CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 226
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FODDISil 15 marzo 2006
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica e delle relative funzioni
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il Consiglio regionale con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, all'articolo 7 ha previsto che la Giunta regionale predisponga ed approvi un disegno di legge di riforma, riordino e razionalizzazione dei consorzi di bonifica. Anche il Documento di programmazione economica e finanziaria 2005-2007, nel sistema degli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale ed agricolo, esprime l'esigenza di sviluppare una nuova cultura dell'acqua.
Obiettivo primo della riforma dei consorzi di bonifica è quello di assicurare competitività alle aziende agricole regionali già penalizzate da condizioni geografiche e climatiche legate all'insularità, attraverso l'erogazione da parte dei consorzi stessi di servizi più efficienti a costi contenuti e in generale più rispondenti alle nuove regole imposte da una economia di mercato di dimensioni mondiali.La riforma si rende oltremodo necessaria in quanto l'unica disciplina organica della bonifica integrale trova regolamentazione nelle disposizioni del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. L'assetto delineato da tale legge era coerente con una situazione nella quale, pur superate le concezioni della bonifica "igienica", le attività di bonifica erano comunque volte principalmente a realizzare migliori condizioni fisiche e produttive dei fondi agricoli.
In base a tale disciplina le opere di bonifica, intese come complesso di interventi speciali relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, vengono distinte in:
- opere di competenza dello Stato (capo III, titolo II), necessarie ai fini generali della bonifica ed eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure con il concorso finanziario obbligatorio dei privati;
- opere di competenza privata (capo V, titolo II), a totale carico dei proprietari in quanto di interesse particolare dei propri fondi.
Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di competenza pubblica il regio decreto n. 215 del 1933 aveva previsto la possibilità del loro affidamento ai consorzi dei proprietari dei terreni da bonificare che avrebbero dovuto curare, altresì, la manutenzione e l'esercizio delle stesse. Ciò ha determinato nel corso degli anni l'attribuzione agli stessi consorzi, in molti casi unici soggetti presenti nel territorio, di quasi tutte le funzioni inerenti la cosiddetta bonifica integrale.
La Regione Sardegna, con la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), aveva di fatto lasciato immutato tale assetto di compiti, limitandosi ad incidere sull'organizzazione ed il funzionamento degli stessi consorzi e non sulle funzioni loro attribuite.
La situazione è andata evolvendosi negli anni più recenti, così che oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione ed il corretto uso delle risorse idriche, nonché la tutela dell'ambiente, in una concezione globale degli interventi sul territorio. Azione che, per sua natura, coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati. Non a caso la materia della bonifica integrale e montana risulta inclusa in quella dell'agricoltura e foreste, di competenza regionale, oltre ad inquadrarsi, per diversi aspetti, nelle attribuzioni regionali in tema di assetto e utilizzazione del territorio.
Il legislatore regionale può quindi dare vita ad un nuovo assetto strutturale in materia di ridefinizione delle competenze pubbliche concernenti gli interventi in passato ricompresi nel novero delle opere di bonifica ed attualmente inseriti nella più ampia azione pubblica per la difesa del suolo ed il corretto uso delle risorse idriche.
Tale finalità è perseguita anche alla luce di un generale processo di snaturamento del ruolo dei consorzi di bonifica verificatosi nel tempo, favorito dalla mancanza di una legislazione attuale in materia, dal sovrapporsi di norme, procedure e comportamenti quasi mai improntati ad una visione organica e di efficienza a vantaggio dell'interesse generale e dell'agricoltura. Ciò ha comportato che i consorzi di bonifica abbiano svolto un ruolo di supplenza rispetto ad attività proprie degli enti locali territoriali del cui esercizio questi ultimi sono, per natura, i titolari. Si è verificata, quindi, una situazione di gigantismo delle strutture consortili con sprechi, scarsa trasparenza ed elevati costi per la gestione delle strutture, che hanno comportato oneri insopportabili per le aziende agricole, specie se rapportati ai benefici effettivamente conseguiti.
Il presente disegno di legge intende, in attuazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005, intervenire in maniera sostanziale nella materia della bonifica e nell'organizzazione e funzionamento dei consorzi di bonifica. Appare sempre più necessario, infatti, poter disporre di una legge che regoli l'uso delle risorse idriche in agricoltura definendo compiti, aspettative e doveri, al fine di una corretta gestione dell'acqua che eviti sprechi e gravi nella giusta misura sui fruitori al fine di assicurare a questi ultimi dei servizi adeguati misurabili sia in termini di minori costi, sia in una possibile maggiore competitività di mercato.
In tale prospettiva si prevede un nuovo assetto nell'attribuzione di funzioni tra i vari soggetti interessati, in armonia con l'azione del più ampio decentramento attuata con le modifiche intervenute sul titolo V della Costituzione e con il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, di recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Invero, vengono individuati gli enti locali quali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa riguardanti l'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio e la difesa del suolo e dell'ambiente, mentre rimangono in capo ai consorzi di bonifica le funzioni pubblicistiche inerenti la gestione della risorsa idrica ad uso agricolo ed il riordino fondiario oltre che le funzioni loro rimesse in materia di opere di competenza privata. Il tutto anche al fine di soddisfare l'esigenza di adeguare la normativa sui consorzi di bonifica all'attuazione da parte della Regione dei principi contenuti nella Legge 18 maggio 1989, n. 183, nella Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In tal senso, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", che rappresenta un corpo organico di norme riguardanti l'uso delle risorse idriche in Sardegna e che definisce il modello organizzativo della gestione dell'approvvigionamento idrico primario che interessa le infrastrutture e le fonti di approvvigionamento per gli usi multipli della risorsa idrica. Nel sistema così delineato si inserisce il presente disegno di legge, che individua i consorzi di bonifica quali gestori della risorsa idrica ad uso esclusivamente agricolo, in conformità del nuovo ruolo che gli si intende attribuire nel più generale ambito della bonifica pubblica.
Descrizione dell'articolato del disegno di legge
Il presente disegno di legge si compone di 40 articoli suddivisi in 4 titoli.
Il titolo I descrive le finalità e gli obiettivi di carattere generale che si intendono perseguire con l'attività di bonifica anche attraverso una ridefinizione degli ambiti territoriali e delle funzioni attribuite ai consorzi di bonifica.
Il titolo II, in attuazione delle finalità predette, individua, in maniera tassativa, le funzioni di carattere pubblicistico che i consorzi di bonifica possono svolgere (articolo 3) distinguendole da quelle di carattere privato di cui al capo V del titolo II del regio decreto n. 215 del 1933 (articoli 4 e 5). Ai consorzi viene affidata la gestione del sistema idrico settoriale agricolo e delle relative opere, nonché gli interventi di riordino fondiario. La norma nasce dall'esigenza di evitare per il futuro l'attribuzione ai consorzi di competenze non previste dal presente disegno di legge e va letta in coordinamento con le previsioni di incompatibilità e inapplicabilità previste dall'articolo 36. Nello stesso titolo sono individuati i soggetti destinatari delle funzioni in precedenza svolte dai consorzi di bonifica ai quali il concreto trasferimento avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 38.
Il titolo III individua nel Piano regionale di bonifica (articolo 6), formato con il contributo degli enti interessati, il documento di pianificazione nel quale vengono programmate le opere pubbliche di bonifica necessarie in un determinato territorio. Fra queste sono comprese le opere di riordino fondiario finalizzate a creare convenienti unità fondiarie, meglio rispondenti alle esigenze di un'agricoltura moderna ed ai fini della bonifica.
Tale Piano costituisce, quindi, presupposto necessario e indefettibile per il finanziamento e la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, in modo da evitare per il futuro la prassi oramai consolidata per la quale si provvedeva a stanziare fondi senza una necessaria preventiva programmazione. Nello stesso titolo (articolo 7) sono individuate le modalità di finanziamento delle attività di cui all'articolo 3. Nel successivo articolo 8, invece, viene specificata la natura dei contributi dei consorziati: questi saranno costituiti, per gli utilizzatori del servizio idrico settoriale, dai costi relativi alla gestione del servizio irriguo, calcolato in base al consumo effettivo e al beneficio conseguito così come individuato dal Piano di classifica di cui all'articolo 22, mentre graveranno su tutti i consorziati i costi sostenuti dal consorzio di bonifica per il mantenimento in condizioni di efficienza dell'intera rete irrigua per la parte non coperta da contributo pubblico e sempre in ragione del beneficio conseguito. Il Piano di classifica, così come definito dall'articolo 22, individua gli indici e i parametri necessari per la ripartizione degli oneri e costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva. Viene poi prevista la possibilità per l'Amministrazione regionale di intervenire con finanziamenti finalizzati alla omogeneizzazione dei costi tra i gestori del servizio idrico, che però dovrà avere carattere eccezionale in relazione a concrete situazioni venutesi a creare, e non potrà assumere la valenza di una forma ordinaria di finanziamento.
Il titolo IV si occupa della riorganizzazione amministrativa e gestionale dei consorzi di bonifica. Viene semplificata la composizione degli organi dei consorzi e unificate nel consiglio di amministrazione le funzioni in precedenza svolte dal consiglio dei delegati e dalla deputazione amministrativa. Viene altresì profondamente innovato il procedimento elettorale per la costituzione degli organi consortili, prevedendo che il peso elettorale di tutti i consorziati sia rapportato, con i dovuti accorgimenti finalizzati ad assicurare comunque la rappresentatività dei consorziati, al contributo pagato.
Si prevede la semplificazione del procedimento di controllo degli atti, il cui esame verrà limitato a quelli fondamentali, con una esaltazione della funzione esercitata dal collegio dei revisori. Viene riaffermato il principio che i consorzi devono operare con modalità e procedure improntate ad imparzialità e buona amministrazione e comunque in armonia con gli indirizzi impartiti dai competenti organi regionali.
È previsto che i consorzi si dotino di uno statuto che risponda ai principi indicati nella legge di riforma e che assicuri la separazione delle funzioni di indirizzo politico e decisionale da quelle attuative e gestionali. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della legge sono previste procedure per l'adozione di uno schema di statuto tipo. Quanto alla disciplina giuridica del personale si richiama l'attuale contrattazione collettiva nazionale in materia.
Vengono, altresì, previste norme finalizzate all'adozione di un unico schema di bilancio valido per tutti i consorzi e comunque che consenta la precisa individuazione dei costi derivanti dalla gestione del servizio idrico e dei costi relativi alle manutenzioni ordinarie che andranno tenuti separati dagli altri costi sostenuti dal consorzio per attività ulteriori o comunque per quelle attività che sono totalmente finanziate con fondi pubblici. Il tutto è finalizzato ad evitare che siano posti a carico dei consorziati oneri già finanziati con interventi pubblici.
In coerenza con le finalità che la legge si propone, l'articolo 37 demanda ad altro provvedimento legislativo il concreto conferimento delle funzioni attuato con il comma 4 dell'articolo 3. Le disposizioni transitorie, invece, prevedono le specifiche modalità di riordino, razionalizzazione ed eventuale fusione degli enti consortili e dei relativi comprensori, nonché le procedure di mobilità del personale e di conferimento di opere e beni agli enti di destinazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Norme generali
Art. 1
Finalità1. La Regione, ai fini di un ordinato as-setto del territorio e delle sue risorse, svolge at-tività pubblica di valorizzazione, tutela e salva-guardia del territorio agricolo e di razionale di-stribuzione delle risorse idriche.
2. La presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica, disciplinan-done l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applica-zione dei principi contenuti nella Legge 18 mag-gio 1989, n. 183, nella Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
3. La presente legge è finalizzata:
a) alla ridefinizione delle funzioni attribuite ai consorzi, tenuto conto della necessità di se-parare la gestione delle risorse idriche ad esclusivo scopo irriguo dalle funzioni, attri-buite agli enti locali, inerenti la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico, alla luce della più generale riforma del sistema di ge-stione delle acque e delle attribuzioni delle funzioni alle regioni previste dal decreto le-gislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal de-creto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, e al loro riordino;
b) alla ridelimitazione territoriale dei com-prensori di bonifica;
c) al risanamento finanziario dei medesimi comprensori ed al contenimento dei costi e degli oneri consortili a carico delle aziende agricole.
Art. 2
Ambiti territoriali1. Nell'ambito dell'istituendo distretto idrografico della Sardegna e sotto il coordina-mento della relativa Autorità di bacino ai sensi della Legge n. 183 del 1989, vengono individua-ti i comprensori di bonifica, che costituiscono unità territoriali funzionali alle esigenze della pianificazione e gestione delle attività di bonifi-ca ed irrigazione, così come definite dal comma 1 dell'articolo 1.
2. Alla individuazione, istituzione, mo-difica e soppressione dei comprensori si provve-de, su proposta dell'Assessore regionale dell'a-gricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente, con decre-to del Presidente della Regione, previa delibera-zione della Giunta stessa, anche in qualità di comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al comma 1.
3. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si provvede alla costituzione, fusione e soppressione dei consorzi di bonifica.
4. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adem-pimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Titolo II
Interventi e opere di competenza dei
consorzi di bonifica
Art. 3
Funzioni dei consorzi di bonifica1. È affidata ai consorzi di bonifica la gestione del sistema idrico settoriale agricolo, conformemente ai principi contenuti nella Legge n. 183 del 1989, nella Legge n. 36 del 1994, nel decreto legislativo n. 152 del 1999 e nella nor-mativa regionale di recepimento.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, i consorzi di bonifica provvedono al-tresì alla manutenzione ordinaria delle infrastrut-ture, degli impianti e delle opere di adduzione e distribuzione di acqua ad usi agricoli e delle connesse reti di dreno nonché delle loro opere di completamento, adeguamento funzionale e am-modernamento; la titolarità delle reti e delle in-frastrutture rimane in capo alla Regione.
3. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai consorzi di bonifica competono inol-tre esclusivamente le funzioni inerenti:
a) gli interventi e le opere di riordino fondia-rio previsti dal capo IV del titolo II del re-gio decreto n. 215 del 1933;
b) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, rese obbliga-torie dal Piano generale di bonifica e di cui al capo V del titolo II del regio decreto n. 215 del 1933.4. Le funzioni diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 e dalla lettera a) del comma 3 e concernenti la progettazione, realizzazione, e-sercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica previste dalle norme di cui al regio de-creto n. 215 del 1933 e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, sono conferite alle province e ai comuni.
5. I consorzi di bonifica non possono as-sumere in delega, in concessione o per conven-zione l'esercizio di funzioni pubbliche diverse da quelle previste dal presente articolo.
Art. 4
Opere pubbliche di bonifica1. Sono classificati come opere pubbli-che di bonifica:
a) gli interventi, di cui al comma 2 dell'artico-lo 3, riguardanti la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di adduzione e distribuzione dell'ac-qua ad uso settoriale agricolo e delle con-nesse reti di dreno, nonché le loro opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento;
b) gli interventi e le opere di riordino fondia-rio, di cui alla lettera a) del comma 3 del-l'articolo 3, limitatamente a quelli di inte-resse comune riguardanti una pluralità di aziende ed indispensabili per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione degli stessi.2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, a-deguamento funzionale e ammodernamento di cui al comma 1, nonché le opere di riordino fon-diario così come previste dal Piano regionale di bonifica, sono a totale carico pubblico.
Art. 5
Opere di bonifica di competenza privata1. Le opere di competenza privata, pre-viste dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, sono quelle indicate come tali dal Piano regiona-le di bonifica di cui all'articolo 6.
2. Le opere di cui al comma 1 sono ob-bligatorie per i proprietari e le relative spese so-no a loro esclusivo carico.
3. I proprietari possono affidare ai con-sorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramen-to fondiario volontarie.
4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmen-te competente, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvede-re, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprie-tari inadempienti per la spesa relativa.
5. Le spese relative alle opere di compe-tenza privata sono ripartite a carico dei proprie-tari degli immobili in rapporto ai benefici con-seguiti.
Titolo III
Programmazione e finanziamento
Art. 6
Piano regionale di bonifica e
di riordino fondiario1. L'Amministrazione regionale, per per-seguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione ed a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica in-dividua, altresì, gli interventi di riordino fondia-rio finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola ed alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al capo IV del titolo II del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Il Piano regionale di bonifica, nel ri-spetto delle funzioni di cui all'articolo 3, concor-re, per quanto attiene alla bonifica e all'irriga-zione, alla definizione dei piani di bacino previ-sti dalla Legge n. 183 del 1989 e prevede:
a) la valorizzazione dei diversi ambiti del ter-ritorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
c) il piano di sistemazione finalizzato al rior-dino fondiario;
d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.3. Il Piano è approvato, anche per piani stralcio, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dalla Giunta regionale, acquisito il parere degli enti interessati che deve pervenire all'Assessorato re-gionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro il termine perentorio di novanta giorni dal-la richiesta; dell'avvenuta approvazione deve es-sere data comunicazione nel BURAS.
4. Il Piano regionale di bonifica, aggior-nato di norma con cadenza triennale, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti fi-nanziari annuali.
Art. 7
Finanziamento1. I fondi necessari per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 sono reperiti at-traverso:
a) i contributi dei consorziati, così come defi-niti dall'articolo 8;
b) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica;
c) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nel quadro delle azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano gli interventi previ-sti dall'articolo 3.2. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di bonifica per la predi-sposizione dei piani di classifica di cui all'artico-lo 22.
3. L'Amministrazione regionale contri-buisce alle spese sostenute dai consorzi per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di boni-fica, fino ad una quota massima dell'80 per cen-to.
Art. 8
Contributi dei consorziati1. Sui consorziati gravano i costi soste-nuti dai consorzi per la gestione del servizio i-drico ad uso agricolo di cui al comma 1 dell'arti-colo 3, da calcolarsi in ragione della quantità uti-lizzata, tenuto conto del costo dell'acqua all'in-grosso per uso irriguo pagato dai consorzi e de-terminato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e del beneficio conseguito così come individuato dal Piano di classifica di cui all'arti-colo 22. Per l'esatta determinazione della quanti-tà di acqua erogata, i consorzi di bonifica prov-vedono ad installare idonei strumenti di misura-zione del consumo idrico.
2. Su tutti i consorziati, indipendente-mente dall'utilizzazione del sistema idrico setto-riale agricolo, gravano gli oneri inerenti la ma-nutenzione ordinaria delle opere di bonifica per la parte non coperta da contributo regionale, cal-colati in ragione del beneficio conseguito.
3. I contributi relativi alle opere di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, ese-guite in conformità al Piano regionale di bonifi-ca, sono a carico dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio consortile che godono del relativo beneficio.
4. Gli oneri relativi alla gestione del ser-vizio idrico di irrigazione ed alla manutenzione delle opere, mediante un apposito sistema di in-dividuazione amministrativa e contabile, devono essere totalmente distinti tra loro e dagli oneri afferenti agli altri servizi e attività svolti dal consorzio di bonifica.
5. Il consorzio elabora il Piano di classi-fica per il riparto della contribuenza consortile in base a parametri ed elementi obiettivi di indivi-duazione e quantificazione dei benefici tratti da-gli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati i-dentificativi sono custoditi ed aggiornati nell'ap-posito catasto consortile.
6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933.
Titolo IV
ConsorziCapo I
Natura, funzioni, procedimento elettorale, organiArt. 9
Natura e ordinamento
1. I consorzi di bonifica sono enti pub-blici al servizio dei consorziati, per la valorizza-zione del territorio, in un rapporto di collabora-zione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, ed operano secondo criteri di ef-ficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
2. Ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di acces-so e le norme in materia di documentazione amministrativa così come previsto dalla Legge n. 241 del 1990, e dal decreto del Presidente del-la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I consorzi di bonifica sono soggetti al-la vigilanza della Regione secondo quanto previ-sto dagli articoli successivi.
4. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di fun-zionamento.
Art. 10
Statuto1. Al fine di garantire uniformità agli in-dirizzi della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricol-tura e riforma agro-pastorale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, approva con apposita delibera uno schema di statuto. I consorzi di bonifica, entro i novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema predi-sposto.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente leg-ge, assicura la separazione tra le funzioni di in-dirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in partico-lare: modalità di costituzione, composizione, at-tribuzioni e funzionamento degli organi di am-ministrazione. Lo statuto disciplina inoltre le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.
3. Lo statuto del consorzio adottato o modificato dal consiglio di amministrazione, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo com-prensorio.
Art. 11
Organi1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 12
Assemblea dei consorziati1. Fanno parte dell'assemblea tutti i pro-prietari consorziati iscritti nel catasto del con-sorzio, che godano dei diritti civili.
2. In luogo del proprietario e con l'as-senso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo con-sortile.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati ana-grafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modali-tà previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste de-gli interessati.
Art. 13
Aventi diritto al voto1. Ha diritto al voto ogni consorziato maggiorenne che ai sensi dell'articolo 12 fa parte dell'assemblea e che sia in regola con i paga-menti dei contributi dovuti al consorzio.
2. Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corri-spondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprieta-rio della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
4. Per le società e per le persone giuridi-che il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specifi-camente designati dai competenti organi. Per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è eser-citato dai rispettivi rappresentanti legali.
5. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertifi-cazione.
Art. 14
Elezioni1. Il consiglio di amministrazione è elet-to dall'assemblea dei consorziati.
2. Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contribu-to minimo. Tale contributo, determinato - sulla base delle risultanze dei dati dei catasti consorti-li e dei dati emergenti dai Piani di classifica - con deliberazione della Giunta regionale su pro-posta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, deve essere fissato in modo da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.
3. Hanno diritto a un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che parte-cipano al gruppo raggiunga il minimo richiesto. In tal caso il diritto di voto viene esercitato me-diante delega conferita ad uno di essi.
4. Il numero di voti da attribuire a cia-scun proprietario consorziato si determina se-condo le modalità di cui alle seguenti lettere:
a) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver dirit-to ad un voto;
b) con sistema decrescente, mediante l'appli-cazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella.
Scaglioni di
contribuenzaVoti
Aliquote di
decrescenzada 1M a 40M(1)
fino a 80M
fino a 150M
fino a 260M
fino a 420M
fino a 640M
oltre 640M
Voti
Voti 36 sui primi 40M +voti
Voti 68 sui primi 80M +voti
Voti 110 sui primi 150M +voti
Voti 154 sui primi 260M +voti
Voti 186 sui primi 420M +voti
Voti 208 sui primi 640M +voti
0,90 ogni M
0,80 ogni M succ.
0,60 ogni M succ.
0,40 ogni M succ.
0,20 ogni M succ.
0,10 ogni M succ.
0,05 ogni M succ.
(1) M = contributo minimo per aver diritto a un voto
5. Il sistema proporzionale, di cui alla lettera a) del comma 4, si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli o asso-ciati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'articolo 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.
6. Il sistema decrescente di cui alla lette-ra b) del comma 4 si applica nei confronti dei consorziati non compresi tra quelli di cui al comma 5.
7. L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al comma 5 è effettuata con deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal competente or-gano di controllo.
8. In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può supe-rare il 5 per cento del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.
9. Qualora dalla ripartizione dei voti, ef-fettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuenza totale, non raggiun-gano il 40 per cento del totale dei voti, i voti at-tribuiti ai singoli proprietari consorziati che vo-tano con il sistema decrescente, sono ridotti in base percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40 per cento del totale dei voti.
10. Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto dopo il primo si arrotondano, in più o in meno, all'unità più vicina.
11. L'elezione del consiglio si svolge sulla base di liste concorrenti di candidati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.
12. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero di consiglieri da eleggere.
13. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, da un numero di consorziati non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al vo-to.
14. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che ottengono il maggior nume-ro di voti preferenziali; in caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato più anziano di età.
15. Entro otto giorni dalla data di svol-gimento delle elezioni, i verbali relativi alle ope-razioni elettorali sono trasmessi in copia all'As-sessorato regionale dell'agricoltura e riforma a-gro-pastorale e i consorzi, con apposito provve-dimento, rendono noti i risultati elettorali.
16. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato re-gionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
17. Esaminati gli atti relativi alle opera-zioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 16, l'Assessorato regionale dell'agricol-tura e riforma agro-pastorale, dispone, entro no-vanta giorni dalla data di pubblicazione dei ri-sultati elettorali, l'insediamento del consiglio di amministrazione o, in caso di accertate gravi ir-regolarità, l'annullamento delle elezioni. Tra-scorso il predetto termine di novanta giorni sen-za che venga assunto alcun provvedimento, i ri-sultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio di amministrazione insediato. Il presi-dente o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consi-glio di amministrazione, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.
Art. 15
Ineleggibilità ed incompatibilità1. Non possono essere eletti nel consi-glio di amministrazione:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di di-chiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elet-torali politiche, salvi gli effetti della riabili-tazione, nonché coloro che siano stati sotto-posti a misure di sicurezza che non consen-tono l'iscrizione nelle liste elettorali;
e) dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sul-l'amministrazione del consorzio;
f) i dipendenti del consorzio di bonifica;
g) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno re-so conto della loro gestione;
h) coloro che hanno liti pendenti con il con-sorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
i) coloro che eseguono opere o erogano servi-zi per conto del consorzio;
l) coloro che hanno un debito liquido ed esi-gibile verso il consorzio.2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la de-cadenza dall'incarico.
3. Le cariche di presidente e componen-te del consiglio di amministrazione sono incom-patibili con la carica di componente della Giunta regionale, di Consigliere regionale, di compo-nente della giunta provinciale, di sindaco di co-mune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, di amministratore di ente strumentale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 16
Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri, eletti dai con-sorziati nell'ambito dell'assemblea con le moda-lità previste dall'articolo 14.
2. Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere di amministrazione eletto che, per qualsiasi motivo, cessi dalla cari-ca è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno la maggio-ranza dei consiglieri eletti si deve procedere a nuove elezioni.
3. Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge, a maggioranza asso-luta tra i suoi componenti, il presidente.
4. Il consiglio di amministrazione eserci-ta le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'at-tività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrati-va e della gestione agli indirizzi impartiti. Com-petono al consiglio di amministrazione, nei limi-ti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 27:
a) l'adozione dello statuto;
b) l'approvazione del programma di attività;
c) l'approvazione del piano di classifica;
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale individuato per professionalità e qualifiche, necessario ad assicurare la funzionalità del consorzio;
f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'at-tività dell'ente.
Art. 17
Presidente1. Il presidente ha la legale rappresen-tanza dell'ente, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.
3. Quando per qualsiasi motivo il presi-dente cessa dalla carica, il consiglio di ammini-strazione, ricostituito nei modi previsti nell'arti-colo 16, è convocato senza indugio dal consi-gliere più anziano, che lo presiede, per la nomi-na del nuovo presidente.
Art. 18
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effetti-vi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel regi-stro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o deca-denza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provve-de all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono in-sieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o deca-denza del presidente del collegio, l'Assessore re-gionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti eser-cita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice civile. In particolare il collegio dei revi-sori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustra-tive;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statu-to;
d) presenta annualmente all'Assessore regio-nale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale una relazione sulla gestione finan-ziaria del consorzio nonché sui risultati del-l'attività.
Art. 19
Indennità1. Al presidente del consorzio di bonifi-ca spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quel-la prevista per i sindaci dei comuni da tremilau-no a cinquemila abitanti, così come stabilita dal-la tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ed eventuali successive modifica-zioni.
2. Ai componenti del consiglio di am-ministrazione del consorzio di bonifica, compete per l'esercizio delle funzioni e per la partecipa-zione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari al 50 per cento dell'indennità prevista per il presidente.
3. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto ministeriale n. 119 del 2000 e dal comma 11 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le inden-nità previste dall'articolo 38 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, ad esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 20
Ordinamento del personale e
degli uffici del consorzio1. La disciplina del sistema organizzati-vo è regolata dallo statuto e dal regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Capo II
Catasto, piani di classifica, beneficioArt. 21
Catasto consortile1. I consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo territoriale regionale.
2. Il catasto deve essere aggiornato an-nualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato attraver-so la consultazione dei dati:
a) presenti nel Sistema informativo territoriale regionale;
b) presenti nel catasto erariale;
c) emergenti dagli atti di compravendita pre-sentati dai proprietari consorziati ovvero at-traverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;
d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto meccanizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo fino al 60 per cento dell'importo risultante da apposita perizia.
Art. 22
Piano di classifica1. Il piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informa-tivo territoriale regionale, individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica di competenza dei consorzi, stabilisce gli indici per la quantifi-cazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di clas-sifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il Piano di classifica co-stituisce il presupposto necessario e fondamenta-le per l'esercizio della potestà impositiva.
2. Il piano di classifica e il relativo pe-rimetro di contribuenza, sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che in tutto o in parte ricadono nel comprensorio di bonifica. En-tro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono pre-sentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso detto ultimo termine, tutti gli atti e le eventuali controdeduzioni del consorzio sono trasmessi all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'approvazione.
3. I proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un be-neficio di cui all'articolo 23 dalle opere di boni-fica gestite dal consorzio, per la parte non a cari-co della Regione o dello Stato, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica così come individuato nell'articolo 8.
4. I consorzi di bonifica approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifi-ca sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al com-ma 1.
Art. 23
Beneficio di bonifica1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti il sistema idrico settoriale agricolo.
2. Per le opere di competenza privata di cui all'articolo 5 il beneficio consiste nel vantag-gio immediato e diretto tratto dall'immobile in relazione agli interventi di bonifica realizzati.
3. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consorti-le, devono specificare esattamente la natura del beneficio, così come individuata nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8, e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.
Art. 24
Immobili serviti da pubblica fognatura1. Chiunque pur non essendo associato ai consorzi di bonifica utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurate e compatibili con l'uso irriguo, prove-nienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese di gestione del sistema monosettoriale in proporzione del beneficio con-seguito, secondo i criteri stabiliti nei piani di classifica e di concerto con l'Autorità di bacino.
Capo III
Pubblicazione degli atti, controllo di gestioneArt. 25
Pubblicazione1. Gli atti devono essere pubblicati nel-l'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2. La Giunta regionale, su proposta del-l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede ad approvare un appo-sito regolamento, cui i consorzi devono attener-si, finalizzato a disciplinare le modalità di pub-blicazione degli atti deliberativi e dei dati infor-mativi nel sito istituzionale della Regione Sar-degna.
Art. 26
Controllo di gestione1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno di-retto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.2. Il controllo di gestione è riferito ai se-guenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsio-nali e programmatici e l'adeguatezza rispet-to alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esi-genze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
Capo IV
Vigilanza, controlli, impugnativeArt. 27
Vigilanza e tutela1. Al fine di assicurare omogeneità, or-ganicità ed efficacia all'attività di bonifica ed ir-rigazione, nonché per il coordinamento dell'a-zione dei consorzi, la Giunta regionale, su pro-posta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e ge-stionale dei consorzi di bonifica, promuovendo la costituzione di servizi tecnici e amministrativi comuni tra più consorzi, finalizzata ad una più efficace gestione delle attività.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltu-ra e riforma agro-pastorale può chiedere ai con-sorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accerta-re il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del consorzio.
3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio a provvedervi en-tro il termine determinato. Scaduto infruttuosa-mente tale termine la Regione nomina un com-missario ad acta per i relativi adempimenti.
Art. 28
Scioglimento1. Il Presidente della Regione, su propo-sta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e ri-forma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora, nella gestione degli stessi, venga accer-tata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di re-golamenti, dello statuto e delle direttive regiona-li, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi dei piano regionale di bonifica nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle fina-lità istituzionali del consorzio.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straor-dinario, incaricato dell'amministrazione dell'en-te, che deve convocare entro sei mesi l'assem-blea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale, per comprova-te necessità, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
5. Il commissario straordinario è assisti-to da una consulta composta da non più di tre membri, nominati fra i consorziati, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e rifor-ma agro-pastorale.
Art. 29
Prorogatio1. Gli organi di amministrazione non ri-costituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli or-gani di amministrazione possono adottare esclu-sivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indi-cazione specifica dei motivi di urgenza ed indif-feribilità. Si applicano a tal fine le disposizioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444, di conver-sione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.
Art. 30
Trasmissione degli atti soggetti a controllo1. Gli atti soggetti al controllo ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 devono essere inviati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e ri-forma agro-pastorale non oltre il settimo giorno dalla data di adozione.
Art. 31
Controllo di legittimità e merito1. Sono soggetti al controllo di legittimi-tà e di merito da parte dell'Amministrazione re-gionale gli atti concernenti:
a) piani di classifica;
b) statuto e regolamenti;
c) partecipazione ad enti, società ed associa-zioni;
d) mutui;
e) acquisto o alienazione di immobili;
f) pianta organica, regime giuridico del perso-nale, assunzioni e promozioni;
g) bilanci preventivi e relative variazioni;
h) conto consuntivo.
Art. 32
Controllo di legittimità1. Sono soggetti al controllo di legittimi-tà da parte dell'Amministrazione regionale gli atti concernenti:
a) procedure relative alle operazioni elettorali;
b) appalti di lavori, forniture e servizi diversi da quelli realizzati in economia ai sensi del-la normativa di riferimento;
c) attribuzioni di incarichi e convenzioni;
d) ruoli di contribuenza.
Art. 33
Procedura di controllo1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 per l'approvazione dei piani di classifica gli atti soggetti a controllo sono tra-smessi a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Gli atti divengono esecutivi se l'Am-ministrazione regionale non ne pronuncia l'an-nullamento nel termine di trenta giorni dal rice-vimento ovvero anche quando, prima della sca-denza del termine, l'Amministrazione regionale comunichi all'ente che l'atto è stato ritenuto im-mune da vizi.
3. L'Amministrazione regionale può ri-chiedere, per una sola volta entro i termini pre-visti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori de-corrono ulteriori trenta giorni ai fini dell'eserci-zio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di control-lo entro i successivi trenta giorni.
4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi, ai soli fini dell'esercizio del con-trollo, dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
Art. 34
Impugnazioni1. Contro le deliberazioni del consorzio è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblica-zione delle stesse.
2. L'organo che ha adottato il provvedi-mento impugnato decide sulle opposizioni nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecuti-vità del provvedimento impugnato.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio è ammesso ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle deliberazioni stesse.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltu-ra e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 35
Contabilità1. I consorzi di bonifica devono unifor-mare la contabilità alle norme generali di conta-bilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ad utilizzare i servizi informativi disponibili presso la Regione.
2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle fun-zioni di cui all'articolo 3, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrati-va e contabile degli oneri relativi alle diverse at-tività.
Titolo V
Norme finanziarie, finali e transitorieCapo I
Norme finanziarie e finaliArt. 36
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 3.500.000 e fanno carico sull'UPB S06.043 del bilancio della Regione per gli anni 2006, 2007, 2008 e alla corrispondente UPB dei bilanci degli anni successivi.
2. Agli stessi oneri si fa fronte, per gli anni 2006, 2007 e 2008, con le risorse già stan-ziate in conto della citata UPB S06.043 del bi-lancio della Regione per gli stessi anni; per gli anni successivi si provvede con legge di bilan-cio.
Art. 37
Abrogazione ed efficacia1. È abrogata la legge regionale 14 mag-gio 1984, n. 21, e successive modifiche ed inte-grazioni.
2. Nei confronti dei consorzi di bonifica cessa di avere efficacia ogni altra norma che ri-sulti incompatibile o in contrasto con le disposi-zioni e le finalità della presente legge.
Art. 38
Disposizioni finali1. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3, il trasferimento del personale e dei beni alle province e ai comuni e i conseguenti adempimenti amministrativi e tec-nici, sono definiti con apposito provvedimento legislativo su proposta della Giunta regionale.
2. Con lo stesso provvedimento legisla-tivo si provvede ad accertare la consistenza dei singoli lotti delle opere, eseguite o in corso di esecuzione, da consegnare agli enti destinatari.
Capo II
Norme transitorieArt. 39
Razionalizzazione dei consorzi1. La Giunta regionale, su proposta del-l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro tre mesi dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, provvede, con procedure in deroga a quelle previste dall'artico-lo 2 e in coerenza con le finalità della stessa, al riordino, ridelimitazione dei comprensori di bo-nifica e dei relativi consorzi che non potranno superare il numero di quattro e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione.
2. Il Presidente della Regione, con pro-prio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive im-partite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:
a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pen-denti evidenziando distintamente le posi-zioni debitorie;
d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla conse-gna agli enti cui, ai sensi dell'articolo 3, so-no trasferite le funzioni;
e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello re-tributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assi-stenziale in atto;
f) alla predisposizione del piano di organizza-zione del personale compatibile con le fun-zioni dei consorzi;
g) alla predisposizione del piano di classifica.
Art. 40
Personale1. La Giunta regionale, tenuto conto de-gli elenchi del personale e delle piante organiche di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell'arti-colo 39, avvia il processo di mobilità del perso-nale dei consorzi di bonifica da trasferire, valu-tate anche le eventuali richieste, ad altri consorzi di bonifica, province, comuni ed altri enti locali.
2. Il personale trasferito è inquadrato dall'ente di destinazione con le garanzie dell'ar-ticolo 2112 del Codice civile facendo riferimen-to alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. Al personale trasferito è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale in ruolo nell'ente di destinazione ed è garantito un trattamento economico non in-feriore a quello corrisposto dall'ente di prove-nienza.
3. Il consorzio di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del tra-sferimento.
4. Al personale che abbia maturato i re-quisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chieda la risoluzio-ne del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2006 è corrisposta, a titolo di incentivazione, u-n'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacin-que anni e l'età anagrafica, espressa in anni, pos-seduta alla data di cessazione del rapporto di la-voro, calcolati per un massimo di quattro anni.