CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 249

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, DIRINDIN


l'8 agosto 2006


Riordinamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi"
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270



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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna è un ente sanitario di diritto pubblico erogatore di servizi e dotato di autonomia gestionale ed amministrativa. Rappresenta lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale per quanto riguarda la sanità animale, il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti, il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali ed ambiente.

Costituisce, inoltre, un supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di polizia veterinaria, per l'attuazione dei piani di profilassi, per il risanamento e l'eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali, per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali.

Si occupa di ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, della sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene degli alimenti di origine animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche, di servizi di laboratorio per le ricerche microbiologiche e chimiche sugli alimenti di origine animale.

L'organizzazione e la gestione dell'Istituto sono ancora attualmente disciplinate dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, in quanto non ha trovato attuazione nella Regione Sardegna la norma regionale di riordino dell'Istituto, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, emanato ai sensi della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Con la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti regionali, viene modificato l'ordinamento dell'Istituto ed in particolare all'articolo 17 si sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio del revisori; l'articolo 28 prevedeva che gli organi dell' Istituto fossero nominati entro il 31 ottobre 1995 e cessassero dalla carica il 30 giugno 1998, con il compito di gestire temporaneamente 1'Istituto verso la nuova organizzazione prevista dal decreto legislativo n. 270 del 1993.

Il consiglio di amministrazione nominato ai sensi della legge regionale n. 20 del 1995 non cessò la sua attività il 30 giugno 1996, ma durò in carica fino all'anno 2000, anno in cui, in assenza della legge di riordino, l'Istituto fu commissariato per un breve periodo. Successivamente la Giunta regionale rinnovò il consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 20 del 1995. Tale consiglio è attualmente in carica.

Ciò premesso, e stante il perdurare dell'assenza di una legge, per la Regione Sardegna, di riordino di tale ente, sussiste l'esigenza di incisive modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale al fine di adeguarla ai principi del decreto legislativo in questione.

Ciò si rende ancor più necessario con l'obbiettivo di adeguare il ruolo dell'Istituto nell'ambito del processo evolutivo di aziendalizzazione già attuato da altre strutture quali le aziende USL operanti nel comparto della sanità pubblica.

In quasi tutte le regioni sono stati adottati provvedimenti legislativi regionali di recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in questione, in materia di riordino degli istituti zooprofilattici.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse risulta pertanto inderogabile che venga adottata anche nella Regione Sardegna una legge di riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, stante la necessità ed urgenza di modificare le procedure concernenti l'assetto strutturale, organizzativo e gestionale a cui l'Istituto dovrà conformarsi, mediante 1'adozione di una legislazione regionale conforme ai principi di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993; procedura oltretutto che doveva essere già posta in essere fin dal 31 dicembre 1993 e connessa altresì alla riforma di aziendalizzazione già attuata nell'anno 1995 dalle altre strutture sanitarie operanti nell'ambito del sistema sanitario.

Con precedente delibera sull'argomento (n. 21/14 del 17 maggio 2005) è stato approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge concernente il riordino dell'Istituto.

A seguito delle innovazioni di carattere teorico e formale espresse dall'area legale, che l'Assessorato ha ritenuto di condividere e fare proprie in merito al disegno di legge, si è provveduto ad emendare il testo sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con la delibera menzionata per sottoporlo nuovamente alla definitiva approvazione della stessa.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Norme generali
Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", in attuazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

Art. 2
Natura e compiti generali dell'Istituto

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi" è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e della Regione Sardegna, posto sotto la vigilanza della Giunta regionale. Garantisce gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende USL, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

 

Art. 3
Compiti

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

2. La Regione definisce nella programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.

3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270 del 1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in via primaria ai seguenti compiti:
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
d) la ricerca sperimentale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
l) la formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
m) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nel controllo degli alimenti e dei mangimi, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato;
p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;
q) l'elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali.

4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera come strumento tecnico-scientifico della Regione Sardegna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.

5. L'Istituto zooprofilattico sperimentale provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandato dalla Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

6. L'Istituto zooprofilattico sperimentale collabora, anche tramite personale tecnico, al funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale che svolge attività di raccolta dati, di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

 

Art. 4
Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione Sardegna.

2. Lo statuto, in particolare, disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.

3. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

Capo II
Organizzazione e gestione

Art. 5
Organizzazione e funzionamento

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna ha la sede legale in Sassari ed è articolato sul territorio in sede centrale e dipartimenti territoriali.

2. L'istituzione di nuovi dipartimenti territoriali o la eventuale soppressione di quelli esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'organizzazione centrale e territoriale deve garantire, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i servizi delle aziende USL;
b) l'organizzazione deve prevedere regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.

4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

 

Art. 6
Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività sono subordinate al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali.

2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attività sono stabilite dalla Giunta regionale.

3. Su proposta del direttore generale dell'Istituto, la Giunta regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della sanità con decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del 1993, approva con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo.

 

Art. 7
Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.

 

Art. 8
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute e quattro dalla Giunta regionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel quale viene fissata la data della prima convocazione.

2. Le designazioni di competenza regionale di cui al comma 1 vengono effettuate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.

4. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di giunte provinciali e comunali nonché i dipendenti della Regione ed i dipendenti dell'Istituto.

5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più dei consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

 

Art. 9
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente ed il vicepresidente del consiglio stesso.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

 

Art. 10
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

 

Art. 11
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.

 

Art. 12
Indennità

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

 

Art. 13
Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la responsabilità complessiva della direzione e della gestione, ed in particolare provvede a:
a) sovrintendere al funzionamento dell'Istituto;
b) predisporre lo statuto e sue successive eventuali modifiche e trasmetterlo per l'approvazione alla Giunta regionale;
c) adottare il regolamento per 1'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche e trasmetterlo per l'approvazione alla Giunta regionale;
d) definire, sulla base delle programmazioni regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e) predisporre e adottare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
f) deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
g) predisporre la relazione programmatica annuale;
h) assumere tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
i) stipulare i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
l) predisporre il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;
m) predisporre la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e proporla alla valutazione della Giunta regionale;
n) proporre il tariffario delle prestazioni, di cui all'articolo 6, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione secondo i criteri e le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 3 e all'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo, da un direttore sanitario veterinario e dal consiglio dei sanitari. Il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età; i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

5. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

6. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario veterinario.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

 

Art. 14
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministero dell'economia ed uno, iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto.

2. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'Istituto.

3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

4. Il collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

Art. 15
Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

Art. 16
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatolo per i profili di legittimità al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

Art. 17
Consiglio dei sanitari

1. È istituito il consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto.

2. Il consiglio dei sanitari formula proposte e fornisce pareri in ordine all'attività dell'Istituto.

3. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto:
a) dal direttore sanitario veterinario che lo presiede;
b) da tutti i responsabili delle strutture complesse, quali membri di diritto;
c) da due medici veterinari, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le sezioni provinciali;
d) da due operatori sanitari laureati non veterinari o professionali, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le sezioni provinciali;
e) da due operatori del ruolo tecnico, di cui uno operante presso la sede centrale ed uno presso le sezioni provinciali.

4. Le modalità di elezione dei membri di cui ai punti c), d) ed e) del comma 3 sono quelle previste per il consiglio dei sanitari delle aziende USL.

5. Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Qualora il parere non venga espresso nei dieci giorni successivi alla richiesta, lo stesso si intende favorevole.

 

Art. 18
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modiche e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

 

Art. 19
Finanziamento

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria; le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è assicurato:
a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
b) dalla Regione e dalle aziende USL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
c) dalle aziende USL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di cui all'articolo 6.

3. Il finanziamento dell'Istituto zooprofilattico è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

 

Art. 20
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.

 

Art. 21
Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 e successive modifiche e integrazioni in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.

 

Art. 22
Controllo

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo di merito e di legittimità sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

2. Le determinazioni del direttore generale sono soggette alla valutazione di congruità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e integrazioni

 

Art. 23
Contenuto ed esercizio del controllo

1. Sono sottoposti all'approvazione della Regione gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 22:
a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
c) il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 5;
d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Presidenza della Regione.

3. La Regione, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 1, ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione chieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio. Il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 1 ovvero di diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

5. Il direttore generale dell'Istituto invia mensilmente al Presidente della Regione gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

 

Art. 24
Norma transitoria

1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale.

2. Per sopperire alle esigenze organizzative dell'Istituto, lo stesso è autorizzato ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti a termine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/47 del 1° dicembre 1992 e della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, il cui rapporto di lavoro sia stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al primo, a condizione che l'assunzione stessa sia stata disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche.

3. L'inquadramento ha luogo nella categoria equivalente alla qualifica professionale per la quale sono stati indetti i concorsi e nel primo livello retributivo della categoria medesima con il riconoscimento dell'anzianità di servizio resa con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Art. 25
Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, e gli atti conseguenti. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.