CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 260

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,
DADEA
il 2 novembre 2006
 

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Regione

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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge di riorganizzazione degli uffici regionali e di disciplina della dirigenza si inserisce all'interno di un più ampio percorso di riforme istituzionali che sta coinvolgendo la Regione. L'obiettivo è quello di adeguare l'organizzazione alle modifiche intervenute sulla forma di governo e di innovare e modernizzare l'apparato amministrativo con un nuovo modello organizzativo che tenga conto del nuovo ruolo che la Regione riveste quale ente di indirizzo e programmazione e che risponda all'esigenza di ridisegnare le competenze regionali per politiche d'intervento e superare l'organizzazione per singola materia.

La legge interviene su una pluralità di leggi regionali, riscrive la legge regionale n. 31 del 1998 nei titoli (I, II e III) relativi all'organizzazione degli uffici e alla dirigenza della Regione e riforma la normativa sugli uffici di gabinetto prevista dalla legge regionale n. 32 del 1988. Quanto alla legge regionale n. 1 del 1977, che disciplina l'organizzazione amministrativa della Regione e le competenze della Giunta, la sua abrogazione espressa sarà disposta dalla legge statutaria di cui all'articolo 15 dello Statuto, che provvederà a disciplinare la forma di governo regionale e quindi il numero e le attribuzioni degli assessorati.

La riscrittura delle norme risponde all'esigenza di conferire maggiore flessibilità alla struttura organizzativa, in quanto le funzioni dell'Amministrazione regionale sono dinamiche e strumentali, e quindi suscettibili di modifiche in relazione agli obiettivi perseguiti. Tuttavia, allo stesso tempo, si vuole garantire certezza e stabilità, per cui le strutture di massima dimensione, che sono le direzioni generali, vengono istituite con legge, ma spetta alla Giunta adottare un atto generale di organizzazione con cui definirne i compiti e le funzioni.

Le principali linee direttive della riforma organizzativa sono contenute nei titoli I e II e riguardano: la previsione di un modello di direzione generale al quale è attribuito il compito di assicurare l'esercizio organico e integrato delle politiche regionali; la possibilità di istituire aree per il coordinamento e l'integrazione di materie omogenee all'interno delle direzioni generali e l'attribuzione al direttore generale di compiti di coordinamento, direzione e controllo e di garante dell'unitarietà nella gestione della direzione e della relativa politica settoriale.

Le ulteriori articolazioni organizzative di livello dirigenziale sono i servizi, preposti alla gestione di una materia o di una funzione omogenea, e gli uffici di staff, ai quali sono attribuiti compiti di tipo tecnico-specialistico e in grado di soddisfare nuove modalità di organizzazione del lavoro.
Accanto alle strutture permanenti per l'esercizio di attività e funzioni di carattere istituzionale o continuativo, sono previste strutture organizzative temporanee che sono collegate alla realizzazione di programmi o progetti temporanei o che svolgono, per periodi di tempo determinati, funzioni di raccordo fra più strutture.

Sono inoltre previsti gli uffici territoriali regionali polifunzionali, di livello dirigenziale, che garantendo unicità di direzione, pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari, rispondono ad esigenze di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa a livello territoriale.
Con l'attuazione di questo modello si prevede inoltre il decentramento presso ciascuna struttura di massima dimensione dei compiti di gestione e organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad esse attribuite (amministrazione del personale, ragioneria, controllo di gestione, economato/provveditorato).

La legge, inoltre, disciplina il sistema dei controlli interni, rivolto alla verifica della legalità e all'accertamento del produttivo impiego delle risorse regionali e del raggiungimento degli obiettivi e delle strategie politiche.

La norma modifica gli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1998, che attualmente disciplinano il controllo interno di gestione. L'impostazione dei controlli prevista nei succitati articoli, infatti, risulta superata sia perché concentra in un unico ufficio più tipologie di controllo (di gestione, strategico, valutazione della dirigenza), sia perché prevede una sua configurazione quale ufficio speciale nell'ambito dell'organizzazione regionale.

Fermi restando i principi generali dettati in materia di controlli delle pubbliche amministrazioni dalla normativa statale e gli indirizzi della normativa comunitaria, la norma prevede la tipologia dei controlli e la logica di funzionamento del sistema e rimanda la disciplina di dettaglio ad un successivo atto organizzativo.

Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina c'è l'istituzione dell'audit quale organo indipendente che svolge una funzione di verifica sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli. A tale organismo viene, inoltre, assegnata la verifica della correttezza e regolarità amministrativo-contabile dell'azione amministrativa, anche mediante l'utilizzo di indagini a campione.

Il titolo III del disegno di legge contiene le disposizioni sulla dirigenza. La nuova disciplina della dirigenza viene adeguata alla normativa statale contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato anche di recente.

Il disegno di legge prevede la cessazione degli incarichi al termine del mandato politico per le sole nomine direttamente correlate all'azione di governo e conferite dalla Giunta e quindi per i direttori generali; non prevede invece la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative non caratterizzati da una stretta vicinanza agli organi politici e con compiti sostanzialmente gestionali e/o esecutivi.

Si introduce la durata minima e massima dell'incarico dirigenziale, a garanzia della stabilità del sistema amministrativo e nella convinzione della necessità di un tempo congruo e adeguato per il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti viene sostanzialmente confermata la disciplina vigente e si prevede che la valutazione sia finalizzata al miglioramento organizzativo, alla responsabilizzazione dell'azione dei dirigenti e alla promozione della loro formazione.

Accanto alla retribuzione accessoria, legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, si prevede che anche la retribuzione di posizione dei dirigenti sia legata alla complessità delle funzioni attribuite ed alle responsabilità del dirigente (pesatura delle posizioni organizzative), sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale.

Rappresenta, infine, una novità la possibilità di scambi delle professionalità dirigenziali non solo con altre pubbliche amministrazioni, ma anche con soggetti privati, in un'ottica di crescita e arricchimento professionale della dirigenza.

Il titolo IV disciplina l'istituzione, l'organizzazione e i compiti dell'Avvocatura regionale. Si tratta di una struttura dirigenziale equiparata all'area, con compiti di assistenza, rappresentanza e consulenza legale dell'Amministrazione regionale, che si avvale di personale regionale abilitato all'esercizio della professione forense.

Il titolo V riguarda la materia del riordino degli enti regionali e orienta l'azione di riforma, peraltro già in corso, verso la costituzione di agenzie per la gestione unitaria di funzioni regionali; tali nuovi soggetti costituiscono una importante novità nel panorama istituzionale regionale. Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo, rispettando gli indirizzi della programmazione regionale, sono dotate di autonomia organizzativa e di bilancio nei limiti stabiliti dalla legge e sono comunque sottoposte alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale.

Di particolare rilevanza è anche la norma che riguarda la valutazione dell'attuazione della legge da effettuarsi annualmente sulla base di una relazione presentata dalla Giunta al Consiglio regionale per verificare il suo impatto sull'Amministrazione regionale, i risultati conseguiti ed eventuali correttivi da apportare. Si tratta di un importante strumento per favorire la conoscenza dello stato e dei costi dell'Amministrazione e valutarne i risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità e per consentire la corretta applicazione della legge.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale.

2. L'Amministrazione regionale è organizzata in modo da assicurare:
a) ampia flessibilità nelle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
b) unitarietà di conduzione e massima integrazione funzionale delle strutture organizzative;
c) collegamento delle attività degli uffici, massima comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;
d) orientamento ai risultati e funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi;
e) trasparenza, partecipazione e semplificazione delle procedure.

3. L'Amministrazione regionale agisce secondo i principi di buona amministrazione e finalizza la propria attività amministrativa al miglioramento della qualità dei servizi, al potenziamento delle tecnologie di informazione e comunicazione, al miglioramento della qualità della regolazione e alla corretta gestione e formazione delle risorse umane.

 

Art. 2
Poteri di indirizzo in materia di organizzazione

1. Sulla base dei principi fissati dalla presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica i compiti e le funzioni delle direzioni generali e gli indirizzi inerenti al loro assetto organizzativo, con particolare riferimento al numero di strutture e di posizioni dirigenziali in cui esse si articolano ed ai criteri per la loro differenziazione in base alla complessità delle funzioni svolte.

 

Art. 3
Piano del fabbisogno di personale

1. Le dotazioni organiche del personale regionale, dirigente e non, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della programmazione del fabbisogno di personale.

2. La Giunta regionale, in base all'analisi degli obiettivi dell'Amministrazione e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, adotta, con cadenza almeno triennale, il Piano del fabbisogno di personale.

3. Il Piano quantifica le risorse umane, ne prevede la ripartizione tra le strutture di massima dimensione, gli enti e le agenzie regionali, individua le professionalità e i percorsi di sviluppo professionale.

 

Art. 4
Sistema dei controlli

1. L'azione dell'Amministrazione regionale si fonda sulla programmazione e sul controllo dei risultati ed è finalizzata all'incremento della produttività del sistema amministrativo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina un sistema integrato di controlli interni strettamente collegato al processo di pianificazione e programmazione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie politiche.

3. Il sistema dei controlli interni prevede:
a) il controllo di regolarità amministrativa al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) il controllo di gestione volto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) la valutazione ed il controllo strategico sull'adeguatezza delle scelte di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
d) la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

4. Il sistema di controlli interni è disciplinato nel rispetto dei principi generali stabiliti in materia per le pubbliche amministrazioni ed in coerenza con gli indirizzi comunitari.

5. I risultati del controllo di gestione, della valutazione dei dirigenti e del controllo strategico sono riferiti, rispettivamente, agli organi di vertice amministrativo e agli organi di indirizzo politico-amministrativo al fine di ottimizzare l'esercizio della funzione amministrativa.

6. Il sistema dei controlli interni opera in maniera integrata ed in collegamento funzionale con le strutture regionali competenti in materia di statistica e con quelle preposte alla valutazione e verifica di politiche, piani e programmi di intervento promossi e attuati dall'Amministrazione regionale.

7. L'ufficio di audit valuta la struttura e il funzionamento del sistema dei controlli interni dei quali verifica l'adeguatezza e l'efficacia; esso inoltre assicura, mediante indagini a campione, l'affidabilità delle procedure e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di cui alla lettera a) del comma 3. Le verifiche di regolarità amministrativo-contabile rispettano, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi operanti nel settore. L'ufficio opera in posizione indipendente e risponde agli organi di direzione politica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne disciplina la struttura, il funzionamento ed i rapporti con le altre strutture organizzative.

8. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 e al comma 7 sono attribuite ad appositi uffici la cui direzione può essere affidata ad esperti estranei all'Amministrazione, mediante contratti a tempo determinato da stipularsi a seguito di procedure a evidenza pubblica.

 

Titolo II
Struttura organizzativa della Regione

Art. 5
Articolazione di base della
struttura organizzativa

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in uffici permanenti e uffici temporanei.

2. Gli uffici permanenti assicurano l'esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale ovvero continuativo.

3. Le strutture temporanee assicurano l'esercizio delle attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti temporanei di particolare rilevanza anche connessi ad impegni della Regione in ambito nazionale o internazionale.

 

Art. 6
Strutture organizzative regionali

1. Le strutture di massima dimensione dell'organizzazione regionale sono le direzioni generali.

2. Sono istituite due direzioni generali presso la Presidenza della Regione e una presso ciascun Assessorato.

3. La direzione generale si articola nelle seguenti strutture organizzative di livello dirigenziale a carattere permanente:
a) area;
b) servizio;
c) uffici di staff.

4. L'area è istituita laddove l'ampiezza dell'organizzazione richieda il coordinamento e l'integrazione di materie omogenee ed il raccordo organizzativo fra le strutture per l'esercizio di funzioni trasversali.

5. Il servizio è costituito per la gestione organica di una materia o di una funzione omogenea.

6. Per attività di supporto tecnico-specialistico a favore di una o più strutture, attività tecnico-professionali, di studio e ricerca ovvero per compiti ispettivi, possono essere istituiti, nell'ambito delle direzioni generali e delle aree, uffici di staff di livello dirigenziale; essi operano con autonomia e responsabilità dirigenziali e possono essere individuali od organizzati come uffici a seconda della complessità delle funzioni svolte.

7. Il Presidente della Regione, nel quadro degli indirizzi di cui all'articolo 2, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia e a iniziativa del direttore generale, istituisce le strutture di cui al comma 3 e ne definisce le competenze.

 

Art. 7
Strutture organizzative temporanee

1. Le strutture organizzative temporanee sono unità organizzative di progetto o di programma istituite per l'elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi o progetti temporanei, innovativi e strategici, per l'integrazione temporanea delle strutture in relazione a progetti o processi interfunzionali ovvero per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico a una o più strutture.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Presidente della Regione, adottato previa conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono assegnate alla responsabilità di personale di qualifica dirigenziale, anche titolare di altro incarico.

3. L'atto istitutivo stabilisce:
a) gli obiettivi;
b) le risorse assegnate;
c) i tempi di realizzazione e la durata dell'incarico;
d) il ruolo e le attribuzioni del dirigente responsabile;
e) i rapporti con le strutture di riferimento;
f) le modalità di monitoraggio dell'attività;
g) la retribuzione accessoria.

4. Le strutture organizzative temporanee possono rispondere direttamente agli organi di direzione politica ovvero essere costituite nell'ambito della direzione generale, e in tal caso rispondono al direttore generale competente. Nel caso di competenza di più direzioni generali l'assegnazione della responsabilità avviene sulla base del criterio della prevalenza delle materie oggetto del programma o del progetto.

5. Allo scadere del termine stabilito, la struttura temporanea è automaticamente soppressa, e il personale assegnato rientra in servizio negli uffici di provenienza.

 

Art. 8
Uffici territoriali regionali

1. Gli uffici territoriali regionali sono strutture dirigenziali polifunzionali, equiparate all'area, istituite garantendo unicità di direzione, pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari.

2. Gli uffici territoriali sono istituiti, nell'ambito della direzione generale competente in materia di autonomie locali, uno in ogni provincia ed esercitano le loro funzioni in raccordo con le direzioni generali competenti per materia.

 

Art. 9
Strutture organizzative esterne

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, istituisce, nell'ambito della Presidenza, le strutture esterne a responsabilità dirigenziale, equiparate al servizio, collocate fuori dal territorio regionale, per la cura degli interessi della Regione in sede nazionale e comunitaria.

 

Art. 10
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto agli organi di governo nell'esercizio dei compiti di indirizzo politico-amministrativo e di raccordo con la struttura amministrativa.

2. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) segreteria;
c) ufficio per la valutazione e il controllo strategico;
d) ufficio stampa.

3. Il capo di gabinetto garantisce l'azione coordinata degli uffici di diretta collaborazione, collabora con il Presidente nelle relazioni istituzionali e lo assiste nei rapporti con gli organi politici e con la direzione amministrativa.

4. L'ufficio di segreteria, al quale è preposto il capo della segreteria, assicura al Presidente il necessario supporto nell'espletamento dei suoi compiti e si articola in:
a) segreteria particolare: provvede alla cura dell'agenda, al coordinamento degli impegni, alla predisposizione del materiale per gli interventi e alla gestione dei rapporti personali del Presidente in ragione del suo incarico istituzionale:
b) segreteria tecnica: garantisce un supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche sia nella rilevazione delle problematiche da affrontare che nella elaborazione delle decisioni di competenza del Presidente.

5. L'ufficio per la valutazione e il controllo strategico di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 verifica l'effettiva attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

6. All'ufficio stampa è preposto il portavoce che coadiuva il Presidente nei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione.

7. Per il supporto alle loro attività gli Assessori regionali si avvalgono di un ufficio di segreteria ai sensi del comma 4.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la composizione e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli uffici di segreteria degli Assessori entro un limite massimo, rispettivamente, di ventiquattro e dieci addetti.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono avvalersi di qualificate professionalità esterne, entro il limite massimo rispettivamente di quattro e due unità, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da apposita convenzione in cui sono definiti i contenuti, gli obiettivi, i compensi e la durata degli incarichi, la quale non può eccedere comunque quella del mandato politico.

10. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione possono essere scelti tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o tra persone estranee all'Amministrazione regionale in possesso di comprovati requisiti professionali in relazione alle funzioni da svolgere.

 

Titolo III
Dirigenza

Art. 11
Qualifica dirigenziale

1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.

2. Il direttore generale e il direttore d'area sono sovraordinati ai dirigenti preposti alle strutture o unità dirigenziali che fanno capo rispettivamente alla direzione generale o all'area.

 

Art. 12
Funzioni e compiti del direttore generale

1. Il direttore generale dirige e coordina le attività, verifica il raggiungimento degli obiettivi e garantisce l'unitarietà dell'azione della struttura; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) assiste e supporta gli organi di direzione politica e propone gli atti di competenza degli stessi;
b) definisce il piano degli obiettivi della direzione generale in attuazione dei piani, programmi e direttive generali degli organi di direzione politica ed è responsabile della loro attuazione;
c) dirige, coordina, controlla l'attività della direzione generale, adotta gli atti di organizzazione di sua competenza e realizza la mobilità del personale;
d) assegna ai dirigenti gli obiettivi e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie;
e) promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale assegnati alla sua competenza proponendo l'adozione delle relative misure sanzionatorie;
f) adotta gli atti, inclusi quelli di spesa e di accertamento delle entrate di propria competenza, nonché quelli di competenza degli altri livelli dirigenziali della propria direzione generale;
g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;
h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti non definitivi dei dirigenti.

 

Art. 13
Conferimento dell'incarico di direttore generale

1. Gli incarichi di direttore generale sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per materia.

2. Agli incarichi di cui al comma 1 è annesso un contratto di lavoro di diritto privato della durata massima di cinque anni e comunque non superiore alla legislatura. Il contratto stabilisce l'oggetto, la durata, il trattamento economico e disciplina i casi di risoluzione anticipata.

3. L'incarico del direttore generale è fiduciario, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Al termine della legislatura il rapporto con il direttore è prorogato fino alla nomina del successore per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

4. L'incarico di direttore generale può essere conferito a dirigenti interni all'Amministrazione regionale o agli enti e agenzie, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale.

5. L'incarico di direttore generale può essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica e di uno dei seguenti requisiti:
a) documentata qualificazione professionale, maturata in almeno cinque anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private;
b) provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. Il trattamento economico dei direttori generali di cui al comma 5 è determinato assumendo quali parametri di base i valori economici massimi previsti dal Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dell'area dirigenziale e, per il trattamento accessorio, sulla base dei livelli di responsabilità, degli obiettivi fissati e delle professionalità acquisite.

 

Art. 14
Funzioni e compiti del direttore d'area

1. Il direttore d'area svolge funzioni di coordinamento e di integrazione nell'ambito di competenze omogenee o di funzioni trasversali all'interno della direzione generale; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il direttore generale nella definizione degli obiettivi dell'area; cura il coordinamento e garantisce l'integrazione delle proposte dei responsabili dei servizi;
b) cura l'unitarietà dell'azione dei dirigenti nell'attuazione del piano degli obiettivi;
c) coordina e verifica l'attività dei servizi interni all'area ed il complesso delle attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicura l'integrazione;
d) adotta gli atti, inclusi quelli di spesa e di accertamento delle entrate, di propria competenza, delegati dal direttore generale.
e) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a lui direttamente assegnate;
f) promuove i procedimenti disciplinari e propone quelli per responsabilità dirigenziale assegnati alla sua competenza.

 

Art. 15
Funzioni e compiti del direttore di servizio

1. Il direttore del servizio, per le materie e funzioni di sua competenza, in base alle direttive e agli obiettivi stabiliti dal direttore generale:
a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;
b) formula proposte ai direttori generali e definisce i programmi di attività del servizio;
c) attua i programmi e gestisce l'attività del servizio, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi inclusi quelli di spesa e di accertamento delle entrate, delegati dal direttore generale;
d) dirige, organizza e controlla il personale e l'attività degli uffici che da esso dipendono adottando le misure idonee a migliorarne la funzionalità e favorendo l'integrazione e il raccordo organizzativo delle funzioni trasversali;
e) promuove i procedimenti disciplinari di sua competenza.

 

Art. 16
Conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di direttore d'area sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per materia, acquisito il parere del direttore generale, a dirigenti interni all'Amministrazione regionale con almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate al ruolo da svolgere.

2. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente per materia, acquisito il parere del direttore generale, a dirigenti dell'Amministrazione regionale sulla base della professionalità e delle attitudini in relazione al posto da ricoprire.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti tenendo conto dei risultati conseguiti in precedenti incarichi, dei programmi da realizzare e del principio di rotazione degli incarichi ed hanno durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

4. Con la procedura prevista dai commi 1 e 2 il provvedimento di attribuzione delle funzioni può essere revocato e il dirigente destinato a diversa funzione dirigenziale per esigenze attinenti all'ottimale utilizzazione delle competenze professionali, in relazione agli obiettivi, alle priorità date e ai programmi da realizzare ovvero in conseguenza di processi di riorganizzazione. Il provvedimento deve essere motivato e non può implicare giudizio negativo sull'operato del dirigente; in questo caso si applica l'articolo 20. La revoca non può essere disposta nei dodici mesi successivi alla data di insediamento della Giunta regionale. Al dirigente trasferito a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza del precedente incarico, ma comunque non oltre dodici mesi.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere conferiti, entro il limite del 15 per cento delle rispettive posizioni dirigenziali, anche a persone esterne all'Amministrazione in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 13, nonché in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso l'Amministrazione regionale o gli enti, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

6. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato della durata massima di cinque anni e comunque non superiore alla legislatura. Il contratto stabilisce l'oggetto, la durata, il trattamento economico e disciplina i casi di risoluzione anticipata. Il trattamento economico è stabilito assumendo quali parametri di base i valori economici previsti dal CCRL dell'area dirigenziale e, per il trattamento economico accessorio, sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti, degli obiettivi fissati e delle professionalità acquisite.

7. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di funzioni dirigenziali svolgono, nell'ambito degli uffici cui sono assegnati, su richiesta degli organi di vertice politico e amministrativo, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici loro attribuiti.

 

Art. 17
Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene mediante concorso pubblico per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.

2. Al concorso pubblico per esami possono partecipare:
a) i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nella categoria per il cui accesso dall'esterno è richiesto il diploma di laurea;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica che abbiano svolto, presso enti o aziende private, per almeno cinque anni, funzioni con la qualifica dirigenziale.

3. Al corso-concorso possono partecipare:
a) i candidati in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica nonché di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private;
b) i dipendenti dell'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nella categoria per il cui accesso dall'esterno è richiesto il diploma di laurea;
c) i dipendenti di enti o aziende private in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni con la qualifica dirigenziale.

4. I candidati di cui al comma 3 accedono al corso-concorso a seguito di superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato del 30 per cento dei posti a concorso.

5. Il corso ha la durata minima di dodici mesi cui seguono sei mesi di applicazioni pratiche presso amministrazioni pubbliche o aziende private, al termine dei quali i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.

6. Durante il corso, ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.

7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di qualificati istituti pubblici o privati operanti nel campo della formazione dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione.

8. La Giunta regionale stabilisce:
a) le percentuali, sui posti disponibili, da destinare al concorso pubblico per esami ed al corso-concorso;
b) l'ammontare delle borse di studio di cui al comma 6;
c) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento del concorso pubblico e del corso-concorso.

 

Art. 18
Potere sostitutivo e annullamento d'ufficio

1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

2. In caso di inerzia o ritardo nell'emanazione di un atto di competenza del direttore generale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente per materia fissano un termine perentorio entro il quale il direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente della Regione o la Giunta regionale possono nominare, previa contestazione, fatti salvi i casi di urgenza, un altro dirigente per l'adozione dell'atto o del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dal direttore della relativa direzione generale nei confronti dei direttori d'area e degli altri dirigenti che da lui dipendono direttamente e dal direttore d'area nei confronti degli altri dirigenti che fanno capo all'area.

4. In caso di esercizio del potere sostitutivo si procede all'accertamento delle responsabilità dirigenziali ai sensi dell' articolo 20.

5. La Giunta regionale può procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, per motivi di legittimità, degli atti dei dirigenti, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.

6. Le determinazioni adottate dal direttore generale, o da altri dirigenti su sua delega, sono definitive; contro le determinazioni non definitive adottate dagli altri dirigenti é dato ricorso al competente direttore generale che decide in via definitiva.

 

Art. 19
Valutazione dei dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti è finalizzata al miglioramento organizzativo, alla responsabilizzazione dell'azione dei dirigenti e alla promozione della loro formazione.

2. La valutazione ha per oggetto la capacità di conseguire gli obiettivi assegnati, le attitudini e le competenze organizzative e direzionali e si ispira ai seguenti principi:
a) preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati;
b) garanzia di contraddittorio in caso di valutazione negativa;
c) comunicazione e discussione dei risultati della valutazione;
d) collegamento tra i risultati della valutazione, le azioni di sviluppo e la formazione.

3. La Giunta regionale definisce i criteri generali, la metodologia e le procedure di valutazione e istituisce un nucleo di supporto alla valutazione formato da tre componenti esperti di organizzazione e di tecniche di valutazione del personale, di cui determina i compiti e le modalità di funzionamento.

4. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.

5. Le prestazioni del direttore generale della Presidenza e quelle degli altri direttori generali sono soggette a valutazione periodica almeno annuale rispettivamente da parte del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

6. Il direttore generale effettua la valutazione dei direttori d'area e dei dirigenti che a lui fanno capo direttamente; su proposta del direttore d'area interessato, effettua la valutazione dei dirigenti assegnati a ciascuna area.

7. La valutazione costituisce un criterio per la corresponsione della retribuzione di risultato e per l'attribuzione degli incarichi.

 

Art. 20
Responsabilità dirigenziale

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e l'inosservanza delle direttive impartite valutati ai sensi dell'articolo 19, comportano, a seconda della gravità:
a) la revoca dall'incarico e la destinazione ad altro incarico di pari livello;
b) la revoca dall'incarico e la destinazione ad altro incarico di livello inferiore, con l'eventuale esclusione dal conferimento di altri incarichi di pari livello rispetto a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;
c) il recesso dal rapporto di lavoro secondo le norme del codice civile e del contratto collettivo di lavoro.

2. L'accertamento della responsabilità dirigenziale spetta al direttore generale nei confronti dei direttori d'area e dei dirigenti che a lui fanno direttamente capo e, su proposta del direttore d'area, nei confronti dei dirigenti assegnati all'area. Spetta al Presidente della Regione nei confronti del direttore generale della Presidenza e alla Giunta regionale per gli altri direttori generali.

3. La contestazione avviene con atto scritto; al dirigente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni ed è garantito l'accesso alla documentazione utile alla sua difesa.

4. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione; il comitato dei garanti è composto da:
a) un dirigente regionale eletto da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale;
b) due esperti individuati dalla Giunta regionale con specifica qualificazione ed esperienza in materia di organizzazione del lavoro pubblico e di controlli interni.

5. Il parere di cui al comma 4 viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni.

 

Art. 21
Vacanza e sostituzione temporanea

1. In caso di assenza temporanea il direttore generale é sostituito da un direttore d'area o, in mancanza, da un direttore di servizio della direzione generale da lui incaricato.

2. In caso di vacanza o assenza prolungata il direttore generale é sostituito da un incaricato, individuato dagli organi di direzione politica tra i direttori d'area o, in mancanza, tra i direttori di servizio della direzione generale.

3. In caso di assenza o vacanza del titolare le funzioni di direttore d'area e quelle di direttore di servizio possono essere provvisoriamente conferite dal direttore della direzione generale interessata ad altro dirigente della direzione medesima.

 

Art. 22
Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale appartenente alla qualifica dirigenziale della Regione è onnicomprensivo ed è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.

2. Il trattamento accessorio di posizione e di risultato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16, è correlato alla complessità delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del dirigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, nonché, per la parte riferita al risultato, ai risultati della valutazione di cui all'articolo 19. I trattamenti accessori non sono cumulabili, fatto salvo il diritto al trattamento economico più favorevole.

 

Art. 23
Altri incarichi conferiti ai dirigenti

1. I dirigenti regionali possono essere destinatari di incarichi conferiti in ragione dell'ufficio o comunque conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, per la cura degli interessi della Regione.

2. I compensi derivanti dalle nomine e dalle designazioni, corrisposti da terzi, sono versati direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

 

Art. 24
Delega di funzioni

1. Il direttore generale può delegare alcuni dei poteri di cui all'articolo 12 ad uno o più direttori d'area della direzione generale.

2. Il direttore di servizio può delegare alcuni dei poteri di cui all'articolo 15 a funzionari del servizio con responsabilità di struttura organizzativa in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17.

3. I provvedimenti di delega di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono l'oggetto, la durata, le eventuali direttive e i limiti della delega e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i limiti del potere di delega.

 

Art. 25
Disposizioni in materia di mobilità
tra pubblico e privato

1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale; il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. L'aspettativa non può essere disposta nei seguenti casi:
a) qualora il dirigente, nei due anni precedenti, abbia svolto funzioni di vigilanza, di controllo ovvero abbia stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore dei soggetti presso i quali intende svolgere l'attività;
b) qualora le attività istituzionali di cui alla lettera a) abbiano interessato, nel medesimo periodo di tempo, imprese che, anche indirettamente, controllano o sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, dall'impresa presso cui il dirigente intende svolgere l'attività;
c) qualora il dirigente intenda svolgere attività in organismi e imprese privati che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'Amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

4. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti le amministrazioni interessate possono disporre per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private; i protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

5. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 4, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

6. La Giunta regionale individua i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e definisce le modalità e le procedure attuative del presente articolo.

 

Titolo IV
Istituzione dell'Avvocatura regionale

Art. 26
Istituzione e compiti dell'Avvocatura regionale

1. È istituita l'Avvocatura regionale quale struttura dirigenziale equiparata all'area alle dirette dipendenze del Presidente della Regione; essa provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, espletando a tal fine i seguenti compiti:
a) rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e dinanzi a ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti l'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con legge regionale che abbiano stipulato apposita convezione con la Regione, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con la stessa;
d) formula pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli Assessori e dalle direzioni generali;
e) propone, su motivato parere, l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

 

Art. 27
Rappresentanza in giudizio
dell'Amministrazione

1. Il Presidente della Regione rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei procedimenti e nei giudizi di cui all'articolo 26 e promuove direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, dandone comunicazione alla Giunta regionale nella prima convocazione utile; il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta sullo stato del contenzioso.

2. La Giunta regionale delibera sulla promozione e resistenza in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, sulla costituzione di parte civile nel processo penale e su tutte le liti attive e passive, rinunzie e transazioni esulanti dalle attribuzioni affidate ai direttori generali.

3. Il ricorso all'Avvocatura dello Stato e al patrocinio esterno di cui alla lettera e) dell'articolo 26 è ammesso nei casi di impossibilità di avvalersi dei legali dell'Avvocatura regionale per incompatibilità, per particolare carico di lavoro o specificità della materia trattata.

 

Art. 28
Personale dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura regionale, per i compiti di cui all'articolo 26, si avvale di personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale o a categoria non inferiore alla D, scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense, ovvero assunto a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso per la partecipazione al quale sia richiesta la predetta abilitazione.

2. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e successive modificazioni.

 

Art. 29
Funzioni e compiti del direttore
dell'Avvocatura regionale

1. Il direttore dell'Avvocatura regionale:
a) conferisce gli incarichi, assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina, controlla e valuta l'attività;
b) provvede alla gestione del personale ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate di sua competenza;
c) formula proposte al Presidente della Regione relative all'atto di organizzazione della Avvocatura regionale e a sue eventuali modifiche e integrazioni.

2. L'incarico di direttore dell'Avvocatura regionale è conferito dal Presidente della Regione, con proprio decreto, ad un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.

 

Titolo V
Norme di riordino in materia
di agenzie regionali

Art. 30
Ordinamento delle agenzie regionali

1. La Regione orienta l'azione di riforma degli enti verso la costituzione di agenzie regionali che svolgono attività a carattere tecnico operativo per la gestione unitaria di funzioni regionali, sono dotate di autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge e sono sottoposte ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.

2. Gli enti e le agenzie regionali provvedono con regolamento ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

3. Le agenzie esercitano la propria attività nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e sono soggette ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale di un'agenzia avviene in conformità all'articolo 13.

5. Le agenzie sono istituite con legge regionale e disciplinate da uno statuto approvato dalla Giunta regionale; la legge istitutiva e lo statuto si conformano ai seguenti principi direttivi:
a) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione e del conseguimento dei risultati stabiliti dalla Giunta regionale;
b) previsione di un sistema idoneo a verificare i risultati di gestione ed a conoscere dei fattori gestionali interni all'agenzia quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
c) attribuzione all'agenzia di autonomia organizzativa, in conformità alla presente legge e alle direttive della Giunta regionale;
d) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti delle risorse stanziate dal bilancio regionale;
e) previsione di un collegio dei revisori nominato dalla Giunta regionale.

6. Gli atti di indirizzo e controllo della Giunta regionale garantiscono l'autonomia dell'agenzia e indicano gli obiettivi da raggiungere, le eventuali specifiche attività da intraprendere conformemente allo scopo istituzionale dell'agenzia nonché i risultati attesi in un arco temporale determinato.

 

Art. 31
Personale e dotazione finanziaria

1. Le agenzie determinano le proprie dotazioni organiche in base al Piano del fabbisogno di personale di cui all'articolo 3.

2. Alla copertura delle vacanze di organico si provvede prioritariamente mediante procedure di mobilità con l'Amministrazione regionale e con gli enti e le agenzie regionali pubblici, nonché, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

3. Alla copertura dei costi di funzionamento degli enti si provvede mediante le risorse finanziarie stabilite dal bilancio regionale.

 

Titolo VI
Norme transitorie e finali

Art. 32
Disposizioni per la prima costituzione
delle strutture esterne

1. Il Presidente della Regione, con il decreto istitutivo delle strutture dirigenziali esterne di cui all'articolo 9, definisce il contingente provvisorio di personale necessario per il loro primo funzionamento, nelle more dell'adozione del piano di fabbisogno triennale da parte della Giunta regionale.

2. L'Amministrazione é autorizzata in via straordinaria a bandire, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica, pubbliche selezioni per titoli e colloquio finalizzate al reclutamento del personale di cui al comma 1, qualora le professionalità richieste non siano reperibili all'interno dell'Amministrazione.

 

Art. 33
Disciplina della transizione dall'attuale
al nuovo assetto organizzativo

1. Gli atti di organizzazione di cui all'articolo 2 e al comma 8 dell'articolo 10 e gli atti di nomina dei direttori generali sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i successivi sessanta giorni sono adottati gli atti di cui al comma 7 dell'articolo 6 e all'articolo 9 e sono nominati i dirigenti responsabili.

2. Le nomine di cui al comma 1 sono efficaci a partire dalla data di entrata in vigore della prima legge di bilancio successiva alla presente legge; alla stessa data cessano gli incarichi dirigenziali e le relative strutture e posizioni in essere.

3. Gli atti di organizzazione di cui al comma 1 sono raccolti, a titolo di ricognizione, in un decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 34
Modifiche alla legge regionale
13 novembre 1998, n. 31

1. Le parole da "I criteri" a "enti" del comma 9 dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, sono sostituite dalle seguenti: "I limiti massimi degli incentivi e i criteri per il riparto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro. I medesimi incentivi sostituiscono le retribuzioni incentivanti e di risultato previste dai contratti collettivi, fatto salvo il trattamento di maggior favore.".

 

Art. 35
Centro regionale di programmazione

1. Il Centro regionale di programmazione cessa la sua attività dalla data indicata nel comma 1 dell'articolo 33; le funzioni di attuazione delle leggi correlate al Piano di rinascita, le funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7 (Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna), le funzioni di coordinamento, attuazione e gestione dei programmi comunitari e del POR Sardegna nonché tutte le altre funzioni attribuite con legge, regolamento o atto amministrativo al Centro regionale di programmazione sono attribuite ad una specifica direzione generale competente in materia di programmazione.

2. Il personale qualificato del Centro regionale di programmazione, cessato dal servizio per dimissioni volontarie e assunto con contratto di diritto privato per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, è riammesso in servizio a domanda, nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale. La riammissione avviene nella stessa categoria professionale rivestita al momento della cessazione dal servizio ovvero nella qualifica dirigenziale per coloro che si trovano nella graduatoria approvata con determinazione n. 784/p del 15 giugno 2001 in posizione utile all'inquadramento nella dirigenza e con riconoscimento dell'anzianità precedentemente maturata. Il periodo di lavoro prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è valutato ai fini dell'anzianità di servizio. Le domande di riammissione devono essere presentate all'Amministrazione dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione regionale del personale di cui al comma 2 sono risolti tutti i contratti del personale assunto con contratto di diritto privato per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Al relativo personale è garantita, a titolo di indennizzo, la metà della retribuzione prevista dai contratti risolti, per un periodo di dodici mesi.

4. Qualora lo svolgimento all'interno della nuova organizzazione delle funzioni di coordinamento, attuazione e gestione dei programmi comunitari e del POR Sardegna nonché tutte le altre funzioni già attribuite con legge, regolamento o atto amministrativo al Centro regionale di programmazione richiedano l'apporto di professionalità dirigenziali già esperte e qualificate, nei limiti del fabbisogno accertato ai sensi dell'articolo 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad indire, in via straordinaria, una pubblica selezione per titoli e colloquio alla quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 17.

 

Art. 36
Modifiche e abrogazioni

1. Nel titolo della legge regionale n. 31 del 1998 sono soppresse le parole "e dell'organizzazione degli uffici".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dal seguente:
"1. La presente legge disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali non aventi natura economica.".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1998 sono sostituiti dal seguente:
"1. Sono regolate dalla legge o da atti normativi e amministrativi adottati in base alla legge le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione e di accesso al lavoro;
c) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi di incarichi pubblici;
d) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.".

4. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3, gli articoli 4, 9, 32 e 33 della legge regionale n. 31 del 1998.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della prima legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell' Amministrazione regionale), e successive modificazioni;
b) articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10 (Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale);
c) articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. della legge regionale n. 31 del 1998;
d) articoli 13, 14 e 15 della legge regionale n. 7 del 1962.

6. Con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti di organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 33, sono abrogate le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative che attribuiscono specifiche competenze alle strutture organizzative dell'ordinamento precedentemente in vigore.

 

Art. 37
Clausola di valutazione

1. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge, al suo impatto sull'Amministrazione regionale, ai risultati conseguiti nonché agli eventuali correttivi da apportare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un'apposita relazione in cui fornisce dettagliate informazioni sui seguenti argomenti:
a) lo stato di attuazione delle disposizioni che prevedono l'istituzione, la modifica o la soppressione di strutture amministrative;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale interna ed esterna per far conoscere i contenuti della legge ed i suoi effetti, al fine di favorirne una corretta e partecipata applicazione;
c) l'impatto della legge sull'Amministrazione regionale, i risultati conseguiti in termini di maggiore efficacia, efficienza ed economicità, nonché le difficoltà operative incontrate nella sua attuazione;
d) l'impatto della legge sui cittadini e, in particolare, le percezioni e le opinioni degli utenti rispetto alle innovazioni apportate nel sistema amministrativo e rispetto alle iniziative di comunicazione;
e) le eventuali disfunzioni e criticità riscontrate e i conseguenti correttivi proposti.

3. La relazione deve essere corredata di una aggiornata documentazione sullo stato e sui costi dell'Amministrazione, con particolare riferimento: alle dotazioni organiche, al personale in servizio e alla sua distribuzione; alla composizione del personale per sesso, classi di età, titolo di studio e tipo di rapporto di lavoro; all'andamento dei costi del personale, per i diversi tipi di contratti di lavoro e per i rapporti di collaborazione e di consulenza; ai programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale; alle posizioni di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale; all'andamento dei costi per l'acquisto, la locazione, la costruzione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali.