CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 215/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, MANNONI

il 9 febbraio 2006

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni
per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 

1. Premesse

Con delibera n. 30/16 dell'8 luglio 2005, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, � stato approvato, in via preliminare, il disegno di legge in oggetto.

Si � conclusa recentemente la fase di consultazione, avviata il 14 luglio con la pubblicazione del testo integrale del disegno di legge sul sito internet della Regione e con una nota informativa inviata agli enti, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali.

In attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, il disegno di legge disciplina in modo unitario le procedure di appalto per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Il termine per il recepimento della direttiva � stabilito al 31 gennaio 2006.

Con lo stesso disegno di legge si � ritenuto di dettare disposizioni anche in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e di disciplinare tutte le fasi del "ciclo dell'appalto", dalla progettazione al collaudo. Il disegno di legge si inserisce nel nuovo quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, attribuisce alle regioni un ruolo pi� incisivo nella formazione e nell'attuazione del diritto comunitario; le regioni sono infatti tenute a dare immediata ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza. Si richiama in proposito anche la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

Come gi� accennato, la richiamata direttiva comunitaria n. 2004/18 costituisce un testo di coordinamento delle procedure di gara di tutti i settori degli appalti pubblici cosiddetti "sopra soglia", che in precedenza erano disciplinati da tre differenti direttive (la n. 92/50 per i servizi; la n. 93/36 per le forniture e la n. 93/37 per i lavori), rifuse ora in un unico testo. Accanto alle procedure di gara tradizionali (aperta, ristretta e negoziata) vengono disciplinati nuovi sistemi che consentono una maggiore snellezza operativa e comportano una stretta collaborazione tra amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico: si tratta del dialogo competitivo e dell'accordo quadro, ammessi in particolari ipotesi, istituti dei quali si riferir� in dettaglio nel corso della disamina dei singoli articoli del presente disegno di legge.

Altro aspetto di grande rilevanza contenuto nella direttiva unificata riguarda la possibilit� per il concorrente di avvalersi, per la partecipazione alla gara, dei requisiti di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi (fattispecie comunemente definita "avvalimento"); la disposizione comunitaria (contenuta agli articoli 47 e 48, paragrafi 2 e 3) ha tradotto in norma un principio giurisprudenziale affermato per la prima volta dalla Corte di giustizia nel 1994; si tratta di una norma che indubbiamente pone alcuni problemi applicativi, anche in relazione alla normativa statale e regionale che regola il sistema di qualificazione degli operatori economici che concorrono agli appalti pubblici.

� opportuno, inoltre, ricordare brevemente che l'attuale quadro normativo statale in materia di appalti pubblici � costituito dai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento delle richiamate direttive comunitarie "servizi" e "forniture" emanate negli anni 1992 e 1993 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che ha recepito la direttiva comunitaria per i "settori esclusi"; tali decreti disciplinano solamente le fasi della procedura di gara. Completa l'assetto normativo la legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (nota come legge Merloni), che detta principi e disposizioni per gli appalti di lavori pubblici, dalla programmazione al collaudo.

Terminata la sintesi del quadro normativo comunitario e nazionale nel quale si inserisce il presente disegno di legge si espongono brevemente le finalit� e la struttura dell'articolato.

Con particolare riferimento agli appalti di lavori, nel rispetto dei principi fondamentali della legge-quadro n. 109 del 1994 ed in coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale n. 482 del 1995, il disegno di legge detta disposizioni relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, approvazione, verifica e validazione dei progetti, stabilisce che il collaudo, cos� come le attivit� di progettazione, debbano essere affidati prioritariamente ai dipendenti della stazione appaltante; istituisce l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (tale organismo in realt� era stato gi� previsto dalla legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, con compiti pi� limitati di quelli che la legge-quadro sui lavori pubblici attribuisce all'Osservatorio).

Riguardo alla qualificazione delle imprese che concorrono agli appalti di lavori, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2005 (che ha dichiarato l'inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione autonoma della Sardegna relativamente alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, che detta norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici), il disegno di legge ha ribadito che i soggetti che concorrono agli appalti che si svolgono sul territorio regionale possono essere qualificati secondo il sistema regionale (che prevede l'iscrizione all'albo regionale degli appaltatori) o, in alternativa, secondo il sistema nazionale (attestazioni rilasciate dalle SOA).

Le norme che regolano le procedure di gara e di affidamento sono in linea di massima le stesse sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi e forniture.

Oltre all'obiettivo di recepire la direttiva europea unificata e i principi della legge n. 109 del 1994 e di disciplinare con lo stesso atto normativo tutte le fasi degli appalti pubblici, il disegno di legge si prefigge lo scopo di procedere ad uno snellimento delle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Infatti, senza apportare radicali modifiche alla legge-quadro, sono state previste procedure semplificate per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 300.000 euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 130.000 euro, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza e concorrenza; per i lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro � stata disciplinata in modo pi� snello rispetto alla norma statale, la licitazione privata semplificata, che consente l'espletamento della gara senza la preliminare procedura di pubblicazione del bando; ed ancora, sempre per lavori al di sotto del limite di importo di un milione e cinquecentomila euro sono state previste forme di pubblicit� dei bandi di gara a livello regionale.

Nel rispetto della giurisprudenza formatasi di recente, non sono state inserite nel testo del disegno di legge forme di "tutela" delle imprese che hanno sede o "collocazione operativa" nel territorio regionale; alcune regioni, anche a statuto speciale, avevano previsto forme di tutela all'interno di procedure semplificate, ma le relative norme sono state dichiarate illegittime, perch� adottate in violazione dell'articolo 49 del trattato della Comunit� europea, che vieta ogni forma di discriminazione basata sulla cittadinanza e degli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione (Corte costituzionale, ordinanza n. 292 del 10 luglio-4 agosto 2003, nel ricorso contro la legge regionale n. 14 del 2002 del Friuli Venezia Giulia e Corte costituzionale, sentenza n. 207 del 2001, nel giudizio di legittimit� costituzionale articolo 23 della legge regionale n. 12 del 1996 della Regione Valle d'Aosta).

Si riportano in sintesi alcuni aspetti che il disegno di legge disciplina apportando modifiche alle norme di dettaglio contenute nella legge n. 109 del 1994:
- la riduzione all'uno per cento dell'importo della cauzione da presentare all'atto della gara e, per importi inferiori a un milione e cinquecentomila euro, l'esonero dalla presentazione della cauzione;
- la semplificazione della procedura di verifica delle eventuali offerte anomale, non essendo richiesta la presentazione delle giustificazioni a tutti i concorrenti all'atto della gara, ma solo a quelli le cui offerte sono risultate anomale;
- la possibilit� per l'appaltatore aggiudicatario di un appalto integrato, di proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo, contenute entro il limite del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, purch� non comportino un aumento dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture posto a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Relativamente alla progettazione, alcune disposizioni sono volte a favorire, nella realizzazione delle opere pubbliche, il riuso dei materiali recuperabili, ma anche a perseguire l'obiettivo di incentivare la qualit� architettonica del progetto. Una disposizione valorizza i giovani professionisti. Con la finalit� di tutelare il valore culturale delle peculiarit� storiche e tradizionali del patrimonio edilizio ed architettonico regionale � previsto che, per le costruzioni e per gli interventi da realizzare siano utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali, tipici della zona.

Particolare attenzione � stata rivolta dal disegno di legge alla qualit� dell'opera pubblica; nel titolo VI � previsto espressamente che la Regione promuove e tutela la qualit� dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica; per raggiungere tale finalit� la stessa Regione e le amministrazioni pubbliche devono perseguire la bellezza e la qualit� architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero; l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.

Una specifica disposizione prevede l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione o da ristrutturare.

Un articolo del disegno di legge prevede il rinvio ad una successiva norma per l'individuazione di incentivi alla costituzione dei consorzi stabili. Alcune disposizioni del titolo VII hanno lo scopo di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici che operano nel ciclo dell'appalto.

Per concludere la parte introduttiva della presente relazione si espone che, nella fase di impostazione del disegno di legge, sono stati esaminati uno studio sul recepimento della direttiva 2004/18/CE ed uno schema di testo normativo curati da una commissione mista costituita a suo tempo da regioni e parti sociali, con la partecipazione delle autonomie locali; in relazione all'interesse ed alla complessit� della materia, ai lavori della suddetta commissione hanno partecipato anche le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, gli ordini professionali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto schema � stato tuttavia sostanzialmente modificato ed integrato. Per quanto riguarda specificatamente l'esecuzione dei lavori pubblici, riguardo alla cosiddetta "fase interna all'amministrazione aggiudicatrice", sono state riprese, con integrazioni e modifiche, alcune disposizioni contenute in un disegno di legge presentato nella precedente legislatura dall'allora Assessore dei lavori pubblici; tali norme riguardano: la programmazione, i programmi di finanziamento regionale, i pareri e l'approvazione dei progetti di lavori pubblici, la figura del responsabile dei procedimento nell'ambito delle amministrazioni locali ed una diversa impostazione per quanto concerne l'Amministrazione regionale e gli enti sottoposti alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'istituzione di un nuovo organo con funzioni consultive anche nella fase di approvazione dei progetti, denominato Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici, che sostituisce il Comitato tecnico-amministrativo regionale.

Ed ancora, al fine di perseguire una maggiore razionalizzazione sotto il profilo organizzativo, contribuendo nel contempo a ridurre l'attuale livello di spesa, � stata prevista la soppressione dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali la cui attivit� � stata ritenuta non pienamente rispondente, anche in termini costi-benefici, alle mutate esigenze organizzative funzionali peculiari della nuova realt� assessoriale.

Sono abrogate la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e tutte le norme regionali non pi� compatibili con la legge.

Terminata l'esposizione delle finalit� della norma e di una breve sintesi dei testo, si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni.

Rispetto al testo approvato dalla Giunta regionale, in via preliminare per la consultazione (delibera n. 30/16 dell'8 luglio 2005), alcuni articoli sono stati lievemente modificati o integrati, anche alla luce delle osservazioni pervenute in tale fase.

 

2. Descrizione dell'articolato del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di sette titoli e 71 articoli.

Il titolo primo (articoli da 1 a 4) definisce le finalit� della legge, l'ambito di applicazione (affidamento di lavori, forniture e servizi e loro esecuzione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che operano nel territorio della Regione, indipendentemente dai finanziamenti, con esclusione di quelli appaltati dalle amministrazioni e dagli enti dello Stato), indica le materie che saranno disciplinate dal regolamento ed elenca, in analogia alla direttiva comunitaria, le principali "definizioni" che ricorreranno nel testo normativo. Si evidenzia, al comma 7 dell'articolo 3, la disposizione che, per l'affidamento dei servizi pubblici locali, rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il titolo secondo (articoli da 5 a 14) disciplina la fase interna ed in particolare:
- l'articolo 5 detta disposizioni in materia di programmazione degli appalti di lavori e prevede l'obbligo per gli enti regionali, compresi quelli economici e le agenzie, gli enti locali, loro associazioni e consorzi e per gli altri organismi di diritto pubblico, di definire il programma triennale, con l'indicazione degli interventi prioritari e l'elenco annuale dei lavori; nella richiamata sentenza n. 482 del 1995 la Corte costituzionale ha stabilito che la programmazione come disciplinata dalla legge n. 109 del 1994 innova profondamente la disciplina di settore, predisponendo strumenti ritenuti necessari per indirizzare l'azione amministrativa secondo criteri oggettivi e risponde all'esigenza di assumere decisioni su opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilit� finanziarie e secondo un ordine di priorit� basato sulla valutazione di costi e benefici; il metodo della programmazione triennale delle opere pubbliche, conclude la Corte, � quindi collegato al rispetto dei principi generali fissati dall'articolo 1 della legge-quadro;
- l'articolo 6 disciplina le modalit� di approvazione dei programmi di finanziamento da parte della Giunta regionale, prevede la delega quale unico strumento per l'attuazione delle opere pubbliche di competenza degli enti, mentre, per le opere di competenza della Regione, la stessa Regione provvede in esecuzione diretta o mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale; scompare cosi definitivamente l'istituto della concessione agli enti come disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987; la delega consente una maggiore celerit� attuativa degli interventi dovuta ad un'ampia autonomia organizzativa dell'ente delegato, pur mantenendo in capo al soggetto finanziatore compiti di sorveglianza e di controllo;
- l'articolo 7 istituisce l'Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR), organismo con funzione consultiva, che sostituisce il Comitato tecnico-amministrativo regionale (CTAR) ed i Comitati tecnico-amministrativi provinciali (CTAP); esprime i pareri preliminari all'approvazione dei progetti di lavori pubblici e delle perizie di variante di importo superiore a 5.000.000 di euro e su ogni argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato;
- l'articolo 8 contiene disposizioni in merito al responsabile del procedimento, cui sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sul procedimento nelle fasi di progettazione, appalto ed esecuzione; l'articolo prevede tuttavia una impostazione diversa per quanto riguarda l'Amministrazione regionale e gli enti regionali, che sono sottoposti alla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, in relazione alle specifiche disposizioni di tale norma;
- in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 482 del 1995, che ha qualificato le disposizioni della legge-quadro in materia di progettazione quali norme di principio, l'articolo 9 del disegno di legge, nel disciplinare quelle che sono le differenti tipologie progettuali, ha riprodotto sostanzialmente la norma della legge n. 109 dei 1994 e successive modifiche; nello stesso articolo � stato previsto l'obbligo di inserire nei capitolati speciali per la realizzazione delle opere pubbliche specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali recuperabili; ancora � previsto che la Regione riconosce il valore culturale delle peculiarit� storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali ed intende contribuire alla sua salvaguardia e tutela; a tal fine, per le costruzioni e per gli interventi da realizzare devono essere utilizzati, per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali, tipici della zona;
- l'articolo 10 prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di predisporre documenti speciali quando sia necessario garantire, in particolar modo, la compatibilit� ambientale, la sicurezza sismica e geologica e definisce le specifiche tecniche che devono essere contenute nei capitolati d'oneri o nei bandi di gara, in conformit� a quanto previsto dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE;
- ai sensi dell'articolo 11, l'attivit� di progettazione e le altre prestazioni finalizzate alla realizzazione dei lavori pubblici, devono essere svolte prioritariamente dagli uffici dell'amministrazione, ai quali compete, a termini di uno specifico regolamento, un incentivo, disciplinato dal successivo articolo 12; solo in caso di accertata carenza di organico o di lavori di particolare complessit�, le attivit� sopradette possono essere affidate a professionisti esterni, a societ� di professionisti, a societ� di ingegneria, previo espletamento di gare ad evidenza pubblica; per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento alle stesse categorie di soggetti esterni, con procedure semplificate, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, le cui modalit� saranno ulteriormente precisate nel regolamento di cui all'articolo 4; come si rileva dalla sintesi dell'articolo qui riportata, la disciplina degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro contenuta nel disegno di legge non contiene alcun riferimento all'affidamento fiduciario (originariamente previsto all'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, articolo ora modificato in seguito alla procedura di infrazione aperta dagli organi comunitari nei confronti dello Stato italiano, per contrasto con i principi generali del diritto comunitario); si richiama una disposizione cha lo scopo di valorizzare i giovani professionisti; infine, lo stesso articolo 11, stabilisce espressamente che l'attivit� di progettazione dovr� perseguire la qualit� architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 65;
- l'articolo 12 disciplina l'incentivo per la progettazione di lavori da corrispondersi quando la progettazione viene redatta all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice e fissa la percentuale nella misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi, in analogia a quanto di stabilito di recente per gli enti locali dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); il compenso per la redazione di un atto di pianificazione � stato stabilito nella misura del 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori; per completezza si ricorda che attualmente l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 ha determinato le percentuali sopra indicate rispettivamente nella misura dell' 1,5 per cento e del 30 per cento;
- l'articolo 13 detta disposizioni di carattere generale in merito all'attivit� di verifica dei progetti di lavori pubblici; la verifica � prescritta per ogni fase progettuale, compete alla stazione appaltante, che vi provvede con proprie strutture o, in presenza di determinate condizioni, mediante affidamento a soggetti esterni; la verifica � finalizzata ad accertare la qualit� della soluzione progettuale, la sua compatibilit� con la normativa vigente e con lo studio di fattibilit� o con gli elaborati progettuali gi� approvati e si conclude, prima di iniziare le procedure di gara, con la cosiddetta "validazione" del progetto; la norma in esame demanda al regolamento la disciplina di dettaglio;
- l'articolo 14 detta disposizioni in merito alla predisposizione degli elaborati progettuali per gli appalti di forniture e servizi.

Il titolo III (articoli da 15 a 52) � dedicato alla fase di evidenza pubblica, ossia all'indizione ed allo svolgimento della gara.

I primi quattro articoli (15, 16, 17 e 18) riguardano i sistemi di realizzazione degli appalti pubblici, le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione, le offerte in variante; i contratti di appalto possono avere ad oggetto la sola esecuzione o anche l'esecuzione e la progettazione esecutiva (quest'ultima tipologia contrattuale, comunemente conosciuta con la definizione di appalto integrato, � prevista per determinati appalti caratterizzati, ad esempio, da una particolare incidenza della componente impiantistica, ma anche per lavori di importo inferiore a 200.000 euro o superiore alla soglia comunitaria, indipendentemente dalla prevalenza della componente impiantistica); oltre alle fattispecie sopra descritte il disegno di legge, alla lettera e) dell'articolo 15, consente l'utilizzo dell'appalto integrato per lavori di qualsiasi tipologia da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate. Sempre riguardo all'appalto integrato (e all'appalto concorso) l'articolo 15 prevede che ogni operatore economico e quindi sia le imprese in possesso della attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, devono avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, che dovr� essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando in conformit� a quanto previsto per le gare di progettazione.

In via generale, i contratti possono essere stipulati con i seguenti sistemi: a corpo ovvero a corpo e misura; � data tuttavia facolt� alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare a misura contratti per particolari categorie di lavori: manutenzioni, restauro e scavi archeologici, opere in sotterraneo, opere di consolidamento dei terreni.

Le procedure di gara si distinguono in aperte (ogni operatore in possesso dei requisiti pu� presentare l'offerta), ristrette (partecipano alla gara solo gli operatori economici invitati dalle amministrazioni, selezionati a seguito della pubblicazione di un bando di gara), negoziate o trattative private (alle quali partecipano solo gli operatori economici invitati, con i quali l'amministrazione aggiudicatrice pu� avviare una negoziazione).

Relativamente alle procedure di aggiudicazione dell'appalto di lavori, il disegno di legge prevede l'equiparazione del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa con quello del prezzo pi� basso, anche alla luce della recente sentenza causa C 247/02 della Corte di giustizia europea, secondo la quale deve essere lasciata alla valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice la scelta tra i due criteri. Conseguentemente le gare per l'appalto di lavori possono essere aggiudicate con il sistema del prezzo pi� basso (percentuale di ribasso sul prezzo a corpo o sui prezzi di elenco, e solo in via residuale, offerta di prezzi unitari, sistema quest'ultimo che determina un appesantimento della procedura dovendosi procedere ad un complesso controllo dei singoli prezzi unitari offerti, che spesso non trovano riscontro nel ribasso offerto) o con il sistema dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa; quest'ultimo criterio consente di determinare la migliore offerta in base ad un confronto sia tecnico che economico; in tale sistema, se previsto dal bando, i concorrenti possono presentare offerte in variante (articolo 18).

L'articolo 17 detta disposizioni riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti e disciplina la procedura di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati dai concorrenti in fase di gara. Tale adempimento compete alla stazione appaltante ed assume grande rilievo, sia per le conseguenze cui vanno incontro i concorrenti che non comprovino quanto dichiarato, sia per la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario.

La disposizione contenuta nel comma 3 stabilisce che per tutti gli appalti (lavori, forniture e servizi) la verifica venga effettuata nei confronti del primo e dei secondo in graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 6, che concerne gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276.

L'articolo 17 richiede un ulteriore commento, per un breve esame delle vigenti disposizioni in materia di requisiti di partecipazione e della loro verifica.

Con riferimento ai lavori occorre ricordare innanzitutto che la legge n. 109 del 1994 e successive modifiche prevede, al comma 1 quater dell'articolo 10, il controllo obbligatorio dei requisiti di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che sono definiti quali requisiti oggettivi e speciali (esempio referenze bancarie, cifra d'affari e in lavori, personale, attrezzature, lavori eseguiti, ecc.) secondo le modalit� seguenti:
- in corso di gara, nei confronti di un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento dei partecipanti ammessi, scelti con sorteggio pubblico;
- a conclusione della gara, nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del secondo classificato.

Successivamente, il regolamento di qualificazione previsto dalla stessa legge (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) e la legge regionale n. 14 del 2002 (Norme in materia di qualificazione delle imprese) hanno stabilito che l'attestazione di qualificazione costituisce requisito necessario e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, fatta eccezione per quanto riguarda gli appalti di rilevante importo.

Infatti, le stesse norme prevedono esplicitamente che, per le gare di importo superiore a euro 20.658.276, i concorrenti, oltre a produrre il documento di qualificazione nella classifica ottava (nona per la normativa della Regione Sardegna), devono dichiarare e poi dimostrare con le modalit� previste dal richiamato comma 1 quater dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, di aver realizzato una cifra di affari in lavori, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

Conseguentemente, sulla base della normativa richiamata, la procedura del controllo a campione, in corso di gara, prevista dall'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, deve essere attivata obbligatoriamente, allo stato attuale, solo per gli importi superiori a euro 20.658.276, mentre per gli appalti di importo inferiore, il controllo viene effettuato, a conclusione della gara, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato. Va ricordato che, in fase di prima applicazione delle richiamate norme (legge regionale n. 14 del 2002 e decreto del Presidente della Repubblica. n. 34 del 2000), le stazioni appaltanti procedevano al controllo a campione in fase di gara (ai sensi di quanto previsto dallo stesso comma 1 quater dell' articolo 10 della legge n. 109 del 1994) in quanto le disposizioni transitorie consentivano ai concorrenti, per un certo periodo, di partecipare anche se non ancora qualificati secondo il nuovo sistema, purch� dichiarassero di possedere i requisiti adeguati all'appalto richiesti dal bando.

Si evidenzia inoltre che le stazioni appaltanti possono comunque procedere, ove necessario, ad effettuare nel corso delle gare, la verifica del possesso dei requisiti da parte di uno o pi� concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate (gli schemi di bando-tipo pubblicati sul sito dell'Autorit� di vigilanza sui lavori pubblici richiamano espressamente tale facolt� per le stazioni appaltanti).

Per completezza, si ricorda che, oltre al possesso dei requisiti di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, all'atto della gara i concorrenti devono dichiarare, con dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di possedere i requisiti soggettivi e generali di affidabilit� morale e professionale previsti, per i lavori, dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, e di altri eventuali requisiti che, per legge o per scelta della stazione appaltante, sono richiesti dal bando di gara. Relativamente alla verifica di tali requisiti la stazione appaltante pu� effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 71 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, non esiste attualmente una disposizione specifica, conseguentemente le stazioni appaltanti procedono alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della gara, ai sensi delle norme generali e di quanto previsto dal bando di gara.

In conclusione, per le considerazioni esposte, la disposizione contenuta all'articolo 17 appare coerente con il vigente quadro normativo.

L'articolo 19 disciplina le offerte anormalmente basse: il comma 1, in totale aderenza alla disposizione comunitaria, prevede la verifica quale procedura eventuale, lasciando alla commissione di gara o all'amministrazione la discrezionalit� di valutare se un'offerta sia o meno anomala rispetto alla prestazione da eseguire, senza prefissare un criterio matematico per l'individuazione delle offerte anomale. Nei commi che seguono � invece lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici la facolt� di indicare nel bando di gara un criterio matematico per determinare l'anomalia delle offerte, criterio ripreso, senza alcuna modifica, da quello contenuto nella legge n. 109 del 1994 per quanto riguarda i lavori e nei decreti legislativi di recepimento di precedenti direttive comunitarie per i servizi e le forniture. Le stesse amministrazioni aggiudicatrici possono anche prevedere nel bando, per le sole gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso, indipendentemente dalla scelta della amministrazione in merito a quale procedura adottare, la norma semplifica notevolmente, rispetto alla disciplina statale, questa fase del procedimento di gara, in quanto la presentazione delle giustificazioni non viene richiesta a tutti i concorrenti contestualmente alla presentazione delle offerte, ma solo a quelli le cui offerte sono risultate anomale. Questa scelta � stata determinata anche a seguito di alcune recenti sentenze con le quali il Consiglio di Stato si � allineato all'impostazione comunitaria ed ha rilevato come il contraddittorio successivo non possa essere costretto dai supporti documentali delle giustificazioni presentate preventivamente all'atto dell'offerta.

Uno degli istituti previsti per snellire le procedure di affidamento degli appalti di lavori � quello della cosiddetta licitazione semplificata, che l'articolo 20 del disegno di legge prevede debba essere utilizzato, di norma, dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro; la procedura � meno complessa di quella prevista dalla legge n. 109 del 1994; entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione le amministrazioni che intendono avvalersi di tale sistema di affidamento pubblicano l'elenco dei lavori appaltabili con la procedura della licitazione privata semplificata; gli operatori economici che intendono partecipare presentano una domanda che ha validit� tre anni; se il numero dei candidati che hanno presentato domanda � superiore ad un limite massimo indicato al comma 4 dell'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facolt� di procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero prestabilito; se le imprese che hanno presentato domanda di invito sono in numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1 dello stesso articolo 20, lo strumento della licitazione semplificata non potr� essere utilizzato e si proceder� mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara, seppure con forme semplificate; l'articolo stabilisce che nel sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice siano indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione e che, al fine di garantire la rotazione degli affidamenti, l'aggiudicatario non pu� partecipare ad un'altra procedura ristretta semplificata indetta dalla stessa amministrazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di affidamento a suo favore dei lavori precedenti; per partecipare alla licitazione semplificata non � richiesta la cauzione provvisoria.

Il successivo articolo 21 detta disposizioni in merito ai termini di presentazione delle domande e delle offerte, riproducendo, per gli appalti sopra soglia, la disposizione comunitaria e stabilendo termini pi� brevi per le gare che ricadono sotto detta soglia; lo stesso articolo disciplina la pubblicazione dei bandi di gara: per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria il bando in forma integrale � pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e dell'amministrazione aggiudicatrice, un avviso � pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale; per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria il bando in forma integrale � pubblicato sull'albo pretorio del comune dove ha sede l'amministrazione aggiudicatrice, sul sito internet della Regione e della stessa amministrazione aggiudicatrice, un estratto di avviso di gara � pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un almeno due quotidiani a diffusione regionale; forme di pubblicit� semplificate sono previste per appalti di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro (bando integrale su albo pretorio, sito internet della Regione e dell'amministrazione aggiudicatrice, un avviso � pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale); per lavori di importo inferiore a 500.000 euro la pubblicazione pu� essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune, nell'albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

Gli articoli dal 22 al 30 riguardano i lavori scorporabili (articolo 22), la selezione degli operatori economici (articolo 24), i motivi di esclusione, la capacit� economica, finanziaria, tecnica e professionale, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti, i consorzi, gli incentivi per i consorzi stabili.

In merito alla qualificazione per concorrere agli appalti di lavori, � stato stabilito all'articolo 23 che i soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002 e successive modifiche o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia. La validit� del sistema di qualificazione regionale � stata anche di recente riconosciuta dalla Corte costituzionale che, richiamando la lettera e) dell'articolo 3 dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici, ha dichiarato l'inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale sollevata dal Governo con riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Il comma 6 dell'articolo 23 stabilisce che nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al cinquanta per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori. Il comma 7 precisa ancora che, in ogni caso, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacit� prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata.

L'articolo 25 rinvia alla normativa statale per quanto concerne la disciplina delle cause che comportano l'esclusione dagli appalti di lavori, servizi e forniture; gli articoli 26 e 27 disciplinano i requisiti di partecipazione per gli operatori che partecipano alle gare di forniture e servizi, mentre per i lavori si rinvia alla norma regionale o statale in materia di qualificazione.

L'articolo 28 rinvia alla normativa statale anche per la disciplina dei soggetti ammessi alle gare, per i raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori, nonch� per i divieti ed i limiti alla partecipazione; il successivo articolo 29 prevede, al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali, che con norma successiva sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di lavori pubblici dei consorzi stabili di imprese, ossia di quei consorzi formati da non meno di tre consorziati, che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Anche l'articolo 30 richiama la normativa statale per la disciplina dei soggetti ammessi alle gare, dei consorzi, dei raggruppamenti, divieti e limiti, negli appalti di servizi e forniture.

In conformit� alla direttiva 2004/18/CE, l'articolo 31 stabilisce che, qualora sia necessario accertare nei confronti degli operatori economici che concorrono alle gare, l'osservanza delle norme in materia di garanzia della qualit� e di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici devono fare riferimento alle norme europee in materia ed alle certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati.

L' articolo 32 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare esclusivamente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di modesto importo con le procedure semplificate (trattative private di limitato importo e lavori in economia), previa adeguata pubblicit� e senza alcuna limitazione territoriale; l'utilizzo degli elenchi dovr� avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza.

La disciplina del contratto di concessione � contenuta all'articolo 33, mentre quella del promotore nell'ambito della finanza di progetto � regolata dagli articoli 34, 35 e 36; si fa osservare che per l'istituto del promotore il disegno di legge ha riprodotto sostanzialmente le previsioni normative contenute nella legge quadro sui lavori pubblici, come integrata dalla gi� richiamata legge comunitaria del 2004. Relativamente alla concessione � stata ripresa fondamentalmente la disciplina della direttiva 2004/18/CE, prevedendo, ad esempio, che la concessione possa essere affidata non solo utilizzando il sistema della licitazione privata, come previsto dalla legge n. 109 del 1994, ma anche con procedura aperta, negoziata previo bando, dialogo competitivo; � stato recepito l'articolo 61 della direttiva comunitaria che prevede l'affidamento diretto al concessionario di lavori complementari, qualora sussistano determinate condizioni. Si evidenzia infine che l'articolo 33 del disegno di legge disciplina esclusivamente la concessione di lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva comunitaria.

Gli articoli 37 e 38 trattano delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata o trattativa privata, consentita nei casi elencati dalla direttiva 2004/18/CE e che il disegno di legge estende anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; in proposito si ritiene opportuno evidenziare che alcuni casi nei quali la trattativa privata � consentita dalla direttiva comunitaria e ripresi dal disegno di legge sono sostanzialmente quelli previsti dall'articolo 41 del regolamento di contabilit� di Stato n. 827 del 1924; deve inoltre sottolinearsi che la disciplina della trattativa privata per l'appalto di lavori contenuta nella legge n. 109 del 1994 � pi� restrittiva di quella della direttiva europea, recepita dal disegno di legge.

Nell'intento di attuare una semplificazione di procedure di affidamento di appalti di limitati importi, i commi 3 e 4 dell'articolo 38 prevedono la possibilit� di utilizzare la trattativa privata, estesa ad almeno 10 concorrenti, per lavori di importo non superiore a 300.000 euro (IVA esclusa) e per servizi e forniture di importo non superiore a 130.000 euro; la procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, assicurando adeguata pubblicit� e senza porre alcuna limitazione territoriale.

L'affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguirsi con il sistema dell'economia � regolato dagli articoli 39 e 40, che rinviano ad una successiva disciplina demandata ad appositi regolamenti delle singole amministrazioni.

Il disegno di legge ha recepito integralmente (articoli 41 e 42) due nuovi sistemi di affidamento di appalti pubblici, introdotti dalla richiamata direttiva comunitaria unificata:
- il dialogo competitivo, al quale si pu� ricorrere nel caso di appalti particolarmente complessi, ossia qualora l'amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di definire i mezzi tecnici per soddisfare le proprie necessit� o non sia in grado di specificare l'impostazione giuridica e finanziaria del progetto; in una fase successiva alla pubblicazione del bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati selezionati, finalizzato all'individuazione dei mezzi pi� idonei a soddisfare obiettivi ed esigenze; successivamente i candidati sono invitati a presentare le loro offerte finali; l'aggiudicazione avviene con il sistema dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa;
- l'accordo quadro, stipulato tra una amministrazione aggiudicatrice e uno o pi� operatori economici, con la finalit� di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, che di norma non pu� superare i quattro anni.

Il disegno di legge disciplina, all'articolo 43, due istituti previsti dalla direttiva comunitaria basati esclusivamente su sistemi elettronici e telematici che dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di riservatezza: si tratta dell'asta elettronica e del "sistema dinamico di acquisizione".

L'articolo 44 contiene disposizioni riguardo ai concorsi di idee e di progettazione; i primi sono finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa, i secondi sono procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonch� in quello dell'elaborazione dati; la norma rinvia al regolamento per la disciplina di dettaglio.

L'articolo 45 ripropone integralmente una norma contenuta nella direttiva 2004/18/CE che detta disposizioni specifiche per gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale di edilizia sociale, il cui piano, a causa dell'entit�, della complessit� e della durata dei lavori deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione fra amministrazione aggiudicatrice ed imprenditore.

Alcune prescrizioni in materia di differimento del diritto di accesso alle informazioni sono contenute nell'articolo 46, che vieta all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare a terzi i nominativi dei concorrenti agli appalti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; lo stesso articolo individua alcune categorie di atti sottratti all'accesso; inoltre stabilisce che devono essere messi a disposizione dei concorrenti interessati alla partecipazione alla gara tutti gli elaborati che fanno parte dei progetto.

L'articolo 47 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice debba costituire un'apposita commissione nelle gare per appalto concorso, nei concorsi di progettazione e comunque nei casi in cui la gara debba essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa; lascia invece la facolt� di costituire la commissione anche per gli appalti da aggiudicare con il criterio dei prezzo pi� basso e, qualora sia prevista la verifica delle offerte anomale, demanda alla commissione l'attivit� di esame delle giustificazioni fornite dai concorrenti; lo stesso disciplina specificatamente la costituzione delle commissioni per il concorso di progettazione, di idee e per i servizi di progettazione; l'articolo 48 detta alcune disposizioni in materia di adempimenti di gara e contrattuali a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il disegno di legge richiama o comunque non si discosta sostanzialmente dalla normativa statale per quanto riguarda: la disciplina economica degli appalti (articolo 49), le norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori (articolo 50, che fa riferimento, per l'accertamento della regolarit� contributiva, al documento unico di regolarit� contributiva, conosciuto con la denominazione di DURC), i piani di sicurezza (articolo 51). Relativamente all'articolo 49 va detto, tuttavia, che la disposizione ha parzialmente modificato la disciplina statale (articolo 26 della legge n. 109 del 1994 nel testo vigente, introdotto dal comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), in considerazione del fatto che la Regione ha legiferato in materia di prezziario regionale (legge regionale 2 giugno 1994, n. 24).

L'ultimo articolo del titolo III (articolo 52) disciplina le varie tipologie di cauzioni a garanzia della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto; la disposizione ricalca sostanzialmente quella della legge-quadro sui lavori pubblici, ma opera una riduzione dell'importo della cauzione provvisoria (stabilita nell'uno per cento dell'appalto anzich� nel due per cento come nella richiamata legge n. 109 del 1994 ); l'importo della cauzione definitiva per i servizi e le forniture viene fissato nella misura del 5 per cento.

Il titolo IV (articoli da 53 a 60) detta disposizioni che regolano la fase di esecuzione dell'appalto:
- l'articolo 53 richiama l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di nominare il direttore dei lavori per la verifica della corretta e conforme esecuzione del contratto, mentre per gli appalti di servizi e forniture � prevista la figura del responsabile tecnico;
- relativamente al contenuto dell'articolo 54 (varianti in corso di esecuzione), si ritiene che particolare importanza assuma il comma 7, che consente all'appaltatore aggiudicatario di un appalto integrato, di proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse della stessa amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo, contenute entro il limite del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, purch� non comportino un aumento dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori; inoltre alla lettera g) del comma 1 sono previste varianti nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento funzionale del lavoro, del servizio o della fornitura, se motivate da obiettive esigenze e sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano contenute entro il limite del 10 per cento dell'originario importo contrattuale;
- gli articoli successivi (dal 55 al 58) disciplinano le fasi di consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione dei servizi e forniture, i subappalti (per i quali si rinvia alla normativa statale), l'accertamento della regolare esecuzione per servizi e forniture, il collaudo dei lavori, che per importi inferiori a un milione di euro, pu� essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Riguardo al collaudo, l'articolo 58 del disegno di legge prevede, in conformit� alla legge-quadro, che il collaudatore o la commissione di collaudo siano nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture. In caso di accertata carenza di organico di soggetti in possesso di adeguati requisiti, � previsto che si possa procedere all'affidamento degli incarichi di collaudo ad esterni all'amministrazione; a tale proposito occorre soffermarsi sulla sostanziale modifica apportata dalla richiamata legge comunitaria del 2004 alla disciplina in materia di collaudi; la legge ha, infatti, abrogato gli articoli del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999) che prevedevano l'istituzione di albi di collaudatori (come � noto anche la Regione Sardegna ha un proprio albo, che fu istituito con legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, norma che oggi viene abrogata dal disegno di legge); l'intervento normativo dello Stato recepisce l'orientamento comunitario che ha ritenuto il collaudo "un servizio" da affidare secondo quanto previsto dalla direttiva in materia di appalti di servizi, se l'importo supera le soglie comunitarie o da sottoporre comunque alle norme comuni di adeguata pubblicit� e concorrenza, per importi inferiori a dette soglie. La stesura dell'articolo 58 tiene conto del vigente quadro normativo statale, scaturito dalle osservazioni emerse in ambito europeo, prevedendo l'espletamento delle gare per l'affidamento degli incarichi di importo "sopra soglia"; per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria si � invece cercato di contemperare la necessit� di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza), con le esigenze di celerit� e di snellezza, che non consentono di attivare e gestire un elevato numero di procedure selettive per l'individuazione dei collaudatori. � stata pertanto prevista, limitatamente a tale tipologia di incarichi, la possibilit� di avvalersi di elenchi di collaudatori, da istituirsi previa adeguata pubblicit�, al fine di garantire la concorrenza fra tutti coloro in possesso dei necessari requisiti, elenchi per i quali � stabilita una validit� limitata nel tempo (tre anni) e che saranno aggiornati annualmente;
- l'articolo 59 detta le norme per la definizione delle controversie mediante l'accordo bonario; la procedura viene attivata quando le richieste avanzate dall'appaltatore in corso di esecuzione possano determinare un aumento sostanziale dell'importo della prestazione (in ogni caso non inferiore al 10 per cento);
- il successivo articolo 60 demanda all'autorit� giudiziaria competente la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione, salvo che, di comune accordo, le parti non ricorrano ad un collegio arbitrale; la norma prevede che qualora la controversia sia demandata al collegio arbitrale, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. In proposito si evidenzia che la legge comunitaria del 2004 ha sostanzialmente riformato la disciplina dell'arbitrato, introducendo una norma che ha posto in primo piano l'arbitrato secondo il Codice civile e che ha reso eventuale l'arbitrato disciplinato dalla legge Merloni (la procedura presso la Camera arbitrale si svolge solo in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina dei presidente); la stessa norma ha voluto in qualche modo porre un limite ai compensi degli arbitri, rinviando alle tariffe calmierate utilizzate attualmente dalla Camera arbitrale, ai sensi del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

Il titolo V (articoli da 61 a 64) � dedicato all'organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti:
- l'articolo 61 istituisce presso l'Assessorato dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, al quale sono attribuiti, fra l'altro, compiti di raccolta e di elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale, di determinazione con cadenza annuale dei costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere e manufatti; l'articolo precisa che restano invariate le competenze dell'Autorit� di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 (norma quest'ultima ritenuta "di principio" dalla Corte costituzionale con sentenza n. 482 del 1995) e che, con l'attivazione dell'Osservatorio regionale, viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio statale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici;
- l'articolo 62 disciplina i rapporti fra la Regione e le autorit� nazionali;
- l'articolo 63 (trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto) prevede che Regione e gli enti promuovano l'aggiornamento e la qualificazione delle figure che operano nel ciclo dell'appalto, con particolare riguardo all'attivit� di progettazione, alle procedure d'appalto, al collaudo, alle figure del responsabile del procedimento, dei responsabili della sicurezza, della direzione dei lavori e dei responsabili tecnici delle forniture e servizi;
- l'articolo 64 (sistemi qualit� e attestazione dell'attivit� amministrativa) demanda alla Regione il compito di promuovere l'adozione dei sistemi qualit� nell'attivit� amministrativa delle amministrazioni che operano nel campo degli appalti pubblici.

Nel titolo VI (articoli 65 e 66) del disegno di legge sono inserite due norme:
- l'articolo 65 (principi fondamentali della qualit� architettonica) stabilisce che la Regione promuove e tutela la qualit� dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della bellezza dei paesi e delle citt� e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell'opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante; per tali finalit� la Regione e le amministrazioni pubbliche perseguono i seguenti obiettivi: a) la bellezza e la qualit� architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione; b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero (� istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici); c) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
- l'articolo 66 detta disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione o da ristrutturare.

Nel titolo VII l'articolo 67 rinvia alla normativa statale per alcuni istituti quali ad esempio fusioni e conferimenti, trasferimento ed affitto di azienda, societ� di progetto ed altri; l'articolo 68 detta le disposizioni transitorie e finali, il successivo articolo 69 abroga le norme regionali incompatibili con la legge, l'articolo 70 contiene le disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 71 fissa in 30 giorni il termine per l'entrata in vigore della legge.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILIT� E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

PINNA, Presidente - PILERI, Vice Presidente - MATTANA, Segretario - RANDAZZO Alberto, Segretario- CORDA - FADDA - GIORICO - MANCA, relatore - MURGIONI - PIRISI - SABATINI.

pervenuta il 28 giugno 2007

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di Forza Italia, Forza Paris e UDC nella seduta del 6 giugno 2007, il disegno di legge n. 215/A concernente le "Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", al termine di un articolato iter istruttorio dovuto sia all'obiettiva complessit� della materia, sia agli interessi direttamente coinvolti in questa delicata e importante riforma strutturale di tale rilevante settore.

La Commissione, infatti, preso atto del notevole ed impegnativo sforzo effettuato dagli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - i quali hanno proceduto ad una capillare consultazione on line della prima elaborazione della proposta finale di disegno di legge - non solo ha approfonditamente valutato ed analizzato tale testo trasmessogli dalla Giunta regionale, ma ha provveduto ad effettuare un'ulteriore rapida consultazione. � sembrato, infatti, alla Commissione opportuno procedere ad un'aggiornata considerazione delle opinioni dei soggetti pi� direttamente coinvolti nelle materie oggetto del disegno di legge, al fine di pervenire ad un testo il pi� condiviso e aggiornato possibile.

Il testo esitato, pertanto, in attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, disciplina, in modo finalmente unitario e completo sia le procedure di appalto per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, sia le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, regolamentando tutte le fasi del "ciclo dell'appalto", dalla progettazione al collaudo. Inoltre, accanto alle procedure di gara tradizionali (aperta, ristretta e negoziata) sono disciplinati i nuovi sistemi che aprono alla collaborazione tra amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico: si tratta del dialogo competitivo e dell'accordo quadro, ammessi in particolari ipotesi.

Con particolare riferimento agli appalti di lavori, il testo esitato detta disposizioni relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, approvazione, verifica e validazione dei progetti. Le norme che regolano le procedure di gara e di affidamento sono in linea di massima le stesse sia per gli appalti di lavori sia per quelli di servizi e forniture.

Appare importante evidenziare come la normativa approvata interviene, in particolare, sulle procedure d'appalto nel sotto-soglia in un'ottica di semplificazione pur nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria (pubblicit�, cauzioni, procedure negoziate, licitazione privata semplificata).

Rispetto al testo approvato del proponente, la Commissione - con il contributo fattivo di tutti i componenti e la collaborazione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e degli uffici - ha proceduto alla modifica o integrazione di alcune disposizioni, anche per adeguarle alle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali e, soprattutto, per coordinarle con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (il cosiddetto codice dei contratti pubblici) e con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto decreto Bersani).

Nel rimandare ad una pi� attenta lettura del complesso testo normativo proposto, si evidenziano le novit� pi� rilevanti che sono state introdotte dalla Commissione:
- articolo 3: in materia di ambito di applicazione � stata introdotta una pi� puntuale e precisa individuazione dell'ambito di applicazione della normativa proposta;
- articolo 4: in materia di Regolamento di attuazione � stata introdotta una disciplina normativa in linea con il quadro normativo regionale per quanto attiene la procedura di approvazione del Regolamento, la cui predisposizione ed approvazione costituisce un passaggio di fondamentale importanza per l'attuazione della normativa. L'approvazione di tale importante atto � stato, pertanto, attribuito alla competenza del Consiglio regionale;
- articolo 6: in materia di programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche � stata introdotta la previsione dell'intesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, sui criteri generali che stanno alla base dei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche; ci� al fine di consentire una reale compartecipazione degli enti locali alla determinazione di tali importanti atti di programmazione;
- articolo 8: in materia di responsabile unico del procedimento � stata introdotta la disposizione che prevede la nomina del responsabile unico del procedimento tra i dipendenti in servizio, non necessariamente di ruolo, utilizzando anche formule contrattuali flessibili;
- articolo 11: in materia di attivit� di progettazione e direzione lavori � stato introdotto il richiamo al principio generale di unitariet� della progettazione e ai principi, di derivazione comunitaria, di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit�, trasparenza nella esternalizzazione degli incarichi sotto i 100.000 euro, con affidamento diretto - a determinate condizioni - degli incarichi considerati di importo irrilevante (sotto i 20.000 euro) e utilizzo delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 nella stima dell'importo presunto a base dell'affidamento;
- articolo 14 bis: in materia di fasi della procedura si introduce l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ove prevista dall'ordinamento competente, con aggiudicazione definitiva a conclusione delle verifiche sui requisiti di capacit�;
- articolo 19: in materia di offerte anormalmente basse si � prevista una semplificazione della procedura di verifica delle eventuali offerte anomale, con richiesta delle giustificazioni ai soli concorrenti le cui offerte siano risultate anomale, inammissibilit� di giustificazioni sul costo del lavoro per tutti gli appalti e, con riferimento ai lavori, in relazione agli oneri di sicurezza. Inoltre per gli appalti di servizi e forniture � stato introdotto l'obbligo della valutazione di congruit� dei costi della sicurezza indicati nell'offerta. Infine, � stata introdotta la disposizione che prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel sotto-soglia, quando si aggiudica al massimo ribasso mentre quando si aggiudica con offerta economicamente pi� vantaggiosa, la valutazione della congruit� deve essere riferita a tutti gli elementi; definizione dei sub-elementi e dei sub-pesi, per ciascun elemento di valutazione, fin dal bando di gara;
- articolo 23: in materia di qualificazione degli appalti si sottolinea la particolare rilevanza di tale disposizione che prevede, sulla base di una disciplina regionale previgente giudicata positivamente anche dalla Corte costituzionale, la possibilit� per la Sardegna di affiancare al sistema nazionale delle SOA il sistema di qualificazione proprio della Regione disciplinato, appunto, dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14;
- articoli 34, 35 e 36: per la prima volta si introducono disposizioni che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche con l'apporto totale o parziale di capitale privato;
- articoli 39 e 40: in materia di affidamento diretto in economia questo � stato ammesso fino a 30.000 euro per servizi e forniture e fino a 50.000 euro per i lavori;
- articolo 48: in materia di Commissioni giudicatrici, si � meglio disciplinata la loro composizione;
- articolo 49: in materia di disciplina economica dei lavori, servizi e forniture � stata prevista l'applicazione del prezzario regionale - sottoposto ad aggiornamento annuale - per opere da eseguirsi con finanziamenti concessi dalla Regione;
- articolo 50: in materia di norme sulla sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori sono state espressamente richiamate le nuove disposizioni contenute nell'articolo 36 bis del cosiddetto decreto Bersani;
- articolo 52: in materia di garanzie � previsto che la cauzione provvisoria non � dovuta per l'affidamento di appalti di forniture e servizi d'importo inferiore a 211.000 euro
- articolo 54: in materia di varianti in corso d'esecuzione � stata inserita la possibilit�, a determinate condizioni, di varianti migliorative al progetto definitivo per appalto integrato, contenute entro il limite del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione;
- articolo 56: in materia di subappalti sono state espressamente richiamate le nuove disposizioni contenute nell'articolo 35, commi dal 28 al 34 del cosiddetto decreto Bersani;
- articolo 58: in materia di collaudo di lavori � espressamente previsto che per poter effettuare le operazioni di collaudo, i tecnici incaricati debbono essere tutti iscritti al proprio ordine professionale da almeno dieci anni. Inoltre � previsto che, per lavori d'importo non superiore a euro 1.500.000 e a determinate condizioni, il certificato di collaudo � sostituito da quello di regolare esecuzione. �, infine, previsto l'affidamento del collaudo, con priorit� ai dipendenti della stazione appaltante e applicazione delle procedure comunitarie per l'affidamento degli incarichi esterni sopra i 211.000 euro e dei principi di derivazione comunitaria, previa istituzione di un elenco con validit� triennale, per quelli sotto i 211.000 euro;
- articolo 63 bis: � stata introdotta una disposizione finalizzata ad assicurare la trasparenza nell'attribuzione degli incarichi professionali.

Come si pu� evincere da tali brevi considerazioni, il testo esitato dalla Commissione assume una particolare rilevanza costituendo un intervento legislativo organico e completo in grado di fornire un adeguato supporto all'attivit� di programmazione degli enti pubblici e di realizzazione delle opere da parte delle imprese.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
Finalit�, definizioni e ambito di applicazione

Art. 1
Finalit�

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge organica disciplina, nel rispetto della Costituzione, nonch� dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualit� del ciclo dell'appalto e sono anche finalizzate a realizzare:
a) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei beni culturali e della qualit� architettonica, la sostenibilit� ambientale, l'uso oculato delle risorse naturali con particolare riguardo ai materiali e alle fonti non rinnovabili;
b) la promozione e la tutela della qualit� dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui viene riconosciuta particolare rilevanza pubblica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera e che garantisca il suo armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;
c) la garanzia della libera e paritaria concorrenza fra gli operatori economici, la tutela dei diritti dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarit� delle posizioni assicurative e previdenziali;
d) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle diverse fasi del ciclo dell'appalto.

 

 

Titolo I
Finalit�, definizioni e ambito di applicazione

Art. 1
Finalit�


(identico)

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o pi� operatori economici e una o pi� amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare:
a) "appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi ad una delle attivit� di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice; per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
b) "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
c) "appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

3. Ai fini della presente legge:
a) la "concessione di lavori pubblici" � un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
b) la "concessione di servizi" � un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono definiti come segue:
a) i termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere; il termine "operatore economico" designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore;
b) "offerente" � l'operatore economico che ha presentato un'offerta; "candidato" � l'operatore economico che ha richiesto di essere invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata.

5. Ai fini della presente legge sono "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti elencati alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3.

6. Sono altri enti aggiudicatori i soggetti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3.

7. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalit� giuridica e la cui attivit� sia finanziata in modo maggioritario dalla Regione, dagli enti regionali, dagli enti locali, o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di tali soggetti oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi� della met� � designata dai medesimi soggetti.

8. Le espressioni "stazioni appaltanti" o "soggetti aggiudicatori" comprendono, se non diversamente specificato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

9. Ai fini della presente legge, per "ciclo dell'appalto" si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attivit� necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro e si articola nelle seguenti fasi:
a) "fase interna" � quella che include tutte le attivit� dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto;
b) "fase di evidenza pubblica" � quella che include tutte le attivit� dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto di appalto;
c) "fase di esecuzione" � quella che include tutte le attivit� e gli atti successivi alla firma del contratto di appalto fino al collaudo.

10. Ai fini della presente legge:
a) "profilo di committente" � utilizzato negli allegati per indicare il sito internet di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge;
b) "vocabolario comune per gli appalti", in seguito CPV (Common Procurement Vocabular), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

11. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avr� la prevalenza, rispettivamente, la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

12. Ai fini della lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 valgono le seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" � l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" � l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o pi� enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

 

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o pi� operatori economici e una o pi� amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare:
a) "appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi ad una delle attivit� di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice; per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
b) "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
c) "appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II;
d) "contratti misti" sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di sevizi, o di forniture, o concessioni di lavori secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.

3. Ai fini della presente legge:
a) la "concessione di lavori pubblici" � un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
b) la "concessione di servizi" � un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ma nel quale il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono definiti come segue:
a) i termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o raggruppamento di tali persone e/o organismi che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere; il termine "operatore economico" designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore;
b) "offerente" � l'operatore economico che ha presentato un'offerta; "candidato" � l'operatore economico che ha richiesto di essere invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata.

5. Ai fini della presente legge sono:
a) "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti elencati all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
b) altri enti aggiudicatori i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f).

6. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalit� giuridica e la cui attivit� sia finanziata in modo maggioritario dalla Regione, dagli enti regionali, dagli enti locali, o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di tali soggetti oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi� della met� � designata dai medesimi soggetti.

7. Le espressioni "stazioni appaltanti" o "soggetti aggiudicatori" comprendono, se non diversamente specificato, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

8. Ai fini della presente legge, per "ciclo dell'appalto" si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attivit� necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro e si articola nelle seguenti fasi:
a) "fase interna" � quella che include tutte le attivit� dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla indizione di una gara di appalto;
b) "fase di evidenza pubblica" � quella che include tutte le attivit� dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto di appalto;
c) "fase di esecuzione" � quella che include tutte le attivit� e gli atti successivi alla firma del contratto di appalto fino al collaudo.

9. Ai fini della presente legge:
a) "profilo di committente" � utilizzato negli allegati per indicare il sito internet di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge;
b) "vocabolario comune per gli appalti", in seguito CPV (Common Procurement Vocabular), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195 del 2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

10. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avr� la prevalenza, rispettivamente, la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

11. Ai fini dell'articolo 3, comma 16, lettera a), valgono le seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" � l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" � l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o pi� enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23. Per la determinazione delle soglie e per le modalit� di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della direttiva 2004/18/CE e successive modifiche o integrazioni (Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). Nel caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di fornitura o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge in materia di lavori qualora questi ultimi assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica qualora i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4 si applicano:
a) all'Amministrazione regionale ed agli enti elencati all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);
b) agli altri enti, compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti, anche pi� brevemente, enti regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, fatto salvo, per queste ultime, quanto previsto al comma 13; agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonch� agli altri organismi di diritto pubblico;
c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in materia di pubblicit� dei bandi, termini per le gare, qualificazione, quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti, l'articolo 59 ed il comma 10 dell'articolo 15; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o tramite imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 33, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti;
d) ai soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), secondo quanto previsto al comma 3); a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 33, 34 e 53;
e) ai concessionari di servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite, nelle quali una o pi� amministrazioni di cui alle lettere a) e b) esprimano una presenza nel capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per cento; alle aziende speciali, ai consorzi di enti locali per la gestione di servizi pubblici, alle societ� a capitale pubblico, anche non prevalente, per la gestione di servizi pubblici, alle societ� che abbiano per oggetto della propria attivit� la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, comprese le societ� di trasformazione urbana per le attivit� finalizzate a realizzare beni non destinati al mercato; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 33, 34 e 53;
f) ai soggetti privati che realizzano lavori di edilizia e genio civile attinenti alla costruzione di strade, ponti, ferrovie, canali, irrigazione ed opere idrauliche, nonch� lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1.000.000 di euro o che eseguano servizi o forniture di importo superiore a 500.000 euro, i quali usufruiscono di un contributo regionale diretto e specifico che, attualizzato, sia superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 33, 34, 53, 59 e comma 2 dell'articolo 60.

3. I soggetti che operano nei "settori speciali" e che devono appaltare i lavori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1997, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge sia per gli importi inferiori che per importi superiori alle soglie comunitarie; agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4 relative all'esecuzione, alla contabilit� ed al collaudo dei lavori, fatta salva l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I soggetti che operano nei "settori speciali" e che devono appaltare lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria che non rientrano nella tipologia di cui al comma 3, procedono agli affidamenti secondo i regimi propri, che devono tuttavia rispondere ai principi comunitari; con le stesse modalit� procedono agli affidamenti dei servizi e delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che rientrano nell'ambito dei settori speciali.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli appalti di lavori eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attivit� edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche; qualora tuttavia la realizzazione di tali lavori debba essere affidata ad imprese terze e l'importo delle singole opere sia superiore alla soglia comunitaria, il soggetto privato � tenuto all'osservanza delle norme della presente legge inerenti le procedure di gara per gli appalti sopra soglia, mentre, se l'importo � inferiore alla soglia comunitaria, pur non applicandosi la presente legge, il privato � comunque soggetto all'obbligo di adeguata pubblicit�.

6. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o i contratti assimilabili a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori pubblici come definiti all'articolo 1, compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, per i quali dovranno essere osservate le sole norme in materia di qualificazione.

7. Per l'affidamento dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000, fatti salvi i rinvii alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) che devono essere intesi riferiti ai corrispondenti articoli della presente legge.

8. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva comunitaria n. 2004/17/CE, che detta norme per i settori speciali.

9. La presente legge non si applica alle concessioni di servizi definite alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non � un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivit� di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivit�, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalit�.

11. La presente legge non si applica:
a) agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o pi� servizi di telecomunicazioni;
b) agli appalti pubblici di servizi:
1) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalit� finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente legge;
2) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
3) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
4) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti;
5) concernenti contratti di lavoro;
6) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perch� li usi nell'esercizio della sua attivit�, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

12. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virt� di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purch� tali disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunit� europea.

13. Le aziende sanitarie locali, per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, procedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, fatti salvi i servizi di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 11, che restano disciplinati dalla presente legge.

14. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B e per quelli il cui valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato II A, la presente legge si applica limitatamente al comma 2 dell'articolo 14 e ai commi 22 e 23 dell'articolo 21.

15. La presente legge si applica agli organismi di diritto pubblico, come definiti al comma 7 dell'articolo 2, la cui attivit� sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dello Stato, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi� della met� � designata dallo Stato, qualora tali organismi debbano affidare a terzi l'esecuzione di lavori relativi a opere di competenza regionale, o l'esecuzione di servizi e forniture accessori o connessi a tali lavori.

 

 

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1. Per la determinazione delle soglie e per le modalit� di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni (Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). Nel caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di fornitura o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge in materia di lavori qualora questi ultimi assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica qualora i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4 si applicano:
a) all'Amministrazione regionale ed agli enti elencati all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);
b) agli altri enti, compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti anche pi� brevemente enti regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonch� agli altri organismi di diritto pubblico;
c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in materia di pubblicit� dei bandi, termini per le gare, qualificazione, quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti, l'articolo 59 e l'articolo 15, comma 10; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o tramite imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 12, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in materia di pareri preliminari all'approvazione dei progetti;
d) ai soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), qualora ai sensi della normativa sui settori speciali devono trovare applicazione le norme stabilite dalla presente legge, anzich� quelle che dettano la disciplina per i settori speciali; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8,12, 33, 34 e 53; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo;
e) ai concessionari di servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite, nelle quali una o pi� amministrazioni di cui alle lettere a) e b) esprimano una presenza nel capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per cento; alle aziende speciali, ai consorzi di enti locali per la gestione di servizi pubblici, alle societ� a capitale pubblico, anche non prevalente, per la gestione di servizi pubblici, alle societ� che abbiano per oggetto della propria attivit� la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, comprese le societ� di trasformazione urbana per le attivit� finalizzate a realizzare beni non destinati al mercato; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 33, 34 e 53; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo;
f) ai soggetti privati che realizzano lavori di edilizia e genio civile attinenti alla costruzione di strade, ponti, ferrovie, canali, irrigazione ed opere idrauliche, nonch� lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1.000.000 di euro o che eseguano servizi o forniture di importo superiore a euro 500.000, i quali usufruiscono di un contributo regionale diretto e specifico che, attualizzato, sia superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; a tali soggetti non si applicano gli articoli 5, 8, 12, 33, 34 e 53; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo; il provvedimento che concede il contributo della Regione deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme della presente legge, pena la decadenza del contributo stesso.

3. Ad un appalto destinato all'esercizio di pi� attivit� si applicano le norme relative all'attivit� principale cui � destinato.

4. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di pi� appalti distinti non pu� essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della normativa che disciplina i settori speciali o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione della presente legge.

5. Se una delle attivit� cui � destinato un appalto � disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e l'altra dalla presente legge e se � oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit� l'appalto sia principalmente destinato, esso � aggiudicato secondo le disposizioni della presente legge, ferma la facolt�, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione di qualificazione ARA o SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle attivit� disciplinate dalla normativa che disciplina i settori speciali.

6. Se una delle attivit� cui � destinato l'appalto � disciplinata dalla normativa che disciplina i settori speciali e un'altra attivit� non � disciplinata n� dal tale normativa, n� dalla presente legge, e se � oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit� l'appalto � principalmente destinato, esso � aggiudicato ai sensi della normativa che disciplina i settori speciali.

7. I soggetti che operano nei "settori speciali" e che devono appaltare lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria che rientrano nell'ambito delle attivit� proprie di tali settori, procedono agli affidamenti secondo i regimi propri, che devono tuttavia rispondere ai principi comunitari.

8. Le disposizioni della presente legge applicabili ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), si applicano anche ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (primaria se di importo superiore alla soglia comunitaria e secondaria sia di importo inferiore che di importo superiore alla soglia comunitaria) a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire pu� prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore pu� esercitare, purch� espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3 per cento del valore dell'appalto aggiudicato.

9. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), di importo inferiore alla soglia comunitaria, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni il privato pu� realizzare direttamente le opere.

10. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti di sponsorizzazione o i contratti assimilabili a questi ultimi, aventi ad oggetto lavori pubblici di cui all'allegato I della presente legge, compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi e le forniture sono realizzati a cura e spese dello sponsor; per la scelta dello sponsor si applicano i principi del trattato, nonch� le disposizioni in materia di qualificazione.

11. Per l'affidamento dei servizi pubblici locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatti salvi i rinvii alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) che devono essere intesi riferiti ai corrispondenti articoli della presente legge.

12. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva comunitaria n. 2004/17/CE, che detta norme per i settori speciali, fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6; per tali appalti si applicano le disposizioni di cui alla parte terza, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche, fatte salve le norme della presente legge che dettano norme in materia di pubblicit�, offerte anomale, controlli sul possesso dei requisiti, commissioni giudicatrici, incarichi di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, fasi della procedura, Osservatorio regionale.

13. La presente legge non si applica ai contratti relativi ai beni culturali. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla parte terza, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche.

14. La presente legge non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto al comma 15.

15. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non � un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivit� di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivit�, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalit�.

16. La presente legge non si applica:
a) agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o pi� servizi di telecomunicazioni;
b) agli appalti pubblici di servizi :

1) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalit� finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente legge;
2) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
3) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
4) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti;
5) concernenti contratti di lavoro;
6) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perch� li usi nell'esercizio della sua attivit�, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

17. La presente legge non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virt� di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purch� tali disposizioni siano compatibili con il trattato istitutivo della Comunit� europea.

18. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B e per quelli il cui valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato II A, la presente legge si applica limitatamente all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 21, commi 22 e 23.

19. La presente legge si applica agli organismi di diritto pubblico, come definiti all'articolo 2, comma 6, la cui attivit� sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dello Stato, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi� della met� � designata dallo Stato, qualora tali organismi debbano affidare a terzi l'esecuzione di lavori relativi a opere di competenza regionale, o l'esecuzione di servizi e forniture accessori o connessi a tali lavori.

 

Art. 4
Regolamento

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge � adottato un regolamento di attuazione che, oltre le materie per le quali � espressamente richiamato, definisce in particolare:
a) le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento;
b) l'aggiornamento del prezzario regionale;
c) le forme di pubblicit� e di conoscibilit� degli atti procedimentali, nonch� le procedure di accesso a tali atti;
d) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;
e) la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa;
f) il trasferimento in propriet� all'appaltatore dei beni immobili della pubblica amministrazione;
g) la procedura di verifica e validazione dei progetti;
h) le procedure di attuazione delle norme della presente legge con riferimento agli aspetti di dettaglio.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

 

 

Art. 4
Regolamento

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, adotta una proposta di regolamento di attuazione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione. Tale regolamento, oltre le materie per le quali � espressamente richiamato, definisce in particolare:
a) le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento;
b) le forme di pubblicit� e di conoscibilit� degli atti procedimentali e delle procedure di accesso a tali atti;
c) i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze;
d) la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa;
e) il trasferimento in propriet� all'appaltatore dei beni immobili della pubblica amministrazione;
f) la procedura di verifica e validazione dei progetti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano nel territorio della Regione, ad eccezione delle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, nelle parti non abrogate cos� come modificato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici).

 

Titolo II
Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna)

Art. 5
Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti

1. Sono di competenza degli enti e dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3, chiamati tutti pi� brevemente enti, le opere che non sono ricomprese fra quelle elencate al comma 12 dell'articolo 6, che sono di competenza della Regione. Per i lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilit� ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorit� l'oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala l'eventuale carenza di risorse.

3. Gli studi indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento e contengono un'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilit� ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche.

4. Sono da ritenere prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori gi� iniziati, nonch� gli interventi per i quali ricorra la possibilit� di finanziamento con la prevalenza dei capitale privato. Nel programma triennale sono inoltre indicati i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara. Per gli interventi di manutenzione � sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e della stima sommaria dei costi.

5. L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque avviare nell'esercizio finanziario di riferimento, specificandone le caratteristiche essenziali.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale � subordinata alla redazione ed approvazione:
a) per i lavori di manutenzione, di una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi;
b) per i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, di uno studio di fattibilit�;
c) per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, della progettazione preliminare.

7. Un lavoro pu� essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o pi� lotti, purch� con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse complessive finanziarie; in ogni caso dovr� essere certificata la funzionalit�, fruibilit� e fattibilit� di ciascun lotto.

8. L'elenco annuale indica i lavori in economia per i quali � possibile formulare una previsione.

9. I progetti dei lavori degli enti inseriti nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

10. Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

11. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari gi� disponibili sul proprio bilancio, o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di altri enti pubblici, gi� stanziati nei rispettivi bilanci o acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403.

12. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo definiti dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, schemi che saranno pubblicati sul sito internet della Regione.

13. Nelle more della pubblicazione degli schemi-tipo sul sito internet della Regione, i programmi triennali dovranno essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Dopo la loro adozione il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne d� pubblicit� mediante il sito informatico della Regione.

15. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu� essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi� previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie. Sono altres� realizzabili gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch� quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, ovvero atti adottati a livello comunitario.

16. Il programma triennale adottato dall'ente � trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite.

17. Nell'adottare il programma triennale, gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine di priorit� di quello precedente, in seguito a nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze che rendano opportuno il mutamento dell'interesse pubblico.

18. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attivit� di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione.

 

 

Titolo II
Programmazione e progettazione dei lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna)

Art. 5
Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti

1. Sono di competenza degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) chiamati tutti pi� brevemente enti, le opere che non sono ricomprese fra quelle elencate all'articolo 6, comma 12 che sono di competenza della Regione. Per i lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilit� ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorit� l'oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala l'eventuale carenza di risorse.

3. Gli studi indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento e contengono un'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilit� ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche.

4. Sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori gi� iniziati, nonch� gli interventi per i quali ricorra la possibilit� di finanziamento con la prevalenza dei capitale privato. Nel programma triennale sono inoltre indicati i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara. Per gli interventi di manutenzione � sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e della stima sommaria dei costi.

5. L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli che si intendono realizzare o comunque avviare nell'esercizio finanziario di riferimento, specificandone le caratteristiche essenziali.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale � subordinata alla redazione ed approvazione:
a) per i lavori di manutenzione, di una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi;
b) per i lavori di importo inferiore a euro 2.000.000, di uno studio di fattibilit�;
c) per i lavori di importo superiore a euro 2.000.000, della progettazione preliminare.

7. Un lavoro pu� essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o pi� lotti, purch� con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse complessive finanziarie; in ogni caso dovr� essere certificata la funzionalit�, fruibilit� e fattibilit� di ciascun lotto.

8. L'elenco annuale indica i lavori in economia per i quali � possibile formulare una previsione.

9. I progetti dei lavori degli enti inseriti nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

10. Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

11. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari gi� disponibili sul proprio bilancio, o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di altri enti pubblici, gi� stanziati nei rispettivi bilanci o acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale).

12. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo che, definiti dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, saranno pubblicati sul sito internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi triennali dovranno essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Dopo la loro adozione il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne d� pubblicit� mediante il sito informatico della Regione. Il programma triennale adottato dall'ente � trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Nell'adottare il programma triennale gli enti possono modificare le previsioni o l'ordine di priorit� di quello precedente, in seguito a nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze che rendano opportuno il mutamento dell'interesse pubblico.

14. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu� essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi� previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie. Sono altres� realizzabili gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch� quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, ovvero atti adottati a livello comunitario.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attivit� di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione.

Art. 6
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali

1. La Giunta regionale approva annualmente, con le modalit� previste dalla lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3. La proposta dell'Assessore competente tiene conto dei programmi triennali degli enti di cui all'articolo 5 ed � corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l'Amministrazione regionale non pu� concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 5 o quando la richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di priorit� indicato nel programma stesso.

3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria di cui alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, i programmi di spesa identificano le aree di intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di intervento indicandone le priorit�, le priorit� degli interventi nell'ambito di ogni area e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

4. Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione dei proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera � stata o sar� presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se � stato o sar� previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilit� o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli elaborati indicati al comma 6 dell'articolo 5; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, � gi� stata presentata richiesta di finanziamento all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sar� previsto il concorso di finanza privata.

5. Fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, i programmi di spesa devono essere conformi ai criteri generali di una equa ripartizione territoriale dei finanziamenti e dell'esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state gi� realizzate.

6. Nel programma di spesa ciascun progetto � sempre finanziato per intero. � tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un pi� ampio progetto generale, siano gi� dotati di una distinta funzionalit� e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

7. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).

8. Non sono ricomprese nei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch� le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale, regionale o comunitario ovvero i programmi attivati mediante bandi di selezione pubblica degli interventi.

9. Le opere incluse nei programmi triennali e negli elenchi annuali, qualora finanziate dalla Regione con il programma di cui al comma 1, sono delegate agli enti i quali curano la progettazione, l'appalto, la direzione e l'esecuzione dei lavori e il collaudo dell'opera. Sono realizzati mediante delega anche gli interventi finanziati dalla Regione ai soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale.

10. Le opere di interesse di due o pi� enti sono di competenza delle amministrazioni provinciali.

11. Non fanno parte dei programmi triennali e degli elenchi annuali le opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

12. Sono di competenza dell'Amministrazione regionale, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche:
a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilit� di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13;
b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione; le opere demaniali statali delegate alla Regione a termini del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumit� a seguito di calamit� naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato;
e) le opere di accumulo e di trasporto della risorsa idrica a monte dell'incile dei sistemi idrici settoriali.

13. Per l'attuazione delle opere di competenza regionale inserite nel programma di cui al comma 1 si procede in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale.

14. Per tali opere l'inclusione nel programma � subordinata:
a) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni dell'intervento, una sua sommaria descrizione e la stima preliminare dei costi;
b) per gli interventi di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, alla redazione dello studio di fattibilit� secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per gli interventi di manutenzione � sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle eventuali fonti di finanziamento. Alla redazione dello studio di cui alla lettera a), dello studio di fattibilit� di cui alla lettera b) o della relazione per gli interventi di manutenzione, provvedono gli Assessorati competenti per le opere in esecuzione diretta ed i soggetti attuatori per le opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, ai sensi del comma 13.

15. All'erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, si provvede con determinazione del dirigente regionale competente per materia. I fondi, assegnati con le modalit� previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.

16. Le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti in delega o conseguenti ad atti convenzionali sono le seguenti, fatto salvo quanto previsto al comma 17:
a) 10 per cento dell'importo del finanziamento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega o alla firma dell'atto convenzionale;
b) 15 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori;
c) 30 per cento dell'importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;
d) ulteriore 30 per cento dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;
e) la quota restante, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

17. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000, le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti sono definite come segue:
a) 10 per cento dell'importo del finanziamento, contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione dei finanziamento;
b) 75 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori;
c) la quota restante dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

18. I fondi devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di una obbligazione giuridicamente perfezionata o quantomeno la pubblicazione dei relativo bando di gara, entro gli stessi termini, purch� faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

19. Restano escluse dalla disposizione di cui al comma 18 le assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato o dall'Unione europea, per le quali valgono le specifiche disposizioni in termini di impegno, di modalit� di rendicontazione e di eventuale restituzione.

20. Per le opere di cui al comma 12 di competenza della Regione e per le opere di cui all'articolo 5 di competenza degli enti, le stazioni appaltanti sono tenute a comprovare, mediante fatture o parcelle quietanzate ovvero mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, i pagamenti, intermedi e a saldo, per le spese generali relative a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere, anche attraverso personale dipendente della propria o di altra amministrazione pubblica.

21. Le spese per gli oneri di cui sopra, previste nel quadro economico dell'intervento (quali progettazione e attivit� ad essa preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e contabilit�, assicurazione dei dipendenti, spese per attivit� di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicit�, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici) devono essere certificate in base a documenti che consentano di accertare che tali costi si riferiscono effettivamente ed esclusivamente all'intervento finanziato, anche qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale proprio o di altra amministrazione pubblica.

22. Per le opere soggette a rendicontazione presso l'Unione europea, le stazioni appaltanti sono tenute a presentare la dimostrazione d� spesa e di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con le modalit� definite dagli Assessorati regionali competenti nelle relative misure dei programmi comunitari interessati.

23. Gli Assessorati regionali effettuano, in corso d'opera, accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dall'Amministrazione regionale; gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facolt� di chiedere la rendicontazione finale della spesa delle opere comunque finanziate dall'Amministrazione regionale.

24. A garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia, provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse finanziarie destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977, ed all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998.

25. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti procedure, modalit� di finanziamento e di erogazione dei fondi, nonch� quelle inerenti il riconoscimento delle spese generali per oneri connessi con la realizzazione delle opere, in contrasto con le norme della presente legge.

 

 

Art. 6
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali

1. La Giunta regionale - previo conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sui criteri generali - approva annualmente, con le modalit� previste dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b). La proposta dell'Assessore competente tiene conto dei programmi triennali degli enti di cui all'articolo 5 ed � corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l'Amministrazione regionale non pu� concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 5 o quando la richiesta dell'ente non rispetti l'ordine di priorit� indicato nel programma stesso.

3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento annuale di programmazione economico-finanziaria di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna), i programmi di spesa identificano le aree di intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di intervento indicandone le priorit�, le priorit� degli interventi nell'ambito di ogni area e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

4. Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione dei proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera � stata o sar� presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se � stato o sar� previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all'elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell'approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilit� o, se l'intervento deve essere avviato nell'anno, dagli elaborati indicati all'articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stesso intervento, � gi� stata presentata richiesta di finanziamento all'Amministrazione regionale o ad altra amministrazione o se sar� previsto il concorso di finanza privata.

5. Fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, i programmi di spesa devono essere conformi ai criteri generali di una equa ripartizione territoriale dei finanziamenti e dell'esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state gi� realizzate.

6. Nel programma di spesa ciascun progetto � sempre finanziato per intero. � tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un pi� ampio progetto generale, siano gi� dotati di una distinta funzionalit� e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

7. Tali programmi devono essere pubblicati sul sito internet della Regione.

8. Non sono ricomprese nei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch� le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale, regionale o comunitario ovvero i programmi attivati mediante bandi di selezione pubblica degli interventi.

9. Le opere incluse nei programmi triennali e negli elenchi annuali, qualora finanziate dalla Regione con il programma di cui al comma 1, sono delegate agli enti i quali curano la progettazione, l'appalto, la direzione e l'esecuzione dei lavori e il collaudo dell'opera. Sono realizzati mediante delega anche gli interventi finanziati dalla Regione ai soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale.

10. Le opere di interesse di due o pi� enti locali sono di competenza delle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunit� montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

11. Non fanno parte dei programmi triennali e degli elenchi annuali le opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

12. Sono di competenza dell'Amministrazione regionale, ai fini delle procedure di approvazione delle opere pubbliche:
a) le opere portuali, di competenza regionale, ed aeroportuali, le opere di viabilit� di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante);
b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione; le opere demaniali statali delegate alla Regione a termini del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382);
c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumit� a seguito di calamit� naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato;
e) le opere di accumulo e di trasporto della risorsa idrica a monte dell'incile dei sistemi idrici settoriali.

13. Per l'attuazione delle opere di competenza regionale inserite nel programma di cui al comma 1 si procede in esecuzione diretta ovvero mediante finanziamenti da assentirsi, sulla base di specifici atti convenzionali, agli enti individuati in sede di programmazione regionale.

14. Per tali opere l'inclusione nel programma � subordinata:
a) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro, alla redazione di uno studio che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare e deve indicare le funzioni dell'intervento, una sua sommaria descrizione e la stima preliminare dei costi;
b) per gli interventi di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, alla redazione dello studio di fattibilit� secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonch� disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Per gli interventi di manutenzione � sufficiente una sintetica relazione con l'indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle eventuali fonti di finanziamento. Alla redazione dello studio di cui alla lettera a), dello studio di fattibilit� di cui alla lettera b) o della relazione per gli interventi di manutenzione, provvedono gli Assessorati competenti per le opere in esecuzione diretta ed i soggetti attuatori per le opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, ai sensi del comma 13.

15. All'erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti o delle opere da realizzarsi sulla base di specifici atti convenzionali, si provvede con determinazione del dirigente regionale competente per materia. I fondi, assegnati con le modalit� previste dalle leggi finanziarie regionali per le opere delegate, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati, con destinazione specifica e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere.

16. Le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti in delega o conseguenti ad atti convenzionali sono le seguenti, fatto salvo quanto previsto al comma 17:
a) 10 per cento dell'importo del finanziamento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega o alla firma dell'atto convenzionale;
b) 15 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori;
c) 30 per cento dell'importo del finanziamento, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;
d) ulteriore 30 per cento dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti;
e) la quota restante, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

17. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000, le quote percentuali determinate sull'importo dei singoli finanziamenti sono definite come segue:
a) 10 per cento dell'importo del finanziamento, contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione dei finanziamento;
b) 75 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori;
c) la quota restante dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti.

18. I fondi devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi ovvero del secondo anno successivo quando la loro utilizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare. Tali termini sono interrotti in presenza di richiesta di pareri obbligatori, autorizzazioni, nulla osta di competenza di altre amministrazioni. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di una obbligazione giuridicamente perfezionata o quantomeno la pubblicazione del relativo bando di gara, entro gli stessi termini, purch� faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo.

19. La norma di cui al comma 18 non si applica alle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato o dall'Unione europea, per le quali valgono le specifiche disposizioni in termini di impegno, di modalit� di rendicontazione e di eventuale restituzione.

20. Le stazioni appaltanti, per le opere di cui al comma 12 di competenza della Regione e per le opere di cui all'articolo 5 di competenza degli enti, sono tenute a comprovare, mediante fatture o parcelle quietanzate ovvero mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, i pagamenti, intermedi e a saldo, per le spese generali relative a tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere, anche attraverso personale dipendente della propria o di altra amministrazione pubblica.

21. Le spese per tali oneri, previste nel quadro economico dell'intervento (quali progettazione e attivit� ad essa preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e contabilit�, assicurazione dei dipendenti, spese per attivit� di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici, per pubblicit�, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici) devono essere certificate in base a documenti che consentano di accertare che tali costi si riferiscono effettivamente ed esclusivamente all'intervento finanziato, anche qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale proprio o di altra amministrazione pubblica; in tal caso le spese dovranno essere certificate dal legale rappresentante della stazione appaltante.

22. Per le opere soggette a rendicontazione presso l'Unione europea, le stazioni appaltanti sono tenute a presentare la dimostrazione d� spesa e di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con le modalit� definite dagli Assessorati regionali competenti nelle relative misure dei programmi comunitari interessati.

23. Gli Assessorati regionali effettuano, in corso d'opera, accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dall'Amministrazione regionale; gli Assessorati regionali, secondo le rispettive competenze, si riservano la facolt� di chiedere la rendicontazione finale della spesa delle opere comunque finanziate dall'Amministrazione regionale.

24. A garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia provvedono all'attivazione di specifiche procedure di monitoraggio delle opere stesse, mediante utilizzo di apposita quota parte delle risorse finanziarie destinate, da determinarsi in sede di predisposizione del singolo programma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 1 del 1977, ed all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1998.

25. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti procedure, modalit� di finanziamento e di erogazione dei fondi, nonch� quelle inerenti il riconoscimento delle spese generali per oneri connessi con la realizzazione delle opere, in contrasto con le norme della presente legge.

 

Art. 7
Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione progetti

1. � istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici l'Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unit� tecnica regionale (UTR).

2. L'Unit� tecnica regionale ha funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici.

3. L'Unit� tecnica regionale � composta dai seguenti membri con diritto di voto:
a) direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti dello stesso Assessorato, che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia;
c) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilit� ambientale, sanit�;
d) direttore dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

4. Partecipano, senza diritto di voto:
a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilit�, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative; il presidente dell'Unit� tecnica regionale convocher�, di volta in volta, a partecipare alle sedute dell'organo collegiale, un numero di esperti esterni necessario in relazione alla tipologia dei lavori o all'argomento trattato, non superiore a sei;
b) un dirigente dell'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dell'opera o che ha richiesto il parere dell'organo collegiale.

5. Le funzioni organizzative e di segreteria dell'Unit� tecnica regionale sono espletate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

6. Alla nomina dei componenti dell'Unit� tecnica regionale e degli esperti esterni provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, individuando complessivamente un numero di esperti nelle diverse discipline e materie non superiore a quindici.

7. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento, il direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, i dirigenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dell'Amministrazione regionale, potranno delegare un sostituto scelto fra i dipendenti in servizio presso il medesimo Assessorato.

8. Il presidente convoca l'Unit� tecnica regionale con un preavviso minimo di sette giorni; per la validit� delle sedute � necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parit� prevale il voto del presidente.

9. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri dell'Unit� tecnica regionale sono comunicati agli enti interessati e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

10. L'esposizione degli argomenti in discussione � affidata ad un relatore o gruppo di relatori scelti tra i componenti l'organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano alla seduta, che si avvalgono della relazione istruttoria predisposta dal Servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. Qualora la specificit� dell'argomento lo richieda, possono essere chiamati a far parte dell'attivit� istruttoria di cui al comma 9 funzionari tecnici e amministrativi di altri Assessorati, per gli aspetti di loro competenza.

11. Gli esperti esterni, che fanno parte dell'Unit� tecnica regionale, durano in carica due anni ed hanno diritto ad un compenso di euro 500 per ogni seduta a cui hanno partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attivit� svolte. Il trattamento di missione degli esperti esterni � commisurato a quello spettante ai dirigenti regionali.

12. L'Unit� tecnica regionale � competente ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti:
a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici;
b) su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria competenza e che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;
c) su riserve, compresa la richiesta di esonero di penalit� contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non siano oggetto di accordo bonario ai sensi dell'articolo 59;
d) preliminari alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro 5 milioni;
e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato.

13. Con riferimento alla competenza di cui alla lettera a) del comma 12 l'Unit� tecnica regionale � chiamata ad esprimere il proprio parere sui progetti di importo superiore ai limiti indicati ai commi 19 e 20:
a) preliminari, nel caso in cui si debba procedere all'appalto mediante concessione o appalto-concorso;
b) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 (appalto integrato);
c) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere alla gara sulla base di un progetto esecutivo.

14. L'Unit� tecnica regionale esprime il proprio parere sui progetti esecutivi di importo superiore ai limiti di cui ai commi 19 e 20 esclusivamente nei casi seguenti:
a) progetti presentati dall'aggiudicatario di una procedura d'appalto espletata mediante concessione o appalto concorso di cui alla lettera a) al comma 13;
b) progetti che comportino modifiche sostanziali rispetto ai progetti definitivi di cui alla lettera c) del comma 13.

15. I progetti parziali derivanti da progetti generali sono considerati progetti a se stanti, se in possesso di autonomia funzionale e, in tal caso, sono sottoposti al preventivo parere dell'Unit� tecnica regionale in relazione all'importo del solo progetto parziale.

16. I progetti parziali di progetti generali gi� approvati sono soggetti al parere dell'Unit� tecnica regionale se comportino modifiche sostanziali al progetto generale.

17. L'Unit� tecnica regionale esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, pu� essere prorogato per non oltre trenta giorni, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 12; trascorsi detti termini, su richiesta dell'ente interessato, il Servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia esprime, entro i successivi trenta giorni, apposito parere sostitutivo.

18. Fatte salve le diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare nel territorio della Sardegna, il presente articolo fissa, altres�, le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche e di lavori pubblici, comunque finanziati.

19. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere:
a) del settore dell'Assessorato competente per materia, che ha curato l'istruttoria, per importi fino a euro 5.000.000;
b) dell'Unit� tecnica regionale negli altri casi.

20. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di importo fino a euro 5.000.000 di competenza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f ) del comma 2 dell'articolo 3 sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, previo parere del responsabile del procedimento o del responsabile del servizio tecnico, che siano ingegneri o architetti.

21. In assenza di tali figure professionali, per i progetti redatti dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 possono esprimere i pareri anche il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio tecnico in possesso del diploma di geometra o di altro titolo equiparato, i quali, per progetti di importo superiore a euro 2.000.000, si avvarranno di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.

22. Non possono rilasciare i pareri coloro che abbiano collaborato alla progettazione.

23. Nel caso in cui nell'organico delle amministrazioni aggiudicatrici sia presente un solo funzionario tecnico, l'organo cui compete l'approvazione del progetto valuter� se prescindere dall'acquisizione del parere preliminare o se avvalersi di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.

24. Qualora l'opera non rientri nei limiti della competenza di valore fissati dal comma 20, l'approvazione dei progetti � subordinata all'acquisizione del parere dell'Unit� tecnica regionale.

25. Per i progetti per i quali, ai sensi dell'articolo 13 e del regolamento di attuazione, sussiste l'obbligo della verifica tecnica, tale adempimento sostituisce i pareri previsti dalla lettera a) del comma 19 e dal comma 20, mentre deve essere sempre acquisito il parere dell'Unit� tecnica regionale, se il progetto supera i limiti di importo indicato negli stessi commi.

26. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

27. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera sono approvati con le modalit� di cui al presente articolo.

28. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilit� e di indifferibilit� ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilit�.

29. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo regionale (CTAR) e i Comitati tecnici-amministrativi provinciali (CTAP), gi� istituiti con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, sono soppressi. Fino alla effettiva costituzione dell'Unit� tecnica regionale, il parere di competenza � espresso dall'attuale Comitato tecnico-amministrativo.

30. I limiti di importo indicati nei commi che precedono sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, ogni cinque anni, ovvero anche entro un termine inferiore, quando ci� risultasse necessario.

 

 

Art. 7
Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione progetti

1. � istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l'Unit� tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unit� tecnica regionale (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Essa � composta dai seguenti membri con diritto di voto:
a) direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente;
b) tre dirigenti dello stesso Assessorato, che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia;
c) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilit� ambientale, sanit�;
d) direttore dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

2. Partecipano, senza diritto di voto:
a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilit�, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative; il presidente dell'Unit� tecnica regionale convocher�, di volta in volta, a partecipare alle sedute dell'organo collegiale, un numero di esperti esterni necessario in relazione alla tipologia dei lavori o all'argomento trattato, non superiore a sei;
b) un dirigente dell'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dell'opera o che ha richiesto il parere dell'organo collegiale.

3. Le funzioni organizzative e di segreteria dell'Unit� tecnica regionale sono espletate dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

4. Alla nomina dei componenti dell'Unit� tecnica regionale e degli esperti esterni provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, individuando complessivamente un numero di esperti nelle diverse discipline e materie non superiore a quindici.

5. Nei casi di assenza o di legittimo impedimento, il direttore generale e i dirigenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e quelli dell'Amministrazione regionale, potranno delegare un sostituto scelto fra i dipendenti in servizio.

6. Il presidente convoca l'Unit� tecnica regionale con un preavviso minimo di sette giorni; per la validit� delle sedute � necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parit� prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri dell'Unit� tecnica regionale sono comunicati agli enti interessati e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

7. L'esposizione degli argomenti in discussione � affidata ad un relatore o gruppo di relatori scelti tra i componenti l'organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano alla seduta, che si avvalgono della relazione istruttoria predisposta dal Servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. Qualora la specificit� dell'argomento lo richieda, possono essere chiamati a far parte dell'attivit� istruttoria funzionari tecnici e amministrativi di altri Assessorati, per gli aspetti di loro competenza.

8. Gli esperti esterni, che fanno parte dell'Unit� tecnica regionale, durano in carica due anni ed hanno diritto ad un compenso di euro 500 per ogni seduta a cui hanno partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attivit� svolte. Il trattamento di missione degli esperti esterni � commisurato a quello spettante ai dirigenti regionali.

9. L'Unit� tecnica regionale � competente ad esprimere pareri obbligatori:
a) su progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici;
b) su perizie suppletive e di variante relative ai progetti di propria competenza e che comportino modifiche sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;
c) su riserve, compresa la richiesta di esonero di penalit� contrattuali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le stesse siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino la richiesta di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a euro 200.000 e non siano oggetto di accordo bonario ai sensi dell'articolo 59;
d) preliminari alle procedure di gara per appalto concorso di importo superiore a euro 5 milioni;
e) su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato.

10. Sui progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici, l'Unit� tecnica regionale esprime il proprio parere sui progetti di importo superiore ai limiti indicati ai commi 16 e 17:
a) preliminari, nel caso in cui si debba procedere all'appalto mediante concessione o appalto-concorso;
b) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere all'appalto mediante appalto integrato;
c) preliminari e definitivi, nel caso in cui si debba procedere alla gara sulla base di un progetto esecutivo.

11. L'Unit� tecnica regionale esprime il proprio parere sui progetti esecutivi di importo superiore ai limiti di cui ai commi 16 e 17 esclusivamente nei casi seguenti:
a) progetti presentati dall'aggiudicatario di una procedura d'appalto espletata mediante concessione o appalto concorso;
b) progetti che comportino modifiche sostanziali rispetto ai progetti definitivi di cui al comma 10, lettera c).

12. I progetti parziali derivanti da progetti generali sono considerati progetti a s� stanti, se in possesso di autonomia funzionale e, in tal caso, sono sottoposti al preventivo parere dell'Unit� tecnica regionale in relazione all'importo del solo progetto parziale.

13. I progetti parziali di progetti generali gi� approvati sono soggetti al parere dell'Unit� tecnica regionale se comportino modifiche sostanziali al progetto generale.

14. L'Unit� tecnica regionale esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, pu� essere prorogato per non oltre trenta giorni, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 9; trascorsi detti termini, su richiesta dell'ente interessato, il Servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia esprime, entro i successivi trenta giorni, il parere sostitutivo.

15. Fatte salve le diverse attribuzioni degli organi statali in ordine alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato da realizzare nel territorio della Sardegna, il presente articolo fissa, altres�, le norme di approvazione dei progetti delle opere pubbliche e di lavori pubblici, comunque finanziati.

16. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di competenza della Regione sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere:
a) del settore dell'Assessorato competente per materia, che ha curato l'istruttoria, per importi fino a euro 5.000.000;
b) dell'Unit� tecnica regionale negli altri casi.

17. I progetti di lavori pubblici o di opere pubbliche di importo fino a euro 5.000.000 di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, previo parere del responsabile del procedimento o del responsabile del servizio tecnico, che siano ingegneri o architetti.

18. In assenza di tali figure professionali, per i progetti redatti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) possono esprimere i pareri anche il responsabile del procedimento o il responsabile del servizio tecnico in possesso del diploma di geometra o di altro titolo equiparato, i quali, per progetti di importo superiore a euro 2.000.000, si avvalgono di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.

19. Non possono rilasciare i pareri coloro che abbiano collaborato alla progettazione.

20. Nel caso in cui nell'organico delle amministrazioni aggiudicatrici sia presente un solo funzionario tecnico, l'organo cui compete l'approvazione del progetto valuta se prescindere dall'acquisizione del parere preliminare o se avvalersi di un incarico di supporto tecnico-amministrativo, da affidarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11.

21. Qualora l'opera non rientri nei limiti della competenza di valore fissati dal comma 17, l'approvazione dei progetti � subordinata all'acquisizione del parere dell'Unit� tecnica regionale.

22. Per i progetti per i quali, ai sensi dell'articolo 13 e del regolamento di cui all'articolo 4, sussiste l'obbligo della verifica tecnica, tale adempimento sostituisce i pareri previsti dalla lettera a) del comma 16 e dal comma 17, mentre deve essere sempre acquisito il parere dell'Unit� tecnica regionale, se il progetto supera i limiti di importo indicato negli stessi commi.

23. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.

24. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera sono approvati con le modalit� di cui al presente articolo.

25. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilit� e di indifferibilit� ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilit�. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

26. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo regionale (CTAR) e i Comitati tecnici-amministrativi provinciali (CTAP), gi� istituiti con legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), sono soppressi. Fino alla effettiva costituzione dell'Unit� tecnica regionale, il parere di competenza � espresso dall'attuale Comitato tecnico-amministrativo.

27. I limiti di importo indicati nei commi 16, 17 e 18 sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di norma ogni cinque anni ovvero, se necessario, anche entro un termine inferiore.

 

Art. 8
Appalti di lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento

1. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualit� e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilit� delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l'attivit� di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

3. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, anche in relazione ai compiti ed alle responsabilit� del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico della stazione appaltante in possesso di titolo adeguato e di idonea professionalit� ed esperienza.

5. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate e non consenta di disporre delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i compiti di supporto all'attivit� del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalit� previste per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 11, a professionisti singoli o associati, a societ� di professionisti o di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche, che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), in considerazione della struttura organica del personale prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998 possono nominare, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, e successive modificazioni e tramite i direttori dei servizi competenti, un responsabile del procedimento per ogni singola fase del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; spetta ai direttori dei servizi la funzione di coordinamento e di controllo dei responsabili del procedimento da essi nominati. I direttori dei servizi competenti devono, comunque, garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile unico dalle disposizioni della presente legge. Il responsabile del procedimento, qualora nominato, viene individuato, di norma, nel responsabile dell'articolazione facente parte del servizio di appartenenza e deve essere un dipendente in ruolo presso l'Amministrazione regionale o gli enti regionali. Per le fasi della progettazione ed esecuzione il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Nell'ipotesi in cui il dirigente dell'unit� organizzativa competente affidi l'incarico di responsabile del procedimento ad un dipendente della propria struttura che non abbia la qualifica dirigenziale, quest'ultimo dovr� limitarsi allo svolgimento dell'attivit� istruttoria e di proposta, mentre l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimane nella esclusiva competenza del dirigente; sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e/o gli atti che ad essi competono secondo le specifiche disposizioni di legge.

7. Qualora, nella fase della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 su proposta del responsabile unico del procedimento, possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. La stessa facolt� pu� essere esercitata dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali, su proposta dei direttori dei servizi competenti.

8. In materia di conferenza dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

 

 

Art. 8
Appalti di lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualit� e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilit� delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l'attivit� di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

3. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, anche in relazione ai compiti ed alle responsabilit� del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui � nominato. Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di tali professionalit�, le stazioni appaltanti nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio o possono procedere ai sensi del comma 5.

5. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate e non consenta di disporre delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i compiti di supporto all'attivit� del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalit� previste per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 11, a professionisti singoli o associati, a societ� di professionisti o di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche, che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. L'Amministrazione e gli enti regionali, in considerazione della struttura organica del personale prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998, possono nominare, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivit� amministrativa), e successive modificazioni, e tramite i direttori dei servizi competenti, un responsabile del procedimento per ogni singola fase del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; spetta ai direttori dei servizi la funzione di coordinamento e di controllo dei responsabili del procedimento da essi nominati. I direttori dei servizi competenti devono, comunque, garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile unico dalle disposizioni della presente legge. Il responsabile del procedimento, qualora nominato, viene individuato, di norma, nel responsabile dell'articolazione facente parte del servizio di appartenenza e deve essere un dipendente in ruolo presso l'Amministrazione regionale o gli enti regionali. Per le fasi della progettazione ed esecuzione il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Nell'ipotesi in cui il dirigente dell'unit� organizzativa competente affidi l'incarico di responsabile del procedimento ad un dipendente della propria struttura che non abbia la qualifica dirigenziale, quest'ultimo dovr� limitarsi allo svolgimento dell'attivit� istruttoria e di proposta, mentre l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi rimane nella esclusiva competenza del dirigente; sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori e del progettista per la sottoscrizione degli elaborati e/o gli atti che ad essi competono secondo le specifiche disposizioni di legge.

7. Qualora, nella fase della progettazione, dell'affidamento o dell'esecuzione, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), su proposta del responsabile unico del procedimento, possono promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni. La medesima facolt� pu� essere esercitata dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali, su proposta dei direttori dei servizi competenti.

8. In materia di conferenza dei servizi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

 

Art. 9
Progetti e tipologie progettuali per l'appalto di lavori

1. Il presente articolo e gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano l'attivit� di progettazione per l'appalto dei lavori pubblici; per gli appalti di servizi e forniture si rinvia all'articolo 14.

2. Il progetto � il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto.

3. Le gare di appalto sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione; i livelli di progettazione sono:
a) progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dall'attivit� di riuso e riciclaggio, della sua fattibilit�, delle esigenze che con l'appalto si intendono soddisfare, delle prestazioni da fornire, dei costi. Devono inoltre essere definiti gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. L'approvazione del progetto preliminare consente, se necessario, l'avvio della procedura espropriativa, consistente nella pubblicazione sul BURAS e su un quotidiano della Regione, della comunicazione dell'intenzione di procedere alla realizzazione dell'opera;
b) progetto definitivo, con il quale � compiutamente individuato l'oggetto dei lavori da realizzare, nel rispetto di quanto previsto nel progetto preliminare. In ogni caso il progetto definitivo contiene:

1) una relazione tecnica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti, dell'inserimento delle opere sul territorio;
2) lo studio di impatto ambientale, se previsto;
3) i disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici, dei volumi da realizzare;
4) gli studi e le indagini preliminari;
5) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
6) il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari;
7) il disciplinare tecnico-prestazionale;
il progetto definitivo deve altres� contenere tutti gli elaborati necessari e/o richiesti per il rilascio di specifiche autorizzazioni;

c) progetto esecutivo, con il quale sono descritti puntualmente gli specifici dettagli che compongono i lavori da realizzare, redatto in conformit� al progetto definitivo. In ogni caso il progetto esecutivo contiene le relazioni, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, gli elaborati grafici, i particolari costruttivi, il capitolato speciale, il computo metrico, l'elenco prezzi unitari. Il progetto esecutivo � inoltre corredato da apposito programma di gestione e/o manutenzione nei casi definiti dal regolamento per le diverse tipologie di appalto.

4. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al punto 1 a) dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

5. La progettazione deve, tra l'altro, rispettare i principi di minimizzazione dell'impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse naturali impegnate, di massima manutentabilit�, durabilit� dei materiali ed agevole controllabilit� delle prestazioni nel tempo, della massima efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di risparmio energetico con particolare attenzione all'inquinamento luminoso, e si svolge in modo da assicurare:
a) la qualit� del lavoro e la rispondenza alle finalit� relative;
b) la conformit� alle norme ambientali ed urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
d) la minimizzazione dell'inquinamento acustico e luminoso.

6. Nei capitolati speciali d'appalto sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali recuperabili, secondo le modalit� che saranno indicate dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti, secondo le rispettive competenze.

7. La Regione riconosce il valore culturale delle peculiarit� storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali ed intende contribuire alla sua salvaguardia e tutela; pertanto per le costruzioni e per gli interventi devono essere utilizzati per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali tipici della zona; le stazioni appaltanti adeguano la progettazione alle disposizioni contenute nel presente comma.

8. Il responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, qualora ritenga le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

9. Gli oneri inerenti la progettazione, la direzione lavori, la vigilanza, i collaudi, studi e ricerche connessi, la progettazione dei piani di sicurezza, le prestazioni professionali specialistiche necessarie a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivit� di progettazione � autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori devono essere realizzati.

11. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purch� siano compatibili con il diritto comunitario e purch� siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.

 

 

Art. 9
Progetti e tipologie progettuali per l'appalto di lavori

1. Il progetto � il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto.

2. Le gare di appalto sono esperite sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione; i livelli di progettazione, salvo elaborati eventualmente previsti da disposizioni particolari, sono:
a) progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori; in ogni caso il progetto preliminare contiene, come specificato in dettaglio al titolo III, capo II, sez. II del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dall'attivit� di riuso e riciclaggio, della sua fattibilit�, delle esigenze che con l'appalto si intendono soddisfare, delle prestazioni da fornire, dei costi. Devono inoltre essere definiti gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. L'approvazione del progetto preliminare consente, se necessario, l'avvio della procedura espropriativa, consistente nella pubblicazione sul BURAS e su un quotidiano della Regione, della comunicazione dell'intenzione di procedere alla realizzazione dell'opera;
b) progetto definitivo, con il quale � compiutamente individuato l'oggetto dei lavori da realizzare, nel rispetto di quanto previsto nel progetto preliminare; in ogni caso il progetto definitivo, come specificato in dettaglio al titolo III, capo II, sez. II del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contiene:

1) una relazione tecnica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti, dell'inserimento delle opere sul territorio;
2) lo studio di impatto ambientale, se previsto;
3) i disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici, dei volumi da realizzare;
4) gli studi e le indagini preliminari;
5) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
6) il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari;
7) il disciplinare tecnico-prestazionale;
il progetto definitivo deve altres� contenere tutti gli elaborati necessari o richiesti per il rilascio di specifiche autorizzazioni;

c) progetto esecutivo, con il quale sono descritti puntualmente gli specifici dettagli che compongono i lavori da realizzare, redatto in conformit� al progetto definitivo. In ogni caso il progetto esecutivo contiene, come specificato in dettaglio al titolo III, capo II, sez. II del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, le relazioni, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, gli elaborati grafici, i particolari costruttivi, il capitolato speciale, il computo metrico, l'elenco prezzi unitari. Il progetto esecutivo � inoltre corredato da apposito programma di gestione e/o manutenzione nei casi definiti dal regolamento per le diverse tipologie di appalto.

3. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1), lettera a), dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

4. La progettazione deve rispettare i vincoli esistenti preventivamente accertati, ove possibile, fin dal documento preliminare; essa deve, inoltre, rispettare i principi di minimizzazione dell'impegno di risorse di materiali non rinnovabili, di massimo utilizzo delle risorse naturali impegnate, di massima manutentabilit�, durabilit� dei materiali ed agevole controllabilit� delle prestazioni nel tempo, della massima efficienza energetica, di autoproduzione di energia, di risparmio energetico con particolare attenzione all'inquinamento luminoso, e si svolge in modo da assicurare:
a) la qualit� del lavoro e la rispondenza alle finalit� relative;
b) la conformit� alle norme ambientali ed urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
d) la minimizzazione dell'inquinamento acustico e luminoso.

5. I progettisti, nella redazione dei progetti, devono attenersi, alle indicazioni di prezzo contenute nel prezziario unico regionale e devono motivare l'eventuale indicazione di voci di prezzo che abbiano valore di costo differente ai riferimenti ivi contenuti. Il prezziario unico regionale � aggiornato con cadenza annuale.

6. Nei capitolati speciali d'appalto sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso dei materiali recuperabili, secondo le modalit� che sono indicate dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti, secondo le rispettive competenze.

7. La Regione riconosce il valore culturale delle peculiarit� storiche e tradizionali del proprio patrimonio edilizio ed architettonico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali e contribuisce alla sua salvaguardia e tutela. Per le costruzioni e per gli interventi devono essere utilizzati per quanto possibile, con riferimento alle opere esterne, materiali tradizionali tipici della zona; le stazioni appaltanti adeguano la progettazione alle disposizioni contenute nel presente comma.

8. Il responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) qualora ritenga le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

9. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza, alle prestazioni professionali specialistiche necessarie a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivit� di progettazione � autorizzato ai sensi dell'articolo 15, cos� come integrato dall'articolo 11, comma 2, per quanto riguarda le modalit� di notifica ad un numero di destinatari superiore a cinquanta, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit�).

11. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purch� siano compatibili con il diritto comunitario e purch� siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.

 

Art. 10
Specifiche tecniche e documenti speciali

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d'oneri. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilit� per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalit� seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione "equivalente";
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformit� a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilit� di fare riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) del comma 3 le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Pu� costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all'offerta.

7. Quando si avvalgono della facolt�, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente � tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.

9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate alla lettera b) del comma 3 possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee nazionali, multinazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

11. Per "organismi riconosciuti", ai sensi del presente articolo, si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare n� far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".

14. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori sono tenuti alla predisposizione di documenti speciali in tutti i casi nei quali siano previsti da leggi dello Stato, della Regione o da direttive europee. Gli stessi soggetti valuteranno l'opportunit� di predisporre tali documenti ogni qualvolta ci� favorir� il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge cos� come indicati all'articolo 1, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) compatibilit� ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;
b) compatibilit� e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica.

15. I requisiti minimi dei documenti speciali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

 

Art. 10
Specifiche tecniche e documenti speciali

1. Le specifiche tecniche definite al numero 1) dell'allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d'oneri e, ove sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilit� per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. Esse, inoltre, devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalit� seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "equivalente";
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformit� a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

3. Quando si avvalgono della possibilit� di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Costituisce un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

4. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all'offerta.

5. Quando si avvalgono della facolt�, prevista al comma 2, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, nella propria offerta l'offerente � tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 3 e 4.

7. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate alla lettera b) del comma 2 possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee nazionali, multinazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

9. Per "organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

10. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare n� far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 2 e 3, a condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".

11. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori sono tenuti alla predisposizione di documenti speciali in tutti i casi nei quali siano previsti da leggi dello Stato, della Regione o da direttive europee. Gli stessi soggetti valuteranno l'opportunit� di predisporre tali documenti ogni qualvolta ci� favorisce il miglior raggiungimento degli obiettivi della presente legge cos� come indicati all'articolo 1, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) compatibilit� ambientale, uso razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili;
b) compatibilit� e sicurezza sismica, geologica, geotecnica e geomorfologica.

12. I requisiti minimi dei documenti speciali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 11
Attivit� di progettazione, direzione lavori
ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonch� alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunit� montane, le aziende unit� sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalit� di cui alla vigente normativa;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societ� di professionisti;
f) dalle societ� di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f);
h) da consorzi stabili di societ� di professionisti di cui alla lettera e) e di societ� di ingegneria di cui alla lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie. � vietata la partecipazione a pi� di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivit� tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivit� di progettazione.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuite le funzioni di progettazione le amministrazioni stipulano con oneri a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze sono a carico di questi ultimi.

4. In caso di accertata carenza di organico, o di lavori di particolari complessit� e in tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente, le amministrazioni aggiudicatrici non possano far fronte con proprio personale, l'attivit� di progettazione e le attivit� tecnico-amministrative connesse alla progettazione possono essere affidate ai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h).

5. Si intendono per:
a) societ� di professionisti le societ� costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societ� di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di societ� cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilit�, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit� tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societ� agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivit� in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939. Ai corrispettivi delle societ� si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovr� essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;
b) societ� di ingegneria le societ� di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di societ� cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilit�, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit� tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

6. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente articolo, le societ� di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societ� e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attivit� prevalente svolta dalla societ�, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonch� iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti o abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, la societ� delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilit� civile del direttore tecnico o del delegato con la societ� di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gi� in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'incarico deve essere dimostrata la regolarit� contributiva del soggetto affidatario.

8. Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dalle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1, sono obbligati a indicare, in qualit� di coprogettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonch� agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attivit� di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non pu� partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonch� agli affidatari di attivit� di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Ai corrispettivi relativi alle attivit� professionali di cui alla lettera b) del comma 5 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo ordine o albo professionale. Detto contributo dovr� essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

11. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'affidamento dei servizi sopra soglia; per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modifiche si applicano tali disposizioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 2004/17 del 31 marzo 2004.

12. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia superiore a euro 100.000 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sotto soglia.

14. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. Le amministrazioni provvedono a pubblicare sul proprio sito internet e presso il proprio albo e l'albo pretorio del comune dove hanno sede, un breve avviso che deve indicare, tra l'altro, le condizioni essenziali di espletamento dell'incarico, l'importo presunto dei lavori, l'importo stimato dell'incarico, i requisiti richiesti, il termine per presentare la domanda di affidamento corredata dalla relativa documentazione, i criteri di affidamento dell'incarico sulla base dei curriculum, che devono privilegiare la qualit� delle progettazioni svolte e le loro eventuali pubblicazioni. Costituisce titolo preferenziale, a parit� di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale, da non pi� di dieci anni. Sul sito internet della stessa amministrazione e presso l'albo pretorio deve essere reso noto il nominativo dell'affidatario. Le amministrazioni devono assicurare una rotazione nell'affidamento degli incarichi.

15. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti.

16. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per la progettazione, il conteggio comprende, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali, oltre l'onorario e il rimborso spese per la progettazione, tutti i compensi relativi ai servizi accessori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, qualora tali servizi non vengano assunti da un dipendente tecnico dell'amministrazione.

17. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non pu� avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivit� relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonch� per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilit� del progettista.

18. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivit� progettuale precedentemente svolta. L'affidamento pu� ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

19. L'attivit� di progettazione dovr� perseguire la qualit� architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 65.

20. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 operanti nei settori di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995, possono affidare le progettazioni, nonch� le connesse attivit� tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societ� di ingegneria di cui alla lettera f) del comma 1 che siano da essi stessi controllate, purch� almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette societ� nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

 

 

Art. 11
Attivit� di progettazione, direzione lavori ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attivit� tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonch� alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unit� sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalit� di cui alla vigente normativa;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societ� di professionisti;
f) dalle societ� di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f);
h) da consorzi stabili di societ� di professionisti di cui alla lettera e) e di societ� di ingegneria di cui alla lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie; � vietata la partecipazione a pi� di un consorzio stabile; ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivit� tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attivit� di progettazione.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuite le funzioni di progettazione le amministrazioni stipulano, con oneri a proprio carico, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze sono a carico di questi ultimi.

4. In caso di accertata carenza di organico, o di lavori di particolari complessit� e in tutte quelle ipotesi in cui, motivatamente, le amministrazioni aggiudicatrici non possano far fronte con proprio personale, le attivit� di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidate ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h).

5. Si intendono per:
a) societ� di professionisti le societ� costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societ� di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di societ� cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilit�, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit� tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle societ� agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivit� in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939; ai corrispettivi delle societ� si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale; detto contributo dovr� essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;
b) societ� di ingegneria le societ� di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di societ� cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilit�, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit� tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

6. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente articolo, le societ� di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della societ� e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attivit� prevalente svolta dalla societ�, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonch� iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti o abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, la societ� delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilit� civile del direttore tecnico o del delegato con la societ� di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gi� in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'incarico deve essere dimostrata la regolarit� contributiva del soggetto affidatario.

8. Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono obbligati a indicare, in qualit� di co-progettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonch� agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attivit� di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non pu� partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonch� agli affidatari di attivit� di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Gli affidatari dei servizi di supporto al responsabile unico del procedimento non possono partecipare agli appalti dei servizi progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonch� a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi del comma 9 del presente articolo.

11. Ai corrispettivi relativi alle attivit� professionali di cui al comma 5, lettera b), si applica il contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo ordine o albo professionale. Detto contributo dovr� essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

12. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'affidamento dei servizi sopra soglia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo I del decreto legislativo n. 163 del 2006, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12 della presente legge.

13. Gli incarichi di cui al comma 1 di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria sono affidati secondo quanto stabilito dai commi 14, 15 e 16.

14. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia superiore a euro 100.000 si procede mediante gare ad evidenza pubblica, secondo le procedure previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sotto soglia.

15. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. Le amministrazioni provvedono a pubblicare sul proprio sito internet e presso il proprio albo e l'albo pretorio del comune dove hanno sede, un breve avviso che deve indicare, tra l'altro, le condizioni essenziali di espletamento dell'incarico, l'importo presunto dei lavori, l'importo stimato dell'incarico, i requisiti richiesti, il termine per presentare la domanda di affidamento corredata dalla relativa documentazione, i criteri di selezione sulla base dei curricula e della verifica del possesso dei requisiti adeguati all'incarico. Nell'avviso dovr� essere indicato il criterio di affidamento ritenuto adeguato in relazione alla tipologia e all'importo dell'incarico. Nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, dovr� privilegiarsi, in particolare, la qualit� delle progettazioni svolte nonch� le loro eventuali pubblicazioni. Costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parit� di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale, da non pi� di cinque anni. Sul sito internet della stessa amministrazione e presso l'albo pretorio deve essere reso noto il nominativo dell'affidatario. Le amministrazioni devono assicurare una rotazione nell'affidamento degli incarichi.

16. Per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite, secondo i rispettivi ordinamenti, del responsabile del procedimento o del dirigente competente, possono procedere all'affidamento diretto ai soggetti di cui al comma l, lettere d), e), f), g) e h), secondo le modalit� e le procedure previste nell'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 5 della presente legge, previa indicazione delle prestazioni nel regolamento interno per la disciplina dell'attivit� contrattuale in economia. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attivit� di progettazione e delle altre attivit�, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), � negoziato tra il responsabile unico del procedimento o il dirigente ed il professionista cui si intende affidare il servizio.

17. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce la disciplina di dettaglio per tali affidamenti.

18. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per l'incarico, il conteggio comprende, con l'esclusione dell'IVA e degli oneri previdenziali, oltre l'onorario e il rimborso spese per i servizi di progettazione e per le attivit� tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, tutti i compensi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, alle attivit� di supporto al RUP, qualora tali servizi non siano assunti, anche parzialmente, da un dipendente tecnico dell'amministrazione. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivit� tecnico amministrative connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. L'importo presunto delle prestazioni, per i servizi indicati nel presente articolo, � stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001. Per le prestazioni accessorie non comprese nelle vigenti tariffe le stazioni appaltanti devono far riferimento all'effettivo valore di mercato. La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico.

19. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non pu� avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivit� relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonch� per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilit� del progettista.

20. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate allo stesso soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) o dal dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivit� progettuale precedentemente svolta. L'affidamento pu� ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

21. L'attivit� di progettazione dovr� perseguire la qualit� architettonica dell'intervento da realizzare, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 1 ed all'articolo 65.

22. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE, possono affidare le progettazioni, nonch� le connesse attivit� tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a societ� di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purch� almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette societ� nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

 

Art. 12
Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, � ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonch� tra i loro collaboratori, con le modalit� ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, � stabilita dal regolamento in relazione all'entit� ed alla complessit� dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilit� professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono adottare con propri atti analoghi criteri.

2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche i criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti.

3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato � ripartito, con le modalit� previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 la somma incentivante � versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provveder� al versamento in favore dei propri dipendenti.

6. � vietato l'affidamento di attivit� di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivit� di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

 

 

Art. 12
Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, � ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonch� tra i loro collaboratori, con le modalit� ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, � stabilita da tale regolamento in relazione all'entit� ed alla complessit� dell'opera da realizzare; la ripartizione tiene conto delle responsabilit� professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), possono adottare con propri atti analoghi criteri.

2. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche, i criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale per l'Amministrazione regionale ed entro trenta giorni a decorrere dalla delibera della Giunta regionale dai consigli di amministrazione o dell'organo di amministrazione per gli enti; i criteri stabiliti dalla Giunta regionale costituiscono linee-guida per gli enti.

3. Il 35 per cento della tariffa professionale, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato � ripartito, con le modalit� previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, le amministrazioni applicano quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera c) la somma incentivante � versata, in proporzione alle prestazioni svolte, dall'amministrazione aggiudicatrice all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provveder� al versamento in favore dei propri dipendenti.

5. � vietato l'affidamento di attivit� di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivit� di supporto a mezzo di procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

 

Art. 13
Verifica e validazione del progetto per l'appalto di lavori

1. In relazione alla tipologia, alla categoria, all'entit� ed all'importanza dell'intervento, il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce le modalit� dell'attivit� di verifica tecnica su ciascuna fase di progettazione, nel rispetto dei criteri che seguono.

2. La verifica � finalizzata ad accertare la qualit� della soluzione progettuale prescelta e la sua compatibilit� con la normativa vigente e con lo studio di fattibilit� o con il documento preliminare della progettazione o con gli elaborati progettuali gi� approvati.

3. Per i progetti di importo superiore a 25 milioni di euro la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o da una unit� tecnica dell'amministrazione accreditata ai sensi delle stesse norme.

4. Per importi inferiori possono effettuare la verifica:
a) i soggetti indicati al comma 3;
b) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto sia redatto da progettisti esterni;
c) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti in possesso di un sistema interno di controllo di qualit� se la verifica riguarda progetti redatti all'interno.
d) i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 11 in possesso di un sistema di controllo interno di qualit�.

5. L'affidamento ai soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici potr� avvenire solo in caso di accertata carenza di organico o della inesistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Prima di iniziare le procedure per l'appalto dei lavori, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 procedono, rispettivamente attraverso il dirigente del servizio competente ed il responsabile unico del procedimento, nei termini e secondo le modalit� stabilite dal richiamato regolamento, alla validazione del progetto posto a base di gara, mediante atto formale che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1 e dell'esame in contraddittorio con il progettista, previa acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle leggi vigenti, compreso, se previsto, quello dell'organo consultivo. Gli altri enti aggiudicatori individuano al proprio interno il soggetto che dovr� procedere alla validazione del progetto, ai sensi del presente comma.

7. Il soggetto o i soggetti che effettuano la verifica del progetto devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivit� di propria competenza.

8. Sono a carico delle amministrazioni la stipulazione delle polizze, ed i relativi oneri, a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali � attribuito l'incarico di validazione dei progetti.

9. L'attivit� di verifica del progetto � incompatibile con quella di progettazione.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento gli incarichi di verifica di importo inferiore a euro 100.000 possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, assicurando adeguata pubblicit�, secondo le modalit� stabilite dal comma 14 dell'articolo.

11. Per importi superiori si proceder� secondo le norme previste dalla presente legge per gli appalti di servizi.

 

 

Art. 13
Verifica e validazione del progetto per l'appalto di lavori

1. In relazione alla tipologia, alla categoria, all'entit� ed all'importanza dell'intervento, il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce le modalit� dell'attivit� di verifica tecnica su ciascuna fase di progettazione.

2. La verifica � finalizzata ad accertare la qualit� della soluzione progettuale prescelta e la sua compatibilit� con la normativa vigente e con lo studio di fattibilit� o con il documento preliminare della progettazione o con gli elaborati progettuali gi� approvati.

3. Per i progetti di importo superiore a 25 milioni di euro la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o da una unit� tecnica dell'amministrazione accreditata ai sensi delle stesse norme.

4. Per importi inferiori possono effettuare la verifica:
a) i soggetti indicati al comma 3;
b) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto sia redatto da progettisti esterni;
c) gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti in possesso di un sistema interno di controllo di qualit� se la verifica riguarda progetti redatti all'interno;
d) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) in possesso di un sistema di controllo interno di qualit�.

5. L'affidamento ai soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici potr� avvenire solo in caso di accertata carenza di organico o della inesistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Prima di iniziare le procedure per l'appalto dei lavori, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e quelle di cui all'articolo 3 comma 2, lettera b), procedono, rispettivamente attraverso il dirigente del servizio competente ed il responsabile unico del procedimento, nei termini e secondo le modalit� stabilite dal regolamento, alla validazione del progetto posto a base di gara, mediante atto formale che riporta gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1 e dell'esame in contraddittorio con il progettista, previa acquisizione di tutti i pareri richiesti dalle leggi vigenti, compreso, se previsto, quello dell'organo consultivo. Gli altri enti aggiudicatori individuano al proprio interno il soggetto che dovr� procedere alla validazione del progetto.

7. Il soggetto o i soggetti che effettuano la verifica del progetto devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivit� di propria competenza.

8. Sono a carico delle amministrazioni la stipulazione delle polizze, ed i relativi oneri, a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali � attribuito l'incarico di validazione dei progetti.

9. L'attivit� di verifica del progetto � incompatibile con quella di progettazione.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento gli incarichi di verifica di importo inferiore a euro 100.000 possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, assicurando adeguata pubblicit�, secondo le modalit� di cui all'articolo 11, comma 15.

11. Per importi superiori si procede secondo le norme previste dalla presente legge per gli appalti di servizi.

Art. 14
Forniture e servizi: elaborati progettuali

1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase della progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), individua gli idonei livelli di progettazione ed i loro contenuti documentali, in relazione alla tipologia ed alla complessit� dell'oggetto dell'appalto.

2. Nei capitolati speciali sono inserite le specifiche tecniche definite al numero 1 b) dell'allegato III, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

3. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purch� siano compatibili con il diritto comunitario e purch� siano precisate nel capitolato speciale o nel bando di gara o nell'invito; tali condizioni possono attenere, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.

 

 

Art. 14
Forniture e servizi: elaborati progettuali


(identico)

Titolo III
Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (fase di evidenza pubblica)

 

 

Titolo III
Indizione e svolgimento della gara per l'affidamento dell'appalto e della concessione (fase di evidenza pubblica)

 

   

Art. 14 bis
Fasi della procedura

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformit� ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione.

2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura � dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

3. L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, � soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine � pari a trenta giorni. Il termine � interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

4. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'articolo 17, comma 3 procede all'aggiudicazione definitiva. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali.

5. Ciascun concorrente non pu� presentare pi� di una offerta. L'offerta � vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante pu� chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. L'offerta dell'aggiudicatario � vincolante fino al termine previsto per la stipula del contratto.

6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario pu�, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se � intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

7. Il contratto non pu�, comunque, essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 48, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

8. L'esecuzione delle prestazioni previste in contratto pu� avere inizio solo dopo la stipula salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste nel regolamento.

9. Il contratto � stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata nonch� in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

 

Art. 15
Sistemi di realizzazione

1. I lavori possono essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante contratto di appalto; � fatto salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 per l'affidamento con il sistema in economia.

2. I contratti hanno per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (appalto integrato).

3. Il sistema di cui alla lettera b) del comma 2 pu� essere utilizzato per lavori qualora:
a) la componente impiantistica e tecnologica ha una incidenza superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare;
b) lavori di importo inferiore a euro 200.000;
c) lavori di importo superiore alla soglia comunitaria;
d) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
e) lavori di qualsiasi tipologia e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati con le risorse assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate.

4. Il sistema di cui alla lettera b) del comma 2 pu� essere utilizzato per servizi o forniture caratterizzati da particolare complessit� impiantistica o tecnologica, ossia qualora la componente impiantistica o tecnologica abbia una incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalit� del servizio o della fornitura da appaltare.

5. Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un contratto con oggetto la progettazione, oltre che l'esecuzione, deve essere posto a base il progetto definitivo.

6. Per partecipare all'appalto integrato di cui alla lettera b) del comma 2 o all'appalto concorso, ogni operatore economico e quindi sia le imprese in possesso dell'attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, devono avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva, comprese nell'importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformit� a quanto previsto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non � soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessit� di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

7. I contratti di lavori sono stipulati a corpo o a corpo e misura; i contratti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, sono stipulati a corpo; � facolt� delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonch� quelli relativi alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

8. L'esecuzione dei lavori avviene in ogni caso solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o degli organi competenti. Si pu� prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo nell'ipotesi di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

9. I contratti di forniture e quelli di servizi possono essere stipulati a corpo, a misura, a corpo e misura.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 ed i soggetti di cui alle lettere c), d) e) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante; le amministrazioni comunali possono, sulla base di apposite convenzioni, affidare tali funzioni alle rispettive province di appartenenza.

11. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara pu� prevedere il trasferimento all'appaltatore della propriet� di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gi� indicati nel programma di cui all'articolo 5, in quanto non assolvono pi� a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara pu� prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

12. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti pi� conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le relative procedure.

 

 

Art. 15
Sistemi di realizzazione

1. I lavori possono essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante contratto di appalto; � fatto salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 per l'affidamento con il sistema in economia.

2. I contratti hanno per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (appalto integrato).

3. L'appalto integrato pu� essere utilizzato per lavori qualora:
a) la componente impiantistica e tecnologica abbia una incidenza superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare;
b) i lavori siano di importo inferiore a euro 200.000;
c) i lavori siano di importo superiore alla soglia comunitaria;
d) si tratti di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
e) si tratti di lavori di qualsiasi tipologia e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati con le risorse assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate.

4. L'appalto intergrato pu� essere utilizzato per servizi o forniture caratterizzati da particolare complessit� impiantistica o tecnologica, ossia qualora la componente impiantistica o tecnologica abbia una incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalit� del servizio o della fornitura da appaltare.

5. Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un contratto con oggetto la progettazione, oltre che l'esecuzione, deve essere posto a base il progetto definitivo.

6. Per partecipare all'appalto integrato o all'appalto concorso, ogni operatore economico, e quindi sia le imprese in possesso dell'attestazione per la sola costruzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva, comprese nell'importo a base di appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformit� a quanto previsto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non � soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessit� di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

7. I contratti di lavori sono stipulati a corpo o a corpo e misura; i contratti di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono stipulati a corpo; � facolt� delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonch� quelli relativi alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

8. L'esecuzione dei lavori avviene in ogni caso solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o degli organi competenti. Si pu� prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo nell'ipotesi di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

9. I contratti di forniture e quelli di servizi possono essere stipulati a corpo, a misura, a corpo e misura.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante; le amministrazioni comunali possono, sulla base di apposite convenzioni, affidare tali funzioni alle rispettive province di appartenenza.

11. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara pu� prevedere il trasferimento all'appaltatore della propriet� di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gi� indicati nel programma di cui all'articolo 5, in quanto non assolvono pi� a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara pu� prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

12. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti pi� conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le relative procedure.

 

Art. 16
Procedure di affidamento degli appalti

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni private), come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un progetto definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto, rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15.

2. Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali � opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico � ammesso l'appalto concorso, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, dovr� essere acquisito il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 7; la gara si svolge sulla base di un progetto preliminare.

3. La procedura negoziata (trattativa privata) � ammessa nei casi e con le modalit� di cui agli articoli 37 e 38.

4. Le procedure di affidamento sono cos� definite:
a) procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, pu� presentare offerta;
b) procedure ristrette (per licitazioni private e per appalti-concorso): quelle in cui ogni operatore economico pu� chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori invitati dai soggetti aggiudicatori possono partecipare;
c) procedure negoziate (trattative private): quelle in cui i soggetti aggiudicatori consultano pi� operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o pi� di essi le condizioni dell'appalto.

5. Oltre alle procedure di cui al comma 4 i soggetti aggiudicatori di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono ricorrere a procedure particolari quali:
a) l'affidamento con il sistema in economia, con le modalit� di cui agli articoli 39 e 40;
b) il dialogo competitivo, cos� come definito dall'articolo 41;
c) l'accordo quadro, cos� come definito dall'articolo 42;
d) il sistema dinamico di acquisizione disciplinato dall'articolo 43.

6. Gli stessi soggetti possono inoltre avvalersi dell'asta elettronica prevista dal richiamato articolo 43.

7. Per l'affidamento dei soli lavori, i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono ricorrere alla procedura di licitazione privata semplificata come disciplinata dall'articolo 20.

8. Tutti i soggetti elencati al comma 2 dell'articolo 3 possono avvalersi del concorso di idee o di progettazione di cui all'articolo 44.

 

 

Art. 16
Procedure di affidamento degli appalti

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni private), come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un progetto definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto, rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15.

2. Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali � opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico � ammesso l'appalto concorso, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, dovr� essere acquisito il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 7; la gara si svolge sulla base di un progetto preliminare.

3. La procedura negoziata (trattativa privata) � ammessa nei casi e con le modalit� di cui agli articoli 37 e 38.

4. Le procedure di affidamento sono cos� definite:
a) procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, pu� presentare offerta;
b) procedure ristrette (per licitazioni private e per appalti-concorso): quelle in cui ogni operatore economico pu� chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori invitati dai soggetti aggiudicatori possono partecipare;
c) procedure negoziate (trattative private): quelle in cui i soggetti aggiudicatori consultano pi� operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o pi� di essi le condizioni dell'appalto.

5. Oltre alle procedure di cui al comma 4 i soggetti aggiudicatori di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono ricorrere a procedure particolari quali:
a) l'affidamento con il sistema in economia, con le modalit� di cui agli articoli 39 e 40;
b) il dialogo competitivo, cos� come definito dall'articolo 41;
c) l'accordo quadro, cos� come definito dall'articolo 42;
d) il sistema dinamico di acquisizione disciplinato dall'articolo 43.

6. Gli stessi soggetti possono inoltre avvalersi dell'asta elettronica prevista dal richiamato articolo 43 bis.

7. Per l'affidamento dei soli lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), possono ricorrere alla procedura di licitazione privata semplificata come disciplinata dall'articolo 20.

8. Tutti i soggetti elencati al comma 2 dell'articolo 3 possono avvalersi del concorso di idee o di progettazione di cui all'articolo 44.

 

Art. 17
Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara

1. I criteri per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sono:
a) per i lavori, quello del prezzo pi� basso da determinarsi:

1) per i contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull'importo a base di gara;
2) per i contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potr� essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;
3) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potr� essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;

b) per forniture e servizi, quello del prezzo pi� basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi, o sull'importo a base di gara, o mediante offerta di prezzi unitari;
c) per lavori, forniture e servizi, con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto dell'appalto, da indicarsi nel bando quali, a solo titolo esemplificativo: la qualit�, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna;
d) per i servizi di progettazione, esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto della prestazione, da indicarsi nel bando quali:

1) professionalit� desunta da documentazione grafica, fotografica e descrittiva comprovante la qualit� del lavoro svolto;
2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalit� di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di progettazione;
3) ribasso percentuale da indicarsi nell'offerta economica.

2. I soggetti aggiudicatori indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale, il peso da attribuire a ciascun elemento per determinare l'offerta economicamente pi� vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito (di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonch� generali di partecipazione) i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

4. Nell'ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia.

5. Per i soli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori procedono alla comunicazione del fatto all'Autorit� di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

6. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276, si rinvia a quanto espressamente previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale), e successive modifiche.

 

 

Art. 17
Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara

1. I criteri per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sono:
a) per i lavori, quello del prezzo pi� basso da determinarsi:

1) per i contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull'importo a base di gara;
2) per i contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potr� essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;
3) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi; per motivate ragioni l'aggiudicazione potr� essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;

b) per forniture e servizi, quello del prezzo pi� basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi, o sull'importo a base di gara, o mediante offerta di prezzi unitari;
c) per lavori, forniture e servizi, con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa per la stazione appaltante, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto dell'appalto, da indicarsi nel bando quali, a solo titolo esemplificativo: la qualit�, il prezzo, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche, funzionali, ambientali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo e l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o consegna;
d) per i servizi di progettazione, con il criterio del prezzo pi� basso o con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi collegati, variabili secondo l'oggetto della prestazione, da indicarsi nel bando quali:

1) professionalit� desunta da documentazione grafica, fotografica e descrittiva comprovante la qualit� del lavoro svolto per servizi affini;
2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalit� di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
3) ribasso percentuale da indicarsi nell'offerta economica.

2. I soggetti aggiudicatori indicano nel bando di gara e nel capitolato speciale il peso da attribuire a ciascun elemento e, ove necessario, sub elementi e sub pesi, per determinare l'offerta economicamente pi� vantaggiosa e, solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito (di capacit� economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonch� generali di partecipazione) i soggetti aggiudicatori richiedono, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, ove previsto, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare, entro un congruo termine perentorio, che dovr� essere indicato nel bando di gara, dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

4. Nell'ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia.

5. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i soggetti aggiudicatori procedono alla comunicazione del fatto all'Autorit� di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

6. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.276, si rinvia a quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), e dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale), e successive modifiche.

 

Art. 18
Offerte in variante

1. Quando l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore pu� prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti, se conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.

2. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse; in mancanza di indicazione, le varianti non sono ammesse.

3. Il soggetto aggiudicatore che ammette le varianti precisa nel capitolato speciale i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonch� le modalit� per la loro presentazione.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, i soggetti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anzich� un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anzich� un appalto pubblico di servizi.

 

 

Art. 18
Offerte in variante


(identico)
 

Art. 19
Offerte anormalmente basse

1. Se, per un appalto di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta; dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a) l'economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
c) l'originalit� dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dell'impiego, alla sicurezza ed alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e) l'eventualit� che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato.

2. Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le giustificazioni; verifica in contraddittorio con il primo concorrente in graduatoria gli elementi forniti e qualora confermi il giudizio di anomalia dell'offerta, proceder� all'aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dell'offerta, se risultata anormalmente bassa, o all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo con le stesse modalit�.

3. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il soggetto aggiudicatore che respinge un'offerta risultata anomala, provvede ad informare la Commissione dell'Unione europea.

4. Per gli appalti da aggiudicarsi al prezzo pi� basso, � facolt� dei soggetti aggiudicatori prevedere nei bandi un criterio per l'individuazione delle offerte anomale e procedere secondo quanto previsto ai commi 5, 6, 7 e 8.

5. Per gli appalti di lavori sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia di importo inferiore, il soggetto aggiudicatore procede alla verifica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit� superiore, rispettivamente quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La verifica viene effettuata secondo la procedura indicata al comma 2.

6. Per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria il bando pu� prevedere che il soggetto aggiudicatore proceda all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 5. Qualora il numero delle offerte risulti inferiore a cinque, la procedura di esclusione automatica non � esercitabile, ma si procede comunque alla verifica dell'anomalia, se l'offerta risulta bassa in modo anomalo.

7. Negli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea da affidarsi al prezzo pi� basso sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, senza tener conto delle offerte in aumento. La verifica viene effettuata secondo la procedura indicata al comma 2.

8. Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, sempre che l'offerta sia ritenuta congrua e pu� eventualmente utilizzare, per l'individuazione di eventuali offerte anomale, il criterio di cui al comma 7, dandone notizia nel bando di gara.

9. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore pu� prevedere nel bando la procedura di verifica della congruit� dell'offerta, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

 

Art. 19
Offerte anormalmente basse

1. Se per un appalto di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali offerte richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che possono, in particolare, riguardare:
a) l'economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
c) l'originalit� dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;
d) l'eventualit� che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato;
e) il costo del lavoro, come periodicamente determinato dal competente ministero in apposite tabelle.

2. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

3. Per gli appalti di lavori non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformit� all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche, nonch� al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo n. 494 del 1996 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109).

4. Per gli appalti di servizi e forniture nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entit� e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

5. Il soggetto aggiudicatore chiede a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ritenute basse in modo anomalo, di presentare le giustificazioni; verifica in contraddittorio con il primo concorrente in graduatoria gli elementi forniti e qualora confermi il giudizio di anomalia dell'offerta, procede all'aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria, previa verifica dell'offerta, se risultata anormalmente bassa, o all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue, procedendo con le stesse modalit�.

6. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il soggetto aggiudicatore che respinge un'offerta risultata anomala, provvede ad informare la Commissione dell'Unione europea.

7. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo sia inferiore sia superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo pi� basso, il soggetto aggiudicatore prevede nel bando la procedura di verifica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unit� superiore, rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La congruit� delle offerte risultate anomale verr� valutata secondo la procedura prevista dal comma 5.

8. Esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale in seguito all'applicazione del meccanismo di cui al comma 7.

9. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l'esclusione automatica di cui al comma 8. In tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruit� di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa.

10. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, sia di importo superiore e sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti valutano la congruit� delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il soggetto aggiudicatore procede alla verifica della congruit� dell'offerta, secondo i criteri di cui al comma 5.

11. Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare il costo del lavoro come espressamente stabilito dall'articolo 86, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche.

 

Art. 20
Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori

1. Per l'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 200.000 e sino all'importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 denominati tutti "soggetti aggiudicatori" procedono, di norma, secondo la procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tale procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in numero di almeno venti per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 e di almeno trenta negli altri casi.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano presso l'albo pretorio del comune dove hanno sede e sul proprio sito internet l'elenco dei lavori appaltabili con tale sistema; un breve avviso � pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare presentano ai soggetti aggiudicatori entro il termine stabilito dall'avviso di cui al comma 2, apposita domanda corredata da una dichiarazione resa nelle forme di legge, sostitutiva dell'attestato di qualificazione. La domanda consentir� al richiedente di essere invitato dallo stesso soggetto aggiudicatore ad appalti per lavori della medesima tipologia, che dovessero essere espletati entro e non oltre tre anni decorrenti dal termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande.

4. Qualora per un determinato appalto il numero dei candidati che hanno presentato domanda nei termini ed inseriti nell'elenco, sia superiore a quaranta per i lavori di importo inferiore a euro 500.000 e a sessanta per quelli di importo superiore, � facolt� del soggetto aggiudicatore procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero massimo indicato nel presente comma; l'esito del sorteggio deve essere riportato in apposito verbale.

5. Qualora, invece, le imprese che hanno presentato domanda di invito siano di numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1, la procedura di cui al presente articolo non potr� essere utilizzata e si proceder� mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del comma 17 dell'articolo 21 e con le modalit� procedurali indicate nello stesso comma.

6. Nel corso dell'anno, esaurita la prima tornata di inviti, le imprese possono essere nuovamente invitate.

7. Nelle procedure previste nel presente articolo non � richiesta la cauzione provvisoria; i concorrenti invitati presentano in sede di gara l'offerta e una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dagli appalti e confermano il possesso dell'attestazione di qualificazione per importi e categorie adeguati.

8. Devono, inoltre, presentare la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori, di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera.

9. Nel sito internet del soggetto aggiudicatore sono indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione.

10. I soggetti aggiudicatori richiedono, entro cinque giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario di comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

11. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 17, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

12. Eventuali ulteriori elenchi di lavori appaltabili con il sistema della licitazione privata semplificata che, per motivate ragioni, non siano stati pubblicati entro il termine stabilito dal comma 2, potranno essere resi noti anche in data successiva con le stesse modalit�.

 

 

Art. 20
Licitazione privata semplificata per l'affidamento di lavori

1. Per l'affidamento dei lavori di importo superiore a euro 200.000 e sino all'importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), denominati tutti "soggetti aggiudicatori" procedono, di norma, secondo la procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tale procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in numero di almeno dieci per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 e di almeno venti negli altri casi.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano presso l'albo pretorio del comune dove hanno sede e sul proprio sito internet l'elenco annuale dei lavori appaltabili con tale sistema; un breve avviso � pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che ne d� adeguata pubblicit�.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare presentano ai soggetti aggiudicatori entro il termine stabilito dall'avviso di cui al comma 2, apposita domanda corredata da una dichiarazione resa nelle forme di legge, sostitutiva dell'attestato di qualificazione. La domanda consente al richiedente di essere invitato dallo stesso soggetto aggiudicatore ad appalti per lavori della medesima tipologia, che dovessero essere espletati entro e non oltre tre anni decorrenti dal termine stabilito dal predetto avviso per la presentazione delle domande.
4. Qualora per un determinato appalto il numero dei candidati che hanno presentato domanda nei termini ed inseriti nell'elenco, sia superiore a quaranta per i lavori di importo inferiore a euro 500.000 e a sessanta per quelli di importo superiore, � facolt� del soggetto aggiudicatore procedere al sorteggio dei concorrenti fino a raggiungere il numero massimo indicato nel presente comma; l'esito del sorteggio deve essere riportato in apposito verbale.

5. Qualora, invece, le imprese che abbiano presentato domanda di invito siano di numero inferiore al numero minimo indicato nel comma 1, la procedura di cui al presente articolo non pu� essere utilizzata e si procede mediante licitazione privata, previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 21, comma 17, e con le procedure ivi indicate.

6. Nel corso dell'anno, esaurita la prima tornata di inviti, le imprese possono essere nuovamente invitate.

7. Nelle procedure previste nel presente articolo non � richiesta la cauzione provvisoria; i concorrenti invitati presentano in sede di gara l'offerta e una dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dagli appalti e confermano il possesso dell'attestazione di qualificazione per importi e categorie adeguati.

8. Devono, inoltre, presentare la dichiarazione con la quale attestano di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere realizzati i lavori, di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori, di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera.

9. Nel sito internet del soggetto aggiudicatore sono indicati, alla conclusione della procedura, i nominativi dei soggetti invitati, del concorrente aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione.

10. I soggetti aggiudicatori richiedono, entro cinque giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario di comprovare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara.

11. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 17, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

12. Eventuali ulteriori elenchi di lavori appaltabili con il sistema della licitazione privata semplificata che, per motivate ragioni, non siano stati pubblicati entro il termine stabilito dal comma 2, potranno essere resi noti anche in data successiva con le stesse modalit�.

 

Art. 21
Bandi di gara, esiti, pubblicit� - Termini di presentazione domande ed offerte

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e di semplificare gli adempimenti, gli Assessorati competenti pubblicano sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna gli schemi di bando ai quali le stazioni appaltanti devono, di norma, attenersi.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il bando di gara integrale � pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale (BURAS) e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, nonch� sul sito della stazione appaltante.

3. � pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale un breve avviso contenente i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale � pubblicato, nonch� la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE.

4. Sono fatte salve ulteriori modalit� di pubblicazione che dovessero essere previste dalle direttive europee.

5. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

6. La Commissione rilascia alla stazione appaltante una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui � citata la data di pubblicazione; tale conferma vale come prova della pubblicazione.

7. Con le stesse modalit� devono essere pubblicati gli avvisi di preinformazione; detta pubblicazione � obbligatoria solo se i soggetti aggiudicatori si avvalgono della facolt� di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

8. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte � di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea.

9. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 37 e nel dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte � di quaranta giorni dalla data della trasmissione dell'invito.

10. Nei casi in cui i soggetti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 9 pu� essere ridotto a trentasei giorni ed eccezionalmente fino a ventidue giorni. Il termine ridotto � ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenga le informazioni essenziali relative all'appalto richieste nell'allegato IV A, semprech� tale avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

11. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalit� di trasmissione precisati nell'allegato V, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera a) del comma 9 nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

12. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 9 � possibile qualora il soggetto aggiudicatore consenta, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato V, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione � accessibile. Detta riduzione � cumulabile con quella prevista al comma 10.

13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 37, allorch� l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, i soggetti aggiudicatori possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando � trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalit� di trasmissione di cui all'allegato V, punto 3;
b) nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

14. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, fatto salvo quanto previsto al comma 17, il bando di gara in forma integrale � pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e su quello della stazione appaltante.

15. Un estratto di avviso di gara � pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale e dovr� contenere i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale � stato pubblicato, nonch� la data di trasmissione del bando di gara al comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

16. La pubblicazione sul sito internet della Regione sostituisce ogni altra forma di pubblicit�, fatta eccezione per le forme espressamente previste dai commi 14 e 15.

17. Per gli appalti di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro - per i quali non si proceda con il sistema della licitazione privata semplificata - il bando di gara in forma integrale � pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e della stazione appaltante; un breve avviso di gara � pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Nelle procedure previste dal presente comma la cauzione provvisoria non � dovuta; i concorrenti invitati presentano in sede di gara solamente l'offerta e le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 20; la stazione appaltante, procede alle verifiche dei requisiti richiesti dal bando secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 17, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

18. Per lavori di importo inferiore a euro 500.000 la pubblicazione pu� essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune, nell'albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

19. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione non pu� essere inferiore a venti giorni dalla data di invio del bando integrale al comune; nel caso di urgenza, debitamente motivata, tale termine non potr� comunque essere inferiore a dieci giorni; il termine per la ricezione delle offerte non pu� essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera di invito.

20. Nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non potr� essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio del bando integrale al comune dove ha sede l'amministrazione appaltante, per la pubblicazione all'albo pretorio.

21. In caso di motivata urgenza, il termine di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette, potr� essere ridotto, ma non potr� comunque essere inferiore a quindici giorni.

22. Con le stesse forme di pubblicit� previste dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla pubblicazione degli avvisi di esito gara entro quarantotto giorni dalla aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro; non sussiste l'obbligo di pubblicare l'avviso per l'aggiudicazione dei singoli appalti basati su tale accordo.

23. Nelle procedure basate sul sistema dinamico di acquisizione, l'avviso dovr� essere pubblicato entro quarantotto giorni dalla conclusione di ogni appalto, fatta salva la facolt� per la stazione appaltante di raggruppare gli avvisi su base trimestrale.

 

 

Art. 21
Bandi di gara, esiti, pubblicit� - Termini di presentazione domande ed offerte

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e di semplificare gli adempimenti, gli Assessorati competenti pubblicano sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna gli schemi di bando ai quali le stazioni appaltanti devono, di norma, attenersi.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il bando di gara integrale � pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul Bollettino ufficiale (BURAS) e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, nonch� sul sito della stazione appaltante.

3. � pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale un breve avviso contenente i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale � pubblicato, nonch� la data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea, per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE.

4. Sono fatte salve ulteriori modalit� di pubblicazione che dovessero essere previste dalle direttive europee.

5. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

6. La Commissione rilascia alla stazione appaltante una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui � citata la data di pubblicazione che vale come prova della pubblicazione.

7. Con le stesse modalit� devono essere pubblicati gli avvisi di preinformazione; detta pubblicazione � obbligatoria solo se i soggetti aggiudicatori si avvalgono della facolt� di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

8. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte � di cinquantadue giorni dalla data di invio del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea.

9. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 37 e nel dialogo competitivo:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione dell'Unione europea;
b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte � di quaranta giorni dalla data della trasmissione dell'invito.

10. Nei casi in cui i soggetti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), pu� essere ridotto a trentasei giorni ed eccezionalmente fino a ventidue giorni. Il termine ridotto � ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenga le informazioni essenziali relative all'appalto richieste nell'allegato IV A, semprech� tale avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

11. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalit� di trasmissione precisati nell'allegato V, numero 3), i termini per la ricezione delle offerte di cui ai commi 8 e 10, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 9, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

12. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al comma 8 e al comma 9, lettera b), � possibile qualora il soggetto aggiudicatore consenta, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato V, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione � accessibile. Detta riduzione � cumulabile con quella prevista al comma 10.

13. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 37, allorch� l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, i soggetti aggiudicatori possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando � trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalit� di trasmissione di cui all'allegato V, numero 3);
b) nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

14. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, fatto salvo quanto previsto al comma 17, il bando di gara in forma integrale � pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e su quello della stazione appaltante.

15. Un estratto di avviso di gara � pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale e dovr� contenere i dati essenziali dell'appalto, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte (in caso di procedura aperta), l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere acquisite le informazioni, l'indicazione esatta dei siti internet presso i quali il suddetto bando integrale � stato pubblicato, nonch� la data di trasmissione del bando di gara al comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

16. La pubblicazione sul sito internet della Regione sostituisce ogni altra forma di pubblicit�, fatta eccezione per le forme espressamente previste dai commi 14 e 15.

17. Per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 - per i quali non si proceda con il sistema della licitazione privata semplificata - il bando di gara in forma integrale � pubblicato presso l'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante e sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna e della stazione appaltante; un breve avviso di gara � pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale. Nelle procedure previste dal presente comma la cauzione provvisoria non � dovuta; i concorrenti invitati presentano in sede di gara solamente l'offerta e le dichiarazioni di cui all'articolo 20, commi 7 e 8; la stazione appaltante, procede alle verifiche dei requisiti richiesti dal bando secondo quanto previsto all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, fatto salvo per quanto concerne l'escussione della cauzione.

18. Per lavori di importo inferiore a euro 500.000 la pubblicazione pu� essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune, nell'albo della stazione appaltante e sul sito internet della stessa stazione appaltante.

19. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione non pu� essere inferiore a venti giorni dalla data di invio del bando integrale al comune; nel caso di urgenza, debitamente motivata, tale termine non pu� comunque essere inferiore a dieci giorni; il termine per la ricezione delle offerte non pu� essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio della lettera di invito.

20. Nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte non pu� essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio del bando integrale al comune dove ha sede l'amministrazione appaltante, per la pubblicazione all'albo pretorio.

21. In caso di motivata urgenza, il termine di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette, pu� essere ridotto, ma non pu� comunque essere inferiore a quindici giorni.

22. Con le stesse forme di pubblicit� previste dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla pubblicazione degli avvisi di esito gara entro quarantotto giorni dalla aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro; non sussiste l'obbligo di pubblicare l'avviso per l'aggiudicazione dei singoli appalti basati su tale accordo.

23. Nelle procedure basate sul sistema dinamico di acquisizione, l'avviso deve essere pubblicato entro quarantotto giorni dalla conclusione di ogni appalto, fatta salva la facolt� per la stazione appaltante di raggruppare gli avvisi su base trimestrale.

24. Alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le seguenti disposizioni:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono o per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex e fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalit� previste dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex e fax siano confermate per posta; in tal caso esse ne danno indicazione nel bando di gara con la previsione del termine entro il quale tale richiesta dev'essere soddisfatta.

25. Le spese preventivabili di pubblicit� di bandi, avvisi e quelle relative a inviti e comunicazioni sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

 

Art. 22
Lavori scorporabili

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina � regolata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonch� le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono anche interamente subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili, fatte salve le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di subappalto.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

 

 

Art. 22
Lavori scorporabili

1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di subappalto, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonch� le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono anche interamente subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili, fatte salve le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di subappalto.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

 

Art. 23
Qualificazione negli appalti

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002 e successive modifiche o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovranno ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA.

2. Per gli appalti di servizi e forniture i soggetti aggiudicatori precisano, ai fini della qualificazione, quali siano i requisiti che i concorrenti devono possedere per provare la capacit� economica e finanziaria e la capacit� tecnica e professionale di cui agli articoli 26 e 27.

3. Un operatore economico pu�, per un determinato appalto di lavori, servizi e forniture, fare riferimento sulle capacit� economica, finanziaria, tecnica e professionale di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare al soggetto aggiudicatore che dispone dei mezzi necessari fornendo, almeno, la dichiarazione di impegno di tali soggetti. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici pu� fare affidamento sulle capacit� dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3 si rinvia al regolamento di cui all'articolo 4.

5. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare � accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

6. Nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori.

7. In ogni caso l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacit� prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata.

 

 

Art. 23
Qualificazione negli appalti

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA.

2. Per gli appalti di servizi e forniture i soggetti aggiudicatori precisano, ai fini della qualificazione, quali siano i requisiti che i concorrenti devono possedere per provare la capacit� economica e finanziaria e la capacit� tecnica e professionale di cui agli articoli 26 e 27.

3. Un operatore economico pu�, per un determinato appalto di lavori, servizi e forniture, fare riferimento sulle capacit� economica, finanziaria, tecnica e professionale di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare al soggetto aggiudicatore che dispone dei mezzi necessari fornendo, almeno, la dichiarazione di impegno di tali soggetti. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici pu� fare affidamento sulle capacit� dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3 si rinvia, per quanto non previsto dalla presente legge, alle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare � accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

6. Nel caso di appalti di forniture e di appalti di servizi, i lavori, anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati per appalti di lavori.

7. In ogni caso l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere, per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture, i requisiti di qualificazione e capacit� prescritti dalla presente legge e dalla normativa regionale o statale richiamata.

 

Art. 24
Selezione degli operatori economici

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell'idoneit� degli operatori economici da parte dei soggetti aggiudicatori. Tale accertamento � eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacit� professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacit� economiche e finanziarie.

2. Qualunque sia la procedura adottata i soggetti aggiudicatori sono tenuti a verificare che fra i soggetti invitati a presentare offerta non sussistano rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

3. I candidati o gli offerenti non possono essere respinti soltanto per il fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonch� per gli appalti pubblici di forniture che comprendano servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche pu� essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire una prestazione determinata.

4. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti consigli nazionali degli organi professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, pu� essere richiesto di comprovare, mediante dichiarazione giurata o certificato, l'iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali come precisati negli allegati VI A, VI B, VI C.

5. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante pu� chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

 

 

Art. 24
Selezione degli operatori economici


(identico)
 

Art. 25
Motivi di esclusione

1. Per i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa statale.

2. Negli atti di gara pu� essere prevista la facolt� in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o rinuncia dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, dei servizi o delle forniture, da stipularsi alle medesime condizioni economiche gi� proposte in sede di offerta. La medesima facolt� pu� essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o rinuncia del secondo classificato.

 

 

Art. 25
Motivi di esclusione

1. Per i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa statale.

 

Art. 26
Capacit� economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi

1. La capacit� economica e finanziaria di un "fornitore" o "prestatore di servizi" pu� essere provata mediante una o pi� delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, se la pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di appartenenza;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale e l'importo relativo ai servizi ed alle forniture identici a quelli oggetto della gara, realizzati al massimo negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attivit� dell'operatore economico.

2. I soggetti aggiudicatori precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al comma 1 che i concorrenti dovranno presentare, nonch� le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

3. L'operatore economico che per giustificati motivi non � in grado di presentare le referenze chieste dal soggetto aggiudicatore � autorizzato a provare la propria capacit� economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dallo stesso soggetto.

4. Ai fini della qualificazione, il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti alle lettere b) e c) del comma 1 mediante dichiarazione sottoscritta in conformit� alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il regolamento di cui all'articolo 4 indica le modalit� di presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato; il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 � comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari.

 

 

Art. 26
Capacit� economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi

1. La capacit� economica e finanziaria di un "fornitore" o "prestatore di servizi" pu� essere provata mediante una o pi� delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) bilanci o estratti di bilanci, se la pubblicazione sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di appartenenza;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati al massimo negli ultimi tre esercizi.

2. I soggetti aggiudicatori precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze che i concorrenti dovranno presentare, nonch� le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

3. L'operatore economico che per giustificati motivi non � in grado di presentare le referenze chieste dal soggetto aggiudicatore � autorizzato a provare la propria capacit� economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dallo stesso soggetto.

4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1, lettere b) e c), mediante dichiarazione sottoscritta in conformit� alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); il regolamento di cui all'articolo 4 indica le modalit� di presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato; il requisito di cui al comma 1, lettera a) � comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari.

 

Art. 27
Capacit� tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacit� tecnica e professionale del fornitore pu� essere provata in uno o pi� dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantit� e dell'impiego dei prodotti da fornire:
a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:

1) nel caso in cui il destinatario sia un'amministrazione aggiudicatrice la fornitura � comprovata da certificati rilasciati o vistati dall'autorit� competente;
2) nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura � comprovata dall'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal fornitore;

b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e in particolar modo di quelli responsabili del controllo della qualit�;
c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualit�, nonch� degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) verifica effettuata dalla stazione appaltante o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui � stabilito il fornitore, qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalit� particolare; il controllo riguarda le capacit� di produzione del fornitore e, se necessario, di studio e di ricerca e le misure adottate per garantire la qualit�;
e) campioni, descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, la cui autenticit� sia certificabile a richiesta di una stazione appaltante;
f) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualit�, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformit� di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacit� tecnica ed economica dei prestatori pu� essere provata in uno o pi� dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantit� e della destinazione dei servizi da prestare:
a) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:

1) nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice la prestazione dei servizi � provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorit� competente;
2) nel caso di committenti privati l'effettiva prestazione va attestata dal committente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;

b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e pi� particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualit�;
c) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualit�, nonch� degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
d) verifica eseguita dalla stazione appaltante, o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese in cui � stabilito il prestatore di servizi, qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, debbano rispondere ad una finalit� particolare; il controllo verte sulla capacit� tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonch� sulle misure adottate per garantire la qualit�;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi;
f) nei casi in cui sia necessario, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potr� applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e dei dirigenti, con riferimento agli ultimi tre anni;
h) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi oggetto dell'appalto.

3. Il soggetto aggiudicatore precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerta quali fra le referenze previste ai commi 1 e 2 debbano essere presentate.

4. Ai fini della qualificazione il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo mediante dichiarazione sottoscritta in conformit� alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; il regolamento di cui all'articolo 4 indica le modalit� di presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione comprovante quanto dichiarato.

 

 

Art. 27
Capacit� tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi


(identico)

Art. 28
Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori

1. Per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonch� i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale, fatta eccezione per la qualificazione dei soggetti, per la quale si rinvia all'articolo 23.

 

 

Art. 28
Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori


(identico)

Art. 29
Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori

1. I consorzi di imprese hanno facolt� di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza che ci� costituisca subappalto, ferma restando la responsabilit� sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purch� i consorziati possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali, con apposita legge sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di lavori pubblici dei consorzi stabili di imprese.

3. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'articolo 11 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della stessa legge, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

4. Alla lettera d) dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002, dopo le parole "inferiore alla somma" sono aggiunte le seguenti "aumentata del 30 per cento".

5. All'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002, l'ultima frase "per la classifica di importo illimitato � in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi� possieda tale qualificazione" � sostituita dalla seguente: "per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, � in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi� possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VIII ed un'altra con classifica VI o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VII.".

 

 

Art. 29
Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori

1. I consorzi di imprese hanno facolt� di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza che ci� costituisca subappalto, ferma restando la responsabilit� sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purch� i consorziati possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei requisiti previsti dall'articolo 40 del medesimo decreto, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2002:
a) dopo le parole "inferiore alla somma" sono aggiunte le seguenti: "aumentata del 30 per cento";
b) l'ultima frase "per la classifica di importo illimitato � in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi� possieda tale qualificazione" � sostituita dalla seguente: "per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, � in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gi� possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VIII ed un'altra con classifica VI o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VII.".

 

Art. 30
Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi

1. Per gli appalti di forniture e servizi i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti ed i consorzi, nonch� i divieti ed i limiti alla partecipazione sono disciplinati dalla normativa statale.

 

 

Art. 30
Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi


(identico)

 

Art. 31
Norme di garanzia della qualit� e di gestione ambientale

1. Qualora i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che il concorrente osservi determinate norme in materia di garanzia della qualit�, essi fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualit� basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative all'accreditamento.

2. Qualora nei casi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera f), i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione.

3. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualit�, di attestazione o certificazione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

 

 

Art. 31
Norme di garanzia della qualit� e di gestione ambientale


(identico)

Art. 32
Elenchi di operatori economici

1. Per le procedure semplificate di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, e agli articoli 39 e 40 i soggetti aggiudicatori possono istituire elenchi di operatori economici, previa adeguata pubblicit� e senza alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono stabilire le modalit� di iscrizione e di utilizzo dei suddetti elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza.

 

 

Art. 32
Elenchi di operatori economici


(identico)

Art. 33
Contratto di concessione di lavori pubblici

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 � ammesso il ricorso all'affidamento in concessione di un lavoro solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l'opera oggetto di concessione. Tale diritto pu� anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purch� questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire una durata della concessione superiore a trent'anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo di cui al comma 1, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate dall'amministrazione alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio dell'attivit� prevista in concessione, che determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione il concessionario pu� recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovr� essere effettuata a vantaggio del concedente.

3. Gli adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono porre in essere per l'affidamento a soggetti privati della concessione di opere sono:
a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato di condizioni e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera;
b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;
c) la definizione dei criteri per la valutazione della migliore offerta.

4. I contratti di concessione sono affidati utilizzando le procedure aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di bando e dialogo competitivo e sono aggiudicati con il sistema dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa per l'amministrazione, da valutarsi sulla base degli elementi indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, al quale si rinvia, integrati dagli elementi che seguono:
1) durata della concessione;
2) modalit� di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
3) ulteriori elementi da individuarsi in base al lavoro da appaltare.

5. L'amministrazione indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, il peso da attribuire a ciascun elemento per determinare l'offerta economicamente pi� vantaggiosa e solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

6. Si applica alle concessioni l'articolo 21 in materia di bandi, esiti di gara e termini di presentazione delle domande e delle offerte.

7. L'amministrazione aggiudicatrice pu� prevedere l'obbligo per il concessionario di affidare a terzi lavori per una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione e pu� attribuire ai candidati la facolt� di aumentare tale percentuale; in alternativa pu� invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, n� nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purch� l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera, a condizione che:
a) i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

9. Il concessionario che � un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2 � tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi, all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

10. Il concessionario che non � un'amministrazione aggiudicatrice � tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi di importo superiore alle soglie comunitarie, a trasmettere alla Commissione dell'Unione europea per la pubblicazione, un bando di gara redatto secondo lo schema di cui all'allegato IV C; � inoltre tenuto a pubblicare un estratto di bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non potr� essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non potr� essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito. Non � richiesta alcuna pubblicit� se l'appalto rientra in una delle fattispecie previste dall'articolo 38.

11. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, n� le imprese ad esse collegate.

12. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario pu� esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che pu� esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, � soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla propriet�, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa; l'influenza dominante � presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) pu� designare pi� della met� dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

13. L'elenco completo di tali imprese � unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco � aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

14. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo e trasmettono all'Autorit�, tramite l'Osservatorio regionale, una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi.

 

 

Art. 33
Contratto di concessione di lavori pubblici

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), � ammesso il ricorso all'affidamento in concessione di un lavoro solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l'opera oggetto di concessione. Tale diritto pu� anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purch� questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire una durata della concessione superiore a trent'anni, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate dall'amministrazione alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio dell'attivit� prevista in concessione, che determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione il concessionario pu� recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovr� essere effettuata a vantaggio del concedente.

3. Gli adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono porre in essere per l'affidamento a soggetti privati della concessione di opere sono:
a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato di condizioni e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera;
b) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;
c) la definizione dei criteri per la valutazione della migliore offerta.

4. I contratti di concessione sono affidati utilizzando le procedure aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di bando e dialogo competitivo e sono aggiudicati con il sistema dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa per l'amministrazione, da valutarsi sulla base degli elementi indicati dall'articolo 17, comma 1, lettera c), integrati dai seguenti:
1) durata della concessione;
2) modalit� di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
3) ulteriori elementi da individuarsi in base al lavoro da appaltare.

5. L'amministrazione indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, il peso da attribuire a ciascun elemento, e ove necessario ai sub elementi e sub pesi, per determinare l'offerta economicamente pi� vantaggiosa e solo nel caso in cui per ragioni valide e dimostrabili non sia possibile indicare la ponderazione degli elementi di valutazione, questi saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

6. Si applica alle concessioni l'articolo 21 in materia di bandi, esiti di gara e termini di presentazione delle domande e delle offerte. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non pu� essere, comunque, inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando.

7. L'amministrazione aggiudicatrice pu� prevedere l'obbligo per il concessionario di affidare a terzi lavori per una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione e pu� attribuire ai candidati la facolt� di aumentare tale percentuale; in alternativa pu� invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, n� nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purch� l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera, a condizione che:
a) i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

9. Il concessionario che � un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2 � tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi, all'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

10. Il concessionario che non � un'amministrazione aggiudicatrice � tenuto, per gli appalti che saranno eseguiti da terzi di importo superiore alle soglie comunitarie, a trasmettere alla Commissione dell'Unione europea per la pubblicazione, un bando di gara redatto secondo lo schema di cui all'allegato IV C. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non potr� essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, mentre il termine per la ricezione delle offerte non potr� essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito. Non � richiesta alcuna pubblicit� se l'appalto rientra in una delle fattispecie previste dall'articolo 38.

11. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, n� le imprese ad esse collegate.

12. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario pu� esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che pu� esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, � soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla propriet�, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa; l'influenza dominante � presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) pu� designare pi� della met� dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

13. L'elenco completo di tali imprese � unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco � aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

14. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo e trasmettono all'Autorit�, tramite l'Osservatorio regionale, una relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi.

15. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza, senza diritto di voto. Si applica, comunque, la disposizione di cui all'articolo 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche.

 

Art. 34
Promotore privato

1. In sede di programmazione triennale o di altri programmi di opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 individuano gli interventi da realizzarsi con il totale o parziale apporto di capitale privato.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito informatico della Regione, nonch� su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due un quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale rendono nota la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante contratti di concessione di cui all'articolo 33, nonch� il termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono possedere i presentatori delle proposte. L'avviso deve indicare i criteri, nell'ambito di quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 come integrato dal comma 4 dell'articolo 33, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle diverse proposte. L'avviso deve inoltre indicare espressamente che � previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36, qualora lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente pi� vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Per la disciplina transitoria delle procedure in corso, si rinvia a quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 37 bis, ultimo periodo, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.

3. I soggetti di cui al comma 5, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit�, inseriti nell'avviso di cui al comma 2, da realizzarsi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi promotori. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilit�, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societ� di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, o da una societ� di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonch� l'indicazione degli elementi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 come integrato dal comma 4 dell'articolo 33. Le proposte devono inoltre essere accompagnate dalle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice e devono indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non pu� superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come risultante nel piano economico-finanziario.

4. I soggetti pubblici e privati possono inoltre presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilit� e studi di fattibilit�, senza che ci� comporti tuttavia alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

5. Possono presentare le proposte di cui ai commi 1 e 4, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi, tutti i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici richiamati all'articolo 28, nonch� i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 11, i soggetti che svolgono in via professionale attivit� finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo di lavori pubblici e di pubblica utilit� e dei servizi alla collettivit�, che negli ultimi cinque anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta, nonch� soggetti appositamente costituiti, nei quali tuttavia devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di professionalit� indicati nel presente comma. Possono presentare proposte anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilit� sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, aggregandosi eventualmente ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla verifica della completezza dei documenti presentati e a richiedere al promotore eventuali integrazioni.

 

 

Art. 34
Promotore privato

1. In sede di programmazione triennale o di altri programmi di opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), individuano gli interventi da realizzarsi con il totale o parziale apporto di capitale privato.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione di tali programmi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito informatico della Regione, nonch� su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale rendono nota la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante contratti di concessione di cui all'articolo 33, nonch� il termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono possedere i presentatori delle proposte. L'avviso deve indicare i criteri, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 33, comma 4, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle diverse proposte. L'avviso deve inoltre indicare espressamente che � previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), qualora lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente pi� vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

3. I soggetti di cui al comma 5, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit�, inseriti nell'avviso di cui al comma 2, da realizzarsi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi promotori. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilit�, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societ� di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o da una societ� di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societ� fiduciarie e di revisione), una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonch� l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 33, comma 4. Le proposte devono inoltre essere accompagnate dalle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice e devono indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non pu� superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come risultante nel piano economico-finanziario.

4. I soggetti pubblici e privati possono inoltre presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilit� e studi di fattibilit�, senza che ci� comporti tuttavia alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

5. Possono presentare le proposte di cui ai commi 1 e 4, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi, tutti i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici richiamati all'articolo 28, nonch� i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), i soggetti che svolgono in via professionale attivit� finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo di lavori pubblici e di pubblica utilit� e dei servizi alla collettivit�, che negli ultimi cinque anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta, nonch� soggetti appositamente costituiti, nei quali tuttavia devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di professionalit� indicati nel presente comma. Possono presentare proposte anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilit� sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, aggregandosi eventualmente ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla verifica della completezza dei documenti presentati e a richiedere al promotore eventuali integrazioni.

 

Art. 35
Valutazione della proposta

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilit� delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonch� della qualit� progettuale, della funzionalit�, della fruibilit� dell'opera, dell'accessibilit� al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La decisione delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento per gli enti di all'articolo 3, comma 2, lettera b), o il dirigente del servizio competente per gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), concorda per iscritto con il promotore un pi� lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 36 il promotore potr� adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione pi� conveniente. In questo caso, il promotore risulter� aggiudicatario della concessione.

 

 

Art. 35
Valutazione della proposta


(identico)

Art. 36
Indizione della gara, svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione della concessione

1. Entro quattro mesi dall'individuazione di una o pi� proposte ritenute di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta:
a) ad indire una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 come integrato dal comma 4 dell'articolo 33, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonch� i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; � altres� consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara � per lui vincolante qualora non vi siano altre offerte nella gara ed � garantita dalla cauzione di cui al comma 1 dell'articolo 52 e da una ulteriore cauzione pari all'importo delle spese sostenute di cui al comma 3 dell'articolo 34 da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui al comma 1 dell'articolo 52 versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui al comma 3 dell'articolo 34.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui alla lettera b) del comma 1 il promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui al comma 3 dell'articolo 34. Il pagamento � effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui alla lettera b) del comma 1 il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso � tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui al comma 3 dell'articolo 34. Il pagamento � effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo e le garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

 

 

Art. 36
Indizione della gara, svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione della concessione

1. Entro quattro mesi dall'individuazione di una o pi� proposte ritenute di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta:
a) ad indire una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), come integrato dall'articolo 33, comma 4, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonch� i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; � altres� consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara � per lui vincolante qualora non vi siano altre offerte nella gara ed � garantita dalla cauzione di cui all'articolo 52, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo delle spese sostenute di cui all'articolo 34, comma 3, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre a tale cauzione, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 34, comma 3.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 34, comma 3. Il pagamento � effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso � tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 34, comma 3. Il pagamento � effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario.

6. L'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico all'atto di una aggiudicazione definitiva ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo e alle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

 

Art. 37
Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici sia di importi inferiori alle soglie comunitarie, sia di importi pari o superiori a dette soglie, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in contrasto con le prescrizioni della gara, purch� le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere dalla pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 28, 30 e 31 e per i quali non sussistono i motivi di esclusione previsti dall'articolo 25;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei lavori, delle forniture o dei servizi o i rischi connessi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi di natura intellettuale o se rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A (servizi finanziari), se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivit� o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Gli operatori economici che partecipano alla procedura negoziata disciplinata dal presente articolo, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette.

 

 

Art. 37
Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici per lavori mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:
a) in caso di offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in contrasto con le prescrizioni della gara, purch� le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere dalla pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 30 e 31 e per i quali non sussistono i motivi di esclusione previsti dall'articolo 25. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad un milione di euro;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei lavori, delle forniture o dei servizi o i rischi connessi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditivit� o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Gli operatori economici che partecipano alla procedura negoziata disciplinata dal presente articolo, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i soggetti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari per individuare la migliore offerta.

4. Nel corso della negoziazione i soggetti aggiudicatori garantiscono parit� di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono, in maniera discriminatoria, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

5. I soggetti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolt� � indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

 

Art. 38
Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici, sia di importi inferiori alle soglie comunitarie, sia di importi pari o superiori a dette soglie, mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, purch� le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle procedure;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per giustificare l'estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) nell'eventualit� di alluvioni, frane ed altre calamit�, per lavori di pronto soccorso, di riparazione e ripristino di opere gi� esistenti, di difesa del suolo e messa in sicurezza, qualora motivi di somma urgenza attestati dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano incompatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione sufficiente ad accertare la redditivit� commerciale del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporti incompatibilit� o difficolt� tecniche sproporzionate; in tali casi la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non pu�, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivit� commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, n� nel contratto inizialmente concluso, ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto, purch� siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che:
1) tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
2) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gi� affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette; in questo caso il ricorso alla trattativa privata � ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e dei servizi successivi � preso in considerazione dai soggetti aggiudicatori per la determinazione globale dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), c) e d) del punto 1 e lettera a) del punto 2, l'affidamento degli appalti avviene previo esperimento di gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. Gli operatori economici che partecipano alle procedure negoziate disciplinate dal presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette. Qualora gli eventi di cui alla lettera d) del punto 1 del comma 1 siano tali da costituire grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumit�, i soggetti aggiudicatori procedono all'immediata realizzazione dei lavori necessari tramite affidamento diretto, entro il limite di spesa strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumit�.

3. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 � ammessa la trattativa privata per appalti di lavori di importo non superiore a euro 300.000 (IVA esclusa) alla quale dovranno essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto e cio� in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire.

4. La stessa procedura pu� essere utilizzata per l'affidamento di servizi e forniture di importo non superiore a euro 130.000; alla gara dovranno essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici in possesso dei necessari requisiti.

5. L'aggiudicazione delle gare di cui ai commi 3 e 4 avviene di norma con il criterio di aggiudicazione del prezzo pi� basso, previa attestazione di congruit� dell'offerta da parte della commissione di gara, se costituita, o dell'amministrazione.

6. Per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, i soggetti aggiudicatori dovranno istituire appositi elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, previa adeguata pubblicit� e senza porre alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti dovranno assicurare, nel diramare gli inviti, la rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico del soggetto aggiudicatore dovranno essere resi noti, alla conclusione delle procedure, i nominativi dei concorrenti invitati e dell'aggiudicatario, nonch� l'importo di aggiudicazione.

7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i concorrenti dovranno presentare, oltre all'offerta e all'eventuale documentazione tecnica, una dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale attestino il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito in relazione alla tipologia della prestazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti e di impegnarsi a presentare, a richiesta del soggetto aggiudicatore, la documentazione che comprovi quanto dichiarato. Dovranno inoltre presentare la dichiarazione di cui al comma 8 dell'articolo 20, quest'ultima opportunamente adeguata nel contenuto, quando le gare abbiano per oggetto servizi e forniture. Nell'ipotesi in cui il soggetto invitato a comprovare quanto dichiarato non fornisca la prova o non confermi il contenuto delle dichiarazioni, verr� escluso dalla gara e la stazione appaltante proceder�, per i soli appalti di lavori, alla comunicazione del fatto all'Autorit� di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

8. Nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura rivestano carattere di specialit� in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, alle procedure di cui ai commi 3 e 4 potr� essere invitato un numero di concorrenti inferiore a dieci qualora il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 e il dirigente per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 attestino che non sussistono in tale numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

9. Nessun appalto pu� essere suddiviso in pi� affidamenti al fine di utilizzare le procedure di cui ai commi 3 e 4.

 

 

Art. 38
Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:
a) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

1) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, purch� le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle procedure; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad un milione di euro;
2) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
3) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per giustificare l'estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
4) nell'eventualit� di alluvioni, frane ed altre calamit�, per lavori di pronto soccorso, di riparazione e ripristino di opere gi� esistenti, di difesa del suolo e messa in sicurezza, qualora motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano incompatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara;

b) per gli appalti pubblici di forniture:

1) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione sufficiente ad accertare la redditivit� commerciale del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di sviluppo;
2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporti incompatibilit� o difficolt� tecniche sproporzionate; in tali casi la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non pu�, come regola generale, superare i tre anni;
3) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
4) per l'acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivit� commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

c) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

1) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, n� nel contratto inizialmente concluso, ma che, a seguito di circostanze impreviste, sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto, purch� siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, a condizione che:
a) tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al soggetto aggiudicatore, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto iniziale;
2) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi gi� affidati allo stesso operatore economico aggiudicatario mediante un precedente appalto aggiudicato dagli stessi soggetti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette; in questo caso il ricorso alla trattativa privata � ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori e dei servizi successivi � preso in considerazione dai soggetti aggiudicatori per la determinazione globale dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 3) e 4) della lettera a) e numero 1) della lettera b), l'affidamento degli appalti avviene previo esperimento di gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. Gli operatori economici che partecipano alle procedure negoziate disciplinate dal presente articolo devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo da affidarsi mediante procedure aperte o ristrette. Qualora gli eventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4), siano tali da costituire grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumit�, i soggetti aggiudicatori procedono all'immediata realizzazione dei lavori necessari tramite affidamento diretto, entro il limite di spesa strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumit�.

3. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1 � ammessa la trattativa privata per appalti di lavori di importo non superiore a euro 300.000 (IVA esclusa) alla quale dovranno essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto e cio� in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire.

4. La stessa procedura pu� essere utilizzata per l'affidamento di servizi e forniture di importo non superiore a euro 130.000; alla gara dovranno essere invitati non meno di dieci concorrenti, se sussistono in tal numero operatori economici in possesso dei necessari requisiti.

5. L'aggiudicazione delle gare di cui ai commi 3 e 4 avviene di norma con il criterio di aggiudicazione del prezzo pi� basso, previa attestazione di congruit� dell'offerta da parte della commissione di gara, se costituita, o dell'amministrazione.

6. Per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, i soggetti aggiudicatori devono istituire appositi elenchi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, previa adeguata pubblicit� e senza porre alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono assicurare, nel diramare gli inviti, la rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico del soggetto aggiudicatore devono essere resi noti, alla conclusione delle procedure, i nominativi dei concorrenti invitati e dell'aggiudicatario, nonch� l'importo di aggiudicazione.

7. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 i concorrenti devono presentare, oltre all'offerta e all'eventuale documentazione tecnica, una dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale attestano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito in relazione alla tipologia della prestazione, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli appalti e di impegnarsi a presentare, a richiesta del soggetto aggiudicatore, la documentazione che comprovi quanto dichiarato. Devono inoltre presentare la dichiarazione di cui all'articolo 20, comma 8, opportunamente adeguata nel contenuto, quando le gare abbiano per oggetto servizi e forniture. Nell'ipotesi in cui il soggetto invitato a comprovare quanto dichiarato non fornisca la prova o non confermi il contenuto delle dichiarazioni, viene escluso dalla gara e la stazione appaltante procede, per gli appalti di lavori, servizi e forniture alla comunicazione del fatto all'Autorit� di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.

8. Nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura rivestano carattere di specialit� in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, alle procedure di cui ai commi 3 e 4 pu� essere invitato un numero di concorrenti inferiore a dieci qualora il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e il dirigente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) attestino che non sussistono in tale numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

9. Nessun appalto pu� essere suddiviso in pi� affidamenti al fine di utilizzare le procedure di cui ai commi 3 e 4.

 

Art. 39
Lavori da eseguirsi in economia

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono individuare, con appositi regolamenti, lavori eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di euro 200.000:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti dovuti ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le altre procedure previste dalla presente legge;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle gare;
d) lavori necessari per la redazione dei progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori;
f) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

2. Gli esecutori dei lavori in economia dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire; per la loro individuazione i soggetti di cui al comma 1 potranno avvalersi degli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo 38.

3. Per l'esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiederanno almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

4. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

 

 

Art. 39
Lavori da eseguirsi in economia

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare, con appositi regolamenti, lavori eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di euro 200.000:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti dovuti ad eventi imprevedibili o non realizzabili con le altre procedure previste dalla presente legge;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle gare;
d) lavori necessari per la redazione dei progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori;
f) negli altri casi che le amministrazioni aggiudicatrici, soggetti operanti nei settori speciali e concessionari di servizi pubblici individuano nel loro regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

2. Gli esecutori dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori da eseguire; per la loro individuazione i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all'articolo 38, comma 6.

3. Per l'esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

4. Per lavori di importo inferiore a euro 50.000 � consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

5. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

 

Art. 40
Servizi e forniture da eseguirsi in economia

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3 possono individuare con riferimento alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e le forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000.

2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite di importo sopra indicato, � inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare l'esecuzione del contratto;
b) eventi imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni;
c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;
d) acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
e) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

3. Per l'individuazione degli esecutori dei servizi o forniture i soggetti di cui al comma 1 potranno avvalersi degli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo 38.

4. Per l'esecuzione in economia di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiederanno almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti.

5. Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

 

 

Art. 40
Servizi e forniture da eseguirsi in economia

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare con riferimento alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e le forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000.

2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite di tale importo, � inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare l'esecuzione del contratto;
b) eventi imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni;
c) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;
d) acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
e) negli altri casi che i soggetti di cui al comma 1 individuano nel regolamento, in relazione alle proprie esigenze.

3. Per l'individuazione degli esecutori dei servizi o forniture i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi degli elenchi di cui all'articolo 38, comma 6.

4. Per l'esecuzione in economia di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario gli stessi soggetti richiedono almeno dieci offerte, se sussistono in tal numero operatori in possesso dei necessari requisiti.

5. Per servizi o forniture inferiori a euro 30.000 � consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

6. Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

 

Art. 41
Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici, conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o d) del comma 3 dell'articolo 10, atti a soddisfare le loro necessit� o i loro obiettivi e/o non siano in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo.

2. L'aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessit� e le loro esigenze ed avviano con i candidati, selezionati previa verifica del possesso dei requisiti di idoneit� ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi pi� idonei a soddisfare le proprie necessit�.

4. Durante la fase del dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto, devono garantire la parit� di trattamento di tutti gli offerenti, non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici inoltre non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, n� altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara; il ricorso a tale facolt� � indicato nel bando di gara.

6. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finch� non � in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessit�.

7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

8. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice gli offerenti possono fornire chiarimenti e precisazioni sull'offerta e possono anche perfezionare l'offerta. Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto posto in gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente pi� vantaggiosa conformemente all'articolo 17.

10. L'amministrazione aggiudicatrice pu� richiedere all'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente pi� vantaggiosa di precisare gli aspetti della sua offerta o di confermare gli impegni assunti in fase di offerta, a condizione che ci� non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

 

 

Art. 41
Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici, conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o d) del comma 2 dell'articolo 10, atti a soddisfare le loro necessit� o i loro obiettivi e/o non siano in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo.

2. L'aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessit� e le loro esigenze ed avviano con i candidati, selezionati previa verifica del possesso dei requisiti di idoneit� ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi pi� idonei a soddisfare le proprie necessit�.

4. Durante la fase del dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto, devono garantire la parit� di trattamento di tutti gli offerenti, non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici inoltre non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, n� altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara; il ricorso a tale facolt� � indicato nel bando di gara.

6. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finch� non � in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessit�.

7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

8. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice gli offerenti possono fornire chiarimenti e precisazioni sull'offerta e possono anche perfezionare l'offerta. Tuttavia tali precisazioni e chiarimenti non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto posto in gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente pi� vantaggiosa conformemente all'articolo 17.

10. L'amministrazione aggiudicatrice pu� richiedere all'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente pi� vantaggiosa di precisare gli aspetti della sua offerta o di confermare gli impegni assunti in fase di offerta, a condizione che ci� non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

 

Art. 42
Accordi quadro

1. L'accordo quadro � un accordo stipulato tra i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici" e uno o pi� operatori economici, al fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantit�.

2 Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge ed applicano i criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 17.

3. In sede di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

4. La durata di un accordo quadro non pu� superare i quattro anni.

5. Quando un accordo quadro � concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni stabiliti dall'accordo quadro; se l'accordo non fissa tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare l'offerta.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1 con pi� operatori economici possono aggiudicare gli appalti mediante l'applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza un nuovo confronto competitivo.

7. Quando l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono rilanciare il confronto competitivo fra le parti, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto, tenuto conto di elementi quali la complessit� dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

8. La procedura si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che vi sia un numero sufficiente di operatori economici che risultino in regola con i criteri di selezione.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

 

 

Art. 42
Accordi quadro

1. L'accordo quadro � un accordo stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici" e uno o pi� operatori economici, al fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantit�. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialit� e caratteristiche esecutive standardizzate da individuarsi nel regolamento di cui all'articolo 4.

2 Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge ed applicano i criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 17.

3. In sede di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

4. La durata di un accordo quadro non pu� superare i quattro anni.

5. Quando un accordo quadro � concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni stabiliti dall'accordo quadro; se l'accordo non fissa tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare l'offerta.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro con pi� operatori economici possono aggiudicare gli appalti mediante l'applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro, senza un nuovo confronto competitivo.

7. Quando l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono rilanciare il confronto competitivo fra le parti, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto, tenuto conto di elementi quali la complessit� dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

8. La procedura si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che vi sia un numero sufficiente di operatori economici che risultino in regola con i criteri di selezione.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono fare ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

 

Art. 43
Sistemi dinamici di acquisizione ed asta elettronica

1. Il sistema dinamico di acquisizione � un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.

3. Per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo sistema, le amministrazioni aggiudicatrici, utilizzano esclusivamente mezzi elettronici.

4. Ai fini dell'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri la natura degli acquisiti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonch� tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata e i dettagli pratici, unitamente alle specifiche tecniche di connessione;
c) consentono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino alla conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a qualsiasi documento complementare ed indicano nel bando di gara l'indirizzo internet presso il quale � possibile consultare tali documenti.

5. Per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione gli operatori economici possono presentare un'offerta indicativa, conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, allo scopo di essere ammessi nel sistema medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla data della loro presentazione, ma possono prolungare il periodo di valutazione purch� nessun appalto sia messo, nel frattempo, in concorrenza. L'ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o il rigetto dell'offerta indicativa � comunicato in tempi brevi all'operatore economico.

6. Le offerte indicative ammesse possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino conformi al capitolato d'oneri.

7. Ogni singolo appalto da aggiudicarsi nel quadro del sistema deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Il regolamento disciplina le procedure d'affidamento dei singoli appalti.

8. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non pu� superare quattro anni, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.

9. L'asta elettronica � un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

10. Qualora le specifiche di un appalto pubblico possono essere definite in modo preciso, l'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire, indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione sia preceduta da un' asta elettronica nei casi che seguono:
a) a procedure aperte, ristrette o negoziate, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37;
b) nei casi di rilancio del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro di cui al comma 7 dell'articolo 42;
c) nei casi di indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

11. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene attribuito al prezzo pi� basso;
b) i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto � aggiudicato all'offerta economicamente pi� vantaggiosa.

12. In ogni caso, possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi suscettibili di valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

13. Il capitolato d'oneri contiene:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed, eventualmente, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni relative allo svolgimento dell'asta elettronica, le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
e) le informazioni relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalit� e specifiche tecniche di collegamento.

14. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L'invito contiene ogni informazione concernente il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta.

15. L'asta elettronica pu� svolgersi in pi� fasi successive, il cui calendario deve essere indicato nell'invito a partecipare all'asta e non pu� avere inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di spedizione degli inviti.

16. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione; possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purch� risulti previsto nel capitolato d'oneri; possono altres� rendere noto, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta.

17. In nessun caso le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'identit� degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

18. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o pi� delle seguenti modalit�:
a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
b) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare � stato raggiunto;
c) quando non ricevono pi� nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi; in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno, a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica.

19. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica ed in funzione dei risultati della stessa, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 17.

20. La disciplina di dettaglio � rimandata al regolamento.

 

 

Art. 43
Sistemi dinamici di acquisizione

1. Il sistema dinamico di acquisizione � un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti pi� brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.

3. Per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo sistema, le amministrazioni aggiudicatrici, utilizzano esclusivamente mezzi elettronici.

4. Ai fini dell'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri la natura degli acquisiti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonch� tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata e i dettagli pratici, unitamente alle specifiche tecniche di connessione;
c) consentono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino alla conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a qualsiasi documento complementare ed indicano nel bando di gara l'indirizzo internet presso il quale � possibile consultare tali documenti.

5. Per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione gli operatori economici possono presentare un'offerta indicativa, conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari, allo scopo di essere ammessi nel sistema medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla data della loro presentazione, ma possono prolungare il periodo di valutazione purch� nessun appalto sia messo, nel frattempo, in concorrenza. L'ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o il rigetto dell'offerta indicativa � comunicato in tempi brevi all'operatore economico.

6. Le offerte indicative ammesse possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino conformi al capitolato d'oneri.

7. Ogni singolo appalto da aggiudicarsi nel quadro del sistema deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le procedure d'affidamento dei singoli appalti.

8. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non pu� superare quattro anni, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.

9. La disciplina di dettaglio � rimandata al regolamento di cui all'articolo 4.

 

   

Art. 43 bis
Asta elettronica

1. L'asta elettronica � un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

2. Qualora le specifiche di un appalto pubblico possano essere definite in modo preciso, l'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire, indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione sia preceduta da un' asta elettronica nei casi che seguono:
a) a procedure aperte, ristrette o negoziate, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'ipotesi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a);
b) nei casi di rilancio del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro di cui all'articolo 42, comma 7;
c) nei casi di indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene attribuito al prezzo pi� basso;
b) i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto � aggiudicato all'offerta economicamente pi� vantaggiosa.

4. In ogni caso possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi suscettibili di valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

5. Il capitolato d'oneri contiene:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed, eventualmente, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni relative allo svolgimento dell'asta elettronica, le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
e) le informazioni relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalit� e specifiche tecniche di collegamento.

6. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L'invito contiene ogni informazione concernente il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta.

7. L'asta elettronica pu� svolgersi in pi� fasi successive, il cui calendario deve essere indicato nell'invito a partecipare all'asta e non pu� avere inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di spedizione degli inviti.

8. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione; possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purch� risulti previsto nel capitolato d'oneri; possono altres� rendere noto, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta.

9. In nessun caso le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'identit� degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o pi� delle seguenti modalit�:
a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
b) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare � stato raggiunto;
c) quando non ricevono pi� nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi; in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno, a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione, prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica.

11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica ed in funzione dei risultati della stessa, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 17.

12. La disciplina di dettaglio � rimandata al regolamento di cui all'articolo 4.

 

Art. 44
Concorsi di idee e di progettazione

1. I concorsi di idee sono finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa.

2. L'idea premiata � acquisita in propriet� della stazione appaltante e pu� essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione; a tali procedure pu� essere ammesso il vincitore del concorso di idee, se in possesso dei necessari requisiti soggettivi.

3. La stazione appaltante pu� affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione del progetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, purch� detta facolt� sia prevista nel bando del concorso di idee e a condizione che l'importo della progettazione sia inferiore a euro 100.000.

4. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire alla stazione appaltante, nei settori della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'edilizia, per le opere di particolare complessit� strutturale dell'ingegneria civile, nonch� in quello dell'elaborazione dati, un piano, un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice, in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Tali procedure sono obbligatorie per i progetti di opere superiori a euro 5 milioni.

5. Ai concorsi di progettazione si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3.

6. I concorsi di idee e di progettazione sono aggiudicati con le procedure aperte (pubblico incanto) o ristrette (licitazione privata).

7. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le modalit� di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, con particolare riferimento al contenuto dei bandi, ai criteri di valutazione delle proposte ideative e progettuali, alla composizione della Commissione giudicatrice, all'interno della quale almeno un terzo dei componenti deve avere la stessa qualifica o qualifica equivalente a quella dei partecipanti, se ad essi � richiesta una particolare qualifica professionale.

 

 

Art. 44
Concorsi di idee e di progettazione

1. I concorsi di idee sono finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa.

2. L'idea premiata � acquisita in propriet� della stazione appaltante e pu� essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione; a tali procedure pu� essere ammesso il vincitore del concorso di idee, se in possesso dei necessari requisiti soggettivi.

3. La stazione appaltante pu� affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione del progetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, purch� detta facolt� sia prevista nel bando del concorso di idee.

4. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire alla stazione appaltante, nei settori della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'edilizia, per le opere di particolare complessit� strutturale dell'ingegneria civile, nonch� in quello dell'elaborazione dati, un piano, un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice, in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Tali procedure sono obbligatorie per i progetti di opere superiori a euro 5 milioni.

5. Ai concorsi di progettazione si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3.

6. I concorsi di idee e di progettazione sono aggiudicati con le procedure aperte (pubblico incanto) o ristrette (licitazione privata).

7. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le modalit� di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, con particolare riferimento al contenuto dei bandi, ai criteri di valutazione delle proposte ideative e progettuali, alla composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale almeno un terzo dei componenti deve avere la stessa qualifica o qualifica equivalente a quella dei partecipanti, se ad essi � richiesta una particolare qualifica professionale.

 

Art. 45
Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

1. Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entit�, della complessit� e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio, sulla base di una stretta collaborazione all'interno di un gruppo che comprenda rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che deve eseguire l'opera � possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione volta a scegliere l'imprenditore pi� idoneo.

2. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto pi� precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano, in tale bando di gara, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 21, 25, 26, 27, 31, 48 (contenuto dei verbali) e possono utilizzare prioritariamente la procedura del dialogo competitivo.

 

 

Art. 45
Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale


(identico)

Art. 46
Accesso alle informazioni e pubblicit�

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni � fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti invitati nelle procedure per licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo. Il capitolato generale, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte integrante del contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del contratto e non possono essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
a) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione del concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali;
b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici;
d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della commissione di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

4. Relativamente alle ipotesi a) e b) � comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi.

5. Il regolamento di cui all'articolo 4 discipliner� le forme di pubblicit� finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell'esecuzione, compreso l'esito di eventuale contenzioso.

 

 

Art. 46
Accesso alle informazioni e pubblicit�

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni � fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti invitati nelle procedure per licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Le imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo, il cronoprogramma e i piani della sicurezza. Il capitolato generale, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi e i disegni esecutivi fanno parte integrante del contratto. Tutti gli altri elaborati di progetto non fanno parte del contratto e non possono essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
a) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle offerte che, sulla base di motivata dichiarazione del concorrente, costituiscano segreti tecnici o commerciali;
b) gli eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) i pareri legali acquisiti per la soluzione di liti e controversie in materia di appalti pubblici;
d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore o della commissione di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

4. Per le informazioni ed aspetti di cui alle lettere a) e b) � comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi.

5. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le forme di pubblicit� finalizzate a rendere noti il risultato della gara e le fasi principali dell'esecuzione, compreso l'esito di eventuale contenzioso.

 

Art. 47
Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l'amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono un'apposita commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto dell'appalto, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell'amministrazione stessa. L'amministrazione aggiudicatrice pu� demandare alla commissione le funzioni di seggio di gara e, nelle procedure ristrette (o per licitazione privata), l'attivit� di preselezione dei concorrenti.

2. � facolt� delle amministrazioni costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri sopra indicati anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo pi� basso.

3. L'attivit� delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 5 comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse.

4. Il Presidente della commissione deve essere un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

5. Le commissioni giudicatrici per il concorso di progettazione, il concorso di idee e per gli appalti di servizi di cui all'articolo 11, sono composte da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. Se ai partecipanti ad un concorso di idee o di progettazione � richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o equipollente.

6. Le commissioni giudicatrici sono autonome nelle loro decisioni e nei loro pareri, che sono espressi riguardo a progetti presentati in modo anonimo e sulla base dei criteri specificati dal bando.

7. Relativamente alle commissioni disciplinate:
a) i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto n� possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardo al contratto del cui affidamento si tratta;
b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari riguardo a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
c) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualit� di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.

 

 

Art. 47
Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l'amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono un'apposita commissione giudicatrice. Essa � composta da un numero dispari di componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto dell'appalto, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell'amministrazione stessa. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalit�, nonch� negli altri casi previsti dal regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolt� di appartenenza; l'amministrazione aggiudicatrice pu� demandare alla commissione le funzioni di seggio di gara e, nelle procedure ristrette (o per licitazione privata), l'attivit� di preselezione dei concorrenti.

2. � facolt� delle amministrazioni costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri sopra indicati anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio del prezzo pi� basso.

3. Il presidente della commissione deve essere un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

4. Le commissioni giudicatrici per il concorso di progettazione, il concorso di idee e per gli appalti di servizi di cui all'articolo 11, sono composte da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. Se ai partecipanti ad un concorso di idee o di progettazione � richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o equipollente.

5. L'attivit� delle commissioni comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse. Esse sono autonome nelle loro decisioni e nei loro pareri, che sono espressi riguardo a progetti presentati e sulla base dei criteri specificati dal bando.

6. Relativamente ai componenti:
a) i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, n� possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riguardo al contratto del cui affidamento si tratta;
b) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari riguardo a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
c) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualit� di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

 

Art. 48
Dichiarazione preliminare all'espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, e stipula dei contratti

1. Prima di avviare le procedure di gara per l'appalto di lavori, il direttore dei lavori dovr� attestare: l'accessibilit� delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, la conseguente realizzabilit� del progetto, previa verifica del relativo documento di validazione.

2. Per ogni gara relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice redige uno o pi� verbali contenenti le seguenti informazioni, nonch� ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei concorrenti che sono stati invitati;
c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonch�, se � nota, la parte dell'appalto che l' aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure.

3. Sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) gli elenchi prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.

4. L'amministrazione aggiudicatrice � esonerata dall'obbligo di allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 3, se li richiama espressamente nel contratto stesso e se conserva agli atti, unitamente al contratto, una copia di tali elaborati, sottoscritti dalle parti.

 

 

Art. 48
Dichiarazione preliminare all'espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e informazioni ai concorrenti

1. Prima di avviare le procedure di gara per l'appalto di lavori, il direttore dei lavori deve attestare:
a) l'accessibilit� delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) la conseguente realizzabilit� del progetto, previa verifica del relativo documento di validazione.

2. Per ogni gara relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice redige uno o pi� verbali contenenti le seguenti informazioni, nonch� ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei concorrenti che sono stati invitati;
c) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonch�, se � nota, la parte dell'appalto che l' aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure.

3. Le stazioni appaltanti comunicano, entro un congruo termine:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto dell'offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta selezionata ed il nome dell'offerente cui � stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

4. In ogni caso l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli altri candidati che hanno presentato offerta, compresi gli esclusi.

5. Sono parte integrante del contratto e devono essere in esso richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) gli elenchi prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza;
f) il cronoprogramma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice � esonerata dall'obbligo di allegare al contratto tali documenti ed elaborati, se li richiama espressamente nel contratto stesso e se ne conserva agli atti, unitamente al contratto, una copia sottoscritti dalle parti.

 

Art. 49
Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. Per la disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, si rinvia alle norme statali in materia, fatto salvo quanto previsto ai commi che seguono.

2. In riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 2 giugno 1994, n. 24, e successive modifiche, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica il comma 4 septies dell'articolo 26 della legge n. 109 del 1994 e sue modifiche, introdotto dal comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fermo restando comunque che la Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezziario cessa di avere validit� il 31 dicembre di ogni anno e pu� essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Per i lavori che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori potranno fare riferimento al prezziario regionale o, in alternativa, dovranno dotarsi di propri prezziari, da aggiornare annualmente secondo quanto previsto dal richiamato comma 4 septies dell'articolo 26 della legge n. 109 del 1994 nel testo vigente.

4. Ad integrazione della disciplina statale che regola i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica e continuativa, si stabilisce che in mancanza dell'attivit� volta all'individuazione del miglior prezzo di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche, tale norma trover� applicazione con il parametro della variazione dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai e impiegati.

 

 

Art. 49
Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. Per la disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, si rinvia alle norme statali in materia, salva l'applicazione delle seguenti disposizioni.

2. In riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 2 giugno 1994, n. 24 (Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione), e successive modifiche, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica l'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando comunque che la Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezziario cessa di avere validit� il 31 dicembre di ogni anno e pu� essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Per le altre tipologie di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori potranno fare riferimento al prezziario regionale o, in alternativa, dovranno dotarsi di propri prezziari, da aggiornare annualmente secondo quanto previsto dal richiamato articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Art. 50
Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante � tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa � in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche; tale documento pu� essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
d) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarit� contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarit� contributiva � attestata mediante il "documento unico di regolarit� contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarit� contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa � tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

 

 

Art. 50
Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante � tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa � in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento pu� essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
d) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarit� contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

2. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarit� contributiva � attestata mediante il "documento unico di regolarit� contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarit� contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa � tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

4. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

 

Art. 51
Piani di sicurezza

1. Per la disciplina in materia di sicurezza si rinvia alla normativa statale in materia.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

3. Il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani della sicurezza.

 

 

Art. 51
Piani di sicurezza


(identico)

Art. 52
Garanzie ed assicurazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 20 e dal comma 17 dell'articolo 21, l'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto per lavori, forniture e servizi � corredata da una cauzione pari all'1 per cento dell'importo dell'appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit� di rilascio di garanzie, a ci� autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La cauzione dovr� avere validit� per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovr� espressamente contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed � svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la cauzione � restituita entro quindici giorni dall'aggiudicazione.

2. Per gli appalti di servizi e forniture l'aggiudicatario � obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che sar� svincolata per il 95 per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

3. Per gli appalti di lavori, l'aggiudicatario � obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria � aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento � di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 2 e 3 dovr� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativit� entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 3 � progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo � automatico ed avviene, senza necessit� di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, � svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia � prestata.

6. Per gli appalti di lavori, l'esecutore � inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni sub�ti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata � stabilita nel capitolato speciale. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilit� civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa � sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente comma almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejuissione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

7. Per i lavori di importo superiore a euro 10.000.000, l'esecutore � di norma obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonch� una polizza per responsabilit� civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

8. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit� e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000. L'appaltatore e il concessionario sono altres� obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilit� civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore ad euro 4.000.000. La liquidazione della rata di saldo � subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente comma.

9. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilit� civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivit� di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 54 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia � prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 1.000.000 per lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000 per lavori di importo superiore a euro 5.000.000, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti e del geologo della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale

10. Per i contratti di appalto integrato di importo superiore a euro 75.000.000 e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 3 sono tenute obbligatoriamente a richiedere all'appaltatore la presentazione di una garanzia globale di esecuzione, per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni statali in materia, nelle more dell'adozione di specifica disciplina regolamentare. La garanzia potr� essere richiesta anche per appalti di lavori di importo superiore a euro 100.000.000.

11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualit� conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento per le imprese certificate.

 

 

Art. 52
Garanzie ed assicurazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e dall'articolo 21, comma 17, l'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto per lavori, forniture e servizi, esclusi quelli di progettazione, � corredata da una cauzione pari all'1 per cento dell'importo dell'appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit� di rilascio di garanzie, a ci� autorizzati dal competente Ministero. La cauzione deve avere validit� per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve espressamente contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed � svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la cauzione � restituita entro quindici giorni dall'aggiudicazione. La cauzione provvisoria non � dovuta per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000.

2. Per gli appalti di servizi e forniture l'aggiudicatario � obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che � svincolata per il 95 per cento dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

3. Per gli appalti di lavori, l'aggiudicatario � obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria � aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento � di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativit� entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

5. La garanzia fidejussoria per gli appalti di lavori � progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo � automatico ed avviene, senza necessit� di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, � svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia � prestata.

6. Per gli appalti di lavori, l'esecutore � inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore; la somma assicurata � stabilita nel capitolato speciale. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilit� civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa � sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejuissione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

7. Per i lavori di importo superiore a euro 10.000.000, l'esecutore � di norma obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonch� una polizza per responsabilit� civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

8. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit� e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000. L'appaltatore e il concessionario sono altres� obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilit� civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore ad euro 4.000.000. La liquidazione della rata di saldo � subordinata all'accensione di tali polizze.

9. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilit� civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivit� di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia � prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 1.000.000 per lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000 per lavori di importo superiore a euro 5.000.000, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale

10. Per i contratti di appalto integrato di importo superiore a euro 75.000.000 e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono tenute obbligatoriamente a richiedere all'appaltatore la presentazione di una garanzia globale di esecuzione, per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni statali in materia, nelle more dell'adozione di specifica disciplina regolamentare. La garanzia pu� essere richiesta anche per appalti di lavori di importo superiore a euro 100.000.000.

11. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualit� conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste rispettivamente dai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50 per cento per le imprese certificate.

 

Titolo IV
Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della concessione (fase di esecuzione)

Art. 53
Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell'oggetto del contratto, al quale assegnano l'incarico di direttore dei lavori, o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, previa verifica dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico stesso.

2. Nel rispetto e con le procedure previste dalla presente legge l'amministrazione pu� affidare a soggetti esterni all'amministrazione la direzione lavori o la responsabilit� tecnica nei contratti di servizi e forniture, previa verifica delle competenze professionali.

3. I compiti del direttore dei lavori e di responsabile tecnico della fornitura o del servizio saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

 

Titolo IV
Realizzazione, controllo e collaudo dell'appalto e della concessione (fase di esecuzione)

Art. 53
Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio


(identico)
 

Art. 54
Varianti in corso di esecuzione

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile del servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, dal dirigente competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il ricorso alla variante ed accertano la non imputabilit� alla stazione appaltante;
c) per la intervenuta possibilit� di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, possano determinare significativi miglioramenti nella qualit� dell'opera, della fornitura, del servizio, del loro importo;
d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificit� dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
e) nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 1664 del Codice civile;
f) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal caso il responsabile del procedimento o, per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, il dirigente competente, ne d� comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ed al progettista;
g) nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento del lavoro, del servizio, della fornitura o della loro funzionalit�, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze; l'importo in aumento di tali varianti non pu� superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto medesimo e deve trovare copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro o per l'espletamento del servizio o della fornitura.

2. L'importo delle varianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) non pu� eccedere cumulativamente il limite del 30 per cento dell'importo originario del contratto.

3. Ove le varianti di cui alla lettera f) del comma 1 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede, di norma, alla risoluzione del contratto medesimo, ma la richiesta di recedere dal contratto pu� essere avanzata anche dall'impresa aggiudicataria. In tali casi l'impresa ha diritto, senza alcun altro compenso o indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, nonch� del 10 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. L'amministrazione ind�ce una nuova gara alla quale � invitato l'aggiudicatario iniziale.

4. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

5. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori o del responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per l'esecuzione delle altre tipologie di lavori, nonch� per le forniture ed i servizi, purch� non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

6. Il soggetto aggiudicatore, durante l'esecuzione del contratto, pu� ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto � tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura.

7. Nei contratti d'appalto di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 (appalto integrato), l'appaltatore pu�, se previsto dal bando, proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo contenute entro un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, purch� non comportino un aumento dei lavori, dei servizi o delle forniture posti a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

 

 

Art. 54
Varianti in corso di esecuzione

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile del servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il ricorso alla variante ed accertano la non imputabilit� alla stazione appaltante;
c) per la intervenuta possibilit� di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, possano determinare significativi miglioramenti nella qualit� dell'opera, della fornitura, del servizio, del loro importo;
d) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificit� dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'esecuzione, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile;
f) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo; in tal caso il responsabile del procedimento o, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il dirigente competente, ne d� comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ed al progettista;
g) nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, per il miglioramento del lavoro, del servizio, della fornitura o della loro funzionalit�, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze; l'importo in aumento di tali varianti non pu� superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto medesimo e deve trovare copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro o per l'espletamento del servizio o della fornitura.

2. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f), del eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede, di norma, alla risoluzione del contratto medesimo. La richiesta di recedere dal contratto pu� essere avanzata anche dall'impresa aggiudicataria. In tali casi l'impresa ha diritto, senza alcun altro compenso o indennizzo, al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, nonch� del 10 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. L'amministrazione indice una nuova gara alla quale � invitato l'aggiudicatario iniziale.

3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o del responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, nonch� per le forniture ed i servizi, purch� non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Il soggetto aggiudicatore, durante l'esecuzione del contratto, pu� ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'esecutore dell'appalto � tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico del servizio della fornitura.

6. Nell'appalto integrato, l'appaltatore pu�, se previsto dal bando, proporre all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di redazione del progetto esecutivo, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo contenute entro un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del contratto, purch� non comportino un aumento dei lavori, dei servizi o delle forniture posti a base di gara e che mantengano invariati il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

7. Nell' appalto integrato, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalit� previste dal capitolato generale di cui al decreto ministeriale n. 145 del 2000 e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni e al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

 

Art. 55
Consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell'esecuzione

1. Al momento della consegna dei lavori o dell'emissione dell'ordine di avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice deve, tramite il direttore dei lavori o il responsabile tecnico, accertare che non vi siano impedimenti all'esecuzione e che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri siano stati rispettati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina le norme di dettaglio relative alla consegna dei lavori ed all'avvio dell'esecuzione di servizi e forniture, nonch� alle sospensioni dell'esecuzione.

 

 

Art. 55
Consegna dei lavori ed avvio dell'esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell'esecuzione


(identico)

Art. 56
Sub-appalti

1. Per gli appalti di lavori i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare riguardo all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche.

2. Per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante richiede al concorrente, nel bando e nel capitolato speciale, di indicare nell'offerta la parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente subappaltare; la stessa stazione appaltante precisa che il subappalto dovr� comunque essere autorizzato e che resta comunque impregiudicata la responsabilit� dell'appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione appaltante provveder� al pagamento diretto ai subappaltatori dei corrispettivi per le prestazioni svolte o se al pagamento dovr� provvedere l'aggiudicatario, il quale dovr� trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

3. La disciplina del subappalto di cui alla richiamata legge n. 55 del 1990 e successive modifiche si applica anche agli appalti di servizi e di fornitura.

4. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale non pu� comunque essere sub-appaltato.

 

 

Art. 56
Sub-appalti

1. Per gli appalti di lavori, e ove compatibile per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono autorizzati a condizione che siano rispettate le condizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia, alla quale espressamente si rinvia, con particolare riguardo all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi dal 28 al 34, del decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006.

2. Per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante richiede al concorrente, nel bando e nel capitolato speciale, di indicare nell'offerta la parte del servizio o della fornitura che intende eventualmente subappaltare; la stessa stazione appaltante precisa che il subappalto deve comunque essere autorizzato e che resta comunque impregiudicata la responsabilit� dell'appaltatore aggiudicatario; indica inoltre se la stessa stazione appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori dei corrispettivi per le prestazioni svolte o se al pagamento deve provvedere l'aggiudicatario, il quale deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

3. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica qualificazione professionale non pu� comunque essere sub-appaltato.

 

Art. 57
Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture

1. Nel caso di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il certificato di collaudo � sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando la particolarit� del servizio o della fornitura lo richiedano, si proceder� al collaudo.

2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione � approvato dal dirigente competente o da altro dirigente individuato dall'amministrazione, nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di responsabile tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore.

3. Nel capitolato speciale e nel contratto sono definiti i tempi per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che non dovranno comunque essere superiori rispettivamente a tre e due mesi dalla data di ultimazione; l'approvazione dei suddetti certificati dovr� avvenire entro due mesi dalla loro emissione.

4. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessit� possono essere previsti accertamenti e verifiche in corso d'esecuzione.

5. Il collaudo comprende anche l'esame delle eventuali richieste del fornitore o del prestatore di servizi, sulle quali non sia gi� intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

6. Il collaudatore o la commissione di collaudo, costituita da non pi� di tre componenti, sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore � affidato a soggetti esterni.

7. Nell'ipotesi in cui il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento dell'incarico si applicheranno le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sopra tale soglia.

8. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 7, i soggetti aggiudicatori procedono all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tal fine si avvalgono di un elenco istituito previa adeguata pubblicit�, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che avr� validit� triennale e che sar� aggiornato annualmente.

9. Nell'atto di affidamento dell'incarico deve essere indicata la misura del compenso spettante al collaudatore.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivit� autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi e delle forniture sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i servizi e le forniture. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

 

 

Art. 57
Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture

1. Nel caso di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il certificato di collaudo � sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando la particolarit� del servizio o della fornitura lo richiedano, si procede al collaudo.

2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione � approvato dal dirigente competente o da altro dirigente individuato dall'amministrazione, nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di responsabile tecnico del servizio o della fornitura o di collaudatore.

3. Nel capitolato speciale e nel contratto sono definiti i tempi per l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, che non devono comunque essere superiori rispettivamente a tre e due mesi dalla data di ultimazione; l'approvazione dei suddetti certificati dovr� avvenire entro due mesi dalla loro emissione.

4. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessit� possono essere previsti accertamenti e verifiche in corso d'esecuzione.

5. Il collaudo comprende anche l'esame delle eventuali richieste del fornitore o del prestatore di servizi, sulle quali non sia gi� intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

6. Il collaudatore o la commissione di collaudo, costituita da non pi� di tre componenti, sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore � affidato a soggetti esterni.

7. Nell'ipotesi in cui il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento dell'incarico si applicheranno le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto dei servizi sopra tale soglia.

8. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 7, i soggetti aggiudicatori procedono all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tal fine si avvalgono di un elenco istituito previa adeguata pubblicit�, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che avr� validit� triennale e che sar� aggiornato annualmente.

9. Nell'atto di affidamento dell'incarico deve essere indicata la misura del compenso spettante al collaudatore.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivit� autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei servizi e delle forniture sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i servizi e le forniture. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

11. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

 

Art. 58
Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformit� al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altres� lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilit� e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantit�, per qualit� dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate con le modalit� e nei termini contrattuali e nel rispetto della normativa. Il collaudo comprende altres� tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gi� intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilit� e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformit� e i vizi dell'opera, ancorch� riconoscibili, purch� denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge � redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di lavori di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.000.000, il certificato di collaudo � sostituito da quello di regolare esecuzione, che � rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori. Ai lavori di importo inferiore a euro 500.000 non si applica il comma 12.

6. Il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

7. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura e quando l'esclusiva specificit� dell'intervento lo richieda, anche a tecnici laureati in geologia o scienze agrarie e forestali. Possono essere nominati collaudatori singoli, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, anche i tecnici diplomati qualora la direzione dei lavori sia stata effettuata da un geometra, perito industriale o perito agrario.

8. Per lavori che richiedono l'apporto di pi� professionalit�, diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo � affidato ad una commissione tecnico-amministrativa composta da un numero massimo di tre componenti. Possono far parte delle commissioni di collaudo laureati in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, laureati in geologia, scienze agrarie e forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, avvocati liberi professionisti, nonch� laureati in discipline giuridico-amministrative che prestino servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o che si trovino in posizione di quiescenza con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche. Nelle commissioni di collaudo deve comunque essere garantita la presenza di almeno un laureato in ingegneria o architettura. Nel provvedimento di nomina deve essere indicato il nominativo del componente della commissione che assume la funzione di presidente.

9. L'incarico di collaudo deve essere attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sessanta giorni dalla data della consegna dei lavori.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivit� autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

11. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e, per i lavori di competenza dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore � affidato a soggetti esterni.

12. � obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni all'amministrazione;
b) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessit�;
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non pi� ispezionabili in sede di collaudo finale.

13. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo � affidato anche il collaudo statico, purch� essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

14. Qualora sussistano le condizioni previste dalla seconda parte del comma 11, la designazione del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo dei lavori delegati agli enti, � riservata all'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento; la stazione appaltante dovr� tenerne conto di tale designazione nel suo provvedimento di nomina.

15. Per le opere di competenza della Regione per le quali si proceda in esecuzione diretta o mediante finanziamento agli enti, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 6, alla nomina del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo provvede l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento.

16. Nelle ipotesi di affidamento di incarico a soggetti esterni all'amministrazione, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dovr� osservare le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto di servizi sopra la soglia comunitaria, qualora il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore a tale soglia.

17. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma che precede, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento procede all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tal fine si avvale dell'elenco dei collaudatori che, previa adeguata pubblicit�, sar� istituito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che avr� validit� triennale e che sar� aggiornato annualmente.

18. L'iscrizione all'elenco dei collaudatori avviene a seguito di deliberazione di una apposita commissione, che vi provvede con maggioranza assoluta dei presenti, composta:
a) dal direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con funzione di presidente (sostituito, in caso di assenza, dal direttore di servizio di cui alla lettera b);
b) dal direttore del servizio competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
c) dal responsabile del settore competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
d) da un dirigente tecnico dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle province sarde;
e) da un ingegnere, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli ingegneri delle province della Sardegna;
f) da un architetto, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli architetti delle province della Sardegna.

19. La commissione � nominata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno met� pi� uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� prevale il voto del presidente. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, � ammesso ricorso all'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, pu� disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

20. Un estratto delle deliberazioni della commissione � pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione. Nello stesso sito internet � pubblicato l'elenco completo dei collaudatori con i suoi aggiornamenti annuali.

21. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'articolo 12.

22. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 23. L'importo da prendere a base del compenso � quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

23. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

24. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra � aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale pu� essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale pu� essere elevata fino al 60 per cento.

25. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

26. Per le opere di propria competenza che non rientrano nelle ipotesi dei lavori delegati di cui al comma 14, gli enti possono avvalersi dell'elenco dei collaudatori di cui al comma 17, fatta salva la facolt� di istituire un proprio elenco, nel rispetto dei principi richiamati nello stesso comma 17.

27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare la disposizione contenuta nel comma 16, per l'affidamento degli incarichi di collaudo che ricadono nella fattispecie ivi prevista.

28. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla istituzione dell'elenco di cui al comma 17 gli Assessorati e gli enti individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell'ambito dell'albo dei collaudatori disponibile presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente.

29. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione � approvato dal dirigente competente; nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile unico del procedimento o di responsabile della fase dell'esecuzione o di collaudatore, il certificato sar� approvato da altro dirigente individuato dall'amministrazione.

 

 

Art. 58
Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformit� al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altres� lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilit� e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantit�, per qualit� dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate con le modalit� e nei termini contrattuali e nel rispetto della normativa. Il collaudo comprende altres� tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gi� intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilit� e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformit� e i vizi dell'opera, ancorch� riconoscibili, purch� denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge � redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di lavori di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.500.000, il certificato di collaudo � sostituito da quello di regolare esecuzione, che � rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori.

6. Il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

7. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura e, quando l'esclusiva specificit� dell'intervento lo richieda, anche a tecnici laureati in geologia o scienze agrarie e forestali. Tutti questi tecnici devono essere iscritti al proprio ordine professionale da almeno dieci anni. Possono essere nominati collaudatori singoli, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, anche i tecnici diplomati qualora la direzione dei lavori sia stata effettuata da un geometra, perito industriale o perito agrario.

8. Per lavori che richiedono l'apporto di pi� professionalit�, diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo � affidato ad una commissione tecnico-amministrativa composta da un numero massimo di tre componenti. Possono far parte delle commissioni di collaudo laureati in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, laureati in geologia, scienze agrarie e forestali, geometri, periti industriali, periti agrari, avvocati liberi professionisti, nonch� laureati in discipline giuridico-amministrative che prestino servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o che si trovino in posizione di quiescenza con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche. Nelle commissioni di collaudo deve comunque essere garantita la presenza di almeno un laureato in ingegneria o architettura. Nel provvedimento di nomina deve essere indicato il nominativo del componente della commissione che assume la funzione di presidente.

9. L'incarico di collaudo deve essere attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro sessanta giorni dalla data della consegna dei lavori.

10. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivit� autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione non possono far parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

11. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di accertata carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, certificata dal responsabile del procedimento e, per i lavori di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente; in tali ipotesi l'incarico di collaudatore � affidato a soggetti esterni.

12. Per lavori di importo superiore a euro 500.000 � obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni all'amministrazione;
b) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessit�;
c) nel caso di intervento affidato in concessione;
d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non pi� ispezionabili in sede di collaudo finale.

13. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo � affidato anche il collaudo statico, purch� essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

14. Qualora sussistano le condizioni di accertata carenza di cui al comma 11, la designazione del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo dei lavori delegati agli enti, � riservata all'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento; la stazione appaltante dovr� tenerne conto di tale designazione nel suo provvedimento di nomina.

15. Per le opere di competenza della Regione per le quali si proceda in esecuzione diretta o mediante finanziamento agli enti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, alla nomina del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo provvede l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento.

16. Nelle ipotesi di affidamento di incarico a soggetti esterni all'amministrazione, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dovr� osservare le disposizioni previste dalla presente legge per l'appalto di servizi sopra la soglia comunitaria, qualora il compenso stimato per le prestazioni di collaudo sia superiore a tale soglia.

17. Per i collaudi che, in relazione all'importo stimato della prestazione, non ricadono nella disciplina di cui al comma 16, l'Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento procede all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza. A tal fine si avvale dell'elenco dei collaudatori che, previa adeguata pubblicit�, sar� istituito dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con l'osservanza dei principi sopra richiamati, elenco che avr� validit� triennale e che sar� aggiornato annualmente.

18. L'iscrizione all'elenco dei collaudatori avviene a seguito di deliberazione di una apposita commissione, che vi provvede con maggioranza assoluta dei presenti, composta:
a) dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzione di presidente (sostituito, in caso di assenza, dal direttore di servizio di cui alla lettera b));
b) dal direttore del servizio competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
c) dal responsabile del settore competente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
d) da un dirigente tecnico dell'amministrazione provinciale, designato dall'Unione delle province sarde;
e) da un ingegnere, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli ingegneri delle province della Sardegna;
f) da un architetto, iscritto nell'ordine professionale da non meno di dieci anni, designato di concerto dagli ordini provinciali degli architetti delle province della Sardegna.

19. La commissione � nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici il quale procede direttamente, qualora gli ordini professionali e l'Unione delle province sarde non abbiano provveduto a segnalare una terna di nominativi entro trenta giorni dalla richiesta. Le deliberazioni sono assunte con la presenza di almeno met� pi� uno dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit� prevale il voto del presidente. Contro le deliberazioni della commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, � ammesso ricorso all'Assessore regionale dei lavori pubblici il quale, entro i sessanta giorni successivi, ove non ritenga di respingerlo, pu� disporre, per una sola volta, il riesame da parte della commissione.

20. Un estratto delle deliberazioni della commissione � pubblicato, entro trenta giorni dalla loro adozione, nel sito internet della Regione. Nello stesso sito internet � pubblicato l'elenco completo dei collaudatori con i suoi aggiornamenti annuali.

21. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'articolo 12.

22. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 23. L'importo da prendere a base del compenso � quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

23. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

24. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra � aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale pu� essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale pu� essere elevata fino al 60 per cento.

25. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

26. Per le opere di propria competenza che non rientrano nelle ipotesi dei lavori delegati di cui al comma 14, gli enti possono avvalersi dell'elenco dei collaudatori di cui al comma 17, fatta salva la facolt� di istituire un proprio elenco, nel rispetto dei principi richiamati nello stesso comma 17.

27. Gli stessi enti sono tenuti ad osservare la disposizione contenuta nel comma 16, per l'affidamento degli incarichi di collaudo che ricadono nella fattispecie ivi prevista.

28. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla istituzione dell'elenco di cui al comma 17 gli Assessorati e gli enti individuano i soggetti cui conferire l'incarico di collaudo nell'ambito dell'albo dei collaudatori disponibile presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, istituito ai sensi della normativa previgente.

29. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione � approvato dal dirigente competente; nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile unico del procedimento o di responsabile della fase dell'esecuzione o di collaudatore, il certificato sar� approvato da altro dirigente individuato dall'amministrazione.

 

Art. 59
Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili dell'appalto di lavori, l'importo economico della prestazione possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, il dirigente competente per le amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e, per gli altri soggetti, i responsabili individuati all'interno della struttura, procedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, al quale si rinvia per quanto non diversamente previsto dal presente articolo. I riferimenti agli articoli 32 e 28 del comma 1 dell'articolo 31 bis devono essere intesi rispettivamente agli articoli 60 e 58 della presente legge.

2. Su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti alla commissione per le proposte di accordo bonario.

3. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, alla nomina del terzo componente della commissione, in caso di mancato accordo dei componenti gi� designati, procede, su istanza della parte pi� diligente, il presidente del tribunale del luogo dove � stato stipulato il contratto.

 

 

Art. 59
Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili dell'appalto di lavori, l'importo economico della prestazione possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il dirigente competente per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e, per gli altri soggetti, i responsabili individuati all'interno della struttura, procedono ai sensi di quanto previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al quale si rinvia per quanto non diversamente previsto dal presente articolo. Per gli istituti del collaudo e la definizione delle controversie, si applicano gli articoli 58 e 60 della presente legge.

2. Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti alla commissione per le proposte di accordo bonario.

3. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), alla nomina del terzo componente della commissione, in caso di mancato accordo dei componenti gi� designati, procede, su istanza della parte pi� diligente, il presidente del tribunale del luogo dove � stato stipulato il contratto.

 

Art. 60
Definizione di controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalti pubblici di lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di servizi e di forniture sono demandate all'autorit� giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale, salvo l'accordo tra le parti di ricorrere ad un collegio arbitrale.

2. Se la controversia viene affidata ad un collegio arbitrale, si applicano le norme stabilite dall'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.

3. Si rinvia alla normativa statale anche per le controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

 

 

Art. 60
Definizione di controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalti pubblici di lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di servizi e di forniture sono demandate all'autorit� giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla normativa statale, salvo l'accordo tra le parti di ricorrere ad un collegio arbitrale.

2. Se la controversia viene affidata ad un collegio arbitrale, si applicano le norme stabilite dagli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Si rinvia alla normativa statale anche per le controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

 

Titolo V
Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici

Art. 61
Osservatorio regionale dei lavori pubblici

1. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorit� di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, � istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di interesse regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell'Istituto regionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonch� delle associazioni imprenditoriali pi� rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalit� di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere e manufatti e per singoli tipi di lavorazione, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonch�, semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per i lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000, entro sessanta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale. Per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 non � necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

4. L'attivit� dell'Osservatorio prender� avvio in data immediatamente successiva all'emanazione del decreto del Presidente della Regione con il quale si procede all'adeguamento dell'organizzazione dei servizi della Direzione generale dell'Assessorato dei lavori pubblici.

5. Con l'attivazione dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio nazionale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici; � cura dell'Osservatorio trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale.

6. Con apposito decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, vengono fissati nel dettaglio i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, le procedure informatiche e statistiche da adottare per la sua attivit�, la modulistica per la raccolta delle informazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare, la definizione di un sistema informativo per l'accesso dei dati ai soggetti che ne abbiano interesse.

 

 

Titolo V
Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualificazione degli appalti pubblici

Art. 61
Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture

1. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorit� di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, � istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell'Istituto regionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonch� delle associazioni imprenditoriali pi� rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici, servizi e forniture su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalit� di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; redige, a tal fine, il prospetto statistico per i contratti pubblici, secondo le modalit� di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonch�, semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
e) provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a euro 150.000, entro sessanta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per i contratti pubblici di importo inferiore a euro 150.000, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale. Per i contratti di importo inferiore a euro 500.000 non � necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

4. Con l'attivazione dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti della Sardegna, della comunicazione all'Osservatorio nazionale dei dati relativi agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture; � cura dell'Osservatorio trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale.

5. Con apposito decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, vengono fissati nel dettaglio i compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, le procedure informatiche e statistiche da adottare per la sua attivit�, la modulistica per la raccolta delle informazioni che le stazioni appaltanti devono utilizzare, la definizione di un sistema informativo per l'accesso dei dati ai soggetti che ne abbiano interesse.

 

Art. 62
Rapporti con le autorit� nazionali

1. La Regione assicura la collaborazione alle autorit� e organismi nazionali inerenti il settore degli appalti di lavori pubblici.

2. La collaborazione � garantita tramite l'Osservatorio per tutti gli appalti di lavori pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

3. Le autorit� e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire i dati e/o informazioni sull'attivit� delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio.

 

 

Art. 62
Rapporti con le autorit� nazionali

1. La Regione assicura la collaborazione alle autorit� e organismi nazionali inerenti il settore degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi.

2. La collaborazione � garantita tramite l'Osservatorio per tutti gli appalti di lavori pubblici e le concessioni da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

3. Le autorit� e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire i dati e/o le informazioni sull'attivit� delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio.

 

Art. 63
Trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto

1. La Regione, tramite l'Osservatorio degli appalti, promuove e favorisce l'uso di strumenti elettronici nelle procedure di appalto, anche al fine di garantire la massima trasparenza.

2. La Regione e gli enti promuovono l'aggiornamento e la qualificazione delle figure professionali operanti nel ciclo dell'appalto, per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attivit�: progettazione, responsabile del procedimento, procedure di appalto, responsabili della sicurezza, direzione dei lavori, responsabili tecnici delle forniture e servizi, collaudo.

 

 

Art. 63
Trasparenza e qualificazione del ciclo dell'appalto


(identico)

   

Art. 63 bis
Trasparenza nell'attribuzione degli incarichi professionali

1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), d), ed e), della presente legge, in sede di approvazione del conto consuntivo annuale, allegano l'elenco degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza conferiti e riferiti a interventi in corso di realizzazione.

 

Art. 64
Sistemi qualit� e attestazione dell'attivit� amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualit� nell'attivit� amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), ed emana direttive finalizzate alla loro pi� ampia ed efficace applicazione.

2. Per sistema qualit� si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualit� e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessari a garantire la qualit� dei procedimenti di gara e contrattuali.

 

 

Art. 64
Sistemi qualit� e attestazione dell'attivit� amministrativa


(identico)

Titolo VI
Qualit� architettonica e disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

Art. 65
Principi fondamentali della qualit� architettonica

1. La Regione promuove e tutela la qualit� dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualit� urbana, della bellezza dei paesi e delle citt� e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell'opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

2. Per le finalit� di cui al comma 1, la Regione e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono, per ogni tipologia di intervento, i seguenti obiettivi:
a) la bellezza e la qualit� architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione;
b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero, come disciplinati dall'articolo 44;
c) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.

3. � istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici; entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge � adottato un regolamento per le modalit� di funzionamento del fondo.

4. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Piano per la qualit� delle costruzioni pubbliche.

 

 

Titolo VI
Qualit� architettonica e disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

Art. 65
Principi fondamentali della qualit� architettonica

1. La Regione promuove e tutela la qualit� dell'ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualit� urbana, della bellezza dei paesi e delle citt� e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della progettazione dell'opera e che garantisca i valori estetici ed il suo armonico inserimento nell'ambiente circostante.

2. Per tali finalit�, la Regione e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono, per ogni tipologia di intervento, i seguenti obiettivi:
a) la bellezza e la qualit� architettonica del progetto e delle opere, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione;
b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero, come disciplinati dall'articolo 44;
c) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico.

3. � istituito presso la Regione un fondo - il cui ammontare � annualmente stabilito in legge finanziaria - per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione cui possono accedere soggetti pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva apposita delibera contenente le modalit� di funzionamento del fondo.

4. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Piano per la qualit� delle costruzioni pubbliche.

 

Art. 66
Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

1. Gli enti regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con finanziamento della Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione delle ville di cui al punto 2 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte che ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso � superiore a euro 500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa tipologia, realizzati dalla Regione.

2. I progetti degli edifici di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle sue dimensioni di massima, delle modalit� e dei tempi di realizzazione e dello spazio destinato ad accoglierla.

3. A tal fine l'amministrazione nomina, di volta in volta, una commissione composta da un dirigente della stessa amministrazione con funzioni di presidente, dal progettista dell'edificio, da un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e da due esperti d'arte, scelti tra i docenti di materie artistiche delle universit� indicati dalle Universit� degli studi di Cagliari e di Sassari.

4. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

5. La quota da riservare ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 � almeno pari:
a) al 2 per cento da euro 500.000 a euro 3.000.000;
b) all'1,5 per cento per le somme eccedenti.

6. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano edifici pubblici i fabbricati di propriet� degli enti di cui al comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente ad uso abitativo, ad uso industriale, ad uso commerciale, ad uso di magazzino o deposito, all'installazione di impianti tecnologici.

7. Sulla quota da riservare ai sensi del comma 5 non incidono le somme eventualmente previste per opere di decorazione.

8. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico concorso.

9. La commissione di cui al comma 3 provvede alla scelta dell'opera da realizzare e redige motivata relazione della scelta effettuata.

10. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione spetta il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo viene stabilito nel provvedimento di nomina; tali spese gravano sulle quote accantonate ai sensi del comma 5.

11. Il collaudatore dei lavori di cui al comma 1 deve accertare che gli obblighi di cui al presente articolo siano stati adempiuti.

12. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione � data comunicazione, da parte dell'amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

 

 

Art. 66
Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

1. Gli enti regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con finanziamento della Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione delle ville di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche, devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte che ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso � superiore a euro 500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa tipologia, realizzati dalla Regione.

2. I progetti di tali edifici devono contenere l'indicazione del tipo di opera da inserire, delle sue dimensioni di massima, delle modalit� e dei tempi di realizzazione e dello spazio destinato ad accoglierla.

3. A tal fine l'amministrazione nomina, di volta in volta, una commissione composta da un dirigente della stessa amministrazione con funzioni di presidente, dal progettista dell'edificio, da un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e da due esperti d'arte, scelti tra i docenti di materie artistiche delle universit� indicati dalle Universit� degli studi di Cagliari e di Sassari.

4. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

5. La quota da riservare, ai sensi del comma 1, � almeno pari:
a) al 2 per cento da euro 500.000 a euro 3.000.000;
b) all'1,5 per cento per le somme eccedenti.

6. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano edifici pubblici i fabbricati di propriet� degli enti di cui al comma 1, ad eccezione degli edifici destinati prevalentemente ad uso abitativo, ad uso industriale, ad uso commerciale, ad uso di magazzino o deposito, all'installazione di impianti tecnologici.

7. Sulla quota da riservare ai sensi del comma 5 non incidono le somme eventualmente previste per opere di decorazione.

8. Le opere da realizzare sono scelte tramite pubblico concorso.

9. La commissione di cui al comma 3 provvede alla scelta dell'opera da realizzare e redige motivata relazione della scelta effettuata.

10. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione spetta il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo viene stabilito nel provvedimento di nomina; tali spese gravano sulle quote accantonate ai sensi del comma 5.

11. Il collaudatore dei lavori di cui al comma 1 deve accertare che gli obblighi di cui al presente articolo siano stati adempiuti.

12. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione � data comunicazione, da parte dell'amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

 

Titolo VII
Rinvio alla normativa statale. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 67
Rinvio alla normativa statale

1. Si rinvia agli articoli della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche per la disciplina dei seguenti istituti: segretezza, fusioni e conferimenti, trasferimento ed affitto di azienda, societ� di progetto ed emissione di obbligazioni, risoluzione del rapporto di concessione e subentro, privilegio sui crediti.

 

 

Titolo VII
Rinvio alla normativa statale. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 67
Rinvio alla normativa statale

1. Si rinvia agli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 per la disciplina dei seguenti istituti:
a) appalti riservati;
b) segretezza;
c) fusioni e conferimenti, trasferimento ed affitto di azienda;
d) societ� di progetto ed emissione di obbligazioni;
e) risoluzione del rapporto di concessione e subentro, recesso, risoluzione per reati accertati e per grave inadempimento, irregolarit� e grave ritardo;
f) inadempimento di contratti di cottimo;
g) provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto e conseguenti obblighi;
h) procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;
i) privilegio sui crediti.

 

Art. 68
Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti per i quali si sia gi� provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

 

Art. 68
Disposizioni transitorie e finali


(identico)

Art. 69
Abrogazione di norme

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (Collaudazione di opere regionali);
b) la legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa);
c) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1968, n. 38, concernente: Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche );
d) la legge 27 aprile 1984, n. 13 (Nuove norme in materia di albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche);
e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 5 (Approvazione disciplinare tipo di concessione);
f) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 22 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13: Commissione regionale appaltatori di opere pubbliche);
g) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di opere pubbliche);
h) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13; 4 giugno 1988, n. 11; 30 maggio 1989, n. 18; 4 ottobre 1955, n. 16; 7 giugno 1989, n. 29; 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17).

2. Sono altres� abrogate tutte le altre disposizioni, normative e regolamentari, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

 

Art. 69
Abrogazione di norme


(identico)

Art. 70
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in euro 1.200.000 per l'anno 2006 ed in annui euro 1.350.000 per gli anni successivi e fanno carico all'UPB S08.044 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 1.200.000
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 11 della Tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2006.

in aumento:

UPB S08.044
Contratti - spese correnti
2006 euro 1.200.000
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000

 

 

Art. 70
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.350.000 per gli anni 2007 e per quelli successivi e fanno carico all'UPB S07.010.001 del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2007 e per gli anni 2007-2010 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002 (cap. 08.0024)
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000
2009 euro 1.350.000
2010 euro 1.350.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

in aumento

UPB S07.010.001
Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali
2007 euro 1.350.000
2008 euro 1.350.000
2009 euro 1.350.000
2010 euro 1.350.000
 

Art. 71
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

 

Art. 71
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

 

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ALLEGATI

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