CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 240/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici,
MANNONIil 29 giugno 2006
Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premessa
Si richiama la Legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di dighe), riguardante sia l'ambito delle competenze statali - riguardo alle quali, tra l'altro, sono stati istituiti appositi uffici periferici del Servizio nazionale dighe, oggi Registro italiano dighe (RID) - sia l'ambito delle competenze dell'Amministrazione regionale, tra le quali rientrano ora le attribuzioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 per le dighe di minore altezza e capacit� come ribadito dalle Norme sulla difesa dei suoli di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
La normativa nazionale (Legge n. 584 del 1994) ha regolamentato, tra le altre, le procedure di "approvazione tecnica" delle dighe d'altezza maggiore di 15 metri e/o volume d'invaso superiore al milione di metri cubi ai "fini della tutela della pubblica incolumit� ed in particolare delle popolazioni e territori a valle delle dighe".
Detta approvazione tecnica, volta a verificare la corrispondenza del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, � rilasciata dal RID le cui competenze sono state ridefinite, appunto, dalla suindicata Legge n. 584 del 1994.
La legge in riferimento prevede l'emanazione di un nuovo regolamento e conferma la vigenza, in regime transitorio, delle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959.
La Legge n. 584 del 1994 ha inoltre attribuito alle Regioni, come accennato, le competenze riguardanti le dighe non interessate dalla competenza esclusiva del Registro italiano dighe e cio� le dighe e le traverse di altezza fino a 15 metri e volume d'invaso fino al milione di metri cubi.
Altro aspetto rilevante della normativa vigente riguarda la competenza attribuita a tutte le regioni e le province autonome dell'esercizio delle attribuzioni del regolamento n. 1363 del 1959, con riferimento alle dighe dimensionalmente meno rilevanti. La vigenza di tale regolamento permane sino alla prevista e prossima emanazione di apposito regolamento, da parte delle regioni e province autonome, sulla base e successivamente all'emanazione del previsto nuovo regolamento nazionale. La legge non provvede invece a normare le procedure per l'eventuale sanatoria delle dighe di competenza regionale.
Considerazioni
Con la sopraccitata normativa statale si affronta il tema della sicurezza, intesa come tutela della pubblica incolumit� di popolazioni e territori, sia riguardo alle dighe di prossima progettazione e realizzazione (nuove infrastrutture) sia per quelle gi� realizzate, ma prive delle approvazioni previste (possibile sanatoria).
Uno degli scopi principali della citata legge nazionale (Legge n. 584 del 1994) appare quindi essere quello di perseguire la sicurezza strutturale del manufatto e, successivamente, del suo utilizzo e ci� tanto per le opere da realizzare quanto per quelle la cui realizzazione, ed il conseguente esercizio, � avvenuta ed avviene fuori da ogni controllo sulla rispondenza alla normativa tecnica vigente in materia. Ci� � implicitamente confermato nel comma 6 dell'articolo 1 dove si precisa che "l'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumit� da parte del Registro italiano dighe non costituisce obblighi... ". Tale approvazione prescinde quindi da ogni parere interessante la tutela ambientale, archeologica, ecc. la cui titolarit� al rilascio resta confermata in capo alle amministrazioni competenti. L'approvazione di cui trattasi, inoltre, prescinde dalla natura del finanziamento o dell'opera (pubblica/privata).
Ci� tuttavia vale per le dighe dimensionalmente pi� rilevanti per le quali � individuata una competenza esclusiva del Registro italiano dighe (RID) e dei suoi uffici periferici ed � indicata la procedura per conseguire, sia per le nuove dighe sia per quelle da sanare, l'approvazione tecnica.
L'esercizio delle attribuzioni del regolamento n. 1363 del 1959 da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, pone, in seno allo stesso ed in particolare al Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) le competenze in materia di dighe che assolve, in correlazione con i servizi periferici dei geni civili, i compiti previsti dal medesimo regolamento.
Il tema della sicurezza strutturale, intesa come "tutela della pubblica incolumit�" (affrontato, per le sole "Grandi dighe" dalla normativa nazionale), determina l'esigenza d'analoga regolamentazione nell'ambito della competenza regionale con il rilascio da parte degli uffici regionali da individuarsi espressamente e d'analoga approvazione tecnica per le cosiddette "dighe minori", ma non di minore rilevanza sotto l'aspetto della sicurezza (altezza fino a 15 metri e/o volume d'invaso fino a 1.000.000 di metri cubi), di nuova costruzione.
La non estensione, da parte delle norme nazionali (Legge n. 584 del 1994) delle procedure di approvazione in sanatoria anche alle dighe cosiddette "minori" (rientranti nella sfera della titolarit� regionale) determina l'esigenza, per gli stessi presupposti di sicurezza posti a base della citata normativa, di prevedere un'apposita norma regionale che codifichi le procedure per pervenire ad un'approvazione tecnica in sanatoria ai fini di pubblica incolumit�, in analogia alla procedura nazionale, delle suddette dighe minori.
La titolarit� esplicitamente attribuita alla Regione per le cosiddette dighe minori pone sia l'obbligo di emanare un apposito regolamento di "progettazione, costruzione e gestione delle dighe", adeguato alla tipologia dei manufatti rientranti nella titolarit� regionale, che sostituisca il vecchio regolamento n. 1363 del 1959 tuttora vigente e consenta di regolamentare la gestione degli stessi invasi oggi non sottoposti al alcun controllo.
L'esercizio seppur provvisorio delle attribuzioni del regolamento n. 1363 del 1959 (strutturato sulle competenze degli uffici del Ministero dei lavori pubblici) da parte della Regione, pone l'esigenza di regolamentare, in seno alla stessa, le attivit� in materia di dighe, recependo i compiti previsti dal medesimo regolamento di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti in seno alla struttura organizzativa della Regione stessa.
Il controllo, ma soprattutto l'eventuale sanatoria (ai soli fini della sicurezza), di numerosi manufatti di sbarramento ed intercettazione delle acque superficiali pu� consentire, oltre che di conoscere anche, di regolare l'uso non sempre proprio della risorsa idrica, oggi - come noto - interessata in alcune aree geografiche dell'Isola da limiti quantitativi molto gravi. La puntuale conoscenza dell'esatta consistenza ed ubicazione della risorsa idrica consentirebbero, infatti, un uso pi� razionale della medesima soprattutto nel periodo di maggiore criticit�, scongiurandone gli sprechi e l'uso indiscriminato.
In conseguenza di quanto considerato, � stato elaborato un corpo normativo dal titolo "Norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna" volto alla risoluzione delle problematiche sopra riassunte.
Il disegno di legge regionale
Il disegno di legge regionale che si presenta all'approvazione si compone di n. 8 articoli cos� denominati:
- articolo 1: Oggetto;
- articolo 2: Disposizioni regionali e richiamo delle disposizioni statali;
- articolo 3: Regolamento di attuazione;
- articolo 4: Catasto degli sbarramenti di competenza regionale;
- articolo 5: Sbarramenti esistenti;
- articolo 6: Spese di istruttoria, vigilanza - Sanzioni;
- articolo 7: Norme transitorie;
- articolo 8: Norma finanziaria.L'articolo 1 indica le finalit� del provvedimento inquadrato nell'ambito e nei limiti della titolarit� regionale.
L'articolo 2 definisce il concetto di "approvazione tecnica" dei progetti di dighe ai fini della tutela della pubblica incolumit� distinguendola dalle approvazioni, di competenza degli enti, delle opere pubbliche secondo la previgente normativa regionale.
L'articolo 3 prevede, in analogia e raccordo con la normativa statale, l'emanazione di apposito regolamento di attuazione della legge e ne individua i contenuti.
L'articolo 4 prevede l'istituzione del catasto degli sbarramenti di competenza regionale e del sistema informativo, che permetter� di gestire anche cartograficamente la georeferenziazione degli invasi, l'aggiornamento e l'integrazione del relativo database.
L'articolo 5 individua le procedure e le modalit� per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti ritenuti responsabili, a tutti gli effetti, sia civili sia penali, del corretto e diligente esercizio e della vigilanza dell'impianto.
L'articolo 6 stabilisce i contributi richiesti per le spese di istruttoria, di vigilanza e controllo sia in fase di costruzione che di esercizio degli impianti e le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme previste nella presente legge.
L'articolo 7 prevede norme transitorie sulle competenze dei Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici operanti in materia di dighe volte a consentire, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 - con le necessarie analogie - agli uffici ed istituti regionali.
L'articolo 8 riguarda la norma finanziaria e prevede l'introduzione di apposita variazione nel bilancio della Regione (2006/2008) per l'istituzione di apposite UPB e capitoli sia nello stato di previsione delle entrate che delle spese (partite che si compensano) in conseguenza delle previsioni dell'articolo 6.
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RRELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILIT� E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
PINNA, Presidente - PILERI, Vice Presidente - MATTANA, Segretario - RANDAZZO Alberto, Segretario- CORDA - FADDA, relatore - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PIRISI - SABATINI.
pervenuta il 24 luglio 2007
La Quarta Commissione permanente ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2007, a maggioranza, in virt� dell'astensione dei rappresentanti dei gruppi politici di Fortza Paris e dell'UDC, il disegno di legge n. 240/A recante "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo nella Regione Sardegna".
La Commissione ha, preliminarmente, effettuato un'attenta valutazione della documentazione fornita dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici dalla quale si evince con chiarezza la necessit� di un compiuto governo di tale settore, troppo a lungo lasciato ai margini del dibattito e dell'azione politica e legislativa regionale.
Infatti, in primo luogo occorre evidenziare come l'approvazione di tale testo normativo colma, ancora una volta, un'annosa lacuna nel panorama legislativo regionale, dopo che le due precedenti legislature hanno visto decadere, per mancata discussione, analoghi disegni di legge. Ci� �, probabilmente, accaduto per una scarsa considerazione delle problematiche affrontate, considerate di secondaria importanza nel complesso ed articolato settore delle risorse idriche caratterizzato, anche a ragione, da una particolare attenzione verso gli invasi multisettoriali e l'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato regionale.
Ma tale considerazione � venuta meno proprio durante l'esame di tale disegno di legge e, in particolare, dall'analisi della situazione fattuale delle dighe minori in Sardegna, basata su puntuali dati forniti dall'Assessorato regionale. Da essi si evince che:
a) il numero totale delle dighe indagate � di 371;
b) di queste, solamente 117 sono state rilevate dagli uffici regionali competenti. In particolare: 59 dighe con altezza inferiore a 6 metri; 58 dighe con altezza superiore a 6 metri, ma inferiore a 15 metri;
c) le restanti dighe, pari a 254, non sono state rilevate dagli uffici.Tali dati non sono, peraltro, completi; infatti, le pi� recenti foto aeree della Sardegna evidenziano la presenza di numerosi specchi d'acqua, da considerare e valutare, di cui gli uffici regionali non hanno alcuna notizia; circostanza che fa supporre la presenza nell'Isola di ulteriori 150-200 altri invasi di caratteristiche analoghe.
Tutti questi elementi evidenziano una realt� particolarmente rilevante, diffusa nel territorio e complessa che non pu� essere ulteriormente lasciata senza una puntuale disciplina legislativa e tecnica che ne regolamenti la realizzazione e la gestione.
Inquadrata la situazione in questo contesto, la Commissione ha analizzato il testo normativo proposto dalla Giunta regionale al fine di valutarne la sua adeguatezza con la particolare realt� regionale e, pi� nel dettaglio, con i settori produttivi pi� direttamente coinvolti dalla nuova disciplina. In tale ottica, la Commissione ha approvato un testo che da un lato semplifica al massimo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi invasi, dall'altro introduce rilevanti agevolazioni per far emergere gli invasi non rilevati e porre le basi per un'effettiva conoscenza e governo del settore.
Nel dettaglio, le modifiche introdotte dalla Commissione sono:
a) l'inclusione, nel novero delle opere escluse dall'applicazione della normativa, dei bacini utilizzati per l'accumulo dei reflui zootecnici;
b) l'inserimento della normativa tecnica di riferimento in un apposito allegato alla legge; ci� consente l'immediata operativit� del corpus normativo esitato senza attendere l'approvazione di ulteriori atti;
c) una pi� puntuale ed articolata disciplina del Catasto regionale degli sbarramenti di competenza regionale;
d) una disciplina pi� organica per quanto riguarda gli sbarramenti di nuova realizzazione e la messa in regola di quelli esistenti. A tale proposito si evidenziano le modifiche pi� rilevanti introdotte dalla Commissione. Per gli sbarramenti di nuova realizzazione:
- � previsto che, per ogni istanza relativa alla loro realizzazione, il richiedente versi, una tantum, un contributo per l'istruttoria della pratica pari a 100 euro per invasi sotto i sei metri e 300 euro per invasi di altezza superiore;
- sono state rimodulate le sanzioni per i vari casi di inadempienza, al fine di renderle effettive e percepibili e sono stati individuati i soggetti competenti all'accertamento ed irrogazione delle stesse.
Per gli sbarramenti esistenti;
- � stato introdotto il termine perentorio di sei mesi per presentare la domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio;
- sono state rimodulate ed adeguate le sanzioni per tale inadempienza, culminanti con la demolizione del manufatto anche in via d'ufficio e sono stati individuati i soggetti competenti all'accertamento ed irrogazione delle stesse;
- � stato introdotto un particolare e significativo incentivo per la messa in sicurezza di tali sbarramenti: � prevista la possibilit�, per coloro che presentino domanda nel termine previsto, di regolarizzare gli impianti con il versamento una tantum di un contributo assai ridotto pari a 100 euro per invasi sotto i sei metri e 300 euro per invasi di altezza superiore; versamento che � stato previsto come alternativo e sostitutivo alle sanzioni, proprio per accentuare il profilo incentivante della norma;
- l'autorit� regionale competente � stata autorizzata ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere non tempestivamente regolarizzate;e) sono state soppresse le disposizioni che prevedevano le varie spese di istruttoria e di vigilanza;
f)) � stata introdotta una clausola di valutazione puntuale ed articolata al fine di indirizzare gli organi competenti ad un esame mirato della normativa e fornire precise e circostanziate informazioni all'organo legislativo per un'attenta valutazione degli effetti della normativa;
g) � stata posticipata a novanta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione nel BURAS, l'entrata in vigore della legge; ci� al fine di consentire una capillare opera d'informazione e divulgazione.
In conclusione, la normativa approvata dalla Commissione, nel pervenire all'esatta conoscenza degli sbarramenti minori esistenti nell'Isola, ha cercato di contemperare, da un lato l'esigenza di assicurare la tutela della pubblica incolumit� dei cittadini e, in particolare, di coloro che vivono nei territori immediatamente limitrofi agli sbarramenti, dall'altro di limitare gli adempimenti procedurali e tecnici per incentivare l'emersione degli sbarramenti non rilevati, non gravare sui settori economici e produttivi coinvolti e porre le basi per una corretta gestione del sistema.
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La Commissione Bilancio, nella seduta del 19 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio, ai termini dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative gi� attribuite alla Regione dal comma 4 dell'articolo 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, cos� come ribadito dal comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che, ai sensi della Legge n. 584 del 1994, non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a un milione di metri cubi; sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria; sono esclusi altres� i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti (come meglio specificato nel regolamento di cui all'articolo 3), le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta.
3. Ai fini della presente disciplina, l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati cos� come stabilito dalla Legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.
Art. 1
Finalit� e oggetto1. La presente legge � finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative gi� attribuite alla Regione dall'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dall'articolo 1 comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, cos� come ribadito dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Sono esclusi:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;
c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.3. Ai fini della presente disciplina, l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati cos� come stabilito dal decreto legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.
Art. 2
Disposizioni regionali e richiamo
delle disposizioni statali1. La nuova realizzazione delle opere indicate ai comma 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 507 del 1994 convertito dalla Legge n. 584 del 1994, � soggetta all'approvazione tecnica, rispettivamente, del Registro italiano dighe (RID) ovvero dei competenti Servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai fini della tutela della pubblica incolumit�, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.
2. � soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
Art. 2
Normativa tecnica di attuazione1. � contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:
a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;
d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;
f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.
Art. 3
Regolamento di attuazione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un regolamento attuativo in merito:
a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) alla definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;
c) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'articolo 1;
d) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
e) al collaudo e all'esercizio dell'opera;
f) agli indirizzi relativi alla costituzione del catasto degli invasi di cui all'articolo 4;
g) alla disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti;
h) alle competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
i) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.
Art. 3
Catasto degli sbarramenti e sistema informativo1. � istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso � costituito da tutta la documentazione, a livello cartaceo e su supporto informatico, raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza regionale e da un sistema informativo.
2. Il Catasto � organizzato in modo da disporre di uno strumento completo delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente geografica georeferenziata relativa alla localizzazione degli impianti.
3. Il Catasto degli sbarramenti � pubblicato online sul sito della Regione, consentendo una visibilit� pubblica delle georeferenziazioni raccolte.
Art. 4
Catasto degli sbarramenti
di competenza regionale1. Presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, � istituito il catasto degli sbarramenti di competenza regionale.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce il contenuto, le metodologie per la sua attuazione, nonch� le modalit� di accesso ai dati.
Art. 4
Sbarramenti di nuova realizzazione1. La realizzazione di nuove opere indicate all'articolo 1 � subordinata, sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all'Allegato A, all'approvazione tecnica dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumit�, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.
2. � soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
3. Ad ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per l'istruttoria della pratica pari a:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.
Tali importi sono adeguati con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di rapportarlo al tasso di inflazione del periodo precedente.4. Fatti salvi gli effetti penali si applicano le seguenti sanzioni:
a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformit� rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformit� ai contenuti dell'autorizzazione.5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, � individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonch� della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge.
Art. 5
Sbarramenti esistenti1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica unitamente alla domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, secondo le modalit� prescritte dal citato regolamento.
2. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, � individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonch� della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3.
Art. 5
Sbarramenti esistenti1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalit� prescritte dall'Allegato A.
2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, omettono di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:
a) la sanzione di 5.000 euro;
b) la sanzione della demolizione a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorit� regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorit� regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
4. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorit� regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorit� regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.
5. In sede di prima applicazione, i soggetto tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al versamento di un contributo una tantum di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.6. L'autorit� regionale competente � autorizzata, nell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere che saranno, successivamente, recuperate dai soggetti inadempienti.
7. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla propriet�, � individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonch� della vigilanza dell'impianto ed ottempera alle disposizioni della presente legge.
Art. 6
Spese di istruttoria e di vigilanza - Sanzioni1. Con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3, si provvede alla determinazione dei seguenti contributi, richiesti per le spese di istruttoria e di vigilanza, commisurati alle caratteristiche e importanza delle opere:
a) per ogni istanza presentata ai sensi dell'articolo 5, fino ad un massimo di 1.000 euro;
b) per spese inerenti la vigilanza, le visite e i controlli da effettuarsi durante la fase di esecuzione delle opere, fino ad un massimo di 150 euro al mese;
c) per spese inerenti la vigilanza, le visite e i controlli in fase di esercizio delle opere, fino ad un massimo di 500 euro all'anno.2. Con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3, si provvede alla determinazione delle seguenti sanzioni amministrative, commisurate alle caratteristiche e importanza delle opere:
a) per coloro che omettono la denuncia di cui all'articolo 5, fino ad un massimo di 5.000 euro;
b) per coloro che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano opere di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, fino ad un massimo di 50.000 euro;
c) per coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, fino ad un massimo di 30.000 euro;
d) per coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 senza il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui al regolamento, fino ad un massimo di 50.000 euro.3. Nel caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 2 sono raddoppiate. Ai fini della presente legge, � considerato recidivo chi, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, commette, nei cinque anni successivi, la stessa violazione.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
5. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale.
6. Le somme relative ai versamenti effettuati per i contributi di cui al comma 1 e per le sanzioni di cui al comma 2 sono accantonate in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici di nuova istituzione, da utilizzarsi per le proprie esigenze organizzative e strumentali connesse all'attuazione della presente legge.
7. Gli importi dei contributi e delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente, con cadenza biennale, anche per i limiti massimi, con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 6
Spese di istruttoria e di vigilanza - Sanzioni(soppresso)
Art. 7
Norme transitorie1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1� novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'articolo 1, sono attribuite nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi periferici - Servizi del genio civile dell'Assessorato, competenti per materia.
Art. 7
Norme transitorie1. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'articolo 1, sono attribuite nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi periferici - Servizi del Genio civile dell'Assessorato, competenti per materia.
Art. 7 bis
Strumenti di valutazione1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e la trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale. Tale relazione deve, in particolare, fornire delle risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale sia stato il numero delle richieste relative alla realizzazione di nuovi sbarramenti, distinguendoli per tipologia e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate dai competenti uffici;
b) quale sia stato il numero delle richieste di autorizzazione in sanatoria, articolate per tipologia e secondo le differenti modalit� di cui all'articolo 5, e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate dai competenti uffici;
c) quale sia stato il livello di conoscenza della normativa regionale introdotta e quali cambiamenti essa abbia prodotto nell'utenza regionale;
d) quali siano le criticit� emerse in sede di applicazione della normativa tecnica, con particolare riferimento ai contenuti:
- progettuali del progetto di fattibilit�;
- della documentazione ridotta;
- del progetto esecutivo;
- dell'approvazione tecnica in sanatoria.
Art. 8
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 ed in quello pluriennale per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento08 - LAVORI PUBBLICI
Servizio 06 - Infrastrutture e risorse idriche
UPB E08.064
Partite che si compensano nella spesa
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmUPB E08.066
NI 3.5.0 Tit. III
Cap. NI
Somme riscosse per sanzioni amministrative
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 30 - Genio civile Cagliari
UPB E08.090
Partite che si compensano nella spesa
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 31 - Genio civile Nuoro
UPB E08.101
Partite che si compensano nella spesa
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 32 - Genio civile Oristano
UPB E08.108
Partite che si compensano nella spesa
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 33 - Genio civile Sassari
UPB E08.119
Partite che si compensano nella spesa
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmin diminuzione
Servizio 06 - Infrastrutture e risorse idriche
UPB S08.071
Partite che si compensano nell'entrata
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 30 - Genio civile Cagliari
UPB S08.087
Partite che si compensano nell'entrata
(Cap. NI)
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 31 - Genio civile Nuoro
UPB S08.095
Partite che si compensano nell'entrata
(Cap. NI)
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 32 - Genio Civile Oristano
UPB S08.100
Partite che si compensano nell'entrata
Cap. NI
2006 pm
2007 pm
2008 pmServizio 33 - Genio Civile Sassari
UPB S08.106
Partite che si compensano nell'entrata
(Cap. NI)
2006 pm
2007 pm
2008 pm2. L'Assessore della Programmazione, con proprio decreto provvede all'iscrizione delle somme di cui all'articolo 6 nelle succitate e competenti UPB di spesa, in corrispondenza del relativo accertamento in entrata.
Art. 8
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2008.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumentoENTRATA
UPB E350.001
Proventi derivanti da contributi e da sanzioni per violazione di legge
2007 euro ---
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
UPB E362.
Rimborsi derivanti da attivit� urbanistica
2007 euro ---
2008 euro ---
2009 euro ---
2010 euro ---
SPESA
Strategia 04 - Ambiente e governo del territorio
Funzione obiettivo 09 - Paesaggio e politiche di assetto territoriale
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull'attivit� urbanistica
2007 euro ---
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione:
"Anticipazione della regione per la demolizione delle opere non autorizzate".3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge regionale gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed a quelle corrispondenti per gli anni successivi.
Art. 8 bis
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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