CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 203/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, DEPAU
il 3 gennaio 2006
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per avere una prospettiva completa e corretta della situazione sulla quale si sta intervenendo è necessario definire, perlomeno schematicamente, il quadro normativo.
Le professioni turistiche sono state definite dall'articolo 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, (legge-quadro sul turismo) che descriveva alcune figure-tipo e tratteggiava la disciplina dei meccanismi di accesso alla professione, orientandosi decisamente a favore dell'esame.
In ogni caso, la Legge n. 217 del 1983 demandava alle regioni l'individuazione delle figure professionali e delle procedure di selezione, pur vincolate alle indicazioni del provvedimento cornice.
Fin da subito (1985/86) alcune regioni, fra le quali la Sardegna, impugnarono nanti la Corte costituzionale la legge-quadro, ritenendola invasiva delle competenze esclusive regionali in materia di turismo.
La Corte, pur sostanzialmente riconoscendo la competenza regionale sulla materia, ritenne ne-cessario garantire omogeneità a livello nazionale e considerò le indicazioni della legge-quadro come necessario presidio di uniformità.
La Sardegna si adeguò con grave ritardo alla legge-quadro del 1983 con la legge regionale n. 26 del 1988, tutt'ora formalmente in vigore, seppur sostanzialmente disapplicata in più punti.
Nel marzo del 2001, nel medesimo periodo di fine legislatura, il Parlamento licenziò contem-poraneamente la Legge 29 marzo 2001, n. 135, (cosiddetta nuova legge-quadro sul turismo) e la rifor-ma del Titolo V della Costituzione (cosiddetta riforma federalista).
Quest'ultima ha costituito per certi versi una rivoluzione copernicana, poiché ha capovolto il rapporto fra Stato e regioni in ordine alle competenze per materia.
In precedenza la Costituzione individuava specificamente (articoli 117 e seguenti) le materie di competenza delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, riservando allo Stato tutte le altre; con la riforma costituzionale del 2001 sono state, al contrario, individuate alcune materie di esclusiva com-petenza statale (difesa, moneta, rapporti internazionali ecc.), riservando tutte le altre materie alla com-petenza legislativa delle regioni.
Rientrando quindi la materia del turismo fra le materie di competenza esclusiva regionale, di-veniva difficile accettare la legittimità di un intervento statale che determinasse scelte ed indicasse per-corsi in tale settore.La cosiddetta nuova legge-quadro sul turismo n. 135 del 2001 aveva previsto al comma 4 del-l'articolo 2 che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni, si sarebbero dovute dettare le linee guida in materia di attività recettiva, attività agenziale e pro-fessioni turistiche.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venne emanato con grave ritardo solo nel settembre del 2002, proprio a seguito delle difficoltà riscontrate in ordine alla sua compatibilità istitu-zionale con il nuovo assetto delle competenze regionali.
Non potendosi sostenere la correttezza di un intervento governativo che incidesse sulle compe-tenze legislative regionali, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si previde che le regio-ni, in sede di conferenza permanente, avrebbero deciso di uniformare la loro legislazione interna a del-le linee guida che esse stesse si sarebbero date.
Secondo tale impostazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe dovu-to limitare a recepire l'accordo fra regioni, non si sa come ed in quale sede raggiunto e ratificato.
Saremmo quindi in presenza non di una imposizione di una regolamentazione cornice da parte dello Stato, ma di una autoregolamentazione quadro predisposta dalle regioni, cui le regioni stesse di-chiarano di volersi uniformare (accordi orizzontali).Il processo presenta delle significative battute d'arresto e ad oggi non ha prodotto alcuna con-seguenza effettuale apprezzabile.
Di fatto quindi ciascuna regione è legittimata ad adottare le scelte che ritiene più opportune ed idonee a regolamentare le attività professionali turistiche svolte nell'ambito del proprio territorio.
È stata svolta una ricerca sulle più recenti iniziative legislative regionali in materia, relativa al-le regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria.
Ciascuna regione ha adottato sistemi peculiari di selezione ed accesso alle professioni, ma tut-te hanno previsto l'iscrizione ad un albo come requisito necessario per l'esercizio di una professione turistica.
La Regione Sardegna non si uniforma a questo trend, optando per una soluzione diversa, quale quella di istituire dei registri al posto degli albi, privilegiando uno strumento più agile e più aperto ri-spetto alla dimensione protezionistica dell'albo.
La funzione di pubblicità e di garanzia del possesso di adeguate qualifiche professionali e, in ultima istanza, la tutela del consumatore, sono ugualmente garantite dal registro o dall'elenco dei pro-fessionisti del turismo, senza necessità di prevedere un albo che esalta, in controtendenza con i più moderni orientamenti comunitari, la dimensione chiusa e di casta della professione.
Tutte le regioni considerate prevedono un esame di abilitazione, alcune la frequenza di corsi di formazione non meglio precisati, alcune altre una sorta di formazione professionale e successiva coop-tazione gestite a cura delle categorie professionali.
In tale contesto l'iniziativa della Regione Sardegna appare collocarsi in posizione diversa ed originale, introducendo elementi di novità decisamente qualificanti, quali l'abbandono degli esami di idoneità, che hanno dato pessima prova negli scorsi 15 anni, il privilegio per la formazione specialisti-ca di alto livello (universitario), l'opzione per la formazione tecnica al più alto livello riconosciuto (per gli sport il CONI, per la speleologia e la montagna la Società speleologica italiana (SSI) e il Club alpi-no italiano (CAI)).
Si è persuasi che un intervento di tal fatta, superata la fase transitoria inevitabilmente proble-matica, nel medio periodo produrrà risultati apprezzabili in termini di riqualificazione dell'offerta pro-fessionale turistica, certezza nelle competenze, riduzione dell'abusivismo.
Rimane un ultimo profilo da segnalare e chiarire con estrema precisione e riguarda il tratta-mento dei cittadini non sardi, o anche non italiani, ma comunitari; da diverse parti è stato infatti pa-ventato il "rischio" che costoro possano esercitare le professioni turistiche in Sardegna.
A parte le considerazioni di ordine generale sulla correttezza "comunitaria" di tali posizioni nonché sul concetto di libertà di circolazione e di stabilimento, bisogna ricordare che tale possibilità è ovviamente concessa in reciprocità anche ai professionisti sardi che intendano operare in qualsiasi par-te del territorio comunitario.
È necessario che chiunque intenda operare dimostri inoppugnabilmente di essere abilitato al-l'esercizio di quella specifica professione nella propria regione o paese di provenienza.
Si rende necessaria un'unica doverosa cautela per quelle professioni turistiche indissolubil-mente connesse alla specificità dei luoghi nei quali vengono prestate, quali quelle di guida turistica in tutte le sue articolazioni (storico-archeologico-monumentale, naturalistica, speleologica, escursionisti-ca, montana).
Per tali professioni, ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Sardegna, deve necessariamente emergere la conoscenza del territorio, della sua storia, della storia dell'arte, delle peculiarità naturali-stiche, geologiche, orografiche, faunistiche, ecc.
Sono escluse da tale contesto le guide che arrivano a seguito di gruppi turistici, qualora operi-no temporaneamente e saltuariamente (una tantum) sul territorio regionale, in connessione con la per-manenza di uno specifico gruppo.
Le principali linee di indirizzo del provvedimento consistono nella previsione di un sistema nel quale (una volta a regime) non esisteranno più gli esami di abilitazione e le professioni turistiche saranno esercitate esclusivamente da laureati o professionalizzati secondo iter abilitativi pubblici e cer-tificati.
Prima rilevante novità è costituita dall'abolizione degli albi professionali e dalla loro sostitu-zione con più agili e meno formali registri o elenchi di soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
Requisiti necessari e sufficienti per l'iscrizione ai registri professionali saranno il possesso di specifici titoli di studio e/o professionali e un congruo periodo di tirocinio specialistico certificato.
In tal modo, nel medio termine, si riqualificherà l'offerta turistica con il massiccio inserimento di laureati e comunque di qualificati e contestualmente si alleggerirà l'amministrazione dalla pesante incombenza degli esami di abilitazione.
Il provvedimento si caratterizza, inoltre, per la previsione di una disciplina transitoria, che consentirà ai soggetti già iscritti nei vecchi albi e ai soggetti che già esercitano di fatto le professioni di iscriversi nei nuovi registri; a chiunque (per l'ultima volta, una tantum e senza limitazioni di accesso), di sostenere le prove di abilitazione per l'iscrizione ai registri.
Considerato che la Regione non ha quasi mai espletato prove abilitative e valutato l'ingente numero di candidati che cercheranno di avvalersi di questa ultima chance di iscrizione a seguito di e-same, altra linea di indirizzo è quella di delegare l'intero procedimento valutativo all'Università a se-guito di apposita convenzione.
Il sistema si completa con la previsione di un meccanismo di formazione/aggiornamento per-manente, anch'esso delegato all'Università che lo gestirà con il concorso delle categorie professionali interessate.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai consiglieri
GIAGU, Presidente - PISANO, Vice presidente - FLORIS Vincenzo, Segretario - SANNA Matteo, Segretario - BRUNO - CHERCHI Silvio - FADDA Giuseppe - MANINCHEDDA, relatore - MATTANA - MILIA - OPPI - PITTALIS - SABATINI
pervenuta il 18 luglio 2006
La VI Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge n. 203 in data 21 marzo 2006 e l'ha concluso in data 6 luglio 2006.
Essa si è subito orientata a valorizzare le parti della norma che disciplinano le attività profes-sionali maturate nei tempi più recenti, rinviando il riordino generale degli aspetti istituzionali del mondo professionale del settore turistico, alla legge quadro di riforma che la Giunta sta predisponen-do.
L'oggetto della norma si è così precisato nel riordino delle sole professioni turistiche di ac-compagnamento e di servizio.
È stata mantenuta e rafforzata la scelta della Giunta di non procedere alla istituzione di albi ma solo di registri, in linea con l'orientamento generale di liberalizzazione regolamentata delle professioni.
Si è individuato un percorso formativo e di accertamento dei requisiti per gli aspiranti alle pro-fessioni in oggetto, tale da garantire la qualità dei servizi, la sicurezza e la soddisfazione degli utenti.
A regime, l'iscrizione ai registri avviene attraverso due percorsi: è automatica per chi possiede titoli specifici; attraverso esami per chi ha competenze e necessita di una certificazione. Gli automati-smi evitano la burocratizzazione, gli esami garantiscono la mobilità delle competenze, controllata e certificata, tra ambiti culturali e professionali diversi.
La presente legge è dunque da considerarsi come un modulo della più generale riforma del set-tore turistico, modulo volto a riconoscere le novità di professioni fino ad oggi non codificate o blocca-te secondo logiche corporative, disciplinando la verifica dei requisiti di accesso in modo da garantire il cliente più che da produrre nuove sacche di monopolio professionale.
Apertura, trasparenza e diversificazione dei titoli di accesso, libertà di esercizio e garanzie per i clienti, sono i principi di riferimento di una legge che norma un pezzo limitato del settore delle pro-fessioni turistiche, ma che applica un modello normativo importante, capace di regolamentare la liber-tà piuttosto che limitarla.
È rilevante notare che la Commissione ha inteso esplicitare che tutto ciò che non è normato dalla presente legge nel settore delle professioni di accompagnamento è libero, e ciò per evidenziare che si vogliono sostenere e non appesantire le trasformazioni di un settore in rapida evoluzione.
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La Terza Commissione permanente, nella seduta del 5 luglio 2006, ha espresso parere favore-vole sugli aspetti finanziari del provvedimento, e ha nominato relatore in Consiglio, a' termini de comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente, on. SECCI.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
Capo I
Figure professionali turistiche
di accompagnamentoArt. 1
Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.
2. la presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna, intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.
3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, sono considerate libere.
Art. 2
Individuazione delle figure professionali1. Al fine di una migliore qualificazione dell'offerta turistica e della tutela dei consumatori turistici la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le attività professionali di interesse turistico, disciplinandone l'accesso ed individuando le seguenti categorie di professionisti del turismo:
a) professionisti dell'accoglienza;
b) professionisti dell'organizzazione turistica;
c) professionisti delle attività sportive e del tempo libero.2. Sono professionisti dell'accoglienza:
a) la guida turistica storico-archeologico-monumentale;
b) la guida turistica naturalistica;
c) la guida turistica speleologica;
d) la guida turistica escursionistica;
e) la guida turistica montana.3. Sono professionisti dell'organizzazione turistica:
a) il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
b) l'accompagnatore turistico;
c) l'interprete turistico;
d) l'organizzatore congressuale.4. Sono professionisti delle attività sportive e del tempo libero:
a) l'istruttore di sport acquatici;
b) l'istruttore e l'accompagnatore per le attività equestri;
c) l'istruttore e l'accompagnatore per le attività subacquee.
Art. 2
Individuazione delle figure
professionali di accompagnamento1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
a) la guida turistica;
b) la guida ambientale-escursionistica;
c) la guida turistica sportiva.Art. 2 bis
Direttore tecnico delle agenzie
di viaggio e turismo1. È "direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" chi per professione dirige ed organizza l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse.
2. Per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5.
3. L'iscrizione nel registro è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi: laurea triennale in scienze giuridiche, economiche, politiche o turistiche, più sei mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato secondo l'articolo 6.
4. I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico, possono essere iscritti nel registro dei direttori tecnici previo superamento di un esame che viene bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.
Art. 3
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali1. Le funzioni di ciascuna figura professionale sono le seguenti:
a) è "guida turistica storico-archeologico-monumentale" chi, con competenza a carattere regionale, per professione illustra opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;
b) è "guida turistica naturalistica" chi per professione illustra le caratteristiche di parchi, aree protette, oasi naturalistiche, zone umide, evidenziandone le peculiarità paesaggistiche e naturali, faunistiche e botaniche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, dotate o meno di mezzi di locomozione individuali quali biciclette, moto, quad e similari;
c) è "guida turistica speleologica" chi per professione illustra le caratteristiche di grotte, cavità, pozzi, aree carsiche e aree sotterranee anche urbane, evidenziandone le peculiarità geologiche e naturalistiche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;
d) è "guida turistica escursionistica" chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi, circuiti e passeggiate in campagna ed all'aria aperta, evidenziandone le peculiarità naturalistiche e floro-faunistiche, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone dotate o meno di mezzi di locomozione individuali quali biciclette, moto, quad e similari;
e) è "guida turistica montana" chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi, circuiti e camminate in aree montane, introducendo ed utilizzando elementi di alpinismo, roccia e/o arrampicata, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone;
f) è "direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" chi per professione dirige ed organizza tecnicamente l'attività di agenzie di viaggio e turismo e di succursali e filiali delle stesse;
g) è "accompagnatore turistico" chi per professione accompagna persone singole o gruppi durante viaggi organizzati e pacchetti tutto compreso, in collaborazione con agenzie di viaggio organizzatrici dei viaggi stessi. L'accompagnatore fornisce ai viaggiatori/turisti - al di fuori degli ambiti specifici di competenza delle guide - assistenza burocratica e logistica, nonché le più significative informazioni sui luoghi di transito e la meta finale dei viaggi, con essenziali indicazioni di carattere legislativo, amministrativo, geografico ambientale, turistico, ricettivo e di trasporto;
h) è "interprete turistico" chi per professione presta la propria opera di traduzione, sia orale che scritta, a favore di turisti stranieri;
i) è "organizzatore congressuale" chi per professione organizza, coordina e promuove eventi, iniziative, simposi o manifestazioni congressuali, curandone i profili amministrativi, tecnici e logistici;
l) è "istruttore di sport acquatici" chi per professione insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica delle attività di nuoto, sci nautico, surf, vela, windsurf, kite surf, canoa, moto d'acqua, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicate nel registro professionale;
m) è "istruttore ed accompagnatore per le attività equestri" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone l'equitazione e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo;
n) è "istruttore ed accompagnatore per le attività subacquee" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la tecnica delle immersioni subacquee e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni subacquee, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).
Art. 3
Declaratoria di funzioni
delle figure professionali1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'articolo 2 sono le seguenti:
a) è "guida turistica" chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;
b) è "guida ambientale-escursionistica" chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;
c) è "guida turistica sportiva" chi per professione accompagna persone singole o gruppi in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).
Art. 4
Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione1. Le professioni turistiche di cui agli articoli 2 e 3 possono essere esercitate mediante iscrizione in apposito registro professionale di cui all'articolo 5.
2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è riservata esclusivamente a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi:
a) per guida turistica storico-archeologico-monumentale: laurea triennale di operatore culturale per il turismo, ovvero laurea triennale o quadriennale in discipline letterarie, storiche, artistiche ed architettoniche, con curriculum formativo incentrato sulla realtà storico-archeologico-monumentale della Sardegna, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna o di sue aree specifiche;
b) per guida turistica naturalistica: laurea triennale o quadriennale in scienze naturali più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato avente ad oggetto attività connesse alle peculiarità naturalistiche della Sardegna o di sue aree specifiche;
c) per guida turistica speleologica: laurea triennale o quadriennale in scienze della terra più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, avente ad oggetto attività connesse alle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche, oppure titolo di istruttore di speleologia certificato dal Club alpino italiano (CAI), con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche, oppure titolo di istruttore di tecnica speleologica certificato dalla Società speleologica italiana (SSI), con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna o di sue aree specifiche;
d) per guida turistica escursionistica: titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della Sardegna o di sue aree specifiche;
e) per guida turistica montana: titolo di istruttore di alpinismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità orografiche della Sardegna o di sue aree specifiche;
f) per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;
g) per accompagnatore turistico: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;
h) per interprete turistico: laurea triennale o quadriennale in lingue per la mediazione linguistica più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;
i) per organizzatore congressuale: diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici o laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, o in economia e imprese del turismo o laurea quadriennale in economia con almeno trentadue crediti formativi acquisiti in materie specialistiche del turismo, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;
l) per istruttore di sport acquatici: titolo di istruttore federale di nuoto, certificato dalla Federazione italiana nuoto (FIN), affiliata al CONI; sci nautico, certificato dalla Federazione italiana sci nautico (FISN), affiliata al CONI; surf, certificato dalla Federazione italiana surf (FISURF), riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva associata; vela, certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; windsurf, certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; kitesurf, certificato dalla Federazione kitesurf italiana (FKI), in fase di riconoscimento dal CONI come disciplina sportiva associata; canoa, certificato dalla Federazione italiana canoa e kayak (FICK), affiliata al CONI; moto d'acqua, certificato dalla Federazione italiana motonautica (FIM), affiliata al CONI, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione;
m) per istruttore e accompagnatore per le attività equestri: titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), affiliata al CONI, più nove mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato;
n) per istruttore e accompagnatore per le attività subacquee: brevetto di istruttore subacqueo ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999 oltre a dodici mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato.3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche le lauree e i titoli nelle materie equipollenti a quelle sopra specificate.
Art. 4
Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione1. Le professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 5.
2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:
a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;
b) per guida ambientale-escursionistica:- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 6, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.
3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Registri degli esercenti professioni
turistiche e segreteria1. I registri degli esercenti le professioni turistiche sono tenuti ed aggiornati dalle province, presso le quali è istituita la segreteria dei registri professionali. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
2. La segreteria dei registri, anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8, verificato il possesso dei titoli previsti dal precedente articolo 4 e la relativa documentazione, procede alla iscrizione del professionista nel registro.
3. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 6 e 7.
4. I registri relativi alla professione di guida turistica dovranno indicare le specifiche aree tematiche di competenza; i registri relativi alla professione di guida turistica naturalistica, speleologica, escursionistica e montana dovranno indicare le specifiche aree geografiche di competenza; i registri degli interpreti turistici dovranno segnalare la lingua o le lingue di specializzazione del professionista; i registri degli istruttori di sport acquatici dovranno indicare la specializzazione o le specializzazioni per le quali si intende esercitare e per le quali si è in possesso di specifica abilitazione.
5. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti abilitanti di cui all'articolo 3, le province dovranno verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di scuola media superiore (per quelle figure professionali per le quali non è richiesta la laurea ai sensi dell'articolo 3).6. Per le figure professionali di guida turistica, al momento dell'iscrizione nel registro, dovrà accertarsi che l'iter formativo abbia avuto ad oggetto le peculiarità della Sardegna o di sue aree specifiche. In assenza di tale positivo accertamento non potrà procedersi all'iscrizione.
7. I professionisti guida turistica, abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna dovranno dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo che le autorità tenutarie dei registri effettueranno con cadenza annuale, avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8.
8. Al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7 dell'articolo 5, con decreto assessoriale che verrà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le materie, definite le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
9. Le singole province ricevono, esaminano e decidono in ordine ai ricorsi presentati in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8.
Capo II
Registro delle professioni turistiche.
Disciplina transitoriaArt. 5
Registro degli esercenti professioni
turistiche e segreteria1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.
2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.
3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 6 e 7, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna, devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche-archeologiche-monumentali-museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.
10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistico-sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneità psico-fisica, in corso di validità, di cui alla lettera d) del comma 6.
Art. 6
Tirocinio operativo certificato1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso una struttura operativa autorizzata o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro, in particolare:
a) per la professione di guida turistica storico-archeologico-monumentale, naturalistica, speleologica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da guide turistiche professioniste abilitate ed iscritte al registro in ciascuno dei settori indicati e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato dall'articolo 4, nonché almeno venti prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
b) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività direzionale tecnica per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 in affiancamento al direttore professionista;
c) per accompagnatore turistico la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un corriere o accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di accompagnamento per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché almeno venti prestazioni di accompagnamento in affiancamento all'accompagnatore professionista;
d) per interprete turistico la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un interprete turistico abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di interpretariato per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché almeno venti prestazioni di interpretariato in affiancamento all'interprete professionista;
e) per organizzatore congressuale la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un organizzatore congressuale abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività organizzativa in affiancamento all'organizzatore professionista per il periodo indicato dal comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'organizzatore professionista nell'organizzazione di almeno sei eventi congressuali;
f) per istruttore di sport acquatici la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata per ciascuna delle specialità di cui al comma 2 dell'articolo 4 da un istruttore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dall'articolo 4, in affiancamento dell'istruttore professionista;
g) per istruttore e accompagnatore per le attività equestri la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un istruttore e accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione ed accompagnamento per il periodo indicato nel comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'istruttore professionista in almeno venti escursioni;
h) per istruttore e accompagnatore per le attività subacquee la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da un istruttore e accompagnatore abilitato ed iscritto al registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione ed accompagnamento per il periodo indicato nel comma 2 dell'articolo 4 nonché l'affiancamento dell'istruttore professionista in almeno venti escursioni;2. È fatto obbligo a tutti i professionisti del turismo iscritti ai registri di accogliere almeno un tirocinante che ne faccia richiesta all'anno, rilasciando la prescritta certificazione di tirocinio.
3. A tal fine la segreteria dei registri professionali favorirà l'incontro fra gli aspiranti tirocinanti ed i professionisti e vigilerà sul rispetto di quanto previsto nel comma 2.
4. In sede di prima applicazione e per il periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'iscrizione al registro professionale, possono rilasciare la certificazione di tirocinio gli operatori professionali del turismo che possano documentare esperienza almeno decennale nello specifico settore.
Art. 6
Tirocinio operativo certificato1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:
a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;
b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, in affiancamento all'istruttore professionista;
c) per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 2 bis la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata dal rappresentante legale di un'agenzia di viaggio e turismo o da un direttore tecnico di agenzia di viaggio abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la frequentazione della struttura operativa e la pratica dell'attività di direzione tecnica per il periodo indicato dal comma 3 dell'articolo 2 bis in affiancamento al rappresentante legale o al direttore dell'agenzia.
Art. 7
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione1. Coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno otto anni di esercizio regolare e professionale nello specifico settore, possono richiedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione nei registri professionali di cui all'articolo 5, inoltrando domanda alla competente segreteria.
2. La segreteria dei registri, anche avvalendosi del supporto tecnico di cui all'articolo 8, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procede all'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno otto anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.
3. Coloro i quali, avendo almeno due anni di comprovata esperienza nel settore o avendo conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale, ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono ammessi ad una sessione straordinaria unica di esami di abilitazione professionale per ciascuna delle categorie professionali previste, senza alcuna limitazione di accesso.
4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui all'articolo 5.
Art. 7
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'articolo 5 tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la previgente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno quattro anni di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la competente segreteria.
2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno quattro anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 8, la Regione organizza una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 bis e 4, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore o abbiano conseguito una qualifica attinente la frequentazione di un corso di formazione professionale.
4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.
Art. 8
Prove d'esame e valutazione di idoneità1. L'organizzazione e l'espletamento delle prove d'esame previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 7 può essere affidata agli atenei sardi a seguito di apposita convenzione-quadro stipulata a livello unitario regionale, ovvero affidata ad altri soggetti o enti privati a seguito di apposita selezione ad evidenza pubblica. Nella fase organizzativa e di espletamento delle prove d'esame, gli atenei o i soggetti selezionati di cui sopra, si avvalgono delle specifiche competenze degli operatori professionisti.
2. L'Università, a seguito di apposita convenzione con le province, fornisce supporto alle segreterie dei registri professionali per le attività di cui ai commi 2, 7 e 9 dell'articolo 5 e comma 2 dell'articolo 7, relative rispettivamente all'attività di valutazione ed accertamento dei titoli e requisiti per l'accesso alla professione in regime ordinario ed in regime transitorio.
3. Ai sensi dell'articolo 1 e per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 con decreto assessoriale, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le materie d'esame previste per ciascun esame di abilitazione professionale, sono definite le prove d'esame e la composizione delle commissioni, nonché i dettagli organizzativi ed amministrativi del rapporto convenzionale con le Università della Sardegna, ovvero il capitolato di gara per la selezione dei soggetti o enti privati.
4. Nel medesimo decreto è pubblicato il fac-simile della domanda di partecipazione e l'elenco dei documenti da allegare alla stessa.
Capo III
Esami e aggiornamento professionale
Art. 8
Prove d'esame e valutazione di idoneità1. È affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 2 bis e 4, nonché di quelle previste nel regime transitorio di cui al comma 3 dell'articolo 7.
2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalità esplicative dell'esame.
Art. 9
Tariffe professionali per le professioni turistiche1. I professionisti delle attività turistiche, attraverso le loro organizzazioni, devono comunicare le tariffe indicative applicate alle autorità tenutarie dei registri, che hanno cura di pubblicizzarle opportunamente.
Art. 9
(soppresso)Art. 10
Aggiornamento professionale e
formazione continua1. I professionisti del turismo iscritti nei registri debbono frequentare ogni cinque anni dei corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.
2. I corsi sono promossi dalle province, che ne disciplinano la durata, le modalità di frequenza e di valutazione dell'apprendimento.
3. L'organizzazione e la realizzazione dei corsi è affidata agli atenei sardi, a seguito di apposita convenzione. Per l'espletamento delle attività formative, le Università si avvalgono delle specifiche competenze degli operatori professionisti.
Art. 10
Aggiornamento professionale e
formazione continua1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l'attività professionale turistica esercitata.
2. La Regione, sentite le province, con apposito decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di certificazione dell'attività di formazione di cui al comma 1.
3. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1, la Regione può disporre la sospensione dall'iscrizione al registro da uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione può disporre la cancellazione dal registro professionale.
Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche.
Sanzioni1. L'esercizio delle professioni turistiche in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui all'articolo 5 è da ritenersi abusivo e quindi vietato.
2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 50 a euro 10.000.
3. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 6 è disposta la sospensione dall'iscrizione del registro professionale da uno a sei mesi. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità può essere disposta la cancellazione dal registro professionale.
4. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle autorità tenutarie dei registri professionali. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.
Art. 11
Esercizio abusivo di professioni turistiche
di accompagnamento. Sanzioni1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 2bis, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli articoli precedenti è da ritenersi abusivo e quindi vietato.
2. L'esercizio abusivo è punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entità delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.
Art. 12
Vigilanza e controllo1. La vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico può eventualmente essere delegata ai comuni, i quali, rilevando eventuali irregolarità, devono segnalarle alle autorità tenutarie dei registri per le opportune determinazioni in merito.
2. Nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 8 sono indicate, di concerto con le province, le linee di indirizzo delle attività di controllo e vigilanza omogenee a livello regionale.
Art. 12
Vigilanza e controllo1. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, sono indicate, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali, le linee di indirizzo delle attività di controllo e vigilanza omogenee a livello regionale.
Art. 13
Attività turistiche prestate da associazioni
senza scopo di lucro o a favore
di enti pubblici o privati1. Le attività turistiche prestate in forma non professionale e gratuita da associazioni senza scopo di lucro, possono essere esercitate liberamente e sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, solo ed esclusivamente ove prestate a favore degli associati dell'associazione e dei dipendenti dell'ente.
Art. 13
(soppresso)Art. 14
Abrogazioni1. Sono abrogate la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), nonché gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).
Capo V
Abrogazioni - Norma finanziaria
Art. 14
Abrogazioni1. Sono abrogati la legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico), gli articoli 8, 13, 14 e 15 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nonché i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).
Art. 14 bis
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 19991. L'espressione "elenco regionale" contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9 del 1999 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) è sostituita da "registro regionale".
2. Le espressioni "Assessorato regionale del turismo" e "Assessorato regionale competente in materia di turismo" contenute nel comma 3 dell'articolo 5 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 sono sostituite da "segreterie dei registri istituite presso le province".
Art. 15
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spesa
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03. 006 - Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente
2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge finanziariain aumento
07 - TURISMO
UPB S07. 020 - Promozione e propaganda turistica
2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.0002. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB S07. 020 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 15
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 130.000 per l'anno 2006 e successivi; nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
Spesa
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03. 006
Fondo speciale nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro 130.000
2007 euro 130.000
2008 euro 130.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 5) della tabella A), allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Finanziaria 2006)in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB S04. 019
Trasferimenti enti locali di parte corrente2006 euro 50.000
2007 euro 50.000
2008 euro 50.00007 - TURISMO
UPB S07. 020
Promozione e propaganda turistica2006 euro 80.000
2007 euro 80.000
2008 euro 80.0002. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.