CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 209
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'industria, RAU
il 17 gennaio 2006
Riordino delle funzioni in materia di aree industriali
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I processi di riforma della pubblica amministrazione attualmente in atto assegnano agli enti locali maggiori opportunità per la progettazione, la gestione e la valutazione di interventi di sviluppo, determinando il coinvolgimento di tali soggetti nel più ampio disegno di programmazione regionale.
Tali processi rendono pertanto fondamentale il riordino delle funzioni in materia di aree industriali e il passaggio ad un nuovo assetto istituzionale, incentrato sugli enti locali, in linea con il nuovo importante ruolo riconosciuto dall'attuale ordinamento agli stessi.
L'obiettivo di tale nuovo assetto è quello di migliorare la qualificazione territoriale e conseguentemente lo sviluppo industriale integrando la gestione delle aree con gli interventi più specificatamente rivolti alla promozione del territorio e allo sviluppo di leve di marketing insediativi così come ad altre azioni volte ad accrescere qualità e competitività dei sistemi locali.
È necessario innalzare la qualità dell'offerta di aree per insediamenti produttivi attraverso l'attenta valutazione delle tipologie di imprese insediabili in funzione sia della compatibilità urbanistica ed ambientale, che dell'esistenza di sinergie fra le imprese insediate in ciascuna area produttiva assicurando la maggiore integrazione e sviluppo di servizi specializzati all'interno delle stesse a supporto delle imprese.
Deve, inoltre, essere perseguito il raggiungimento di requisiti minimi di qualità funzionale delle aree, il miglioramento delle condizioni di accessibilità e della infrastrutturazione nonché dell'immagine complessiva degli insediamenti industriali, anche in termini di qualità architettonica.
L'analisi del sistema consortile evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei consorzi industriali ha chiuso i bilanci civilistici degli ultimi 5 esercizi con una perdita pari complessivamente, per i 16 consorzi esistenti, dal 1999 al 2003, a 22,65 milioni di euro, in quanto l'attività caratteristica di fornitura di servizi alle imprese e di cessione di aree infrastrutturate per nuovi insediamenti non è sufficiente a coprire i costi diretti.
Il miglioramento del conto economico che alcuni consorzi riescono ad ottenere grazie alla realizzazione di opere pubbliche delegate non toglie che le prospettive di tenuta del sistema consortile nel suo complesso appaiano alquanto deboli e non vi siano motivi che facciano pensare a possibilità di risanamento dello stesso anche in considerazione del fatto che, nel medio periodo, la pubblica amministrazione non potrà destinare consistenti stanziamenti alle infrastrutture delle aree consortili e ciò non potrà che aggravare le difficoltà finanziarie.
Il processo di riforma che si intende perseguire con il disegno di legge prevede il trasferimento dei compiti e delle attività fino ad oggi svolte dai consorzi industriali in capo ai comuni. Competenze che dovranno essere esercitate, oltre che in coerenza con la programmazione regionale, nel rispetto degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.
Si differenziano realtà territoriali che presentano caratteristiche e problematiche tali da rendere necessari servizi e supporti infrastrutturali che soltanto soggetti attrezzati quali i consorzi industriali possono garantire. Conseguentemente il sistema consortile non viene totalmente liquidato ma vengono conservati quei consorzi, di seguito indicati, comprendenti grandi insediamenti produttivi nell'ambito dei quali si sono realizzate nel tempo e permangono le iniziative industriali di maggior complessità riguardanti l'industria di base e, in modo particolare, la chimica e l'alluminio.
Vanno definendosi alcuni progetti industriali di particolare importanza strategica nei tre poli di Assemini, Porto Torres e Ottana, previsti dall'accordo per la riqualificazione dei siti chimici stipulato nel luglio 2003, i cui territori ricadono nel Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, nel Consorzio per l' area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero e nel Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale.
Analogo rilievo assume il Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente in quanto in esso sono allocate le grandi industrie di base operanti in Sardegna nel campo minerometallurgico.
Relativamente al Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese, la presenza dell'infrastrutturazione portuale unita alla insistenza su un ambito territoriale esteso su due comuni , Oristano e Santa Giusta, nel quale ultimo ricade la maggior parte delle aree industriali, fa ritenere maggiormente rispondente alle esigenze complessive di tale area una gestione della stessa da parte di un soggetto consortile.
Il ruolo dei nuovi consorzi sarà inoltre ridefinito sulla base di regole che ne individuino sia i profili strategici che quelli amministrativi e funzionali, secondo modalità che puntino all'efficienza, alla trasparenza e alla economicità.
La Regione procederà, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, ad individuare le aree industriali e a definire criteri omogenei di gestione delle infrastrutture e dei servizi delle aree attrezzate da parte dei soggetti pubblici e privati. Verranno altresì indicate le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese richiedenti promuovendo piani e progetti di sviluppo generale con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse.
In tal modo la Regione rafforzerà le funzioni strategiche quali la valutazione delle tipologie di imprese insediabili in relazione sia della compatibilità urbanistica e ambientale che dell'esistenza di effetti sinergici fra le imprese insediate nelle diverse aree produttive.
Verranno altresì assicurate forme più efficienti di gestione degli impianti con una maggiore integrazione e sviluppo di servizi specializzati all'interno di aree produttive a supporto dell'impresa.
Nel disegno complessivo delineato risultano fondamentali, come detto, le azioni volte alla promozione del territorio e allo sviluppo di leve di marketing insediativi al fine di favorire l'attrazione e la localizzazione in Sardegna di investimenti esterni nei settori strategici dell'economia regionale.
I contenuti più significativi dell'articolato possono essere così riassunti:
- la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico territoriale, garantisce il coordinamento dei consorzi e delle aree industriali, individua le nuove aree industriali, definisce i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture, determina le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese, promuove piani e progetti di sviluppo generale con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
- le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, attraverso gli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale;
- i comuni o le unioni di comuni esercitano le funzioni e i compiti già svolti dai consorzi industriali posti in liquidazione. Al fine di consentire in tempi brevi l'effettivo trasferimento delle risorse agli enti locali è nominato un commissario per ciascuna provincia, il quale subentra agli organi degli enti disciolti. Ciascun commissario provvede ad elaborare il piano di liquidazione degli enti ricadenti nella sua competenza secondo le norme e procedure previste dal Codice civile;
- restano in essere, sostanzialmente riformati, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente e il Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese, che presentano caratteristiche e complessità specifiche;
- gli organi dei consorzi industriali sono individuati nell'assemblea generale, nel consiglio di amministrazione, nel presidente e nel collegio dei revisori dei conti. L'assemblea generale è composta dai sindaci dei comuni facenti parte del consorzio o da un delegato facente parte della giunta comunale, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un delegato facente parte della giunta provinciale, e da due rappresentanti delle organizzazioni degli industriali. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea generale, scelti tra i propri componenti, senza oneri a carico del consorzio;
- i consorzi industriali dovranno adottare il proprio statuto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Lo statuto dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Programmazione dello sviluppo
economico territoriale
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede in particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:
a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
b) definire i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati;
c) determinare le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese richiedenti;
d) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
e) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse.
2. Alla Regione spetta il potere sostitutivo in caso di inadempienze e inerzie degli enti locali e di consorzi dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale nel rispetto del principio di leale collaborazione.
3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.
4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.
Art. 2
Trasferimento di funzioni agli enti locali
1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale spettano ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi delle aree industriali relativi a:
a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione.
2. I comuni esercitano le competenze loro spettanti nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.
3. I comuni esercitano le funzioni loro spettanti ai sensi del presente articolo dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per gli enti soppressi di cui all'allegata tabella A, le funzioni indicate al comma 1 sono attribuite ai comuni.
5. Gli enti di cui alla tabella A sono soppressi. La liquidazione degli enti soppressi si svolgerà con le modalità definite nell'articolo 6.
6. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, si provvede allo scioglimento degli organi consortili dei consorzi di cui alla tabella A e alla nomina di un commissario per ciascuna provincia interessata. Gli organi disciolti provvedono a consegnare ai commissari di cui all'articolo 4 l'ultimo bilancio approvato e un bilancio aggiornato. Il commissario trasferirà i beni secondo gli ambiti territoriali di riferimento.
7. Nell'ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi di cui all'articolo 6, si provvede altresì al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, anche mediante dismissione delle partecipazioni.
Art. 3
Riorganizzazione dei consorzi industriali
1. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 restano altresì in capo ai consorzi industriali così come ridefiniti nell'allegata tabella B.
2. Tali funzioni e compiti vengono esercitati in coerenza con la programmazione regionale, nell'ambito del piano provinciale di programmazione economica e dei piani urbanistici comunali.
3. Le funzioni attualmente svolte dal Consorzio industriale di Cagliari sull'agglomerato di Elmas sono trasferite ai Comuni di Elmas, Sestu e Cagliari sulla base dei rispettivi ambiti territoriali. Il commissario, nominato secondo le procedure di cui alla presente legge, procederà al trasferimento delle risorse.
4. Le funzioni attualmente svolte dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale sugli agglomerati del Sarcidano e di Suni sono trasferite ai comuni sulla base dei rispettivi ambiti territoriali. Il commissario, nominato secondo le procedure di cui alla presente legge, procederà al trasferimento delle risorse.
5. Sono organi del consorzio industriale l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
6. L'assemblea generale è composta dai sindaci dei comuni facenti parte del consorzio o da un delegato facente parte della giunta comunale, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un delegato facente parte della giunta provinciale, e da un massimo di due rappresentanti delle associazioni provinciali o regionali competenti per territorio aderenti alle organizzazioni degli industriali più rappresentative a livello nazionale.
7. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri, componenti dell'assemblea generale, tra cui il rappresentante della provincia, un componente delle organizzazioni degli industriali e da un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
8. I consorzi industriali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripianamento delle eventuali perdite.
9. I consorzi industriali possono costituire società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, aventi come scopo esclusivo l'erogazione di utility e servizi comuni alle imprese insediate esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale.
10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali adottano lo statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria. Entro trenta giorni dall'adozione dello statuto, ciascun consorzio presenta alla Giunta regionale un piano di razionalizzazione e riordino, anche mediante dismissione, delle partecipazioni societarie detenute.
11. Gli organi dei consorzi attualmente in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi, costituiti secondo le disposizioni del presente articolo, e comunque per non più di trenta giorni.
Art. 4
Procedure di trasferimento delle risorse degli enti soppressi agli enti locali
1. Con il decreto di scioglimento degli organi di cui al comma 6 dell'articolo 2, si provvede a nominare i collegi dei revisori dei conti per ciascun ambito provinciale, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, individuandoli fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Ciascun commissario provvede entro sei mesi dal suo insediamento, ai fini del trasferimento delle risorse agli enti locali competenti ai sensi dell'articolo 2:
a) alla liquidazione della situazione debitoria certa risultante dagli atti amministrativi e contabili di ciascun ente;
b) alla rappresentazione analitica di tutti i rapporti in sofferenza o in contenzioso, con l'indicazione delle risorse necessarie alla loro definizione e liquidazione, nonché alla rappresentazione di ogni rapporto giuridico relativo a beni in corso d'acquisizione, con indicazione delle relative risorse finanziarie, già impegnate o necessarie;
c) al trasferimento ai comuni interessati, dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché del personale, sulla base dei criteri definiti ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. Ciascun commissario presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale dell'industria, un resoconto trimestrale sulle attività svolte per l'attuazione del trasferimento delle risorse e sullo stato di avanzamento per ciascun ente. Il primo resoconto contiene l'indicazione del termine finale entro il quale è previsto il completamento del trasferimento delle risorse per ciascun ente.
4. Il commissario liquidatore concorderà con i comuni interessati le attività e le passività da trasferire garantendo comunque un saldo attivo.
5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 possono comunque svolgere le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di approvazione della presente legge, anche ove il trasferimento dei beni e del personale dagli enti soppressi non fosse ancora completato.
Art. 5
Personale
1. Il personale degli enti di cui all'allegata tabella A, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non appartenente alle qualifiche dirigenziali, è trasferito agli enti titolari delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge.
2. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale si applicano, a cura del commissario liquidatore, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi. Il comune interessato può tuttavia chiedere di subentrare al consorzio nel rapporto di lavoro con il dirigente, con il consenso del medesimo; in tale ipotesi non si applicano le predette disposizioni del contratto collettivo.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 presso i comuni di destinazione avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento.
4. Al personale che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006 è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.
Art. 6
Procedure di liquidazione degli enti soppressi
1. Ciascun commissario provvede ad elaborare il piano di liquidazione degli enti ricadenti nella sua competenza, secondo le norme e le procedure previste dal Codice civile; a tal fine, ciascun commissario, entro tre mesi dall'insediamento, presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale dell'industria, un dettagliato programma della gestione liquidatoria, che contenga i criteri in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici esistenti, alla gestione e cessione del patrimonio immobiliare e mobiliare, alla eventuale rescissione, anche anticipata purché senza aggravio finanziario, di contratti in essere che non siano necessari per l'attività di liquidazione, nonché la durata prevista per la chiusura della liquidazione.
2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria. La Giunta regionale indirizza a ciascun commissario liquidatore le direttive necessarie a garantire la massima celerità ed efficienza delle procedure di liquidazione. L'Assessore regionale dell'industria vigila sul rispetto e sull'attuazione delle direttive regionali.
4. Sino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria, ciascun commissario liquidatore si limita a svolgere le attività di ordinaria amministrazione, salve operazioni appositamente autorizzata con delibera della Giunta regionale.
5. Le procedure di liquidazione devono essere completate entro il 31 dicembre 2006. Dopo tale data le procedure ancora in corso verranno unificate in capo ad un unico commissario liquidatore.
Art. 7
Norme finali
1. Le azioni della società Aliarbatax spa con sede in Tortolì, attualmente detenute dal Consorzio industriale Tortolì-Arbatax, sono trasferite alla Provincia dell'Ogliastra.
2. Le quote e azioni delle società Porto industriale di Cagliari spa - CICT con sede in Cagliari, Zona franca di Cagliari scpa con sede in Cagliari, Feeder and domestic service - FDS srl con sede in Cagliari, detenute dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, sono trasferite alla Regione.
Art. 8
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) la legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna);
b) la legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone industriali);
c) la legge regionale 7 luglio 1978, n. 43 (Integrazione alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, recante interventi per le zone industriali);
d) le lettere i), l) e m) dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (Controlli sugli enti locali);
e) gli articoli 31, 66 e 69 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995);
f) l'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9).
Art. 9
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.415.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 7.415.000
2007 euro 7.415.000
2008 euro 7.415.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2006.
In aumento
09 - INDUSTRIA
UPB S09.030
Consorzi industriali
2006 euro 7.415.000
2007 euro 7.415.000
2008 euro 7.415.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Allegati
Tabella A - Enti soppressi
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per le zone industriali
di interesse regionale:Consorzio industriale nord est Sardegna- CINES (NI) Consorzio industriale di Tortoli-Arbatax (NI) Consorzio industriale di Chilivani-Ozieri (ZIR) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias (ZIR) Consorzio per la zona industriale di Macomer (ZIR) Consorzio industriale di Nuoro-Pratosardo (ZIR) Consorzio per la zona industriale regionale di Predda Niedda-Sassari (ZIR) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola (ZIR) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania (ZIR) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso (ZIR) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro (ZIR)
Tabella B
Consorzi per le aree di sviluppo industriale e consorzi per i nuclei di industrializzazione Comuni Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari Assemini, Capoterra, Cagliari, Uta, Sarroch Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale Ottana, Noragugume, Bolotana, Lula, Galtellì, Dorgali Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente Portoscuso Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'oristanese Oristano, Santa Giusta Consorzio per l'area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres -Alghero Alghero, Sassari, Porto Torres