CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 219

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FODDIS

 il 2 marzo 2006 


Norme in materia di organismi geneticamente modificati


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge intende regolamentare la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura sarda. È importante questa specificazione perché nessuno si nasconde l'eventuale portata che l'applicazione delle moderne biotecnologie può avere nei diversi settori e gli eventuali vantaggi che possono derivare dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il presente disegno di legge intende regolamentare l'utilizzo e la presenza di organismi geneticamente modificati in agricoltura, con particolare riferimento alla produzione di alimenti direttamente o indirettamente destinati all'alimentazione umana.

Nella stesura del disegno di legge si è tenuto conto della normativa in essere, sia comunitaria che nazionale, e della specificità dell'agricoltura sarda, con particolare riguardo ai temi della salute umana, dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della trasparenza e diffusione delle informazioni in materia.

I principi che informano tutte le politiche di sviluppo agricolo e rurale in genere attuate in Sardegna mirano alla sostenibilità della produzione agricola, alle tematiche ambientali ed alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle produzioni isolane tipiche e di qualità. Il forte sviluppo del comparto biologico, uno dei più rilevanti in Italia, è un chiaro indice di tale opzione. Tali principi sono, oltre che chiaramente enunciati, anche portati in esecuzione da tutti i programmi di sviluppo rurale in essere in Sardegna: il Piano di sviluppo rurale, il Programma operativo regionale, i diversi strumenti di programmazione integrata, sino ad arrivare al LEADER +. Lo stesso Documento di programmazione economica e finanziaria 2005/2007 individua questi principi come elementi cardine per lo sviluppo delle zone rurali.

Ogni considerazione in merito alla diffusione di OGM deve tenere conto degli impatti che una tale politica avrà sull'agricoltura sarda. Si ritiene pertanto necessaria ma non sufficiente una rigorosa applicazione del principio di precauzione per stabilire la coesistenza tra produzioni convenzionali, transgeniche e biologiche, ma occorre anche una valutazione sugli impatti economici e sociali di medio e lungo periodo che l'introduzione di coltivazioni e allevamenti OGM avranno sull'intero tessuto produttivo isolano alla luce delle linee di politica agricola che si stanno implementando. Una analisi di tale tipo, inoltre, non può limitarsi al solo settore produttivo ma deve essere effettuata alla luce del concetto di agricoltura multifunzionale e deve necessariamente riguardare anche le attività connesse, complementari e indotte.

L'articolo 1 individua gli obiettivi della legge, che si rapportano coerentemente sia a quelli individuati in ambito comunitario per lo sviluppo rurale sia alle tematiche ambientali previste nel Trattato della Comunità europea. In particolare gli obiettivi generali sono i seguenti:

- salvaguardia e tutela della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- valorizzazione e preservazione delle risorse genetiche del territorio.

L'articolo 2 attribuisce compiti precisi alla Regione Sardegna per il perseguimento dei precedenti obiettivi.

In particolare tali previsioni si basano sulla verifica puntuale della utilità, per l'agricoltura sarda, della coltivazione e dell'allevamento e produzione di alimenti biotecnologici. Tale utilità va vista alla luce non solo di una generale coesistenza come previsto dal decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), ma sulla coerenza di una agricoltura con presenza di OGM al perseguimento di politiche di sviluppo sostenibile.

In tale contesto, ed in ossequio al principio di precauzione, l'articolo 3 stabilisce il divieto della coltivazione e dell'allevamento, in Sardegna, di organismi geneticamente modificati, divieto assoluto sino alla verifica di una possibile coesistenza che andrà valutata anche sotto il profilo socio economico e degli obiettivi attualmente perseguiti della politica agricola regionale, facendo salva la ricerca scientifica, che può essere autorizzata.

Coerentemente l'articolo 4 stabilisce che l'erogazione di provvidenze e aiuti da parte dell'amministrazione regionale nel settore agro-alimentare debba essere subordinata al requisito del non utilizzo nei processi di produzione e trasformazione di OGM.

L'articolo 5 pone le basi giuridiche per l'introduzione in Sardegna di un sistema regionale di qualità, anche alla luce del disposto dell'articolo 24 bis e seguenti del Regolamento 1783/03/CE.

L'articolo 6 estende il principio di precauzione anche alla ristorazione collettiva nei casi in cui essa sia sovvenzionata da risorse pubbliche, stabilendo il divieto di somministrazione di alimenti a base di OGM, in un'ottica di corretta e sana alimentazione.

L'articolo 7 riprende gli obblighi di natura comunitaria in materia di etichettatura di prodotti contenenti OGM, stabilendo anche il principio di identificabilità degli stessi nella esposizione al pubblico.

L'articolo 8 attribuisce il compito all'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'attività di comunicazione e promozione istituzionale già prevista dalle leggi regionali in vigore (ad esempio l'articolo 12 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21), di predisporre un piano annuale di comunicazione in materia.

L'articolo 9 prevede un sistema di controlli e sanzioni ancorato alla normativa nazionale.

Infine l'articolo 10 prevede la norma finanziaria.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Obiettivi 

1. La Regione Sardegna, in materia di organismi geneticamente modificati, informa il proprio ordinamento al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia e tutela della qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- valorizzazione e preservazione delle risorse genetiche del territorio.
 
2. Le azioni in materia contribuiscono a raggiungere un elevato grado di tutela dell'ambiente sardo e si fondano sull'applicazione rigorosa del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174 del Trattato della Comunità europea.

 

Art. 2
Compiti della Regione Sardegna 

1. La Regione Sardegna, a tutela dell'integrità, della specificità e della originalità del proprio patrimonio naturale e delle produzioni agro-alimentari e a garanzia della sicurezza alimentare dei propri cittadini, adotta misure dirette a:

a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente;
b) proteggere e sviluppare le biodiversità dei sistemi naturali ed agricoli;
c) garantire la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie;
d) verificare la reale possibilità di coesistenza tra le produzioni salvaguardando le produzioni di qualità, tipiche e biologiche, valutando i vantaggi e gli oneri che possano da ciò derivare;
e) prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dalla coltivazione, dall'allevamento e dall'uso a scopi alimentari di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati;
f) assicurare in materia la più ampia circolazione delle informazioni garantendo la correttezza e la trasparenza delle stesse.

 

Art. 3
Divieti 

1. È fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio della Regione Sardegna. 

2. Il divieto è assoluto sino alla verifica della reale possibilità di coesistenza e fatta salva la preminente salvaguardia del patrimonio genetico e delle produzioni tipiche e biologiche. 

3. Previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, il divieto di cui al comma 1 non si applica agli enti e organismi pubblici di ricerca scientifica e per tali finalità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva il Piano di coesistenza.

 

Art. 4
Dichiarazione di non utilizzo 

1. Le aziende e le industrie agro-alimentari sono obbligate a dichiarare il non utilizzo a qualsiasi titolo nel proprio ciclo produttivo di organismi geneticamente modificati nelle domande di accesso a qualunque tipo di contributo finanziario erogato dalla Regione Sardegna; la predetta dichiarazione ha valore di requisito di ammissibilità. 

2. Il comma 1 si applica anche:

- alle forme associate di produttori, ivi compresi le associazioni ed i consorzi;
- alle aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

 

Art. 5
Sistema di qualità regionale

1. Allo scopo di valorizzare e garantire la qualità dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, la Regione Sardegna istituisce un sistema di qualità regionale. 

2. Non possono aderire al sistema di qualità le aziende che utilizzano organismi geneticamente modificati.

 

Art. 6
Servizi di ristorazione

1. Nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati o per i quali la Regione contribuisce finanziariamente è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.  

2. I soggetti gestori sono tenuti a verificare l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati.

 

Art. 7
 Identificabilità 

1. I prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati o prodotti derivati, commercializzati nel territorio della Regione attraverso qualsiasi canale distributivo devono indicarne la presenza nell'etichetta apposta su ogni singolo prodotto e devono essere esposti in modo da garantirne chiaramente l'identificabilità.

 

Art. 8
Piano annuale di comunicazione

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di comunicazione e promozione istituzionale, predispone un Piano annuale di comunicazione diretto a diffondere notizie ed informazioni sui valori nutrizionali ed organolettici delle produzioni agro-alimentari, sulla corretta educazione alimentare e sui rischi e benefici per la salute e per l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

 

Art. 9 
Controlli - Sanzioni 

1. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale di enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni. 

2. Chiunque non ottemperi ai divieti e agli obblighi previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.  

3. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

4. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione Sardegna.

 

Art. 10
Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 per l'anno 2006 e gravano sulla UPB S06.058 del bilancio della Regione per lo stesso anno. 

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni: 

SPESA
 
in diminuzione
 
03 - PROGRAMMAZIONE
 
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
Cap. 03030 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006) mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria

2006 euro 100.000 
 
in aumento
 
06 - AGRICOLTURA
 
UPB S06.058
Investimenti per favorire la valorizzazione dei prodotti agricoli

2006 euro 100.000