CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 274/S/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta del Presidente della Regione, SORU, in qualit� di Assessore regionale ad interim
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
il 26 febbraio 2007
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2007)
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Premessa
Il disegno di legge finanziaria 2007 si propone, sulla base delle esperienze maturate nella prima met� del mandato di governo, di riassumere il disegno strategico della Regione e di rilanciare e aggiornare gli strumenti a disposizione per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Dopo il perseguimento di una forte politica di risanamento finanziario e la positiva definizione della vertenza entrate con il Governo, la Regione concentra ora nella qualit� della spesa il cardine delle proprie politiche di sviluppo, attribuendo maggiori risorse al sistema delle autonomie locali e promuovendo la qualit� ambientale-urbana quale presupposto infrastrutturale di sviluppo del territorio e quale risposta immediata alle esigenze di occupazione.� da sottolineare, a sostegno del risultato delle politiche di risanamento del bilancio, che le spese obbligatorie sono passate dal 99 per cento del 2004 al 68 per cento del 2007 e che, sempre per quest'anno, si prevede l'azzeramento del deficit dopo una progressiva riduzione del debito finanziario, che, si ricorda, ammontava nel 2004 a 3.159 milioni di euro.
La conseguente liberazione di risorse, determina, unitamente alla revisione delle quote di gettito IRPEF e IVA e ai nuovi fondi POR e FAS, una soddisfacente dotazione finanziaria per sostanziare il processo di sviluppo dei prossimi anni.
Minori spese e maggiori entrate permettono oggi di avere un bilancio con cui � possibile sostenere lo sviluppo e l'occupazione. A questa strategia in particolare, l'articolo 13 del disegno di legge finanziaria destina 412 milioni di euro per l'anno 2007 prevedendo l'organizzazione delle risorse all'interno di un disegno organico di sviluppo, che va dalla sostenibilit� e valorizzazione ambientale, fino alla diffusione dell'energia rinnovabile e a un programma straordinario per l'edilizia abitativa, quest'ultimo finanziato con 100 milioni di euro.
La finanziaria dello Stato 2007, che ha ridefinito la compartecipazione della Regione al gettito fiscale nazionale con la riformulazione dell'articolo 8 dello Statuto sardo, conclude positivamente la "vertenza entrate" avviata dalla Regione nell'aprile 2005 e apre una nuova prospettiva di crescita per la Sardegna.
Le entrate tributarie crescono gradualmente a partire dal 2007 fino ad entrare a regime nel 2010 con un saldo netto a favore della Regione stimato in oltre 1.500.000.000 euro per anno.
L'accresciuta capacit� di spesa deve comunque sempre accompagnarsi ad una politica di efficace utilizzo delle risorse, che impone la prosecuzione delle azioni per tagliare gli sprechi e riqualificare la spesa. A questo deve accompagnarsi la semplificazione delle procedure amministrative.
Oltre ai risultati, � da evidenziare l'opportunit�, a partire dal 2007, di una puntuale verifica della coerenza tra programmi e risorse finanziarie determinata dall'introduzione nel bilancio delle funzioni obiettivo, che classificano il documento contabile rispetto all'indirizzo politico del governo regionale e non pi� rispetto alle competenze degli assessorati.
Altro elemento di novit� che coincide con la presentazione del disegno di legge finanziaria, � la predisposizione del primo PRS, Piano regionale di sviluppo, che contiene, oltre alla illustrazione degli scenari generali dell'azione di Governo, anche gli orientamenti per la definizione dei Programmi operativi comunitari (POR) e nazionali (FAS).
Introduzione all'articolato
Il presente disegno di legge finanziaria � composto da 33 articoli raggruppati in 7 capi.
CAPO I
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario.
Comma 1. Autorizza l'Amministrazione regionale a iscrivere nel proprio bilancio una somma pari a euro 500.000.000 per l'anno 2007 quale anticipazione del "credito" vantato dalla Regione verso lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e successivi della finanziaria statale per l'anno 2007. Conseguentemente si dovr� provvedere, nel bilancio 2010, a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione di pari importo. Le entrate cos� ottenute serviranno a finanziare le spese destinate ad interventi a favore del settore pubblico, elencati nella tabella E; le risorse non utilizzate verranno portate ad incremento delle iscrizioni delle assegnazioni spettanti per l'anno 2010.
Comma 2. � di interpretazione del dettato di cui al comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (esercizio provvisorio), visto come operazione finanziaria straordinaria destinata alla copertura della quota parte di euro 1.500.000.000 del disavanzo di amministrazione. Questa operazione risulta avere un doppio vantaggio: quello di vincolare in maniera assai rigida le nuove entrate, evitando di ricorrere ad un nuovo indebitamento, e di abbattere realmente il disavanzo di amministrazione di pari importo.
Comma 3. Dispone in merito alla copertura della parte residua del disavanzo di amministrazione stimato in euro 1.288.000.000 - anch'esso derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni precedenti, mediante il rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei medesimi mutui. Si prevede, nello stesso comma, che i mutui vengano contratti solo per effettive esigenze di cassa, con un onere complessivo pari a euro 83.785.000 annui per 30 anni.
Comma 4. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 5, che prevede che il 75 per cento delle entrate derivanti dalle "nuove imposte" sulle seconde case confluiscano sul fondo di sviluppo e coesione territoriale, dispone che una quota sino ad euro 50.000.000 confluisca nel fondo unico di cui all'articolo 10 della presente proposta di legge.
Comma 5. Dispone il riversamento tra le entrate del bilancio regionale delle disponibilit� sussistenti nei fondi di rotazione, per un importo complessivo pari a euro 15.000.000.
Comma 6. Determina l'ammontare dei fondi nuovi oneri legislativi di parte corrente e d'investimento.
Commi 7 e 8. Determinano, nelle apposite tabelle C e D, le autorizzazioni di spesa gi� previste da disposizioni di legge vigenti o che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione.
Comma 9. Prevede l'autorizzazione, a favore del cassiere, all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione, e ne regolamenta la gestione, ci� a seguito del venir meno della figura del funzionario delegato, disposta dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 21 del 2006.
Comma 10. Definisce che le disposizioni previste dall'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, riferite alla limitazione delle spese sui consumi intermedi ed il riversamento del relativo risparmio alle entrate statali, deve intendersi applicabile alle spese collegate ai finanziamenti statali e non a quelli regionali.
Commi 11 e 12. Dispongono in materia dei crediti vantati dall'ESAF in liquidazione, al fine di ottimizzare l'attivit� amministrativa e accelerare la riscossione degli stessi.
Comma 13. � d'interpretazione della legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 9, e specifica che le transazioni alle liti pendenti devono intendersi quelle alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, ci� al fine di evitare il sorgere di nuove liti.
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
Il presente articolo costituisce un'integrazione della legge di contabilit� regionale al fine di rendere pi� snelle ed elastiche alcune procedure quali quelle relative all'accertamento delle entrate (lettera c) e alla riscossione (lettera b). Rileva in tale articolo l'introduzione (lettera a) dei commi 8 e 9 all'articolo 30, che consentono all'Amministrazione regionale di poter anticipare entrate di competenza di esercizi futuri, nell'ambito del bilancio pluriennale, in caso di necessit� e comunque nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi stessi. Ci� al fine di evitare - a copertura di spese da destinare ad investimenti - nuovo indebitamento, mediante un livellamento nel periodo delle entrate stesse.
Articolo 3 - Modifica delle disposizioni tributarie di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articoli 2, 3 e 4.
La legge finanziaria regionale apporta alcune modifiche alle disposizioni disciplinanti le cos� dette "imposte sul lusso" per rendere i tributi regionali compatibili con il sistema ordinamentale statale e superare i rilievi di incostituzionalit� mossi dal Governo oltre che per consentirne una pi� agevole ed efficace gestione operativa.
Permane l'esclusione dei residenti dall'imposizione, in quanto si ritiene legittima la posizione di vantaggio concessa agli stessi nella utilizzazione dei beni ambientali regionali quali ad esempio il territorio costiero isolano. Si ritiene altrettanto legittimo e ragionevole prevedere, per i soggetti non residenti che non pagano i tributi erariali in Sardegna, una contribuzione alle casse regionali, per la tutela e la salvaguardia dei medesimi beni da loro stessi utilizzati.
Comma 1. Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico.
Per non creare sovrapposizioni con le norme tributarie statali che colpiscono gi� le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non pi� di cinque anni (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 67.1, lettera b)), si � previsto di assoggettare ad imposizione solo le plusvalenze realizzate mediante la cessione di unit� abitative (non adibite ad abitazione principale) acquisite o costruite da pi� di 5 anni.
� stato espressamente previsto che l'imposta non debba essere applicata alle imprese di costruzioni e alle societ� immobiliari per le plusvalenze realizzate in regime di impresa.
L'esclusione dall'imposizione per i nati in Sardegna ed i rispettivi coniugi, � eliminata per superare le eccezioni di costituzionalit� sollevate dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale.
Comma 2. Imposta sulle seconde case ad uso turistico.
La seconda casa � ora definita con termini tecnici e inequivoci al fine di contrastare comportamenti elusivi. Per una pi� efficace gestione del tributo � stato previsto che i comuni e l'ente gestore dell'acqua trasmettano dati e notizie utili per l'accertamento dell'imposta. Per motivi di equit� sono state rimodulate le aliquote stabilendo una tassazione pi� progressiva, prevedendo nel contempo che la superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile sia quella dichiarata o accertata ai fini catastali. Per l'anno 2006 � stata anche introdotta una norma di salvaguardia che consente al contribuente di avvalersi delle disposizioni previgenti nel caso il carico tributario risultasse superiore a quello stabilito in precedenza.
Comma 3. Imposta regionale sugli scali turistici degli aeromobili.
Il presupposto dell'imposta viene definito in maniera pi� rigorosa al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi. Sono state meglio specificate le cause di esenzione per evitare comportamenti elusivi. Al fine di ottenere in maniera puntuale i dati afferenti agli scali, alle unit� da diporto e ai relativi esercenti � previsto uno specifico obbligo, in capo ai responsabili della gestione delle strutture marittime, di trasmissione dati, la cui inottemperanza � sanzionata espressamente.
Disposizioni concernenti l'attivit� di accertamento, riscossione e regime sanzionatorio: la gestione delle imposte regionali � attribuita all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) che potr� avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di soggetti terzi.
I criteri di determinazione delle sanzioni sono stati armonizzati con i principi generali dell'ordinamento tributario.
Articolo 4 - Disciplina regionale IRAP
La gestione del tributo � attribuita all'ARASE che pu� affidarla all'Agenzia delle entrate statale mediante la stipula di apposita convenzione. Al fine di ridurre l'evasione l'ARASE dovr� predisporre dei piani di controllo sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta. Si prevede l'implementazione di un sistema informativo e la costituzione di un'anagrafe tributaria tale da consentire all'Amministrazione di disporre delle informazioni e dei dati utili alla pianificazione e all'amministrazione delle proprie risorse.
Articolo 5 - Imposta di soggiorno.
I comuni potranno liberamente decidere se applicare o meno l'imposta di soggiorno. Si applica in tutte le strutture ricettive (alberghi, campeggi, ostelli, agriturismo, bed and breakfast, ecc.), nelle seconde case e anche nelle abitazioni principali nel caso le stesse non fossero temporaneamente utilizzate dai proprietari. Non si applica ai residenti del comune in cui si soggiorna e non si applica per i soggiorni effettuati per motivi di lavoro e di studio. L'imposta si applica per persona e per ogni giornata di soggiorno, ed � riscossa dal titolare (dal proprietario) o dal gestore delle strutture. L'imposta � dovuta da coloro che non risultano iscritti nell'anagrafe del comune presso il quale � ubicata la struttura. I proprietari, i gestori o le agenzie immobiliari sono tenuti a comunicare al comune il numero e i dati dei soggiornanti. Il tributo destinato a interventi nel settore del turismo � assegnato per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione (le sanzioni competono integralmente ai comuni). La quota di spettanza comunale deve essere riversata al "Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale", se non utilizzata dal comune per le finalit� previste dalla legge, entro 2 anni dalla riscossione.
CAPO II
Organizzazione istituzionale.Articolo 6 - Disposizioni in materia di organici e contenimento della spesa per il personale.
Si tende anche quest'anno, alla massima razionalizzazione ed al contenimento degli oneri relativi al personale dell'Amministrazione e degli enti e agenzie regionali. Si citano a titolo esemplificativo le disposizioni pi� rilevanti:
Commi 1, 2, 3 e 4. � contenuta la proroga a tutto il 2007 dell'esodo incentivato per il personale regionale. Si prevede che i posti resisi vacanti vengano portati in detrazione nella dotazione organica complessiva.
Per le medesime finalit� il comma 5 prevede il blocco delle assunzioni per le categorie A, B e C.Commi 9, 10 e 11. Sono volti alla razionalizzazione della composizione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente. � disposta la soppressione degli Uffici ausiliari di direzione politica.
Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Le modifiche sono finalizzate, prevalentemente:
- alla razionalizzazione della normativa sul conferimento di incarichi esterni;
- al conseguimento di una maggiore elasticit� di flessibilit� per il personale dirigente, con la previsione della rotazione biennale degli incarichi;
- a consentire una maggiore autonomia da parte dell'organo esecutivo nella scelta del personale a cui conferire incarichi di natura dirigenziale, con l'ampliamento della percentuale di dirigenti da attingere dall'esterno.Articolo 8 - Norme varie sul personale.
In particolare al comma 2 si prevede un esodo incentivato mediante concessione di un contributo straordinario, per 3 anni, a favore degli enti locali che inquadrino nei propri organici dipendenti dell'Amministrazione regionale, e a favore del dipendente che chiede il trasferimento.
Articolo 9 - Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa.
Prevede la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi tramite l'uniformazione delle procedure di spesa e l'approvazione di un apposito progetto nell'ambito dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali e delle aziende sanitarie. Tale razionalizzazione � finalizzata da un lato al contenimento della spesa e dall'altro alla semplificazione e accelerazione del processo di acquisto.
CAPO III - Sistema delle autonomie locali.
Articolo 10 - Nuove disposizioni finanziamento autonomie locali.
Nelle more di una riforma del regime finanziario degli enti locali, la cui proposta � da prodursi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 4), le risorse assegnate a qualsiasi titolo agli stessi enti e riferite alle leggi regionali 1� giugno 1993, n. 25; 23 maggio 1997, n. 19; 20 aprile 2000, n. 4, articolo 24, e 12 giugno 2006, n. 9, confluiscono in un nuovo fondo (di euro 500.000.000) che verr� ripartito per il 40 per cento in parti uguali e per il 60 per cento su base demografica.
Le risorse assegnate sono svincolate da qualsiasi destinazione e, pertanto, verranno gestite in piena ed esclusiva autonomia dagli enti locali.
Articolo 11 - Norme varie per gli enti locali.
Commi 1 e 2. Dispongono in materia di gestione dei finanziamenti ex legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 19, in particolare quelli riferiti alla presentazione dei programmi di spesa e impegnabilit� dei fondi. In considerazione delle difficolt� sul rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, la presente proposta proroga a tutto il 31 dicembre 2007 la possibilit� di utilizzo delle risorse assegnate per le finalit� del citato articolo 19, la partecipazione agli strumenti di programmazione, la promozione di attivit� produttive e di servizi e la realizzazione di opere pubbliche.
Comma 3. Tende a superare refusi tipografici (lettera a) e ad integrare il trasferimento di funzioni agli enti locali con riferimento al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari (lettera b) e la concessione dei contributi alle scuole non statali (lettera c).
Comma 4. Prevede in aggiunta alle risorse assegnate agli enti locali per le funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 9 del 2006, il mantenimento - in via derogatoria - in capo all'Assessorato dei lavori pubblici degli stanziamenti da destinare alla realizzazione di opere di interesse locale.
Comma 5. Prevede la concessione di contributi a favore dei comuni per l'informatizzazione dei catasti.
Comma 6. Specifica che il divieto all'assunzione di personale posto dalla finanziaria statale 2007, commi 557, 561 e 562, ai comuni non rispettosi del Patto di stabilit�, non deve trovare applicazione per le assunzioni effettuate a valere su risorse regionali derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale.
Articolo 12 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Di particolare rilievo i commi 1, 2 e 3.
Comma 1. Gli interventi previsti dalla norma si collocano nell'ambito pi� generale delle politiche di intervento per la promozione del Servizio idrico integrato unitamente a quelli destinati dall'Amministrazione dello Stato agli enti locali del Mezzogiorno (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 415 e 416, e deliberazione CIPE n. 13 del 2006) finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture e del livello dei servizi alle direttive comunitarie in materia ambientale. Gli interventi in argomento sono pertanto destinati ai comuni della Sardegna facenti parte del Consorzio obbligatorio, denominato Autorit� d'ambito, costituito ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, articolo 5, istitutiva dell'Autorit� d'ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 4, comma 1, lettera f), oggi trasfuso nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 141, comma 2. Il suddetto Servizio, con deliberazione dell'assemblea dell'Autorit� d'ambito n. 25 del 29 dicembre 2004, � stato affidato, ai sensi del decreto legislativo n. 257 del 2000 (affidamento "diretto" a societ� a totale capitale pubblico), articolo 113, comma 5, lettera c), a Sidris Scarl, costituita dalle societ� ESAF Spa, Govossai Spa, Siinos Spa, Sim Srl e Uniaquae Sardegna Spa che, a seguito della fusione per incorporazione di dette societ� consorziate, avvenuta nel dicembre 2005, � divenuta Sidris Spa, modificando la denominazione in Abbanoa Spa. Per effetto dell'operazione di fusione mediante incorporazione, che ha determinato l'ingresso dei comuni azionisti delle societ� fuse in Abbanoa Spa, oggi partecipa al capitale sociale di Abbanoa la maggioranza dei comuni della Sardegna (299 su 377). Taluni comuni, tuttavia, pur essendo ricompresi ex legge (decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 148, comma 1, e legge regionale n. 29 del 1997, articolo 5) nel Consorzio obbligatorio costitutivo dell'Autorit� d'ambito, non hanno ancora acquistato la qualit� di socio di Abbanoa Spa, Gestore affidatario del servizio idrico integrato. Da ci� l'esigenza di incentivare la partecipazione di tali comuni ad Abbanoa Spa, onde renderla speculare a quella di partecipazione all'Autorit� d'ambito.
Comma 2. Il ruolo dell'Amministrazione regionale, che nelle prime fasi di avvio del Servizio idrico integrato ha rappresentato elemento fondante del processo di attuazione delle legge Galli in Sardegna, si � caratterizzato sia per il decisivo sostegno finanziario fornito in sede di capitalizzazione della societ� ESAF Spa, successivamente confluita nel gestore unico del servizio Abbanoa Spa, ma anche il decisivo intervento di regia e mediazione nei delicati rapporti con l'Autorit� d'ambito. Il ruolo della Regione prosegue in questa fase con la concessione di contributi. La disposizione vincola, inoltre, il trasferimento del contributo all'effettiva acquisizione, da parte del gestore unico, della gestione del Servizio idrico comunale.
Comma 3. Nella attuale fase che � caratterizzata dal passaggio del testimone agli enti locali, anche al fine di costituire tutti i presupposti legittimanti l'affidamento diretto, � necessario definire le regole per il progressivo disimpegno dell'Amministrazione regionale. Nella norma proposta si definiscono pertanto i criteri per la dismissione della partecipazione, che in forza di quanto disposto dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 21, comma 7, � stata trasferita dalla gestione liquidatoria ESAF all'Amministrazione regionale in senso stretto; pertanto � previsto che nei successivi cinque anni dall'entrata in vigore della norma le azioni ancora in possesso dell'Amministrazione regionale siano cedute, anche per quote, alla societ� affidataria.
Articolo 13 - Investimenti nella qualit� ambientale, urbana e per l'occupazione.
Illustra l'azione di sviluppo della presente manovra finanziaria che si estrinseca nel finanziamento di investimenti che incidono sulla qualit� ambientale e urbana, anche attraverso la diffusione dell'energia rinnovabile, e per l'occupazione, per un importo complessivo di 412 milioni di euro.
Articolo 14 - Disposizioni nel settore ambientale.
Comma 1. Mira a svolgere una politica attiva sulle aree protette di competenza regionale, dotandosi di uno strumento finanziario che possa fungere da volano per consentire l'attivazione funzionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.
Comma 2. La presente proposta nasce dalla necessit� di proseguire nell'attuazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle discariche comunali dismesse, e di attivare gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese (cos� come espressamente disposto dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi a Roma presso il Ministero dell'ambiente il 27 marzo 2006) e dei siti contaminati della Regione sarda.
Comma 3. Per accelerare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse e anche in vista del loro riutilizzo turistico-ambientale, la presente norma, che integra le risorse statali, stanzia 10.000.000 di euro a tali finalit�.
Comma 4. La proposta tende a garantire l'anticipo delle spese previste per la gestione della complessa procedura di project financing finalizzata alla realizzazione di una centrale termica integrata nell'area industriale di Ottana. Tali spese, in linea esemplificativa e non tassativa sono elencate nelle linee guida allegate all'avviso di finanza di progetto. Occorre precisare che l'opera che si intende realizzare � inserita nella programmazione regionale (Piano energetico regionale e Piano di gestione dei rifiuti) e sar� finanziata interamente con capitali privati. L'avviso di finanza di progetto (pubblicato in GUCE il 25 aprile 2006) e le allegate linee guida prevedono che il promotore, una volta individuato, corrisponda all'Amministrazione regionale fino ad un massimo di euro 200.000 a copertura delle spese sostenute in ordine al procedimento in oggetto. Pertanto, le somme indicate nel capitolo di spesa saranno successivamente interamente rimborsate dal soggetto che si aggiudicher� la gara.
Comma 5. L'Autorit� ambientale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento comunitario 1260/99 recante "Disposizioni generali sui fondi strutturali", ha il compito di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei fondi strutturali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonch� di assicurare la coerenza delle azioni finanziate dai programmi con la politica ambientale e la conformit� degli interventi con la normativa vigente in campo ambientale. Per le finalit� indicate si rende necessario assicurare una adeguata dotazione finanziaria.
Comma 6. Il programma si inserisce all'interno delle azioni della Regione per la sostenibilit� ambientale in campo energetico, inquadrate in una pi� ampia strategia per la sostenibilit� ambientale dello sviluppo che nasce dal nuovo concetto di azione ambientale, non pi� incentrato esclusivamente sulla soluzione di singole problematiche ambientali locali, ma sull'integrazione della componente ambientale nella programmazione di tutti i settori di sviluppo. Il programma rientra nelle azioni che la Regione pone in essere per la sostenibilit� ambientale del settore energetico, cui vanno ricondotte la valutazione ambientale strategica del Piano energetico ambientale, gli incentivi per gli impianti solari termici e fotovoltaici e i programmi di informazione, educazione e formazione in campo ambientale.
Comma 7. Trattasi del rifinanziamento dell'obiettivo strategico di "Sardegna fatti bella". Vengono inoltre ridefinite le procedure di attuazione, ponendole in capo all'Amministrazione regionale, ed i soggetti attuatori degli interventi, preservando l'obiettivo dell'utilizzazione di lavoratori disoccupati e inoccupati.
Comma 8. Per ampliare il programma di interventi in corso, sostenuti con scarsi trasferimenti statali, � necessario integrare con risorse proprie da gestirsi preferibilmente in forma diretta o con specifiche deleghe agli enti locali interessati, al fine di accelerare il processo di ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna.
Comma 12. Le modifiche introdotte dal comma alla legge regionale n. 9 del 2006 si rendono necessarie per ricondurre ai principi generali di cui all'articolo 2 della stessa legge alcune attribuzioni nel settore delle acque non particolarmente coerenti con gli stessi. In particolare si riconduce alla competenza dei comuni l'autorizzazione e il controllo sugli scarichi nella pubblica fognatura, riservando alle province il controllo sugli altri scarichi che incidono ordinariamente su territori pi� vasti di quelli comunali. Si rimodula inoltre l'articolato sulle autorizzazioni in capo alle province che presenta alcune incompletezze relative al controllo preventivo su attivit� particolarmente impattanti sulle acque del mare o in ambiti ad esso contigui.
Comma 13. In attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Regione adegua la propria legislazione e d� una prima attuazione nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dallo Statuto e relative norme di attuazione. In analogia con quanto gi� previsto con la legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, il comma tende all'adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi e della semplificazione delle procedure.
Comma 14. Dispone il trasferimento all'Ente foreste dei beni mobili di propriet� della Regione utilizzati per le campagne antincendi.
Comma 16. Modifica la disposizione che istituisce il "Registro del naviglio" che contiene l'elenco di tutte le unit� navali in dotazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Ci� al fine di rendere pi� snella la procedura di esecuzione, che disciplina le modalit� di iscrizione delle unit� navali nel Registro e le modalit� di tenuta dello stesso.
Commi 17 e 18. L'esigenza di omogeneizzazione della nascente Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) con il sistema agenziale nazionale ha determinato l'estensione, al relativo personale, dei CCNNLL della sanit�. A fronte degli aspetti positivi che detta estensione comporta, si evidenzia l'inadeguatezza della citata disciplina contrattuale alle esigenze organizzative dell'Agenzia che si caratterizza per funzioni e finalit� istituzionali innovative e differenti rispetto alle competenze svolte dalle ASL e comunque dall'apparato sanitario pubblico. Il CCNL della sanit� non ha maturato al suo interno una risposta alle differenti figure professionali ed articolazioni organizzative che scaturiscono da processi operativi e dalla distribuzione di ruoli e responsabilit� non presenti nel contesto sanitario. Il transito di un rilevante numero di dipendenti provenienti dalla sanit� in un'organizzazione diversa determina, inevitabilmente, un gap funzionale tra le risorse quanti-qualitative necessarie e quelle che per legge dovranno essere assorbite dall'Agenzia.
La costituzione dell'Agenzia � un'importante occasione da cogliere per innovare un assetto organizzativo non corrispondente alle nuove esigenze, esuberante per incarichi e posizioni vuote di contenuti gestionali e non corrispondenti ad effettive esigenze. Lo sforzo di avvio risulta altres� gravoso se non adeguatamente supportato da norme chiare ed applicabili e che favoriscano le condizioni per l'attuazione di una corretta organizzazione, attenuando le disfunzioni che la ostacolano tra le quali, quella attualmente pi� rilevante, � la presenza di circa settanta dirigenti da assumere, rispetto ad un'esigenza inferiore del 30 per cento.
Pertanto, la proposta di modifica degli articoli 12 e 16 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, � tesa a consentire l'adattamento dinamico della struttura organizzativa alle esigenze del territorio, evitando il sovradimensionamento delle stesse. Sono state, inoltre, eliminate quelle disposizioni che l'ordinamento riserva al CCNL e che avrebbero generato inevitabili problematiche applicative.
Un apposito articolo consente di far fronte all'esubero di personale con il ricorso alla mobilit� ed all'esodo incentivante secondo le disposizioni delle riportate norme regionali. L'eventuale esborso iniziale � compensato da una diminuzione di un costo tendenzialmente rigido e in alcuni casi improduttivo che sostenuto per diversi anni, limiterebbe la possibilit� di introdurre risorse umane pi� adeguate.
Comma 20. L'attribuzione delle competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, risponde al criterio di razionalizzazione delle competenze per garantire il miglior servizio all'utenza agricola e per rispondere in modo adeguato alle disposizioni comunitarie in materia di certificazione delle produzioni agricole. L'attribuzione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di tali competenze consente anche di raggiungere un pi� proficuo e razionale impiego delle risorse umane; infatti la maggior parte degli ispettori fitosanitari dipendono dai Servizi ripartimentali per l'agricoltura.
Comma 21. L'attribuzione delle competenze in materia di pesca all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale risponde alla necessit� di ricondurre ad una programmazione e gestione congiunta le attivit� produttive primarie, cos� come avviene sia a livello comunitario che nazionale, pervenendo ad una pi� marcata razionalizzazione della organizzazione di servizio che utilizzer� gli uffici dell'agricoltura gi� radicati sul territorio con riflessi positivi sugli utenti, in termini di semplificazione delle procedure e che potr� avvalersi dell'ARGEA per l'erogazione dei finanziamenti. La modifica � tanto pi� urgente in vista delle attivit� di programmazione conseguenti al nuovo quadro comunitario di settore che vede la creazione di un fondo specifico per la pesca (FEP).
Commi 27 e 28. Tenendo come punto fermo l'obiettivo di risanamento, salvaguardia e valorizzazione del territorio, la norma dispone che l'apertura di nuove attivit� di cava sia subordinata alla predisposizione del Piano regionale delle attivit� estrattive (PRAE) e al risanamento delle zone gi� oggetto di attivit� di cava.
Articolo 15 - Conservatoria delle coste della Sardegna.
Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri la Regione autonoma della Sardegna assume, nel sistema di governo del territorio regionale, i principi della gestione integrata delle zone costiere di cui alla Convenzione di Barcellona approvata il 10 giugno 1995 e ratificata con la legge 27 maggio 1999, n. 175, cos� come specificati nei successivi protocolli applicativi.
Per gestione integrata delle zone costiere si intende un processo dinamico di tutela, gestione e valorizzazione sostenibile che tiene conto sia della fragilit� degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, sia della diversit� delle attivit� e degli usi, delle loro interazioni e dei loro impatti sulla parte marittima e sulla parte terrestre, sulla base di un approccio globale e concertato che contempli la zona costiera come una entit� unitaria, tenendo conto dell'interazione ed interdipendenza tra la parte marittima e la parte terrestre.
La gestione integrata delle zone costiere deve prevedere la partecipazione della Regione e del sistema degli enti locali della Sardegna in un processo coordinato di governo del territorio che coinvolge e promuove la partecipazione dei cittadini e delle realt� associative.
L'Agenzia regionale della Conservatoria delle coste, nasce quale strumento per l'attivazione di queste politiche in ambito regionale, andando ad integrare e coordinare azioni e attivit� oggi frammentate in diverse amministrazioni. La forma agenziale � quella gi� proposta per meglio rispondere a tematiche non riconducibili all'ordinaria organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Articolo 16 - Energia rinnovabile - eolico
Detta disposizioni in materia di energia rinnovabile, prodotte con impianti eolici, individuando le modalit� di realizzazione e di potenza degli stessi.
Articolo 17 - Istituzione del servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Prevede l'istituzione del Servizio regionale per la gestione dei rifiuti urbani finalizzato all'organizzazione, coordinamento e controllo del recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. La competenza per la gestione del servizio in un unico ambito territoriale, � assegnata all'Autorit� d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani, i cui componenti l'esecutivo (12 sindaci) verranno nominati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria. Dello stesso esecutivo fanno parte, di diritto, i presidenti delle province.
Articolo 18 - Risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Tratta di risparmio energetico e di prevenzione dell'inquinamento luminoso e rimanda alla Giunta regionale la definizione delle relative linee guida.
Articolo 19 - Disposizioni in materia di trasporti
Comma 1. Prevede la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata al rafforzamento della continuit� territoriale.
Comma 2. La legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, articolo 6, comma 3, attribuiva al Consorzio industriale di Macomer la realizzazione del Centro intermodale di Macomer (localit� Tossilo) finalizzato al potenziamento della mobilit� intermodale del territorio. In considerazione dell'importanza che tale intervento oggi riveste, il comma � di conferma dell'intervento e rimanda alla Giunta regionale l'individuazione del soggetto attuatore.
Comma 4. Al fine di contrastare la dispersione scolastica, uno degli obiettivi primari di questo Governo, si ribadisce per il quadriennio 2007-2010 l'intervento destinato al potenziamento e al sostegno del servizio di trasporto per gli studenti delle scuole superiori.
Comma 5. Dispone per la ricapitalizzazione dell'ARST, necessaria a coprire le perdite previste a tutto il 2006 derivanti per oltre il 50 per cento dal caso "FIDEURAM", al fine della trasformazione della stessa azienda in Spa.
Articolo 20 - Istituzione dell'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica (Sardegna Architettura)
Prevede l'istituzione dell'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica quale organo specialistico dell'Amministrazione per la progettazione, accelerazione e miglioramento architettonico delle opere di interesse regionale.
CAPO V - Disposizioni a favore dei sistemi produttivi.
Articolo 21 - Disposizioni per l'agricoltura.
Comma 1. Autorizza la spesa rivolta alla manutenzione straordinaria della rete di distribuzione dell'acqua per usi irrigui, al fine di garantire un apprezzabile grado di efficienza che si riverbera nella riduzione delle perdite della risorsa idrica.
Comma 2. La norma � orientata a favorire l'accesso al credito a breve termine da parte delle imprese agricole, con l'intermediazione di un Consorzio fidi unificato, del quale si favorisce la costituzione. Allo stesso Consorzio vengono concessi finanziamenti finalizzati all'abbattimento degli interessi per le operazioni di credito a breve termine.
Comma 3. Tra gli obiettivi che questo Governo si � posto vi � anche quello di diffondere il ricorso, da parte delle aziende agricole, all'assicurazione per tutelare i redditi agricoli in caso di calamit� naturali o avversit� atmosferiche. Ci� al fine di ridurre l'azione pubblica di risarcimento dei danni provocati dai citati eventi. A tal fine si promuove la nascita del nuovo Consorzio unico di difesa, mediante la fusione degli attuali Consorzi di difesa operanti su base provinciale, con i seguenti obiettivi:
- favorire la concentrazione della domanda assicurativa;
- consentire la riduzione delle spese connesse alla gestione amministrativa a carico degli utenti;
- omogeneizzare su tutto il territorio regionale i prodotti assicurativi sui quali lo Stato e la Regione erogano la propria percentuale di contributo.Fermo quanto gi� previsto dalle norme vigenti in materia di contributi sull'assicurazione agricola agevolata, per l'esercizio 2007 e per i successivi, la Regione si riserva pertanto di erogare, per i contratti stipulati dal nuovo Consorzio unico di difesa e relativi alle nuove garanzie inserite nel Piano assicurativo nazionale (Multirischio sulle rese, epizoozie bovine, epizoozie ovi-caprine, fitopatie), un eventuale cofinanziamento sul decreto legislativo 29 aprile 2004, n. 102, che prevede l'erogazione da parte dello Stato di una quota di contributo sull'assicurazione agricola agevolata per i contratti stipulati dagli organismi abilitati all'attivit� di difesa attiva e passiva.
Comma 4. Con la presente norma vengono destinate risorse finanziarie per interventi rivolti alle imprese agricole in difficolt� che hanno possibilit� di recuperare efficienza economica a seguito di un piano di ristrutturazione delle aziende che sar� notificato di volta in volta alla Commissione europea secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4.
Commi 5 e 6. Prevedono finanziamenti volti all'integrazione del settore lattiero-caseario e delle filiere agro-alimentari. In particolare la modifica introdotta dalla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, articolo 6, comma 7, che istituisce un aiuto a favore delle organizzazioni dei produttori nei settori diversi dall'ortofrutta, semplifica profondamente la procedura di erogazione dello stesso garantendo, di conseguenza, rapidit� di risultato, mediante l'estensione della norma "de minimis" al settore della commercializzazione dei prodotti agricoli, eliminando l'obbligo di notifica per l'aiuto proposto, purch� attuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006.
Comma 9. Le modifiche introdotte al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9 del 2006 e all'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, recante norme in materia di usi civici, creano non pochi problemi nell'applicazione della norma. Infatti, in relazione alla legge regionale n. 12 del 1994, articolo 5, comma 3, si osserva che la natura meramente ricognitiva (cfr. Cass. Civ. sez. II, 24 gennaio 1995, n. 792, Cass. Penale, sez. III, 11 novembre 1993, del provvedimento di accertamento con il quale, si ricorda, vengono descritti i terreni gravati da uso civico) esclude che un suo annullamento, pronunciato a seguito di ricorso in opposizione, possa influire sull'esistenza dell'uso civico. Al contrario l'annullamento di un provvedimento avente semplicemente valore ricognitivo � idoneo a minare la certezza del diritto dei titolari. Inoltre, � opportuno notare che la formulazione dell'emendamento, che si ricorda essere stato inserito nel corso del 2006 ("il dirigente competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale annulla i decreti di accertamento relativi a quei terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP"), sembrerebbe limitare l'ambito applicativo della disposizione in questione ai decreti che, come noto, sono stati emanati dal Commissario regionale per gli usi civici negli anni '30. A tale proposito si ricorda, tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme in materia di ricorsi amministrativi, la ricevibilit� del ricorso in opposizione, � subordinata alla presentazione del ricorso nel termine dei trenta giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato. In relazione al comma 5 bis del succitato articolo 5 vale la medesima considerazione di cui sopra: infatti, anche in questo caso, stante la natura meramente ricognitiva del provvedimento di accertamento, il mancato inserimento di un terreno gravato da uso civico (per essere stato utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP) nel provvedimento medesimo non determina l'inesistenza dell'uso civico ivi insistente. Si ricorda, inoltre, che il legislatore del 2006, con il novellato articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994 ha gi� previsto nell'ambito della legge regionale in argomento, attraverso l'istituto della classificazione, la possibilit� di "eliminare" gli usi civici dai terreni su cui siano state costruite opere permanenti di interesse pubblico o realizzati PEEP o PIP.
A tal proposito, si segnala, peraltro, che, allo stato, la mancata previsione nel corpo della norma novellata di un limite temporale consente la sanatoria anche degli "abusi" futuri, in evidente contrasto con i principi vigenti in materia e con la valenza ambientale degli usi civici (le aree gravate da usi civici sono vincolate a fini paesistici) univocamente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. sentenza della Corte costituzionale 25 marzo1993, n. 133).
Si evidenzia, inoltre, che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione (ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e del conseguente mutato equilibrio di competenze tra Stato ed enti locali, lo Stato ha ora legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, lettera s)).
Articolo 22 - Norme per la valorizzazione dei compendi ittici.
Promuove la nascita di societ� alle quali partecipano produttori ittici associati, al fine di valorizzare la gestione e la commercializzazione dei prodotti ittici.
Articolo 23 - Interventi a favore del turismo, dell'artigianato e del commercio.
Comma 1. Costituisce un impegno alla promozione in tutto il territorio di prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, cos� da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti.
Comma 2. Intende portare avanti due importanti iniziative di valenza turistico-ricettiva. La prima prevede un'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 per l'anno 2007 per finanziare un intervento denominato "Posadas", finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e palazzine d'epoca. La seconda destina la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2007 per la riconversione di seconde case in strutture ricettive di tipo alberghiero o extra alberghiero. Il presente articolo destina infine una somma pari a euro 8.000.000 per l'anno 2007 per favorire l'artigianato tipico e artistico.
Articolo 24 - Interventi a favore del sistema industriale.
Comma 1. Si ritiene opportuno riproporre le misure rivolte al sistema delle imprese in materia di risparmio energetico autorizzando il rifinanziamento, per euro 15.000.000, dell'intervento di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1, articolo 6, comma 4, lettera e), anche al fine di consentire l'innovazione del sistema industriale regionale, perseguire gli obiettivi del decreto legislativo n. 1921 del 2005 attuando le politiche di risparmio energetico delineate dal PEARS.
Comma 2. La norma consente l'utilizzo delle somme confluite nel conto dei residui del cap. SC06.1249 per le finalit� previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 - Titolo II, che prevede l'erogazione di un contributo in conto interessi in favore delle PMI per il periodo 2000-2006. Tali somme consentono l'erogazione del contributo in conto interessi in favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi per il periodo 2004-2006 consentendo di perseguire le finalit� della legge.
Comma 3. L'importo di euro 1.000.000 � riferito unicamente al Gruppo SIGMA, non necessitando le altre societ� in liquidazione di alcun intervento finanziario.
Comma 4. In base al dettato della legge regionale 2 novembre 2006, n. 16, � in fase di costituzione il nuovo soggetto che dovr� gestire la miniera di fluorite di Silius. Pertanto la somma prevista di euro 4.000.000 sar� utilizzata per la ricapitalizzazione dello stesso.
Comma 5. La spesa di euro 100.000 � destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.
Comma 6. L'autorizzazione di spesa prevista � destinata all'acquisto delle aree necessarie ad ospitare l'impianto di produzione di energia elettrica da carbone Sulcis.
Comma 7 e successivi. Il Comitato miniere, istituito con legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3, quale omologo del Consiglio superiore delle miniere di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, a seguito di acquisizione da parte della Regione Sardegna della competenza in materia di governo di giacimenti minerari. Il Comitato ha svolto attivit� consultiva a favore dell'Assessorato dell'industria fino all'ottobre 2005 e non � stato ricostituito in quanto destinato alla soppressione.
Comma 10. Aumentare la competitivit� dei sistemi produttivi locali nel contesto in cui sempre pi� diventa pressante la concorrenza internazionale anche dei paesi emergenti e supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese sarde � uno dei pi� importanti obiettivi posti a fondamento delle politiche di sviluppo regionale in quanto direttamente correlato all'incremento di competitivit� delle imprese. � necessario delineare una strategia di rafforzamento della presenza e delle attivit� delle imprese sarde nei mercati internazionali soprattutto al fine di superare la scarsa propensione delle stesse ad intraprendere e consolidare valide relazioni con i mercati esteri. L'azione si propone quindi di attivare azioni di sostegno ai processi di internazionalizzazione e promozione del prodotto Sardegna con la partecipazione, in particolare, ad eventi di rilevanza estera in collaborazione stretta con enti e associazioni che operano in ambito nazionale e internazionale.
Comma 11. La ricapitalizzazione della SFIRS, per euro 14.000.000, � finalizzata in quanto a euro 11.000.000 a interventi di promozione territoriale e/o risanamento ambientale nei siti di maggior rilevanza socio-economica e per euro 3.000.000 alla sottoscrizione del capitale sociale della societ� Galsi. La situazione dei siti industriali di maggiore rilevanza socio-economica richiede infatti l'avvio di importanti processi di reindustrializzazione che consentano alle aree interessate il recupero e la nascita di altre realt� produttive in grado di determinare nuovi processi di sviluppo e l'allargamento della base occupativa. Gli interventi di promozione dovranno pertanto essere mirati al raggiungimento di tali obiettivi tenendo conto delle diverse realt� territoriali anche per quanto concerne la situazione ambientale e le problematiche connesse ai relativi processi di risanamento. Riavviare lo sviluppo di siti di pi� significativa tradizione industriale e di maggiore rilevanza sociale ed economica consentir�, in sinergia con le altre azioni di politica industriale che si intende realizzare, una pi� ampia crescita dell'intero territorio regionale.
Articolo 25 - Estensione dei regimi di aiuto - legge regionale n. 7 del 2005, articolo 11.
Dispone l'estensione e/o l'istituzione di un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, che utilizzano i regolamenti comunitari in esenzione prorogati al 30 giugno 2008 dal Regolamento CE n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea dei nuovi regolamenti in materia di aiuti alle imprese
a finalit� regionale. Nello stesso articolo � regolamentata la gestione degli interventi di cui sopra.
Articolo 26 - Istituzione dell'Agenzia governativa regionale Osservatorio economico.
Nell'ambito della pi� ampia politica di riordino e riorganizzazione dei diversi soggetti dell'area regionale finalizzata al miglioramento dei risultati ed al contenimento dei costi, di particolare rilevanza risulta essere l'istituzione dell'Agenzia regionale denominata Osservatorio economico che, collocandosi all'interno del nuovo sistema delle agenzie regionali, ne completa la linea strategica avviata negli ultimi tempi dall'Amministrazione regionale.
Finalit� dell'Agenzia � quella di svolgere l'attivit� di rilevazione e elaborazione dei dati statistici regionali per renderli fruibili all'intera comunit� sarda e per supportare le amministrazioni pubbliche nel definire azioni di sviluppo economico.
L'Agenzia operer�, come l'intero sistema delle agenzie, in coerenza con le linee strategiche e le direttive impartite dall'Amministrazione regionale prevedendo quale figura di coordinamento e attuazione dei programmi un direttore generale.
In considerazione di ci�, non viene pertanto previsto l'organo politico-amministrativo in quanto non pi� funzionale al ruolo dell'Agenzia e dell'impianto organizzativo che ne consegue.
L'istituzione dell'Agenzia presuppone pertanto la liquidazione dell'Osservatorio economico Srl in quanto le funzioni e competenze dello stesso vengono assorbite dal nuovo soggetto giuridico
Articolo 27 - Disposizioni a favore dell'istruzione.
Tra le politiche della conoscenza quelle rivolte all'istruzione rivestono un ruolo primario nell'azione dell'attuale Governo. La maggiore criticit� in tale campo � rappresentata dall'elevato tasso di dispersione scolastica soprattutto nei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Obiettivo generale �, quindi, quello di elevare i livelli di istruzione favorendo la crescita e la competitivit� degli studenti. A tal fine si ripropongono nell'attuale legge finanziaria una serie di azioni in tal senso, gi� intraprese nella precedente (comma 2, lettere b), c), d),e), f), p)) per un totale nell'anno 2007 di euro 48.900.000 ai quali si sommano i 3.000.000 di euro destinati alla riduzione del disagio del pendolarismo scolastico. Al raggiungimento dell'obiettivo in argomento concorre anche il potenziamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale mediante l'istituzione di una apposita direzione generale in capo all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
Articolo 28 - Interventi per la cultura e lo spettacolo.
L'azione di Governo nel campo della cultura � teso a promuovere e a valorizzare i beni e le attivit� culturali della Sardegna al fine anche di un loro utilizzo per lo sviluppo turistico locale.
Al conseguimento di tale obiettivo sono rivolte le autorizzazioni di spesa introdotte dal presente articolo, tra le quali si rileva quella di euro 5.000.000 per ciascun anno del quadriennio 2007-2010 destinata alla copertura degli oneri espropriativi per la salvaguardia di beni immobili culturali (comma 1)
Articolo 29 - Interventi per lo sport.
Le modifiche introdotte alla legge che disciplina le attivit� sportive interessano:
- lettera f), punto 1), lettera a). La proposta di modifica � finalizzata allo snellimento delle procedure di nomina del Comitato regionale per lo sport, avvalendosi di quanto previsto dal nuovo statuto del CONI, al quale oltre alle Federazioni sportive, conferiscono anche gli enti di promozione sportiva;
- lettera f), punto 1), lettera b). I componenti indicati nelle lettere g) ed h) non sono pi� designabili poich� gli ISEF sono stati soppressi immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, (lettere g) ed h)); il componente indicato nella lettera m) non � designabile poich� il Comitato regionale dello sport per tutti non � mai stato costituito dagli organismi sportivi cui ci� competeva (lettera m));
- lettera f), punto 2). Il Comitato regionale del CONI � stato autorizzato, con legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria), articolo 26, commi 19 e 20, a costituire l'Albo regionale per le societ� sportive. La modifica consente al Comitato regionale del CONI il proseguimento dell'attivit� gi� avviata;
- lettera f), punto 3). A seguito della positiva esperienza maturata in sede di costituzione dell'Albo delle societ� sportive, si � ritenuto di dover proporre l'estensione della forma di partecipazione prevista dall'articolo 9, comma 1, anche alla costituzione e gestione dell'anagrafe degli impianti sportivi regionali;
- lettera f), punto 4). Con le modifiche proposte si vuole rendere pi� incisivo l'intervento regionale a favore dello sviluppo dei settori giovanili delle societ� sportive isolane, consentendo l'accesso ai contributi ad un maggior numero di sodalizi;
- lettera f), punto 5). La modifica proposta consente la salvaguardia e la tutela dei finanziamenti regionali per alcune manifestazioni sportive che nel corso degli anni hanno consolidato la loro organizzazione, raggiungendo notevoli risultati sotto il profilo tecnico e promozionale delle relative discipline e dando ampia visibilit� al territorio ospitante e alla Sardegna;
- lettera f), punto 6). Il testo vigente dell'articolo 39 della legge regionale n. 17 del 1999 autorizza esclusivamente la concessione di contributi alle societ� sportive per il rimborso al 90 per cento delle spese gi� effettuate; con la modifica che si propone si intende migliorare e semplificare l'erogazione del servizio, in quanto, investendo direttamente le aziende sanitarie locali, mediante stipula di apposite convenzioni, si consente alle societ� sportive di effettuare gli accertamenti sanitari obbligatori senza dovere anticipare le somme oggetto di successivo rimborso regionale;
- lettera f), punto 7). L'elevazione della percentuale contributiva dal 50 per cento previsto dall'articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1999 al 70 per cento, consente di incentivare maggiormente la ricerca scientifica in materia di attivit� motoria.
Articolo 30 - Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale.
Comma 1. Stanzia quanto stimato necessario per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale che, in base all'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006 permangono in capo alla Regione.
Comma 2. Stanzia quanto necessario (in ottemperanza all'accordo sottoscritto il 12 dicembre 2006 tra la Regione, i sindacati e i rappresentanti degli enti locali (province e comuni)) a garantire l'erogazione delle competenze a favore di 250 operatori della formazione professionale iscritti all'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, in attesa della ricollocazione presso gli enti locali.
Comma 4 e successivi. La norma si propone da un lato di riaprire i termini per l'esodo incentivato del personale di cui all'Albo della legge regionale n. 42 del 1989 gi� disposto dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 11; dall'altro di fissare un finanziamento a favore delle amministrazioni provinciali e comunali che assorbono il personale medesimo.
Comma 9. Nell'ottica di una semplificazione normativa e procedurale, nonch� di una razionalizzazione delle competenze, la norma si propone di trasferire alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi al Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, rinviando ad una deliberazione della Giunta regionale per le modalit� di attuazione e attribuendo alle rispettive Commissioni provinciali per il collocamento mirato dei diversamente abili, le funzioni del comitato regionale del fondo (peraltro mai costituito), previste dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20, articolo 1, commi da 8 a 15.
Comma 10. Trattasi del finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzato alla stabilizzazione degli stessi presso imprese private, enti locali o societ� miste.
Comma 11. Provvede a dare copertura all'accordo sottoscritto in data 15 maggio 2006 che impegna, tra l'altro, la Regione a dare copertura, nell'anno 2008 e per euro 2.000.000, al programma di reimpiego dei lavoratori della Montefibre Spa.
Articolo 31 - Trasferimento alle province delle funzioni in materia di formazione professionale.
� la norma che disciplina il trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale, previste dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 75, alle province.
Le province devono provvedere ad esercitare tali funzioni utilizzando prioritariamente personale ex legge regionale n. 42 del 1989 (comma 2); alle stesse saranno assegnati i fondi regionali individuati nel comma 1 secondo i criteri previsti nel comma 3; quelli statali verranno attribuiti, una volta erogati dallo Stato, con apposita delibera della Giunta regionale.
Comma 6 e successivi. Disciplinano il trasferimento alle stesse province delle strutture e del personale regionale impiegato per lo svolgimento delle funzioni in argomento.
Comma 10. La norma in oggetto � volta a trasferire alle province il compito di nominare le commissioni esaminatrici dei corsi di formazione, in linea con il dettato dell'articolo 75 della legge regionale n. 9 del 2006.
Articolo 32 - Disposizioni nel settore sanitario.
La politica sanitaria della RAS si fonda su quanto previsto dal Piano sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2007.
Pertanto le disposizioni incluse nella presente manovra finanziaria proseguono l'azione gi� intrapresa nella precedente in tal senso.
Di particolare rilievo sono gli stanziamenti destinati:
- alla riconversione e riqualificazione delle strutture ospedaliere, e prioritariamente dei piccoli ospedali nonch� del miglioramento e ammodernamento del patrimonio tecnologico (commi 2 e 3);
- alla riqualificazione della rete emergenza urgenza sanitaria (comma 8);
- alla rete integrata dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione di patologie ad alta specificit� per la Sardegna quali il diabete, le malattie oncologiche e la salute mentale (comma 4);
- alla gestione della banca delle cellule staminali cordonali (comma 9).
Articolo 33 - Politiche sociali.
Le azioni promosse in questo campo sono indirizzate a sostenere l'infanzia, la famiglia e le persone anziane.
Spiccano le azioni rivolte:
- a promuovere l'incremento delle nascite, con un programma di spesa di 10 milioni di euro da definirsi con delibera della Giunta regionale, (comma 2);
- al rafforzamento e alla prosecuzione dei nuovi programmi sperimentali in materia di edilizia residenziale pubblica gi� finanziati con la legge regionale n. 1 del 2006, articolo 5, comma 1. Ci� in linea con le priorit� gi� inserite in sede di programmazione economico - finanziaria per il settore. Pi� precisamente, si intende realizzare programmi per concorsi di idee e progettazione per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e della nuova Azienda regionale per l'edilizia abitativa AREA (ex IACP) nonch� interventi di costruzione e recupero, ovvero acquisto e recupero, di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.------------------------------------
La presente relazione si riferisce al testo originario della Giunta regionale, pertanto i riferimenti interni non corrispondono nel testo dell'articolato stralciato dal Presidente del Consiglio regionale.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILIT� - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
CUCCA, Presidente e relatore di maggioranza; DIANA, Vice Presidente e relatore di minoranza; SALIS, Segretario; FARIGU, Segretario; BIANCU, CAPPAI, CHERCHI Silvio, CONTU, CUCCU Franco Ignazio, FLORIS Vincenzo, LADU, MARRACINI, MARROCU, PORCU, SABATINI, SCARPA, URAS, VARGIU.
Relazione di maggioranza
On.le Cucca
pervenuta il 26 aprile 2006La Commissione bilancio e programmazione, nella seduta del 17 aprile 2007, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, l'astensione del Consigliere Farigu sul PRS ed il voto contrario dei Consiglieri dell'opposizione sulla manovra, i documenti relativi alla manovra finanziaria per gli anni 2007-2010 (legge finanziaria per l'anno 2007, bilancio 2007-2010 e PRS).
Nel rispetto del Regolamento, ai sensi dell'articolo 34 bis, nel disegno di legge finanziaria presentato dalla Giunta, la Presidenza del Consiglio ha disposto lo stralcio di alcune norme ritenute incompatibili con il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna).
Quest'anno sono state ritenute intruse un numero limitato di norme rispetto agli anni scorsi. Infatti, la nuova legge di contabilit�, applicata quest'anno per la prima volta, consente una pi� ampia portata dei contenuti della legge finanziaria rispetto alla passata disciplina, considerata assai limitativa. Le norme ritenute intruse sono quelle ricadenti nelle "Disposizioni nel settore ambientale" da cui � stato espunto l'articolo 14, commi 13, 15, 17,19, 24, 25, 27, 28 e 29; nel settore del personale � stato stralciato l'articolo 7, commi 3, 5, 6 e 9 (Modificazioni alla legge regionale n. 31 del 1998); nel capo IV l'intero articolo 17 relativo all'Istituzione del servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani; nel capo V titolato "Disposizioni a favore dei sistemi produttivi" sono stati considerati intrusi gli articoli 21, comma 9 e 23, comma 5, rispettivamente rubricati "Norme sugli organici e sulla spesa del personale" e "Interventi a favore del turismo, artigianato e commercio"; nel capo VI � stato cassato l'articolo 29 nella lettera f) (meno l'ultimo alinea) rubricato "Interventi per lo sport"; nel capo VII comprendente "Disposizioni in materia di sanit� e di politiche sociali" � stato espunto l'articolo 29, comma 14, rubricato "Disposizioni nel settore sanitario".
Tali norme, come � consuetudine, saranno verosimilmente riproposte dalla Giunta regionale come disegni di legge autonomi e seguiranno l'iter ordinario.
A seguito dell'entrata in vigore della gi� richiamata legge di contabilit�, l'attuale normativa disciplina in modo diverso rispetto al passato i contenuti della legge finanziaria. In primo luogo, il legislatore ha fatto proprie quelle istanze dirette ad ottenere uno strumento finanziario pi� moderno ed efficiente sul fronte della spesa. Su questo punto la legge mette in evidenza l'importanza per la Regione della programmazione della spesa stessa, ripartendola in capitoli, da organizzare per strategie e indicando nel contempo gli obiettivi.
Tale rappresentazione porta sicuramente due vantaggi. Il primo � costituito dal rigore e dalla trasparenza della gestione della spesa; il secondo dalla fedele riproduzione delle entrate e delle uscite in un documento di bilancio, che consenta una facile lettura agli interlocutori istituzionali, nonch� una maggiore aderenza alle esigenze amministrative nelle sue varie articolazioni. Sotto tale aspetto, � evidente l'intento del legislatore di creare uno stretto legame tra il bilancio e la programmazione, considerando il primo come elemento complementare al secondo. Si introduce in questo modo un elemento di dinamicit� nel bilancio, per se stesso assai rigido, ancorando la spesa regionale alla elaborazione di programmi ed indirizzi che consentano un migliore management in termini di concretizzazione dei bisogni da soddisfare.
Determinante al riguardo � la novit� introdotta dalla legge regionale n. 11 del 2006 circa la predisposizione del Piano regionale di sviluppo (PRS), come principio normativo che individua criteri e obiettivi cui deve approntarsi l'azione di governo nell'arco dell'intera legislatura.
Nel ciclo di programmazione si inserisce nella sua nuova denominazione anche il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF), che sar� presentato con la manovra finanziaria 2008, che aggiorna annualmente il PRS e il grado di realizzazione dei programmi e interventi finanziati con il bilancio. Il tutto, per la prima volta, coincide con un ciclo unico di programmazione per il periodo 2007-2013, che ha consentito che gli obiettivi del PRS potessero essere definiti in coincidenza con la programmazione comunitaria e con quella nazionale. Inoltre, nel quadro di una politica di contenimento della spesa, appaiono significative le previsioni di cui all'articolo 33 della nuova legge di contabilit�, laddove, con l'articolo 33 si impone che ad ogni legge della Regione che implichi una spesa debba corrispondere un'analisi d'impatto circa la ricaduta economica e sociale degli interventi.
La manovra di bilancio 2007-2010 � stata trasmessa soltanto il 14 marzo alla Terza Commissione, che ha tempestivamente espresso il prescritto parere sulle norme considerate intruse dalla Presidenza del Consiglio.
Tale ritardo trova molteplici spiegazioni. Intanto, la manovra � quest'anno particolarmente complessa, coinvolge in maniera significativa molteplici settori ed � ritenuta da molti la manovra di svolta per l'economia isolana. La legge finanziaria che ci accingiamo a discutere, infatti, prevede importanti novit� nell'ambito dell'autonomia impositiva regionale, nel settore del personale, nel sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento all'articolo 16 sull'energia rinnovabile, che ha formato oggetto di ampia discussione in Commissione, nell'agricoltura, nell'istruzione, nello spettacolo e nello sport, nella formazione professionale, nella sanit�, sino alle importanti novit� nel campo delle politiche sociali e del lavoro. Merita inoltre un'apposita citazione l'articolo 14 della finanziaria, che introduce novit� di assoluto rilievo nel settore ambientale, nei confronti del quale quest'Amministrazione conferma di avere particolare riguardo, con la previsione di una serie di azioni dirette alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale dell'Isola.
La complessit� della manovra � del resto confermata sia dalla durata dei lavori della Commissione che dal numero elevatissimo, oltre ottocento, degli emendamenti che sono stati presentati ed esaminati dalla Commissione stessa.Inoltre, le cause del ritardo sono da ricercarsi per lo pi� nei tempi di attesa della presentazione della legge finanziaria dello Stato, al fine di conoscere con esattezza l'ammontare delle risorse disponibili a seguito della positiva conclusione della vertenza sulle entrate. Tale fatto ha costituito argomento di ampia discussione in Commissione e certamente sar� al centro del dibattito anche in Aula.
D'altro canto, � utile rammentare che la positiva soluzione della vertenza sulle entrate ha consentito di avere a disposizione una massa significativa di risorse manovrabili. Il risultato � stato quello di un disegno di legge consistente e complesso, che ha generato una discussione in Commissione articolata e impegnativa. I lavori, infatti, sono stati ripetutamente sospesi non per problemi funzionali, bens� per ricercare, attraverso tavoli politici della maggioranza, la soluzione di alcuni nodi problematici emersi nel corso della discussione, al fine di accelerare l'esame e pervenire a licenziare il provvedimento.
Al riguardo, non pu� tacersi dell'atteggiamento di grande responsabilit� assunto dall'opposizione che, manifestando massima disponibilit� e correttezza, ha evitato di evidenziare e far pesare le contraddizioni emerse nella maggioranza, facilitando anzi la composizione e consentendo un equilibrato svolgimento dei lavori.
Espresso il parere sulle norme intruse, si � entrati nel vivo della discussione, con il preliminare coinvolgimento e l'audizione delle parti istituzionali e sociali, che nella prima settimana hanno rappresentato ai componenti della Commissione le istanze, talvolta l'apprezzamento, ma anche le perplessit�, sulla manovra finanziaria per gli aspetti loro riguardanti. In particolare sono state sentite le organizzazioni sindacali, il sistema degli imprenditori, le associazioni delle varie categorie, il terzo settore no profit, il sistema del credito, tutti coinvolti in una discussione che si � rivelata quanto mai proficua ed aperta, che ha permesso alla Commissione di individuare le priorit� e i problemi sui quali intervenire con maggiore efficacia.
Al riguardo, pare opportuno subito evidenziare l'apporto dato dalla nuova legge di contabilit�, che consentir� di progettare la spendita delle risorse in un quadro di rigore e trasparenza. Tuttavia, emerge chiaramente che permane la necessit� di un'ulteriore rivisitazione della legge di contabilit� medesima, al fine di porre rimedio all'ingente carico dei residui passivi, sistematicamente denunciato da pi� parti dell'opposizione e della maggioranza.
Sarebbe, dunque, massimamente opportuno prevedere una norma che ripristini rigidamente il controllo di legittimit� da parte della Ragioneria regionale sugli impegni assunti.
Un siffatto provvedimento, cos� come pi� volte � stato sottolineato nelle relazioni degli anni passati, inciderebbe positivamente su pi� aspetti. Infatti:
- limiterebbe la proliferazione dei residui passivi che, di fatto, costituiscono "un altro bilancio";
- inciderebbe sull'accelerazione della spesa perch�, onde evitare l'economia degli stanziamenti disposti in sede di bilancio di previsione, l'Amministrazione regionale sarebbe costretta a predisporre i programmi di spesa e i relativi atti di impegno entro l'esercizio finanziario di riferimento;
- inciderebbe positivamente sul risanamento del bilancio, perch�, con la cancellazione dei residui, si ridurrebbe il disavanzo di amministrazione.Tale politica inciderebbe positivamente sull'auspicata accelerazione della spesa, liberando risorse in settori economici in sofferenza. Inoltre, la cancellazione dei residui apporterebbe un'ulteriore riduzione del disavanzo di amministrazione fino ad un completo pareggio a fine legislatura. Questo ambizioso obiettivo deve considerarsi oggettivamente alla portata di questa Amministrazione.
La manovra finanziaria 2007-2010 appare ancora una volta caratterizzata da una forte politica di risanamento. Quest'anno per�, si registra un considerevole impegno della Giunta nell'intraprendere una politica di sviluppo in settori strategici. � da sottolineare lo sforzo intrapreso dall'Esecutivo nella riduzione del deficit che al 2004 ammontava a un passivo netto di 3.159.000 euro e che nel 2006, si � ulteriormente ridotto a meno del 3 per cento del totale delle entrate disponibili della Regione. Tale passivo si intende azzerare per l'anno in corso.
La definizione positiva della compartecipazione della Regione al gettito fiscale nazionale ha liberato nuove ed ulteriori risorse, la cui entit� a partire dal 2007 e fino all'entrata a regime del nuovo sistema nel 2010, apporter� un beneficio economico pari a 1.500.000.000 euro per anno.
I livelli di compartecipazione come definiti nell'intesa Stato-Regione hanno consigliato e consentito all'Amministrazione regionale di iscrivere in bilancio 2007 una somma pari a 500.000.000 euro, la cui copertura dovr� essere garantita con minori iscrizioni di pari importo nel bilancio 2010, secondo il nuovo sistema conseguente alla recente riforma del titolo III del nostro Statuto, prevista dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007.
La possibilit� di anticipare entrate di competenza di esercizi futuri, nell'ambito del bilancio pluriennale che copre un periodo non inferiore ai quattro anni e, comunque, sempre nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, avr� il doppio vantaggio di abbattere il disavanzo evitando di ricorrere a un nuovo indebitamento con le contrazioni di mutui. Tale scelta incider� senza dubbio positivamente sul sistema economico regionale.
Nondimeno, l'opposizione ha manifestato, e certamente non mancher� di riproporre il tema anche in Aula, molteplici dubbi sulla legittimit� dell'operazione delle anticipazioni. La Presidenza del Consiglio, tuttavia, a seguito di una specifica richiesta, ha fornito in maniera esaustiva i necessari chiarimenti.
Nell'ambito dell'esercizio di autonomia tributaria e in ottemperanza dell'articolo 8 lettera l) dello Statuto sardo, deve essere ricordata l'introduzione dei nuovi regimi di imposta relativi alle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, sulle seconde case adibite ad uso turistico e sugli aeromobili e le unit� da diporto, nonch� sulla nuova imposta di soggiorno prevista dalla finanziaria regionale, la cui imposizione � rimessa agli enti locali.
In proposito, giova precisare che le imposizioni fiscali suddette, gi� istituite dalla legge regionale n. 4 del 2006, prevedevano un'esclusione a carico dei residenti in Sardegna e dei sardi emigrati, mentre l'imposta di soggiorno, nella prima stesura, veniva applicata ai non residenti nel comune impositore. Come � noto, tuttavia, escludere dalla soggettivit� passiva coloro che hanno domicilio fiscale in Sardegna e, a vario titolo, soggetti sardi, risultava essere discriminante rispetto ai princ�pi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e solidariet�, nonch� rispetto ai princ�pi comunitari. Pertanto, la Giunta regionale in sintonia con la Commissione, per superare i rilievi di incostituzionalit� e illegittimit� delle stesse, ha ritenuto di rimodulare le imposte regionali, considerando soggetti esclusi dall'imposta tutti coloro che abbiano il domicilio fiscale in Sardegna. Ne consegue che saranno esclusi dall'imposizione fiscale gli emigrati che vivono in un paese diverso dal nostro, ma non i sardi che vivono nella penisola. Tale rimodulazione dell'imposizione, in applicazione dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, evita di creare una doppia tassazione agli emigrati che vivono all'estero e che gi� versano le imposte nello Stato in cui risiedono ma che, in quanto proprietari di beni nel territorio italiano, hanno qui un domicilio fiscale e, pertanto, qui pagano anche le relative tasse. Per la tassa di soggiorno, lasciata alla discrezionalit� dell'ente locale, � stata invece prevista l'esenzione per tutti i sardi residenti, per coloro che si trovino in Sardegna per motivi di lavoro o di studio e per minori di 18 anni. Tale ultima scelta � stata operata anche con l'intento di favorire, o comunque non disincentivare, il turismo giovanile. Inoltre, si � stabilito che l'imposizione entrer� a regime a partire dal 2008, al fine di consentire un'ottimale predisposizione degli strumenti deputati alla sua riscossione e anche per evitare inutili complicazioni a carico degli operatori turistici, che gi� avevano presentato da tempo le loro offerte per l'anno in corso.
Appare importante sottolineare che il beneficio del gettito fiscale relativo sar� per il 75 per cento a favore di un fondo di sviluppo e coesione territoriale. Si �, altres�, disposto che 50.000.000 euro confluiranno direttamente nel fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali. Allo stesso modo, l'introito derivante dall'imposta di soggiorno sar� destinato ad interventi nel settore del turismo, il cui beneficio sar� equamente distribuito per il 50 per cento alla Regione, mentre per il restante 50 per cento al comune impositore, la cui mancata utilizzazione entro due anni dalla riscossone, comporter� il ricollocamento delle risorse a favore del Fondo regionale per lo sviluppo e coesione territoriale, gi� richiamato.
La Commissione ha inoltre ritenuto di estrema importanza la politica di sostegno dell'Esecutivo nei confronti degli enti locali. La creazione di un sistema di finanziamento attraverso un fondo unico di 500.000.000 euro, una delle novit� qualificanti l'intera manovra finanziaria, � stata generalmente accolta, seppure con vari distinguo, con grande favore. Tra l'altro, � stata introdotta anche l'ulteriore novit� dello svincolo di destinazione delle risorse messe a disposizione, lasciando la scelta agli amministratori locali, che potranno operare in autonomia, secondo le esigenze e le finalit� delle realt� territoriali. La legge finanziaria, infatti, ha previsto al riguardo esclusivamente norme di mero indirizzo. In buona sostanza, con la proposta della Giunta regionale opportunamente integrata con le modifiche apportate dalla Commissione, in particolare al comma 2 dell'articolo 10, si � inteso rafforzare la volont� di sostenere l'attivit� degli enti locali al fine di consentire di fronteggiare le esigenze pi� varie, che vanno dalla tutela del territorio alla organizzazione della macchina amministrativa, dalla cultura all'opportunit� di creare nuovi sbocchi occupazionali.
Il carattere di documento di svolta della manovra finanziaria proposta dalla Giunta regionale e condivisa dalla maggioranza della Commissione emerge pure dalle disposizioni riguardanti l'agricoltura, l'istruzione, lo spettacolo e lo sport, la formazione professionale, le politiche sociali, la sanit� ed il lavoro, nonch� il settore ambientale, con particolare riferimento all'energia rinnovabile, anche come opportunit� per dare supporto alle imprese.
N� va trascurata l'ingente quota per il cofinanziamento per la programmazione 2007-2013, che consentir� di attivare concretamente il Programma regionale di sviluppo, con una particolare attenzione al rafforzamento della competitivit� del sistema produttivo, in linea con gli obiettivi di Lisbona.
Per quanto attiene il lavoro, data la complessit� delle problematiche emerse e dopo un vivace dibattito che, come � noto, ha impegnato per circa due giorni i componenti di maggioranza della Commissione, si � predisposto un articolo, il 32 bis, con il quale si demanda alla Giunta la predisposizione, con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle forze sociali, di un programma teso a disporre interventi finalizzati all'occupazione, alle politiche attive del lavoro alle azioni di contrasto della povert�.
Per tale intervento � stata prevista una spesa di 170.000.000 euro per il 2007, cui si fa fronte attraverso la riprogrammazione di fondi comunitari e nazionali, nonch� l'utilizzo delle risorse sussistenti nel conto della competenza e dei residui del capitolo SC02.0600 dove complessivamente sussiste una disponibilit� di 55.000.000 euro. La Commissione ha in questo senso voluto dare una risposta, seppure preliminare, alle istanze dei sindacati, delle forze sociali, del mondo del volontariato e delle istituzioni ecclesiastiche, particolarmente attenti al disagio della popolazione derivante dalle nuove povert�. Nel corso dei lavori d'Aula saranno presentati gli emendamenti necessari per stabilire la destinazione delle ingenti risorse messe a disposizione e le azioni di governo necessarie per dare concrete risposte su temi di cos� attuale importanza, che costituiscono certamente una delle emergenze prioritarie della nostra Isola.
Ulteriore elemento positivo � quello della particolare attenzione data alle politiche della casa. Sono state infatti destinate ingenti risorse per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di propriet� pubblica, nonch� per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia popolare.
Per quanto riguarda la sanit�, per la quale � stato presentato un cospicuo numero di emendamenti, si � operata la scelta, d'intesa con l'opposizione, di ritirare gli emendamenti presentati dalla maggioranza e di respingere quelli presentati dall'opposizione, con l'intento di trovare, prima della discussione in Aula, un momento di sintesi delle differenti argomentazioni riguardanti la disponibilit� delle risorse finanziarie relative all'attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari di recente approvazione.
Non pu� tuttavia dimenticarsi che la discussione in Commissione si � conclusa quando ancora non era stato sottoscritto il protocollo Stato-Regione che porter� nelle casse della Regione Sardegna ben 470.000.000 euro extrabilancio, destinati tutti alla sanit�. Tali ingenti somme consentono di fugare ogni ragionevole dubbio sull'attuazione del Piano sanitario e, quindi, di affrontare la discussione in Aula relativa all'articolo 31 sulla sanit� con maggiore serenit�.
Tra le modifiche apportate alla manovra finanziaria dalla Commissione, merita menzione la norma relativa allo stanziamento di risorse per la creazione del comparto unico Regione-enti locali. La norma, condivisa dalla maggioranza, tende a rendere attuabile concretamente la recente riforma relativa al trasferimento di funzioni al sistema degli enti locali con la legge regionale n. 9 del 2006, rimuovendo gli ostacoli legati alle differenti retribuzioni che impedirebbero il trasferimento del personale nell'ambito del comparto e, quindi, facendo venir meno le inevitabili sperequazioni che si verrebbero a creare senza l'approvazione della norma in argomento. Deve tuttavia evidenziarsi che alla norma in questione dovr� necessariamente seguire la legge di istituzione dell'ARAN Sardegna, l'Agenzia regionale che sar� preposta alla contrattazione con il personale degli enti locali. L'auspicio � che tale iniziativa venga portata a compimento nei tempi pi� brevi possibili.
La Terza Commissione, con la condivisione di tutti i gruppi politici, ha altres� previsto lo stanziamento di 3.000.000 euro per permettere l'espletamento del corso di formazione e l'assunzione di un ulteriore contingente dei candidati risultati idonei al recente concorso indetto per l'assunzione di 104 agenti del Corpo forestale. Nel contempo � stata prorogata di tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la validit� della graduatoria dello stesso concorso. Tale scelta � stata determinata dalla necessit� di provvedere ad un rigoroso controllo del territorio a fini ambientali e di prevenzione degli incendi, evitando i tempi lunghi di un eventuale altro concorso.
Sono state inoltre previste ulteriori risorse a favore dei comparti dell'artigianato e del commercio, aggiungendo risorse a favore delle leggi regionale n. 51 del 1993 e n. 9 del 2006. Al riguardo, si � altres� auspicato che anche in Aula si provveda a disporre di ulteriori risorse aggiuntive a favore dei settori richiamati, ritenuti unanimemente strategici per lo sviluppo dell'Isola.
Nel campo delle politiche sociali, la Commissione ha previsto uno stanziamento di 400.000 euro per la prosecuzione di progetti relativi all'integrazione ed all'inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilit� intellettive ed uno stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2008 per la realizzazione, all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attivit� finalizzate alla rieducazione ed alla riabilitazione sociale, gestite da organizzazioni ONLUS.
Occorre a tal fine evidenziare che la Commissione nel condividere la filosofia che ha caratterizzato la manovra finanziaria, ritiene sia necessario soffermarsi, ancora una volta, sul problema delle entrate. Il riordino delle entrate va a completare la recente riforma dell'articolo 8 dello Statuto con l'attuazione di tutte le previsioni dell'Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale.
Come � noto, il 30 aprile scadono i termini di autorizzazione previsti dall'esercizio provvisorio. Al fine di arginare gli effetti negativi derivanti dal blocco della spesa che ne conseguir�, � auspicabile che i tempi di discussione in Aula siano contenuti, compatibilmente con l'innegabile esigenza di un approfondito dibattito, data la complessit� della manovra.Sono certo che il Consiglio tutto, maggioranza ed opposizione, avendo riguardo all'interesse superiore dei Sardi, sapr� ancora una volta dare prova di responsabilit� ed assennatezza e si adoperer� in un comune sforzo teso alla realizzazione di questo intento.
Con questo, evidentemente, non vi � da parte di alcuno l'intento di mortificare il dibattito o comprimere il ruolo e le facolt� dell'opposizione. E d'altro canto lo svolgimento dei lavori della Commissione, che ha apportato significative modifiche al testo originario, consente oggi di fugare dubbi di questo genere. Nel riaffermare ed esaltare il ruolo che il Consiglio deve avere nell'iter di approvazione delle leggi, compresa quella di Governo per eccellenza come � la Finanziaria, si vuole semplicemente manifestare la necessit� di un dibattito serrato, ma sobrio, scevro da intenti dilatori o defatigatori, contenuto nei toni e, comunque, sempre rispettoso del ruolo che riveste in quest'Aula ognuno di noi, giunto qui per scelta e con il mandato di rappresentanza del popolo sardo.
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Relazione di minoranza
On.le Diana
pervenuta il 26 aprile 2006La manovra di bilancio per l'anno 2007 � caratterizzata, prima ancora che da qualsiasi altro aspetto, dal pesantissimo ritardo con cui giunge all'esame del Consiglio regionale. Mai la Giunta regionale aveva atteso fino alla fine di febbraio prima di adottare il disegno di legge finanziaria che, a norma di legge, dovrebbe essere licenziato entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui la legge � riferita. Si ritiene doveroso ricordare che per tale ragione l'opposizione ha dovuto ricorrere a uno strumento di protesta, quale l'occupazione dell'Aula consiliare, che certo non � in linea con la propria cultura ma che si � rivelato necessario al fine di sensibilizzare l'esecutivo regionale affinch� provvedesse in tempi rapidi a sanare una situazione divenuta ormai insostenibile.
Come se ci� non bastasse, ha contribuito a peggiorare le cose l'atteggiamento affatto costruttivo tenuto dalla maggioranza nel corso dell'esame della manovra da parte della Terza Commissione consiliare. I lavori della Commissione sono proceduti a rilento a causa delle frequenti interruzioni, necessarie per consentire alla maggioranza di confrontarsi al proprio interno nel tentativo di superare i numerosi momenti di scontro con la Giunta, determinati da una manovra che anche agli stessi commissari di maggioranza � apparsa frettolosa, superficiale, priva di un disegno organico e carente in tutti gli aspetti necessari ad affrontare il grave ritardo di sviluppo che attanaglia la Sardegna. Anzich� scegliere una via unitaria, la maggioranza ha cercato lo scontro, soprattutto al proprio interno, ponendo cos� le condizioni per un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione della manovra, che solo grazie al senso di responsabilit� dell'opposizione non si sono ulteriormente allungati.
Si giunge cos� in Aula alla fine del mese di aprile, ultimo mese di esercizio provvisorio consentito dalla legge. Probabilmente, prima della fine del mese non si riuscir� neppure a portare a termine la discussione generale sul provvedimento, pertanto il blocco della spesa regionale pu� essere considerato una certezza. Una simile eventualit� � stata evidentemente sottovalutata dalla Giunta e dalla maggioranza, che non sembrano aver tenuto nel minimo conto le conseguenze disastrose che essa avr� sul tessuto economico sardo.
L'esame della manovra di bilancio da parte della Terza Commissione � stato caratterizzato principalmente dal mancato rispetto delle modalit� indicate dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, per l'esame dei diversi documenti che compongono la manovra. Secondo la nuova legge regionale di contabilit�, che viene applicata per la prima volta in una sessione di bilancio, l'iter della manovra dovrebbe iniziare con l'esame del Programma regionale di sviluppo e dei relativi allegati (comprendenti gli obiettivi da raggiungere nel triennio e le risorse stanziate per la realizzazione di ciascun obiettivo), dai quali dovrebbero discendere la legge finanziaria e quindi il bilancio di previsione. Cos�, invece, non � stato, nonostante i componenti di opposizione della Commissione abbiano ritenuto di dover richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio affinch� questi provvedesse a far rispettare il dettato legislativo.
Lungi dall'essere un'osservazione meramente formale, il rilievo sul mancato rispetto della procedura prevista dalla legge regionale di contabilit� assume un carattere sostanziale nel momento in cui ci si trova a dover analizzare un disegno di legge finanziaria che non � supportato da un progetto di ampio respiro per lo sviluppo economico della Sardegna. Il disegno di legge predisposto dalla Giunta, infatti, si presenta come una raccolta di interventi disorganici dietro cui non si intravede un disegno complessivo coerente volto a dare indirizzi precisi allo sviluppo dell'economia.
I metodi discutibili utilizzati per raggiungere l'obiettivo di risanare il debito regionale e la concentrazione delle risorse in pochi interventi dall'elevato impatto di immagine, ma con scarse probabilit� di poter essere portati a termine nel corso della gestione, rafforzano l'impressione di trovarsi davanti a una finanziaria pensata per consentire di presentare all'opinione pubblica intenzioni eclatanti (anche e soprattutto per la quantit� di risorse destinate) che per� resteranno solo sulla carta. Le negative ricadute future, gi� nel breve periodo, saranno principalmente due: da un lato, sottraendo risorse dalle annualit� a venire per ripianare l'indebitamento, la Regione riduce la sua capacit� di manovra relativamente alle gestioni future; dall'altro, si andr� a incrementare un monte residui gi� fin troppo elevato, di fatto trasformando risorse utili e immediatamente disponibili per la spendita in altre disperse in angoli morti di quel labirinto che � il bilancio regionale.
Disegno di legge finanziaria
La legge finanziaria per l'anno 2007 continua a caratterizzarsi per la presenza di norme che parrebbero essere in contrasto con i principi costituzionali e con la normativa comunitaria.
Si ricorder� che la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio approvata nello scorso dicembre conteneva anche norme relative alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006; in particolare si � provveduto a conservare, in conto residui attivi, l'importo di 1.500.000.000 euro, iscritto nel bilancio di previsione come quota Irpef pregressa, prevedendone l'accertamento con quote di compartecipazioni tributarie relative alle annualit� dal 2013 al 2015.
L'opposizione, in tale circostanza, ha denunciato un'ipotesi di contrasto della norma con i principi costituzionali; tale posizione � stata in seguito suffragata dai pareri apparsi sugli organi di stampa a firma di alcuni docenti universitari (Andrea Pubusa, Beniamino Moro), i quali hanno ipotizzato la violazione del principio di veridicit� del bilancio.
Come si ricorder�, vi era una reale ipotesi che anche il Governo nazionale potesse impugnare tale disposizione ma, per vicende che non importa ricordare, il Governo non impugn�; va da s� per� che nel sito del Ministero degli affari regionali � apparso un comunicato nel quale sostanzialmente viene detto che "� stato possibile raggiungere un accordo che scongiura il ricorso alla Corte costituzionale" con l'impegno assunto dal Presidente Renato Soru a considerare la norma in oggetto "quale operazione finanziaria straordinaria".
Da tale comunicato si evince che l'operazione posta in essere dal Consiglio regionale � palesemente illegittima ma, non si capisce per quale ragione, considerandola come operazione straordinaria si � ritenuto di superare un limite costituzionale che ad onor del vero permane comunque (forse che la Costituzione pu� essere violata 'una tantum'?).
La legge finanziaria contiene, in effetti, l'impegno promesso dal Presidente della Regione (articolo 1, comma 2), ma l'operazione di anticipazione di risorse di compartecipazioni tributarie di esercizi futuri viene ripetuta (articolo 1, comma1) e, come se ci� non bastasse, la norma che doveva essere "straordinaria" viene codificata come definitiva (articolo 2), giacch� in tal senso viene modificata la legge regionale di contabilit�, come se si considerasse tale legge di rango pari o superiore alla Costituzione.
Ma le illegittimit� contenute nella legge finanziaria non si fermano qui; infatti, l'articolato contiene modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, relativamente all'istituzione di imposte regionali, legge che il Governo ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale.
L'impugnativa del Governo si basa su pi� punti ma l'elemento principe � quello che si fonda sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in merito ad altri giudizi nei quali si riconosce l'impossibilit� dell'imposizione di tributi propri da parte delle regioni in mancanza delle norme statali di coordinamento che stabiliscano le linee dell'intero sistema tributario; nella proposta di modifica contenuta nella legge finanziaria permangono quindi quelle illegittimit� che il ricorso alla Corte ha evidenziato.
Si introducono inoltre nuovi obblighi di delazione nei confronti degli enti locali, dell'ente gestore della fornitura idrica e dei soggetti gestori dei porti turistici e, in misura minima, si rende pi� equa la sola imposta sulle seconde case a uso turistico introducendo elementi di progressivit�, i quali per� sono determinati in funzione della superficie dell'abitazione soggetta all'imposta e non del reddito del contribuente soggetto passivo. Questa modifica non pu� certo essere ritenuta tale da portare al superamento delle obiezioni mosse nei confronti delle imposte regionali non tanto dall'opposizione consiliare, ma soprattutto da ampi settori della societ� sarda, anche alla luce degli evidenti effetti negativi che esse hanno prodotto sui flussi turistici nel primo anno di applicazione, a fronte di un gettito mai reso pubblico in maniera inequivocabile dalla Giunta regionale, ma che dagli scarsi segnali trapelati si intuisce essere irrisorio.
Il giudizio � negativo anche sulla proposta di istituire nel territorio regionale un'imposta di soggiorno (articolo 5), tanto pi� che tale ulteriore vessazione si andrebbe a sommare a quelle introdotte un anno fa e confermate dal presente disegno di legge. L'esecutivo conferma la volont� di mortificare l'industria turistica isolana a tutto vantaggio delle localit� concorrenti, anzich� impegnarsi per sostenerne lo sviluppo. Va accolta positivamente la decisione della Terza Commissione di esentare dall'imposta i cittadini sardi che soggiornano in un comune diverso da quello di residenza, che avrebbe comportato aspetti paradossali oltre che un'indebita limitazione della libert� di movimento, ma permane la certezza di una ricaduta negativa sui flussi turistici.
Le norme sul personale (articolo 6-8) mostrano due diversi orientamenti, apparentemente contrastanti. Da un lato, allo scopo di razionalizzare la dotazione organica della Regione e di contenere la spesa, si confermano il ricorso all'esodo incentivato e il blocco del turn over, con una conseguente riduzione della dotazione organica dell'Amministrazione. In taluni casi � previsto, inoltre, il ricorso alla mobilit� per il personale in esubero. Tale riduzione non appare supportata da un adeguato studio sul livello di dotazione necessario a garantire il funzionamento dell'apparato burocratico regionale e potrebbe dunque avere ripercussioni negative sul livello dei servizi offerti ai cittadini. Inoltre, in una delle regioni d'Italia con il pi� alto tasso di disoccupazione, appare quantomeno un controsenso che l'Amministrazione regionale scelga di ridurre il proprio personale, per giunta in un momento in cui vengono dichiarate disponibilit� finanziarie superiori a quelle delle annualit� passate.
Per contro, si propone di incrementare la possibilit� di ricorrere a personale esterno, autorizzando la Giunta a una spesa superiore del 60 per cento a quella della passata annualit�. Dunque, da un lato si riduce la dotazione di personale della Regione e dall'altro si prevede di aumentare il ricorso a professionalit� esterne, con il risultato di incrementare i costi di gestione, di generare confusione e incertezza nell'attribuzione delle funzioni al personale e di contribuire al mortificante fenomeno del lavoro precario.
Le nuove disposizioni sul finanziamento al sistema della autonomie locali (articolo 10) accorpano in un unico capitolo di bilancio i fondi precedentemente stanziati in conto alle diverse leggi di trasferimento. Si tratta di un'operazione priva di una reale utilit� pratica, finalizzata principalmente ad avere una somma pi� alta cui dare pubblicit� al cospetto dell'opinione pubblica, ma che � comunque ottenuta sommando risorse che gi� venivano trasferite, con un incremento minimo. Inoltre, l'inserimento di tali trasferimenti in un unico fondo indistinto, se da un lato va nella direzione auspicabile di consentire una maggiore autonomia di spesa agli enti locali, dall'altro pone le condizioni affinch� un numero crescente di comuni possa utilizzare le risorse in modo non coerente con la crescita e lo sviluppo.
L'articolo 12, comma 1, stanzia la somma di 20.000.000 euro per la concessione di un contributo straordinario da assegnare ai comuni che acquistano partecipazioni azionarie nel gestore unico del servizio idrico integrato. Tale contributo ha l'evidente finalit� di consentire una ricapitalizzazione della societ� a copertura degli ingenti debiti di gestione che questa va accumulando. Si tratta di un intervento una tantum che non potr� essere ripetuto negli anni a venire, mentre i debiti di gestione sono destinati a continuare ad accumularsi. La misura � pertanto insufficiente a risolvere il problema; meglio sarebbe individuare interventi strutturali che consentano di ripianare definitivamente il debito e di porre le condizioni affinch� esso non si riformi, potenziando nel contempo il servizio, oggi insufficiente, e senza aggravare i costi nei confronti degli utenti, gi� fin troppo elevati.
L'articolo 14, comma 7, stanzia 15.000.000 euro per le finalit� di cui al programma "Sardegna Fatti Bella" (articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4). La scelta di omettere nel testo il nome del progetto � probabilmente legata agli scarsi risultati ottenuti. Ciononostante, il progetto viene riproposto tale e quale, senza alcuna modifica che consenta un'accelerazione della spesa; proprio i ritardi nel trasferimento delle risorse sono alla base del fallimento fatto registrare nella passata annualit�.
L'articolo 15 istituisce la Conservatoria delle coste della Sardegna, gi� funzionante in qualit� di servizio della Presidenza della Regione, con la forma dell'agenzia governativa. Una simile disposizione non appare dettata da alcuna motivazione di natura finanziaria e non si ravvisa la ragione per cui debba essere inserita nel presente disegno di legge. La delicatezza della materia trattata e la complessit� dei compiti da attribuire all'agenzia, inoltre, suggeriscono una trattazione della proposta come un disegno di legge a s� stante.
L'articolo 16 conferma l'orientamento sostanzialmente contrario che l'Amministrazione ha nei confronti dell'energia eolica. Una scelta paradossale, se si considera che Giunta e maggioranza si sono sempre dichiarate paladine del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. L'eolico �, tra le fonti di energia rinnovabile, una di quelle che meglio sia adattano alle caratteristiche ambientali e climatiche della Sardegna, con un impatto ambientale e paesaggistico analogo a quello delle fonti alternative quali il fotovoltaico (che viene invece incentivato all'articolo 23, comma 1) e il vantaggio di uno sviluppo tecnologico assai pi� avanzato, che nel breve e medio termine consentir� una riduzione di tale impatto. Non si vede pertanto una valida ragione per cui si debbano porre tali e tante limitazioni, spesso di natura totalmente arbitraria, nei confronti della produzione di energia eolica in Sardegna.
All'articolo 20, comma 13, si segnala quello che ha tutta la parvenza di un errore materiale. Si cita testualmente: "Le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S01.03.002 (cap. SC01.0442), possono essere utilizzate anche in materie diverse dall'agro-alimentare e per le finalit� previste dalla legge regionale 13 luglio 1988, n. 22". Tale disposizione, oltre a violare il principio di annualit� del bilancio, costituirebbe un pericoloso precedente, poich� consentirebbe la riprogrammazione di qualsivoglia residuo lasciando alla Giunta piena facolt� di decidere le nuove finalit�, quindi di fatto delegando all'Esecutivo il potere di programmazione, che anche la legge statutaria recentemente approvata ha invece confermato in capo al Consiglio. Ipotizzando, come gi� accennato, un errore materiale, si ritiene necessario un intervento urgente da parte della Giunta affinch� presenti un emendamento finalizzato alla sua correzione.
Il cofinanziamento regionale delle misure Por-Feoga 2000-2006, pari a 63.872.000 euro (articolo 20, comma 15) sarebbe da valutare positivamente se tali misure avessero finora prodotto risultati apprezzabili. Viceversa, i ritardi nella spendita delle risorse, da imputare all'incapacit� mostrata dall'Amministrazione regionale nella predisposizione dei bandi e delle procedure di gara, rendono tale cofinanziamento un investimento ad alto rischio poich� tali risorse potrebbero non arrivare mai nel tessuto economico regionale, nonostante la situazione di gravissima crisi attraversata dal comparto agricolo sardo.
L'articolo 25 trasforma l'Osservatorio economico regionale da societ� a responsabilit� limitata controllata dalla Regione in agenzia governativa. Alla luce del particolare ruolo dell'Osservatorio, che analizza l'andamento dell'economia regionale e dunque rileva l'efficacia delle politiche della Regione sullo sviluppo economico isolano, si ritiene necessario adottare misure atte a garantirne l'autonomia rispetto all'Amministrazione in carica, in maniera tale da avere certezza dell'obiettivit� e dell'attendibilit� delle rilevazioni.
L'articolo 31 comprende una serie di disposizioni nel settore della sanit�, legate alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano sanitario regionale recentemente approvato dal Consiglio regionale. Gran parte delle risorse � destinata all'edilizia sanitaria, in misura che si ritiene comunque insufficiente, mentre solo una minima parte va a finanziare interventi legati agli obiettivi di salute e prevenzione previsti nel Piano, senza peraltro che vi sia un chiaro rapporto tra gli stanziamenti proposti e gli obiettivi cui questi si riferiscono. Si reputa altamente improbabile, se non impossibile, che gli stanziamenti proposti possano portare al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano per l'annualit� 2007.
Il programma di edilizia abitativa di cui all'articolo 32, comma 8, � appesantito da uno stanziamento sproporzionato rispetto ai pochi mesi nei quali sar� possibile dare attuazione alle disposizioni della legge finanziaria, tenuto conto che quest'ultima non avr� piena operativit� prima del mese di giugno. Appare pertanto privo di alcun senso logico stanziare l'incredibile somma di 100.000.000 euro, destinati in massima parte a incrementare il monte residui. Meglio sarebbe ridurre tale somma, destinandone una parte a interventi in altri settori e suddividendo quella restante tra diversi interventi nel settore abitativo, per esempio incentivando il ricorso all'edilizia sostenibile ed eco-compatibile e il riuso dei materiali di costruzione tradizionali.
In alcuni articoli sono peraltro contenuti degli eccessi di delega in capo alla Giunta, senza che vengano definiti i criteri direttivi che normalmente caratterizzano le attivit� delegate; � il caso dell'articolo 32 bis sul piano per il lavoro per il quale, tra l'altro, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi di violazione del principio dell'annualit� del bilancio per la rimodulazione di quella parte di risorse sussistenti nel conto dei residui; � pur vero che nel corso degli anni ci si � comportati nel medesimo modo, ma ci� non sana l'irregolarit�. � invece da rigettare totalmente il principio sulla cui base si propone di mettere nelle mani dell'esecutivo la somma di 170.000.000 euro senza alcuna indicazione sugli obiettivi da raggiungere e gli interventi cui dare priorit�. Come gi� si � accennato, cos� facendo il Consiglio abdicherebbe il potere di programmazione che gli � riconosciuto dall'ordinamento regionale, cedendolo alla Giunta.
Bilancio di previsione
Il dato pi� macroscopico relativo al bilancio di previsione per il 2007 riguarda il mancato rifinanziamento delle leggi di incentivazione. Ne sono colpiti tutti i settori produttivi e in particolare l'artigianato, il commercio, l'agricoltura e il turismo. La Giunta non ha proposto il rifinanziamento di leggi regionali come la n. 51 del 1993, la n. 9 del 2002 e la n. 15 del 1994, di vitale importanza per l'economia sarda, e gli esigui fondi per il rifinanziamento stanziati dalla Terza Commissione sono ampiamente insufficienti a soddisfare i bisogni del tessuto produttivo. Con una simile impostazione, la Regione si sottrae alla sua funzione di volano dello sviluppo isolano, abbandonando a se stesse le attivit� produttive e sostanzialmente ignorando le continue iniziative di protesta poste in essere da tutti i comparti.
La situazione � particolarmente grave per quanto concerne l'agricoltura, la cui stessa sopravvivenza � messa in serio dubbio dalle politiche finora adottate dall'Amministrazione regionale in carica. Il bilancio non si fa carico in maniera adeguata di nessuno dei bisogni degli agricoltori, a dispetto di quanto promesso a questi ultimi dal Presidente della Regione all'indomani dell'imponente manifestazione del 20 marzo scorso, a cominciare dal fondo per il risarcimento dei danni e dei mancati introiti derivanti dalle calamit� naturali.
Si reputa inoltre necessario raccomandare alla Giunta di adottare le necessarie misure necessarie a velocizzare la spendita delle risorse stanziate in bilancio, che in ampia misura finiscono per incrementare il monte residui anzich� essere immesse nel tessuto produttivo. La semplificazione degli adempimenti burocratici, l'adozione di procedure pi� rapide che richiedano la predisposizione di un minor numero di documenti, l'aumento, laddove necessario, della dotazione di personale degli assessorati che operano al servizio delle attivit� produttive sono tra gli interventi che si ritengono necessari per fare s� che le risorse stanziate in bilancio non vadano disperse, ma sortiscano i loro effetti a vantaggio dello sviluppo economico della Sardegna.
Programma regionale di sviluppo
A dispetto di quanto esplicitamente disposto dalla nuova legge regionale di contabilit�, che istituisce per la prima volta tale strumento di programmazione, il Programma regionale di sviluppo non � altro che una rielaborazione del programma elettorale presentato dalla coalizione Sardegna Insieme alle elezioni regionali del 2004. � un testo fatto di slogan e dichiarazioni di intenti, che non traccia un'analisi approfondita del quadro attuale dell'economia sarda a partire da dati rilevati in maniera scientifica e che non indica precisi obiettivi di sviluppo corredati dalle risorse con cui dovranno essere realizzati.
Secondo la legge regionale di contabilit�, tale indicazione avrebbe dovuto essere inclusa nell'allegato al Programma regionale di sviluppo, contenente le schede obiettivo e le risorse da stanziare per ciascuna di esse. Tale allegato, ammesso che esista, non � stato presentato n� all'attenzione della Terza Commissione, n� all'esame dell'Aula. Non si tratta di una mera violazione di legge, ma di un'omissione che vanifica totalmente il Programma, del quale manca la parte pi� strettamente pratica, quella da cui dovrebbero discendere a cascata la finanziaria prima e il bilancio di previsione poi. Ne consegue che il Programma si riduce a null'altro che un programma elettorale, con pesanti ripercussioni sull'intera manovra di bilancio, che risulta incoerente e incapace di dare una precisa impostazione allo sviluppo economico dell'Isola.
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
(Art. 34, comma 2, del Regolamento)
Prima Commissione
(Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare)La Prima Commissione ha deliberato il seguente parere a maggioranza; si � astenuto il consigliere del gruppo Forza Italia.
La Commissione, considerato il numero e l'articolazione delle disposizioni attinenti la sua competenza inserite nel disegno di legge finanziaria, ha ritenuto di concentrare su di esse la sua attenzione pur tenendo presente il quadro d'insieme della manovra.
Personale
Anche in questa manovra sono numerose le disposizioni in materia di personale, in funzione dell'obiettivo, enunciato gi� nel 2005, di ridurre i costi e razionalizzare il sistema. Alcune norme (riduzioni delle tabelle organiche, limitazioni delle assunzioni nei livelli pi� elevati, incentivi all'esodo) contenute nell'articolo 6, proseguono interventi avviati negli anni precedenti.
Tuttavia riguardo all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), ove viene proposto un sistema di pensionamenti obbligatori (anche se per quelli della lettera b) sono disposti incentivi compensativi), si rileva una contraddizione con gli indirizzi della normativa statale che, viceversa, tendono a protrarre il periodo di lavoro. Si ritiene perci� opportuno un approfondimento per verificare se non vi siano ingiustificate sperequazioni fra le varie fattispecie e se non si possa ricondurre il tutto ad una forma di incentivazione per l'esodo volontario (estendendo ad esempio quanto previsto dalla lettera c) a tutti i casi e per l'intero periodo 2007-2010).
Nello stesso articolo 6, e poi nell'articolo 7, altre previsioni toccano aspetti che potrebbero meglio essere esaminati nella discussione del disegno di legge n. 260 (Struttura organizzativa e dirigenza della Regione). Ci� favorirebbe l'adozione di un testo pi� organico e leggibile, evitando di frammentare le disposizioni in richiami e rinvii successivi.
Una tale scelta � auspicabile anche in considerazione del fatto che la stessa Giunta, nella lettera di accompagnamento della manovra, propone come collegato alla manovra finanziaria il disegno di legge n. 260 e che la Prima Commissione ritiene di poterlo esaminare in tempi brevi quale primo punto nel proprio programma di lavori.
Articolo 6
La Commissione propone di stralciare perch� siano esaminate nella discussione del disegno di legge n. 260:
- il comma 9, disposizioni in materia di uffici di gabinetto;
- il comma 11, che sopprime gli uffici ausiliari di direzione politica (il riferimento � all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2000 dove appunto appare nel titolo tale definizione); insieme ad esso va letto il comma 3 dell'articolo 7 che, sopprimendo gli uffici di staff, d� luogo ad una misura unica: anche per esso riproporr� lo stralcio.Sempre per l'articolo 6, al comma 7, la Commissione propone che, posto che l'obiettivo � quello di acquisire personale qualificato (Hydrocontrol) in materia di rilievo per la Regione, � comunque opportuno evitare strumentalizzazioni; si propone di limitare la possibilit� di concorrere per l'assegnazione all'ARPAS o all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna al personale in servizio, con rapporto di lavoro subordinato, ad una data certa antecedente la legge finanziaria (ad esempio il 31 dicembre 2006).
Articolo 7
Comma 1: la Commissione condivide la necessit� di ricondurre ad una disciplina adeguata ed insieme di ridurre le consulenze e gli incarichi di prestazioni professionali esterne.
Ritiene per� che la proposta sia adeguata per i soli casi di prestazioni di elevata professionalit�, nella forma di consulenze e prestazioni di opera professionale.
Diversi sono i presupposti ed i caratteri dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali � oggi previsto il "contratto di lavoro a progetto" (articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003). La disciplina dettata per questi casi si ritiene possa meglio essere definita:
- nei limiti e nell'oggetto, per i quali � opportuno richiamare esplicitamente quelli imposti dall'ordinamento, in particolare nella citata legge (la formulazione proposta non � coincidente) cui va aggiunta come obbligatoria la previsione di un termine definito;
- nei presupposti, che devono essere dati da esigenze temporanee ed eccezionali, per le quali non sia possibile ricorrere a forme di esternalizzazione dei servizi.Si ritiene quindi opportuna una distinta disciplina per quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 6 bis.
Comma 3: sopprime con una modifica della legge regionale n. 31 del 1998 le posizioni di staff per i dirigenti; come si � detto la materia rientra nella disciplina del ruolo e delle funzioni dei dirigenti, che merita di essere regolata in modo organico nell'ambito del disegno di legge n. 260, che la Prima Commissione si appresta ad esaminare.
La Commissione � invece favorevole all'ampliamento (commi 4 e 5) delle possibilit� di incarico presso altre amministrazioni e presso privati (con le limitazioni prudenziali indicate per questi ultimi) sia di dirigenti sia di dipendenti. Si ritiene ci� possa favorire una maggiore osmosi fra sistema regionale e sistema delle autonomie locali e nel comparto pubblico in genere, ed anche favorire l'acquisizione di esperienza per i dipendenti con vantaggio per la stessa amministrazione.
Articolo 8
Comma 1: limitando la disciplina della legge regionale n. 33 del 1984 si fa venire meno il diritto all'equo indennizzo, agli emolumenti, al rimborso delle cure per il caso di infermit� per servizio. La Commissione ritiene che tali diritti sono comunque da conservare a favore di tutti i lavoratori, non potendosi fare economie a danno dei lavoratori pi� deboli. Si propone la soppressione del comma.
Comma 5: la procedura prevista per il riordino dell'ufficio di Roma appare alquanto drastica, considerato che comunque l'esecutivo ha i poteri per riordinare gli uffici e l'organizzazione con strumenti ordinari.
Comma 6: si ritiene che il trattamento dei dipendenti dell'Ente foreste debba restare nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi e della disciplina civilistica, secondo le scelte gi� operate dal legislatore regionale all'atto della sua istituzione. Eventuali correttivi o difficolt� applicative possono trovare soluzione nei binari della contrattazione collettiva. Si propone la soppressione.
Enti locali
La previsione del fondo unico di cui all'articolo 10 � stata accolta favorevolmente dagli enti locali, specialmente per la possibilit� a loro riconosciuta di organizzare la spesa senza vincoli di destinazione e con la garanzia di continuit� delle entrate. La Commissione condivide questo indirizzo volto a dare maggiore responsabilit� e maggiore autonomia agli enti locali; essa stessa del resto aveva segnalato l'urgenza di porre ordine nei trasferimenti finanziari della Regione verso gli enti locali, in modo da coordinarli fra loro e da raccordarli al quadro normativo profondamente innovato per le modifiche apportate alla Costituzione con la riforma del titolo V e all'ordinamento regionale con le diverse leggi regionali ultimamente approvate.
La norma proposta nel disegno di legge interviene su tale quadro senza coordinarsi con la disciplina vigente ed ha infatti carattere derogatorio e provvisorio. Opportunamente, il comma 2 precisa che gli enti nella loro autonomia dovranno tener conto delle finalit� delle leggi di provenienza dei fondi; tale indicazione andrebbe rafforzata in modo da garantire livelli adeguati nei servizi erogati ai cittadini, in particolare per quanto riguarda scuola e servizi sociali.
Quanto alla dotazione finanziaria non si ravvisa la necessit� di un richiamo alla provenienza dei 50 milioni stanziati in via straordinaria per quest'anno; per effetto del comma 1 dell'articolo 10 essi sono destinati in ogni caso agli enti locali secondo i criteri ivi previsti. Si propone perci� di sopprimere sia tale riferimento, sia la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 che richiama le stesse somme.
Si prospetta estremamente importante l'obiettivo (articolo 10, comma 4) di una disciplina organica che tenga conto sia dei profili finanziari, sia di quelli ordinamentali. Un'esigenza che la Commissione aveva da tempo segnalato e che la vede quindi favorevole. Il testo potrebbe avere una formulazione pi� chiara sostituendo alle parole "promulgazione di un testo unico" le parole "predisposizione di un progetto di legge organico".
Ci� sia per chiarire che la proposta, data appunto la natura ordinamentale, una volta messa a disposizione del Consiglio dovr� essere oggetto di un confronto aperto tra le forze politiche, come lo stesso Assessore intervenendo in Commissione ha tenuto ad affermare, sia perch� la disciplina di tale materia dovr� avvenire necessariamente con una nuova legge, la cui effettiva estensione si chiarir� nel corso del dibattito.
Articolo 11
Riguardo al comma 7 si osserva che la scelta di destinare i fondi della legge sui centri storici esclusivamente al recupero primario, con effetto fino al 2010, introduce di fatto una modifica della legge stessa tendenzialmente definitiva che, ove manchino misure compensative su altri fondi, esclude gli altri interventi. Se l'esigenza � quella di maggiore elasticit�, meglio sarebbe modificare la legge prevedendo opportuni atti di programmazione. Inoltre, trattandosi di spesa che coinvolge la competenza degli enti locali, dovrebbe scaturire da una concertazione con gli stessi secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 1 del 2005.
Il comma 8 salvaguarda l'esigenza dei comuni di procedere ad assunzioni per lo svolgimento di funzioni trasferite con legge regionale; deve essere approfondito se la deroga al patto di stabilit� pu� essere estesa anche alle spese di investimento derivanti da fondi regionali, cos� come previsto dalla finanziaria regionale dell'anno scorso. La finanziaria dello Stato, infatti, anche quest'anno, consente alle regioni speciali di disciplinare il patto di stabilit� interno delle autonomie locali. Ove ci� fosse possibile, si raccomanda l'adozione di una puntuale previsione.
Comma 9: la norma, volta a semplificare la organizzazione delle forme associative fra i comuni e facilitarne la costituzione � per questo aspetto condivisibile; nell'attuale formulazione rischia per� di appiattire ogni aggregazione sul modello consortile, costruito su quote di partecipazione al capitale. Non si attaglia perci� a forme di collaborazione stabili e estese ad una pluralit� di funzioni, secondo il modulo che la legislazione regionale vorrebbe favorire. Si propone pertanto:
a) di rinviare la materia al disegno di legge organico di cui all'articolo 10, comma 4, per un'approfondita valutazione;
b) di operare, intanto, attraverso una esplicita modifica della legge regionale n. 12 del 2005, prevedendo, con un'integrazione agli articoli 3, comma 5, e 9, comma 4, che anche in deroga ai limiti ivi posti, gli statuti delle unioni di comuni e delle comunit� montane devono comunque assicurare per gli organi assembleari (per gli esecutivi la legge regionale n. 12 prevede una composizione limitata) la presenza di un componente per comune associato.Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006
Il disegno di legge modifica in pi� punti la legge regionale sui conferimenti di funzioni agli enti locali: articolo 11, comma 3, articolo 14, comma 12, articolo 30, comma 10. L'articolo 29, comma 9, conferisce funzioni agli enti locali in modo indipendente rispetto alla legge regionale n. 9 del 2006. La Commissione era consapevole che la legge regionale n. 9 del 2006 avrebbe richiesto aggiustamenti e modifiche, ed anzi che avrebbe dovuto essere ampliata con successive leggi di conferimenti. Si pu� per� osservare che questi dovrebbero intervenire in base ad una prima valutazione dell'attuazione e, comunque, secondo un procedimento che deve favorire il concorso delle autonomie locali (in particolare attraverso il parere del Consiglio delle autonomie locali). Il disegno di legge finanziaria, in linea di principio, non appare la sede pi� adatta a tale valutazione, cos� come la dispersione in pi� punti segnala un qualche mancato coordinamento.
In linea generale, trattandosi di modifiche contenute e comunque tendenti ad accrescere la competenza degli enti locali, la Commissione ritiene di poter concordare sulle stesse con queste eccezioni:
- articolo 11, comma 3: la modifica all'articolo 72, non appare necessaria e potrebbe anzi apportare qualche confusione; infatti, le competenze regionali risultano definite dall'articolo 73 anch'esso modificato nello stesso comma, che in premessa lascia alla competenza regionale la programmazione dei fondi da trasferire agli enti locali precisando anche il procedimento. Corrispondentemente la lettera d) dell'articolo 73 potrebbe scriversi: "d) l'erogazione dei contributi alle scuole non statali;";
- articolo 30, comma 10: ripropone previsioni gi� considerate in sede di esame della legge regionale n. 9 del 2006; il testo appare dettagliare eccessivamente interferendo con la autonomia organizzativa delle province. Il secondo periodo potrebbe perci� limitarsi a prevedere, al pi�, che le province "assicurano nelle commissioni di idoneit� la presenza di un esperto designato dal Centro per i servizi del lavoro competente per territorio e di un docente del corso". Il terzo periodo pu� essere soppresso;
- articolo 29, comma 9: nella lettera b) i poteri della Regione devono essere ricondotti alle procedure generali previste dalla legge regionale n. 9 del 2006, ed in particolare: "gli atti di indirizzo sono adottati con le procedure previste dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 3, comma 2; alla ripartizione delle risorse si provvede ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge regionale n. 9 del 2006".Agenzie
La legge finanziaria sembra affinare la normativa in materia di agenzie attraverso l'adozione di un modello omogeneo; rimangono tuttavia differenze significative in ordine ai caratteri delle funzioni a ciascuna attribuite e perci� delle ragioni che ne giustificano la costituzione. In particolare, l'articolo 19 non sembra definire in modo adeguato i compiti attribuiti all'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica (Sardegna Architettura), cosicch� non risultano chiari i rapporti tra essa ed il resto dell'Amministrazione regionale ed il modo in cui si articolano le rispettive competenze.
In ordine all'articolo 25, Osservatorio economico, si ribadisce l'esigenza che l'acquisizione di personale qualificato nell'ambito regionale avvenga evitando il rischio di strumentalizzazioni: si propone perci� che nel comma 8 si limiti la possibilit� di concorrere ai posti nella nuova agenzia al personale in servizio con contratto di lavoro subordinato ad una data certa antecedente la legge finanziaria (ad esempio il 31 dicembre 2006).------------------------------------
Seconda Commissione
(Politiche comunitarie - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la UE - Cooperazione internazionale - Diritti civili - Emigrazione ed immigrazione - Etnie - Informazione)La Seconda Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 20 marzo 2007, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sull'argomento di cui all'oggetto, ai sensi del Regolamento, articolo 34, comma 2, con le seguenti raccomandazioni:
- considerata l'esiguit� delle risorse destinate al rifinanziamento della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 "Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale" (previste in poco meno di 1.400.000 euro), se ne raccomanda un congruo aumento al fine di garantire il pluralismo dell'informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo locale, della stampa periodica e delle testate "on line". In particolare si sottolinea la necessit� di incrementare il capitolo SC03.0270 riguardante "spese per la partecipazione e la realizzazione di fiere e mostre editoriali e per la promozione delle opere edite in Sardegna" (legge regionale n. 22 del 1998, articoli 7 e 8, per cui sono previste risorse pari a 300.000 euro), nonch� il ripristino del finanziamento afferente al capitolo SC03.0279 relativo ai "contributi alle aziende editoriali per l'acquisto di materie prime e servizi e per la promozione del sistema informativo locale della stampa periodica" (il cui stanziamento risulta azzerato). A tal proposito si sollecita la convocazione della Conferenza dell'informazione quale momento qualificante di confronto tra le diverse realt� editoriali operanti sul territorio regionale al fine di elaborare strategie idonee a contenere il depauperamento delle frequenze radiotelevisive e di limitare la perdita di posti di lavoro;
- si raccomanda, inoltre, una maggiore attenzione per le politiche di genere la cui drastica riduzione dello stanziamento destinato al funzionamento della Commissione per le pari opportunit� (appena 200.000 euro) rischia di impedirne l'attivit�;
- si esprime piena soddisfazione per l'annunciata convocazione della prima Conferenza regionale dell'emigrazione prevista per il prossimo mese di ottobre e si auspica, fra l'altro, una rapida ripresa della pubblicazione del Messaggero Sardo sospeso, purtroppo, dallo scorso mese di febbraio;
- si chiede, inoltre, per quanto attiene al problema dei detenuti, un maggiore impegno affinch� si addivenga quanto prima all'attuazione dell'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione in ordine alla situazione delle carceri, con specifico riferimento al ritorno nell'Isola dei detenuti sardi;La Commissione, infine, raccomanda - anche se non di sua strettissima pertinenza - che la Giunta regionale riconsideri l'opportunit� che la tanto discussa imposta di soggiorno proposta (sia per quanto riguarda le seconde case che il soggiorno) non gravi anche sugli emigrati sardi data la loro peculiarit� ed il notevole contributo che gli stessi hanno dato e continuano a dare, con le loro rimesse, a favore del sistema economico sardo.
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Quarta Commissione
(Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale generale - Urbanistica - Viabilit� e trasporti - Navigazione e porti - Edilizia-Lavori pubblici)Premessa
La Quarta Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta pomeridiana del 21 marzo 2007, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2007-2010 proposta dalla Giunta regionale. Il documento che si trasmette contiene inoltre, ai sensi del Regolamento consiliare, articolo 34, comma 2, le posizioni espresse dalle opposizioni.
Considerazioni generali
La Quarta Commissione consiliare permanente ha, in primo luogo, sottolineato come tale manovra costituisca una rilevante novit� nel modello di organizzazione della spesa regionale rispetto a quello oramai consolidatosi. Infatti, in attuazione delle nuove disposizioni legislative regionali concernenti la disciplina della contabilit� regionale, risulta profondamente modificato il criterio di ripartizione dei capitoli di spesa, organizzati per strategie e sotto ordinate funzioni obiettivo; ci� al fine di fornire una differente organizzazione che consenta un'articolazione amministrativa pi� aderente alle nuove esigenze della Regione. Ci� nella consapevolezza che la fase di prima applicazione potrebbe avere bisogno di qualche periodo di necessaria messa a punto per funzionare a completo regime.
La Commissione, pertanto, dopo aver attentamente esaminato le parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2007-2010 proposta dalla Giunta regionale e dopo aver sentito l'illustrazione fornita dagli Assessori regionali delle parti di manovra di propria competenza, ha espresso un giudizio positivo sulla stessa sia in considerazione del contesto economico-finanziario in cui essa si pone, sia degli obiettivi generali che tale manovra intende perseguire.
Sotto tale aspetto, la Commissione ha espresso apprezzamento per le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del sistema delle autonomie locali; ci� sia per l'istituzione del fondo unico sia per il riferimento alle leggi regionali di settore che mantengono la loro validit� per quanto riguarda la destinazione degli interventi. Analogo apprezzamento � stato formulato nei confronti delle varie misure introdotte a sostegno delle politiche abitative, vero fulcro dell'intera manovra finanziaria. A tale proposito la Commissione evidenzia la necessit� che lo strumento operativo previsto - il programma straordinario di edilizia abitativa - sia predisposto in modo da assicurare un significativo ed effettivo riequilibrio territoriale da attuare con misure concretamente verificabili.
Molto significativi appaiono, inoltre, tutti gli interventi che destinano risorse per il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici della Sardegna; sia interventi diretti, mediante gli stanziamenti previsti dalla legislazione di settore, sia interventi a pi� ampio respiro che possono essere utilmente indirizzati verso tale strategico obiettivo (vedi il programma di intervento "Posadas", le misure contenute nel bando "Civis", gli stanziamenti contenuti nel Fondo coesione e competitivit�).
La Commissione, preso atto dei dati di partenza complessivi della manovra, ha condiviso l'esigenza di proseguire nell'opera di risanamento della finanza pubblica da affrontare in modo deciso e chiaro, ponendo un primo punto fermo per una reale inversione di tendenza che consenta di perseguire l'obiettivo prioritario del rientro dall'attuale rilevante deficit di bilancio e l'attenuazione della rigidit� nella programmazione della spesa attualmente sussistente.
In linea generale la Commissione ha manifestato apprezzamento per i rilevanti interventi a sostegno del settore infrastrutturale - genericamente inteso - presenti nella manovra proposta i cui effetti si rifletteranno sia in via diretta sul settore sia sul versante occupazionale.
Inoltre, la Commissione sottolinea il persistere dell'ammontare dei residui passivi accumulatisi; questi, seppur in gran parte ascrivibili a finanziamenti statali molto cospicui, determinano una lentezza procedurale e amministrativa dell'apparato pubblico gravemente dannosa per la collettivit� isolana, impossibilitata a colmare il sempre rilevante deficit di infrastrutture viarie di fondamentale importanza, la cui definizione viene ripetutamente rinviata. La Commissione, nella considerazione del carattere nazionale della lentissima spendita dei finanziamenti nel settore delle opere pubbliche, auspica l'adozione di una comune azione politica nei confronti del Governo nazionale e dei competenti organismi statali per l'attivazione di concrete misure che assicurino un effettivo cambio di azione amministrativa. Per quanto attiene le opere regionali, si auspica la rapidissima introduzione di procedure di spesa pi� idonee ad assicurare maggiore efficacia all'azione amministrativa regionale, con l'adozione di disposizioni legislative di riforma dell'intero settore, quale la proposta di riordino complessivo del sistema degli appalti pubblici, elaborata dall'Esecutivo regionale e in discussione in seno alla Commissione.
In particolare si osserva:
1) Strategia n. 4 - Ambiente e governo del territorio
Per gli stanziamenti contenuti in tale strategia si sottolineano quelli relativi a fronteggiare le calamit� naturali (seppure di non rilevante ammontare), quelli finalizzati alla tutela e difesa delle coste e quelli finalizzati al censimento, accertamento e controllo dell'attivit� urbanistico-edilizia.
Per quanto attiene i trasferimenti agli enti locali per attivit� urbanistiche (UPB S04.09.005), a fronte dei rilevanti impegni di adeguamento degli strumenti urbanistici in capo agli enti locali, si evidenzia come l'importo indicato sia significativamente aumentato rispetto a quanto previsto negli esercizi precedenti.
Sempre in tale ambito, appare certamente apprezzabile lo sforzo, contenuto nell'UPB S04.10.006, di sostenere i comuni nella fase di redazione degli strumenti urbanistici per la formazione dei piani di assetto organizzativo dei litorali.Per quanto attiene la funzione obiettivo n. 10 (Citt� e sistemi urbani) appare significativo lo sforzo che la Regione continua a porre su tale centrale comparto (UPB S04.10.001 e UPB S04.002), anche se paiono eccessivi i residui accumulati nelle spese d'investimento.
A tale proposito la Commissione, preso atto della grande richiesta di finanziamenti per il recupero primario dei centri storici e della certezza dell'effettiva spendita delle somme stanziate, suggerisce di aumentare le risorse previste per un ammontare di 20 milioni di euro. Tali ulteriori risorse potrebbero essere prelevate - almeno per l'esercizio 2007 - dallo stanziamento di 100 milioni di euro previsti per il programma straordinario di edilizia abitativa. Ci� in considerazione del fatto che, per l'esercizio in corso, tale ambizioso programma assai difficilmente potr� essere concretamente operativo sia per aspetti organizzativi (effettiva operativit� di AREA), sia per la limitatezza del tempo a disposizione per elaborare un programma completo.
Sempre all'interno di tale funzione obiettivo appaiono certamente significativi gli stanziamenti contenuti nelle UPB S04.10.003 e S04.10.004 relative agli stanziamenti di edilizia abitativa per la parte corrente e per gli investimenti. Ci�, occorre ripetere, in presenza di un notevole ammontare di residui che rischiano di vanificare la congruit� degli stessi stanziamenti.
La Commissione, inoltre, propone il ripristino di risorse per il fondo a favore delle amministrazioni comunali chiamate al risarcimento per espropri da tempo effettuati e, successivamente, dichiarati illegittimi.
Per quanto attiene l'istituzione della Conservatoria delle coste della Sardegna, di cui all'articolo 15 della proposta di legge finanziaria, la Commissione manifesta apprezzamento, concordando sulle finalit� e sull'opportunit� dell'approvazione dello strumento e osserva che maggiore forza sarebbe venuta dalla presentazione di un disegno di legge ad hoc, come originariamente previsto dalla Giunta regionale nella delibera istitutiva di tale struttura.
2) Strategia n. 5 - Sanit� e politiche sociali
Per quanto riguarda gli stanziamenti in tale strategia, si sottolinea, in primis, quello relativo agli interventi di edilizia sanitaria e miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie, contenuto nell'UPB S05.01.003, mentre si evidenzia la necessit� di prevedere almeno un ridotto stanziamento per le opere termali (UPB S05.01.015) per le quali non sussiste, allo stato, alcune disponibilit�.
Infine, � certamente meritevole di approvazione il rilevante stanziamento contenuto nella funzione obiettivo 04 e segnatamente nell'UPB S05.03.010 contenente interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie. A tale proposito � opportuno evidenziare, oltre alla riproposizione dello stanziamento per il
Fondo regionale dell'edilizia abitativa, lo stanziamento straordinario veramente consistente per la realizzazione di un programma straordinario per la costruzione e recupero di alloggi da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. Tale misura rappresenta una delle pi� significative disposizioni dell'intera manovra finanziaria regionale. A tale proposito la Commissione sottolinea la necessit� che, nel rispetto del riparto di competenze e delle procedure stabilite dalla legge regionale n. 9 del 2006 e dalla legge regionale n. 12 del 2006, possa essere prevista una fase consultiva della Commissione consiliare una volta predisposti ed elaborati i criteri e principi generali di intervento, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del riequilibrio territoriale.
3) Strategia n. 7 - Reti infrastrutturali e mobilit�
Per quanto riguarda gli stanziamenti in tale strategia, occorre ribadire il rilevante ammontare di residui passivi esistenti che pesano in maniera molto significativa proprio in tale parte del bilancio regionale. Nel dettaglio si pu� rilevare:
a) per quanto attiene alla rete stradale (funzione obiettivo 01) gli stanziamenti previsti, pur non sufficienti, paiono consentire perlomeno gli interventi indispensabili, con particolare riguardo alle spese per un programma pluriennale di opere relative al settore viario (SC07.0018) e al finanziamento alle province per la manutenzione straordinaria delle strade di loro competenza (SC07.0025);
b) per quanto attiene al trasporto pubblico (funzione obiettivo 06) sono significativi gli stanziamenti per la copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi (SC07.0609), anche se tale ammontare dovr� essere probabilmente rivisto alla luce della piena attuazione della riforma del trasporto pubblico locale di cui la nuova rete dei servizi minimi costituisce parte fondamentale; inoltre � degno di nota lo stanziamento che consente la prosecuzione del servizio della continuit� territoriale con le isole minori (SC07.0612). In riferimento agli investimenti nel settore dei trasporti, mentre si segnala l'eccessiva esiguit� dei finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti nei trasporti (SC07.0632) che si raccomanda, pertanto, di adeguare, si evidenziano sia gli incentivi a favore del trasporto navale ed aereo per la costituzione di una flotta sarda, misura innovativa rispetto alle recenti manovre, sia gli stanziamenti per ricapitalizzare l'ARST al fine di rendere possibile la sua trasformazione in Spa, secondo i dettami della vigente normativa;
c) per quanto attiene alla funzione obiettivo 07, per le reti idriche sono significativi gli stanziamenti che attribuiscono contributi ai comuni per il sostegno della gestione unitaria del servizio idrico integrato alla societ� di gestione "Abbanoa" (UPB S07.07.002 - SC07.0784). Tale misura, di natura chiaramente compensativa, dovrebbe consentire una reale e diffusa attuazione della programmata gestione unitaria del servizio idrico per l'uso civile.Appare, inoltre, significativo lo stanziamento contenente il contributo straordinario all'Ente per le risorse idriche della Sardegna (UPB S07.07.002 - SC 07.0787) per la copertura dei costi energetici, pur trattandosi della ripetizione di una misura presente nei precedenti esercizi finanziari.
Al fine di consentire la conclusione della gestione liquidatoria dell'ESAF e determinare, quindi, la chiusura di tale questione tuttora aperta, � opportuno lo stanziamento contenuto nell' UPB S07.07.003 - SC 07.0800.
Nell'ambito dell'UPB S07.10.005, relativa ai finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse, sono certamente significativi gli stanziamenti per la realizzazione di:
- edifici di culto (SC07.1256);
- opere pubbliche primarie ed infrastrutture di interesse degli enti locali (SC07.1262);
- di programmi di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (SC07.1263).Posizioni espresse dalla minoranza della Commissione
Considerazioni generali
La minoranza della IV Commissione consiliare, in riferimento alle strategie di bilancio proposte nella manovra finanziaria per il quadriennio 2007-2010 ha espresso un giudizio non favorevole che deriva dalla constatazione dell'accertamento dei rilevanti residui non impegnati nell'esercizio precedente e dall'eccessivo protrarsi dell'esercizio provvisorio. Tale ultima circostanza render� impossibile l'impegno tempestivo dei fondi previsti per l'annualit� 2007 nei restanti mesi dell'esercizio finanziario in corso.
Inoltre, la manovra a fronte di stanziamenti anche cospicui per capitoli non supportati peraltro da studi approfonditi e non giustificati da precise analisi tecniche, quali ad esempio l'istituzione delle agenzie Conservatoria delle coste e Sardegna Architettura, prevede in alcuni casi finanziamenti per i centri storici, contributi alle amministrazioni locali per la pianificazione, sicurezza nei porti e servizi per i trasporti scolastici non adeguati alle reali esigenze.
In particolare e con riserva di una pi� attenta valutazione che trover� riscontro in emendamenti puntuali, si osserva:1) Strategia n. 4 - Ambiente e governo del territorio
Si evidenzia:
a) la limitatezza dei fondi destinati per fronteggiare le calamit� naturali;
b) la limitatezza delle risorse per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e provinciali alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale e per la formazione dei piani di utilizzo dei litorali;
c) la notevole insufficienza dei fondi per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici; questi infatti, previsti dalla legge regionale n. 29 del 1998, non sono adeguati e sono destinati esclusivamente al recupero primario.Si esprimono, inoltre, perplessit� in merito alle funzioni della Conservatoria delle coste della Sardegna; in particolare queste riguardano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) ed f) in quanto non sono prioritariamente precisati quali siano i parametri e i criteri per l'identificazione delle aree e dei beni da assoggettare ad esproprio o acquisto e quali siano le iniziative di coordinamento espressamente richiamate nella lettera b).
2) Strategia n. 5 - Sanit� e politiche sociali
Nel condividere le valutazioni generali della Commissione sull'eccessivo ammontare dei residui passivi, si evidenzia la necessit� dell'introduzione di un procedimento unico regionale per la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di eliminare i ritardi che si accumulano nelle fasi procedurali e che determinano l'insorgere dei residui.
Per quanto riguarda il programma straordinario di edilizia abitativa di cui all'articolo 32, comma 7, del disegno di legge finanziaria, si rileva l'opportunit� di prevedere incentivi ai proprietari di edifici nei centri storici finalizzandoli al recupero degli stessi al fine di consentire un adeguamento degli standard di abitabilit� che renda conveniente un riutilizzo dell'immobile per la prima casa, con particolare riferimento alle classi meno abbienti e alle giovani coppie.
3) Strategia n. 7 - Reti infrastrutturali e mobilit�
In primo luogo, si evidenzia come non siano adeguati e sufficienti gli stanziamenti previsti per la rete stradale (funzione obiettivo 01) e per la manutenzione straordinaria, compreso l'adeguamento della segnaletica.
Per quanto attiene ai trasporti pubblici, si sottolinea come i problemi del settore non sono risolti dalla ricapitalizzazione dell'ARST ma appare indispensabile velocizzare l'attuazione di interventi straordinari per la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto.
Per quanto riguarda la norma che prevede la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata al rafforzamento della continuit� territoriale (articolo 18, comma 1, del disegno di legge finanziaria) si esprimono forti perplessit� sul reale impegno di capitale a rischio da parte della Regione.
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Quinta Commissione
(Agricoltura - Forestazione produttiva - Bonifica - Acquacoltura - Caccia e pesca -
Pesca industriale e marittima - Alimentazione - Tutela dell'ambiente - Forestazione ambientale -
Recupero ambientale - Parchi e riserve naturali - Difesa del suolo)La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 21 marzo 2007, ha espresso parere favorevole sugli aspetti di competenza contenuti nel disegno di legge n. 274/S "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)", sul disegno di legge n. 275 "Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007/2010" e sul Programma n. 18 "Programma di sviluppo regionale 2007-2009".
La Commissione, in particolare, ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la parte relativa alla difesa dell'ambiente in quanto il contenuto del Programma di sviluppo regionale e la manovra finanziaria 2007/2010 dimostrano una particolare attenzione alle tematiche ambientali e di tutela del territorio, anche con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie; tuttavia la Commissione ritiene necessario che siano apportate alcune modifiche alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. In particolare, la Commissione propone la soppressione del comma 6 dell'articolo 8 che prevede la non applicabilit� dell'articolo 2103 del Codice civile ai dipendenti dell'Ente foreste; la Commissione ritiene, infatti, che non sia proponibile, sia per ragioni di merito che di diritto, la non applicazione di un istituto giuridico posto a tutela dei lavoratori; la Commissione, inoltre, non ha condiviso il contenuto dell'articolo 16 (Energia rinnovabile-eolico) e conseguentemente chiede che anche tale articolo venga soppresso dal testo della legge finanziaria. In particolare la Commissione non ritiene opportuno che venga indicata in legge la quota di energia rinnovabile che potr� essere prodotta in Sardegna; tale indicazione al contrario deve essere contenuta nel Piano energetico regionale, cos� come non appare condivisibile la norma di interpretazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2004 contenuta nel comma 4; tale norma infatti si pone in contrasto con alcune sentenze della magistratura e appare idonea a ledere diritti di soggetti privati derivanti anche dall'approvazione del citato comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2004.
La Commissione, inoltre, propone che l'intervento contenuto nel comma 7 dell'articolo 14, relativo alla prosecuzione dell'azione di risanamento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ecologico ambientale della Sardegna possa essere attuato anche mediante la delega degli interventi ai comuni.
La Commissione, dopo aver ricordato che ha recentemente licenziato la proposta di legge n. 99/A "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" che prevede una spesa annua di un milione di euro, ritiene indispensabile che il fondo nuovi oneri legislativi tenga conto di questa esigenza.
La Commissione, dopo aver apprezzato la recente chiamata in servizio di 135 agenti del Corpo forestale che potranno concorrere ad aumentare l'efficienza del Corpo, impegnato in molteplici compiti a tutela dell'ambiente della Sardegna, ritiene opportuno che nella legge finanziaria sia previsto il mantenimento dell'efficacia della graduatoria e la possibilit� di far espletare il corso di formazione anche agli idonei del concorso ai fini di una loro prossima assunzione, eventualmente scaglionata nei prossimi anni, per la quale � indispensabile prevedere una adeguata copertura finanziaria; in ogni caso la Commissione ritiene indispensabile che la quota di 135 nuovi inquadramenti sia garantita anche in caso di eventuali rinunce da parte dei vincitori di concorso.
Appare inoltre opportuno aumentare lo stanziamento relativo alla lotta contro gli insetti nocivi e parassiti delle piante in considerazione del fatto che in molte aree della Sardegna vi � una forte presenza di insetti nocivi e parassiti che pongono in pericolo l'esistenza di vaste aree boscate.
La Commissione, inoltre, pur apprezzando lo stanziamento, contenuto nella tabella C della legge finanziaria, di oltre 4 milioni di euro destinati all'attuazione della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 "Norme per l'approvazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", ritiene che la bonifica dei siti contaminati costituisca una reale emergenza, sia dal punto di vista ambientale che sanitario, e conseguentemente richiede una integrazione di tale stanziamento con adeguate risorse finanziarie che permettano un'effettiva azione di bonifica e prevenzione.
Anche per il settore agricolo il giudizio sulla manovra finanziaria � complessivamente positivo, anche in considerazione dell'aumento delle risorse regionali destinate al comparto (pi� 39 milioni di euro); tuttavia la grave crisi che investe il settore da svariati anni comporta la necessit� di ulteriori interventi finanziari per superare alcune emergenze e risolvere alcuni nodi strutturali che impediscono lo sviluppo del settore.
Gli interventi contenuti nel bilancio e nella legge finanziaria vanno in questa direzione, ad esempio gli interventi per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole danneggiate, gli interventi per favorire il credito e una maggiore integrazione fra produttori.
Per quanto riguarda i singoli interventi la Commissione evidenzia la necessit� di aumentare gli stanziamenti a favore dei consorzi di bonifica e propone, per il 2007, di aumentare a 6.000.000 di euro lo stanziamento previsto dal capitolo SC04.0195 della UPB S04.02.003 relativo alla concessione di contributi sulle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica e aumentare a 5.000.000 di euro il capitolo SC04.0196 della stessa UPB relativo alla concessione di contributi ai consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua. La Commissione, inoltre, considerato che � in avanzata fase di approvazione la riforma dei consorzi di bonifica ritiene anche necessario che venga accantonata nel fondo dei nuovi oneri legislativi una idonea copertura finanziaria da destinare a tale provvedimento, anche per permettere ai nuovi enti di iniziare la propria attivit� senza essere gravati dalle attuali difficolt� di carattere finanziario.
Appare opportuno anche prevedere un aumento dello stanziamento destinato alla concessione degli indennizzi a favore delle imprese agricole danneggiate da calamit� naturali o avverse condizioni atmosferiche, in quanto l'attuale stanziamento di 8.000.000 di euro non appare sufficiente alle reali esigenze.
Per quanto riguarda gli interventi contenuti nella legge finanziaria la Commissione propone di non limitare al settore cooperativo le agevolazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 (sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari e del settore lattiero-caseario) in quanto ritiene che tali interventi debbano essere estesi a tutte le forme imprenditoriali. Per quanto riguarda l'intervento a favore del Consorzio fidi, contenuto nell'articolo 20, comma 2, si propone un aumento complessivo dello stanziamento per permettere, in attuazione della legge regionale n. 4 del 2002, la concessione di contributi ai consorzi fidi da destinare all'integrazione del fondo rischi e del patrimonio destinati alla prestazione di garanzia per qualsiasi operazione di credito, non limitando l'intervento alle sole operazioni di credito a breve termine.
Per quanto riguarda l'intervento contenuto nel comma 3 e relativo alla concessione di un contributo di 5.000.000 di euro al Consorzio unificato per la difesa delle colture agrarie da destinare alla stipula di contratti di assicurazione, la Commissione ritiene che tale somma dovrebbe essere destinata, per le medesime finalit�, agli attuali consorzi di difesa anche in considerazione del fatto che l'unificazione degli stessi non appare operazione che possa concretamente realizzarsi in tempi brevi e senza un reale coinvolgimento dei soggetti interessati con il pericolo di un inutilizzo di tale somma.
Per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 9, relativa al trasferimento all'Agenzia ARGEA Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi ripartimentali dell'agricoltura sarebbe opportuno, per una migliore lettura della norma, che tale funzioni fossero individuate esattamente con la contestuale modifica espressa della legge regionale n. 13 del 2006 istitutiva dell'Agenzia. Analoga considerazione dev'essere fatta con riferimento al contenuto del comma 19 dell'articolo 14, che attribuisce alle agenzie istituite dalla citata legge regionale n. 13 del 2006 la finalit� di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura e al comma 16 dello stesso articolo 14, che attribuisce all'Agenzia AGRIS gli aspetti tecnico scientifici relativi alla lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle piante e l'attivit� del laboratorio fitopatologico.
Per quanto riguarda l'attivit� delle nuove agenzie istituite dalla legge regionale n. 13 del 2006, la Commissione, premesso che la legge regionale n. 13 del 2006 prevede che le nuove agenzie assumano le loro funzioni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 e che nella stessa data siano soppressi gli enti attualmente titolari delle stesse funzioni, ritiene che esista un ritardo nelle procedure di avvio e in particolare nell'approvazione degli statuti e pertanto osserva l'esigenza di un approfondimento sulla possibilit� di istituire, mediante l'approvazione di una norma nella legge finanziaria, una breve fase transitoria nella quale possano coesistere le nuove agenzie e gli enti preesistenti, questo per evitare una sospensione nello svolgimento delle funzioni attribuite alle agenzie.
Infine la Commissione rileva l'esigenza che, nell'ambito di una adeguata azione di contrasto all'importazione di malattie animali, sia data attuazione all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2003 che prevede che l'ingresso nel territorio regionale di animali vivi sia subordinato all'accertamento dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitario e che a tal fine l'Amministrazione regionale istituisca apposite stalle di sosta adibite al mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.***************
Il presente parere � stato approvato, nella parte relativa all'ambiente, con il voto favorevole dei Consiglieri Licheri, Calledda, Corda, Cuccu G., Sanna A., Serra e Uggias e l'astensione dei Consiglieri Atzeri e Rassu; il Consigliere Rassu ha motivato la propria astensione evidenziando di condividere alcune delle osservazioni contenute nel parere e in particolare la proposta di soppressione dell'articolo 16 e del comma 6 dell'articolo 8, la richiesta di un aumento degli stanziamenti per la lotta agli insetti nocivi delle piante e per l'attuazione della legge regionale per la bonifica dall'amianto, nonch� la richiesta di una proroga della graduatoria del concorso per agente forestale. Il Consigliere Atzeri, dopo aver condiviso la necessit� di un aumento dello stanziamento per l'attuazione della legge sull'amianto motiva la propria astensione come una forma di protesta contro la mortificazione del ruolo dei consiglieri.
Il presente parere � stato approvato, nella parte relativa all'agricoltura, con il voto favorevole dei Consiglieri Licheri, Calledda, Corda, Cuccu G., Sanna A., Serra e Uggias e il voto contrario dei Consiglieri Atzeri e Rassu; il Consigliere Rassu ha motivato il proprio voto contrario evidenziando che manca un piano strategico per il settore agricolo e che questa mancanza impedisce di risolvere i nodi strutturali del settore; osserva inoltre che nella manovra finanziaria manca una vera attenzione ai problemi delle aziende agricole, che definisce sull'orlo del collasso economico e per le quali servirebbero delle risposte alle esigenze immediate. Inoltre il Consigliere Rassu ha evidenziato che il Piano paesaggistico regionale blocca qualsiasi ipotesi di sviluppo impedendo gli interventi di modernizzazione del settore e l'assenza di una chiara politica finalizzata a favorire l'esportazione dei prodotti agricoli. Il consigliere Atzeri ha motivato il proprio voto contrario evidenziando che nella manovra finanziaria per il settore agricolo mancano gli strumenti per la risoluzione dei nodi strutturali che impediscono lo sviluppo del settore e in particolare il problema del costo dei trasporti e dell'energia, la tutela dei prodotti agricoli sardi e l'importazione di malattie del bestiame; dopo aver evidenziato che � necessario che la politica vada incontro alle esigenze delle parti pi� deboli della popolazione si sofferma sul Piano paesaggistico regionale osservando che questo condiziona negativamente le imprese agricole bloccando le possibilit� di sviluppo .
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Sesta Commissione
(Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia)La Sesta Commissione, nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2007, ha espresso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, parere favorevole, a maggioranza, sugli argomenti di propria competenza della manovra finanziaria 2007-2010.
Durante la discussione di merito, la Commissione, pur condividendo l'impostazione generale della manovra e le azioni positive contenute nella legge finanziaria e nel programma regionale di sviluppo, ha ritenuto opportuno avanzare alcune osservazioni:
- relativamente all'istituzione di un'imposta di soggiorno suggerisce l'opportunit� che sia modificato l'affidamento a soggetti terzi della riscossione dell'imposta e sia invece affidata la riscossione ed il relativo controllo agli organismi regionali, all'arrivo e alla partenza dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta;
- per quanto concerne, invece, il settore produttivo, si rileva che molte risorse in bilancio sono assorbite dagli arretrati; sono da considerarsi positivamente le strategie per la riduzione degli indebitamenti e le politiche di sviluppo a lungo raggio. Si ritiene inoltre debbano essere attivate le azioni per fronteggiare nell'immediato le crisi delle attivit� produttive, dovute sia alla carenza di infrastrutture del sistema industriale, che al mancato utilizzo dei fondi stanziati ed in particolare � opportuno creare azioni positive necessarie per lo sviluppo della piccola e media impresa e del settore manifatturiero;
- relativamente al settore lavoro, la Commissione ritiene in generale opportuno intensificare le azioni positive che contengano tutti gli strumenti finanziari esistenti, finalizzate alla tutela dei lavoratori inseriti nei sistemi degli ammortizzatori sociali ed alla stabilizzazione del precariato. In relazione alla legge regionale n. 20 del 2005 sui servizi all'impiego, la Commissione ritiene opportuna una celere definizione di tutte le sue fasi attuative e la costituzione di tutti gli organismi in essa contemplati, nonch� l'individuazione di una strategia regionale per tutti i fondi previsti per gli organismi locali, affinch� non vi sia una polverizzazione degli interventi, ma sia mantenuto un monitoraggio degli stessi, finalizzati in una percentuale adeguata ad una politica attiva per il lavoro. La Commissione, infine, ritiene opportuno, relativamente alle norme sul personale, approfondire gli effetti della decurtazione del salario per il dipendente posto in mobilit� dal comma 5 dell'articolo 8 ed inoltre propone l'abrogazione del comma 6 del medesimo articolo in quanto ritiene sia da verificare la legittimit� della deroga all'applicazione dell'articolo 2103 del Codice civile e la conseguente inapplicabilit�, ai dipendenti dell'Ente foreste, delle disposizioni dei contratti collettivi ed integrativi di cui alla legge regionale n. 9 del 1999, articolo 9;
- relativamente al settore commercio, si ravvisa l'opportunit� che siano incrementati i fondi disponibili e rapidamente esaurite le procedure connesse con l'erogazione degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 9 del 2002, considerate le lunghe aspettative dei beneficiari del provvedimento normativo;
- per quanto concerne, invece, il settore artigianato, si rileva che non sono previsti finanziamenti per la legge regionale n. 51 del 1993 e si chiede pertanto alla Giunta un preciso impegno per reperire, anche nel quadro comunitario, adeguati incentivi;
- relativamente alle problematiche del settore energetico, si suggerisce un approfondimento relativo alla quota destinata per la produzione dell'energia eolica e, per un sostegno alla competitivit� produttiva delle aziende sarde, si ritiene opportuno un intervento per definire l'esecutivit� dei contratti bilaterali finalizzati all'abbattimento del costo energetico.
Il Vice Presidente, On.le Pisano, in qualit� di commissario di minoranza, allega alla presente le osservazioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 34 del Regolamento interno.***************
Parere dei Commissari di minoranza
Sul disegno di legge 274/S "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" si esprime complessivamente una valutazione di totale insufficienza e incongruenza: il disegno di legge pone in evidenza l'assoluta assenza di un serio progetto strategico capace di affrontare le vistose criticit� del sistema economico della Sardegna, che la stanno portando ad una inesorabile condizione di collasso economico-sociale, mentre sarebbe dovuto diventare uno strumento normativo di straordinaria opportunit� per far recuperare il notevole ritardo con il quale viaggia l'azienda Sardegna.
La legge finanziaria arriva con un ritardo da Guinness dei primati, a ridosso del termine ultimo del 30 aprile, oltre il quale � previsto l'auspicato scioglimento del Consiglio regionale e costringe comunque tutti i sardi a pagare un caro prezzo per i quattro mesi di esercizio provvisorio, trascinando con s� una delle maggiori debolezze del governo regionale, cio� quella di non saper dare accelerazione alla spesa ma al contrario di agire da freno, comprimendone la capacit� e facendo lievitare il gi� ingente livello dei residui passivi.
Si tratta di una legge finanziaria cieca, muta e sorda che ignora completamente le emergenze e i grandi problemi che oggi affliggono la Sardegna: un tasso di disoccupazione reale ben pi� elevato di quello statistico, se pur preoccupante, fornito dall'ISTAT; una crescita esponenziale del numero dei lavoratori precari e atipici che contribuisce a drogare il dato statistico sull'occupazione e ad alleggerire quello sulla disoccupazione; una progressiva diminuzione del reddito medio pro capite e un allargamento della fascia della popolazione al di sotto della soglia di povert� assoluta e relativa; un arretramento del complessivo sistema scolastico-formativo ed una inversione della curva sulla dispersione formativo-scolastica che riprende rapidamente a crescere; un preoccupante aumento della piaga dell'emigrazione, sostenuta soprattutto dalle fasce di et� giovanili; un'assenza totale delle politiche di sostegno a favore dei sistemi produttivi e del mondo imprenditoriale; una contraddittoria e confusa politica energetica regionale, apertamente in dissintonia con gli obiettivi nazionali, europei e planetari.
I settori dell'industria, artigianato, turismo e commercio registrano un preoccupante impoverimento delle risorse destinate alle azioni del loro sostegno.
Cos�, l'atteso rilancio del comparto dell'artigianato con un robusto rifinanziamento della legge regionale n. 51 del 1993 non ha speranze d'essere realizzato nel 2007. Le cose vanno peggio per l'imprenditoria giovanile, la cui legge regionale n. 1 del 2002 si trova ancora priva di risorse per poter far sperare in un nuovo bando. Ancora pi� drammatica la situazione nel settore del commercio la cui legge regionale n. 9 del 2002 non dispone di nuove risorse e la speranza di dare copertura finanziaria per oltre 2.000 imprese ammesse ai benefici agevolativi diventa pura illusione.
Il disegno di legge dimentica completamente le politiche attive del lavoro e tutte le norme agevolative dell'inserimento occupazionale che si ritrovano quasi completamente prosciugate, prive di risorse, in un momento, invece, nel quale si sarebbe dovuto fare ogni sforzo possibile per contrastare il fenomeno in atto di regresso dei livelli occupazionali.
Per la legge n. 215 del 1992 (imprenditoria femminile) viene indicata la sola copertura di cofinanziamento, misura appena sufficiente ad utilizzare le gi� minime risorse messe a disposizione dallo Stato. Non v'� traccia delle misure che erano state annunciate per favorire l'occupazione femminile.
� stata inoltre dimenticata totalmente la legge regionale n. 36 del 1998, sull'abbattimento degli oneri previdenziali e assicurativi, che si � sempre rivelata come efficace strumento per l'incremento occupazionale, ma anche come concreto strumento di lotta alla reale emersione del lavoro nero.
Risorse del tutto insufficienti sono state stanziate anche per la stabilizzazione dei 1.100 lavoratori LSU, l'ennesima dimostrazione dell'incapacit� a dare risposte ai settori pi� sensibili del lavoro precario. Il numero dei lavoratori LSU � rimasto pressoch� immutato in questi ultimi tre anni, mentre nel triennio 2001-2004 ben 3.420 lavoratori LSU avevano trovato stabilizzazione.
Si ritiene che il contenuto del comma 11 dell'articolo 23, che attiva delle azioni mirate attraverso il meccanismo di un contributo per l'aumento del capitale sociale della SFIRS, contrasti con le norme che regolano l'attivit� bancaria, in quanto dovrebbero essere esclusivamente affidate attraverso bando pubblico e non possono essere oggetto di attribuzioni dirette, non trattandosi come nella fattispecie di societ� in house.
Il Problema energetico e le politiche di sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Il disegno di legge della Giunta regionale sulla finanziaria 2007 affronta l'urgente problema energetico con grande irresponsabilit� e incompetenza: non viene introdotta alcuna novit� rispetto al piano energetico regionale, nel quale era prevista per la produzione di energia eolica l'installazione di impianti per una potenza di 550MW, che costituiscono un'inezia che ci allontana dall'obiettivo strategico di Kyoto. Nell'articolo 16, inspiegabilmente, si fa confusione anche tra energia prodotta e potenza degli impianti, pur sapendo che non vi � equivalenza tra le due grandezze.
In realt�, la Giunta regionale, scrivendo l'articolo 16, gioca ancora sul palese equivoco della non chiarezza fra la potenza degli impianti eolici installabili e la quota invece gi� installata, considerando gli impianti realizzati o in fase di realizzazione di Oschiri, Buddus� e Grighine.
Molto pi� onestamente si sarebbe potuto indicare che non ha futuro in Sardegna la produzione di energia elettrica da fonte eolica, pur avendo tutte le caratteristiche della rinnovabilit�, economicit� e reversibilit� ambientale.
Non � invece comprensibile la deroga al Piano paesaggistico regionale per gli impianti eolici che dovessero sorgere in zone costiere-industriali.
Non pu� essere in alcun modo condivisibile, anche perch� � da ritenersi norma totalmente intrusa, l'intento di dare un'interpretazione autentica alla condizione di "modifica irreversibile dei luoghi" intervenendo inopportunamente su un concetto che � stato recentemente ripreso da una sentenza sul parco eolico di Oschiri.
Imposta di soggiorno
L'istituzione dell'imposta di soggiorno nasce senza alcuna intesa con le amministrazioni e gli operatori locali, soggetti chiamati poi concretamente a darne attuazione. L'errore � quello di non aver preventivamente misurato l'impatto che determinerebbe l'introduzione di questa imposta su un settore cos� fragile come quello turistico.
Il paradosso � che l'imposta di soggiorno non era stata abolita dall'ordinamento, ma pi� semplicemente assorbita prima dall'ICIAP e quindi successivamente dall'IRAP.
Nel momento in cui il Parlamento nazionale unanimemente ha valutato l'inopportunit� di questo ulteriore balzello fiscale, i cui effetti negativi sullo sviluppo turistico sono da ritenersi devastanti, appare incomprensibile la decisione della Giunta regionale di penalizzare la competitivit� del sistema turistico sardo, introducendo questa imposta che finirebbe per creare un danno ben superiore al modesto vantaggio riferito alle maggiori entrate. L'imposta di soggiorno finirebbe unicamente per determinare un maggior costo di produzione per le aziende alberghiere (e non per i turisti) e un freno alla mobilit� interna.
Conclusioni
Per ultimo, i consiglieri di minoranza componenti della Sesta Commissione rilevano che il disegno di legge appare come una ulteriore occasione perduta per attivare risposte urgenti alle emergenze della societ� sarda, stretto dentro 1'ossessione di un inesistente e illegittimo pareggio di bilancio (che non pareggia un bel niente dal momento che fa gravare una parte dei propri costi su esercizi futuri e nasconde invece un deficit di bilancio) e di un perverso accanimento nei confronti di alcuni comparti delle attivit� produttive, quegli stessi comparti che oggi si trovano in uno stato di maggiore disagio e sofferenza e ai quali vengono praticate azioni di asfissia finanziaria comprimendo ogni possibilit� di accrescerne gli investimenti.
Il risultato � quello di innalzare il livello di tutti i parametri di negativit� del nostro sistema produttivo, generando disoccupazione e povert�.------------------------------------
Settima Commissione
(Sanit� - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.)La Settima Commissione ha esaminato i documenti relativi alla manovra finanziaria 2007-2010 ed in particolare gli aspetti di competenza presenti nel Programma regionale di sviluppo 2007-2009 e nei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Sulla base della nuova struttura del bilancio, l'esame si � incentrato sulla strategia 05 - Sanit� e politiche sociali e sulla strategia 02 - Conoscenza, nelle parti in cui il centro di responsabilit� � individuato nell'Assessorato dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale.
Il quadro generale della spesa � mutato, rispetto all'anno 2006, per la nuova situazione determinatasi a seguito della riforma del titolo III dello Statuto e delle disposizioni della legge finanziaria nazionale che all'articolo 1, comma 835, dispone che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del servizio sanitario sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Tenendo conto di ci� ed in considerazione dell'obiettivo di contenimento dei costi volto al raggiungimento dell'equilibrio economico nell'arco del triennio, obiettivo che la Regione persegue in coerenza con le disposizioni dell'Intesa Stato-regioni del 25 marzo 2005 e della legge finanziaria nazionale per il 2007, la Commissione esprime un giudizio favorevole sulla ripartizione della spesa in materia di politiche sanitarie e sociali e svolge per gli aspetti di competenza le seguenti considerazioni:
a) per quanto riguarda la funzione obiettivo di tutela e difesa della salute umana, la previsione di spesa, superiore a quella del 2006, � prevalentemente incentrata su risorse regionali, data la consistente riduzione delle assegnazioni statali;
b) sono stati, infatti, incrementati sia l'integrazione regionale alla quota del fondo sanitario destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (SC05.0003) che il concorso della Regione al ripiano dei disavanzi per gli anni decorsi (SC05.0010); si tratta di voci di spesa di carattere rigido su cui prevalentemente si impernia la manovra finanziaria in sanit� e che pur concorrendo all'aumento della spesa consentono nello stesso tempo una progressiva riduzione dei disavanzi delle ASL;
c) per quanto riguarda gli interventi di parte corrente sono stati incrementati i finanziamenti per l'avvio ed il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura del diabete, delle malattie oncologiche, della salute mentale e di altre patologie individuate come prioritarie nel Piano regionale dei servizi sanitari, i finanziamenti per la gestione ed il funzionamento dei servizi di emergenza, i contributi per le spese di viaggio e soggiorno per ricoveri extra-regione e le spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale della sanit�;
d) per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale si � disposto lo stanziamento di euro 25.000.000 per il completamento di un programma di edilizia sanitaria, finalizzato alla riconversione e riqualificazione dei piccoli ospedali e per l'ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico e lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'avvio dei progetti finalizzati alla realizzazione delle nuove strutture ospedaliere previste dal Piano regionale dei servizi sanitari;
e) per quanto attiene alla funzione obiettivo di tutela della salute veterinaria si osserva che le previsioni di spesa relative presentano una diminuzione degli stanziamenti rispetto all'anno 2006 sia nelle assegnazioni statali (euro 15.367.000 come quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Istituto zooprofilattico), sia nei fondi regionali che prevedono per�, oltre all'integrazione del Fondo sanitario per lo zooprofilattico (euro 820.000), un relativo incremento come anticipazione di assegnazioni dello Stato, al fine di far fronte all'epizoozia di blue tongue;
f) quanto agli interventi per lo sviluppo dei servizi e delle attivit� per l'inclusione sociale, le previsioni di spesa di competenza riguardano prevalentemente interventi di completamento derivanti dalla necessit� di assicurare la piena attuazione della legge regionale sul sistema integrato dei servizi alla persona.A conclusione dell'esame dei documenti di bilancio e sentito l'Assessore dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale, la Commissione raccomanda che:
1) al comma 2 dell'articolo 31 venga meglio specificata la destinazione delle risorse per la realizzazione e completamento di un programma di edilizia sanitaria, precisando che le stesse siano impiegate nella sperimentazione degli Ospedali di comunit� previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari; dovrebbe inoltre essere data una pi� certa definizione delle risorse destinate alla valorizzazione e riqualificazione dei piccoli ospedali;
2) vengano incrementate le risorse destinate all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
3) venga incrementata la previsione di spesa destinata all'avvio ed al funzionamento della rete integrata dei servizi, inserendo tra gli obiettivi da perseguire nell'anno 2007, anche il progetto materno infantile, il percorso nascita e l'emergenza cardiovascolare;
4) vengano potenziate le risorse destinate all'Assistenza domiciliare integrata e alle sedi della continuit� assistenziale;
5) venga introdotta al comma 2 dell'articolo 32 una specificazione atta a chiarire con maggiore precisione che l'intervento contemplato � destinato alla promozione della natalit� attraverso azioni tese al sostegno delle giovani coppie e della genitorialit�;
6) venga assicurata la certezza e l'incremento delle risorse destinate all'ammodernamento tecnologico;
7) siano assicurate risorse economiche per un progetto obiettivo finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa.***************
I Commissari di minoranza pur ritenendo gli articoli 31 e 32 del disegno di legge finanziaria totalmente insufficienti a rispondere ai reali bisogni dei sardi, esprimono, in questa fase, parere favorevole sulla presente relazione, a condizione che le sette raccomandazioni proposte dalla stessa maggioranza vengano integralmente accolte.
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Ottava Commissione
(Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca Scientifica - Formazione professionale)L'Ottava Commissione permanente, esaminati i documenti relativi alla manovra finanziaria regionale 2007-2010 e sentiti in merito gli Assessori della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha espresso sulla manovra stessa parere favorevole, con la sola astensione del consigliere Sanjust ed ha formulato le seguenti osservazioni:
1) Formazione professionale
a) in adempimento a precedenti accordi tra le organizzazioni sindacali e la Giunta regionale finalizzati a garantire le risorse necessarie per l'obbligo formativo, attualmente assicurato sino al corrente mese di giugno, la Commissione chiede che vengano previste le risorse utili ad assicurare anche per il prossimo anno scolastico lo svolgimento delle attivit�;
b) appare quanto meno di difficile attuazione l'ipotesi relativa al trasferimento dei lavoratori della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, verso le province. Infatti, le amministrazioni locali subiscono limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale relativamente alle dotazioni organiche e comunque difficilmente si renderanno disponibili ad accogliere e ad accollarsi i relativi costi dopo il primo triennio;
c) ritiene necessario l'inserimento di una norma che consenta a tutti i lavoratori iscritti all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, licenziati anche prima dei termini indicati al comma 5 dell'articolo 30 della legge finanziaria, di presentare istanza di fruizione delle indennit� previste dalla legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 19, commi 2, 3 e 4.2) Beni culturali e Pubblica Istruzione
a) la Commissione ritiene assolutamente inadeguate le risorse trasferite alle province per effetto della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, anche in considerazione del fatto che, a fronte dei 45 milioni di euro previsti complessivamente, 32 milioni di euro circa sono necessari, sulla base della spesa storica, per l'esercizio delle funzioni nel settore dei beni culturali;
b) ritiene, peraltro, inadeguato lo stanziamento previsto nei capitoli SC03.0197 e SC03.0015 del settore beni culturali, relativamente alla gestione di biblioteche, musei, archivi degli enti locali; tali risorse non sono sufficienti nemmeno a garantire la prosecuzione delle attivit� finanziate negli anni scorsi;
c) ritiene che, in considerazione dell'imminente scioglimento delle comunit� montane, sia necessario che i commissari liquidatori vengano autorizzati ad assolvere agli impegni dalle medesime assunti in consorzi, associazioni, ecc. (si richiamano a titolo esemplificativo le partecipazioni delle comunit� montane ai consorzi bibliotecari);
d) chiede lo stanziamento di adeguate risorse, quantificabili in circa 9.000.000 di euro, necessarie per il completamento della ristrutturazione del Museo delle tradizioni popolari di Nuoro (Istituto superiore regionale etnografico);
e) chiede che vengano inserite in bilancio specifiche risorse, attualmente assenti, per le politiche giovanili, aspetto questo in controtendenza rispetto alle scelte del governo nazionale;
f) in considerazione del fatto che sono state impegnate risorse ingenti per i programmi Sardegna Speaks english e per la dispersione scolastica segnala l'esigenza di effettuare un attento monitoraggio sull'efficacia di tali interventi anche per misurarne i risultati;
g) chiede che venga previsto un adeguato sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo internazionale come previsto dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 26, comma 4, allo stato attuale non rifinanziate;
h) non ritiene corretto inserire nella legge finanziaria l'istituzione di nuove direzioni generali (articolo 27, comma 1, della legge finanziaria), tanto pi� nell'imminenza della discussione della legge organica di settore sull'istruzione: la previsione potrebbe essere contenuta in un eventuale collegato;
i) il fondo unico previsto al capitolo SC 03.0337 dovrebbe essere incrementato di almeno 50.000 euro per assicurare, fra gli interventi, il contributo storicamente garantito dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, per il premio di poesia sarda "Citt� di Ozieri" e per il premio "Montanaru";
l) nella lettera f) dell'articolo 27 della legge finanziaria, che prevede la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica, oltre alle ipotesi di finanziare "la costruzione, il riattamento e la messa a norma di edifici" la Commissione ritiene opportuno inserire anche la possibilit� di finanziarne l'acquisto;
m) ha rilevato che le risorse previste per la ricerca scientifica subiscono un forte decremento e passano dai 56.375.000 euro del 2006 a 41.439.000 nel 2007, pertanto ritiene che, se non incrementato, dovrebbe essere perlomeno ripristinato lo stanziamento del 2006.------------------------------------
PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 16 aprile 2007
Per quanto riguarda il giudizio di merito sulle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) il parere � sostanzialmente positivo, anche se rimangono alcuni punti critici sui quali varrebbe la pena soffermarsi e confrontarsi con la Giunta e col Consiglio regionale.
Si fa riferimento all'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, recante disposizioni in materia di formazione professionale. � necessario introdurre opportune modificazioni affinch� l'obiettivo della norma possa essere effettivamente conseguito. Dette disposizioni hanno lo scopo di favorire l'impiego del personale degli enti di formazione professionale presso i comuni e le province mettendo a disposizione cospicui incentivi finanziari. Occorre, al riguardo, tener conto che le norme sull'assunzione del personale restano vigenti anche in presenza di incentivi.
Perch� l'obiettivo sia conseguibile � necessario che gli enti locali siano autorizzati a stipulare convenzioni con gli enti di formazione professionale su specifici progetti. Conseguentemente occorre introdurre i seguenti emendamenti: al comma 6, lettera a) e lettera b), aggiungere in fine le parole "anche tramite convenzioni effettuate con gli enti di formazione professionale su progetti di interesse per gli stessi enti locali" e conseguentemente sopprimere il comma 7.
A nessuno sfugge che lo sviluppo della Sardegna passa necessariamente dall'aumento della coesione sociale e della coesione territoriale. Tutte le analisi socio economiche confermano che esistono vari tipi di Sardegna: a) le aree urbane; b) le aree costiere; c) le aree interne; d) le aree insulari.
Nelle aree urbane, dove vive la maggioranza della popolazione sarda, si annidano, oltre a grandi opportunit�, anche sacche sempre crescenti di povert�, di disagio e di emarginazione. Il lavoro, la casa e un nuovo sistema di welfare e di protezione sociale rappresentano le grandi emergenze dei contesti urbani. Nelle aree costiere, dalla seconda met� degli anni '60, insieme allo sviluppo turistico, � nata un'economia, legata soprattutto all'edilizia che ha tratto grande giovamento da questa espansione. Troppo spesso si � confuso il cemento con il turismo ma, tutto sommato, il settore ha rappresentato negli anni un importante volano di sviluppo. Nelle aree interne, salvo qualche raro esempio, si assiste a un lento quanto inesorabile fenomeno di "desertificazione umana". Paesi di anziani, senza futuro, i pochi giovani cercano fortuna altrove sperimentando una nuova stagione di emigrazione. Nelle aree insulari i problemi di continuit� territoriale, di assenza di fondamentali presidi e servizi, la mancanza di lavoro e la presenza di fattori esterni (si veda, nel caso dell'isola della Maddalena, la presenza di servit� militari) aumentano le normali difficolt� entro le quali le amministrazioni si trovano ad operare.
Il sistema delle autonomie locali richiama la necessit� di una maggiore coesione territoriale e sociale per immaginare la Sardegna come Regione d'Europa e del Mediterraneo.
Nel merito, sono due gli interventi strategici che hanno indotto il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna a dare un giudizio positivo sulla manovra di bilancio 2007: a) il risanamento finanziario, b) l'istituzione del fondo unico per gli enti locali, come da tempo auspicato e richiesto dal sistema delle autonomie sarde.
a) Con la legge finanziaria 2007 si prosegue nella positiva azione di risanamento del bilancio della Regione. Solo con un bilancio sano si possono programmare politiche adeguate alle sfide imposte dalla societ� post-moderna e dalla globalizzazione. La fine positiva dell'annosa vertenza sulle entrate ha dato certezze per il futuro, ma da sola non basta a risolvere i problemi. Occorre programmare e spendere le nuove risorse comunitarie 2007-2013 in maniera pi� partecipata e condivisa. In tal senso la presentazione del Programma regionale di sviluppo 2007-2009 conferma un atteggiamento centralistico della Regione su argomenti che riguardano l'intera collettivit� sarda.
Tutta la vicenda legata alla progettazione integrata dimostra che solo con un ruolo attivo degli enti locali (in questo caso appare fondamentale un ruolo di programmazione delle province) e con una negoziazione fra territori e Regione si possa operare meglio di quanto sia stato finora. La politica deve tornare a mediare affinch� le disuguaglianze fra i tipi di Sardegna descritti precedentemente si riducano;b) il sistema degli enti locali ha accolto positivamente l'aumento dei fondi a disposizione e la costituzione del fondo unico, ritenendolo strumento imprescindibile nella positiva valutazione della manovra di bilancio 2007. Occorre, tuttavia, mettere in evidenza che i trasferimenti regionali agli enti locali rimangono ancora significativamente inferiori, in valore reale, ai livelli del 1993. Questo dato basta da solo a spiegare la necessit� di un impegno ancora maggiore da parte della Regione a favore degli enti locali. In tal senso la finanziaria 2007 rappresenta un primo e significativo passo verso l'adeguamento agli standard attuali dei finanziamenti destinati a province e comuni. In quindici anni, a fronte di una progressiva diminuzione dei trasferimenti regionali (e statali) gli enti locali hanno aumentato i servizi (in particolare i servizi sociali, culturali e scolastici), si � verificata una sostanziale diminuzione del personale impiegato a fronte di un aumento di complessit� nei procedimenti amministrativi e un progressivo passaggio di competenze (non da ultima la legge regionale n. 9 del 2006, i cui effetti non sono ancora perfettamente valutabili).
Il Consiglio delle autonomie locali ritiene strategico, all'interno della legge finanziaria 2007, l'intervento sulle nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali. La costituzione del fondo unico per gli enti locali, una pi� equa ripartizione delle risorse a favore degli enti locali di ridotte dimensioni, l'aumento sostanziale delle risorse, l'eliminazione del vincolo di destinazione e la determinazione dell'entit� dei trasferimenti, a partire dal 2008, in funzione delle entrate tributarie regionali, sono elementi qualificanti dell'intera manovra. La coesione territoriale passa indifferibilmente da questi provvedimenti.
Si ritiene fondamentale anche la futura discussione, concertata con gli enti locali, di un testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali. Cos� come appare fondamentale la riforma del regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota di compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali. Questo provvedimento consente una maggiore integrazione fra le istituzioni che compongono il sistema sardo, in cui l'etica della responsabilit� diventa elemento imprescindibile di ogni rapporto istituzionale.
A fronte di questi elementi positivi c'� la preoccupazione sul passaggio di competenze fra Regione ed enti locali stabilito dalla legge regionale n. 9 del 2006 non perfettamente valutabile in questo momento.
Si sottolinea, infine, che il nuovo assetto delle province sarde, introdotto dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, pone il problema della ripartizione dei trasferimenti statali per il loro funzionamento fra otto e non pi� quattro province.
In assenza di specifica disposizione legislativa, � indispensabile trovare la soluzione attraverso un'intesa fra Ministero dell'interno, Regione e province sarde. Si ritiene indispensabile un accentuazione dell'impegno della Regione per la risoluzione in tempi rapidi di tale problematica.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
Disposizioni di carattere finanziarioArt. 1
Disposizioni di carattere finanziario1. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate a' termini della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 834 e seguenti, provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2010. La citata somma � correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed � rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a' termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed � portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilit� interno.
2. Il disposto di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006), articolo 2, deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000 del disavanzo di amministrazione di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), articolo 1, comma 4, conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 834.
3. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2006, stimato in euro 1.288.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2007, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi della legge regionale n. 1 del 2006, articolo 1, comma 1;
b) euro 568.000.000 ai sensi della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, articolo 1, comma 1;
c) euro 389.724.782,70 ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, articolo 4, comma 1;
d) euro 164.516.217,30 ai sensi della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, articolo 1, comma 1.I mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 83.785.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2036 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Una quota, fino a euro 50.000.000 delle entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 � destinata ad incrementare, nell'anno 2007, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.
5. � disposto, nell'anno 2007, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma complessiva di euro 15.000.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (UPB E361.003):
a) euro 6.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS;
b) euro 9.000.000 dal fondo costituito presso la SFIRS;6. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2007 euro 25.400.000
2008 euro 36.185.000
2009 euro 36.567.000
2010 euro 38.400.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie: (cap. SC08.0025)
2007 euro 785.000.000
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2007 euro 118.000.000
2008 euro 115.000.000
2009 euro 102.700.000
2010 euro 102.000.0007. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 4, comma 1, lettera c), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini della legge regionale n. 11 del 2006, articolo 4, comma 1, lettera f), sono determinate, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura indicata nell'allegata tabella D.
9. Al fine di consentire il pagamento di spese da effettuarsi necessariamente in contanti � autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti Centri di responsabilit� tenuti ai suddetti pagamenti. Il cassiere � tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2006, articolo 45.
10. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 22, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, per le risorse regionali, agli enti strumentali della Regione Sardegna di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 69.
11. Al fine di ottimizzare l'attivit� amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall'ESAF in liquidazione, lo stesso ente � autorizzato a promuovere le transazioni relative ai propri crediti, con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto.
12. A' termini della legge regionale n. 7 del 2005, articolo 5, la Giunta regionale emana le direttive cui l'ESAF in liquidazione deve attenersi per l'affidamento della riscossione dei propri crediti da tariffa e canoni, nonch� per l'eventuale cessione pro soluto al gestore del Servizio idrico integrato della Sardegna a prezzo simbolico dei crediti rimasti da riscuotere.
13. Nella legge regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 9, il riferimento alle transazioni delle liti pendenti � da intendersi alle liti pendenti all'entrata in vigore della legge medesima.
Capo I
Disposizioni di carattere finanziarioArt. 1
Disposizioni di carattere finanziario1. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate a' termini dell'articolo 1, comma 834 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2010. La citata somma � correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed � rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a' termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed � portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilit� interno.
2. Il disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (esercizio provvisorio 2007), deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000 del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006.
3. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2006, stimato in euro 1.288.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui gi� autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2007, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2006;
b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);
d) euro 164.516.217,30 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).I mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 83.785.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2037 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. Una quota, fino a euro 50.000.000 delle entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate) � destinata nell'anno 2007 alla dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.
5. � disposto, nell'anno 2007, il versamento in conto entrate del bilancio regionale della somma complessiva di euro 15.000.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale) (UPB E361.003):
a) euro 6.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS;
b) euro 9.000.000 dal fondo costituito presso la SFIRS.6. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2007; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2007 euro 17.760.000
2008 euro 35.785.000
2009 euro 36.167.000
2010 euro 38.400.000
2) Assegnazioni statali e comunitarie: (cap. SC08.0025)
2007 euro 785.000.000
2008 euro 713.000.000
2009 euro 638.000.000
2010 euro 514.000.000b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)
1) Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2007 euro 111.639.000
2008 euro 96.851.000
2009 euro 87.631.000
2010 euro 108.893.0007. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di contabilit� della Regione), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella E.
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura indicata nell'allegata tabella D.
9. Al fine di consentire il pagamento di spese da effettuarsi necessariamente in contanti � autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti Centri di responsabilit� tenuti ai suddetti pagamenti. Il cassiere � tenuto a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio devono essere riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2006.
10. L'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del disegno di legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), non si applica, per le risorse regionali, agli enti strumentali della Regione Sardegna di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale).
11. Al fine di ottimizzare l'attivit� amministrativa e di accelerare la riscossione dei crediti vantati dall'ESAF in liquidazione, lo stesso ente � autorizzato a promuovere le transazioni relative ai propri crediti, con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora dovuti a fronte del versamento del capitale scaduto.
12. A' termini dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, la Giunta regionale emana le direttive cui l'ESAF in liquidazione deve attenersi per l'affidamento della riscossione dei propri crediti da tariffa e canoni, nonch� per l'eventuale cessione pro soluto al gestore del Servizio idrico integrato della Sardegna a prezzo simbolico dei crediti rimasti da riscuotere.
13. La disposizione di cui all'articolo 27, comma 9, della legge regionale n. 4 del 2006, si applica alle liti pendenti alla data del 31 dicembre 2006.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 20061. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 30 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7 bis. La Regione ha facolt�, qualora ne ravvisi la necessit� e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilit� interno.
7 ter. Lo stanziamento di cui al comma 7 bis � correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, ed � rideterminato, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a' termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed � portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno di pertinenza.";
b) all'articolo 34, il cui titolo � modificato in "Recupero e rimborso di crediti", � inserito il seguente comma:
"3 bis. � posto a carico dei richiedenti l'onere sostenuto dall'Amministrazione regionale per il rimborso di entrate. Pertanto si prescinde dallo stesso per le somme inferiori a 15 euro; se la somma da rimborsare supera tale importo, la stessa � dovuta per intero. Con la legge di bilancio pu� provvedersi all'aggiornamento dell'importo succitato.";
c) nell'articolo 36 sono introdotte le seguenti modifiche:
1) il comma 1 � sostituito come segue:
"1. L'entrata � accertata quando � appurata la ragione del credito, l'identit� del debitore e l'ammontare del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l'accertamento � effettuato sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua.";2) nel comma 2 dopo le parole: "Ragioneria generale" sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al centro di responsabilit� competente,".
alla fine del comma 2 � aggiunta la seguente frase:"; ad eccezione delle entrate a destinazione vincolata se non iscritte.";3) il comma 3 � cos� sostituito:
"3. I competenti Centri di responsabilit� comunicano alla Ragioneria generale, ai fini della registrazione contabile e in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale, gli accertamenti d'entrata indicandone il titolo giuridico.";d) nell'articolo 38 il comma 2 � abrogato;
e) nell'articolo 60, comma 12, l'espressione "alla riscossione della correlativa entrata" � sostituita dalla seguente: "all'esercizio successivo a quello della riscossione della correlativa entrata".
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2006 (Norme in materia di contabilit� della Regione)1. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. La Regione ha facolt�, qualora ne ravvisi la necessit� e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il Patto di stabilit� interno.
7 ter. Lo stanziamento di cui al comma 7 bis � correlato ad iscrizioni di spesa di investimento elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, ed � rideterminato, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate a' termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed � portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno di pertinenza.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 34, il cui titolo � modificato in "Recupero e rimborso di crediti", � aggiunto il seguente:
"3 bis. � posto a carico dei richiedenti l'onere sostenuto dall'Amministrazione regionale per il rimborso di entrate. Pertanto si prescinde dallo stesso per le somme inferiori a 15 euro; se la somma da rimborsare supera tale importo, la stessa � dovuta per intero. Con la legge di bilancio pu� provvedersi all'aggiornamento dell'importo succitato.";
c) il comma 1 dell'articolo 36 � sostituito dal seguente:
"1. L'entrata � accertata quando � appurata la ragione del credito, l'identit� del debitore e l'ammontare del credito; per le entrate derivanti da compartecipazioni ai tributi erariali l'accertamento � effettuato sulla base del relativo gettito risultante dalle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la quantificazione della spettanza annua.";
d) nel comma 2 dell'articolo 36 dopo le parole "Ragioneria generale" sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al centro di responsabilit� competente,"; alla fine del comma 2 � aggiunta la seguente frase:"; ad eccezione delle entrate a destinazione vincolata se non iscritte.";
e) il comma 3 dell'articolo 36 � sostituito dal seguente:
"3. I competenti Centri di responsabilit� comunicano alla Ragioneria generale, ai fini della registrazione contabile e in tempo utile per la predisposizione del rendiconto generale, gli accertamenti d'entrata indicandone il titolo giuridico.";
f) il comma 2 dell'articolo 38 � abrogato;
g) nel comma 12 dell'articolo 60 l'espressione "alla riscossione della correlativa entrata" � sostituita dalla seguente: "all'esercizio successivo a quello della riscossione della correlativa entrata";
h) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 69, l'espressione "in via sperimentale dal 2007 e in via definitiva dal 2008" � sostituita dalla seguente "in via sperimentale dal 2008 e in via definitiva dal 2009";
i) nel comma 9 dell'articolo 70 l'espressione "fino al 31 dicembre 2006" � sostituita dalla seguente: "fino al 31 dicembre 2007".
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 - Imposte regionali1. L'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico)
1. � istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unit� immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, cos� come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 8, comma 2, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da pi� di cinque anni.
2. L'imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unit� immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di societ� titolari della propriet� o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unit� immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.3. L'imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unit� immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell'esercizio delle attivit� di costruzione o compravendita di immobili, purch� iscritte tra le rimanenze dell'ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell'imposta � l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), articolo 58, o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), � costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unit� immobiliari di cui al comma 2, lettera a), � calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unit� immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell'attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Negli stessi termini deve essere inviata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalit� stabilite dall'ARASE. All'atto della cessione l'alienante pu� chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all'applicazione e al versamento dell'imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell'unit� immobiliare. Il notaio � comunque obbligato a comunicare all'ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalit� stabilite dall'ARASE, gli estremi dell'atto di cessione dell'unit� immobiliare oggetto di imposta.
9. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle societ� titolari del diritto di propriet� o di altro diritto reale sulle unit� immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l'organo amministrativo delle anzidette societ� � obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento all'ARASE, secondo le modalit� stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalit�, l'organo amministrativo deve, altres�, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell'imposta e mettere a disposizione, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.".
2. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico)
1. � istituita l'imposta regionale sulle unit� immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, cos� come definita dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 2, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.
2. Presupposto dell'imposta � il possesso delle unit� immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari delle unit� immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58; per gli immobili sui quali � costituito il diritto di superficie, soggetto passivo � il superficiario che ha costruito l'unit� immobiliare, con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo � il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. I possessori a titolo di propriet� indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta.
5. L'imposta regionale � stabilita nella misura annua di:
a) euro 12 per metro quadro per unit� immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 13 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile � quella dichiarata o accertata ai fini catastali.6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta � dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si � protratta la titolarit� della propriet� o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarit� si � protratta per almeno quattordici giorni � computato per intero. L'imposta � versata in un'unica soluzione dal 1� al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalit� stabilite dall'ARASE.
8. Il gettito dell'imposta � destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito � generato.
9. Per l'anno 2006 l'imposta � dovuta nella misura pi� favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.".
3. L'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit� da diporto)
1. A decorrere dall'anno 2006 � istituita l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit� da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1� giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unit� da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unit� utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi del citato decreto legislativo, articolo 3, lettera b), nel periodo compreso dal 1� giugno al 30 settembre.3. Soggetto passivo dell'imposta � la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unit� da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) � dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) � dovuta annualmente.
5. L'imposta � stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unit� a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l'imposta � ridotta del 50 per cento.6. Sono esenti dall'imposta:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all'Autorit� marittima, da parte degli organizzatori. Dell'avvenuta comunicazione deve essere data notizia all'ARASE, prima dell'approdo;
b) le unit� da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell'ARASE sono indicate le modalit� di certificazione delle cause di esenzione.7. L'imposta � versata:
a) all'atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall'arrivo delle unit� da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d'ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna;
mediante modalit� da stabilirsi con provvedimento dell'ARASE.8. La riscossione del tributo pu� essere affidata dall'ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni, previa delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di entrate, a soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell'imposta riscossa.9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalit� previste dal provvedimento dell'ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altres� disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unit� da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all'Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalit� previste con deliberazione della Giunta regionale.
11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalit� di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.".
4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 4 bis (Poteri dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni)
1. L'ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalit� di pagamento dei tributi regionali. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l'ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 11.
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell'ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all'accertamento dei tributi di cui alla presente legge;
d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;
In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l'ARASE procede ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui � situato l'immobile oggetto dell'imposizione di cui all'articolo 3.3. L'ARASE pu� chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell'accertamento dell'imposta di cui all'articolo 4, gli impiegati dell'ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale.
Art. 4 ter - Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti
1. Ai fini dell'accertamento dell'imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all'ARASE le variazioni di propriet�, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell'anno precedente. Analogo obbligo � previsto per gli enti gestori dell'acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all'ARASE, mediante l'invio di appositi moduli predisposti dall'Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unit� da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1� giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo - anche a campione - degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all'ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4 quater - Modalit� e termini dell'accertamento
1. L'ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell'avviso di accertamento pu� essere effettuata, oltre che con le regole previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto n� ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'ARASE esegue l'attivit� di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale.5. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento pu�, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 15, ovvero definire lo stesso per adesione, applicandosi, per quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
6. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. La cartella di pagamento � notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente pu� chiedere all'ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
Art. 4 quinquies - Sanzioni
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata.
2. In relazione all'avviso di accertamento di cui all'articolo 4 quater, comma 1, � applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa.
Art. 4 sexies - Criteri di determinazione della sanzione
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate o dagli enti convenzionati, a mente dell'articolo 4 quater, comma 4, in conformit� ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.".
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2006 (Imposte regionali)1. L'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico)
1. � istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unit� immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, cos� come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da pi� di cinque anni.
2. L'imposta si applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) delle unit� immobiliari di cui al comma 1, site in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina;
b) di quote o di azioni non negoziate sui mercati regolamentati di societ� titolari della propriet� o di altro diritto reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile alle predette unit� immobiliari. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente collegabili alle predette partecipazioni.3. L'imposta non si applica alle cessioni a titolo oneroso di unit� immobiliari adibite ad uso abitativo, effettuate in regime di impresa nell'esercizio delle attivit� di costruzione o compravendita di immobili, purch� iscritte tra le rimanenze dell'ultimo bilancio approvato.
4. Soggetto passivo dell'imposta � l'alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
5. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera a), � costituita dalla differenza tra il prezzo o il corrispettivo di cessione ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lettera b), si calcola raffrontando il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo di acquisizione della partecipazione. La quota parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni ascrivibili alle unit� immobiliari di cui al comma 2, lettera a), � calcolata in riferimento ai valori contabili emergenti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio riferito alle unit� immobiliari di cui al comma 1, e il totale dell'attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L'imposta regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata ai sensi dei precedenti commi, deve essere versata in Tesoreria regionale o presso il concessionario per la riscossione, entro venti giorni dalla data dell'atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. Negli stessi termini deve essere inviata all'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (di seguito denominata ARASE), da parte del cedente, apposita dichiarazione di conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la determinazione, secondo le modalit� stabilite dall'ARASE. All'atto della cessione l'alienante pu� chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di provvedere alla presentazione della dichiarazione, all'applicazione e al versamento dell'imposta nei termini suddetti. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dell'unit� immobiliare. Il notaio � comunque obbligato a comunicare all'ARASE, entro venti giorni dalla stipulazione, e secondo le modalit� stabilite dall'ARASE, gli estremi dell'atto di cessione dell'unit� immobiliare oggetto di imposta.
9. L'imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o delle azioni delle societ� titolari del diritto di propriet� o di altro diritto reale sulle unit� immobiliari di cui al comma 2, lettera a), deve essere versata nella Tesoreria regionale o al concessionario per la riscossione entro sessanta giorni dalla data della cessione. Relativamente alle plusvalenze di cui al comma 2, lettera b), l'organo amministrativo delle anzidette societ� � obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento all'ARASE, secondo le modalit� stabilite dalla stessa ARASE. Nel medesimo termine e con le medesime modalit�, l'organo amministrativo deve, altres�, comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare obbligo di versamento dell'imposta e mettere a disposizione, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente deve, qualora ne sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma 8.".
2. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico)
1. � istituita l'imposta regionale sulle unit� immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, cos� come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.
2. Presupposto dell'imposta � il possesso delle unit� immobiliari di cui al comma 1.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari delle unit� immobiliari di cui al comma 1, ovvero i titolari di diritti reali sugli stessi di usufrutto, uso e abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; per gli immobili sui quali � costituito il diritto di superficie, soggetto passivo � il superficiario che ha costruito l'unit� immobiliare, con il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo � il locatario con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
4. I possessori a titolo di propriet� indivisa sono solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta.
5. L'imposta regionale � stabilita nella misura annua di:
a) euro 9 per metro quadro per unit� immobiliari di superficie fino a 60 mq;
b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq e fino a 100 mq;
c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq e fino a 150 mq;
d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 mq e fino a 200 mq;
e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.
La superficie di riferimento ai fini del calcolo della base imponibile � quella dichiarata o accertata ai fini catastali.6. Le misure previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta � dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si � protratta la titolarit� della propriet� o degli altri diritti; a tal fine il mese durante il quale la titolarit� si � protratta per almeno quattordici giorni � computato per intero. L'imposta � versata in un'unica soluzione dal 1� al 30 novembre di ogni anno, secondo le modalit� stabilite dall'ARASE.
8. Il gettito dell'imposta � destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 e per il restante 25 per cento al comune nel quale detto gettito � generato.
9. Per l'anno 2006 l'imposta � dovuta nella misura pi� favorevole al contribuente mediante comparazione tra le misure previste dal presente articolo e quelle previgenti.".
3. L'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit� da diporto)
1. A decorrere dall'anno 2006 � istituita l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unit� da diporto.
2. Presupposto dell'imposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1� giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unit� da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o comunque delle unit� utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1� giugno al 30 settembre.3. Soggetto passivo dell'imposta � la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unit� da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) � dovuta per ogni scalo, quella di cui al comma 2, lettera b) � dovuta annualmente.
5. L'imposta � stabilita nella seguente misura:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unit� a vela con motore ausiliario e per i motorsailer l'imposta � ridotta del 50 per cento.6. Sono esenti dall'imposta:
a) le imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato all'Autorit� marittima, da parte degli organizzatori. Dell'avvenuta comunicazione deve essere data notizia all'ARASE, prima dell'approdo;
b) le unit� da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta tecnica, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell'ARASE sono indicate le modalit� di certificazione delle cause di esenzione.7. L'imposta � versata:
a) all'atto dello scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore dall'arrivo delle unit� da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei campi d'ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna;
mediante modalit� da stabilirsi con provvedimento dell'ARASE.8. La riscossione del tributo pu� essere affidata dall'ARASE mediante:
a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento dell'imposta riscossa.9. I soggetti gestori di cui al comma 8 che accedono alla convenzione di riscossione provvedono, con le modalit� previste dal provvedimento dell'ARASE, al riversamento alla Tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con il predetto provvedimento sono altres� disciplinate le caratteristiche degli eventuali moduli e precisati i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare le unit� da diporto.
10. I soggetti gestori delle strutture portuali ed aeroportuali che accedono alle convenzioni di cui al comma 8 sono obbligati a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare all'Assessorato regionale competente in materia di entrate un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalit� previste con deliberazione della Giunta regionale.
11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a fini statistici, i movimenti registrati nelle strutture di rispettiva pertinenza. Con successivo provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sono disciplinate le modalit� di trasmissione degli elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.".
4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 4 bis (Poteri dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate (ARASE) e dei comuni)
1. L'ARASE disciplina mediante appositi provvedimenti del direttore generale le modalit� di pagamento dei tributi regionali. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte di cui agli articoli 2 e 3, l'ARASE dispone dei poteri di controllo riconosciuti ai comuni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Ai fini della liquidazione e accertamento delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4, i funzionari dell'ARASE possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) invitare soggetti pubblici e privati a fornire notizie utili all'accertamento dei tributi di cui alla presente legge;
d) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;
In difetto della presentazione degli atti e dei documenti richiesti ai contribuenti l'ARASE procede ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta. Con le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate, i funzionari degli uffici tributi dei comuni in cui � situato l'immobile oggetto dell'imposizione di cui all'articolo 3.3. L'ARASE pu� chiedere ai comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati all'interno del territorio dei comuni medesimi.
4. Ai fini dell'accertamento dell'imposta di cui all'articolo 4, gli impiegati dell'ARASE, appositamente autorizzati dal direttore e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali, i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale.
Art. 4 ter - Obblighi dei pubblici funzionari e dei gestori dei porti ed aeroporti
1. Ai fini dell'accertamento dell'imposta di cui agli articoli 2 e 3 i responsabili degli Uffici tributi dei comuni, entro il 31 gennaio, comunicano all'ARASE le variazioni di propriet�, a fini ICI e TARSU, loro comunicate nell'anno precedente. Analogo obbligo � previsto per gli enti gestori dell'acqua, in relazione al mutamento dei contraenti nei contratti di somministrazione.
2. Indipendentemente dalle convenzioni per la riscossione di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), i soggetti titolari delle concessioni per la gestione delle strutture aeroportuali e marittime trasmettono all'ARASE, mediante l'invio di appositi moduli predisposti dall'Agenzia medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi degli aeromobili e delle unit� da diporto soggetti ad imposta e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1� giugno al 30 settembre. Gli agenti del Corpo forestale regionale, che per ragioni di servizio operano presso le strutture portuali o aeroportuali, procedono a controllo - anche a campione - degli adempimenti previsti a carico dei soggetti al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 e dei concessionari di cui al presente comma, comunicando tempestivamente all'ARASE gli esiti dei controlli.
Art. 4 quater - Modalit� e termini dell'accertamento
1. L'ARASE provvede al recupero delle imposte dovute, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento per le imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. La notificazione dell'avviso di accertamento pu� essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto n� ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'ARASE esegue l'attivit� di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della propria struttura organizzativa;
b) mediante stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate con i criteri e le limitazioni previste da apposita delibera della Giunta regionale.5. Il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento pu�, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dell'atto ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ovvero definire lo stesso per adesione, applicandosi, per quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
6. Le somme liquidate nell'avviso di accertamento per imposta, sanzioni ed interessi, e non versate entro il termine previsto dal comma 5 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. La cartella di pagamento � notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al comma 1.
8. Il contribuente pu� chiedere all'ARASE il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta.
Art. 4 quinquies - Sanzioni
1. I gestori delle strutture portuali ed aeroportuali convenzionate per la riscossione che non provvedono, in tutto o in parte, a riversare nei termini previsti dalle convenzioni, in Tesoreria regionale il gettito riscosso ai sensi dell'articolo 4, comma 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata.
2. In relazione all'avviso di accertamento di cui all'articolo 4 quater, comma 1, � applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa.
Art. 4 sexies - Criteri di determinazione della sanzione
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate o dagli enti convenzionati, a mente dell'articolo 4 quater, comma 4, in conformit� ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".
Art. 4
Disciplina regionale IRAP1. Il presente articolo disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch� riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attivit� produttive, nonch� le connesse procedure applicative.
2. Per le finalit� di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicit�, efficienza ed efficacia nell'attivit� di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali;
e) azione di contrasto all'evasione e deterrenza.3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1� gennaio 2008 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attivit� di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attivit� produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta. Per effetto dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2006, la gestione globale dell'imposta � attribuita alla competenza dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna delle entrate.
4. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 3, la Regione � titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalit� definite anche da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citt� ed autonomie locali).
5. La gestione delle attivit� di cui al comma 3 � affidata all'ARASE, che pu� avvalersi dell'Agenzia delle entrate, mediante stipula di apposita convenzione.
6. L'ARASE � autorizzata alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5, secondo i criteri e le limitazioni stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale competente in materia di entrate.
7. L'imposta dovuta � riscossa mediante versamento da parte del soggetto passivo da eseguire con le modalit� e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
8. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non � dovuta o, se il saldo � negativo, non � rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano i 12 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli n� a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera i 12 euro, lo stesso � dovuto o rimborsabile per l'intero.
9. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
10. In coerenza con gli indirizzi forniti entro il 1� ottobre di ogni anno dalla Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno l'ARASE dispone i criteri relativi al piano dei controlli dell'anno successivo.
11. L'accertamento dell'imposta � eseguito in applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, possono essere eseguite anche dal personale dell'ARASE, previa autorizzazione del direttore della medesima, esercitando le funzioni secondo le disposizioni e le facolt� di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modifiche e integrazioni.
12. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con l'ARASE nell'acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all'Anagrafe tributaria regionale, di cui ai commi da 13 a 20.
13. L'ARASE � autorizzata ad istituire un idoneo sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione.
14. L'Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonch� i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
15. In particolare l'Anagrafe tributaria regionale � costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, cos� definiti:
a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le societ�, gli enti ed altri. L'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e delle agenzie fiscali facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, garantendo l'unicit� del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso. L'archivio delle societ�, degli enti e di altri soggetti utilizza dati del Ministero dell'economia e delle finanze e del registro delle imprese;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.16. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dall'ARASE, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
17. I dati e le notizie raccolti dall'Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio e gestiti dall'ARASE che ha facolt� di rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.
18. L'Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attivit� ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche e integrazioni.
19. Responsabile degli accessi all'Anagrafe tributaria regionale � il direttore dell'ARASE, che delimita i livelli di accesso e di sicurezza.
20. Fino all'effettivo espletamento delle attivit� di cui al comma 3 da parte dell'ARASE, le stesse permangono in capo all'amministrazione finanziaria centrale.
Art. 4
Disciplina regionale IRAP(identico)
Art. 5
Imposta di soggiorno1. � istituita l'imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
2. � data facolt� ai comuni di applicarla nell'ambito del proprio territorio.
3. Presupposto dell'imposta � il soggiorno nel periodo compreso tra il 1� maggio e il 30 settembre:
a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22;
b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27;
c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18;
d) nelle unit� immobiliari adibite ad abitazioni principali cos� come definite dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 2, concesse in comodato o in locazione;
e) nelle unit� immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unit� immobiliari di cui alla presente lettera l'imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3:
a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
e) aree attrezzate per camper e roulottes.5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3:
a) case per ferie (III categoria);
b) ostelli per la giovent� (III categoria);
c) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
d) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence (dalla I alla III categoria);
g) bed and breakfast.6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3:
a) aziende agrituristiche7. All'imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.
8. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l'imposta � stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
9. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestati dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive universit�, scuole od enti di formazione.
10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d'imposta e pertanto devono:
a) comunicare al comune, entro ventiquattro ore dall'inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti all'imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalit� regolamentate dal comune;
b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
12. La notificazione dell'avviso di accertamento, pu� essere effettuata, oltre che con le regole previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 158 e seguenti.
13. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto n� ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
14. L'omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a) o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l'identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, � punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
15. L'omissione del versamento dell'imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), � punita con la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta evasa.
16. L'omissione della riscossione da parte del sostituto d'imposta di cui al comma 10, � punita con pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non riscossa.
17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformit� ai criteri di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
18. L'imposta riscossa nell'ambito territoriale di competenza � attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell'istituzione di un fondo di riequilibrio e solidariet�, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne.
19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell'imposta, secondo le modalit� da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalit� di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 5.
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di risarcimento dell'attivit� accertativa.
21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT, all'Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10.
22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unit� immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), eseguono attivit� di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'affare. L'omissione degli obblighi di cui al presente comma � sanzionata a mente del comma 14.
23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella stabilita dall'ARASE.
24. Ai fini dell'esercizio dell'attivit� di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Art. 5
Imposta di soggiorno1. � istituita l'imposta regionale di soggiorno, da destinare ad interventi nel settore del turismo sostenibile con particolare riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti e alla fruizione della risorsa ambientale.
2. � data facolt� ai comuni di applicarla nell'ambito del proprio territorio a decorrere dall'anno 2008.
3. Presupposto dell'imposta � il soggiorno nel periodo compreso tra il 1� maggio e il 30 settembre:
a) nelle aziende ricettive di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) nelle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
c) nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo);
d) nelle unit� immobiliari adibite ad abitazioni principali cos� come definite dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione;
e) nelle unit� immobiliari non adibite ad abitazioni principali; per il soggiorno nelle unit� immobiliari di cui alla presente lettera l'imposta non si applica nei confronti del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei collaterali fino al terzo grado, e nei confronti degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno uno dei componenti la famiglia del proprietario.4. Sono comprese tra le aziende ricettive di cui alla lettera a) del comma 3:
a) alberghi (da 1 a 5 stelle);
b) alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle);
c) villaggi turistici (da 2 a 4 stelle);
d) campeggi (da 1 a 4 stelle);
e) aree attrezzate per camper e roulottes.5. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera b) del comma 3:
a) case per ferie (III categoria);
b) ostelli per la giovent� (III categoria);
c) esercizi di affittacamere (dalla I alla III categoria);
d) case ed appartamenti per vacanze (dalla I alla III categoria);
e) alloggi turistico-rurali;
f) residence (dalla I alla III categoria);
g) bed and breakfast.6. Sono comprese tra le strutture ricettive di cui alla lettera c) del comma 3 le aziende agrituristiche.
7. All'imposta sono soggetti coloro che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nei comuni della Sardegna.
8. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l'imposta � stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.
9. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestati dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive universit�, scuole od enti di formazione e i minori di diciotto anni.
10. Il titolare o gestore delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) e il proprietario degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), operano in veste di sostituti d'imposta e pertanto devono:
a) comunicare al comune, entro ventiquattro ore dall'inizio del soggiorno, i dati identificativi dei soggetti all'imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalit� regolamentate dal comune;
b) provvedere al versamento al comune entro i quindici giorni successivi dalla fine del soggiorno.11. Il Comune provvede al recupero delle imposte dovute e non versate, ai sensi del comma 10, lettera b), mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
12. La notificazione dell'avviso di accertamento, pu� essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti della legge n. 296 del 2006.
13. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto n� ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
14. L'omissione della comunicazione di cui al comma 10, lettera a) o la compilazione della stessa in modo incompleto, tale da non consentire l'identificazione dei soggetti alloggiati o del periodo di alloggio, � punita con la pena pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
15. L'omissione del versamento dell'imposta riscossa ai sensi del comma 10, lettera b), � punita con la pena pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta evasa.
16. L'omissione della riscossione da parte del sostituto d'imposta di cui al comma 10, � punita con pena pecuniaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non riscossa.
17. Le sanzioni sono irrogate dal comune ai sensi dei commi 14, 15 e 16, in conformit� ai criteri di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
18. L'imposta riscossa nell'ambito territoriale di competenza � attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna, ai fini dell'istituzione di un fondo di riequilibrio e solidariet�, destinato agli investimenti nel settore turistico delle aree interne.
19. I comuni riversano in Tesoreria regionale il 50 per cento dell'imposta, secondo le modalit� da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale. Le quote di spettanza comunale, se non utilizzate entro due anni dalla riscossione per le finalit� di cui al comma 1, sono riversate al Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006.
20. Le sanzioni irrogate vengono trattenute interamente dai comuni competenti, a titolo di risarcimento dell'attivit� accertativa.
21. I comuni sono tenuti a comunicare, secondo la normativa prevista per le rilevazioni ISTAT, all'Amministrazione regionale, i dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 10.
22. Agli obblighi di cui al comma 10, sono tenuti, in luogo del proprietario o del possessore delle unit� immobiliari di cui al comma 3, lettere d) ed e), le agenzie immobiliari o i soggetti comunque incaricati della locazione. I soggetti che, in riferimento agli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e), eseguono attivit� di intermediazione immobiliare, comunicano al comune i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'affare. L'omissione degli obblighi di cui al presente comma � sanzionata a mente del comma 14.
23. Le comunicazioni di cui ai commi 21 e 22 sono effettuate su modulistica conforme a quella stabilita dall'ARASE.
24. Ai fini dell'esercizio dell'attivit� di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Capo II
Organizzazione istituzionaleArt. 6
Norme sugli organici e sulla spesa
per il personale1. Per favorire il riordino dell'organico dell'Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall'attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), la dotazione organica complessiva del personale, gi� definita in riduzione dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 15, � ulteriormente ridotta in misura corrispondente al numero delle cessazioni dal servizio, intervenute in applicazione del comma 2.
2. Per le finalit� del comma 1, l'Amministrazione regionale � tenuta:
a) a collocare a riposo, nel quadriennio 2007-2010, i dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, che abbiano maturato o maturino nel corso del quadriennio i quaranta anni di anzianit� contributiva, anche se non abbiano raggiunto il limite massimo di et�;
b) a collocare a riposo, soltanto nell'anno 2007, i dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno il sessantesimo anno di et� e abbiano maturato l'anzianit� contributiva utile per la pensione;
c) ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianit�, nonch� i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantotto anni d'et� entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda da presentare entro il 31 dicembre 2007 deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro che non pu� essere successiva al 30 giugno 2008.3. L'estinzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, lettere a) e b), � disposta con effetto dal primo giorno utile per il trattamento di pensione, ma non prima di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per chi ha gi� maturato i requisiti ivi previsti.
4. A favore dei dipendenti di cui al comma 2, lettere b) e c), � corrisposta un'indennit� o un incentivo all'esodo pari a tre mensilit� della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'et� anagrafica, ma per non pi� di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi � approssimata per eccesso; le indennit� sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennit� e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennit� di anzianit�. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S01.02.001. Si applica la legge regionale n. 4 del 2006, articolo 20, comma 1, terzo periodo.
5. Per le finalit� del comma 1 e nel quadro degli obiettivi generali di contenimento della spesa, nel quadriennio 2007-2010 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:
a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso dell'anno e delle risorse che risultino disponibili, delle particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto;
b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l'utilizzo, nel quadriennio della graduatoria della selezione interna, di cui alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 11, approvata il 24 marzo 2005, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate, nella relativa dotazione organica, alla data della presente legge e del 31 dicembre di ciascun anno; la dotazione organica della categoria B � ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
c) dopo l'attuazione della norma del punto b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 40 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A; la dotazione organica � ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
d) per assicurare continuit� alle attivit� di tutela e restauro dei beni librari, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di sei unit�, applicando le speciali modalit� di selezione previste dalla legge regionale n. 31 del 1998, articolo 52, comma 1, lettera b).6. � autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attivit� proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36, articolo 4, comma 7. L'inquadramento � disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza � attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato pu� chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi della legge n. 36 del 2004, articolo 4, commi 8 e 9, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - Arpas), il personale del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societ� consortile a responsabilit� limitata pu� chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'Arpas, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilit� di bilancio e di dotazione organica, previo espletamento di apposite procedure concorsuali.
8. Il comma 1 si applica agli enti di cui alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 ridefiniscono in riduzione le loro dotazioni organiche in relazione ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma di reclutamento 2007 e 2008 � definito, nell'ambito delle risorse assegnate per il loro funzionamento, per l'esclusiva esigenza di garantire i servizi essenziali prioritariamente ricorrendo a procedure di mobilit� intercomparto; il programma � approvato dalla Giunta regionale.
9. All'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente � costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) due consulenti;
d) dodici addetti;
e) tre addetti al servizio di cerimoniale;
f) tre commessi;
g) un autista.";b) il comma 3 � sostituito dal seguente:
"3. Il personale degli uffici di gabinetto � scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.".
10. L'indennit� di cui alla legge regionale n. 32 del 1988, articolo 28, comma 1, � fissata nella misura determinata al 31 dicembre 2005.
11. Sono soppressi gli uffici ausiliari di direzione politica comunque istituiti ad eccezione dell'Ufficio stampa del Presidente della Regione; � abrogato il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.
12. L'indennit� prevista dal comma 2 dell'articolo 4 dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, cos� come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22, � corrisposta, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 90 per cento dell'importo determinato secondo i criteri indicati nella medesima norma e, con effetto dal 1� gennaio 2008, nella misura dell'80 per cento.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010, devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l'attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalit� istituzionali dell'Ente.
Capo II
Organizzazione istituzionaleArt. 6
Norme sugli organici e sulla spesa
per il personale1. Per favorire il riordino dell'organico dell'Amministrazione regionale reso necessario dai processi di riforma in corso e dall'attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nonch� la ridefinizione degli organici delle agenzie regionali istituite con legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), le rispettive dotazioni organiche del personale, gi� rideterminate in riduzione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2005, sono ulteriormente ridotte in misura corrispondente al numero delle cessazioni dal servizio intervenute in applicazione del comma 2.
2. Per le finalit� del comma 1, l'Amministrazione regionale e le agenzie sono tenute:
a) a collocare a riposo, nell'anno 2007, i dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, che abbiano maturato o maturino nel corso del quadriennio i quaranta anni di anzianit� contributiva, anche se non abbiano raggiunto il limite massimo di et�;
b) a collocare a riposo, soltanto nell'anno 2007, i dipendenti, compresi quelli di qualifica dirigenziale, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno il sessantesimo anno di et� e abbiano maturato l'anzianit� contributiva utile per la pensione;
c) ad incentivare la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianit�, nonch� i dirigenti che abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto cinquantasette anni d'et� entro la stessa data, e chiedano la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda da presentare entro il 31 dicembre 2007 deve essere indicata la data di maturazione dei requisiti predetti e la data scelta per l'estinzione del rapporto di lavoro che non pu� essere successiva al 30 giugno 2008.3. L'estinzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, lettere a) e b), � disposta con effetto dal primo giorno utile per il trattamento di pensione, ma non prima di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per chi ha gi� maturato i requisiti ivi previsti.
4. A favore dei dipendenti di cui al comma 2, lettere b) e c), � corrisposta un'indennit� o un incentivo all'esodo pari a tre mensilit� della retribuzione in godimento alla data di estinzione del rapporto di lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro anni e l'et� anagrafica, ma per non pi� di quattro anni; la frazione di anno superiore a sei mesi � approssimata per eccesso; le indennit� sono corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del servizio e comunque non oltre il 30 aprile 2008 per il personale che cessi nel corso del 2007 e il 30 settembre 2008 per il restante personale. Per la determinazione dell'indennit� e dell'incentivo si considerano esclusivamente le voci retributive utili ai fini dell'indennit� di anzianit�. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate in conto della UPB S01.02.001. Si applica l'articolo 20, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 4 del 2006. Per evitare squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per effetto delle disposizioni del comma 2, e a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 35, della legge regionale n. 4 del 2006, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S02.045 e non utilizzate per l'applicazione del citato articolo 20, comma 1.
5. Per le finalit� del comma 1 e nel quadro degli obiettivi generali di contenimento della spesa, nel triennio 2007-2009 non sono consentite assunzioni di personale nelle categorie A, B e C, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:
a) nella categoria D sono consentite le assunzioni per pubblico concorso, entro il limite dei posti vacanti accertati nel corso dell'anno e delle risorse che risultino disponibili, delle particolari figure previste nel programma di reclutamento in atto;
b) nella categoria C, ai fini del riequilibrio del rapporto tra le consistenze numeriche delle diverse categorie, sono consentiti inquadramenti mediante l'utilizzo, nel triennio della graduatoria della selezione interna, di cui alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale), approvata il 24 marzo 2005, sino al limite del 50 per cento delle vacanze accertate, nella relativa dotazione organica, alla data della presente legge e del 31 dicembre di ciascun anno; la dotazione organica della categoria B � ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
c) dopo l'attuazione della norma di cui alla lettera b), i posti che risultino disponibili nella categoria B sono coperti sino al 40 per cento dei posti mediante selezione del personale della categoria A; la dotazione organica � ridotta in misura corrispondente ai predetti inquadramenti;
d) per assicurare continuit� alle attivit� di tutela e restauro dei beni librari, possono essere indette procedure selettive di reclutamento di specifiche figure professionali delle categorie B e C, nel numero complessivo di sei unit�, applicando le speciali modalit� di selezione previste dall'articolo 52, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del 1998;
e) la validit� della graduatoria del concorso relativo all'assunzione di 104 agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetto con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1141/P del 6 novembre 2003, � prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per permettere l'espletamento del corso di formazione previsto dall'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per l'assunzione di un ulteriore contingente di personale � autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2007 (UPB S01.02.001).6. � autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, operante in Sardegna in attivit� proprie del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). L'inquadramento � disposto, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza � attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il personale inquadrato pu� chiedere, entro sessanta giorni dalla data d'inquadramento, di essere iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 1965; gli effetti dell'iscrizione al Fondo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda d'iscrizione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge n. 36 del 2004, alle quali l'applicazione della presente disposizione resta subordinata.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - Arpas), il personale dipendente a tempo indeterminato, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societ� consortile a responsabilit� limitata pu� chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'Arpas, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilit� di bilancio e di dotazione organica, previo espletamento di apposite procedure concorsuali.
8. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 ridefiniscono in riduzione le loro dotazioni organiche in relazione ai posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma di reclutamento 2007 e 2008 � definito, nell'ambito delle risorse assegnate per il loro funzionamento, per l'esclusiva esigenza di garantire i servizi essenziali prioritariamente ricorrendo a procedure di mobilit� intercomparto; il programma � approvato dalla Giunta regionale.
9. All'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente � costituito da:
a) un capo di gabinetto;
b) un segretario particolare;
c) due consulenti;
d) dodici addetti;
e) tre addetti al servizio di cerimoniale;
f) tre commessi;
g) un autista.";b) il comma 3 � sostituito dal seguente:
"3. Il personale degli uffici di gabinetto � scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.".
10. L'indennit� di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1988 � fissata nella misura determinata al 31 dicembre 2005.
11. Sono soppressi gli uffici ausiliari di direzione politica comunque istituiti ad eccezione dell'Ufficio stampa del Presidente della Regione; il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) � abrogato.
12. L'indennit� prevista dal comma 2 dell'articolo 4 dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), cos� come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 12 - Istituzione di un Ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles), � corrisposta, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 90 per cento dell'importo determinato secondo i criteri indicati nella medesima norma e, con effetto dal 1� gennaio 2008, nella misura dell'80 per cento.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono estese al personale dell'Ente foreste della Sardegna. Le risorse finanziarie derivanti dal contenimento della spesa nel quadriennio 2007-2010 devono essere utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e per l'attuazione di ogni altro piano o programma regionale coerente con le finalit� istituzionali dell'Ente.
14. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, gi� definito dall'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2006 � rideterminato in euro 20.909.000, con il limite di spesa a regime di euro 13.888.000. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede con gli stanziamenti previsti nella UPB S01.02.003.
15. � istituito presso la Presidenza della Giunta un ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti di Autorit� unica di gestione del programma in corso di approvazione. L'ufficio di livello dirigenziale, dotato di autonomia gestionale, dispone di un proprio contingente organico approvato con deliberazione della Giunta regionale, in modo da assicurare al suo interno, come previsto dalla normativa comunitaria per i Programmi ENPI CBC, oltre alla funzione di autorit� unica di gestione, le funzioni delle autorit� di pagamento e di certificazione, di autorit� di audit e l'attivit� di supporto del segretariato tecnico congiunto composto da personale proveniente da paesi partecipanti al programma.
16. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio dell'autorit� di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, valutati in euro 1.728.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2017, si fa fronte:
a) per l'anno 2007 mediante anticipazione delle risorse comunitarie previste per l'assistenza tecnica del programma a valere sulle disponibilit� del fondo di cui alla UPB S01.03.010 - cap. SC01.0628;
b) per gli anni successivi mediante le risorse previste per l'assistenza tecnica del citato programma, pari ad euro 1.578.000 e di un cofinanziamento regionale pari ad euro 150.000;17. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 19981. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998, � soppresso; nella medesima legge, dopo l'articolo 6 � inserito il seguente:
"Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalit�)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalit�, quando la complessit� o la straordinariet� dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilit� di farvi fronte con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.
2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicit� previste da norme vigenti.".
2. Nell'anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui al comma 1 non possono superare il 70 per cento delle risorse destinate a tali finalit� nell'anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.
3. L'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998, � sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Compiti dei dirigenti con funzioni di studio e ricerche)
1. I dirigenti ai quali non sia affidata la direzione di uffici dirigenziali sono posti alle dipendenze del Presidente e svolgono, anche su richiesta degli organi di direzione politica o amministrativa che ne abbiano interesse, funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli in rappresentanza dell'Amministrazione presso gli enti pubblici. I medesimi dirigenti possono, inoltre, essere comandati per lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero distaccati, per periodi limitati e per particolari esigenze attinenti ai rapporti di collaborazione tra enti pubblici.".
4. Nella legge regionale n. 31 del 1998, dopo l'articolo 33, � inserito il seguente:
"Art. 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)
1. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni.
2. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attivit� presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6.".
5. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, � sostituito dal seguente:
"2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuit�, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione.".
6. Nell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, al comma 3 � aggiunto il seguente periodo:
"Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.".
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale)1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998, � soppresso.
2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 1998 � inserito il seguente:
"Art. 6 bis (Attribuzioni di incarichi di elevata professionalit�)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall'ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalit�, quando la complessit� o la straordinariet� dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l'impossibilit� di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno.2. Gli incarichi sono disciplinati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei quali sono indicati l'oggetto della prestazione, che deve essere di natura temporanea, la durata, il luogo, i contenuti, i criteri per lo svolgimento dell'incarico e il compenso.
3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti previo espletamento di procedure comparative rese pubbliche preventivamente.
4. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti rendono noti mediante inserimento nelle loro banche dati, accessibili al pubblico per via telematica e nel BURAS, gli incarichi conferiti ai propri consulenti, indicando l'oggetto, l'importo e la durata dell'incarico, intendendosi soppresse le altre diverse forme di pubblicit� previste da norme vigenti.".
3. Nell'anno 2007 e seguenti, le spese per gli incarichi di cui al comma 1 non possono superare il 60 per cento delle risorse destinate a tali finalit� nell'anno 2006; la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.
4. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998 � inserito il seguente:
"Art. 33 bis (Conferimento di funzioni dirigenziali presso altre amministrazioni)
1. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto ai quali siano conferite le funzioni di direttore generale o altra funzione dirigenziale presso amministrazione diversa da quella di appartenenza sono collocati in posizione di comando, con oneri a carico dell'ente di assegnazione, fatta salva l'applicazione di speciali disposizioni.2. I dirigenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti possono, a domanda, salvo diniego, essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attivit� presso soggetti ed organismi pubblici o privati, senza alcun onere di natura retributiva o previdenziale a carico dell'Amministrazione o degli enti. Si applicano le limitazioni e i divieti previsti nell'articolo 23 bis, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
5. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 31 del 1998, � sostituito dal seguente:
"2. I dipendenti dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti ai quali con contratto a tempo determinato sia conferito, in organismi o enti pubblici, un incarico di funzione dirigenziale o di funzionario dell'area direttiva possono, salvo divieto dell'amministrazione di appartenenza, essere collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del contratto, senza oneri di natura retributiva e previdenziale a carico dell'amministrazione di provenienza ma senza soluzione di continuit�, ai fini giuridici, nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione.".
6. Alla fine del comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 � aggiunto il seguente periodo:
"Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.".
Art. 8
Norme varie sul personale1. La norma dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si applica esclusivamente nei confronti del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e limitatamente alle infermit� contratte nell'esercizio di attivit� operative o addestrative nella vigilanza sul territorio.
2. Agli enti locali che, con le modalit� di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 30, comma 1, inquadrino nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, � attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato nell'ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al dipendente inquadrato, � corrisposta una indennit� commisurata a due mensilit�, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all'atto del trasferimento.
3. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "non superiore al 50 per cento dei posti" sono sostituite dalle parole "non superiore ai posti".
4. Per assicurare con carattere di continuit� la prosecuzione delle attivit� svolte, le agenzie e gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento � disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale.
5. Per far fronte alle esigenze organizzative dell'Ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall'attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l'ufficio di Roma non riconducibile alle professionalit� indicate nel provvedimento medesimo � posto in mobilit� per la destinazione ad uffici dell'Amministrazione regionale ubicati in altre sedi o ad altri enti pubblici; il procedimento di mobilit� deve concludersi entro sessanta giorni, decorsi i quali l'Amministrazione colloca il personale in disponibilit�. Dalla data di collocamento in disponibilit� restano sospese le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennit� pari all'80 per cento della retribuzione base con esclusione di qualsiasi altro emolumento, comunque denominato per la durata massima di ventiquattro mesi.
6. L'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, deve essere interpretato nel senso che ai dipendenti dell'Ente foreste non si applica l'articolo 2103 del Codice civile. Pertanto, le disposizioni dei contratti collettivi e integrativi, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, articolo 9, che prevedono che il lavoratore acquisisca anche il diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte, non sono applicabili ai dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna.
7. Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
Art. 8
Norme varie sul personale1. Agli enti locali che, con le modalit� di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inquadrino nei propri organici dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, anche di qualifica dirigenziale, � attribuito, per tre anni, un contributo pari al 70 per cento del trattamento economico fondamentale annuo, spettante al dipendente secondo il contratto collettivo di lavoro applicato nell'ente di destinazione. A titolo di incentivazione, al dirigente o al dipendente inquadrato, � corrisposta una indennit� commisurata a due mensilit�, rispettivamente del trattamento fondamentale previsto per il personale dirigente o della retribuzione base per il restante personale, in godimento all'atto del trasferimento.
2. Nel comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole "non superiore al 50 per cento dei posti" sono sostituite dalle parole "non superiore ai posti".
3. Per assicurare con carattere di continuit� la prosecuzione delle attivit� svolte, gli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 e le agenzie regionali sono autorizzati ad inquadrare i dipendenti in servizio alla data del 1� gennaio 2007 con rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il rapporto stesso sia stato prorogato almeno una volta e che il contratto sia stato preceduto da selezione pubblica conforme ai principi della legge regionale n. 31 del 1998. L'inquadramento � disposto, nei limiti delle vacanze in organico e delle risorse ad esso destinate, nel livello iniziale della categoria corrispondente a quella di assunzione, secondo il contratto collettivo di lavoro regionale.
4. Per far fronte alle esigenze organizzative dell'Ufficio di Roma, anche in relazione ai compiti derivanti dall'attuazione del programma comunitario ENPI, la Giunta regionale ne ridefinisce funzioni e compiti e determina il contingente delle figure professionali necessarie. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, il personale in servizio presso l'ufficio di Roma non riconducibile alle professionalit� indicate nel provvedimento medesimo � posto in mobilit� per la destinazione ad uffici della Regione autonoma della Sardegna o della pubblica amministrazione.
5. Per l'attuazione delle disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro relative agli istituti incentivanti, le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario negli appositi fondi sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio, occorrenti per la ripartizione delle risorse relative alla retribuzione accessoria in applicazione dei contratti collettivi, sono disposte dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, su proposta della direzione generale competente in materia di personale.
Art. 9
Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa1. La Regione promuove e sviluppa un progetto di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli Enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici.
2. Il progetto, che per l'anno 2007 ha carattere sperimentale, ha lo scopo di:
a) contenere la spesa anche mediante la definizione di strategie comuni di acquisto, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza;
b) contenere la spesa, semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti beneficiari, con l'utilizzo del Centro acquisti telematico (CAT), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.3. Le attivit� del progetto sono svolte a favore:
a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonch� degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.4. Nell'ambito della sperimentazione sono stipulate convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilit�, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 3; anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l'apertura del mercato, nella convenzione quadro sono determinati:
a) il limite massimo della durata contrattuale;
b) la quantit� massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.5. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera a), sono tenuti ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera b), hanno facolt� di aderirvi, mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema.
6. Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto � affidato al Servizio provveditorato, che svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
7. Al termine della sperimentazione � istituito il centro territoriale di acquisto e sono individuati gli obiettivi di sviluppo del programma regionale di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all'acquisto di uniformi per il personale regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, emana apposite direttive.
9. Sono conseguentemente abrogati il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 ottobre 1986, n. 143, e il decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 maggio 1989, n. 65.
10. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica � autorizzato, in deroga alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, articolo 2, a provvedere al riordino, dismissione e valorizzazione del patrimonio ERSAT, trasferito ai sensi della legge regionale n. 7 del 2005, articolo 39, attraverso la valutazione delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e delle Camere di commercio.
11. Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 8/20 del 28 febbraio 2006, relativamente alla riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari, l'Amministrazione regionale � autorizzata a operare in deroga alla legge regionale n. 35 del 1995.
12. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, individua i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale della Regione � inviato gratuitamente, in forma cartacea o telematica, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le eventuali condizioni cui si assoggetta la distribuzione gratuita. La diffusione telematica � operata tramite procedure certificate; la Giunta regionale stabilisce, altres�, i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni, le modalit� e i prezzi di abbonamento. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Sardegna - Tesoreria regionale.
Art. 9
Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa1. La Regione promuove e sviluppa un progetto di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli Enti aventi sede nel territorio regionale, basato sull'utilizzo di strumenti telematici.
2. Il progetto, che per l'anno 2007 ha carattere sperimentale, ha lo scopo di:
a) contenere la spesa anche mediante la definizione di strategie comuni di acquisto, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, la rilevazione dei fabbisogni e lo sviluppo della concorrenza;
b) contenere la spesa, semplificare e accelerare il processo di acquisto delle amministrazioni e degli enti beneficiari, con l'utilizzo del Centro acquisti telematico (CAT), nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.3. Le attivit� del progetto sono svolte a favore:
a) della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b) degli enti locali, di loro consorzi o associazioni, nonch� degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.4. Nell'ambito della sperimentazione sono stipulate convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilit�, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 3; anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l'apertura del mercato, nella convenzione quadro sono determinati:
a) il limite massimo della durata contrattuale;
b) la quantit� massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.5. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera a), sono tenuti ad utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo del progetto. Le amministrazioni ed enti di cui al comma 3, lettera b), hanno facolt� di aderirvi, mediante l'emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con provvedimenti di portata generale di adesione al sistema.
6. Nella fase sperimentale la realizzazione del progetto � affidata al Servizio provveditorato che svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
7. Al termine della sperimentazione � istituito il centro territoriale di acquisto e sono individuati gli obiettivi di sviluppo del programma regionale di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa relativa all'acquisto di uniformi per il personale regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, emana apposite direttive.
9. Sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 ottobre 1986, n. 143, e il decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 maggio 1989, n. 65.
10. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica � autorizzato, in deroga all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), a provvedere al riordino, dismissione e valorizzazione del patrimonio ERSAT, trasferito ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, attraverso la valutazione delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio e delle Camere di commercio.
11. Al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 8/20 del 28 febbraio 2006, relativamente alla riorganizzazione degli uffici regionali con sede a Cagliari, l'Amministrazione regionale � autorizzata a operare in deroga alla legge regionale n. 35 del 1995.
12. La Giunta regionale, con provvedimento annualmente rinnovabile, individua i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale della Regione � inviato gratuitamente, in forma cartacea, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le eventuali condizioni cui si assoggetta la distribuzione gratuita. La diffusione telematica � operata tramite procedure certificate; la Giunta regionale stabilisce, altres�, i prezzi di vendita al pubblico, il costo delle pubblicazioni, le modalit� e i prezzi di abbonamento. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al Bollettino ufficiale sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Sardegna - Tesoreria regionale.
Capo III
Sistema delle autonomie localiArt. 10
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 4, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 1� giugno 1993, n. 25; 23 maggio 1997, n. 19, articolo 24; 20 aprile 2000, n. 4 e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 - di cui, per il solo anno 2007, euro 50.000.000 rinvenienti dal fondo di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 5 - � ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, articolo 4, lettera i), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 4 il suddetto fondo � incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.
2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalit� di cui alle leggi regionali indicate al comma 1 e alle funzioni di propria competenza.
3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonch� l'attivit� posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla medesima legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).
4. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potest� attribuita dallo Statuto di autonomia speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, attraverso la promulgazione di un testo unico, contenente altres� la riforma del vigente regime dei rapporti fnanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
Capo III
Sistema delle autonomie localiArt. 10
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 4, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; 1� giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttivit�, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), e n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 � ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 4 il suddetto fondo � incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.
2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalit� di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, di norma, con quote trimestrali anticipate; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonch� l'attivit� posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).
4. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potest� attribuita dallo Statuto di autonomia speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altres� la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
5. L'articolo 20 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunit� montane), � sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Definizione)
1. Per le finalit� della presente legge, sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il cui territorio comunale non comprende territorio litorale costiero.".
Art. 10 bis
Comparto unico Regione - enti locali1. Per le finalit� di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, allo scopo di avviare le procedure per la realizzazione del comparto unico Regione - enti locali e la conseguente graduale armonizzazione normativa ed economica del personale dipendente della Regione e degli enti locali, � autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; detto fondo viene assegnato alla costituenda Agenzia per la rappresentazione negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) (UPB S01.06.001- cap. SC01.1080).
Art. 11
Norme varie per gli enti locali1. Nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 3 � abrogato;
b) nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "di cui al succitato articolo 19" sono sostituite con "di cui all'articolo 19".2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 19, e successive modifiche e integrazioni; la presentazione dei programmi di spesa di cui alla legge regionale n. 37 del 1998, articolo 19, e successive modifiche e integrazioni � prorogata al 31 dicembre 2007.
3. Alla legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento�" � eliminato il refuso "150";
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 � inserita la seguente:
"c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivit� di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.";
c) al comma 1 dell'articolo 72 dopo la lettera g) � aggiunta la seguente lettera:
"g bis) la programmazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, dei contributi da assegnare alle province e destinati alle scuole non statali.";
d) al comma 3 dell'articolo 73 dopo la lettera c) � aggiunta la seguente lettera:
"c bis) l'erogazione, sulla base della programmazione regionale di cui all'articolo 72, comma 1, lettera g bis), dei contributi delle scuole non statali.".4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e aggiuntivamente a quanto stanziato dalla medesima legge, le risorse stanziate nel bilancio per gli anni 2006-2008 a favore di programmi di opere pubbliche di interesse degli enti locali, continuano ad essere gestite dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici per la prosecuzione ed il completamento degli interventi in programmazione.
5. � autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5.000.000 per l'attivazione di un programma finalizzato all'informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati, geometri e/o periti tecnici. Il programma � da realizzarsi mediante la concessione di contributi a favore dei comuni finalizzati all'informatizzazione dei catasti. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, lettera i), e successive integrazioni (UPB S04.10.004 - cap. SC04.2696).
6. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e migliorare l'economicit� della gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l'Amministrazione regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione riservata ai bandi di interesse locale. Nella sezione gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicit� previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare l'avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le modalit� per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi. La pubblicazione sul sito internet � condizione per la rendicontazione delle risorse.
7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.10.001 - cap. SC04.2614, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, � esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.
8. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonch� alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere � finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006.
9. Costituisce organo unico della forma associata di comuni il consiglio d'amministrazione formato da un rappresentante per ogni comune associato, scelto fra i sindaci e gli assessori pro-tempore degli stessi. Il consiglio di amministrazione sceglie al suo interno il presidente. Ai rappresentanti dei comuni con meno di 5.000 abitanti � assegnato nel consiglio d'amministrazione un voto pesato pari al 50 per cento di quello valido per i comuni sopra i 5.000 abitanti. Le indennit� del presidente e dei consiglieri di amministrazione non possono superare rispettivamente quella del sindaco e degli assessori del comune pi� popoloso facente parte della forma associata.
Art. 11
Norme varie per gli enti locali1. Nella legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge finanziaria 2003), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 3 � abrogato;
b) nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "di cui al succitato articolo 19" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 19".2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Modifiche alla legge finanziaria 2002, alla legge di bilancio 2002 e alla legge finanziaria 2001), non si applicano ai finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni; la presentazione dei programmi di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, � prorogata al 31 dicembre 2007.
3. Alla legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento�" � eliminato il refuso "150";
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 � inserita la seguente:
"c bis) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivit� di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.";
c) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 73 � aggiunta la seguente:
"c bis) l'erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali.".4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e aggiuntivamente a quanto stanziato dalla medesima legge, le risorse stanziate nel bilancio per gli anni 2006-2008, a favore di programmi di opere pubbliche di interesse degli enti locali, continuano ad essere gestite dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici per la prosecuzione ed il completamento degli interventi in programmazione.
5. � autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 5.000.000 per l'attivazione di un programma finalizzato all'informatizzazione, aggiornamento e verifica dei catasti attraverso progetti da attuarsi, su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di neo diplomati, geometri e/o periti tecnici. Il programma � da realizzarsi mediante la concessione di contributi a favore dei comuni finalizzati all'informatizzazione dei catasti. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive integrazioni (UPB S04.10.004 - cap. SC04.2696).
6. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e migliorare l'economicit� della gestione dei fondi regionali, anche di provenienza nazionale e comunitaria, l'Amministrazione regionale istituisce nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna, una sezione riservata ai bandi di interesse locale. Nella sezione gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicit� previste dalla legge, sono tenuti a pubblicare l'avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo pari o superiore a 10.000 euro. La Presidenza della Regione definisce le modalit� per la trasmissione e pubblicazione degli avvisi. La pubblicazione sul sito internet � condizione per la rendicontazione delle risorse.
7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.10.001 - cap. SC04.2614, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, � esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.
8. Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonch� alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere � finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006.
9. Alla legge regionale n. 12 del 2005 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:"3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l'assemblea ed il consiglio di amministrazione.
4. L'assemblea � formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.
5. Al suo interno l'assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non pi� di quattro elementi oltre al presidente. Le indennit� del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione, non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune pi� popoloso facente parte dell'associazione.";b) alla fine del comma 4 dell'articolo 9 � aggiunto il seguente periodo: "Per l'organo assembleare lo statuto pu� derogare a tali limiti per consentire la presenza di un rappresentante per comune associato.".
Art. 12
Disposizioni in materia di opere pubbliche1. Al fine di sostenere l'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societ� Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorit� d'ambito ottimale per la Sardegna, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, cos� determinato (UPBS07.07.002 - cap. SC07.0784):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del Gestore unico;
b) l'importo che residua nello stanziamento, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), � assegnato, sulla base delle quote previste dall'articolo 10, comma 1, ai comuni soci per essere destinato ad acquisizione di ulteriori partecipazioni azionarie.2. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo � comunque subordinata alla cessione del possesso degli impianti alla societ� affidataria del servizio idrico integrato da parte del comune.
3. L'Amministrazione regionale � autorizzata a trasferire, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni della societ� affidataria Gestore unico del servizio idrico integrato, ancora in suo possesso, anche per quote parziali, al prezzo simbolico di 1 euro ogni 1000 azioni, agli stessi comuni soci sulla base delle quote previste dall'articolo 10, comma 1.
4. Per le finalit� di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 21, comma 11, lettera a), � autorizzato, nell'anno 2007, l'ulteriore stanziamento di euro 4.000.000 (UPB S07.07.002 - cap. SC07.0789).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 516.000 quale saldo per gli oneri di cui alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, articolo 7, relativo alla predisposizione degli elaborati sul litorale di Cagliari (UPB S04.04.002 - cap. SC04.1029).
6. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese, � autorizzato, nell'anno 2007, lo stanziamento di euro 5.000.000; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, lettera i), e successive modifiche e integrazioni (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1256).
7. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 2.100.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1263).
8. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di acquisizione, da attuarsi anche con l'utilizzo dei relativi proventi tariffari, � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).
9. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 3 bis dell'articolo 8 e i commi 4 e 5 dell'articolo 10 sono abrogati;
b) il comma 3 dell'articolo 10 � cos� sostituito:"3. L'assemblea � composta dai rappresentanti dei comuni nella persona del sindaco pro-tempore o di un suo delegato e delle province nella persona del presidente pro-tempore o di un suo delegato, ed � pertanto permanente. A ciascun comune ed a ciascuna provincia � riconosciuta rappresentativit� assembleare pari alla quota di partecipazione al Consorzio di cui all'articolo 8, comma 3. La partecipazione alle sedute dell'assemblea � gratuita, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalle norme disciplinanti l'attivit� dei consigli comunali.";
c) i commi 4 e 5 dell'articolo 19 sono cos� sostituiti:
"4. Qualora le riunioni dell'assemblea dell'Autorit� d'ambito vadano deserte per due volte consecutive, ovvero qualora l'Autorit� non ottemperi agli obblighi previsti dalle convenzioni o da norme di legge, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, previa diffida, nominando un commissario ad acta per il compimento degli atti dovuti.
5. Il commissario � nominato con decreto del Presidente della Regione adottato previa delibera di Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale. Gli oneri conseguenti all'attivit� del commissario straordinario sono posti a carico dell'Autorit� di ambito.".
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea e gli altri organi dell'Autorit� d'ambito precedentemente costituiti decadono dalle rispettive funzioni. Il presidente, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori restano in carica per gli atti dovuti fino alla costituzione dei nuovi organi. Entro i successivi quarantacinque giorni il presidente dell'Autorit� d'ambito convoca l'assemblea di insediamento per l'approvazione delle modifiche dello statuto in relazione alle disposizioni della presente legge e per l'elezione degli organi della Autorit�. Qualora gli organi dell'Autorit� non vengano ricostituiti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, ai sensi dei commi 4 e 5 del succitato articolo 19, cos� come sostituiti dalla lettera c) del comma 9 del presente articolo, per il compimento degli atti dovuti.
Art. 12
Disposizioni in materia di opere pubbliche1. Al fine di sostenere l'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e la partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societ� Abbanoa Spa, gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorit� d'ambito ottimale per la Sardegna, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 20.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, cos� determinato (UPBS07.07.002 - cap. SC07.0784):
a) euro 28 per abitante quale risulta dal censimento Istat 2001, finalizzato alla sottoscrizione di partecipazioni azionarie a seguito di aumento di capitale sociale riservato ai comuni che non fanno parte dell'attuale assetto societario del Gestore unico;
b) l'importo che residua nello stanziamento, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a), � assegnato, sulla base delle quote previste dall'articolo 10, comma 1, ai comuni soci per essere destinato ad acquisizione di ulteriori partecipazioni azionarie.2. Le procedure per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo � comunque subordinata alla cessione del possesso degli impianti alla societ� affidataria del servizio idrico integrato da parte del comune previo subentro nella restituzione dei mutui contratti per la realizzazione dei detti impianti, ancora in essere negli enti cedenti.
3. L'Amministrazione regionale � autorizzata a trasferire, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni della societ� affidataria Gestore unico del servizio idrico integrato, ancora in suo possesso, anche per quote parziali, al prezzo simbolico di 1 euro ogni 1000 azioni, agli stessi comuni soci sulla base delle quote previste dall'articolo 10, comma 1.
4. Per le finalit� di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2006, � autorizzato, nell'anno 2007, l'ulteriore stanziamento di euro 4.000.000 (UPB S07.07.002 - cap. SC07.0789).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 516.000 quale saldo per gli oneri di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), relativo alla predisposizione degli elaborati sul litorale di Cagliari (UPB S04.04.002 - cap. SC04.1029).
6. Per la realizzazione, il completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto e di chiese, � autorizzato, nell'anno 2007, lo stanziamento di euro 5.000.000; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1256).
7. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 2.100.000 per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale, sovracomunale e regionale (UPB S07.10.005 - cap. SC07.1263).
8. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di acquisizione, da attuarsi anche con l'utilizzo dei relativi proventi tariffari, � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).
Capo IV
Ambiente e governo del territorioArt. 13
Investimenti nella qualit� ambientale, urbana e per l'occupazione1. La Regione, con una serie integrata di interventi, intende promuovere la qualit� ambientale-urbana quale presupposto infrastrutturale di sviluppo del territorio e quale risposta immediata alle esigenze di occupazione. Gli interventi devono essere coerenti con il Piano paesaggistico regionale, con lo sviluppo sostenibile e con progetti integrati di sviluppo locale.
2. A tal fine sono promosse una serie di azioni per un ammontare complessivo, nell'anno 2007, di euro 412.000.000.
3. Concorrono al programma di investimenti i seguenti interventi:
a) euro 50.000.000 di cui all'articolo 10, comma 1 - Fondo di coesione e competitivit�;
b) euro 5.000.000 di cui all'articolo 11, comma 5 - Informatizzazione catasti;
c) euro 4.000.000 di cui all'articolo 14, comma 1 - Parchi, riserve e monumenti naturali;
d) euro 3.000.000 di cui all'articolo 14, comma 2 - Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati;
e) euro 10.000.000 di cui all'articolo 14, comma 3 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse;
f) euro 10.000.000 di cui all'articolo 14, comma 6 - Sostenibilit� ambientale nel campo energetico;
g) euro 15.000.000 di cui all'articolo 14, comma 7 - Salvaguardia, risanamento e valorizzazione del patrimonio ecologico ambientale;
h) euro 3.000.000 di cui all'articolo 14, comma 8 - Ripristino e valorizzazione compendi lagunari e stagnali;
i) euro 3.000.000 di cui all'articolo 20, comma 8 - Filiera agro-energetica - Biodiesel;
l) euro 15.000.000 di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) - Valorizzazione immobili (Posadas);
m) euro 5.000.000 di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b) - Riqualificazione e valorizzazione ricettiva delle seconde case;
n) euro 15.000.000 di cui all'articolo 23, comma 1 - Diffusione dell'energia rinnovabile;
o) euro 25.000.000 di cui all'articolo 31, comma 2 - Riconversione e riqualificazione dei piccoli ospedali;
p) euro 100.000.000 di cui all'articolo 32, comma 8 - Programma straordinario di edilizia abitativa;
q) euro 15.000.000 di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1998 - Centri storici;
r) euro 30.000.000 di cui all'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Programma sperimentale per l'inserimento di persone inoccupate e disoccupate;
s) euro 4.000.000 di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 - Protezione e decontaminazione dei siti inquinati dall'amianto;
t) euro 100.000.000 di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2006 - Fondo di coesione e competitivit�.
Capo IV
Ambiente e governo del territorioArt. 13
Investimenti nella qualit� ambientale, urbana e per l'occupazione(identico)
Art. 14
Disposizioni nel settore ambientale1. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1725).
2. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 3.000.000, per l'attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis-Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1287).
3. � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262).
4. � autorizzata, nell'anno 2007, quale anticipazione, la spesa di euro 200.000 per la gestione della procedura di project financing finalizzata alla realizzazione di una centrale termica integrata nell'agglomerato industriale di Ottana; tale spesa � posta a carico del soggetto aggiudicatario della relativa gara (UPB S04.05.001 - cap. SC04.1136).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 35.000 per le finalit� perseguite dall'Autorit� ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.007 - cap. SC04.1587 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1614).
6. � autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la predisposizione e l'attuazione di un programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile in osservanza alle previsioni del Piano energetico regionale. Gli impianti devono essere integrati nelle strutture edilizie con una potenza massima di 20kW. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (UPB S01.05.002 - cap. SC01.0943 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621).
7. � autorizzata la spesa di euro 15.000.000, nell'anno 2007, per la prosecuzione dell'azione di risanamento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna. L'Amministrazione regionale � autorizzata a programmare, con priorit� per le aree contigue alle strade nazionali e provinciali, a finanziare, coordinare e controllare interventi di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti, di pulizia di aree soggette ad abbandono di rifiuti, di recupero di rifiuti, di riciclaggio degli stessi e loro smaltimento finale. Il programma � realizzato attraverso l'affidamento a soggetti privati, che hanno convenzioni o pongano in essere nuove convenzioni con la Regione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e/o a soggetti pubblici (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156).
8. � autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, preferibilmente in forma diretta, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna nonch� per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006 - capp. SC04.1913 e SC04.1914).
9. Per la realizzazione di un progetto di ambientalizzazione dei tralicci dell'energia elettrica � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000. Il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1293).
10. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, � autorizzata, per l'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilit� della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro.
11. � autorizzata la concessione di un contributo annuo, valutato in euro 100.000, a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, quale struttura operativa della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, per le attivit� di soccorso sanitario da espletare nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale secondo la disciplina prevista dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (UPB S04.03.005 - cap. SC04.0417).
12. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 � sostituita come segue:"d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;";
b) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella lettera a) del comma 1 � eliminata la dicitura "compresa la pubblica fognatura";
2) la lettera b) del comma 1 � cos� sostituita:
"b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;";3) il comma 2 � sostituito dal seguente:
"2. Sono altres� attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attivit�:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilit� ambientale e l'innocuit�;
c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.".4) nel comma 4 � aggiunta la seguente lettera:
"b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.".13. I beni mobili, anche registrati, di propriet� della Regione e in carico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, utilizzati tramite assegnazione temporanea all'Ente foreste della Sardegna per le esigenze della campagna antincendi fino all'anno 2006, possono essere ceduti in via definitiva al medesimo ente.
14. Il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 � sostituito dal seguente:
"9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unit� navali, � istituito il "Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unit� navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attributi dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalit� di iscrizione delle unit� navali nel Registro e le modalit� di tenuta dello stesso.".
15. Ai fini di contenere i costi di gestione e migliorare la distribuzione delle risorse umane in funzione delle effettive esigenze, l'ARPAS procede ad una graduale riduzione della dotazione del personale dirigente risultante dalla ricognizione di cui alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, articolo 10, comma 9. Per gli eventuali esuberi, risultanti dall'approvazione della pianta organica, � attivato l'istituto della mobilit� a favore di altri enti pubblici con particolare riferimento alle province di nuova istituzione. A supporto dell'organizzazione dell'ARPAS, secondo metodi innovativi che favoriscano l'efficienza e l'efficacia della stessa, � estesa al personale in transito nell'Agenzia proveniente dalle aziende sanitarie locali, l'applicazione della legge regionale n. 7 del 2005, articolo 18 e articolo 19, commi da 1 a 3. In relazione ai commi dell'articolo 19 succitati, i requisiti, ivi previsti, devono essere maturati entro il 31 dicembre 2007 e la domanda di risoluzione del rapporto deve essere presentata entro il 30 giugno 2007; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate appositamente nel bilancio dell'ARPAS.
16. Le competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante di cui alla legge regionale n. 1 del 1977, articolo 14, primo comma, lettera f), sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell'Agenzia AGRIS, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2006, articolo 9, alla quale � demandata l'attivit� del laboratorio fitopatologico.
17. Le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualit� dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui alla legge regionale n. 1 del 1977, articolo 14, comma primo, lettera d), sono attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sono parimenti attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna, mentre, relativamente agli stessi, permangono in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, le competenze relative agli interventi di tutela. Per la realizzazione di tali interventi l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
18. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione dei commi 20 e 21, ferma restando in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la gestione, fino a loro esaurimento, delle somme sussistenti in conto dei residui e impegnate in conto competenza per le medesime finalit� alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Le agenzie istituite dalla legge regionale n. 13 del 2006 perseguono anche la finalit� di favorire lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura. A tal fine ciascuna di esse, nel proprio campo specifico, esercita le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto.
20. All'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1999, dopo la lettera d), � inserita la seguente:
"d bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna pu� essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalit� il personale pu� essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attivit� di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri Enti.".
Art. 14
Disposizioni nel settore ambientale1. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di parchi, di riserve e di monumenti naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi) (UPB S04.08.001 - cap. SC04.1725).
2. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 3.000.000, per l'attuazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002 - cap. SC04.1287).
3. � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 10.000.000 per implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse anche per il loro riutilizzo a fini turistico-ambientali (UPB S04.06.006 - cap. SC04.1393 e UPB S04.06.001 - cap. SC04.1262).
4. � autorizzata, nell'anno 2007, quale anticipazione, la spesa di euro 200.000 per la gestione della procedura di project financing finalizzata alla realizzazione di una centrale termica integrata nell'agglomerato industriale di Ottana; tale spesa � posta a carico del soggetto aggiudicatario della relativa gara (UPB S04.05.001 - cap. SC04.1136).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 35.000 per le finalit� perseguite dall'Autorit� ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.007 - cap. SC04.1587 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1614).
6. � autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la predisposizione e l'attuazione di un programma regionale rivolto agli enti pubblici, per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali in osservanza delle previsioni del Piano energetico regionale. Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20kW. Il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente (UPB S01.05.002 - cap. SC01.0943 e UPB S04.07.008 - cap. SC04.1621).
7. � autorizzata la spesa di euro 15.000.000, nell'anno 2007, per la prosecuzione dell'azione di risanamento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna. L'Amministrazione regionale � autorizzata a programmare, con priorit� per le aree contigue alle strade nazionali e provinciali, a finanziare, coordinare e controllare interventi di rimozione di depositi incontrollati di rifiuti, di pulizia di aree soggette ad abbandono di rifiuti, di recupero di rifiuti, di riciclaggio degli stessi e loro smaltimento finale. Il programma � realizzato attraverso l'affidamento a soggetti privati, che hanno convenzioni o pongano in essere nuove convenzioni con la Regione per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e/o a soggetti pubblici (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156).
8. � autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, attraverso la delega alle province, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna, nonch� per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006 - capp. SC04.1913 e SC04.1914).
9. A valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S04.08.013 - cap. SC04.2246, � autorizzata, per l'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 50.000 per il completamento dello studio di fattibilit� della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da realizzarsi a Nuoro.
10. � autorizzata la concessione di un contributo annuo, valutato in euro 100.000, a favore del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, quale struttura operativa della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e successive modifiche e integrazioni, per le attivit� di soccorso sanitario da espletare nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale secondo la disciplina prevista dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attivit� svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) (UPB S04.03.005 - cap. SC04.0417).
11. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 � sostituita dalla seguente:"d) verifica e controllo dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti dal gestore del servizio idrico integrato;";
b) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 la frase "compresa la pubblica fognatura" � soppressa;
c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 51 � sostituita dalla seguente:"b) controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;";
d) il comma 2 dell'articolo 51 � sostituito dal seguente:
"2. Sono altres� attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative alle seguenti attivit�:
a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;
b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilit� ambientale e l'innocuit�;
c) immersione in casse di colmata, in vasche di raccolta o comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) posa in mare di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale.";e) nel comma 4 dell'articolo 51 dopo la lettera b) � aggiunta la seguente:
"b bis) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, irrogazione delle sanzioni amministrative relative, introito e destinazione dei proventi al finanziamento di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.".
12. I beni mobili, anche registrati, di propriet� della Regione e in carico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, utilizzati tramite assegnazione temporanea all'Ente foreste della Sardegna per le esigenze della campagna antincendi fino all'anno 2006, possono essere ceduti in via definitiva al medesimo ente.
13. Il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, (legge finanziaria 2003) � sostituito dal seguente:
"9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unit� navali, � istituito il "Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unit� navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attributi dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalit� di iscrizione delle unit� navali nel Registro e le modalit� di tenuta dello stesso.".
14. Ai fini di contenere i costi di gestione e migliorare la distribuzione delle risorse umane in funzione delle effettive esigenze, l'ARPAS procede ad una graduale riduzione della dotazione del personale dirigente risultante dalla ricognizione di cui all'articolo 10, comma 9 della legge regionale n. 6 del 2006. Per gli eventuali esuberi, risultanti dall'approvazione della pianta organica, � attivato l'istituto della mobilit� a favore di altri enti pubblici con particolare riferimento alle province di nuova istituzione. A supporto dell'organizzazione dell'ARPAS, secondo metodi innovativi che favoriscano l'efficienza e l'efficacia della stessa, � estesa al personale in transito nell'Agenzia proveniente dalle aziende sanitarie locali, l'applicazione dell'articolo 18 e articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 7 del 2005. In relazione ai medesimi commi i requisiti ivi previsti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2007 e la domanda di risoluzione del rapporto deve essere presentata entro il 30 giugno 2007; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate appositamente nel bilancio dell'ARPAS.
15. Le competenze in materia di lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante di cui all'articolo 14, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell'Agenzia AGRIS, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2006, alla quale � demandata l'attivit� del laboratorio fitopatologico.
16. Le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualit� dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977, sono attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Sono parimenti attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna, mentre, relativamente agli stessi, permangono in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, le competenze relative agli interventi di tutela. Per la realizzazione di tali interventi l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
17. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione dei commi 15 e 16, ferma restando in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la gestione, fino a loro esaurimento, delle somme sussistenti in conto dei residui e impegnate in conto competenza per le medesime finalit� alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Le agenzie istituite dalla legge regionale n. 13 del 2006 perseguono anche la finalit� di favorire lo sviluppo del settore della pesca ed acquacoltura. A tal fine ciascuna di esse, nel proprio campo specifico, esercita le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto.
19. Dopo la lettera d) dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), � inserita la seguente:
"d bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna pu� essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalit� il personale pu� essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attivit� di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri Enti.".
20. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il contributo annuo alle province di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1� giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), � determinato in misura non inferiore a 8.600.000 (UPB S05.01.013).
21. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 20 del 2005 � sostituito dal seguente:
"1. Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'Ente foreste della Sardegna di personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni devono essere effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Ente e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati.".
22. Quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2005, non si applica all'Ente foreste, per la parte relativa all'impiego di operai generici, qualificati o di livello superiore, appartenenti ai livelli retributivo-funzionali per i quali � richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatte salve le selezioni interne previste dalla vigente normativa.
Art. 15
Conservatoria delle coste della Sardegna1. Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri � istituita la Conservatoria delle coste della Sardegna quale agenzia tecnico-operativa della Regione, con personalit� giuridica di diritto pubblico e con sede in Cagliari, con compiti di gestione integrata di quelle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di propriet� regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che quindi assumono la qualit� di aree di conservazione costiera.
2. Nell'ambito delle zone costiere sono individuate le aree di conservazione costiera, di propriet� o in disponibilit� pubblica e da affidarsi alla Conservatoria delle coste.
3. Sono di competenza della Conservatoria le seguenti funzioni:
a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorit� locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;
b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;
c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
d) l'elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9 del 2006;
e) l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sugli atti di vendita di terreni ed immobili derivanti da assegnazioni pubbliche, che ricadono nella fascia costiera dei due chilometri dal mare;
f) l'esproprio e/o l'acquisto di quelle aree e quei beni immobili la cui qualit� ambientale, paesaggistica e culturale � tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia;
g) l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati;
h) l'esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate.4. La Conservatoria delle coste della Sardegna � agenzia dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed � sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
5. Sono organi della Conservatoria: il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.
6. Il collegio dei revisori � composto da tre membri prescelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Il presidente del collegio � designato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.
7. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di supporto al direttore esecutivo nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi della Conservatoria ed � composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente.
8. Il direttore esecutivo � il rappresentante legale della Conservatoria delle coste, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica.
9. Il direttore esecutivo � individuato tra dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni ai sensi dell'articolo 29 della citata legge regionale.
10. La prima dotazione organica della Conservatoria � stabilita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di personale. L'Agenzia � inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali ed � soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sulla base dei principi del presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente e su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne stabilisce la dotazione organica.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 1.500.000 annui (UPB S04.04.001 - cap. SC04.1022).
Art. 15
Conservatoria delle coste della Sardegna(identico)
Art. 16
Energia rinnovabile - eolico1. In conformit� a quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 34/13 del 2 agosto 2006, la quota di energia rinnovabile, prodotta con impianti eolici � stabilita in 550 MW totali.
2. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di nuovi impianti eolici � consentita esclusivamente nelle aree industriali anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree gi� compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente, nel Piano di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. � altres� consentito l'ampliamento, sempre nei limiti quantitativi stabiliti dal presente articolo e con le modalit� di cui al comma 3, degli impianti gi� realizzati.
3. Le quote di energia gi� producibile da impianti di generazione elettrica da fonte eolica, individuate dalla programmazione regionale, sono assegnate ai produttori di energia e/o imprese o consorzi di imprese ad alto consumo di energia, sulla base di specifici accordi di programma finalizzati alla riduzione dei costi, diretti e indiretti, di fornitura di energia elettrica alle imprese sarde; possono essere, altres�, assegnate quote di energia, da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi. I criteri per l'attuazione di detti accordi di programma sono definiti con delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, articolo 8, comma 3, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato:
a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria;
b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche;
c) posa in opera dei cavi di collegamento tra le singole torri e tra esse e le stazioni di trasformazione e di distribuzione del GRTN.5. La quota di almeno 150 MW sul totale di cui al comma 1 costituisce riserva strategica regionale finalizzata al conseguimento dell'abbattimento del costo energetico connesso alla salvaguardia del tessuto industriale regionale.
Art. 16
Energia rinnovabile - eolico1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di nuovi impianti eolici � consentita esclusivamente nelle aree industriali, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree gi� compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente, nel Piano di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. � altres� consentito l'ampliamento, sempre nei limiti quantitativi stabiliti dal presente articolo e con le modalit� di cui al comma 2, degli impianti gi� realizzati.
2. Le quote di energia gi� producibile da impianti di generazione elettrica da fonte eolica, individuate dalla programmazione regionale, sono assegnate ai produttori di energia e/o imprese o consorzi di imprese ad alto consumo di energia, sulla base di specifici accordi di programma finalizzati alla riduzione dei costi, diretti e indiretti, di fornitura di energia elettrica alle imprese sarde; possono essere, altres�, assegnate quote di energia, da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi. I criteri per l'attuazione di detti accordi di programma sono definiti con delibera della Giunta regionale.
3. La quota di almeno 150 MW sul totale costituisce riserva strategica regionale finalizzata al conseguimento dell'abbattimento del costo energetico connesso alla salvaguardia del tessuto industriale regionale.
Art. 17
Risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale.
2. Entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna in conformit� alle prescrizioni delle stesse.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gi� regolata da specifiche norme statali.
4. Per la redazione e l'attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, � autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622).
5. Per la promozione, l'applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al comma 1, l'ARPAS istituisce, con le modalit� previste nella legge istitutiva dell'Agenzia, il Dipartimento per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico; per tale finalit� � autorizzata una spesa valutata in euro 500.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470).
Art. 17
Risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e acustico sul territorio regionale.
2. Entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna in conformit� alle prescrizioni delle stesse.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gi� regolata da specifiche norme statali.
4. Per la redazione e l'attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, � autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622).
5. Per la promozione, l'applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al comma 1, l'ARPAS istituisce, con le modalit� previste nella legge istitutiva dell'Agenzia, il Servizio per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico; per tale finalit� � autorizzata una spesa valutata in euro 200.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470).
Art. 18
Disposizioni in materia di trasporti1. � autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni, al rafforzamento della continuit� territoriale; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, lettera i), e successive modifiche e integrazioni (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0639).
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, � abrogato. Le risorse rivenienti dalla citata abrogazione sono destinate alla realizzazione del Centro intermodale passeggeri di Macomer. A tal fine l'Amministrazione regionale � autorizzata a variare i relativi impegni contabili a suo tempo intrapresi. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, � individuato il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento di cui al presente comma.
3. A valere sullo stanziamento della UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino ad euro 10.600.000, � destinata alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
4. Al fine del sostegno del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0095).
5. Ai fini della ricapitalizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), propedeutica alla trasformazione della stessa in societ� per azioni, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0638).
6. Per il completamento del programma INTERREG III-B, dei progetti WERMED, MATAARI e RITMO, da realizzare tramite l'operativit� del Centro regionale di esperienza marittima, � autorizzato, nell'anno 2007, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003 - cap. SC07.0381).
Art. 18
Disposizioni in materia di trasporti1. � autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la ricapitalizzazione della SFIRS finalizzata, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni, al rafforzamento della continuit� territoriale; il relativo programma d'intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale che deve essere espresso entro venti giorni (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0639).
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), � abrogato. Le risorse rivenienti dalla citata abrogazione sono destinate alla realizzazione del Centro intermodale passeggeri di Macomer. A tal fine l'Amministrazione regionale � autorizzata a variare i relativi impegni contabili a suo tempo intrapresi. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, � individuato il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento di cui al presente comma.
3. A valere sullo stanziamento della UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino ad euro 10.600.000, � destinata alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
4. Al fine del sostegno del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0095).
5. Ai fini della ricapitalizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), propedeutica alla trasformazione della stessa in societ� per azioni, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S07.06.002 - cap. SC07.0638).
6. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 6, della legge regionale n. 4 del 2006, � autorizzata la spesa valutata in euro 400.000 annui (UPB S07.04.001 - SC07.0343).
7. Per il completamento del programma INTERREG III-B, dei progetti WERMED, MATAARI e RITMO, da realizzare tramite l'operativit� del Centro regionale di esperienza marittima, � autorizzato, nell'anno 2007, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003 - cap. SC07.0381).
Art. 19
Istituzione dell'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica (Sardegna Architettura)1. � istituita l'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica (Sardegna Architettura), con sede in Cagliari, quale organo tecnico specialistico dell'Amministrazione regionale in materia di progettazione delle opere di interesse regionale, al fine di velocizzarne la realizzazione e migliorarne la qualit� architettonica.
2. L'Agenzia ha personalit� giuridica di diritto pubblico, � dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ed � sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta regionale.
3. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di opere pubbliche d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale.
4. Il direttore generale ed il personale dipendente dell'Agenzia sono scelti mediante pubblica selezione per titoli, e/o mediante utilizzo di personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.
5. Il direttore generale, scelto tra esperti in materia, deve essere in possesso del titolo di laurea magistrale e di documentata esperienza professionale maturata in ambito pubblico o privato. Il suo rapporto di lavoro con l'Agenzia � regolato da contratto di diritto privato ed ha carattere pieno ed esclusivo.
6. La prima dotazione organica del personale dell'Agenzia � determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di opere pubbliche. L'Agenzia � inserita nel comparto contrattuale del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ed � soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo statuto dell'Agenzia, nomina gli organi e determina la prima dotazione organica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 1.500.000 per l'anno 2007 ed in euro 550.000 per gli anni successivi (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0494).
Art. 19
Istituzione dell'Agenzia di architettura e ingegneria pubblica (Sardegna Architettura)(soppresso)
Capo V
Disposizioni a favore dei sistemi produttiviArt. 20
Disposizioni in materia di agricoltura1. Per le finalit� di cui alla legge regionale n. 37 del 1998, articolo 30, � autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2007 (UPB S06.04.014 - cap. SC06.1125).
2. Sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, i seguenti stanziamenti (UPB S06.04.004 - cap. SC06.0899):
a) euro 500.000 per la concessione al Consorzio di garanzia fidi unificato e costituito tra tutti i Consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2006, aventi sede e operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contributi per l'integrazione del fondo rischi da destinare esclusivamente a sostegno di operazioni di credito a breve termine, per la durata massima di dodici mesi, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria.
Il Consorzio di garanzia fidi deve essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4, articolo 2;
b) euro 500.000 per la concessione al Consorzio di cui alla lettera a) di contributi da destinare al parziale abbattimento degli interessi relativi alle operazioni di credito di cui alla stessa lettera a), assistite da garanzia del medesimo consorzio.3. Al fine di garantire una maggiore economicit� dell'assicurazione agricola agevolata con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dagli imprenditori agricoli � autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, una spesa valutata in euro 5.000.000 per l'erogazione di aiuti secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23, a favore del Consorzio di difesa unificato. Tale Consorzio deve possedere tra gli scopi sociali quello di garantire la concentrazione della domanda assicurativa agricola e deve costituirsi mediante fusione tra tutti i Consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna, gi� in possesso del riconoscimento di idoneit� allo svolgimento dell'attivit� di difesa attiva e passiva di cui al decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, articolo 11. Gli aiuti sono erogati al Consorzio per la copertura, al netto dei contributi statali e di quelli a carico dei produttori agricoli, degli ulteriori oneri riferibili ai contratti assicurativi stipulati dallo stesso Consorzio relativamente alle nuove garanzie inserite nel Piano assicurativo nazionale per l'anno 2007 (multirischio sulle rese, epizoozie, fitopatie) (UPB S06.04.006 - cap. SC06.0974).
4. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo e l'integrazione delle filiere agro-alimentari con priorit� ai settori dove operano organizzazioni di produttori, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per aiuti diretti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficolt�), al sostegno temporaneo e al ripristino della redditivit� di cooperative di trasformazione e commercializzazione (UPB S06.01.002 - cap. SC06.0011).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di un programma finalizzato a favorire i processi di integrazione nel settore lattiero-caseario cooperativo; il programma � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, primo comma, lettera i) e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.04.13 - cap. SC06.1090)
6. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, � cos� modificato:
"7. L'Amministrazione regionale � autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001 e del decreto legislativo n. 102 del 2005 e delle norme regionali di settore, per la realizzazione di programmi di attivit� finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari.
L'aiuto � erogato ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
Le modalit� di erogazione degli aiuti sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa � valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.04.015 - cap. SC06.1152).".7. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale pu� stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell'UPB S06.04.003 - cap. SC06.0870.
8. Al fine di favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas nell'atmosfera, � autorizzata la concessione di aiuti per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel ai soggetti che esprimano le varie fasi della filiera, a partire dalla produzione della materia prima, fino alla utilizzazione dei prodotti intermedi o trasformati. Le modalit� di attuazione sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, primo comma, lettera i), e successive modifiche e integrazioni; la relativa spesa � valutata in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (UPB S06.04.013 - cap. SC06.1089).
9. Le funzioni gi� esercitate dai servizi ripartimentali dell'agricoltura sono trasferite all'Agenzia ARGEA.
Capo V
Disposizioni a favore dei sistemi produttiviArt. 20
Disposizioni in materia di agricoltura1. Per le finalit� di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, � autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2007 (UPB S06.04.014 - cap. SC06.1125).
2. Sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, i seguenti stanziamenti (UPB S06.04.004 - cap. SC06.0899):
a) euro 1.000.000 per la concessione al Consorzio di garanzia fidi unificato e costituito tra tutti i Consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2006, aventi sede e operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di contributi per l'integrazione del fondo rischi da destinare esclusivamente a sostegno di operazioni di credito a breve termine, per la durata massima di dodici mesi, nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria; il Consorzio di garanzia fidi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo).3. In armonia con i nuovi orientamenti comunitari, al fine di garantire in alternativa agli interventi compensativi, maggiore copertura e maggiore tempestivit� nell'erogazione degli indennizzi da riconoscere ai produttori agricoli per danni causati alla produzione agricola e zootecnica, o ai mezzi di produzione, da calamit� naturali o altri eventi eccezionali, o da fitopatie e epizoozie, l'Amministrazione regionale � autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA), ad estendere l'attuale sistema di assicurazione agricola agevolata integrando gli aiuti previsti per i consorzi di difesa aventi sede ed operanti in Sardegna, gi� in possesso del riconoscimento di idoneit� allo svolgimento dell'attivit� di difesa attiva e passiva di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; gli aiuti sono erogati ai consorzi di difesa per la copertura, al netto dei contributi statali e di quelli a carico dei produttori agricoli, degli ulteriori oneri riferibili ai contratti assicurativi stipulati dagli stessi consorzi, relativamente alle nuove garanzie inserite nel Piano assicurativo nazionale per l'anno 2007 (multirischio sulle rese, epizoozie, fitopatie). Per le finalit� del presente comma, � autorizzata la spesa valutata in euro 5.000.000 annui (UPB S06.04.006 - cap. SC06.0974).
4. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo e l'integrazione delle filiere agro-alimentari con priorit� ai settori dove operano organizzazioni di produttori, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 per aiuti diretti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficolt�), al sostegno temporaneo e al ripristino della redditivit� di cooperative di trasformazione e commercializzazione (UPB S06.01.002 - cap. SC06.0011).
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la realizzazione di un programma finalizzato a favorire i processi di integrazione nel settore lattiero-caseario cooperativo; il programma � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.04.13 - cap. SC06.1090)
6. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, � sostituito dal seguente:
"7. L'Amministrazione regionale � autorizzata a finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e delle norme regionali di settore, per la realizzazione di programmi di attivit� finalizzati allo sviluppo e integrazione delle filiere agro-alimentari. L'aiuto � erogato ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Le modalit� di erogazione degli aiuti sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa � valutata in euro 3.000.000 annui (UPB S06.04.015 - cap. SC06.1152).".
7. Al fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale pu� stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza agricola, a valere sulle risorse stanziate nell'UPB S06.04.003 - cap. SC06.0870.
8. Al fine di favorire la nascita di una filiera agroenergetica sarda e di ridurre le emissioni di gas nell'atmosfera, � autorizzata la concessione di aiuti per la costruzione di un impianto di produzione di biodiesel ai soggetti che esprimano le varie fasi della filiera, a partire dalla produzione della materia prima, fino alla utilizzazione dei prodotti intermedi o trasformati. Le modalit� di attuazione sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni; la relativa spesa � valutata in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (UPB S06.04.013 - cap. SC06.1089).
9. L'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi di frutticoltura)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posti in liquidazione l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonch� il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio per la frutticoltura di Sassari; tali Enti continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'effettivo trasferimento delle stesse all'AGRIS Sardegna.
2. L'ERA Sardegna, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio per la frutticoltura di Sassari sono soppressi con decreto dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione entro la data del 31 dicembre 2007; entro la data di soppressione dell'ERA Sardegna e del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio per la frutticoltura di Sassari, l'Agenzia AGRIS Sardegna subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.".
10. L'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2006 � sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Soppressione dell'ERSAT Sardegna)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge � posto in liquidazione l'ERSAT Sardegna di cui alla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 29; l'ERSAT Sardegna continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'effettivo trasferimento delle stesse all'Agenzia LAORE Sardegna. L'ERSAT Sardegna � soppresso entro la data del 31 dicembre 2007 con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione di cui all'articolo 7; entro la data della soppressione dell'ERSAT Sardegna, l'Agenzia LAORE Sardegna subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ERSAT Sardegna ed in quelli facenti capo all'ERA Sardegna relativi all'Istituto di incremento ippico.".
11. Le funzioni gi� esercitate dai servizi ripartimentali dell'agricoltura sono trasferite all'Agenzia ARGEA contestualmente all'approvazione del bilancio e della pianta organica della stessa Agenzia.
12. In sede di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della stessa legge, rimangono a carico delle amministrazioni di provenienza. Ai fini dell'attuazione della succitata legge regionale n. 13 del 2006, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio � autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
13. Le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S01.03.002 (cap. SC01.0442), possono essere utilizzate anche in materie diverse dall'agro-alimentare e per le finalit� previste dalla legge regionale 13 luglio 1988, n. 22 (Convalidazione del DPGR 4 novembre 1987, n. 126, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della Giunta regionale per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie).
14. I termini di impegnabilit� relativi ai progetti di potenziamento di elettrificazione rurale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura), gi� prorogati da ultimo dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, sono prorogati di un ulteriore anno. Il mancato impegno entro tale termine comporta l'immediato riversamento delle somme detenute.
15. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 63.872.000 destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie delle misure del POR-FEOGA 2000-2006; alla stessa spesa si fa fronte quanto ad euro 20.000.000 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, sussistenti nel conto dei residui e quanto ad euro 43.872.000 mediante l'utilizzo delle risorse non vincolate di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).
16. A valere sulle disponibilit� recate nel conto dei residui della UPB S05.04.006 capitolo SC06.0970 una quota pari ad euro 5.000.000 � destinata a garantire un costo omogeneo dell'acqua per uso irriguo in tutto il territorio regionale ai sensi, dell'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), relativo agli anni dal 2001 al 2005.
17. Allo scopo di consentire il completamento della realizzazione degli interventi delegati al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a valere sulle disponibilit� sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.04.006 - capitolo SC06.0970, � autorizzata a favore dello stesso Consorzio la spesa di euro 2.017.833,08, pari alla differenza fra le somme non disponibili a seguito del pignoramento disposto dall'autorit� giudiziaria per il recupero dei crediti vantati dall'ERIS, e la somma messa a disposizione con l'articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, detratte le somme riscosse a vario titolo dal Consorzio per le stesse finalit� per il triennio 1994-1998. La Giunta regionale determina le priorit� e le modalit� di ripartizione della suddetta somma nei capitoli di competenza dei rispettivi Assessorati deleganti.
18. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio � autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio necessarie all'attuazione dei commi 15, 16 e 17.
19. Le economie, pari ad euro 9.306.000, realizzate dall'ERSAT Sardegna sui finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di programmi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono utilizzate dallo stesso ente, per incrementare la dotazione finanziaria della misura 4.9 del POR-FEOGA.
Art. 21
Norme per la valorizzazione dei compendi ittici1. Coerentemente con gli interventi di ripristino ambientale e di valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali gi� previsti dall'articolo 14, comma 8 e al fine di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei compendi ittici, l'economicit� della gestione e della commercializzazione, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 per la promozione, la costituzione, la capitalizzazione di societ� che prevedano la partecipazione dei produttori associati, aventi finalit� di programmazione, valorizzazione, gestione e commercializzazione delle risorse ittiche e delle attivit� connesse e complementari; le modalit� di attuazione del presente comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S06.05.003 - cap. SC06.1392).
Art. 21
Norme per la valorizzazione dei compendi ittici(identico)
Art. 22
Interventi a favore del turismo, dell'artigianato e del commercio1. In linea con il Documento strategico regionale, il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile ed il Quadro strategico nazionale, al fine di aumentare in maniera sostenibile la competitivit� internazionale delle destinazioni turistiche della Sardegna, migliorando la qualit� dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, cos� da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale � autorizzata a:
a) realizzare un programma di intervento denominato "Posadas" finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e richiamo, di propriet� dell'Amministrazione regionale, degli enti locali o di privati, da acquisire. La valorizzazione deve interessare edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano che caratterizzano l'identit� del territorio sul quale insistono. Tali edifici devono essere adibiti a "forme innovative di ospitalit�" nel rispetto di standard predefiniti di qualit�. Le modalit� di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio; per tale finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S06.02.003 - cap. SC06.0212);
b) riqualificare e valorizzare la ricettivit� offerta nelle seconde case, favorendone la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero (alberghi o residenze turistiche alberghiere) o extralberghiero (CAV), nel rispetto di standard predefiniti di qualit�, mediante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento del tasso di interesse secondo le modalit� previste dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40; ulteriori criteri e modalit� di erogazione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio; per tale finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.02.004 - cap. SC06.0245).3. Sugli interventi beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, articolo 9, trovano applicazione le direttive di attuazione della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 21 luglio 2003.
4. Nelle more dell'avvio delle attivit� proprie dell'Agenzia regionale "Sardegna Promozione", l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a porre in essere azioni positive al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna; per tali finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, primo comma, lettera i), e successive modifiche e integrazioni (UPB S01.03.002 - cap. SC01.0443).
Art. 22
Interventi a favore del turismo, dell'artigianato e del commercio1. In linea con il Documento strategico regionale, il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile ed il Quadro strategico nazionale, al fine di aumentare in maniera sostenibile la competitivit� internazionale delle destinazioni turistiche della Sardegna, migliorando la qualit� dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti e servizi turistici sostenibili sul piano ambientale ed equi sul piano economico, cos� da rendere congrua la spesa dei turisti con i prodotti e servizi ricevuti.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale � autorizzata a:
a) realizzare un programma di intervento denominato "Posadas" finalizzato alla valorizzazione di immobili di particolare pregio e richiamo, di propriet� dell'Amministrazione regionale o degli enti locali; la valorizzazione deve interessare edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano che caratterizzano l'identit� del territorio sul quale insistono; tali edifici devono essere adibiti a "forme innovative di ospitalit�" nel rispetto di standard predefiniti di qualit�; le modalit� di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio; per tale finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 15.000.000 (UPB S06.02.003 - cap. SC06.0212);
b) riqualificare e valorizzare la ricettivit� offerta nelle seconde case, favorendone la riconversione in strutture ricettive di tipo alberghiero (alberghi o residenze turistiche alberghiere) o extralberghiero (CAV), nel rispetto di standard predefiniti di qualit�, mediante l'estensione del regime di aiuto previsto dall'articolo 24 della presente legge limitatamente ai contributi in conto interessi; per tale finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.02.004 - cap. SC06.0245).3. Sugli interventi beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), trovano applicazione le direttive di attuazione della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile), approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 21 luglio 2003.
4. Nelle more dell'avvio delle attivit� proprie dell'Agenzia regionale "Sardegna Promozione", l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a porre in essere azioni positive al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna; per tali finalit� � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S01.03.002 - cap. SC01.0443).
Art. 23
Interventi a favore del sistema industriale1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili � autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, primo comma, lettera i) (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026).
2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalit� previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2, concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi.
3. Per le finalit� di cui alla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 3, comma 2, relative alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, � autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693).
4. Per le finalit� di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 16, relative alla costituzione e gestione di un nuovo soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di San Basilio e Silius, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0658).
5. Per la finalit� di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 11, comma 14, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, � autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 100.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0641).
6. Per le finalit� di cui al decreto legge n. 35 del 2005, articolo 11, comma 14, convertito con legge n. 80 del 2005, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0642).
7. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere), � soppresso.
8. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 � inserito il seguente:
"9 bis. L'accertamento della capacit� economico-finanziaria del richiedente pu� essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.".
9. Nell'ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'accertamento della capacit� economico-finanziaria del richiedente pu� essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.
10. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attivit� di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, � autorizzata nell'anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047).
11. � autorizzata, nell'anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l'aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della societ� GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attivit� produttive, nonch� per interventi finalizzati ad accrescere la competitivit� dei siti di maggior rilevanza socio-economica (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607).
12. Al fine di promuovere e coordinare, nell'ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, � istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della societ� SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo � autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493).
13. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, integrato dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale n. 6 del 2004, dopo le parole "Sigma Invest Spa" sono inserite le seguenti: "nonch� di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato.".
Art. 23
Interventi a favore del sistema industriale1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili � autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l'installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026).
2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalit� previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi.
3. Per le finalit� di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, relative alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, � autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693).
4. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 6.000.000 per le finalit� previste dall'articolo 30, comma 2, lett. a) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); gli interventi di cui al presente comma sono estesi ai comuni della Provincia di Oristano non compresi nella delibera CIPE del 25 marzo 1992 di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale, con esclusione di quelli costieri (UPB S06.03.018).
5. Per le finalit� di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 16 (Riavvio produttivo della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di Silius e San Basilio), relative alla costituzione e gestione di un nuovo soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera di Genna Tres Montis nei Comuni di San Basilio e Silius, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000 (UPB S06.03.022 - cap. SC06.0658).
6. Per la finalit� di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, � autorizzata, nell'anno 2007, l'ulteriore spesa di euro 100.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0641).
7. Per le finalit� di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.021 - cap. SC06.0642).
8. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere), � soppresso.
9. Dopo il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attivit� di cava) � inserito il seguente:
"9 bis. L'accertamento della capacit� economico-finanziaria del richiedente pu� essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.".
10. Nell'ambito dei procedimenti diretti al rilascio di un permesso o di una concessione di ricerca mineraria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), l'accertamento della capacit� economico-finanziaria del richiedente pu� essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.
11. Per gli interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attivit� di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, � autorizzata nell'anno 2007 la spesa di euro 3.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, emana apposite direttive di attuazione (UPB S06.01.004 - cap. SC06.0047).
12. � autorizzata, nell'anno 2007, la complessiva spesa di euro 14.000.000 per l'aumento del capitale sociale della SFIRS destinato quanto ad euro 3.000.000 per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della societ� GALSI e quanto ad euro 11.000.000 per interventi di reindustrializzazione da attuarsi mediante l'acquisizione di fabbricati industriali in disuso al fine del loro successivo impiego in attivit� produttive (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0607).
13. Al fine di promuovere e coordinare, nell'ambito del territorio regionale, il ricorso agli strumenti di finanza e di progetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, � istituito il Nucleo regionale per la finanza di progetto (NFP) che si avvale della societ� SFIRS. La Giunta regionale con propria delibera, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, emana apposite direttive di attuazione. Per il funzionamento del Nucleo � autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui (UPB S01.03.003 - cap. SC01.0493).
14. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente minerario sardo), come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2004, dopo le parole "Sigma Invest Spa" sono inserite le seguenti: "nonch� di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato.".
15. � autorizzata, nell'anno 2007, la concessione di un contributo di euro 850.000 al Consorzio industriale della Valle del Tirso per il completamento della sede centro servizi dello stesso Consorzio industriale (UPB S06.03.02).
Art. 24
Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)1. La Regione Sardegna, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, pu� estendere o istituire un insieme di strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, definiti in conformit� con la Carta degli aiuti a finalit� regionale 2007 - 2013, che utilizzano:
a) i Regolamenti comunitari in esenzione come prorogati dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 368 del 23 dicembre 2006;
b) il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalit� regionale, pubblicato nella GUCE serie L n. 302 del 1� novembre 2006;
c) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
d) la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C323/01), pubblicata nella GUCE serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
e) gli orientamenti e i regolamenti, compresi quelli in esenzione, adottati dalla Commissione europea per il periodo di programmazione 2007-2013 in materia di aiuti di Stato.2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia e sentito il Partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva per ciascun nuovo strumento di incentivazione specifiche direttive di attuazione definite sulla base:
a) dei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalit� regionale vigente per il periodo di programmazione 2007-2013;
b) dei regolamenti comunitari di cui al comma 1;
c) della normativa comunitaria di settore;
d) delle leggi di settore vigenti;
e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.3. Le direttive di attuazione, di cui al comma 2, definiscono per ciascuno strumento di incentivazione:
a) oggetto e finalit� degli aiuti;
b) soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilit�;
c) settori di attivit� ammissibili;
d) tipologie di aiuti ammissibili;
e) spese ammissibili;
f) forma e intensit� di aiuto;
g) criteri di valutazione delle domande di agevolazioni;
h) procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazioni;
i) procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.4. Le direttive di attuazione, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale, sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale competente per materia che esprime il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Per il finanziamento degli aiuti, di cui al presente articolo, sono utilizzate le risorse del:
a) POR Sardegna 2000-2006, in conformit� a quanto previsto dal Programma operativo e dal Complemento di programmazione approvati dalla Commissione europea;
b) POR Sardegna FESR 2007-2013, in conformit� a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
c) POR Sardegna FSE 2007-2013, in conformit� a quanto previsto dal Programma operativo approvato dalla Commissione europea;
d) bilancio regionale, in conformit� con gli indirizzi di spesa;
possono essere, inoltre, utilizzate le risorse individuate in specifici accordi di programma quadro stipulati con lo Stato nonch�, attraverso la stipula di specifici accordi di programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse finalizzate allo sviluppo locale nella disponibilit� di altri soggetti pubblici.6. Per la gestione degli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, e dal presente articolo, sono istituiti uno o pi� fondi presso un Istituto di credito o un intermediario finanziario di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale n. 6 del 2001, da selezionare con procedura di evidenza pubblica.
7. Con riferimento alle nuove iniziative finanziate a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le disposizioni della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro), sono adeguate alla disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 24
Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005)(identico)
Art. 25
Istituzione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"1. � istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico", quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L'Agenzia svolge attivit� di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili alla comunit� sarda e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L'Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalit� statutarie.
2. L'Agenzia � sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalit� giuridica di diritto pubblico ed � dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L'Agenzia � regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, col quale sono disciplinate le attivit�, l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
4. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro � regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attivit� per l'anno successivo.
6. L'Agenzia � soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni ed � inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
7. L'Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1989, n. 44, articolo 8 e n. 7 del 2005, articolo 41, � posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.
8. Il personale alle dipendenze dell'Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, � inquadrato nell'Agenzia Osservatorio economico subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse gi� stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 25
Istituzione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico"1. � istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico", quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L'Agenzia svolge attivit� di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili alla comunit� sarda e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L'Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalit� statutarie.
2. L'Agenzia � sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalit� giuridica di diritto pubblico ed � dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L'Agenzia � regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attivit�, l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
4. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro � regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.
5. La Giunta regionale approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano annuale di attivit� per l'anno successivo.
6. L'Agenzia � soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni ed � inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
7. L'Osservatorio economico Srl, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionali 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), e dell'articolo 41 della legge regionale n. 7 del 2005, � posto in liquidazione, previa conforme deliberazione dell'assemblea dei soci.
8. Il personale alle dipendenze dell'Osservatorio economico Srl con contratto a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, � inquadrato nell'Agenzia subordinatamente al superamento di apposite procedure concorsuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 1.100.000 annui, si fa fronte con le risorse gi� stanziate dalle leggi regionali di cui al comma 7; l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Capo VI
Disposizioni in materia di conoscenza e culturaArt. 26
Disposizioni a favore dell'istruzione1. Ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 12, comma 1 e articolo 13, comma 1, � istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Direzione generale della pubblica istruzione; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nell'UPB S01.02.001.
2. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 80.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da destinare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per favorire il turismo scolastico in Sardegna (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0005);
b) la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0101);
c) la spesa di euro 20.000.000, nell'anno 2007, da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualit� dell'insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorit� per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0013);
d) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004 - cap. SC02.0071);
e) la spesa di euro 2.400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il cofinanziamento degli interventi statali per l'edilizia scolastica nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0083);
f) la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia, con priorit� di finanziamento agli interventi che prevedano il riuso del patrimonio comunale inutilizzato (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0086);
g) per la prosecuzione del programma "Sardegna Speaks English" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S02.01.014 - SC02.0361).
h) la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle Universit� di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB 02.01.009 - cap. SC02.0162);
i) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l'intervento regionale a favore dell'Associazione per la libera universit� nuorese (AILUN), � determinata per l'anno 2007 in euro 6.000.000. Alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, con propria deliberazione (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0170);
l) la spesa di euro 78.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dalla legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, articolo 24 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0174);
m) i benefici di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, articolo 8, comma 1, lettera d), relativi alla concessione di prestiti d'onore, sono estesi a tutti gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2006-2007 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0174);
n) la spesa di euro 165.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui euro 65.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna ed euro 100.000 a favore del Seminario arcivescovile di Cagliari quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166);
o) la spesa complessiva di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda intercultura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'Universit� (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0337);
p) la spesa di euro 500.000 nell'anno 2007, di cui euro 420.000 per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed euro 80.000 per l'attivazione di nuove classi del corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, articolo 2, comma 1 ter, e del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0339);
q) la spesa di euro 2.000.000, nell'anno 2007, per potenziare l'internazionalizzazione delle Universit� della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professors", con priorit� ai docenti sardi operanti in universit� italiane o straniere. Il programma di spesa � approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0179);
r) la spesa di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Universit� sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, articolo 4, comma 8. La Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive e i criteri di concessione dei predetti contributi (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0169);s) ad integrazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 25, � autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.500.000 per il potenziamento delle strutture residenziali dell'ERSU di Sassari (UPB S02.01.012 - cap. SC02.0328);
t) a valere sulle disponibilit� recate dal fondo di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, articolo 3, una quota fino ad euro 400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, � destinata alla realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle Universit� di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0171);
u) al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino Aurisina) le parole "...con reddito imponibile non superiore al limite di lire 12.000.000�" sono sostituite dalle seguenti "�con ISEE non superiore ad euro 10.650 annui, determinato sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.".
Capo VI
Disposizioni in materia di conoscenza e culturaArt. 26
Disposizioni a favore dell'istruzione1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, � istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Direzione generale della pubblica istruzione; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nell'UPB S01.02.001.
2. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 80.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, da destinare alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per favorire il turismo scolastico in Sardegna (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0005);
b) la spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.006 - cap. SC02.0101);
c) la spesa di euro 19.000.000, nell'anno 2007, da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica e per favorire la qualit� dell'insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce i criteri e le priorit� per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001 - cap. SC02.0013);
d) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004 - cap. SC02.0071);
e) la spesa di euro 2.400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il cofinanziamento degli interventi statali per l'edilizia scolastica nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0083);
f) la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia, con priorit� di finanziamento agli interventi che prevedano il riuso del patrimonio comunale inutilizzato (UPB S02.01.005 - cap. SC02.0086);
g) la spesa di euro 1.000.000, nell'anno 2007, per la prosecuzione del programma "Sardegna Speaks English" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese, ad integrazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 3.8 del POR Sardegna 2000-2006 (UPB S02.01.014 - SC02.0361);
h) la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle Universit� di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB 02.01.009 - cap. SC02.0162);
i) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l'intervento regionale a favore dell'Associazione per la libera universit� nuorese (AILUN), � determinata per l'anno 2007 in euro 8.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, con propria deliberazione (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0170);
l) la spesa di euro 78.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (legge finanziaria 1997) (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0174);
m) i benefici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 1 del 2006, relativi alla concessione di prestiti d'onore, sono estesi a tutti gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2006-2007 (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0174);
n) la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui euro 90.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna ed euro 160.000 a favore del Seminario arcivescovile di Cagliari quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0166);
o) la spesa complessiva di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda intercultura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed euro 18.000 a favore della Associazione AEGEE per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'Universit� (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0337);
p) la spesa di euro 500.000 nell'anno 2007, di cui euro 420.000 per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed euro 80.000 per l'attivazione di nuove classi del corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di esami di stato e di universit�, e del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 (UPB S02.01.013 - cap. SC02.0339);
q) la spesa di euro 2.000.000, nell'anno 2007, per potenziare l'internazionalizzazione delle Universit� della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professors", con priorit� ai docenti sardi operanti in universit� italiane o straniere; il programma di spesa � approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0179);
r) la spesa di euro 1.500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Universit� sarde, nazionali o estere e che rientrino nella definizione di studenti fuori sede, come determinata dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformit� di trattamento sul diritto agli atudi universitari); la Giunta regionale con propria deliberazione approva le direttive e i criteri di concessione dei predetti contributi (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0169);
s) ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2006, � autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.500.000 per il potenziamento delle strutture residenziali dell'ERSU di Sassari (UPB S02.01.012 - cap. SC02.0328);
t) a valere sulle disponibilit� recate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Universit� della Sardegna), una quota fino ad euro 400.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, � destinata alla realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle Universit� di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.009 - cap. SC02.0171).
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino Aurisina) le parole "con reddito imponibile non superiore al limite di lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti "con ISEE non superiore ad euro 12.000 annui, determinato sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.".
Art. 27
Interventi per la cultura e lo spettacolo1. A favore delle attivit� di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 5.000.000 a copertura degli oneri espropriativi a fini strumentali di beni immobili per isolare o restaurare beni culturali, per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte della collettivit�, facilitarne l'accesso, cos� come previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 96 (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0019);
b) una spesa valutata in euro 50.000 per il riconoscimento dell'onorificenza regionale denominata "Sardus Pater" da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0336);
c) la spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0283);
d) la spesa di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0282);
e) la spesa di euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna attraverso l'acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web della Regione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0284);
f) � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 870.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Oristano. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede con le modalit� previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.01.004 - SC03.0047);
g) nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 2 dell'articolo 3 la parola "promuove" � sostituita dalle seguenti: "elabora, definisce e promuove";
2) nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole "alle funzioni di tutela", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
3) nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "intervento regionale" � aggiunta la parola: "finanziario";
4) nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 dopo la parola "paleontologica" sono aggiunte le seguenti parole: "ai sensi degli articoli 29, 88 e 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";h) nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18, articolo 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 27
Interventi per la cultura e lo spettacolo1. A favore delle attivit� di cultura e spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 5.000.000 a copertura degli oneri espropriativi a fini strumentali di beni immobili per isolare o restaurare beni culturali, per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte della collettivit�, facilitarne l'accesso, cos� come previsto dall'articolo 96 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0019);
b) una spesa valutata in euro 50.000 per il riconoscimento dell'onorificenza regionale denominata "Sardus Pater" da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna (UPB S03.02.005 - cap. SC03.0336);
c) la spesa di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0283);
d) la spesa di euro 100.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0282);
e) la spesa di euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna attraverso l'acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web della Regione (UPB S03.02.003 - cap. SC03.0284);
f) � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 870.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Oristano; all'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede con le modalit� previste dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni (UPB S03.01.004 - SC03.0047).
2. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 dell'articolo 3 la parola "promuove" � sostituita dalle seguenti: "elabora, definisce e promuove"; nella lettera d) del medesimo comma dopo le parole "alle funzioni di tutela", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
b) nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "intervento regionale" � aggiunta la parola: "finanziario"; nella medesima lettera e), dopo la parola "paleontologica" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 29, 88 e 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004.".
3. Nel comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attivit� di spettacolo in Sardegna), sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. L'assegnazione delle borse di studio � effettuata da una commissione di valutazione formata da esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle borse medesime.
2 ter. Ai componenti della Commissione sono riconosciuti i gettoni di presenza e le indennit� previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).".
5. Per l'anno 2007 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sottoindicate leggi regionali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);
b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attivit� musicali popolari);
c) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle Universit� della terza et� in Sardegna);
d) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica);
e) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
f) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna).
Art. 28
Interventi per lo sport1. A favore delle attivit� sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione di un contributo di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei Comuni di Cagliari e Nuoro per la realizzazione del Palazzetto dello sport nelle predette citt�; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce le modalit� di concessione dei contributi (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0886);
b) la concessione di un contributo di euro 60.000, nell'anno 2007, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata "Jeux des Iles" (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
c) la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui a favore del Comitato regionale del CONI per l'organizzazione in Sardegna dei Giochi della giovent� (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
d) la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000, nell'anno 2007, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2007 e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0852);
e) la concessione di un contributo di euro 100.000, nell'anno 2007, a favore della Scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli operatori sportivi (S05.04.001 - cap. SC05.0859);
f) il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, � sostituito dal seguente:
"3. La quota d'intervento regionale non pu� eccedere il 70 per cento del costo dell'iniziativa e sulla stessa � ammessa l'anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Universit� della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonch� secondo le modalit� previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5".Art. 28
Interventi per lo sport1. A favore delle attivit� sportive sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la concessione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di un contributo di euro 7.000.000, di cui 2.000.000 a favore del Comune di Cagliari, 2.000.000 a favore del Comune di Oristano e 3.000.000 a favore del Comune di Nuoro per la realizzazione del Palazzetto dello sport nelle predette citt�; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, definisce le modalit� di concessione dei contributi (UPB S05.04.002 - cap. SC05.0886);
b) la concessione di un contributo di euro 60.000, nell'anno 2007, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata "Jeux des Iles" (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
c) la concessione di un contributo valutato in euro 50.000 annui a favore del Comitato regionale del CONI per l'organizzazione in Sardegna dei Giochi della giovent� (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0858);
d) la concessione di un contributo straordinario di euro 90.000, nell'anno 2007, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi 2007 e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S05.04.001 - cap. SC05.0852);
e) la concessione di un contributo di euro 100.000, nell'anno 2007, a favore della Scuola regionale dello sport per l'alta formazione degli operatori sportivi (S05.04.001 - cap. SC05.0859);
2. Nella legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 23 � aggiunto il seguente:"4 bis. La somma da ripartire fra gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le finalit� di cui al presente articolo � pari al cinquanta per cento dello stanziamento previsto nel competente capitolo (UPB S05.04.001 - SC05.0850.";
b) nel comma 4 dell'articolo 26 le parole "che non presentino nell'Isola carattere di ripetitivit� annuale e che, non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1" sono soppresse;
c) il comma 5 dell'articolo 26 � abrogato;
d) nel comma 3 dell'articolo 36 le parole "lire 300" sono sostituite con "euro 0,30";
e) dopo il comma 4 dell'articolo 39 � aggiunto il seguente:"4 bis. Per conseguire le finalit� di tutela sanitaria previste dal presente articolo, la Regione � altres� autorizzata a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali che prevedano l'effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per lo svolgimento di attivit� sportive.";
f) il comma 3 dell'articolo 40 � sostituito dal seguente:
"3. La quota d'intervento regionale non pu� eccedere il 70 per cento del costo dell'iniziativa e sulla stessa � ammessa l'anticipazione totale del contributo per i centri di studio e di ricerca istituiti presso le Universit� della Sardegna e nella misura massima del 70 per cento per gli enti ed organizzazioni conferenti al CONI, nonch� secondo le modalit� previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5".
Art. 29
Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale1. Per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 74, � autorizzata a valere sull'UPB S02.02.001 (cap. SC02.0461) la spesa di euro 1.360.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per garantire il costo lordo del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, in attesa della ricollocazione presso gli enti locali, � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2008 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461).
3. L'Amministrazione regionale, in attuazione della legge regionale n. 7 del 2005, articolo 9, comma 4, � autorizzata alla riapertura dei termini per incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, articolo 1, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Al personale iscritto all'albo regionale di cui della legge regionale n. 42 del 1989, articolo 1, che chieda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro sono corrisposte, a titolo di incentivazione, le indennit� previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 19, commi 2, 3 e 4.
5. Il personale iscritto all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, articolo 1, che, nel periodo compreso tra il 1� luglio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia risolto non volontariamente il rapporto di lavoro pu�, in deroga a quanto previsto dal comma 4, presentare istanza di fruizione delle indennit� previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 19, commi 2, 3 e 4.
6. Per le finalit� di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 19, comma 8, e relativamente al personale dell'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, articolo 1, assunto con le modalit� in esso indicate, l'Amministrazione regionale si fa carico, per un massimo di tre anni, dell'onere relativo al:
a) 100 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9;
b) 75 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni effettuate dalle restanti amministrazioni provinciali e dalle amministrazioni comunali, anche tramite convenzioni.7. Il contributo di cui al comma 6 � subordinato alla cancellazione dall'albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono valutati in euro 8.600.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0471): per l'anno 2007 lo stanziamento pu� essere altres� utilizzato per far fronte agli oneri residui derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 4 del 2006, articolo 19.
9. Sono conferiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi:
a) all'attuazione del programma annuale di interventi previsto dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20, articolo 1, comma 7;
b) alla tenuta dell'albo di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 18, comma 1, secondo le modalit� stabilite con la procedura di cui alla legge regionale n. 20 del 2002, articolo 4, comma 2, con articolazione su base provinciale; le funzioni del comitato regionale del fondo, gi� disciplinato dalla legge regionale n. 20 del 2002, articolo 1, commi da 8 a 15, sono attribuite alle commissioni provinciali di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, articolo 9; con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi e le modalit� di attuazione unitamente all'ammontare delle risorse da destinare, nel 2007, alle province e di quelle da riservare al completamento di programmi gi� avviati dall'Amministrazione regionale (UPB S05.03.004 - cap. SC05.0590).10. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi � autorizzata la spesa di euro 9.274.000 per l'anno 2007 e di euro 7.774.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.03.002 - capp. SC02.0749, SC02.0772, UPB S02.03.001 - capp. SC02.0719, SC02.0728 - UPB S02.03.006 - capp. SC02.0882, SC02.0883).
11. � autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 2.000.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all'accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l'INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001 - cap. SC02.0729).
Art. 29
Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale1. Per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste dall'articolo 74 della legge regionale n. 9 del 2006, � autorizzata, a valere sull'UPB S02.02.001 (cap. SC02.0461), la spesa valutata in euro 1.360.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per garantire il costo lordo del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale), in attesa della ricollocazione presso gli enti locali, � autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 5.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2008 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0461).
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 41, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2005, a valere sulle disponibilit� recate dalla UPB S01.03.001 (capitolo SC01.0415) � autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 la spesa di euro 50.000.
4. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2005, � autorizzata alla riapertura dei termini per incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
5. Al personale iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che chieda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro sono corrisposte, a titolo di incentivazione, le indennit� previste dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2006.
6. Il personale iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 1 legge regionale n. 42 del 1989, che, nel periodo compreso tra il 1� luglio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, abbia risolto non volontariamente il rapporto di lavoro pu�, in deroga a quanto previsto dal comma 5, presentare istanza di fruizione delle indennit� previste dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2006.
7. Per le finalit� di cui all'articolo 19, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2006, e relativamente al personale dell'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, assunto con le modalit� in esso indicate, l'Amministrazione regionale si fa carico, per un massimo di tre anni, dell'onere relativo al:
a) 100 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni effettuate dalle amministrazioni provinciali istituite con la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio);
b) 75 per cento del trattamento stipendiale, limitatamente alle assunzioni effettuate dalle restanti amministrazioni provinciali e dalle amministrazioni comunali, anche tramite convenzioni.8. Il contributo di cui al comma 7 � subordinato alla cancellazione dall'albo e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli enti di formazione.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 sono valutati in euro 8.600.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 (UPB S02.02.001 - cap. SC02.0471): per l'anno 2007 lo stanziamento pu� essere altres� utilizzato per far fronte agli oneri residui derivanti dall'applicazione dell' articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006.
10. A valere sulle risorse regionali destinate alla formazione professionale, una quota non inferiore ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 � destinata all'attuazione di un programma relativo alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale delle persone con disabilit� formalmente riconosciuta, da affidarsi nel rispetto delle procedure di legge ad enti o istituti con personalit� giuridica con specifica finalit� istituzionale, che abbiano comprovata esperienza in materia di formazione professionale dei disabili fisici e sensoriali non inferiore a dieci anni.
11. Sono conferiti alle province le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi:
a) all'attuazione del programma annuale di interventi previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili);
b) alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo le modalit� stabilite con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 20 del 2002, con articolazione su base provinciale; le funzioni del comitato regionale del fondo, gi� disciplinato dall'articolo 1, commi da 8 a 15, della legge regionale n. 20 del 2002, sono attribuite alle commissioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2005; gli indirizzi e le modalit� di attuazione, unitamente all'ammontare delle risorse da destinare, nel 2007, alle province e di quelle da riservare ai programmi dell'Amministrazione regionale, sono stabiliti con le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 (UPB S05.03.004 - cap. SC05.0590).12. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi � autorizzata la spesa di euro 9.274.000 per l'anno 2007 e di euro 7.774.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.03.002 - capp. SC02.0749, SC02.0772, UPB S02.03.001 - capp. SC02.0719, SC02.0728 - UPB S02.03.006 - capp. SC02.0882, SC02.0883).
13. � autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 2.000.000 destinato a finanziare e coordinare un programma finalizzato alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori di cui all'accordo governativo sottoscritto in data 15 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro, la Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro, le parti sociali, l'INPS e Italia lavoro (UPB S02.03.001 - cap. SC02.0729).
Art. 30
Trasferimento alle province delle funzioni in materia di formazione professionale1. Al fine di consentire alle province l'esercizio immediato delle funzioni in materia di formazione professionale, conferite dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 19, comma 7, e dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 75, � autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, una spesa valutata in euro 20.000.000 finalizzata all'attuazione del piano annuale di formazione professionale (UPB S02.02.001 - capp. SC02.0475, SC02.0460).
2. All'esercizio delle funzioni le province devono provvedere prioritariamente attraverso l'assunzione di personale iscritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le province provvede il Presidente della Regione, con proprio decreto, secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 10, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota assegnata in parti uguali a ciascuna provincia;
b) una quota assegnata sulla base della popolazione attiva residente nel territorio di ciascuna provincia.4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale provvede alla ripartizione, previa deliberazione della Giunta regionale, degli stanziamenti assegnati dallo Stato per le finalit� relative alla formazione professionale.
5. Con la procedura prevista dal comma 3 sono assegnate alle province le strutture e le attrezzature dei Centri regionali di formazione professionale (CRFP) dislocati nei rispettivi territori, assicurando una sede per provincia.
6. In attesa che sia completata la procedura di trasferimento del personale dell'Amministrazione regionale, il personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso i servizi periferici della formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e i CRFP � trasferito alle province in cui hanno sede i suddetti servizi e centri, entro quarantacinque giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 3.
7. Con effetto dalla data del trasferimento, le province provvedono all'inquadramento nei propri organici del personale assegnato secondo le tabelle di equiparazione adottate per il trasferimento del personale previsto dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 24. Al trattamento economico del personale trasferito continua a provvedere l'Amministrazione regionale sino al sesto mese dalla data di trasferimento; decorso tale termine provvedono direttamente le province a valere sulle risorse trasferite.
8. Al personale trasferito � mantenuta la retribuzione individuale di anzianit� in godimento e, quale assegno personale non riassorbibile, la retribuzione di posizione in godimento al momento del transito. � inoltre garantito il trattamento previsto dalla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 11, comma 6.
9. Il personale pu� esercitare, per una sola volta, diritto di opzione per l'assegnazione ad una delle altre sedi provinciali. La domanda di opzione deve essere presentata all'Amministrazione regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. In attuazione del dettato normativo di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, articolo 75, le competenti amministrazioni provinciali provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici per l'accertamento dell'idoneit� al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento della qualifica. Le commissioni devono necessariamente prevedere la partecipazione di un dipendente dell'amministrazione provinciale, con funzioni di Presidente, di un esperto designato dal Centro servizi per il lavoro competente per territorio e di un docente del corso. La composizione della commissione pu� essere integrata, con deliberazione della giunta provinciale, che deve anche procedere a stabilire i gettoni di presenza da attribuire ai soli componenti che non rivestano la qualifica di dipendente pubblico. Le disposizioni previste dalla legge regionale 1� giugno 1979, n. 47, articolo 7, e successive modifiche continuano ad applicarsi per i soli corsi di formazione professionale gestiti dall'Amministrazione regionale.
Art. 30
Trasferimento alle province delle funzioni in materia di formazione professionale1. Al fine di consentire alle province l'esercizio immediato delle funzioni in materia di formazione professionale, conferite dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, e dall'articolo 75 della legge regionale n. 9 del 2006, � autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, una spesa valutata in euro 20.000.000 finalizzata all'attuazione del piano annuale di formazione professionale (UPB S02.02.001 - capp. SC02.0475, SC02.0460).
2. All'esercizio delle funzioni le province devono provvedere prioritariamente attraverso l'assunzione di personale iscritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le province provvede il Presidente della Regione, con proprio decreto, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota assegnata in parti uguali a ciascuna provincia;
b) una quota assegnata sulla base della popolazione attiva residente nel territorio di ciascuna provincia.4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alla ripartizione degli stanziamenti assegnati dallo Stato per le finalit� relative alla formazione professionale.
5. Con la procedura prevista dal comma 3 sono assegnate alle province le strutture e le attrezzature dei Centri regionali di formazione professionale (CRFP) dislocati nei rispettivi territori, assicurando una sede per provincia.
6. In attesa che sia completata la procedura di trasferimento del personale dell'Amministrazione regionale, il personale regionale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso i servizi periferici della formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e i CRFP, � trasferito alle province in cui hanno sede i suddetti servizi e centri, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2006.
7. Con effetto dalla data del trasferimento, le province provvedono all'inquadramento nei propri organici del personale assegnato secondo le tabelle di equiparazione adottate per il trasferimento del personale previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005. Al trattamento economico del personale trasferito continua a provvedere l'Amministrazione regionale sino al sesto mese dalla data di trasferimento; decorso tale termine provvedono direttamente le province a valere sulle risorse trasferite.
8. Al personale trasferito � mantenuta la retribuzione individuale di anzianit� in godimento e, quale assegno personale non riassorbibile, la retribuzione di posizione in godimento al momento del transito. � inoltre garantito il trattamento previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2006.
9. Il personale pu� esercitare, per una sola volta, diritto di opzione per l'assegnazione ad una delle altre sedi provinciali. La domanda di opzione deve essere presentata all'Amministrazione regionale nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. In attuazione dell'articolo 75 della legge regionale n. 9 del 2006, le competenti amministrazioni provinciali provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici per l'accertamento dell'idoneit� al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento della qualifica, prevedendo comunque la presenza di un esperto designato dal Centro servizi per il lavoro competente per territorio e di un docente del corso. Le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 1� giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), e successive modifiche continuano ad applicarsi per i soli corsi di formazione professionale gestiti dall'Amministrazione regionale.
Capo VII
Disposizioni in materia di sanit�
e di politiche socialiArt. 31
Disposizioni nel settore sanitario1. La Regione, coerentemente con il Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi urgenti per la sua attuazione attraverso una serie di misure finalizzate all'edilizia sanitaria e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per riconvertire e riqualificare i piccoli ospedali, per la progettazione delle nuove strutture ospedaliere, per la riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza e per la realizzazione di alcune reti integrate di servizi con riguardo alle principali patologie, individuate come prioritarie dal PSR 2006-2008, per un ammontare complessivo, nell'anno 2007, di euro 37.000.000; i relativi interventi trovano specificazione nei commi 2, 3,4 e 8.
2. Per la realizzazione ed il completamento di un programma di edilizia sanitaria, prioritariamente finalizzato alla riconversione e riqualificazione di piccoli ospedali e per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico � autorizzato per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 lo stanziamento di euro 25.000.000; i relativi programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S05.01.003 - capp. SC05.0053 e SC05.0056).
3. Al fine di consentire l'avvio dei progetti per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere previste nel PSR per l'anno 2006-2008, � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S05.01.003 - cap. SC05.0055).
4. � autorizzata una spesa valutata in euro 5.000.000 annui per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del diabete, delle malattie oncologiche, della salute mentale nonch� di altre patologie individuate come prioritarie nel PSR 2006-2008 (UPB S05.01.005 - cap. SC05.0117).
5. Per le finalit� di cui all'articolo 13, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, � autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1114).
6. � autorizzata, nell'anno 2007 e successivi, la spesa di euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il suo funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1116).
7. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine � autorizzata, una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008 - cap. SC05.0158).
8. � autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 5.000.000 per la riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0084).
9. � autorizzata una spesa valutata in euro 800.000 annui per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (UPB S02.04.010 - cap. SC02.1134).
10. � autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui per l'erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi integrati di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0670).
11. � autorizzata una spesa valutata in euro 400.000 annui per il funzionamento del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna) (UPB S05.01.004 - cap. SC05.0083).
12. � autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attivit� (UPB S05.02.001 - cap. SC05.0350).
13. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 (Interventi urgenti a favore dell'agricoltura), � autorizzata una spesa valutata in euro 1.000.000 annui (UPB S05.02.003 - cap. SC05.0386).
Capo VII
Disposizioni in materia di sanit�
e di politiche socialiArt. 31
Disposizioni nel settore sanitario(identico)
Art. 32
Politiche sociali1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, promuove una serie di azioni nel campo delle politiche sociali volte a:
a) sostenere l'infanzia e la famiglia;
b) combattere la tendenza al calo demografico;
c) favorire gli anziani e le persone con disturbo mentale;
d) realizzare un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato ad ampliare l'offerta di alloggi pubblici in locazione a canone moderato, oltre che a favorire l'occupazione e la qualit� urbana.2. � autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 10.000.000 per un programma di interventi per promuovere l'incremento delle nascite; il programma � approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, articolo 4, lettera i), e successive modifiche e integrazioni (UPB S05.03.009 - cap. SC05.0731).
3. Le strutture socio assistenziali in possesso dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento e che abbiano in corso programmi di adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono continuare ad operare fino all'approvazione del regolamento di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, articolo 43, e secondo le disposizioni ivi contenute. Tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard strutturali.
4. Nella legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, cos� come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 e dalla legge regionale n. 1 del 2006, articolo 9, comma 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:"1 bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attivit� lavorative e di socializzazione di cui al comma 5 del presente articolo, � determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1 ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l'importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 5.
1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui alla legge regionale n. 20 del 1997, articolo 2, e concordati con il comune di residenza della persona assistita.
1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e pu� essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano pu� prevedere l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attivit� lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualit� della vita.";
b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "del sussidio previsto" sono sostituite dalle seguenti: "dei finanziamenti previsti";
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la concessione di un contributo di euro 300.000 a favore dell'Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano per l'arredamento, la sistemazione esterna e l'avvio dell'attivit� del centro polivalente del polo "La Collina" (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0644).
6. Per la realizzazione dei programmi regionali di cui alla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, l'Amministrazione regionale provvede ad istituire appositi gruppi tecnici e commissioni o alla stipulazione di convenzioni con figure professionali di comprovata esperienza nelle materie con il compito di fornire il necessario supporto alla Direzione generale delle politiche sociali. A tali finalit� � destinata una somma non superiore al 3 per cento delle risorse annue di ciascun programma (UPB S05.03.007).
7. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui della legge regionale n. 1 del 2006, articolo 5, � disposto lo stanziamento complessivo di euro 100.000.000 nell'anno 2007. Il programma ha la finalit� di incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di propriet� pubblica, ampliare l'offerta degli alloggi pubblici a canone sociale, a canone moderato in locazione e a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, perseguire obiettivi di qualit� e di vivibilit� degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo la qualit� architettonica, il risparmio energetico e gli interventi di architettura eco-compatibile ed � destinato:
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e di AREA;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone sociale e a canone moderato anche con la facolt� di riscatto secondo i criteri e le modalit� stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia (UPB S05.03.010 - cap. SC05.0838).8. Le competenze di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, articoli 4 e 10, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale; permane in capo all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica la gestione degli impegni, sino al loro esaurimento, assunti in conto residui e in conto competenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Politiche sociali1. La Regione, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizia alla persona), promuove una serie di azioni nel campo delle politiche sociali volte a:
a) sostenere l'infanzia e la famiglia;
b) combattere la tendenza al calo demografico;
c) favorire gli anziani e le persone con disturbo mentale;
d) realizzare un programma straordinario di edilizia abitativa finalizzato ad ampliare l'offerta di alloggi pubblici in locazione a canone moderato, oltre che a favorire l'occupazione e la qualit� urbana.2. � autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 10.000.000 per un programma di interventi per promuovere l'incremento delle nascite; il programma � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S05.03.009 - cap. SC05.0731).
3. Le strutture socio assistenziali in possesso dell'autorizzazione provvisoria al funzionamento e che abbiano in corso programmi di adeguamento delle strutture ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono continuare ad operare fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, e secondo le disposizioni ivi contenute. Tale proroga riguarda esclusivamente le autorizzazioni provvisorie concesse per carenza o assenza degli standard strutturali.
4. Nella legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna), cos� come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20 (Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche) e dall'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2006, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attivit� lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, � determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.1 ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l'importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.
1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di residenza della persona assistita.
1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e pu� essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano pu� prevedere l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attivit� lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualit� della vita.";
b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "del sussidio previsto" sono sostituite dalle seguenti: "dei finanziamenti previsti".
5. � autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 400.000 per la prosecuzione di progetti per l'integrazione e l'inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilit� intellettive gi� finanziate con l'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1997 e con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15 del 1992 (UPB S05.03.007 - cap. SC05.0668).
6. � autorizzata, nell'anno 2007, la concessione di un contributo di euro 300.000 a favore dell'Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano per l'arredamento, la sistemazione esterna e l'avvio dell'attivit� del centro polivalente del polo "La Collina" (UPB S05.03.006 - cap. SC05.0644).
7. Per la realizzazione dei programmi regionali di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006, l'Amministrazione regionale pu� avvalersi di commissioni e gruppi tecnici ai quali sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987, (UPB S05.03.007).
8. Per la prosecuzione del programma straordinario di edilizia abitativa di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2006, � disposto lo stanziamento complessivo di euro 100.000.000 nell'anno 2007. Il programma ha la finalit� di incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di propriet� pubblica, ampliare l'offerta degli alloggi pubblici a canone sociale, a canone moderato in locazione e a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, perseguire obiettivi di qualit� e di vivibilit� degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo la qualit� architettonica, il risparmio energetico e gli interventi di architettura eco-compatibile ed � destinato:
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e di AREA;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone sociale e a canone moderato anche con la facolt� di riscatto secondo i criteri e le modalit� stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia (UPB S05.03.010 - cap. SC05.0838).9. Le competenze di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali), sono attribuite all'Assessorato regionale dell'igiene e sanit� e dell'assistenza sociale; permane in capo all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica la gestione degli impegni, sino al loro esaurimento, assunti in conto residui e in conto competenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2006, sono incrementate di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per la realizzazione, all'interno dell'Istituto penale per minorenni di Quartucciu, di attivit� finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale, gestite da organizzazioni ONLUS; il relativo programma di interventi � approvato dalla Giunta regionale (UPB S05.03.009).
Art. 32 bis
Interventi finalizzati all'occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povert�.1. La Regione, al fine di accelerare il processo di crescita dell'occupazione e contrastare il disagio sociale, in attesa che le politiche attivate e le riforme approvate producano appieno gli effetti positivi sulla situazione economica ed occupazionale, predispone, con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali e delle forze sociali, un programma di interventi finalizzati all'occupazione stabile ed al superamento del precariato, alle politiche attive del lavoro e ad azioni di contrasto alla povert�.
2. Alla spesa prevista per l'attuazione del presente articolo, valutata in euro 170.000.000 per l'anno 2007, si fa fronte quanto ad euro 115.000.000 mediante la riprogrammazione di fondi comunitari e nazionali, quanto ad euro 55.000.000 con le risorse sussistenti nel conto dei residui pari ad euro 25.000.000 e della competenza pari ad euro 30.000.000 della UPB S02.02.005 - cap. SC02.600.
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Allegati:
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