegno di legge si prevede la possibilità di autorizzare parametri urbanistico-edilizi (altezze interne, distanze, finestre e vedute) inferiori a quelli stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, privilegiando il recupero filologico degli immobili e che tengano conto delle specificità di alcune tipologie di aziende ricettive, rispetto alle quali è parso opportuno introdurre disposizioni specifiche.
La previsione trova giustificazione nell'esigenza di favorire lo sviluppo di attività ricettive fortemente connotate da elementi di autenticità, la valorizzazione della tipicità architettonica locale, la preservazione delle caratteristiche tradizionali degli edifici e del tessuto urbano, senza deprimere le potenzialità di diffusione delle esperienze ospitali.

7. La graduale attuazione delle nuove disposizioni di legge

Le innovazioni introdotte dal disegno di legge, accompagnate dalle molte novità che saranno introdotte dai previsti decreti attuativi, hanno consigliato di introdurre una serie di disposizioni volte ad assicurare una progressiva gradualità nell'attuazione delle nuove disposizioni di legge.

Ciò consentirà alle aziende ricettive già esistenti, a quelle in corso di realizzazione e a quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento, di allinearsi agli standard delle previsioni legislative e regolamentari in un tempo e con modalità compatibili con l'attuale organizzazione di impresa e la programmazione degli investimenti già effettuata.

Come si accennava, alcune disposizioni del disegno di legge introducono anche la possibilità che la Giunta regionale accompagni l'entrata in vigore del provvedimento di riordino con agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, non soltanto finanziari, ma anche promozionali e di altro genere.

Nella logica del nuovo sistema legislativo gli strumenti di incentivazione, le misure di sostegno e gli altri vantaggi sono da attribuire, a preferenza, alle strutture accreditate a livello regionale attraverso l'attribuzione del marchio regionale di qualità.

Si tratta di previsioni particolarmente opportune per consentire un'effettiva riqualificazione dell'offerta turistica e di strumenti indispensabili per garantire il concreto innalzamento degli attuali standard delle imprese ospitali, nella prospettiva di favorire il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, assistere la crescita economica del settore e garantire nuove opportunità di sviluppo.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Princìpi e oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività ricettiva secondo i princìpi stabiliti dallo Statuto speciale, i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, e i princìpi di semplificazione normativa ed amministrativa.

 

Art. 2
Attività ricettiva

1. Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

 

Titolo II
Definizioni

Capo I
Definizioni generali

 

Art. 3
Tipologia

1. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere, aziende ricettive all'aria aperta e aziende ricettive extra alberghiere.

2. Sono aziende ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) gli alberghi residenziali.
3. Sono aziende ricettive all'aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
4. Sono aziende ricettive extra alberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli per la gioventù;
c) gli affittacamere;
d) le case e gli appartamenti per vacanze (CAV).

 

Art. 4
Gestione unitaria delle aziende ricettive

1. Per gestione unitaria di una azienda ricettiva si intende la gestione in capo ad un unico soggetto della fornitura sia del servizio di alloggio, sia degli ulteriori servizi. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata per iscritto un'apposita convenzione che ne regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire il coordinamento tra i vari servizi e la corrispondenza della gestione dell'attività complessiva e dei vari servizi al livello di classificazione della struttura ricettiva.

 

Art. 5
Periodi di apertura delle aziende ricettive

1. I periodi di apertura delle aziende ricettive sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori.

2. I periodi di apertura delle aziende ricettive si distinguono in annuali e stagionali.

3. Per apertura annuale si intende l'apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare.

4. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

 

Art. 6
Altre attività ricettive

1. La presente legge disciplina, altresì, l'esercizio delle altre attività ricettive di seguito indicate:
a) esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
b) locazione occasionale di immobili a fini ricettivi;
c) paese albergo (sistemi integrati di ospitalità).

 

Art. 7
Prescrizioni specifiche

1. Con una o più delibere della Giunta regionale, sentite le associazioni degli imprenditori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio, delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive, ai fini della loro apertura, gestione e classificazione, secondo le diverse tipologie e specificazioni definite dalla presente legge.

2. Le delibere adottate ai sensi del comma 1 possono stabilire opportune misure per consentire il progressivo e graduale adeguamento alle nuove disposizioni delle aziende ricettive esistenti, di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento e di quelle in corso di realizzazione.

 

Capo II
Aziende ricettive alberghiere

 

Art. 8
Aziende ricettive alberghiere

1. Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ospitalità e altri servizi in camere o in unità abitative ubicate in uno o più stabili o parti di stabile, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

2. La gestione unitaria dell'azienda può comprendere, fra l'altro, servizi di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di attività commerciali all'interno della struttura, secondo quanto indicato nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva.

 

Art. 9
Tipologia delle aziende ricettive alberghiere

1. Sono alberghi le aziende ricettive alberghiere che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione ai clienti in camere, anche dotate di eventuali locali e servizi accessori.

2. Sono alberghi residenziali, e possono assumere la denominazione di "residence", le aziende ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative, costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura.

 

Art. 10
Casi consentiti di promiscuità

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.

2. Nelle alberghi residenziali è consentita la presenza di camere, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.

 

Art. 11
Specificazione delle aziende
ricettive alberghiere

1. Assumono la denominazione di "villaggio albergo" le aziende ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

2. Assumono la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

3. Assumono la denominazione di "dimora storica tradizionale" o "posada" gli alberghi ubicati in stabili o in complessi immobiliari esistenti, che, in quanto corrispondono alle forme tipiche dell'architettura tradizionale della Regione, sono dichiarati di particolare pregio storico con delibera della Giunta regionale o assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), mantengono integre le caratteristiche costruttive originarie e sono ammobiliati con arredi d'epoca o tipici del luogo, dotati di servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle tre stelle.

4. Assumono la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi che forniscono alloggio e altri servizi in camere, dislocate in più stabili separati esistenti ubicati in un centro abitato, integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune ed, eventualmente, degli altri servizi offerti. Le unità abitative, distanti non più di 300 metri effettivi dallo stabile nel quale è ubicato il servizio di ricevimento, sono caratterizzate da uno stile riconoscibile, uniforme e rispettoso dell'identità del luogo e sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei. L'albergo diffuso è dotato di strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle tre stelle.

5. Assumono la denominazione di "albergo di campagna" gli alberghi ubicati in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali situati in campagna in luoghi di particolare pregio paesaggistico nei quali sono offerti ospitalità, ristorazione e altri servizi, anche relativi all'organizzazione del tempo libero, finalizzati alla fruizione turistica dei beni ambientali, culturali, enogastronomici e naturalistici. Gli ambienti sono arredati nel rispetto delle tradizioni locali e della cultura rurale della zona e la ristorazione è offerta con bevande e pietanze tipiche della enogastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale.

6. Assumono la denominazione aggiuntiva di "albergo termale" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti ospitalità e servizi specializzati in annessi stabilimenti termali, ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale). L'albergo termale è dotato di strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle tre stelle.

7. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro congressi" gli alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni simili.

8. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione psicofisica della persona, con strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle quattro stelle.

9. Assumono la denominazione aggiuntiva di "beauty farm" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate a fornire agli ospiti servizi specializzati per trattamenti dietetici od estetici, con strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di classificazione corrispondente almeno alle quattro stelle.

10. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono individuate le caratteristiche e i requisiti delle aziende ricettive che assumono la denominazione di villaggio albergo, motel, dimora storica tradizionale, albergo diffuso, albergo di campagna, albergo termale, centro congressi, centro benessere e beauty farm, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche degli edifici nei quali sono ubicate le unità abitative e lo specifico contesto abitativo nel quale sono inserite.

 

Art. 12
Dipendenze

1. A esclusione del villaggio albergo e dell'albergo diffuso l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

3. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabilite, altresì, le caratteristiche e i requisiti delle dipendenze e la loro distanza massima dalla casa madre.

 

Capo III
Aziende ricettive all'aria aperta

 

Art. 13
Aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ospitalità e altri servizi in aree recintate e attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

2. La gestione unitaria dell'azienda può comprendere, fra l'altro, servizi di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio di attività commerciali all'interno della struttura, secondo quanto indicato nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva.

3. Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

 

Art. 14
Tipologia delle aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende, caravan, autocaravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.

 

Art. 15
Casi consentiti di promiscuità

1. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti in muratura e non, installati a cura del gestore, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva dell'azienda.

 

Art. 16
Specificazione delle aziende ricettive
all'aria aperta

1. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze" i campeggi e i villaggi turistici dotati di strutture e servizi per lo svago degli ospiti, con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

2. Assumono la denominazione aggiuntiva di "centro sportivo" i campeggi e i villaggi turistici dotati di impianti sportivi e servizi per l'esercizio dell'attività sportiva, eventualmente con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

3. Assumono la denominazione aggiuntiva "campeggio di transito" i campeggi che offrono servizi ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata.

 

Art. 17
Aree attrezzate di sosta temporanea

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.

2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.

3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.

4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.

5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

Art. 18
Libretto degli scarichi di caravan, autocaravan,
camper e altri simili mezzi mobili
di pernottamento

1. I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento.

2. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono individuate le modalità di rilascio e di controllo del libretto, le strutture abilitate ad ospitare gli impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, le modalità di conferimento, le tariffe per l'uso degli impianti predetti e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Chiunque non risulti in possesso od ometta la regolare tenuta del libretto di conferimento di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

4. Chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, in ragione del tempo minimo di uno scarico ogni tre giorni comprovato dalle risultanze del libretto, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

 

Art. 19
Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale.

2. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo.

 

Art. 20
Uso occasionale o temporaneo di aree
per campeggio

1. Il comune può autorizzare la sosta da parte di singoli o il campeggio mobile organizzato da associazioni, enti od organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali e sportivi, su aree pubbliche o private, per una durata massima di quindici giorni. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

 

Capo IV
Aziende ricettive extra alberghiere

 

Art. 21
Case per ferie

1. Sono case per ferie le aziende ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione scritta, per il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, alla presenza del servizio telefonico e alla messa a disposizione di adeguati spazi comuni, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

 

Art. 22
Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le aziende ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l'ente, l'associazione o l'organizzazione proprietari.

3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

 

Art. 23
Affittacamere

1. Sono affittacamere le aziende, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.

2. Assumono la denominazione di "room & breakfast" gli affittacamere che svolgano, in prevalenza, il servizio di alloggio e prima colazione, limitatamente alle persone alloggiate. Il segno distintivo "R&B", corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato con delibera della Giunta regionale, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno dell'abitazione.

3. L'attività di affittacamere assume la denominazione di "locanda" quando è esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione ed è svolta dallo stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria.

4. Fatti salvi i diversi requisiti eventualmente stabiliti con delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7, gli affittacamere assicurano i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.

5. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.

 

Art. 24
Requisiti tecnici, edilizi e igienico-sanitari

1. Salvo diversa delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, la superficie minima e la volumetria delle camere ad uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù e degli affittacamere sono previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 (Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 25
Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni.

2. Fatti salvi i diversi requisiti eventualmente stabiliti con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, nelle case e appartamenti per le vacanze sono assicurate alcune prestazioni essenziali.

3. Le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
d) accoglienza e recapito del cliente;

4. Nelle case e appartamenti per le vacanze possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni quali:
a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
b) fornitura e cambio di biancheria;
c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.

5. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di cibi e bevande.

6. Le strutture di cui al comma 1 in cui si esercita l'attività ricettiva possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.

7. L'esercizio di case e appartamenti per le vacanze, secondo le modalità previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.

8. Nelle case e appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi.

9. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, il comune può, con provvedimento motivato, consentire deroghe al limite di cui al comma 8.

 

Art. 26
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. Il comune può autorizzare l'uso occasionale da parte di associazioni, enti o organizzazioni, operanti senza fini di lucro per scopi culturali, religiosi, ricreativi, sociali o sportivi, di immobili non destinati abitualmente alla ricettività, per una durata massima di quindici giorni, in coincidenza di manifestazioni, raduni o altre iniziative.

2. Il comune concede l'autorizzazione, limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, alle condizioni stabilite dalla presente legge e dall'eventuale delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.

3. L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di un'idonea polizza assicurativa della responsabilità civile e può essere sottoposta a specifiche condizioni, anche per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

 

Art. 27
Disciplina di altri complessi ricettivi

1. La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanza per anziani.

 

Capo IV
Altre attività ricettive

 

Art. 28
Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
(bed & breakfast)

1. Per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione si intende l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano.

2. Il servizio di alloggio viene fornito in non più di tre camere, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni, fermo restando che il numero dei locali adibiti all'attività ricettiva va considerato al netto dei locali necessari per la dimora abituale dei residenti.

3. Il servizio di somministrazione della prima colazione può essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato, con la presenza di almeno un componente del nucleo familiare, fermo restando che agli ospiti non è consentito l'uso della cucina.

4. Il servizio di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione è comunque assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in apposito elenco del quale la provincia cura la tenuta e la diffusione.

6. Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, nell'arco dell'anno.

7. L'attività esercitata nelle forme e con i limiti di cui ai commi precedenti assume la denominazione di "bed & breakfast". Il segno distintivo "B&B", corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato con delibera della Giunta regionale, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno dell'abitazione.

8. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti all'ospitalità sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti possono essere stabilite dalla Giunta regionale con apposita delibera.

9. L'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B), è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al comune in cui è ubicata l'abitazione, corredata da idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa regionale di concessione regionale, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, igiene e sanità, e deve rispettare la destinazione d'uso dei locali.

10. Chiunque intenda svolgere l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B) comunica al comune entro la data d'inizio dell'attività, e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza per l'anno successivo e i prezzi massimi da applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella camera in cui è offerta l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi.

11. Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, coloro che esercitano l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (B&B) comunicano alla provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

12. L'attività di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere, durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

13. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, chiunque svolga l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione avendo omesso la denuncia d'inizio attività o eserciti l'attività in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.

 

Art. 29
Locazione occasionale di immobili privati
a fini ricettivi

1. Nell'arco dell'anno solare, per un periodo massimo anche non continuativo di centoventi giorni, è consentita da parte di soggetti privati la locazione occasionale a fini ricettivi di unità immobiliari, in numero non superiore a due.

2. Le caratteristiche edilizie, igienico-sanitarie e strutturali degli immobili, locati occasionalmente a fini ricettivi, sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

3. Fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attività di locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi è intrapresa, previa comunicazione da fare pervenire prima della data d'inizio dell'attività al comune in cui l'immobile è ubicato, con indicazione della durata della locazione e del corrispettivo pattuito, secondo la modulistica stabilita con delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.

4. L'attività di locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, igiene e sanità, e deve rispettare la destinazione d'uso dei locali.

5. L'attività di locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi è soggetta ai controlli previsti per le strutture ricettive extra alberghiere, durante i periodi di disponibilità all'accoglienza.

6. Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano l'attività di locazione occasionale di immobili privati a fini ricettivi sono tenuti a comunicare alla provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

7. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi avendo omesso la comunicazione al comune o eserciti l'attività in violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000.

8. La Regione favorisce l'uso produttivo delle seconde case e incentiva l'esercizio imprenditoriale dell'attività di gestione delle stesse da parte di soggetti abilitati, secondo le modalità che possono essere stabilite con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7.

 

Art. 30
Paese albergo (sistemi integrati di ospitalità)

1. È definita "paese albergo" la rete di operatori ospitali costituita mediante accordi di collaborazione tra soggetti diversi, siano essi o meno imprenditori, per l'esercizio dell'attività ricettiva in forma coordinata, senza gestione unitaria, al fine di fornire alloggio e altri servizi, che interessano una parte rilevante di un centro abitato, in possesso dei requisiti stabiliti con delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.

 

Titolo III
Classificazione

 

Art. 31
Classificazione delle aziende ricettive

1. Le aziende ricettive sono classificate, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo i requisiti stabiliti con una o più delibere della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 7.

2. Mediante le delibere di cui al comma 1 sono determinate, altresì, le disposizioni relative all'attribuzione, alla validità e alla revisione della classificazione delle aziende ricettive.

3. Le aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti stabiliti con le delibere di cui al comma 1.

4. I livelli di classificazione attribuibili alle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta sono rispettivamente: cinque per gli alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per gli alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle); tre per i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

5. Gli alberghi classificati a 5 stelle, se in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale indicati dalla delibera di cui al comma 1, possono assumere la denominazione "lusso".

6. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.

7. Le aziende ricettive extra alberghiere sono classificate dal comune in diverse categorie, variabili da uno a tre, in relazione ai requisiti stabiliti con le delibere di cui al comma 1.

8. I livelli di classificazione attribuibili alle aziende ricettive extra alberghiere sono rispettivamente: tre per le case per ferie (da 1 a 3), tre per gli ostelli per la gioventù (da 1 a 3); tre per gli affittacamere (da 1 a 3), tre per le CAV (da 1 a 3).

9. I provvedimenti di classificazione, revisione e declassificazione delle aziende ricettive sono adottati dal comune dopo aver acquisito, a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9 del 2006, il parere obbligatorio della provincia.

10. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con le delibere di cui al comma 1, è esposto in maniera ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.

 

Art. 32
Classificazione delle dipendenze

1. La delibera della Giunta regionale con la quale sono stabiliti i requisiti delle aziende ricettive alberghiere determina, altresì, i requisiti che devono essere posseduti dalle dipendenze e il limite massimo di distanza rispetto alla casa madre.

2. Per le aziende ricettive alberghiere con dipendenza la classificazione della casa madre e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della casa madre.

 

Art. 33
Denominazione delle aziende ricettive

1. Le nuove aziende ricettive e le aziende ricettive esistenti, in caso di variazione, non possono assumere denominazioni uguali o simili a quelle di altre aziende ricettive già esistenti sul territorio regionale.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia, chiunque intenda utilizzare la denominazione di un'azienda cessata è tenuto ad acquisire il consenso scritto del titolare.

3. La denominazione delle nuove aziende ricettive e le eventuali variazioni alla denominazione delle aziende ricettive esistenti devono essere preventivamente approvate dal comune competente, al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

 

Art. 34
Validità e revisione della classificazione

1. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

3. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda ricettiva, o qualora venga accertato che l'azienda non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'azienda.

4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuove aziende, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio.

 

Art. 35
Perdita dei requisiti corrispondenti
al livello di classificazione

1. Qualora un'azienda ricettiva non possieda i requisiti per il livello di classificazione attribuita, il comune dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello corrispondente a quello attribuibile o, in caso di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio, per un periodo non superiore a tre mesi.

2. Qualora la mancanza dei requisiti per il livello di classificazione attribuita perduri nonostante i provvedimenti di diffida e sospensione, il comune dispone la revoca della licenza di esercizio.

 

Art. 36
Denuncia dei requisiti

1. I titolari delle aziende o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

2. I titolari delle aziende o i loro rappresentanti devono far pervenire una denuncia, analoga a quella di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni dal momento in cui siano sopravvenute modifiche alla struttura, alle attrezzature, o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione per accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

4. Per le nuove aziende la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità delle prestazioni per il funzionamento dell'azienda. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenta entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala 1:100, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

5. Per le singole dipendenze delle aziende ricettive sono presentate denunce separate.

6. Le denunce sono presentate su appositi moduli predisposti dalla Regione.

7. Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è adottato dal comune entro sessanta giorni dalla richiesta.

8. In caso di inerzia del comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dall'Assessore competente per materia che, sentito l'ente inadempiente, lo invita ad adempiere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

 

Art. 37
Determinazione e pubblicità della classifica

1. Il provvedimento di classificazione, revisione e declassificazione delle aziende ricettive è atto definitivo ed è notificato al titolare dell'azienda ricettiva, pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale e per esteso nel sito web della Regione, trasmesso alla provincia e, unitamente a copia della relativa modulistica, all'Assessorato regionale competente.

2. Avverso il provvedimento di classificazione, entro trenta giorni dalla notifica o dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, possono ricorrere all'Assessorato regionale competente il titolare dell'azienda ricettiva classificata, il proprietario dell'immobile e/o dell'azienda e i titolari delle altre aziende ricettive della Regione.

3. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'Assessorato regionale competente approva con proprio provvedimento l'elenco regionale delle aziende ricettive, distinte per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale e per esteso nel sito web della Regione.

 

Art. 38
Insegna ed altre indicazioni per il pubblico

1. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, nelle aziende ricettive sono esposti in modo ben visibile:
a) all'esterno:

1) segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo della classificazione e la denominazione dell' azienda ricettiva;

b) all'interno:

1) licenza di esercizio, nella zona di ricevimento degli ospiti;
2) copia della denuncia dei requisiti, vistata dal dirigente del comune;
3) prospetto della capacità ricettiva dell'azienda ricettiva, vistato dal dirigente del comune e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;
4) cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente alle aziende ricettive ubicate in frazioni o località isolate.

2. Il segno distintivo di cui al comma 1, lettera a), è approvato, per le rispettive tipologie, con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7.

 

Titolo IV
Autorizzazioni

 

Art. 39
Licenza di esercizio per l'attività ricettiva
nelle aziende alberghiere e all'aria aperta

1. Per lo svolgimento dell'attività nelle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta è rilasciata dal comune una licenza di esercizio.

2. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

 

Art. 40
Licenza di esercizio per l'attività ricettiva
nelle aziende extra alberghiere

1. L'attività ricettiva nelle aziende extra alberghiere è soggetta a licenza di esercizio rilasciata dal comune.

2. La licenza di esercizio indica:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
d) il periodo di apertura e di chiusura.

3. La licenza di esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.

4. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

 

Art. 41
Validità e rinnovo della licenza di esercizio
nelle aziende ricettive extra alberghiere

1. La licenza di esercizio, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

 

Art. 42
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
nelle aziende ricettive extra alberghiere

1. La licenza di esercizio delle aziende ricettive extra alberghiere è sospesa o revocata dal comune quando venga meno anche uno solo dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata.

2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere la licenza di esercizio da cinque a trenta giorni.

3. Il titolare della licenza di esercizio può, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida, formulare per iscritto proprie osservazioni.

4. Nei casi di recidiva la licenza di esercizio è revocata.

5. Il titolare della licenza di esercizio di azienda ricettiva extra alberghiera che intende sospendere temporaneamente l'attività, deve darne preventivo avviso al comune e indicarne il motivo e la durata.

6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune di altri sei mesi per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e la licenza è revocata.

7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.

8. La licenza di esercizio di azienda ricettiva extra alberghiera resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), dal proprietario dell'immobile.

 

Art. 43
Comunicazione dei provvedimenti relativi
alle aziende ricettive extra alberghiere

1. Il comune dà immediata comunicazione, all'Assessorato regionale competente e alla provincia, del rilascio della licenza di esercizio alle aziende ricettive extra alberghiere, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

2. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente e alla Provincia l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica assegnata.

3. I comuni sono altresì tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale competente e alla provincia, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le case e gli appartamenti per vacanze (CAV) con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari impiegate.

4. L'Assessorato regionale competente provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, per estratto nel Bollettino ufficiale e nel sito web della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi extra alberghieri in attività.

 

Titolo V
Disciplina dei prezzi

 

Art. 44
Comunicazione e pubblicità dei prezzi
delle aziende ricettive

1. I prezzi praticati dalle aziende ricettive sono liberamente determinati dai titolari o dai gestori.

2. I prezzi massimi praticati sono comunicati dai titolari o dai gestori alla provincia, eventualmente in via telematica, secondo le disposizioni stabilite con delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per le aziende ricettive di nuova apertura o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione è effettuata entro la data di apertura o della ripresa dell'attività. Nel medesimo termine è comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

5. In caso di subentro nella gestione di aziende ricettive il titolare o il gestore subentrante effettua una nuova comunicazione dei prezzi alla provincia soltanto qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente titolare o gestore.

6. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi entro i termini prescritti comporta l'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

7. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso e la classificazione attribuita sono riepilogati in una tabella, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento degli ospiti.

8. Il prezzo del servizio di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi, esposto in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa.

9. Nei campeggi e nei villaggi turistici permane l'obbligo dell'esposizione del cartellino prezzi per l'ospitalità fornita nelle unità abitative fisse; per l'ospitalità fornita nelle piazzole utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento, in luogo del cartellino prezzi è consentito fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo del prezzo praticato.

10. I prezzi comunicati si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.

11. La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente articolo compete ai comuni e all'Assessorato regionale competente.

 

Art. 45
Reclamo per irregolare applicazione dei prezzi
e per le caratteristiche del servizio offerto

1. Gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella tabella, nel cartellino prezzi, a quanto dichiarato nella comunicazione dei prezzi o a quanto pubblicizzato con ogni altro mezzo, possono presentare reclamo al comune, entro trenta giorni, allegando idonea documentazione.

2. Possono altresì presentare reclamo al comune, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, gli ospiti delle aziende ricettive e delle altre attività ricettive, cui siano stati prestati servizi diversi o di qualità inferiore rispetto alla classificazione assegnata o a quanto pubblicizzato con ogni mezzo, o che, comunque, abbiano riscontrato carenze nella gestione delle strutture.

3. Il comune informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, il comune dà corso al procedimento relativo all'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative o al procedimento di revisione della classificazione dell'azienda ricettiva.

5. Il comune informa il reclamante circa l'esito del procedimento e la possibilità di adire le commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la risoluzione delle controversie insorte tra imprese e consumatori inerenti la fornitura di servizi turistici.

6. È fatta salva la facoltà degli utenti di avvalersi dell'assistenza delle associazioni dei consumatori.

 

Art. 46
Comunicazione dati statistici

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano qualsiasi attività ricettiva, ivi compresi gli operatori di charter nautico, sono tenuti a comunicare alla provincia ed alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT e dalla Regione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500 e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza di esercizio.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la non ammissibilità alle agevolazioni ed incentivazioni previste da leggi regionali.

 

Titolo VI
Vigilanza e sanzioni

 

Art. 47
Sanzioni per la violazione di disposizioni
in materia di aziende ricettive

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da euro 500 a euro 3.000, il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la licenza di esercizio richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti e stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
e) non faccia pervenire nei termini prescritti, la denuncia dei requisiti ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 31, o vi esponga elementi non veritieri;
f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell'esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
l) interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune;
m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.

2. Nel caso di violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e f), può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 250 a euro 1.500 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione del comune;
b) omette di indicare nel materiale pubblicitario la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio.

4. Chiunque attribuisca al complesso immobiliare o ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.

5. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al presente articolo il comune può disporre la revoca della licenza di esercizio.

6. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge ove le violazioni costituiscano reato.

 

Art. 48
Vigilanza e applicazione delle sanzioni

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e le attribuzioni della Regione e delle province per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge restano interamente attribuiti ai comuni, anche in seguito all'esito di ricorsi amministrativi di cui al comma 4.

3. L'Assessorato regionale competente esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge e sull'attività turistica in generale; a tal fine dispone di ogni più ampio potere di ispezione e controllo, oltre che dei poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dell'amministrazione competente, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

4. Avverso le sanzioni di cui al presente titolo è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

 

Titolo VII
Disposizioni comuni

 

Art. 49
Aziende ubicate nel territorio di più comuni

1. Per le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più comuni, le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

 

Art. 50
Disposizioni particolari per alcune tipologie
di aziende ricettive alberghiere

1. Per l'esercizio delle attività ricettive nelle dimore storiche tradizionali, negli alberghi diffusi e negli alberghi di campagna, qualora gli edifici interessati presentino caratteristiche di pregio storico, culturale o architettonico, è consentito autorizzare parametri urbanistico-edilizi (altezze interne, distanze, finestre e vedute) inferiori a quelli stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, privilegiando il recupero filologico degli immobili, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti stabiliti con delibera della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 7.

2. Con riferimento esclusivo alle tipologie indicate al comma 1, il comune può autorizzare lo svolgimento delle attività ricettive anche con parametri inferiori a quelli già stabiliti, per l' eliminazione delle barriere architettoniche, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle stesse e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza e l'ospitalità delle persone diversamente abili. Gli esercenti delle strutture ricettive, autorizzati ai sensi del presente comma, devono rendere pubbliche le caratteristiche della struttura negli strumenti di comunicazione e offerta al pubblico.

 

Art. 51
Marchio regionale di qualità

1. La Regione promuove la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività di ospitalità anche attraverso l'istituzione di un marchio regionale di qualità delle strutture ricettive.

2. Con delibera della Giunta regionale, sentite le associazioni degli imprenditori del settore maggiormente rappresentative, sono fissati i criteri e le modalità per l'attribuzione, la validità e la revoca del marchio e sono individuate le misure di incentivazione, le forme di sostegno e gli altri vantaggi riservati alle strutture accreditate.

 

Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 52
Revisione della classificazione
delle aziende ricettive

1. La classificazione delle aziende ricettive prevista dalla presente legge è operante, per ciascuna delle tipologie e delle specificazioni sopra indicate, dall'emanazione delle delibere attuative previste dall'articolo 7, le quali disciplinano, altresì, le rispettive modalità di entrata in vigore, tenendo opportunamente conto degli standard delle aziende ricettive esistenti, di quelle in corso di realizzazione e di quelle nelle quali sono attualmente in atto interventi di adeguamento.

2. Sino all'emanazione delle delibere attuative indicate nel presente articolo restano in vigore le tabelle allegate alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22(Norme per la classificazione delle aziende ricettive), e alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

3. Entro sei mesi dalla pubblicazione delle delibere della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 7, i titolari o i gestori delle aziende in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad una nuova dichiarazione al comune dei requisiti posseduti, che procede alla revisione della classificazione per le aziende ricettive già classificate.

4. Le aziende indicate al comma 3 che non presentino più i requisiti previsti per la classificazione posseduta alla data di pubblicazione delle richiamate delibere possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita dal comune per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito nelle indicate delibere, qualora nella dichiarazione medesima il titolare o il gestore si impegnino a realizzare gli interventi che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione.

5. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento della licenza di esercizio o per la prosecuzione dell'attività, il comune assegna un congruo termine per la regolarizzazione dei requisiti e attribuisce provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle caratteristiche e ai requisiti minimi previsti per ogni livello di classificazione dalle delibere della Giunta regionale adottate, ai sensi dell'articolo 7, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.

 

Art. 53
Permanenza dei vincoli di destinazione

1. I vincoli di destinazione, stabiliti ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, eventualmente gravanti su aziende ricettive, permangono su tali aziende anche se in sede di classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

 

Art. 54
Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio
saltuario di alloggio e prima colazione

1. Coloro che, a seguito di denuncia d'inizio attività, abbiano intrapreso l'attività di esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed & breakfast) provvedono, entro sei mesi dall'emanazione della delibera adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28.

 

Art. 55
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
c) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).