CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 241

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, PILIA


il 29 giugno 2006


Norme per l'attuazione di prestiti d'onore per studenti universitari


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Premessa

Il disegno di legge propone norme di attuazione dei prestiti d'onore, introdotti dalla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna), e previsti dalla legge finanziaria 2006, ma la cui effettiva implementazione richiede la costituzione di un Fondo di garanzia, che si prospetta di istituire con il presente disegno di legge.

La predisposizione del Fondo di garanzia consente di attuare uno strumento programmato da una legge regionale ma mai effettivamente attivato. Con il "prestito d'onore" viene concesso un finanziamento a tasso di interesse agevolato che dovrà essere restituito solo al termine del periodo di studio e, in tal modo, si offre a tutti gli studenti meritevoli la possibilità di iscriversi all'università senza necessariamente gravare sui bilanci economici familiari. L'attivazione di questo strumento è un'importante misura per garantire in Sardegna il diritto allo studio agli studenti universitari ed elevare i livelli d'istruzione della popolazione.

L'istruzione e la conoscenza sono, infatti, le premesse fondamentali per la creazione di nuove opportunità per le persone, per una piena partecipazione alla vita collettiva e per l'innalzamento della qualità della vita. Proprio nell'istruzione, invece, la nostra Isola registra gravissimi ritardi con una delle più basse percentuali di laureati del Paese (17° posto) e di diplomati (circa il 35 per cento della popolazione attiva). A fronte di una media nazionale superiore al 75 per cento, la percentuale dei diplomati sardi che si iscrivono all'università è appena sopra il 50 per cento.

2. Le azioni per il diritto allo studio universitario

Il disegno di legge tiene conto dell'analisi dei dati forniti dagli ERSU di Cagliari e Sassari sulla concessione di borse di studio agli studenti meritevoli. Dal 1987, gli ERSU avviano annualmente un programma di erogazione di borse di studio universitarie mediante concorso, rivolto a studenti meritevoli la cui situazione economica familiare è al di sotto delle soglie degli Indicatori di situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) e Indicatori di situazione patrimoniale equivalente universitaria (ISPEU) specificate nel relativo bando. A questo fine sono stati destinati per l'anno accademico 2005/2006 circa 12 milioni di euro, che tuttavia non sono sufficienti a soddisfare tutta la domanda. Infatti, in tale anno, il programma per le borse di studio ha potuto soddisfare circa il 60 per cento delle richieste. Di conseguenza, sempre nell'anno accademico 2005/2006, un alto numero di studenti (2.099) sono risultati idonei ma non beneficiari della borsa di studio. La gran parte delle richieste insoddisfatte sono concentrate sull'Ateneo di Cagliari (1.448 studenti, di cui 1.143 sono matricole) mentre Sassari ha segnalato 651 studenti idonei e non beneficiari, dei quali, si stima, le matricole sono circa 250. Dall'analisi di questi dati, unitamente a quelli già evidenziati e relativi alla bassa percentuale dei diplomati iscritti all'università rispetto alla media nazionale (il 50 per cento a fronte del 75 per cento), si evince una scarsa predisposizione da parte dei giovani diplomati a impegnare altri anni nello studio. I motivi di tale scarsa predisposizione sono molteplici, e tra questi sicuramente non ultima è la condizione finanziaria della famiglia d'origine. Una famiglia in condizioni disagiate - già gravata dalle spese per la frequenza della scuola media superiore - sente con più forza la necessità di ottenere subito un reddito aggiuntivo piuttosto che prendere in considerazione l'impegno di ulteriori anni di studio. Il prestito d'onore è lo strumento che permette agli studenti di iscriversi all'università utilizzando un finanziamento a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto possono trovare sul mercato, e per la cui restituzione possono usufruire di un periodo "di grazia" dal termine degli studi.

Per garantire il massimo impatto di questo strumento sulle nuove iscrizioni all'università, si propone pertanto che possano usufruire del prestito d'onore prioritariamente gli studenti che si immatricolano per la prima volta in un ateneo della Sardegna per la frequenza di un corso di laurea.

3. L'impegno della Regione

Gli elementi segnalati evidenziano la necessità di intervenire con una legge che istituisca gli strumenti finanziari (il Fondo di garanzia, contributi in conto interessi e contributi a fondo perduto) necessari all'istituzione del prestito d'onore e che ne imposti le modalità fondamentali in coerenza con le criticità da superare. Al fine di assicurare la massima semplicità del programma di prestito, la sua gestione è affidata ad un istituto di credito (regolarmente iscritto all'albo nazionale di cui agli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), selezionato tramite bando ad evidenza pubblica, che instaura direttamente con gli studenti il rapporto finanziario. L'accensione presso l'istituto di credito selezionato di un Fondo di garanzia, contributi in conto interessi e contributi a fondo perduto erogati dalla Regione, assicura che il rapporto tra studenti e istituto di credito goda di particolari agevolazioni che il mercato da solo non fornirebbe senza garanzie reali.

4. Descrizione dell'articolato del disegno di legge

Il disegno di legge è costituito da 7 articoli di seguito descritti:

- l'articolo 1 (Finalità) delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge;
- l'articolo 2 (Beneficiari) individua i destinatari della norma, che sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico delle università sarde in possesso dei requisiti di reddito e di merito;
- l'articolo 3 (Fondo per la concessione di garanzie, di concorso negli interessi e per contributi a fondo perduto) disciplina le finalità e le dotazioni iniziali del Fondo istituito con finanze regionali;
- l'articolo 4 (Piano di attuazione degli interventi) richiede l'approvazione da parte della Giunta di un piano di attuazione degli interventi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
- l'articolo 5 (Norma finanziaria ) specifica la copertura finanziaria delle disposizioni proposte;
- l'articolo 6 (Norma abrogativa) elimina l'articolo 27 della legge regionale n. 37 del 1987;
- l'articolo 7 (Entrata in vigore) stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per l'istituzione di prestiti d'onore al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza nell'accesso all'istruzione superiore e per consentire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti di studi.

2. A tal fine la Regione autonoma della Sardegna collabora con gli enti regionali per il diritto allo studio universitario e con soggetti pubblici e privati.

 

Art. 2
Beneficiari

1. Il prestito è concesso a studenti, nati o residenti in Sardegna, che frequentano corsi di laurea triennali e di laurea specialistica a ciclo unico negli atenei della Sardegna, con priorità per quelli iscritti al primo anno, sulla base dei criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

2. L'attuazione dell'intervento è delegata - ai sensi della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna) - agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, i quali provvedono annualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

 

Art. 3
Fondo per la concessione di garanzie, di concorso negli interessi e per contributi a fondo perduto

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito un Fondo finalizzato alla:

a) costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari;
b) concessione di contributi in conto interessi;
c) concessione di contributi a fondo perduto.

2. Il Fondo è costituito presso un istituto di credito selezionato tramite bando ad evidenza pubblica.

3. La costituzione delle garanzie di cui alla lettera a) del comma 1 è disposta nella misura del 100 per cento della perdita riferita al solo capitale. L'ammontare delle garanzie concesso è disposto fino al 10 per cento del capitale erogato.

4. La concessione del concorso negli interessi di cui alla lettera b) del comma 1, riferita a ciascuna operazione, è limitata nella misura del 50 per cento degli interessi dovuti sul prestito concesso ad un tasso da determinarsi in sede di convenzione con l'ente creditizio selezionato.

5. Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera c) del comma 1 è concesso in misura non superiore al 30 per cento della prima annualità spettante sul prestito disposto.

6. Gli interessi maturati sul Fondo di cui al comma 1 sono annualmente riversati nelle entrate del bilancio regionale, al netto delle relative spese di gestione.

7. Gli apporti derivanti da eventuali rientri al Fondo relativi alla restituzione del contributo a fondo perduto e della quota del concorso in interessi determinata a seguito di rinuncia agli studi e da restituzione anticipate del prestito, permangono nello stesso Fondo per essere destinate alle medesime finalità.

 

Art. 4
Piano di attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di attuazione degli interventi relativo:

a) all'ammontare annuale massimo del prestito, differenziato per studenti fuori sede e per quelli pendolari e in sede;
b) alle modalità del rinnovo del prestito per le annualità accademiche successive alla prima;
c) alla modalità di restituzione del prestito dopo il conseguimento del titolo di studio;
d) alle conseguenze derivanti dall'eventuale interruzione del corso di studi o da trasferimenti ad altre facoltà.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006). Per l'anno 2006 queste sono determinate in euro 2.500.000 (Cap. 11130-00 - UPB S11.067).

 

Art. 6
Norma abrogativa

1. È abrogato l'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

 

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 Allegati 

Tabella A - Enti soppressi

 

Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per le zone industriali
di interesse regionale:
Consorzio industriale nord est Sardegna- CINES (NI)
Consorzio industriale di Tortoli-Arbatax (NI)
Consorzio industriale di Chilivani-Ozieri (ZIR)
Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias (ZIR)
Consorzio per la zona industriale di Macomer (ZIR)
Consorzio industriale di Nuoro-Pratosardo (ZIR)
Consorzio per la zona industriale regionale di Predda Niedda-Sassari (ZIR)
Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola (ZIR)
Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania (ZIR)
Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso (ZIR)
Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro (ZIR)

 

Tabella B

Consorzi per le aree di sviluppo industriale e consorzi per i nuclei di industrializzazione  Comuni
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari Assemini, Capoterra, Cagliari, Uta, Sarroch
Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale Ottana, Noragugume, Bolotana, Lula, Galtellì, Dorgali
Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente Portoscuso
Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese Oristano, Santa Giusta
Consorzio per l'area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres -Alghero Alghero, Sassari, Porto Torres