CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 232/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Presidente della Regione, SORU
il 30 maggio 2006
Norme in materia di elezioni amministrative
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge introduce una nuova disciplina su alcune modalità di svolgimento delle elezioni amministrative.
Alcune decisioni dei giudici del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato hanno reso necessario lo spostamento della data delle elezioni amministrative nelle città di Cagliari e di Carbonia. La Giunta regionale ed il Presidente della Regione, con propri provvedimenti, hanno stabilito che l'eventuale secondo turno di ballottaggio si tenga i prossimi 25 e 26 giugno, in coincidenza con il referendum costituzionale. Successivi provvedimenti della Giunta e del Presidente hanno inoltre disposto che nella medesima data si tenga la ripetizione del turno di ballottaggio nel Comune di San Nicolò Gerrei.
Pertanto, al fine di evitare la costituzione di due distinti e separati seggi elettorali (uno per le elezioni amministrative e l'altro per il referendum costituzionale), appare necessario prevedere, con un apposito atto legislativo regionale (adottato a norma della lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale), la modifica delle disposizioni legislative statali che disciplinano la composizione dei seggi per le elezioni comunali, ciascuno dei quali - a norma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - è attualmente "composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e di segretario". Il disegno di legge prevede quindi una nuova composizione del seggio elettorale, del quale viene ridotto il numero di componenti, in base alla considerazione che, nel turno di ballottaggio, le operazioni da compiere appaiono sufficientemente semplici e non richiedono la presenza di un numero di partecipanti pari a quello del primo turno, nel quale occorre applicare procedure particolarmente complesse ed articolate, quali, per esempio, quelle di distribuire i voti fra le diverse liste e fra i diversi candidati. Conseguentemente, nell'eventuale secondo turno per l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, ciascun seggio elettorale dovrà essere composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario. Così facendo, il numero dei componenti di ciascun seggio è pari a quello indicato dalle norme statali sui referendum e - sempre secondo le previsioni del disegno di legge - nell'ipotesi in cui i referendum nazionali ed il secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia si svolgano contemporaneamente, per entrambe le competizioni elettorali trovano applicazione (relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali) le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
Dunque, cogliendo l'occasione di un fatto contingente, il disegno di legge si propone di introdurre una nuova disciplina generale su alcune modalità di svolgimento delle elezioni amministrative. Così facendo, si raggiunge un duplice obiettivo: da un lato si evitano notevoli disagi ai cittadini elettori, che sarebbero chiamati più volte, a distanza di pochi giorni, a partecipare a distinte competizioni elettorali e, allo stesso tempo, si impediscono inutili duplicazioni dei seggi elettorali, che comportano rilevanti impegni economici per le risorse pubbliche regionali e statali.
Il disegno di legge prevede infine una integrazione dell'attuale disciplina regionale sullo scioglimento degli organi di governo degli enti locali. Al fine di evitare difficoltà interpretative, facilmente ipotizzabili in una materia così complessa, è stato disposto che sia l'Amministrazione regionale a governare le procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in tutte le ipotesi previste dall'attuale legislazione statale, fatta eccezione per i soli casi in cui la decisione di sciogliere le assemblee elettive derivi da "motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso".RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
PINNA, Presidente - MORO, Vice Presidente - URAS, Segretario - BIANCAREDDU, Segretario- BALIA - CORRIAS - CUCCA - CUGINI - FLORIS Mario - ORRÙ - PILI - PITTALIS, relatore - SANNA Francesco.
pervenuta il 1° giugno 2006La Prima Commissione, nella seduta del 1° giugno 2006, ha licenziato il presente testo condividendo le ragioni sottolineate dalla Giunta nel testo del disegno di legge. Considerata l'imminenza delle elezioni amministrative coincidenti col referendum nazionale, se ne raccomanda al Consiglio la rapida approvazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo
Norme in materia di elezioni amministrative
Titolo
Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale
Art. 1
Composizione e funzionamento
dei seggi elettorali1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 21. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis
Composizione e funzionamento
dei seggi elettorali1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.
3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.".
Art. 1 bis
Interventi per favorire la
partecipazione elettorale1. I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all'estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati all'estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.
2. La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l'anno 2006.
Art. 2
Modifiche al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 131. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2005, dopo le parole "ordinamento degli enti locali", è aggiunta la seguente frase: "nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6.".
Art. 2
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 131. Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "ordinamento degli enti locali", è aggiunta la seguente frase: "nonché in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6";
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:"Art. 5 bis
Competenze della Regione1. Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione.".
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Identico