CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 203

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU

 il 3 gennaio 2006

Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche



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 RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per avere una prospettiva completa e corretta della situazione sulla quale si sta intervenendo è necessario definire, perlomeno schematicamente, il quadro normativo.

Le professioni turistiche sono state definite dall'articolo 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, (legge-quadro sul turismo) che descriveva alcune figure-tipo e tratteggiava la disciplina dei meccanismi di accesso alla professione, orientandosi decisamente a favore dell'esame.

In ogni caso, la Legge n. 217 del 1983 demandava alle regioni l'individuazione delle figure professionali e delle procedure di selezione, pur vincolate alle indicazioni del provvedimento cornice.

Fin da subito (1985/86) alcune regioni, fra le quali la Sardegna, impugnarono nanti la Corte costituzionale la legge-quadro, ritenendola invasiva delle competenze esclusive regionali in materia di turismo.

La Corte, pur sostanzialmente riconoscendo la competenza regionale sulla materia, ritenne necessario garantire omogeneità a livello nazionale e considerò le indicazioni della legge-quadro come necessario presidio di uniformità.

La Sardegna si adeguò con grave ritardo alla legge-quadro del 1983 con la legge regionale n. 26 del 1988, tutt'ora formalmente in vigore, seppur sostanzialmente disapplicata in più punti.

Nel marzo del 2001, nel medesimo periodo di fine legislatura, il Parlamento licenziò contemporaneamente la Legge 29 marzo 2001, n. 135, (cosiddetta nuova legge-quadro sul turismo) e la riforma del Titolo V della Costituzione (cosiddetta riforma federalista).

Quest'ultima ha costituito per certi versi una rivoluzione copernicana, poiché ha capovolto il rapporto fra Stato e regioni in ordine alle competenze per materia.

In precedenza la Costituzione individuava specificamente (articoli 117 e seguenti) le materie di competenza delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, riservando allo Stato tutte le altre; con la riforma costituzionale del 2001 sono state, al contrario, individuate alcune materie di esclusiva competenza statale (difesa, moneta, rapporti internazionali ecc.), riservando tutte le altre materie alla competenza legislativa delle regioni.

Rientrando quindi la materia del turismo fra le materie di competenza esclusiva regionale, diveniva difficile accettare la legittimità di un intervento statale che determinasse scelte ed indicasse percorsi in tale settore.

La cosiddetta nuova legge-quadro sul turismo n. 135 del 2001 aveva previsto al comma 4 dell'articolo 2 che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni, si sarebbero dovute dettare le linee guida in materia di attività recettiva, attività agenziale e professioni turistiche.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venne emanato con grave ritardo solo nel settembre del 2002, proprio a seguito delle difficoltà riscontrate in ordine alla sua compatibilità istituzionale con il nuovo assetto delle competenze regionali.

Non potendosi sostenere la correttezza di un intervento governativo che incidesse sulle competenze legislative regionali, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si previde che le regioni, in sede di conferenza permanente, avrebbero deciso di uniformare la loro legislazione interna a delle linee guida che esse stesse si sarebbero date.

Secondo tale impostazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe dovuto limitare a recepire l'accordo fra regioni, non si sa come ed in quale sede raggiunto e ratificato.

Saremmo quindi in presenza non di una imposizione di una regolamentazione cornice da parte dello Stato, ma di una autoregolamentazione quadro predisposta dalle regioni, cui le regioni stesse dichiarano di volersi uniformare (accordi orizzontali).

Il processo presenta delle significative battute d'arresto e ad oggi non ha prodotto alcuna conseguenza effettuale apprezzabile.

Di fatto quindi ciascuna regione è legittimata ad adottare le scelte che ritiene più opportune ed idonee a regolamentare le attività professionali turistiche svolte nell'ambito del proprio territorio.

È stata svolta una ricerca sulle più recenti iniziative legislative regionali in materia, relativa alle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria.

Ciascuna regione ha adottato sistemi peculiari di selezione ed accesso alle professioni, ma tutte hanno previsto l'iscrizione ad un albo come requisito necessario per l'esercizio di una professione turistica.

La Regione Sardegna non si uniforma a questo trend, optando per una soluzione diversa, quale quella di istituire dei registri al posto degli albi, privilegiando uno strumento più agile e più aperto rispetto alla dimensione protezionistica dell'albo.

La funzione di pubblicità e di garanzia del possesso di adeguate qualifiche professionali e, in ultima istanza, la tutela del consumatore, sono ugualmente garantite dal registro o dall'elenco dei professionisti del turismo, senza necessità di prevedere un albo che esalta, in controtendenza con i più moderni orientamenti comunitari, la dimensione chiusa e di casta della professione.

Tutte le regioni considerate prevedono un esame di abilitazione, alcune la frequenza di corsi di formazione non meglio precisati, alcune altre una sorta di formazione professionale e successiva cooptazione gestite a cura delle categorie professionali.

In tale contesto l'iniziativa della Regione Sardegna appare collocarsi in posizione diversa ed originale, introducendo elementi di novità decisamente qualificanti, quali l'abbandono degli esami di idoneità, che hanno dato pessima prova negli scorsi 15 anni, il privilegio per la formazione specialistica di alto livello (universitario), l'opzione per la formazione tecnica al più alto livello riconosciuto (per gli sport il CONI, per la speleologia e la montagna la Società speleologica italiana (SSI) e il Club alpino italiano (CAI)).

Si è persuasi che un intervento di tal fatta, superata la fase transitoria inevitabilmente problematica, nel medio periodo produrrà risultati apprezzabili in termini di riqualificazione dell'offerta professionale turistica, certezza nelle competenze, riduzione dell'abusivismo.

Rimane un ultimo profilo da segnalare e chiarire con estrema precisione e riguarda il trattamento dei cittadini non sardi, o anche non italiani, ma comunitari; da diverse parti è stato infatti paventato il "rischio" che costoro possano esercitare le professioni turistiche in Sardegna.

A parte le considerazioni di ordine generale sulla correttezza "comunitaria" di tali posizioni nonché sul concetto di libertà di circolazione e di stabilimento, bisogna ricordare che tale possibilità è ovviamente concessa in reciprocità anche ai professionisti sardi che intendano operare in qualsiasi parte del territorio comunitario.

É necessario che chiunque intenda operare dimostri inoppugnabilmente di essere abilitato all'esercizio di quella specifica professione nella propria regione o paese di provenienza.

Si rende necessaria un'unica doverosa cautela per quelle professioni turistiche indissolubilmente connesse alla specificità dei luoghi nei quali vengono prestate, quali quelle di guida turistica in tutte le sue articolazioni (storico-archeologico-monumentale, naturalistica, speleologica, escursionistica, montana).

Per tali professioni, ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Sardegna, deve necessariamente emergere la conoscenza del territorio, della sua storia, della storia dell'arte, delle peculiarità naturalistiche, geologiche, orografiche, faunistiche ecc.

Sono escluse da tale contesto le guide che arrivano a seguito di gruppi turistici, qualora operino temporaneamente e saltuariamente (una tantum) sul territorio regionale, in connessione con la permanenza di uno specifico gruppo.

Le principali linee di indirizzo del provvedimento consistono nella previsione di un sistema nel quale (una volta a regime) non esisteranno più gli esami di abilitazione e le professioni turistiche saranno esercitate esclusivamente da laureati o professionalizzati secondo iter abilitativi pubblici e certificati.

Prima rilevante novità è costituita dall'abolizione degli albi professionali e dalla loro sostituzione con più agili e meno formali registri o elenchi di soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.

Requisiti necessari e sufficienti per l'iscrizione ai registri professionali saranno il possesso di specifici titoli di studio e/o professionali e un congruo periodo di tirocinio specialistico certificato.

In tal modo, nel medio termine, si riqualificherà l'offerta turistica con il massiccio inserimento di laureati e comunque di qualificati e contestualmente si alleggerirà l'amministrazione dalla pesante incombenza degli esami di abilitazione.

Il provvedimento si caratterizza, inoltre, per la previsione di una disciplina transitoria, che consentirà ai soggetti già iscritti nei vecchi albi e ai soggetti che già esercitano di fatto le professioni di iscriversi nei nuovi registri; a chiunque (per l'ultima volta, una tantum e senza limitazioni di accesso), di sostenere le prove di abilitazione per l'iscrizione ai registri.

Considerato che la Regione non ha quasi mai espletato prove abilitative e valutato l'ingente numero di candidati che cercheranno di avvalersi di questa ultima chance di iscrizione a seguito di esame, altra linea di indirizzo è quella di delegare l'intero procedimento valutativo all'Università a seguito di apposita convenzione.

Il sistema si completa con la previsione di un meccanismo di formazione/aggiornamento permanente, anch'esso delegato all'Università che lo gestirà con il concorso delle categorie professionali interessate.

 

 

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Oggetto e finalità 

1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.

Art. 2
Individuazione delle figure professionali 

1. Al fine di una migliore qualificazione dell'offerta turistica e della tutela dei consumatori turistici la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le attività professionali di interesse turistico, disciplinandone l'accesso ed individuando le seguenti categorie di professionisti del turismo:

a) professionisti dell'accoglienza;

b) professionisti dell'organizzazione turistica;

c) professionisti delle attività sportive e del tempo libero. 

2. Sono professionisti dell'accoglienza:

a) la guida turistica storico-archeologico-monumentale;

b) la guida turistica naturalistica;

c) la guida turistica speleologica;

d) la guida turistica escursionistica;

e) la guida turistica montana. 

3. Sono professionisti dell'organizzazione turistica:

a) il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo;

b) l'accompagnatore turistico;

c) l'interprete turistico;

d) l'organizzatore congressuale.  

4. Sono professionisti delle attività sportive e del tempo libero:

a) l'istruttore di sport acquatici;

b) l'istruttore e l'accompagnatore per le attività equestri;

c) l'istruttore e l'accompagnatore per le attività subacquee.

Art. 3
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali 

1. Le funzioni di ciascuna figura professionale sono le seguenti:

a) è "guida turistica storico-archeologico-monumentale" chi, con competenza a carattere regionale, per professione illustra opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;

b) è "guida turistica naturalistica" chi per professione illustra le caratteristiche di parchi, aree protette, oasi naturalistiche, zone umide, evidenziandone le peculiarità paesaggistiche e naturali, faunistiche e botaniche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, dotate o meno di mezzi di locomozione individuali quali biciclette, moto, quad e similari;

c) è "guida turistica speleologica" chi per professione illustra le caratteristiche di grotte, cavità, pozzi, aree carsiche e aree sotterranee anche urbane, evidenziandone le peculiarità geologiche e naturalistiche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;

d) è "guida turistica escursionistica" chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi, circuiti e passeggiate in campagna ed all'aria aperta, evidenziandone le peculiarità naturalistiche e floro-faunistiche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone dotate o meno di mezzi di locomozione individuali quali biciclette, moto, quad e similari;

e) è "guida turistica montana" chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi, circuiti e camminate in aree montane, introducendo ed utilizzando elementi di alpinismo, roccia e/o arrampicata, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;

f) è "direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" chi per professione dirige ed organizza tecnicamente l'attività di agenzie di viaggi e turismo e di succursali e filiali delle stesse;

g) è "accompagnatore turistico" chi per professione accompagna persone singole o gruppi durante viaggi organizzati e pacchetti tutto compreso, in collaborazione con agenzie di viaggio organizzatrici dei viaggi stessi. L'accompagnatore fornisce ai viaggiatori/turisti - al di fuori degli ambiti specifici di competenza delle guide - assistenza burocratica e logistica, nonché le più significative informazioni sui luoghi di transito e la meta finale dei viaggi, con essenziali indicazioni di carattere legislativo, amministrativo, geografico ambientale, turistico, ricettivo e di trasporto;

h) è "interprete turistico" chi per professione presta la propria opera di traduzione, sia orale che scritta, a favore di turisti stranieri;

i) è "organizzatore congressuale" chi per professione organizza, coordina e promuove eventi, iniziative, simposi o manifestazioni congressuali, curandone i profili amministrativi, tecnici e logistici;

l) è "istruttore di sport acquatici" chi per professione insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica delle attività di nuoto, sci nautico, surf, vela, windsurf, kite surf, canoa, moto d'acqua, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicate nel registro professionale;

m) è "istruttore ed accompagnatore per le attività equestri" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone l'equitazione e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo;

n) è "istruttore ed accompagnatore per le attività subacquee" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la tecnica delle immersioni subacquee e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni subacquee, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 4
Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione 

1. Le professioni turistiche di cui agli articoli 2 e 3 possono essere esercitate mediante iscrizione in apposito registro professionale di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è riservata esclusivamente a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi:

a) per guida turistica storico-archeologico-monumentale: laurea triennale di operatore culturale per il turismo, ovvero laurea triennale o quadriennale in discipline letterarie, storiche, artistiche ed architettoniche, con curriculum formativo incentrato sulla realtà storico-archeologico-monumentale della Sardegna, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna o di sue aree specifiche;

b) per guida turistica naturalistica: laurea triennale o quadriennale in scienze naturali più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato avente ad oggetto attività connesse alle peculiarità naturalistiche della Sardegna o di sue aree specifiche;

c) per guida turistica speleologica: laurea triennale o quadriennale in scienze della terra più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, avente ad oggetto attività connesse alle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche, oppure titolo di istruttore di speleologia certificato dal Club alpino italiano (CAI), con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche, oppure titolo di istruttore di tecnica speleologica certificato dalla Società speleologica italiana (SSI), con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche;

d) per guida turistica escursionistica: titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della Sardegna o di sue aree specifiche;

e) per guida turistica montana: titolo di istruttore di alpinismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità orografiche della Sardegna o di sue aree specifiche;

f) per direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;

g) per accompagnatore turistico: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;

h) per interprete turistico: laurea triennale o quadriennale in lingue per la mediazione linguistica più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;

i) per organizzatore congressuale: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;

l) per istruttore di sport acquatici: titolo di istruttore federale di nuoto, certificato dalla Federazione italiana nuoto (FIN), affiliata al CONI; sci nautico, certificato dalla Federazione italiana sci nautico (FISN), affiliata al CONI; surf, certificato dalla Federazione italiana surf (FISURF), riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva associata; vela, certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; windsurf, certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; kitesurf, certificato dalla Federazione kitesurf italiana (FKI), in fase di riconoscimento dal CONI come disciplina sportiva associata; canoa, certificato dalla Federazione italiana canoa e kayak (FICK), affiliata al CONI; moto d'acqua, certificato dalla Federazione italiana motonautica (FIM), affiliata al CONI, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione;

m) per istruttore e accompagnatore per le attività equestri: titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), affiliata al CONI, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;

n) per istruttore e accompagnatore per le attività subacquee: brevetto di istruttore subacqueo ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999 oltre a dodici mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato. 

3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche le lauree e i titoli nelle materie equipollenti a quelle sopra specificate.

Art. 5
Registri degli esercenti professioni
turistiche e segreteria 

1. I registri degli esercenti le professioni turistiche sono tenuti ed aggiornati dalle province, presso le quali è istituita la segreteria dei registri professionali. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro. 

2. La segreteria dei registri, anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8, verificato il possesso dei titoli previsti dal precedente articolo 4 e la relativa documentazione, procede alla iscrizione del professionista nel registro. 

3. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 6 e 7. 

4. I registri relativi alla professione di guida turistica dovranno indicare le specifiche aree tematiche di competenza; i registri relativi alla professione di guida turistica naturalistica, speleologica, escursionistica e montana dovranno indicare le specifiche aree geografiche di competenza; i registri degli interpreti turistici dovranno segnalare la lingua o le lingue di specializzazione del professionista; i registri degli istruttori di sport acquatici dovranno indicare la specializzazione o le specializzazioni per le quali si intende esercitare e per le quali si è in possesso di specifica abilitazione. 

5. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti abilitanti di cui all'articolo 3, le province dovranno verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa);

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola media superiore (per quelle figure professionali per le quali non è richiesta la laurea ai sensi dell'articolo 3). 

6. Per le figure professionali di guida turistica, al momento dell'iscrizione nel registro, dovrà accertarsi che l'iter formativo abbia avuto ad oggetto le peculiarità della Sardegna o di sue aree specifiche. In assenza di tale positivo accertamento non potrà procedersi all'iscrizione. 

7. I professionisti guida turistica, abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna dovranno dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo che le autorità tenutarie dei registri effettueranno con cadenza annuale, avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8. 

8. Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7 dell'articolo 5, con decreto assessoriale che verrà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le materie, definite le prove d'esame e la composizione delle commissioni. 

9. Le singole province ricevono, esaminano e decidono in ordine ai ricorsi presentati in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8.

Art. 6
Tirocinio operativo certificato 

1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso una struttura operativa autorizzata o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro, in particolare:

a) per la professione di guida turistica storico-archeologico-monumentale, naturalistica, speleologica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da guide turistiche professioniste abilitate ed iscritte al registro in ciascuno dei settori indicati e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato dall'articolo 4, nonché almeno venti prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;

b) per il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un direttore tecnico di agenzia di viaggi abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività direzionale tecnica per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 in affiancamento al direttore professionista;

c) per accompagnatore turistico la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un corriere o accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di accompagnamento per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché almeno venti prestazioni di accompagnamento in affiancamento all'accompagnatore professionista;

d) per interprete turistico la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un interprete turistico abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di interpretariato per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché almeno venti prestazioni di interpretariato in affiancamento all'interprete professionista;

e) per organizzatore congressuale la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un organizzatore congressuale abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività organizzativa in affiancamento all'organizzatore professionista per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'organizzatore professionista nell'organizzazione di almeno sei eventi congressuali;

f) per istruttore di sport acquatici la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata per ciascuna delle specialità di cui al comma 2 dell'articolo 4 da un istruttore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dall'articolo 4, in affiancamento dell'istruttore professionista;

g) per istruttore e accompagnatore per le attività equestri la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un istruttore e accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione ed accompagnamento per il periodo indicato nel comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'istruttore professionista in almeno venti escursioni;

h) per istruttore e accompagnatore per le attività subacquee la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un istruttore e accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione ed accompagnamento per il periodo indicato nel comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'istruttore professionista in almeno venti escursioni; 

2. È fatto obbligo a tutti i professionisti del turismo iscritti ai registri di accogliere almeno un tirocinante che ne faccia richiesta all'anno, rilasciando la prescritta certificazione di tirocinio. 

3. A tal fine la segreteria dei registri professionali favorirà l'incontro fra gli aspiranti tirocinanti ed i professionisti e vigilerà sul rispetto di quanto previsto nel comma 2. 

4. In sede di prima applicazione e per il periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'iscrizione al registro professionale, possono rilasciare la certificazione di tirocinio gli operatori professionali del turismo che possano documentare esperienza almeno decennale nello specifico settore.

Art. 7
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione 

1. Coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno otto anni di esercizio regolare e professionale nello specifico settore, possono richiedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione nei registri professionali di cui all'articolo 5, inoltrando domanda alla competente segreteria. 

2. La segreteria dei registri, anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede all'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deveprocedersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno otto anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione. 

3. Coloro i quali, avendo almeno due anni di comprovata esperienza nel settore o avendo conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale, ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono ammessi ad una sessione straordinaria unica di esami di abilitazione professionale per ciascuna delle categorie professionali previste, senza alcuna limitazione di accesso.

 4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui all'articolo 5.

Art. 8
Prove d'esame e valutazione di idoneità 

1. L'organizzazione e l'espletamento delle prove d'esame previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 7 può essere affidata agli atenei sardi a seguito di apposita convenzione-quadro stipulata a livello unitario regionale, ovvero affidata ad altri soggetti o enti privati a seguito di apposita selezione ad evidenza pubblica. Nella fase organizzativa e di espletamento delle prove d'esame, gli atenei o i soggetti selezionati di cui sopra, si avvalgono delle specifiche competenze degli operatori professionisti. 

2. L'Università, a seguito di apposita convenzione con le province, fornisce supporto alle segreterie dei registri professionali per le attività di cui ai commi 2, 7 e 9 dell'articolo 5 e comma 2 dell'articolo 7, relative rispettivamente all'attività di valutazione ed accertamento dei titoli e requisiti per l'accesso alla professione in regime ordinario ed in regime transitorio.

 3. Ai sensi dell'articolo 1 e per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 con decreto assessoriale, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le materie d'esame previste per ciascun esame di abilitazione professionale, sono definite le prove d'esame e la composizione delle commissioni, nonché i dettagli organizzativi ed amministrativi del rapporto convenzionale con le Università della Sardegna, ovvero il capitolato di gara per la selezione dei soggetti o enti privati. 

4. Nel medesimo decreto è pubblicato il fac-simile della domanda di partecipazione e l'elenco dei documenti da allegare alla stessa.

Art. 9
Tariffe professionali per le professioni turistiche 

1. I professionisti delle attività turistiche, attraverso le loro organizzazioni, devono comunicare le tariffe indicative applicate alle autorità tenutarie dei registri, che hanno cura di pubblicizzarle opportunamente.

Art. 10
Aggiornamento professionale e formazione continua 

1. I professionisti del turismo iscritti nei registri debbono frequentare ogni cinque anni dei corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.

2. I corsi sono promossi dalle province, che ne disciplinano la durata, le modalità di frequenza e di valutazione dell'apprendimento. 

3. L'organizzazione e la realizzazione dei corsi è affidata agli atenei sardi, a seguito di apposita convenzione. Per l'espletamento delle attività formative, le Università si avvalgono delle specifiche competenze degli operatori professionisti.

Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche. Sanzioni 

1. L'esercizio delle professioni turistiche in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui all'articolo 5 è da ritenersi abusivo e quindi vietato. 

2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 50 a euro 10.000. 

3. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 6 è disposta la sospensione dall'iscrizione del registro professionale da uno a sei mesi. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità può essere disposta la cancellazione dal registro professionale. 

4. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle autorità tenutarie dei registri professionali. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.

Art. 12
Vigilanza e controllo 

1. La vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico può eventualmente essere delegata ai comuni, i quali, rilevando eventuali irregolarità, devono segnalarle alle autorità tenutarie dei registri per le opportune determinazioni in merito. 

2. Nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 8 sono indicate, di concerto con le province, le linee di indirizzo delle attività di controllo e vigilanza omogenee a livello regionale.

Art. 13
Attività turistiche prestate da associazioni
senza scopo di lucro o a favore
di enti pubblici o privati

 

1. Le attività turistiche prestate in forma non professionale e gratuita da associazioni senza scopo di lucro, possono essere esercitate liberamente e sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, solo ed esclusivamente ove prestate a favore degli associati dell'associazione e dei dipendenti dell'ente.

Art. 14
Abrogazioni 

1. Sono abrogate la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), nonché gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggi e turismo).

Art. 15
Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni: 

Spesa 

in diminuzione 

03 - PROGRAMMAZIONE 

UPB S03.006 - Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006                          euro                    130.000

2007                          euro                    130.000

2008                          euro                    130.000 

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge finanziaria 

in aumento 

07 - TURISMO 

UPB S07.020 - Promozione e propaganda turistica

2006                          euro                    130.000

2007                          euro                    130.000

2008                          euro                    130.000 

2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB S07.020 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.