CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 266
presentato dalla Giunta regionale
su proposta del Presidente della Regione, SORU, in qualità di Assessore regionale ad interim
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorioil 15 dicembre 2006
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e
disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge dispone:
- all'articolo 1 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2007 per un periodo di due mesi, che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa in rapporto ai tempi occorrenti per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2007-2009 da parte del Consiglio regionale; lo stesso articolo 1 regolamenta la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio;
- all'articolo 2 una serie di disposizioni necessarie a disciplinare alcune operazioni di chiusura dell'esercizio 2006.In particolare, nell'articolo 2:
- al comma 1 si consente il mantenimento in conto residui delle somme relative al POR 2000-2006 rese disponibili a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti; questo per il rispetto del vincolo imposto dall'Unione europea che, consentendo la rendicontazione di progetti coerenti a garanzia del mantenimento del contributo comunitario, impone che vengano comunque perseguiti gli obiettivi previsti negli assi di riferimento; il loro mancato conseguimento, infatti, comporta la restituzione delle somme percepite;
- al comma 2 vengono fatte salve le somme relative a bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006 per l'acquisizione di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche che, a' termini del comma 5 dell'articolo 69 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sarebbero dovute andare in economia, garantendo in tal modo la copertura ai medesimi;
- ai commi 3 e 4 si dispone la conservazione a residui di somme destinate alla valorizzazione ambientale, alla competitività industriale e agli accordi contrattuali;
- al comma 5 è disciplinato l'utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale delle risorse recuperate dagli enti locali destinate alla realizzazione di opere pubbliche per il conseguimento delle finalità per le quali furono agli stessi assegnate;
- al comma 6 è disposta la deroga a quanto previsto al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006 e prevede la cessazione dell'autorizzazione del ricorso al mutuo a pareggio del bilancio 2006 a chiusura dello stesso esercizio;
- al comma 7 è disposto l'accertamento dello stanziamento a copertura del disavanzo di amministrazione per euro 1.500.000.000 a valere su quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione negli anni 2013, 2014 e 2015 (di euro 500.000.000 per ciascun anno) sulle compartecipazioni tributarie;
- al comma 8, infine, è disposta e disciplinata la chiusura delle aperture di credito a favore di funzionari delegati.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Esercizio provvisorio1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 per un periodo non superiore a mesi due, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa.
3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
Art. 2
Disposizioni per la chiusura dell'esercizio 20061. Le somme resesi disponibili sui capitoli di spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo 2000-2006, a seguito della rendicontazione all'Unione europea di progetti coerenti, permangono sul conto dei residui del bilancio regionale per essere utilizzate, nell'anno 2007, anche per finalità differenti da quelle per le quali sono state stanziate purché rispondenti agli obiettivi fissati dall'Asse prioritario di riferimento o da quanto previsto nelle relazioni di accompagnamento delle modifiche al Complemento di programmazione al Programma operativo regionale approvate dal Comitato di sorveglianza. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta del medesimo, di concerto con gli Assessori competenti, alle conseguenti e necessarie variazioni di bilancio.
2. Le somme relative alla copertura di bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006 costituiscono per lo stesso esercizio impegno di spesa; le eventuali disponibilità derivanti a seguito del minor importo di aggiudicazione costituiscono economia di spesa.
3. Le somme stanziate dal comma 3 dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2006 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
4. Le somme sussistenti in conto residui ed in conto competenza del bilancio per l'anno 2006 destinate alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi sindacali (capitoli 03024 e 03025) permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 2007.
5. Le somme recuperate dagli enti locali per mancata impegnabilità a' termini di legge, e le relative residue somme sussistenti in conto residui del bilancio regionale, possono essere utilizzate, entro il 31 dicembre 2007, in gestione diretta dall'Amministrazione regionale per il conseguimento delle finalità per le quali furono agli stessi enti assegnate.
6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006 l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2006 cessa al 31 dicembre 2006.
7. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
8. Sono annullati alla data del 31 dicembre 2006 tutti gli ordini di accreditamento accesi, in conto competenza e in conto residui, a favore di funzionari delegati. Le somme detenute in contanti dai funzionari delegati e non utilizzate entro il 31 dicembre 2006 devono essere riversate in conto entrata del bilancio regionale entro il 15 gennaio 2007 e sono iscritte, previo loro accertamento, con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere destinate alle finalità per le quali sono state accreditate. Le somme rinvenienti dall'operazione di annullamento degli ordini di accreditamento costituiscono disponibilità del capitolo e sono utilizzate per le medesime finalità per le quali sono state stanziate. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su richiesta dell'Assessore competente per materia, si provvede alla ripartizione di dette disponibilità tra diversi centri di responsabilità.
Art. 3
Entrata in vigore1. L'articolo 1 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, l'articolo 2 nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.