CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 201

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, DESSÌ 

il 3 gennaio 2006

Istituzione dei Parchi naturali regionali dell'Oasi di Tepilora, delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci


***************
 

 RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge è il risultato dell'unificazione dei tre distinti disegni di legge istitutivi dei parchi naturali regionali dell'Oasi di Tepilora, delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci, approvati dalla Giunta regionale rispettivamente con le deliberazioni n. 50/12 del 25 ottobre 2005, n. 54/21 del 21 novembre 2005 e 55/05 del 29 novembre 2005. 

Con l'istituzione di questi nuovi parchi naturali (cui si prevede seguirà l'istituzione di altri parchi, in ordine ai quali il processo di concertazione è ancora in itinere) la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico isolano e porre le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali. 

Considerato l'avanzato iter di concertazione con gli enti locali interessati e il prevalente assenso espresso dai medesimi, al fine di rendere più rapido il relativo processo istitutivo, la Giunta ritiene opportuno che il presente disegno di legge unificato costituisca un collegato al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006. 

In particolare, la legge quadro regionale sulle aree naturali protette (legge regionale 7 giugno 1989, n. 31) prevede l'istituzione di diversi parchi, tra i quali il Parco del Sulcis e il Parco del Monte Arci non comprendendo, invece, l'area del Monte Tepilora che viene annoverata tra le riserve naturali. 

Per il Parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora occorre evidenziare che il consiglio comunale di Bitti si è più volte espresso favorevolmente all'istituzione di un parco naturale regionale e l'amministrazione comunale, il 3 gennaio 2005, ha affidato all'Università di Sassari, Centro interdipartimentale di Ateneo - Nucleo ricerca desertificazione (NDR), l'elaborazione di uno studio preliminare sull'istituzione del parco, in quanto l'area in questione è di notevole interesse per la presenza di specie animali di importanza nazionale e regionale: aquila reale, pernice, corvo imperiale, cinghiale, martora, gatto selvatico sardo e la sporadica presenza di grifoni e di mufloni. 
A tal fine il 20 ottobre 2005 a Bitti, con il consiglio comunale riunito in seduta straordinaria aperta, è stato stipulato un apposito protocollo d'intesa tra l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il presidente della Provincia di Nuoro, il sindaco del Comune di Bitti e il presidente dell'Ente foreste della Sardegna, nel quale si concorda l'istituzione del Parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora finalizzato alla conservazione e tutela delle risorse naturali e alla creazione di occasioni di sviluppo sostenibile con ricadute economiche positive su tutto il territorio circostante. 

Il Parco dell'Oasi di Tepilora ha un'estensione di circa 5.000 ettari nel territorio montano del comune e sarà costituito anche dalle foreste denominate Crastazza e Littos.  

Per quanto concerne il Parco naturale regionale denominato "delle Foreste di Gutturu Mannu" si evidenzia che originariamente la legge regionale n. 31 del 1989, prevedendo il Parco del Sulcis, stabiliva una delimitazione provvisoria dei suoi confini estremamente ampia (68.868 ettari) che si è verificata non realizzabile. 

La presenza di una delle foreste più antiche e più estese del bacino del Mediterraneo costituisce la particolarità del territorio delimitato dalla legge quadro. Si tratta di circa 35.000 ettari di copertura vegetale senza soluzione di continuità (bosco, macchia-foresta, macchia alta) di inestimabile valore naturalistico, dove vivono specie endemiche tra le più rappresentative della fauna sarda come ad esempio: il cervo, l'astore, il gatto selvatico, il geotritone.
Il disegno di legge proposto prevede la realizzazione di un parco meno esteso (circa 18.000 ettari) su cui insistono 3 oasi di protezione faunistica istituite dall'Assessore della difesa dell'ambiente, denominate Gutturu Mannu, di 5.454 ettari, Piscina Manna - Is Cannoneris, di 7.199 ettari e Pantaleo, di 1.600 ettari, per complessivi 14.253 ettari. 

In queste oasi è operante il divieto all'esercizio della caccia ed è presente l'Ente foreste della Sardegna che gestisce direttamente, a vario titolo, la quasi totalità del territorio forestale (demaniale e non). Inoltre, nell'area del parco è presente la Zona di protezione speciale (ZPS) ITB044009, della rete Natura 2000 e in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, che ha la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La ZPS è ubicata all'interno del proposto Sito di interesse comunitario ITB001106 - Foresta di Monte Arcosu, attualmente gestita dalla Associazione italiana per il WWF - Onlus. 

Analogamente per il Parco naturale regionale del Monte Arci la legge regionale n. 31 del 1989 prevede l'istituzione del Parco con una delimitazione provvisoria pari a circa 13.500 ettari.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di importanti formazioni vulcaniche e di minerali come l'ossidiana. Il Monte Arci è stato sede di preistoriche forme di raccolta e produzione di utensili in pietra e presenta una foresta di leccio e macchia mediterranea evoluta ancorché degradata in varie zone. È habitat per cinghiali, volpi, rapaci vari, martore. Sono presenti, altresì, numerosi insediamenti archeologici. 

Anche in questo caso il disegno di legge proposto prospetta la realizzazione di un parco con un'area di massima tutela più contenuta (circa 5.000 ettari) gestita in gran parte e a vario titolo dall'Ente foreste della Sardegna. 

Appare evidente che la politica regionale sulle aree naturali protette non può che svilupparsi con il consenso delle popolazioni dei territori interessati e dei loro amministratori.  
Per questa ragione l'Assessore della difesa dell'ambiente ha intrapreso una fitta serie di incontri con le amministrazioni locali interessate all'istituzione dei Parchi delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci e assunto l'impegno di proseguire la concertazione avviata, al fine di consolidare l'assenso di massima già ottenuto con il diretto coinvolgimento delle comunità.

Alcuni punti del disegno di legge predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con l'assenso delle amministrazioni coinvolte, assumono rilievo per i seguenti aspetti:

1) La scelta di affidare la gestione dei parchi a enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e gestionale (articolo 1), giustificata dalla presenza di un quadro normativo di riferimento ben consolidato, con le leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, 15 maggio 1995, n. 14, 23 agosto 1995, n. 20 e 13 novembre 1998, n. 31, che costituiscono un riferimento chiaro e preciso per l'avvio della gestione delle aree protette.
Tra gli organi del parco assume particolare rilievo il ruolo che il disegno di legge attribuisce alla comunità del parco, cui viene attribuita l'importante funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali dell'ente oltre a svolgere funzioni di indirizzo, propositive e consultive (articolo 4). La Comunità è costituita dai rappresentati legali delle province e dei comuni nel cui territorio insiste l'area del parco.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 2 disciplina anche l'ipotesi di estensione dell'area del parco ad altri comuni che ne facciano richiesta.
Il presidente del parco ha la rappresentanza legale dell'ente, mentre il consiglio direttivo ha, tra le sue competenze, quella di elaborare gli atti di pianificazione e programmazione del parco. Sono entrambi nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale (articoli 5 e 6).
Lo statuto dell'ente dovrà disciplinare nel dettaglio le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, dettare i criteri generali in materia di organizzazione interna e gestione, nonché prevedere la costituzione e il funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, economica e sociale.
All'Ente parco il disegno di legge attribuisce una potestà regolamentare generale (articolo 18) per tutto ciò che attiene all'organizzazione interna dell'ente, dei servizi e delle relative tariffe, alle violazioni perseguibili e alle relative sanzioni, agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna ed in generale su ogni altra attività riconducibile alle funzioni attribuite al parco.

2) Il disegno di legge prevede un riordino ed adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione del parco rispetto alle previsioni della Legge n. 394 del 1991 e della stessa legge regionale n. 31 del 1989.
Il Piano del parco (articolo 14) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, redatto nel rispetto delle norme regionali in materia e comprende, oltre agli elaborati grafici e al regolamento con le norme tecniche di attuazione, l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree, con la definizione di vincoli e usi a seconda del diverso grado di tutela e conservazione.
La previsione del Piano faunistico e degli habitat naturali (articolo 16) consente di perseguire l'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali del parco attraverso la realizzazione del quadro conoscitivo, la valutazione dello stato delle risorse e la strategia gestionale delle stesse.
Il Programma di sviluppo economico e sociale (articolo 17) è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e di conservazione delle risorse ambientali, con le esigenze di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico anche al fine dell'autofinanziamento. Il Programma fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili.
I due piani, quello del parco e quello faunistico, e il Programma di sviluppo economico e sociale devono essere adottati in forme e tempi tali da garantire l'interconnessione tra il regime di tutela, le caratteristiche degli habitat naturali, della flora e della fauna e la promozione delle attività compatibili, dei servizi erogabili e dello sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

3) Il disegno di legge riconosce un ruolo di rilievo all'Ente foreste della Sardegna, il quale attualmente gestisce la quasi totalità del patrimonio forestale presente nell'area degli istituendi parchi. L'Ente foreste partecipa, tramite un proprio rappresentante nel consiglio direttivo, al governo del parco e fornisce l'assistenza tecnica necessaria per la definizione e per l'attuazione dei piani del parco e faunistico e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali dovrà tenersi conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'ente è titolare (articolo 16).

4) Il disegno di legge affida alla Regione un ruolo di impulso, di vigilanza e di controllo nei confronti del parco. Le nomine del presidente, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori competono al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale (articoli 5, 6 e 7). La Giunta regionale approva il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di sviluppo economico e sociale del parco (articoli 14, 16 e 17). All'Assessore della difesa dell'ambiente è attribuita la competenza ad attivare l'intervento sostitutivo (articolo 23) al verificarsi di situazioni dannose per la gestione del parco. Allo stesso Assessore è conferito il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e i suoi organi siano inadempienti.

5) L'articolo 20 del disegno di legge prevede la stipula di una apposita convenzione che disciplini i rapporti tra l'Ente parco delle Foreste di Gutturu Mannu e l'Associazione italiana per il WWF - Onlus, che gestisce attualmente l'Oasi di Monte Arcosu (classificata Zona di protezione speciale ITB04400 nel proposto Sito di interesse comunitario ITB001106), e che ha già manifestato la propria adesione al parco condizionatamente al fatto che si tenga in debito conto delle specificità dell'Oasi e della necessità di garantire ed estendere la positiva esperienza maturata.

Infine, si evidenzia che le carte IGMI 1:25.000 cui si fa riferimento, sono quelle allegate a ciascuno dei disegni di legge approvati con le delibere di Giunta n. 50/12 del 25 ottobre 2005, n. 54/21 del 21 novembre 2005 e 55/05 del 29 novembre 2005.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TITOLO I
Disposizioni generali 

Art. 1
Istituzione e finalità dei parchi

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora, il Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu e il Parco naturale regionale del Monte Arci.

2. I parchi assicurano la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nei rispettivi territori, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la conservazione e riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

3. I parchi contribuiscono all'armonico sviluppo economico e sociale delle comunità che vi aderiscono.
 
4. I parchi sono enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Art. 2
Delimitazione dei parchi 

1. Il Parco dell'Oasi di Tepilora si estende nel territorio del Comune di Bitti, secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all'allegato A1 e descritta nell'allegato B1. 

2. Il Parco delle Foreste di Gutturu Mannu si estende nel territorio dei Comuni di Assemini, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta e Villa San Pietro, nella zona di protezione speciale ITB044009 e nel sito di interesse comunitario ITB001106 - Foresta di Monte Arcosu, secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all'allegato A2 e descritta nell'allegato B2. 

3. Il Parco del Monte Arci si estende nei Comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde ed è costituito dall'area parco secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all'allegato A3 e descritta nell'allegato B3. 

4. La modifica dei confini di ciascun parco è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con la comunità del parco e con i comuni territorialmente interessati. 

5. I confini dei parchi sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sui perimetri esterni e lungo le strade di accesso ai parchi, di apposite tabelle recanti le scritte: "Regione autonoma della Sardegna - Parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora", "Regione Autonoma della Sardegna - Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu" e "Regione Autonoma della Sardegna - Parco naturale regionale del Monte Arci" ed i simboli o marchi caratteristici di ciascun parco. Le tabelle sono ripristinate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

 

TITOLO II
Organizzazione dei parchi 

Art. 3
Organi del parco e statuto 

1. Sono organi di ciascun Ente parco:
a) la comunità del parco;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.
 
2. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto dell'Ente parco. Lo statuto stabilisce, inoltre, i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco. 

3. La sede legale del Parco dell'Oasi di Tepilora è nel territorio del Comune di Bitti. Le sedi legali dei Parchi delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci sono stabilite nei rispettivi statuti.  

4. Lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali. 

5. Lo statuto è predisposto dal consiglio direttivo e adottato dalla comunità del parco , entro tre mesi dalla data di insediamento, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Nel caso di mancata adozione dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 23.

 

Art. 4
Comunità del parco  

1. La comunità del parco è organo di indirizzo, propositivo e consultivo dell'Ente parco. Alla comunità del parco compete:
a) formulare gli indirizzi al consiglio direttivo relativi all'attività dell'Ente parco;
b) adottare la proposta di statuto predisposta dal consiglio direttivo;
c) approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del Piano del parco e del Programma di sviluppo economico e sociale;
d) adottare il Piano del parco, il Programma di sviluppo economico e sociale e il Piano faunistico e degli habitat naturali da sottoporre all'approvazione finale della Regione;
e) esprimere il parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo, sui regolamenti e su ogni altra questione ad essa sottoposta;
f) approvare il proprio regolamento.  

2. I pareri della comunità del parco devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza che la comunità del parco si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. 

3. La direzione del parco fornisce alla comunità il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa. 

4. I componenti della comunità del parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.  

5. Alle riunioni della comunità del parco partecipano, senza diritto di voto, il presidente del parco e il direttore. 

6. La convocazione per l'insediamento delle comunità del parco è effettuata dal Presidente della Regione.

 

Art. 5
Composizione e funzionamento della comunità del Parco dell'Oasi di Tepilora 

1. La comunità del Parco dell'Oasi di Tepilora è composta dal presidente della Provincia di Nuoro o da un componente della giunta provinciale suo delegato, dal sindaco di Bitti o da un componente della giunta comunale suo delegato e da due componenti del consiglio comunale di Bitti eletti dal medesimo consiglio con voto limitato a uno. 

2. Il sindaco del Comune di Bitti è il presidente della comunità del parco e provvede a convocarla almeno due volte all'anno nonché quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco, da almeno un terzo dei componenti della comunità o, nell'ipotesi di cui al comma 3, dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione.  

3. A seguito dell'adesione di comuni limitrofi che conferiscano propri territori nel parco, i sindaci dei comuni aderenti entrano di diritto a far parte della comunità del parco insieme al solo sindaco del Comune di Bitti e al presidente della Provincia di Nuoro. In tal caso, ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della comunità del parco , le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente saranno determinate, mediante apposita modifica dello statuto, secondo i seguenti parametri:
a) 10 per cento al rappresentante della Provincia di Nuoro;
b) restante 90 per cento tra i rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area del parco.
 
4. Le deliberazioni della comunità del parco sono adottate a maggioranza dei componenti o a maggioranza delle quote di partecipazione, al verificarsi dell'ipotesi prevista dal comma 3. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 6
Composizione e funzionamento della comunità del Parco delle Foreste di Gutturu Mannu 

1. La comunità del Parco delle Foreste di Gutturu Mannu è composta dai presidenti delle Province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias o da un componente delle rispettive giunte provinciali da essi delegati e dai sindaci dei comuni in cui ricade il territorio del parco o da un componente delle rispettive giunte comunali da loro delegati. 

2. La comunità del parco elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, il quale provvede a convocarla almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione o dal presidente dell'Ente parco. 

3. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della comunità del parco le quote di partecipazione sono attribuite a ciascun componente dallo statuto, secondo i seguenti criteri:
a) 10 per cento al rappresentante della Provincia di Cagliari;
b) 5 per cento al rappresentante della Provincia di Carbonia - Iglesias;
c) la restante quota percentuale ai rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area del parco.

4. Le deliberazioni della comunità del parco sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 7
Composizione e funzionamento della comunità del Parco del Monte Arci

1. La comunità del Parco del Monte Arci è composta dal presidente della Provincia di Oristano o da un componente della giunta provinciale suo delegato e dai sindaci dei comuni in cui ricade il territorio del parco o da un componente delle rispettive giunte comunali da loro delegati. 

2. La comunità del parco elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, il quale provvede a convocarla almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione o dal presidente dell'Ente parco.  

3. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della comunità del parco le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono determinate dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:
a) 10 per cento al rappresentante della Provincia di Oristano;
b) la restante quota percentuale ai rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area del parco.
 
4. Le deliberazioni della comunità del parco sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 8
Il presidente del parco 

1. Il presidente di ciascun parco è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con la comunità del parco , previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla presente legge o dallo statuto. Propone al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni di competenza; adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva; esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del parco.

 

Art. 9
Consiglio direttivo 

1. Il consiglio direttivo del Parco dell'Oasi di Tepilora è presieduto dal presidente del parco ed è composto da:
a) un componente designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna tra i dirigenti o quadri dell'ente;
b) due componenti designati dalla comunità del parco con voto limitato a uno, scelti tra persone esterne che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per incarichi pubblici ricoperti.
 
2. Il consiglio direttivo dei Parchi delle Foreste di Gutturu Mannu e del Monte Arci è presieduto dal rispettivo presidente del parco ed è composto, in ciascun parco, da:
a) un componente designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
b) un componente designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna tra i dirigenti o quadri dell'ente;
c) tre componenti eletti dalla comunità del parco con voto limitato a due, scelti tra persone esterne che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per incarichi pubblici ricoperti.
 
3. I componenti dei consigli direttivi, fatta eccezione per il presidente del parco, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. 

4. Il consiglio direttivo provvede in particolare:
a) alla nomina del direttore del parco;
b) alla predisposizione del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali, del Programma di sviluppo economico e sociale;
c) all'approvazione dei progetti di attuazione dei Piani di cui alla lettera b);
d) all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
e) all'approvazione della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché degli ulteriori regolamenti per la gestione del parco. 

5. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni. Durante tale periodo i componenti designati dalla comunità del parco possono essere riconfermati o sostituiti nel caso di contestuale rinnovo, a seguito di elezioni, di tanti componenti della comunità del parco che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione di cui agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso, il presidente convoca la comunità del parco entro i venti giorni successivi alla data delle elezioni. La comunità del parco delibera in merito entro i successivi venti giorni. Nel caso di omissione o ritardo nella convocazione della comunità del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 23. 

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.  

7. Per le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

 

Art. 10
Collegio dei revisori dei conti 

1. Del collegio dei revisori dei conti di ciascun parco fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dei quali:
a) uno designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con funzioni di presidente;
b) due designati dalla rispettiva comunità del parco. 

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 

3. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze e/o per violazioni di legge e delle norme dello statuto. 

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile della Regione e sulla base dei regolamenti dell'Ente parco. In caso di gravi irregolarità di gestione riscontrate i revisori ne danno comunicazione formale alla comunità del parco , al presidente del parco e all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

 

Art. 11
Direttore del parco 

1. Il direttore di ciascun parco è nominato dal consiglio direttivo per non più di cinque anni con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile. L'incarico non può essere attribuito ai componenti della comunità del parco e del consiglio direttivo. 

2. Il direttore del parco è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica e di comprovata professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, anche cumulativa, in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto. 

3. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'Ente parco. Sono, in particolare, di sua competenza:
a) la predisposizione degli atti necessari al perseguimento degli obiettivi e delle priorità strategiche individuate dall'Ente parco;
b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui alla lettera c) dell'articolo 9;
c) la direzione degli uffici e dei servizi;
d) l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
e) l'emanazione degli atti di gestione che impegnano l'ente verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservino espressamente ad altri organi;
f) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti esterni, nonché proporre la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
g) il rilascio di nulla osta per le attività indicate nei Piani e nei regolamenti;
h) ogni altra funzione prevista dalla presente legge e dallo statuto.

 

Art. 12
Servizi e personale del parco 

1. Ciascun parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa e di una apposita dotazione organica. La struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento. 

2. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna operante nel territorio del parco svolge la propria attività di supporto sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione generale dell'Ente foreste.

3. Presso la sede del parco è istituito un ufficio unico per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure. 

4. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'Ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

 

TITOLO III
Programmazione e gestione delle attività dei parchi 

Art. 13
Strumenti di pianificazione e programmazione 

1. Ciascun parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali, che devono essere predisposti contestualmente entro sei mesi dall'insediamento del consiglio direttivo, e il Programma di sviluppo economico e sociale.

 

Art. 14
Piano del parco: finalità e contenuti 

1. Il Piano del parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e comprende gli elaborati grafici e il regolamento con le norme tecniche di attuazione. 

2. Il Piano del parco dispone in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti a seconda delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive compatibili con il parco. 

3. Il Piano del parco, sulla base di formali intese tra l'Ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.  

4. Il Piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

 

Art. 15
Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica 

1. Il consiglio direttivo del parco redige la proposta di piano e la trasmette alla comunità del parco che la adotta entro trenta giorni. La proposta di piano adottata è pubblicata presso la sede dell'Ente parco e degli enti locali che ne fanno parte per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel BURAS. 

2. Entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al Piano adottato. 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ed entro i successivi trenta giorni, l'Ente parco trasmette all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la delibera di adozione definitiva del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni nonché le proprie controdeduzioni. 

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nei trenta giorni successivi al ricevimento, verifica la compatibilità del Piano con la pianificazione regionale e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate al parco che adegua il Piano entro i quindici giorni successivi.  

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva il Piano del parco con le modifiche necessarie. Il Piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS. 

6. Per mancata ottemperanza agli adempimenti nei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 23. 

7. Le varianti al Piano sono approvate con le stesse procedure previste ai commi precedenti.

8. Il Piano del parco ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali e ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 

9. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

 

Art. 16
Piano faunistico e degli habitat naturali 

1. Il Piano faunistico e degli habitat naturali contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali. Nel parco è vietato l'esercizio della caccia. 

2. Il Piano è articolato nelle seguenti parti:
a) quadro conoscitivo, con la descrizione fisica (confini, clima, geologia, geomorfologia, idrologia, ecc.) e biologica (specie faunistiche e habitat presenti) del territorio del parco. Il quadro conoscitivo è anche finalizzato alla creazione della banca dati e all'organizzazione del monitoraggio;
b) valutazione dello stato delle risorse naturali del parco, con l'individuazione delle criticità;
c) strategia gestionale delle risorse, con l'indicazione delle azioni da intraprendere per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione e che in particolare può prevedere:
1) il ripristino di una fauna autoctona con azioni dirette alla conservazione e/o reintroduzione di specie in via di estinzione o estinte;
2) la disciplina dei prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici, per attività di studio e ricerca scientifica o per esigenze zoo-sanitarie, da effettuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del parco; 

3. Il consiglio direttivo del parco redige la proposta di Piano faunistico e degli habitat naturali e lo sottopone per l'adozione definitiva alla comunità del parco, che si esprime entro trenta giorni.  

4. Il Piano è successivamente trasmesso, in prima applicazione contestualmente al Piano del parco, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che ne verifica, nei trenta giorni successivi, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate all'Ente parco che adegua il Piano faunistico entro i quindici giorni successivi. 

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva il Piano faunistico e degli habitat naturali con le modifiche necessarie entro i trenta giorni successivi.  

6. Il Piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS. 

7. Il Piano può essere sottoposto a revisione ogni cinque anni. 

8. Il Piano sostituisce nell'area del parco i Piani faunistici regionale e provinciali. 

9. Qualora il Piano non venisse adottato entro il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 23.

 

Art. 17
Programma di sviluppo economico e sociale 

1. Il Programma di sviluppo economico e sociale è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'autofinanziamento. 

2. A tal fine il Programma di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle previsioni del Piano del parco di cui all'articolo 14 e del Piano faunistico e degli habitat naturali di cui all'articolo 16, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco. 

3. Il Programma di sviluppo economico e sociale, che ha valenza triennale ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali, fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili. Il Programma di sviluppo economico e sociale è predisposto, in prima applicazione, entro due mesi dalla pubblicazione nel BURAS del Piano del parco e del Piano faunistico e degli habitat naturali. 

4. Il Programma è redatto dal consiglio direttivo del parco e sottoposto all'adozione da parte della comunità del parco che si esprime entro trenta giorni. Il Programma è successivamente inviato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che nei trenta giorni successivi ne verifica la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e la conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi.

 

Art. 18
Potestà regolamentare del parco 

1. Il parco si dota di regolamenti diretti a disciplinare la propria articolazione organizzativa interna, l'organizzazione dei servizi offerti e le relative tariffe, le procedure autorizzative, le violazioni perseguibili e le relative sanzioni e ogni altra attività riconducibile alle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e dallo statuto. 

2. Con apposito regolamento sono disciplinati gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco o per le coltivazioni destinate all'alimentazione della stessa. 

3. Per le finalità di cui all'articolo 17, con apposito regolamento, il parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità, da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti dei comuni dell'area parco che presentino requisiti di qualità determinati nel disciplinare allegato alle convenzioni.

 

Art. 19
Ente foreste della Sardegna 

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si dovrà tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare. 

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco devono essere preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente foreste della Sardegna, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

 

Art. 20
Convenzione  

1. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra l'Ente parco delle Foreste di Gutturu Mannu e l'Associazione italiana per il WWF - ONLUS proprietaria della riserva naturale denominata "Oasi di Monte Arcosu", classificata Zona di protezione speciale ITB044009 nel Sito di interesse comunitario ITB001106 - Foresta di Monte Arcosu.

 

Art. 21
Nullaosta 

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dai Piani e dai regolamenti del parco, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco. 

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora la direzione del parco non provveda entro il termine stabilito. 

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni dei piani e dei regolamenti, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista. 

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per cui è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dalla direzione del parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 22
Poteri di autotutela dell'Ente parco 

1. Il direttore del parco, qualora venga esercitata una attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nullaosta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. 

2. In caso di inottemperanza, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

 

Art. 23
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale 

1. In caso di grave disavanzo, violazione di legge, mancato raggiungimento degli obiettivi, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento del consiglio direttivo ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco. 

2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta. 

3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili e urgenti e può attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2.

 

TITOLO IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 24
Beni immobili 

1. L'Ente parco può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

2. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del parco, salva la precedenza a favore dell'Ente foreste della Sardegna e dei soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione che deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, può esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo. 

4. I beni immobili comunque acquisiti, ai sensi del presente articolo, fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

 

Art. 25
Entrate del parco 

1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti all'Ente parco, nonché da finanziamenti privati. 

2. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe, provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti. 

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'Ente parco è determinata dallo statuto. 

4. L'Ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

TITOLO V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni 

Art. 26
Divieti

1. Nel territorio dei parchi sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. 

2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive e di cava;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della terra del bosco;
g) l'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati. 

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dai piani e dai regolamenti.

 

Art. 27
Norme di salvaguardia provvisorie 

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e dei relativi regolamenti, trovano applicazione in ciascun parco le norme di salvaguardia di cui all'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. 

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 sono fatte salve le attività di silvicoltura, gestione e manutenzione forestale di competenza dell'Ente foreste della Sardegna nonché, fino all'adozione del Piano del parco, eventuali altre attività consentite sulla base di convenzioni in essere al 1° ottobre 2005. 

3. Sono fatti comunque salvi i diritti di uso civico e di cussorgia.

 

Art. 28
Sorveglianza e vigilanza 

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nelle aree dei parchi sono esercitate:
a) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
b) dalla Polizia municipale dei comuni aderenti al parco nei limiti della loro competenza;
c) dal personale del parco appositamente incaricato dal direttore del parco, avvalendosi anzitutto del personale dipendente dell'Ente foreste della Sardegna operante nel parco;
d) dalle associazioni di volontariato autorizzate dal direttore del parco.

2. Il personale del parco di cui al comma 1, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, deve essere in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria in conformità alla normativa vigente.  

3. Tutto il personale operante nel territorio del parco deve essere munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dal direttore del parco.

4. Il direttore del parco provvede al coordinamento delle diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco.

 

Art. 29
Sanzioni 

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 30 della Legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989. 

2. Le sanzioni sono applicate dal direttore del parco.

 

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 30
Norme transitorie e finali 

1. Nelle more della costituzione degli organi di gestione dei parchi il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina per ciascun parco un commissario straordinario che provvede alla rispettiva gestione transitoria. 

2. Il commissario straordinario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte nel bilancio regionale per le finalità del parco. 

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998.  

4. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sotto la voce "difesa dell'ambiente" sono aggiunte in fine le seguenti righe:
"Ente parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora";
"Ente parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu";
"Ente parco naturale regionale del Monte Arci". 

5. Gli Enti parco sono inseriti nel secondo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

 

Art. 31
Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in annui euro 1.500.000, sono così suddivisi:

- euro 500.000 per il Parco naturale regionale dell'Oasi di Tepilora;
- euro 500.000 per il Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu;
- euro 500.000 per il Parco naturale regionale del Monte Arci.

Nel bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni: 

in diminuzione 

03 - PROGRAMMAZIONE 

UPB S03.066 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006 euro 1.500.000
2007 euro 1.500.000
2008 euro 1.500.000 
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A collegata alla legge finanziaria 

in aumento 

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE 

UPB S05.035 - Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette - Spese correnti

2006 euro 1.500.000
2007 euro 1.500.000
2008 euro 1.500.000
2008 euro 1.500.000 

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sull'UPB S05.035 del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 ed sulla corrispondente UPB dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 32
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.