CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 223
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, PILIAil 20 marzo 2006
Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. Il patrimonio culturale e la Regione Sardegna
Il patrimonio culturale della Sardegna rappresenta, e non solo per i sardi, una risorsa di inestimabile valore. L'insieme dei beni culturali e paesaggistici della nostra Isola racconta infatti, in ogni sua manifestazione materiale e immateriale, la storia di un popolo che da tempo immemorabile è stato al crocevia del Mediterraneo, al centro di scambi con i paesi che su quel mare si affacciano; si configura quindi come un tessuto di straordinaria ricchezza, la cui originalità e specificità sono il risultato del sovrapporsi di millenarie stratificazioni e contaminazioni di civiltà e culture.
Perseguire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale della Sardegna è quindi non solo un'esigenza per i suoi abitanti, ma anche un impegno etico e politico prioritario, dal momento che esso costituisce un aspetto importante dell'identità del popolo sardo e, come tale, riveste interesse centrale per un'azione di governo che poggi sui fondamenti della specialità e dell'autonomia. In quest'ottica, i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura richiedono una politica di sviluppo che non li consideri come oggetto di azioni settoriali, esclusivamente indirizzate al potenziamento del settore turistico, ma li veda innanzi tutto come emblema della storia e dell'identità dei sardi, come risorse fondamentali da conoscere, salvaguardare e valorizzare, per accrescere la consapevolezza del loro valore e il senso di appartenenza nelle nostre comunità locali.
Queste considerazioni, legate al riconoscimento del valore del patrimonio in relazione alla specialità storico-politica e culturale della Sardegna, sono anche la necessaria premessa di un uso strategico e integrato dei beni culturali, che punti a garantirne la tutela, la valorizzazione e la fruizione nel contesto dello sviluppo locale e regionale, anche attraverso la sperimentazione di un nuovo modello di distretti culturali, rivolto - al di là dell'incremento delle attività turistiche - a incoraggiare la domanda culturale dei residenti e la sua capacità di generare un orientamento del territorio verso l'innovazione e le professioni creative. Per realizzare questa prospettiva, che fa leva sull'intreccio di rapporti esistente tra beni culturali, ambiente, paesaggio, realtà produttive e processi di crescita della conoscenza, è necessario poter disporre di strumenti normativi che consentano di attuare efficacemente anche in questo ambito la governance del territorio.
In Sardegna il settore dei beni culturali e degli istituti della cultura non è stato ancora fatto segno di adeguata attenzione: nonostante la sua importanza, è stato finora oggetto soltanto di interventi normativi frammentari e sotto diversi aspetti lacunosi.
L'emanazione di una organica legge sul settore diventa allora un impegno significativo per la XIII legislatura, un passo obbligatorio ed urgente. È indispensabile, infatti, che la Regione autonoma della Sardegna assuma strumenti normativi e di programmazione che definiscano le funzioni e i compiti regionali e degli enti locali in materia, assicurino prospettive di sviluppo organico e coordinato all'intero comparto e portino avanti il processo dell'esercizio dell' autonomia anche nell'ambito dei beni culturali. Le condizioni per il compimento di tale processo, le cui basi furono a suo tempo gettate con gli articoli 3 e 5 dello Statuto speciale della Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), sono ora giuridicamente rafforzate dall'attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) che all'articolo 8, espressamente, riconferma, nelle materie disciplinate dal Codice, le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Il Codice, inoltre, in molte parti ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (comma 1 dell'articolo 4), e nel contempo stabilisce che siano non solo lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione dei beni culturali e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (comma 3 dell'articolo 1). L'assetto del sistema dei beni culturali, così come si manifesta attraverso il Codice, apre spazi rilevanti all'iniziativa dell'articolato sistema delle autonomie locali ed alla cooperazione tra Stato e regioni, ed amplia la sfera di competenze regionali in materia di tutela e valorizzazione, riconoscendo da un lato la stretta relazione dei beni culturali con il loro contesto territoriale, dall'altro l'opportunità dell'integrazione dei diversi attori istituzionali coinvolti nell'esercizio delle funzioni relative.
2. Finalità, obiettivi e strategie del disegno di legge
L'obiettivo del disegno di legge è dunque creare le premesse per una politica dei beni culturali in cui la Regione, insieme agli enti pubblici territoriali, delinei un sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura volto ad assicurare l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e valorizzazione e a garantire la fruizione in cooperazione con lo Stato, le province e i comuni, con il coinvolgimento delle università, delle istituzioni culturali e dei privati, nonché ad incrementare la qualità dei servizi e delle attività dei musei, delle biblioteche e degli archivi. Ciò anche in attuazione sia degli articoli 3 e 5 del nostro Statuto, che già assegnano alla Regione rispettivamente la potestà legislativa su biblioteche e musei e la facoltà di emanare norme di integrazione e attuazione su antichità e belle arti e nelle altre materie previste da leggi dello Stato, sia dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), che ha affidato alla Regione il compito di costituire una rete di servizi per conservare, catalogare e rendere fruibile il patrimonio culturale sardo attraverso l'emanazione di leggi di settore.
Il disegno di legge, a partire dalla definizione di principi generali ispiratori dell'azione regionale sui beni, gli istituti, i luoghi della cultura indicati all'articolo 2 (leale collaborazione, cooperazione, coordinamento e sviluppo della progettualità comune fra soggetti pubblici e privati attivi nel settore, valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali, qualità della progettazione e delle azioni attuative, promozione dell'attività di ricerca e dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura, promozione di un costruttivo rapporto tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza) si propone di rispondere, nel corso dell'articolato, a finalità di natura politico-istituzionale e amministrativo-gestionale.
Dal punto di vista politico-istituzionale, si è tenuto conto dei mutamenti di rilievo intercorsi nel quadro normativo statale con la riforma del titolo V della Costituzione e con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La riforma del titolo V - frutto di quel processo di decentramento dei poteri e delle funzioni dello Stato in atto ormai da anni, e recentemente fattosi più rapido per l'intensificarsi delle spinte federaliste - ha rispecchiato l'accresciuta consapevolezza dell'importanza della dimensione "locale" dei beni culturali, segnalando la rilevanza, accanto all'aspetto della tutela del bene, di quelli della sua valorizzazione e fruizione. Ha aperto nuove possibilità per un assetto effettivamente pluralista dei pubblici poteri in questo ambito, col prevedere per le regioni forme speciali di autonomia (comma 3 dell'articolo 116) e intese pattizie di coordinamento tra Stato, regioni e altri enti territoriali in materia di tutela (comma 3 dell'articolo 118). Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha, a sua volta, confermato l'impostazione del nuovo titolo V (articoli 4, 5, 112 e 113).
Tenendo presenti analoghi percorsi già avviati da altre regioni italiane, come la Toscana, il disegno di legge persegue l'ampliamento delle funzioni della Regione da realizzare anche attraverso gli strumenti previsti dalle norme sopraindicate, come patti, intese, accordi che consentano l'attuazione del principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 118 della Costituzione. La costruzione in Sardegna di un sistema di gestione dei beni culturali pluralista ed integrato, fondato sulla valorizzazione della dimensione territoriale del patrimonio, rappresenta infatti un obiettivo che richiede la massima collaborazione istituzionale: muovendo da questo presupposto, la prospettiva tracciata si propone di creare le condizioni per un'azione sinergica che veda coinvolti accanto alla Regione lo Stato, gli enti locali, la Conferenza episcopale, le università, l'associazionismo culturale e le forze economiche, in un quadro di equilibrata ripartizione di compiti e di responsabilità. L'intento è quello di costruire fra tutti i soggetti interessati, ai diversi livelli, dei processi di condivisione che si traducano in concreti momenti di progettualità e di azione comune. In questo contesto, un ruolo di particolare rilievo è assegnato agli enti locali, dei quali viene riconosciuta la centralità nello svolgimento delle funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra patrimonio culturale e contesto paesaggistico e territoriale.
Dal punto di vista amministrativo-gestionale, il disegno di legge muove dall'esigenza di regolamentare e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone l'organizzazione in sistema e il ruolo di salvaguardia, valorizzazione e conoscenza nei confronti del patrimonio identitario, culturale e ambientale, di agevolare e sostenere la ricerca, anche attraverso scavi archeologici e paleontologici nel territorio della Sardegna, di promuovere e sostenere l'arte contemporanea e di delineare strategie di sviluppo fondate sull'interazione tra beni e attività culturali, ambiente, paesaggio e realtà produttive. Introduce, inoltre, accanto ai più tradizionali istituti e luoghi della cultura, due tipologie nuove per la Sardegna e particolarmente idonee a valorizzarne il patrimonio culturale: i parchi archeologici e gli ecomusei che, assimilati ai musei, possono essere funzionalmente inseriti nell'organizzazione museale regionale.
La creazione di un sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura rappresenta un aspetto rilevante degli interventi previsti. Individuato come lo strumento fondamentale di organizzazione territoriale dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi, il sistema si fonda sulla cooperazione delle strutture, l'incremento della qualità dei servizi, la valorizzazione della professionalità degli operatori, e tende a superare la frammentarietà degli interventi anche attraverso la previsione di una procedura di riconoscimento regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, in base al possesso di requisiti minimi di qualità, e di criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei e biblioteche.
3. Il contesto museale
Nell'ambito museale, l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi, per mettere i musei in condizioni di sostenere il confronto con un contesto nazionale e internazionale che diviene sempre più aperto, dinamico e competitivo, si affianca a quello di dare attuazione all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1997 e di adeguare il quadro normativo regionale alle novità introdotte, oltre che dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
In forza dell'articolo 3, titolo II, dello Statuto, la Regione ha titolarità piena in materia di musei, raccolte museali e siti culturali degli enti locali, con poteri di indirizzo e di vigilanza; può esercitare inoltre potere sostitutivo in ordine alla tutela nei confronti dei soggetti pubblici e privati detentori di beni locali o di interesse locale, in caso di perdurante inerzia o inadempienza di questi. Queste funzioni, tuttavia, in assenza di norma di settore non sono state esercitate pienamente. La legislazione esistente è infatti per lo più finalizzata ad interventi di mero sostegno finanziario.
Le disposizioni che riguardano, direttamente o indirettamente, i musei sono:
- legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, modificata con la legge regionale 20 giugno 1979, n. 49, che prevede l'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di musei;
- legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, che istituisce a Nuoro l'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde, conferendogli patrimonio e bilancio propri;
- legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni, che finanzia "progetti speciali" finalizzati all'occupazione anche nell'ambito dei beni culturali;
- legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, che istituisce la Fondazione Costantino Nivola e il relativo museo;
- l'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, che prevede la concessione di contributi a enti pubblici ed ecclesiastici e a privati, per interventi di completamento e allestimento di musei di interesse locale e acquisto di attrezzature; l'applicazione della legge (che concerne la concessione di aiuti e per la quale è in corso di notifica alla UE) è però sospesa da alcuni anni;
- la legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, che ha trasferito agli enti locali i fondi destinati ai musei;
- le diverse leggi finanziarie, che erogano di anno in anno ai musei dei fondi, limitati (legge regionale 7 aprile 1995, n. 6) al completamento di iniziative già avviate alla data dell'1° giugno 1993;
- l'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, che assegna agli enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei musei e siti culturali a cooperative e società.
Altri strumenti finanziari, nel corso degli anni, hanno previsto stanziamenti per i musei: misure del POR, i PIA, il programma LEADER, i PIT e programmi europei come INTERREG.
Come già rilevato, al ruolo di sostegno finanziario non ha però corrisposto una parallela azione di orientamento e indirizzo. Anche in conseguenza di ciò, l'attuale situazione dei musei della Sardegna, pur caratterizzata da una vitalità di fondo che rispecchia un forte investimento identitario da parte delle comunità, registra una serie di problemi.
Le strutture museali, con le aree e i siti culturali, sono oggi nell'Isola circa 180, cifra paragonabile a quella di regioni con risorse e numero di abitanti maggiori. L'incremento quantitativo dell'ultimo decennio, non regolato da una pianificazione a medio e lungo termine né da criteri di equilibrata distribuzione territoriale, ha determinato una diffusa ripetitività dell'offerta culturale e il moltiplicarsi di strutture con scarse risorse e con un numero di utenti insufficiente a garantire la sostenibilità dei relativi progetti museali.
I musei sardi sono in gran maggioranza ancora poco visitati (il 72 per cento delle visite si concentra su 10 strutture) e i visitatori sono in misura preponderante turisti. Il limitato coinvolgimento dei residenti è probabilmente dovuto alla mancanza, nella gran parte dei casi, di una programmazione stabile di iniziative culturali, espositive e didattiche, ostacolata dalla carenza di risorse e di personale specificamente professionalizzato. Domina quindi un modello di museo-contenitore di cose rare, statico e non dinamico, scarsamente proiettato all'esterno, secondo una visione che appare obsoleta alla luce delle profonde trasformazioni che hanno attraversato il mondo dei musei negli ultimi decenni.
4. Il contesto bibliotecario e archivistico
La Regione Sardegna ha, in base all'articolo 3, titolo II, dello Statuto, competenza primaria sulle biblioteche di ente locale, ma è la sola regione italiana a non aver ancora prodotto una legge organica di settore. La competenza primaria in tema di servizi bibliotecari e documentari sul territorio è esercitata attraverso norme che regolano il sostegno diretto agli enti locali e alle loro strutture bibliotecarie (legge regionale 24 novembre 1950, n. 64), alla cooperazione territoriale e alle istituzioni bibliotecarie private (articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348). A queste vanno aggiunte le competenze trasferite di Soprintendenza ai beni librari (articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975) e l'intervento a favore della gestione delle strutture con affidamento a cooperative da parte degli enti proprietari (articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000). In particolare le disposizioni regionali e nazionali di riferimento sulle biblioteche e gli archivi sono:- legge regionale n. 64 del 1950, che prevede contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di enti locali e con cui la Soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla Regione autonoma della Sardegna;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 sulle nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, articoli 11 e 12;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 che disciplina le modalità di erogazione di contributi diretti all'attività di cooperazione bibliotecaria territoriale e le istituzioni bibliotecarie private;
- legge regionale n. 28 del 1984 e legge regionale n. 11 del 1988 e successive modificazioni che finanziano progetti speciali finalizzati all'occupazione anche nell'ambito della gestione di biblioteche e archivi;
- articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 che prevede contributi agli enti locali per l'affidamento in gestione di biblioteche e archivi.
Anche in questo ambito, le norme regionali sono di carattere sostanzialmente finanziario. Tuttavia, a differenza di quanto accade per i musei, la situazione del settore - il cui sviluppo è avvenuto finora anche a seguito del trasferimento dallo Stato alla Regione della Soprintendenza ai beni librari e con la delega di altre funzioni - può dirsi decisamente positiva. La diffusione sul territorio delle strutture e dei servizi bibliotecari, spesso unico presidio culturale nei piccoli centri della Sardegna, arriva al 90 per cento di copertura, con 346 biblioteche aperte al pubblico e funzionanti; generalmente soddisfacenti sono la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori. Inoltre è alta, anche qualitativamente, la capacità progettuale del personale e la promozione e partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali.
Nell'ambito bibliotecario e nell'ambito archivistico, che nel disegno di legge viene assimilato a quello bibliotecario, l'esigenza è da un lato di attuare un intervento di razionalizzazione legislativa, volto a recepire i principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 1994, le Linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo del servizio bibliotecario pubblico del 2001 e le indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 23 ottobre 2003 "Linee di politica bibliotecaria per le autonomie"; dall'altro lato, quella di rafforzare il coordinamento a livello regionale e il ruolo degli enti locali, per consolidare e sviluppare l'esistente dando il massimo impulso ai fattori di servizio agli utenti e all'organizzazione di rete.
5. I parchi archeologici e storici
I parchi archeologici e storici, benché non ancora diffusi in Sardegna, vanno affermandosi in Italia e in Europa in misura sempre maggiore accanto ai musei tradizionali. Essi rappresentano innanzi tutto degli strumenti atti a garantire la salvaguardia e la fruizione dei monumenti e delle aree archeologiche e storiche, attraverso interventi che ne assicurino la tutela e la conservazione o ne promuovano la valorizzazione. In un contesto, come quello sardo, caratterizzato dalla disseminazione dei beni storici e archeologici su vaste aree territoriali, diventa particolarmente importante l'organizzazione territoriale del patrimonio ai fini della sua gestione e valorizzazione.
Il progetto di un parco archeologico o storico-archeologico presuppone inoltre una diversa percezione dell'archeologia, che, invece di limitarla al solo ambito accademico, riesca a metterne a fuoco tutte le potenzialità, riconoscendone l'utilità sociale più ampia. Oggi l'archeologia intrattiene stretti rapporti con un ambito di cruciale interesse per la Sardegna quale è la pianificazione paesaggistica, e con le altre discipline che governano il territorio: le conoscenze archeologiche costituiscono indispensabili premesse agli interventi nel campo della gestione dei suoli, delle politiche edilizie, delle grandi infrastrutture. Il legame tra ricerca, tutela e valorizzazione, da un lato, e pianificazione paesaggistica, dall'altro, si profila come un importantissimo intreccio in cui l'archeologia, nei suoi aspetti teorici e pratici, svolge un ruolo fondamentale, del quale si sta progressivamente acquistando consapevolezza.
Attraverso i parchi può, quindi, emergere una funzione dell'archeologia come scienza capace di incidere nel modo di vivere contemporaneo e di far comprendere più a fondo, per meglio conservarle e utilizzarle, le risorse culturali e paesaggistiche della Sardegna.
I parchi possono allora rappresentare una modalità attraverso cui la Regione e gli enti locali garantiscono adeguata salvaguardia e gestione, in un'ottica territoriale, del ricchissimo patrimonio storico, archeologico e ambientale della nostra Isola. In essi vengono compresi i complessi monumentali, inclusi i santuari, le chiese campestri, i luoghi di culto, le torri e i sistemi di difesa costiera, edificati anche nel corso di epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica.
6. Gli ecomusei
Gli ecomusei cominciano anche in Sardegna ad essere oggetto di interesse da parte di amministratori e operatori culturali. L'ecomuseo è, infatti, espressione complessiva della cultura di un territorio in cui gli aspetti storici, culturali, ambientali, produttivi si affiancano a quelli sociali e antropologici. Oltre a un ruolo attivo delle amministrazioni locali, svolto in un orizzonte sovracomunale, presuppone un patto con la comunità, intesa come gruppo caratterizzato da un forte coinvolgimento collettivo, dalla condivisione delle responsabilità e dall'intercambiabilità dei ruoli operativi. Alla base dell'ecomuseo è quindi la coscienza identitaria locale, vista sia come dinamica di scoperta delle proprie radici che come progetto consapevole, ispirato ai principi della sostenibilità. Il modello di ecomuseo emergente a livello internazionale individua in proposito due elementi chiave: la valorizzazione condivisa dei territori e il rafforzamento delle reti di relazioni locali, nelle quali l'ecomuseo funge da catalizzatore nella costruzione di capitale sociale.
L'ecomuseo contribuisce alla rigenerazione dei centri rurali, facilitando la permanenza dei residenti grazie a nuove opportunità di lavoro, e migliora le capacità di attrazione turistica dei luoghi con l'apertura di edifici ed ambienti di pregio, restaurati secondo i principi dell'edilizia tradizionale, della bioediliza e del risparmio energetico, e la realizzazione di percorsi nella natura con interventi a basso impatto ambientale. Queste caratteristiche fanno dell'ecomuseo una tipologia museale particolarmente adatta al contesto sardo, specie delle zone interne, e motivano la necessità di regolarne l'istituzione e l'attività mediante lo strumento normativo.
7. L'arte contemporanea
La Sardegna conta sull'attività di un'Accademia di belle arti, di alcuni musei di arte contemporanea, con casi di eccellenza, e sulla presenza di numerosi artisti di buon livello. Tuttavia, ove si eccettui l'istituzione della Fondazione Costantino Nivola (legge regionale n. 35 del 1990), la legislazione regionale non ha finora considerato l'arte contemporanea; più in generale è mancato in questo campo un intervento delle istituzioni programmato e continuativo. Ciò ha contribuito a indebolire ulteriormente un settore penalizzato dall'assenza sul territorio di un forte mercato qualificato e dalla carenza di coordinamento tra operatori, eventi e manifestazioni. In particolare, ha contribuito ad accentuare la situazione di relativo isolamento, e di conseguente svantaggio, in cui la lontananza dai grandi centri espositivi e dal mercato pone gli artisti sardi, tagliando fuori l'Isola anche da importanti manifestazioni nazionali.
Si impone quindi la necessità di dedicare una specifica attenzione anche a questo settore, che riveste un duplice significato, in quanto espressione della cultura attuale e in quanto elemento di continuità con le manifestazioni artistiche delle epoche precedenti (ciò che è oggi arte contemporanea sarà domani bene culturale). Nel riconoscere il valore culturale dell'arte contemporanea, sancito recentemente dal Patto per l'arte contemporanea sottoscritto dalla Conferenza unificata Stato-regioni il 27 marzo 2003, e nell'assegnare alla Regione un ruolo attivo di promozione e sostegno nei suoi confronti, indirizzato anche a favorire forme di contatto e di collaborazione con altre realtà regionali e internazionali, il disegno di legge intende porre una premessa al futuro sviluppo del settore.
8. La proposta legislativa
Il disegno di legge getta le basi della politica regionale nei contesti sopra descritti attraverso la definizione di principi, finalità, provvedimenti programmatori e strumenti volti nel loro insieme a disegnare una strategia coerente. Si riassumono qui i punti principali, che vengono esaminati analiticamente nell'articolato:
- definizione delle funzioni e dei compiti della Regione, delle province e dei comuni, al fine di dar corpo al sistema delle autonomie locali. In aderenza alla strategia di riforma della Regione orientata a valorizzare il ruolo degli enti locali, a questi viene assegnato il compito di programmare e di coordinare, nei rispettivi territori, l'attività e lo sviluppo degli istituti e dei luoghi della cultura; alle province è inoltre affidato il compito di erogare la maggior parte dei finanziamenti agli istituti e luoghi della cultura, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Regione e d'intesa con i comuni singoli o associati;
- introduzione dei Piani annuali provinciali e del Piano triennale regionale per i beni culturali e gli istituti e luoghi della cultura, due strumenti di programmazione che consentono di regolare e coordinare gli interventi a diversi livelli, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza, di efficacia organizzativa e gestionale;
- creazione di un Sistema museale e di un Sistema bibliotecario regionali, atti a consentire agli istituti e luoghi della cultura della Sardegna la fruizione in forma condivisa dei servizi e delle professionalità essenziali e a coordinarne l'azione sull'intero territorio regionale;
- previsione di standard minimi di qualità del servizio e delle dotazioni, il cui rispetto sarà necessaria premessa al riconoscimento formale degli istituti e dei luoghi della cultura da parte della Regione e della conseguente iscrizione nell'albo, appositamente istituito, degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna, introduzione di linee di orientamento riguardo ai profili professionali del personale e promozione di iniziative formative per quest'ultimo;
- istituzione di due organismi tecnico-scientifici, l'Osservatorio regionale dei musei e l'Osservatorio regionale delle biblioteche, volti a garantire la concreta partecipazione del mondo museale e bibliotecario, della cultura e delle istituzioni alle attività di programmazione, e ad assicurare la qualità dei sistemi museale e bibliotecario;
- creazione di un Sistema informativo che possa costituire un efficace strumento per la conoscenza, la promozione e la gestione del patrimonio culturale dell'intera Sardegna e istituzione di un sistema di identità visiva che identifichi il patrimonio culturale della Sardegna;
- promozione degli scavi archeologici e paleontologici, d'intesa con gli organismi statali competenti, l'Università e gli istituti di ricerca, allo scopo di accrescere la conoscenza della storia della Sardegna e di incrementare ulteriormente il patrimonio isolano;
- promozione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'arte contemporanea, anche in un orizzonte di scambi internazionali, e sostegno alla ricerca artistica contemporanea, in modo particolare a quella dei giovani.
9. Descrizione dell'articolato
Il disegno di legge è stato elaborato a partire da una ricognizione delle esperienze in materia condotte in diverse situazioni regionali di eccellenza e dal loro confronto con le peculiarità del contesto della Sardegna; in particolare, hanno costituito dei punti di riferimento le esperienze svolte dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, dalle Marche e dalla Sicilia. Il disegno di legge è composto da 22 articoli ripartiti in quattro titoli.
Titolo I - Principi
È suddiviso in tre articoli.
L'articolo 1 espone le finalità della legge e ne definisce l'oggetto. Le finalità sono individuate nel perseguimento della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna, materiale e immateriale, nel sostegno all'integrazione delle relative funzioni e compiti e nel coordinamento dei relativi interventi con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e dello sviluppo sostenibile. Ulteriori finalità sono la promozione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, insieme alla qualità dei relativi servizi e attività, e la valorizzazione e promozione dell'arte contemporanea, anche attraverso il sostegno alla ricerca artistica e l'incremento del patrimonio pubblico di opere d'arte.
L'articolo 2 fissa i principi generali cui si ispira l'intervento della Regione: leale collaborazione, cooperazione e coordinamento dei soggetti pubblici e privati, valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e contesti territoriali, qualità progettuale, promozione della ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico- scientifica degli istituti della cultura.
L'articolo 3 (Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura) prevede le forme di collaborazione istituzionale con lo Stato, da perseguire ai fini dell'ampliamento delle funzioni della Regione riguardo alla tutela, e dell'organizzazione e sviluppo di quelle relative alla valorizzazione e fruizione; definisce inoltre i termini della collaborazione con gli enti locali e dei rapporti con università e istituti culturali e di ricerca.
Titolo II - Funzioni e programmazioneDetermina funzioni e compiti della Regione (articolo 4), delle province (articolo 5) e dei comuni (articolo 6) e definisce gli strumenti di programmazione (articoli 7 e 8).
La Regione esercita le funzioni di valorizzazione e tutela dei beni culturali anche in riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e agli strumenti pattizi previsti dalla legislazione statale vigente, nonché le funzioni di indirizzo e di programmazione generale e valutazione.
Sono assegnate alle province, con il concorso dei comuni, le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio sul territorio provinciale; sono inoltre loro attribuite le funzioni di attivazione e sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari e quelle di erogazione dei contributi propri e regionali agli istituti e luoghi della cultura in ambito provinciale. I comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali ed esercitano tutte le funzioni non espressamente indicate dalla legge come di pertinenza dello Stato, della Regione e delle province. A Regione, province e comuni spetta il compito di assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura di cui hanno titolarità o a loro affidati.
Vengono istituiti due strumenti di programmazione:1) il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura (articolo 7), approvato dalla Regione sentito il parere dell'Osservatorio regionale dei musei e dell'Osservatorio regionale delle biblioteche; il Piano triennale stabilisce gli obiettivi e le priorità per lo sviluppo dei sistemi regionali museali e bibliotecari, fissando tra l'altro gli standard minimi di qualità del servizio e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale, i criteri per l'istituzione di nuovi istituti della cultura e definisce la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi nel settore e i criteri per la loro assegnazione;
2) i Piani annuali provinciali (articolo 8), approvati dalle province coerentemente con gli indirizzi fissati dal Piano triennale e in accordo con i comuni; i piani annuali dettagliano la programmazione della provincia e dei comuni nel settore dei beni culturali, con l'indicazione delle risorse destinate ai vari interventi, i criteri e le priorità per la loro attribuzione.
Titolo III - Istituti e luoghi della culturaSi articola in tre capi. I capi I e II, dedicati rispettivamente al Sistema museale e al Sistema bibliotecario della Sardegna, si aprono rispettivamente con le definizioni di museo, parco archeologico ed ecomuseo (articoli 9, 10 e 11) e di biblioteca ed archivio storico (articolo 14), al fine di consentire la collaborazione di tutti gli enti e soggetti interessati sulla base di concetti condivisi.
Il capo I, riguardante il Sistema museale della Sardegna, comprende gli articoli dal 9 al 13. L'articolo 9 reca la definizione di museo ed indica i relativi compiti. La definizione di museo adottata è esemplata nei suoi tratti fondamentali su quella dell'ICOM (International council of museums, comma 1 dell'articolo 2 dello statuto dell'associazione), a sua volta comprensiva di quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio (quest'ultima omette di citare, accanto alle "finalità di educazione e di studio", quella di "diletto", che si è preferito conservare per il suo significato rilevante anche ai fini del ruolo economico delle istituzioni museali nel quadro dell'offerta turistica). Si è introdotto un esplicito richiamo ai beni "immateriali" allo scopo di sottolineare il ruolo dei musei nei confronti di espressioni culturali quali feste, cerimonie, musica, poesia, saperi alimentari, immaginario popolare, ecc.
L'indicazione dei compiti dei musei integra gli aspetti legati alla tutela (conservazione, catalogazione, incremento delle collezioni) con la valorizzazione, la comunicazione, la didattica, lo studio e la ricerca, in un quadro di collaborazione con il territorio in tutte le sue articolazioni, dal contesto ambientale a quello rappresentato dagli altri musei, da quello universitario e dell'associazionismo culturale a quello produttivo e imprenditoriale.
Viene in tal modo delineato un modello di museo attivo e propositivo, capace di dialogare con il proprio ambito di riferimento attraverso proposte espositive, culturali e didattiche continuamente rinnovate. Un'idea di museo volta al superamento del tradizionale modello del "museo-ufficio", fino a questo momento nettamente prevalente in Sardegna, la cui attività si limita alla conservazione ed esposizione delle proprie raccolte.
Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la funzione didattica dei musei, che deve essere potenziata al massimo, anche in rapporto con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 10 individua il parco archeologico, mutuandone in parte la definizione dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, come ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la valorizzazione e la fruizione a fini scientifici, culturali e turistici. Vengono compresi nei parchi i complessi monumentali, e in particolare santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o demoetnoantropologica. Definisce poi i compiti del parco, prevedendo anche il coordinamento delle sue attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati. L'istituzione dei parchi è condizionata al possesso preliminare di una serie di requisiti (presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche, demoetnoantropologiche e naturalistiche, di particolare interesse; coinvolgimento di due o più comuni, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante; elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale) ed affidata ad apposito atto della Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, nel quale è individuata la perimetrazione. Viene, inoltre, prevista, una suddivisione per aree (zona archeologica, ambientale e paesaggistica e naturale attrezzata).
L'articolo 11 contiene la definizione di ecomuseo e dei suoi compiti e fissa alcuni prerequisiti per l'istituzione degli ecomusei. Benché questa forma museale non sia oggi un elemento caratterizzante della situazione sarda, le è stata dedicata un'attenzione specifica a causa delle sue peculiarità e del rapporto particolarmente diretto che intrattiene con il contesto locale.
L'articolo 12, individuando nel Sistema museale regionale lo strumento più idoneo a garantire la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, ne definisce i compiti, le modalità di istituzione e l'articolazione.
Il Sistema si articola in sistemi territoriali e contempla anche la possibilità di istituzione di reti tematiche. Prerequisito per la partecipazione al Sistema è il possesso degli standard minimi di qualità stabiliti dal Piano triennale. Istituiti in base ad accordi formali di cooperazione tra gli enti, i sistemi museali hanno il compito di coordinare tra loro e col territorio gli istituti e i luoghi associati, di istituire servizi comuni ai musei aderenti, mettendo così a disposizione anche degli istituti più piccoli figure professionali fondamentali quali ad esempio quelle curatoriali e didattiche e realizzando economie di scala. Hanno inoltre il compito di cooperare col sistema informativo regionale assicurando la circolazione delle informazioni e di raccogliere e trasmettere alle province i dati sui servizi e gli utenti.
L'articolo 13 istituisce l'Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico composto da rappresentanti del mondo museale, delle associazioni professionali del settore e degli enti e istituzioni interessati al servizio museale; l'Osservatorio ha funzione propositiva e consultiva riguardo al Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, e funzione di monitoraggio e controllo della qualità culturale e scientifica del sistema museale regionale.
Il capo II riguarda il Sistema bibliotecario regionale e comprende gli articoli dal 14 al 16.
L'articolo 14 espone definizioni e compiti delle biblioteche e degli archivi, ponendo come elementi fondanti di queste strutture permanenti l'accesso all'informazione in funzione degli utenti, lo sviluppo dei servizi, la cooperazione e l'orientamento alla multiculturalità.
La Regione, nel rispetto dei principi del Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche del 1994, ritenuti ormai acquisiti dalla comunità scientifica internazionale, individua nelle biblioteche pubbliche di ente locale le strutture preposte all'erogazione dei servizi a garanzia del diritto primario di tutti i cittadini al libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. Le biblioteche, mediante personale professionalmente qualificato, assolvono ai compiti di raccolta, aggiornamento, conservazione e organizzazione del materiale informativo su qualsiasi supporto, promuovendo presso la comunità di riferimento tutti i servizi bibliotecari erogati. Oltre ai servizi di base, quali la consultazione, il prestito e l'informazione bibliografica, le biblioteche si attivano per fornire servizi bibliotecari e informativi estesi, spesso rivolti a fasce di utenti svantaggiati, a cominciare dai non vedenti e dagli ipovedenti.
Negli archivi storici di ente locale si individuano le strutture preposte alla raccolta, conservazione e fruizione della documentazione storica della comunità locale. Vengono equiparati alle biblioteche e agli archivi storici tutti i centri di documentazione e informazione comunque denominati.
L'articolo 15 definisce il Sistema bibliotecario della Sardegna come organizzazione di rete articolata in sistemi bibliotecari territoriali, passando poi alla descrizione dei sistemi bibliotecari territoriali, aggregazioni di biblioteche che costituiscono lo strumento di attuazione della cooperazione bibliotecaria; tra i loro compiti, particolare rilevanza hanno l'organizzazione dei servizi e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, la condivisione dei cataloghi e il prestito interbibliotecario.
Con l'articolo 16 viene istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, con composizione e finalità analoghe, relativamente all'ambito bibliotecario, a quelle dell'Osservatorio regionale dei musei.
Il capo III definisce alcuni strumenti per il funzionamento dei sistemi museale e bibliotecario della Sardegna.
L'articolo 17 istituisce il Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, strumento conoscitivo fondamentale per la gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi della tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, così come per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca. Il Sistema informativo consente l'integrazione in un unico ambito e la valorizzazione del patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio, favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti culturali e di ricerca, i soggetti privati interessati; costituisce inoltre il punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale sardo.
Viene istituito anche un sistema di identità visiva del patrimonio culturale della Sardegna, destinato a connotare ai fini di comunicazione e promozione i beni culturali e paesaggistici sardi.
L'articolo 18 istituisce l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, che individua le strutture che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione in base al possesso di requisiti minimi di qualità.
Titolo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finaliL'articolo 19 autorizza gli interventi finanziari previsti dalla legge.
L'articolo 20 è costituito dalla norma finanziaria.
L'articolo 21 abroga le precedenti norme rilevanti ai fini dell'argomento della legge.
L'articolo 22 consente il completamento ai sensi delle norme di riferimento preesistenti dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.
***************
Titolo I
Norme generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.
2. La Regione favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento dei relativi interventi, anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e dello sviluppo sostenibile, e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché il miglioramento della qualità dei relativi servizi e attività.
3. La Regione promuove la valorizzazione e la promozione dell'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della Legge 29 luglio 1949, n. 717.
4. La presente legge disciplina le attività di fruizione e di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, così come definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei beni dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, condizioni omogenee di efficace gestione; disciplina altresì l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative relative ai musei, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.
Art. 2
Principi generali
1. Gli interventi della Regione sui beni, gli istituti, i luoghi della cultura e sull'arte contemporanea si ispirano ai principi di:
a) leale collaborazione;
b) cooperazione, coordinamento e sviluppo della progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati attivi nel settore;
c) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
d) qualità della progettazione e delle azioni attuative;
e) promozione dell'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
f) promozione di un costruttivo rapporto tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.
Art. 3
Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura
1. Per le finalità della presente legge la Regione opera anche congiuntamente con gli enti locali, persegue ogni intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la Conferenza episcopale sarda, con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, verticale e orizzontale; promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e culturali o aventi comunque scopi culturali.
2. La Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, promuove atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato volti a rafforzare l'integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:
a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale alla Regione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e individuazione di forme di gestione idonee;
c) definizione degli indirizzi generali per il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.
3. Nell'ambito degli indirizzi regionali, la Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra patrimonio culturale e paesaggio.
4. In applicazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004 la Regione garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e programmi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nel territorio regionale.
5. La Regione, per conseguire una maggiore efficacia degli interventi e l'omogeneità nella gestione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, traccia indirizzi generali per la fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
6. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni di ricerca e di studio con le università e altri istituti culturali e di ricerca e può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.
Titolo II
Funzioni e programmazione
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004, e dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dell'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e le funzioni di indirizzo, programmazione generale e valutazione in materia di gestione di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati. In particolare:
a) predispone il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura e approva i Piani annuali provinciali, di cui agli articoli 7 e 8;
b) promuove e coordina, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, gli enti locali e i titolari di istituti e di luoghi della cultura pubblici e privati, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, secondo metodologie definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con altre regioni, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;
c) coopera, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a vincolo di tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;
d) elabora e attua progetti per la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;
e) elabora e attua progetti per la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, anche nel quadro di accordi definiti a livello nazionale e ne favorisce la catalogazione;
f) promuove, coordina e attua gli interventi di restauro dei beni culturali, sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
g) promuove azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e attiva programmi di acquisto dei beni culturali anche da privati;
h) promuove e coordina, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed esercita il diritto di prelazione sui beni culturali ai sensi degli articoli 60 e 62 del medesimo decreto;
l) esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
m) predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti, dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 18;
n) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità e di gestione dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza;
o) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
p) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;
q) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;
r) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati e in particolare di ipovedenti e non vedenti;
s) ura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
t) esercita, inoltre, le funzioni che le sono state attribuite da norme di attuazione statutaria e assolve ogni altro compito rivolto all'attuazione delle finalità della presente legge.
2. La Regione, previa intesa con lo Stato, esercita inoltre i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali.
3. La Regione può stipulare convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura. Le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.
Art. 5
Funzioni e compiti delle province
1. Le province concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali. In particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:
a) programmano e coordinano, con il concorso dei comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale, promuovendo l'attivazione di sistemi museali e bibliotecari, a partire dalle potenzialità del territorio e dalle esperienze in esso presenti e mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) approvano, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati e contestualmente al bilancio preventivo, il Piano annuale provinciale, di cui all'articolo 8, suddiviso per singoli settori d'intervento;
c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
d) svolgono attività di monitoraggio e provvedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici relativi ai servizi degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale e li trasmettono annualmente entro il mese di ottobre alla Regione;
e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.
2. Le province assicurano l'erogazione di contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano triennale di cui all'articolo 7. In particolare erogano ai comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:
a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche, archivi storici;
c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;
d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
e) le attività di prevenzione e manutenzione di beni culturali di rilevante e riconosciuto interesse, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono di personale professionalizzato privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.
4. In assenza dell'azione delle province, la Regione esercita i poteri sostitutivi delle funzioni e dei compiti sopra elencati, secondo i principi di leale cooperazione e sussidiarietà. L'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti, di cui ai commi 1 e 2, è condizione essenziale per l'assegnazione da parte della Regione delle relative quote di finanziamento.
Art. 6
Funzioni e compiti dei comuni
1. I comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.
2. I comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali ed esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle province. Provvedono in particolare:
a) con appositi stanziamenti in bilancio, singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
b) n concorso con le province, all'elaborazione dei Piani annuali provinciali, di cui all'articolo 8;
c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organismi statali competenti;
d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità, o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e con le istituzioni scolastiche, universitarie, culturali e sociali, presenti sul territorio;
e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e informazione sul proprio territorio;
f) alla raccolta dei dati statistici relativi alle attività e ai servizi degli istituti della cultura e alla loro trasmissione alla provincia.
3. Per lo svolgimento di tali compiti i comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.
Art. 7
Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura
1. La Regione, in coerenza con le finalità e i principi della presente legge e con gli indirizzi del Documento di programmazione economica e finanziaria e del Documento strategico regionale, elabora il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano triennale.
2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri dell'Osservatorio regionale dei musei e dell'Osservatorio regionale delle biblioteche di cui agli articoli 13 e 16 e della Commissione consiliare competente. Ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
3. Il Piano triennale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei beni, istituti e luoghi della cultura, per lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e luoghi della cultura, della ricerca archeologica e paleontologica e dell'arte contemporanea, nonché le relative linee di intervento. Contiene in particolare:
a) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei e delle biblioteche necessari per ottenere il riconoscimento regionale e accedere ai finanziamenti, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei e biblioteche, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità del progetto;
b) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione;
c) i requisiti e i profili professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici
d) le linee dell'intervento regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali, per la tutela, conservazione e restauro dei beni librari, nonché per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea;
e) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e accompagnamento alla fruizione;
f) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;
g) le iniziative per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;
h) la ripartizione delle risorse regionali per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;
i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;
l) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.
4. Il Piano triennale è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.
Art. 8
Piani annuali provinciali
1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano triennale di cui all'articolo 7, d'intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il Piano annuale provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito definito Piano annuale provinciale.
2. Il Piano annuale provinciale dettaglia i progetti e le iniziative programmate dalla provincia e dai comuni, singoli o associati, nel settore dei beni, degli istituti e dei luoghi della cultura, con indicazione delle risorse ad essi destinate, stabilisce le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi viene determinata in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste.
3. La provincia trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, alla Regione una relazione sull'attuazione del Piano annuale provinciale dell'anno precedente, i risultati del relativo monitoraggio e una completa rendicontazione sull'uso dei finanziamenti attribuiti dalla Regione.
4. Nel caso in cui il Piano annuale provinciale venga attuato soltanto in parte la Giunta regionale provvede al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi degli anni successivi.
Titolo III
Istituti e luoghi della cultura
Capo I
Sistema museale della Sardegna
Art. 9
Musei
1. Il museo è una istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina, espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.
3. I musei hanno il compito di:
a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare, esporre le proprie collezioni;
b) assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica delle collezioni, anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali;
c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;
d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;
e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca;
f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;
g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;
h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.
4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
Art. 10
Parchi archeologici
1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la valorizzazione e la fruizione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica e storica.
2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:
a) perseguire la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico- ambientali;
b) promuovere e realizzare iniziative volte a suscitare ed accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;
c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;
d) promuovere progetti educativi relativi all'archeologia, alla storia, alla cultura locale, all'ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;
g) cooperare con i musei del territorio;
h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;
i) favorire l'inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
l) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano triennale, di cui all'articolo 7.
5. La Giunta regionale nell'atto di istituzione individua la perimetrazione del parco. Il perimetro del parco può subire variazioni solo in aumento, qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.
6. Il parco, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in:
a) zona archeologica, ossia l'area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d'interesse archeologico);
b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l'area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l'inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;
c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e di accoglienza dei visitatori.
7. La zonizzazione del parco è sottoposta ad approvazione della Giunta regionale.
8. L'istituzione dei parchi è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche, di rilevante interesse regionale;
b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.
9. La Regione favorisce, per quanto possibile, il coinvolgimento di più comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare sistemi integrati di gestione e valorizzazione.
10. I parchi sono funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.
Art. 11
Ecomusei
1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.
2. Gli ecomusei hanno il compito di:
a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la preservazione e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, demoetnoantropologiche;
c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.
4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
5. L'istituzione degli ecomusei è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare interesse e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di documentato valore;
b) coinvolgimento di due o più comuni e di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.
6. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale, di cui al comma 4 dell'articolo 17.
Art. 12
Sistemi museali
1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a incrementare la fruizione dei beni culturali, la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ai fini della conoscenza, del senso di appartenenza della comunità, del rafforzamento della coscienza della civiltà dei sardi e della promozione del turismo culturale.
2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola in sistemi costituiti su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 7, i musei regionali, i musei di ente locale e di interesse locale, le raccolte museali, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, i siti di interesse naturalistico, gli ecomusei e i sistemi museali. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.
3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.
4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:
a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;
d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;
e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti e alle strutture e trasmetterli alle province;
f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.
5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari, redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge. Gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:
a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema museale;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
e) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.
6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione sentite le amministrazioni provinciali competenti e i comuni interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.
Art. 13
Osservatorio regionale dei musei
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l' Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano triennale di cui all'articolo 7, e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna.
2. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) tre direttori dei musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;
b) un rappresentante della Conferenza episcopale sarda da questa designato;
c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;
d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei designati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
f) un rappresentante dell'International council of museums (ICOM) operante nel territorio regionale, designato dal Presidente dell'ICOM Italia;
g) un rappresentante delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici e degli ecomusei da queste designato;
h) il dirigente del Servizio beni culturali dell'Assessorato competente in materia di beni culturali.
Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due università della Sardegna, designato dai rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei.
3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono un presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente, ed entro il mese di ottobre presenta all'Assessore competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di beni culturali. Ai componenti dell'Osservatorio si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente normativa regionale.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio è chiamato ad esprimere, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno nel suo ambito di competenza per l'adempimento delle finalità del Piano triennale di cui all'articolo 7, in conformità ai criteri di valutazione da questo stabiliti; le risultanze di tale valutazione costituiscono un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 19.
Capo II
Sistema bibliotecario della Sardegna
Art. 14
Biblioteche e archivi storici
1. La biblioteca è un centro informativo permanente, aperto al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all'informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento, anche in una prospettiva multiculturale.
2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione storica della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell'organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna.
4. Le biblioteche hanno il compito di:
a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
b) predisporre ed erogare servizi informativi e documentari anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;
c) organizzare gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;
d) inventariare il materiale e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;
e) erogare servizi bibliotecari e informativi rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare di ipovedenti e non vedenti;
f) fornire assistenza e consulenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;
h) curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;
i) operare in collegamento e in collaborazione con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.
5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti. Possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.
7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni da loro a vario titolo curate nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia presso la Biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro a vario titolo curate nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la Biblioteca regionale.
Art. 15
Sistemi bibliotecari
1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.
2. Il Sistema bibliotecario della Sardegna aderisce e si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche e adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi. Si articola in sistemi bibliotecari costituiti su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 7, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari. Vi possono aderire, previe le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici presenti nel territorio.
3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.
4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per la uniformità delle procedure amministrative;
c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate;
f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati sui servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province;
g) ollaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.
5. I sistemi bibliotecari sono istituti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti o biblioteche all'interno di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge. Tali accordi devono prevedere:
a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
b) le funzioni del sistema;
c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
e) il personale assegnato a tali servizi;
f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. I sistemi bibliotecari sono istituiti in aree territorialmente omogenee; sono individuati dalla Regione, sentite le amministrazioni provinciali competenti e gli enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.
Art. 16
Osservatorio regionale delle biblioteche
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano triennale di cui all'articolo 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna.
2. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) due direttori delle biblioteche di ente locale e un responsabile dei sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;
c) un rappresentante della Conferenza episcopale sarda, da questa designato;
d) quattro rappresentanti degli enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche designati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche, designato dal presidente regionale;
g) un rappresentante delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designato;
h) i dirigenti del Servizio beni librari dell'Assessorato competente e della Biblioteca regionale.
Possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche statali designato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due Università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.
3. I membri dell'Osservatorio, alla prima seduta, eleggono il presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente, ed entro il mese di ottobre presenta all'Assessore competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente. Ai componenti dell'Osservatorio si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi previste dalla vigente normativa regionale.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Osservatorio è chiamato ad esprimere, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno nel suo ambito di competenza per l'adempimento delle finalità del Piano triennale di cui all'articolo 7, in conformità ai criteri di valutazione da questo stabiliti. Le risultanze di tale valutazione costituiranno un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione, per gli anni successivi, dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 19.
Capo III
Sistema informativo
Art. 17
Sistema informativo del patrimonio culturale
1. La Regione, per l'espletamento delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli enti locali, le università e altri istituti culturali e di ricerca, i soggetti privati interessati, nonché di assicurare la messa in rete dell'offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali. In particolare, la Regione organizza e gestisce:
a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici, demoetnoantropologici;
b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;
c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.
2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e trasparenza dell'intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l'accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
3. La Regione concorre con lo Stato, le altre regioni e con i soggetti pubblici e privati interessati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati catalografici nonché per l'integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.
4. La Regione istituisce un sistema di identità visiva del patrimonio culturale della Sardegna, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 18
Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura
1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente della Regione è istituito l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, che individua gli istituti e i luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano triennale di cui all'articolo 7. L'Albo, predisposto dall'Assessorato competente in materia di beni culturali, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente.
Titolo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 19
Finanziamenti regionali
1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:
a) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici, demoetnoantropologici, nonché la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna;
b) il funzionamento dei musei regionali, dell'Istituto superiore regionale etnografico di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e della Fondazione Costantino Nivola di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35;
c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico e demoetnoantropologico;
d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
e) l'acquisizione al patrimonio regionale di beni culturali anche in via di prelazione;
f) l'acquisizione di opere d'arte contemporanea, da destinare ai musei regionali; l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;
g) il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei musei;
h) gli interventi a supporto della formazione e del consolidamento di distretti culturali mediante la costituzione o la partecipazione di enti finalizzati al coordinamento strategico, alla promozione e al sostegno delle attività di produzione, diffusione e fruizione culturale, in conformità e in sinergia con le priorità strategiche e gli obiettivi del Piano triennale;
i) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione del materiale documentario moderno ed antico; la gestione e aggiornamento della sezione dedicata ai beni librari del sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna;
l) progetti di promozione della lettura e premi di letteratura per l'infanzia d'interesse regionale;
m) l'esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari, della tutela, conservazione, restauro e pubblica fruizione del materiale librario raro, antico e di notevole interesse storico;
n) il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Amministrazione regionale;
o) il funzionamento del centro per i servizi culturali Umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;
p) il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle biblioteche;
q) ogni altro intervento rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso contributi annuali alle province per:
a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;
b) la gestione dei servizi relativi a musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ed ecomusei;
c) il funzionamento dei sistemi museali;
d) le attività di prevenzione e manutenzione di beni culturali di riconosciuto interesse;
e) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
f) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
g) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;
h) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
i) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio regionale, valutati in euro 30.894.000 per l'anno 2006, in euro 29.224.000 per l'anno 2007 ed in euro 32.324.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:
a) quanto ad euro 30.624.000 per l'anno 2006, ad euro 25.384.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.014.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalla leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'articolo 21;
b) quanto ad euro 270.000 per l'anno 2006, ad euro 3.840.000 per l'anno 2007 e ad euro 4.310.000 per l'anno 2008 e successivi, con le variazioni di cui al comma 3.
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, altresì, con le risorse assegnate dallo Stato per eventuali funzioni dallo stesso trasferite o delegate in materia, iscritte in bilancio con provvedimento dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a' termini della vigente normativa.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 270.000
2007 euro 3.840.000
2008 euro 4.310.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 13 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2006.
in aumento
11- PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizio 03 - Beni culturali
UPB S11.025
Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
2006 euro ---
2007 euro 300.000
2008 euro 500.000
UPB S11.027
Investimenti per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
2006 euro ---
2007 euro 1.150.000
2008 euro 1.250.000
UPB N.I.
Indennità e rimborsi a componenti comitati
2006 euro 10.000
2007 euro 10.000
2008 euro 10.000
Servizio 04 - Beni librari
UPB N.I.
Indennità e rimborsi a componenti comitati
2006 euro 10.000
2007 euro 10.000
2008 euro 10.000
UPB S11.033
Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura
2006 euro 250.000
2007 euro 1.300.000
2008 euro 1.410.000
UPB S11.034
Beni librari
2006 euro ---
2007 euro 70.000
2008 euro 130.000
Servizio 06 - Sport e spettacolo
UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2006 euro ---
2007 euro 200.000
2008 euro 200.000
UPB S11.054
Progetto "La fabbrica della creatività"
2006 euro ---
2007 euro 800.000
2008 euro 800.000
4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle UPB di cui ai commi 1 e 3 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e sulle corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 21
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali);
b) articoli 1, 2, 3 e commi 1 e 2, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);
c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);
d) lettere e) ed f) del comma 6 dell'articolo 92, comma 7 dell'articolo 110 e articolo 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988);
e) articolo 81 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);
f) comma 1 dell'articolo 20 e commi 2 e 6 dell'articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1990);
g) comma 2 dell'articolo 29 e articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1992);
h) articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali);
i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna);
l) comma 5 dell'articolo 50 e articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1995);
m) articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);
n) comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1998);
o) articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1999);
p) articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2000);
q) commi 14, 15 e 16 dell'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001);
r) commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002);
s) lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003);
t) commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005).
Art. 22
Norme transitorie e finali
1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.