CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 199/S

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU 

 il 3 gennaio 2006 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2006) 


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premessa
Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 è steso secondo un principio di stretta coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2006-2008 approvato dal Consiglio regionale.

Come noto, infatti, le priorità contenute nel DPEF sono competitività, coesione ed occupazione, per uno sviluppo sostenibile.

La finanziaria persegue questi obiettivi secondo interventi che verranno successivamente dettagliati salvaguardando al contempo alcune scelte strategiche maturate nel suo programma e nel dibattito consiliare svoltosi nel 2005.

Ci si riferisce, in particolare, al rafforzamento dell'azione di  risanamento finanziario del bilancio regionale ed alla vertenza in atto con lo Stato per il riconoscimento delle quote di compartecipazione IVA in forma adeguata agli obiettivi previsti dallo Statuto, ed a quelle di compartecipazione IRPEF ingiustamente trattenute dall'Amministrazione statale. 

Nel disegno di legge finanziaria, inoltre, vengono previsti alcuni nuovi regimi d'imposta che consentiranno di creare beneficio in termini di entrate relativamente ad attività economiche o di consumo dei beni isolani per le quali attualmente la Regione non ha nessuna forma di entrata né diretta né compartecipata.

 

Va notato, a questo proposito, che nel disegno di legge è prevista l'istituzione dell'Agenzia regionale per le entrate, quale strumento di supporto all'Amministrazione e di rafforzamento della politica regionale per le entrate.

 

Il disegno di legge prevede stanziamenti complessivi significativamente maggiori rispetto al 2005.

 

In questo contesto, prosegue comunque il risanamento finanziario del bilancio. È opportuno, infatti, sottolineare che, nel rispetto di quanto previsto dal DPEF, l'ulteriore indebitamento autorizzato, pari a euro 165.759.000 raggiunge il 2,7 per cento delle spese previste su fondi regionali ed assegnazioni statali. Questo consente di accelerare la riduzione del ricorso all'indebitamento (che ancora nel 2004 era pari a più del 20 per cento sulle spese previste) ed allo stesso tempo, per la prima volta dopo cinque anni, porta ad un riduzione dello stock del debito regionale.
 

Relativamente alle entrate da compartecipazione il disegno di legge tiene conto della previsione di una compartecipazione IVA al 70 per cento per il 2006, nonché ad un recupero delle compartecipazioni IVA del 2004 e 2005 (rispettivamente al 40 per cento ed al 55 per cento) da utilizzare per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione. Parimenti, all'abbattimento del disavanzo di amministrazione viene destinata una previsione di entrate per arretrati di compartecipazione IRPEF pari a euro 1.500.000.000.

 

Prima di passare all'illustrazione dell'articolato pare utile sottolineare che:

- per quanto riguarda la competitività del sistema regionale il disegno di legge prevede interventi particolarmente rilevanti nel campo dell'istruzione (soprattutto contro la dispersione scolastica), dei nuovi regimi di aiuto alle imprese (in esenzione di notifica) e di interventi a favore dell'innovazione, della ricerca e dell'associazionismo economico. A rafforzamento di questo insieme di interventi per le imprese viene prevista l'istituzione dell'Agenzia Sardegna promozione. Sempre sul tema della competitività, infine, si configura un ampio intervento per la diffusione della lingua inglese (Sardegna speaks english);

- relativamente agli interventi sulla coesione sociale e territoriale si può qui richiamare un insieme di azioni relative alla lotta contro il disagio psico-fisico, nonché il rafforzamento di quelle straordinarie per il lavoro con il piano "Sardegna fatti bella" attraverso il quale verranno impiegati, con l'ausilio dei comuni, un significativo numero di disoccupati. Sempre in termini di coesione sociale il disegno di legge prevede un insieme di interventi coordinati per la casa  e per il risanamento delle zone urbane degradate. 

Pare opportuno sottolineare, infine, che gli interventi per gli enti locali sono previsti in aumento del 5 per cento e, soprattutto, aumentano le azioni che la Regione compie con delega diretta a comuni e province. 

Introduzione all'articolato 

I disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati rappresentano gli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria della Regione, ai termini dell'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983. Il presente disegno di legge finanziaria si presenta composto da 22 articoli raggruppati in 4 capi.

CAPO I
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario.
 

I commi da 1 a 4 dispongono in merito al ricorso al credito sia quale fonte per il raggiungimento del pareggio di bilancio a favore delle spese destinate ad investimento, per euro 165.759.000 - trattasi dell'indebitamento più basso degli ultimi 10 anni e inferiore al 70 per cento rispetto a quello autorizzato nel 2005 -, sia a parziale copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005 (stimato in euro 3.166.598.000) per un importo di euro 1.316.590.000, essendo la parte restante coperta con entrate proprie.

 

Il comma 5 prevede le risorse destinate alla copertura di nuovi progetti di legge, elencati nelle tabelle A e B, allegate al presente disegno di legge.

I commi 6, 7 e 8 determinano, nelle apposite tabelle C, D ed E, le autorizzazioni di spesa già previste da disposizioni di legge vigenti o che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione.  

Il comma 9 ripropone le deroghe già previste dalla legge finanziaria del 2005 a favore degli enti locali per il rispetto da parte degli stessi del patto di stabilità.

 

I commi 10 e 11 dispongono il riversamento delle entrate del bilancio regionale di disponibilità sussistente in conto della contabilità speciale ex Legge n. 402 del1994 e dai fondi di rotazione, per un importo complessivo pari a euro 20.070.000.

 

Comma 12. Dall'esame dei fondi bancari relativi all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983 risulta l'assenza di garanzie regionali in essere e la mancanza di erogazioni per le spese del Comitato bancario (al quale l'articolo 10 della stessa legge affida il compito di decidere sulla concessione del prestito agevolato). È stato riscontrato, inoltre, le che spese per il funzionamento di tale Comitato, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 12 della legge in esame (che prevede l'addebitamento sul fondo garanzie), sono state finora addebitate dalle banche sul fondo di cui all'articolo 12 (relativo alla concessione dei prestiti agevolati). Pertanto, il comma è proposto al fine di ricondurre le spese del comitato nell'ambito del fondo principale relativo all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1983 e poter procedere alla chiusura del fondo garanzie (di fatto utilizzato).

 

I commi 13 e 14 disciplinano in materia di comitati di gestione dei fondi per la concessione di provvidenze creditizie costituiti con risorse regionali, prevedendo la soppressione degli stessi e la riconduzione, in capo all'Assessorato competente, del provvedimento di concessione; ciò al fine di razionalizzare la relativa spesa.

Articolo 2 - Agenzia per le entrate. 

Inutile rammentare l'importante vertenza in corso nei confronti dello Stato per la rivendicazione delle compartecipazioni regionali riferite, in particolare, alle quote IVA e IRPEF, che - come noto - sono diminuite, in valore reale, di circa l'11 per cento a fronte di un considerevole aumento del gettito nazionale, pari ad oltre l'80 per cento nel periodo dal 1991 ad oggi. Questa situazione ha creato notevoli squilibri nella finanza regionale, che un'attenta e puntuale vigilanza sulla stessa avrebbe certamente potuto evitare o quanto meno limitare. Scopo della disposizione, pertanto, del presente articolo è l'istituzione della Agenzia per le entrate quale strumento specialistico a supporto e rafforzamento dell'Amministrazione regionale nella politica delle entrate.

Articoli 3, 4 e 5 - Istituzione di nuovi tributi. 

Dispongono sull'istituzione di appositi tributi regionali, a' termini della lettera i) dell'articolo 5 dello Statuto regionale, che gravano su soggetti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o, per l'imposta sulle plusvalenze realizzate nella compravendite di seconde case (articolo 3), con domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi. L'introito proveniente dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 è per il 25 per cento destinato al comune nel quale è generato e per il restante 75 per cento destinato ad un fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale (articolo 6).

Articolo 7 - Disposizioni in materia di contabilità. 

Il comma 1 modifica sostanzialmente il vigente sistema di controllo effettuato dalla Ragioneria, finora limitato a verificare solo formalmente la legittimità contabile dell'impegno di spesa e che, quindi, prescinde da qualsiasi verifica di legalità contabile. Il presente comma reintroduce in capo alla stessa Ragioneria l'attività di controllo di legittimità contabile dell'atto di impegno. Attività diretta ad accertare la giuridica sussistenza di un titolo formalmente idoneo a giustificare la spesa e ad attestarne la regolarità. Ciò soprattutto al fine di porre un freno alla formazione di residui passivi, che costituiscono la posta più rilevante nella formazione del disavanzo di bilancio.

 

Il comma 2 pone in capo alla Ragioneria le operazioni di commutazione al fine di registrare puntualmente in contabilità gli impegni e di pagamenti collegati ad accertamenti e riscossioni in entrata.

 

I commi da 3 a 8 disciplinano in ordine alle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, sempre con la finalità di porre ordine sulle scritture contabili.

 

Il comma 9 riporta, infine, ai fini di un puntuale riscontro e coordinamento in materia di entrate di provenienza statale (assegnazioni statali), la relativa competenza in capo all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 

CAPO II 

L'articolo 8 istituisce l'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione" quale strumento fondamentale per evitare da un lato tutte le sovrapposizioni e i doppioni di competenza degli enti e dei vari organismi che operano nei settori del turismo dell'artigianato tipico e dell'agro-alimentare e dall'altro potenziare la capacità di penetrazione dei prodotti regionali nei mercati italiani ed esteri.

 

L'articolo 9 detta norme a favore degli enti locali e prevede:

- al comma 1 il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 rivolti prioritariamente alla qualificazione dei servizi degli enti locali, alla valorizzazione e gestione di beni culturali e alla cura e manutenzione del patrimonio boschivo comunale;

il comma 2, lo stanziamento di euro 500.000 per la concessione di contributi ai comuni per la ristrutturazione di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi;

- il comma 3, la destinazione prioritaria degli stanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 per il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione;

- al comma 4, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n.  29 del 1998, una norma finalizzata al recupero del patrimonio edilizio privato dei centri storici, in sinergia con la riqualificazione delle urbanizzazioni pubbliche previste dalle risorse del POR Sardegna e della "Riserva aree urbane", di cui alle delibere CIPE destinate esclusivamente alle infrastrutture pubbliche;

- al comma 5 la realizzazione di progetti pilota finalizzati al recupero e alla rivitalizzazione turistico economica dei centri storici di paesi siti in prossimità delle coste. 

L'Articolo 10 fa riferimento agli interventi in materia di ambiente, caccia e pesca:

- il comma 1 prevede la spesa di euro 1.400.000 necessaria a garantire tempestivi ed efficienti interventi di manutenzione delle opere realizzate all'interno del comparto naturalistico e ambientale delle zone umide di Molentargius;

- il comma 2, al fine di favorire la raccolta differenziata di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, prevede la concessione di un contributo agli enti locali che provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l'utilizzo di impianti di incenerimento o termovalorizzazione;

- il comma 3 intende manifestare, attraverso una cospicua dotazione finanziaria la volontà da parte dell'Amministrazione regionale di riprendere una politica attiva sulle aree protette di competenza regionale, attraverso l'attivazione funzionale dei parchi e delle riserve naturali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;

- il comma 4 è relativo alla redazione della Carta della natura prevista dalla Legge n. 394 del 1991, già avviata a livello sperimentale, e in via di completamento mediante una apposita convenzione con l'APAT che partecipa mettendo a disposizione la somma di 80.000 euro;

- al comma 5 si prevede uno stanziamento di euro 260.000 per il funzionamento dell'Ufficio regionale di impatto ambientale (UVAR); infatti la deliberazione n. 38/32 di modifica della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005, che ha profondamente riformato le modalità per la conduzione delle procedure di impatto ambientale, ha istituito il predetto ufficio. Lo stanziamento suddetto si rende necessario ai fini della utilizzazione di consulenti esterni, da selezionale mediante bando, con profili professionali necessari a completare la multidisciplinarietà dell'Ufficio valutazioni ancora largamente incompleta. Una quota parte delle risorse verrà utilizzata per l'integrazione degli strumenti informatici e conoscitivi nonché per integrare i processi formativi.

- al comma 7 vengono recepiti i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 con il quale lo Stato ha pienamente recepito la direttiva comunitaria n. 96/61 CE del 24 settembre 1996 in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che prevede, per le aziende soggette a tale disciplina, il rilascio di un'autorizzazione integrata (AIA). In particolare tale autorizzazione rappresenta una svolta fondamentale all'approccio fin qui adottato dagli stati europei in tema di autorizzazioni di carattere ambientale, in quanto vincola l'autorità competente ad effettuare un approfondito ed unitario esame delle diverse matrici ambientali interessate dall'inquinamento ed un attenta disamina di tutte le parti costituenti l'impianto al fine di verificarne la compatibilità con l'impiego della migliore tecnologia disponibile (BAT), così come previsto nella direttiva succitata. Tale autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni materia ambientale previste dalle vigenti norme. 

Nelle more della piena entrata in operatività delle province, alle quali con apposito disegno di legge l'Amministrazione regionale ha previsto il trasferimento delle competenze in materia di IPPC, la Regione dovrà provvedere, per le imprese soggette a IPPC, al rilascio delle AIA entro il termine di centocinquanta giorni a far data dalla richiesta e comunque non oltre il 31 ottobre 2007.

 

La complessità del procedimento comporta, oltre il potenziamento della competente struttura in capo al Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, la disponibilità di fondi per la necessaria attività di supporto tecnico scientifico nella fase di istruttoria tecnica, prevista in capo all'ARPA, quantificabili in euro 200.000 annui per le annualità 2006 e 2007, somme che possono essere considerate a titolo di anticipo in quanto le imprese soggette al suddetto decreto legislativo sono tenute al pagamento di apposite tariffe per l'istruttoria tecnica e per i relativi controlli.

- Al comma 8, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici che opera in coordinamento con il catasto nazionale e svolge compiti ben precisi quali:

1) individuare i siti di trasmissione degli impianti di telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione;

2) definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 chilovolts;

3) individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Il catasto, istituito dalla Regione, sarà gestito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS), e dovrà essere anche uno strumento che darà modo alla stessa ARPAS di acquisire le conoscenze per esprimere le proprie valutazioni in merito all'ubicazione di nuovi impianti nonché alle proposte di risanamento degli impianti esistenti che non rispettano i limiti delle emissioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

 

Il comma 11 prevede l'istituzione dell'Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque quale strumento tecnico di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA) previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In Sardegna il decreto è stato recepito con la legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, (articolo 2) cha ha dato incarico all'Assessorato della difesa dell'ambiente di redigere il Piano di tutela delle acque suddetto.

 

Il PTA è lo strumento mediante il quale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 44 del decreto, vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure necessarie per la tutela integrata quali-quantitativa della risorsa idrica.

 

Le linee generali del PTA sono state adottate con delibera di Giunta regionale n. 17/15 del 12 aprile 2005. A seguito della consultazione pubblica e della concertazione con province e autorità d'ambito, la Giunta regionale, con delibera n. 47/18 del 15 ottobre 2005, ha approvato in definitiva le linee generali del PTA disponendo, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 14 del 2000, l'invio al Consiglio regionale del documento sintetico.

 

Le norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela della Acque della Regione Sardegna", all'articolo 6 dispongono la costituzione dell'Ufficio del piano di tutela delle acque (di seguito UPTA) per le attività connesse all'organizzazione, gestione, aggiornamento ed attuazione del PTA. Tra gli altri compiti l'UPTA dovrà occuparsi dell'aggiornamento e verifica dello stato di attuazione del PTA e del quadro conoscitivo, del monitoraggio delle misure di tutela quali-quantitativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, del coordinamento con gli altri piani costituenti il PdB della Sardegna, della divulgazione dei dati sullo stato ambientale ed in particolare sullo stato di qualità delle acque superficiali sotterranee.

 

Il comma 12 prevede il trasferimento alle province delle competenze di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 sostituendo la previsione dell'istituto del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica con quello dell'indennizzo al fine di un contenimento della spesa.

 

Con i commi 13 e 14 viene trasferita alle province la competenza di rilascio delle licenze di pesca mentre l'articolo 15 prevede una norma di conservazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione del Piano forestale ambientale. 

Articolo 11 - disposizioni in materia agricoltura. 

Al comma 1 è previsto l'adeguamento degli allevamenti zootecnici alle prescrizioni comunitarie in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato ai nitrati elevando il tetto di aiuti previsto nella misura POR 4.9. dal 40 al 70 per cento della spesa ammissibile.

 

Il comma 2 prevede un stanziamento di 3.000.000 di euro a valere sui fondi della Legge n. 499 del 1999 per contrastare la comparsa di numerosi focolai di peste suina africana mediante l'erogazione di finanziamenti ai comuni per prevenire l'insorgenza della malattia ed evitare il diffondersi del virus.

 

Al comma 3 sono definite le risorse necessarie al fine del concreto avvio delle attività dell'ARSEA Sardegna, mentre al comma 4 si specifica l'inquadramento giuridico, economico e previdenziale del personale della Regione e degli enti strumentali assegnato alla predetta Agenzia.

 

Al comma 5 si prevede l'istituzione dell'Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna mentre nel successivo comma 6 la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli enti di assistenza agricola per le attività di istituzione e tenuta della suddetta anagrafe.

 

Il comma 7 prevede l'ulteriore proroga dei comandati del personale tecnico degli enti regionali e delle aziende sanitarie locali presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale finalizzati all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n.  22 del 2000 (blue tongue).

 

Il comma 8 autorizza la somma di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica che non usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua.

 

Il comma 9 prevede l'autorizzazione della spesa di euro 2.000.000 al fine della copertura degli oneri relativi alle procedura di liquidazione del SAR.

 

Il comma 10, con lo stanziamento di euro 300.000, incentiva la concentrazione dei consorzi fidi operanti in Sardegna al fine di costituire, attraverso una maggiore solidità patrimoniale, più ampie garanzie a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese agricole e zootecniche della Sardegna.

 

Articolo 12 - Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

Comma 1. La disposizione normativa proposta al primo comma ha il precipuo scopo di consentire l'utilizzo, con gestione diretta da parte degli uffici regionali, delle risorse destinate ad interventi classificati "di competenza regionale" ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987, il cui mancato utilizzo da parte degli enti concessionari, per motivazioni varie riconducibili comunque a responsabilità dell'ente, vanifica di fatto le finalità della originaria programmazione regionale per le opere di propria competenza. La semplice revoca "finanziaria", in questi casi, penalizzerebbe la tempestività dell'intervento che, invece, previa conferma programmatica da parte della Giunta regionale e riassegnazione sul medesimo capitolo di spesa, può proseguire a cura diretta dell'Assessorato titolare della materia.

Comma 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono utilizzate una parte di risorse già destinate ad interventi nel settore delle infrastrutture portuali che per cause diverse non potranno essere avviati. Viceversa, vi sono altri interventi urgenti di completamento e ristrutturazione che interessano un gran numero di strutture portuali isolane che potranno essere avviati grazie alla riprogrammazione delle risorse liberate.  

Comma 3. La proposta normativa trova giustificazione nella necessità di garantire, attraverso specifiche procedure di monitoraggio, maggiore efficienza, efficacia ed economicità, agli interventi oggetto di finanziamento regionale. Nel rispetto di quanto specificamente statuito a livello comunitario, nazionale e recentemente a livello regionale, la disposizione si propone di contribuire concretamente alla risoluzione di una delle annose problematiche che contraddistinguono gli uffici competenti in materia di attuazione di programmi di opere pubbliche, di fatto impossibilitati, a causa dell'ormai consolidato sottodimensionamento del proprio organico, oltreché a motivo della scarsità di risorse finanziarie specificamente destinabili, ad assicurare l'indispensabile attività di monitoraggio relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega. Detta attività, infatti, risulta indispensabile al fine di garantire eventuali azioni correttive, necessarie in presenza di fattori ostativi la compiuta e regolare esecuzione dell'attività programmata, rappresentando un valido mezzo di intervento in presenza di un ingiustificato allungamento dei termini procedurali di esecuzione delle opere da parte degli enti attuatori e, conseguentemente, un efficace freno al grave fenomeno della formazione dei residui passivi. Ciò senza incidere sul bilancio regionale, poiché in virtù della specifica caratterizzazione assunta non necessita di copertura finanziaria gravando direttamente sul finanziamento complessivamente destinato alla realizzazione della specifica opera pubblica.

 

Comma 4. La proposta in oggetto riguarda, sostanzialmente, le procedure per l'approvazione del Piano di bacino unico regionale o dei Piani stralcio di bacino di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989. Tale norma si rende necessaria al fine di colmare il vuoto normativo derivante dal mancato recepimento nella Regione Sardegna della Legge n. 183 del 1989 concernente "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si consente in tal modo di radicare il procedimento di approvazione ad un riferimento normativo proprio dando attuazione certa, dal punto di vista della legittimità giuridica agli atti di pianificazione di bacino.

 

Comma 5. Il comma integra quanto già disposto in merito alla gestione liquidatoria dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005; difatti nel rinviare ad alcune disposizioni di legge relative alla procedura di liquidazione dell'Ente minerario sardo si è, in detta sede, omesso il richiamo all'articolo 7 u.c. della legge regionale n. 33 del 1998 che prevede espressamente l'automatico succedere dell'Amministrazione regionale - al termine delle operazioni di liquidazione - in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ente in liquidazione.

 

Comma 6. La proposta normativa avanzata ha lo scopo di garantire continuità e celerità agli interventi attualmente in corso e relativi alle opere idrauliche rientranti nel sistema delle infrastrutture idriche a supporto del Servizio idrico integrato. Pertanto si dispone, mediante lo strumento della convenzione di finanziamento, il trasferimento in capo all'ESAF Spa, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato (in attesa del perfezionamento dell'operazione di fusione che originerà il futuro Gestore unico), della titolarità dell'affidamento degli interventi identificati dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987,

 

Comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale n. 53/22 del 23 dicembre 2004 veniva fatto proprio in sede politica il contenuto delle norme transitorie dello Statuto della Società ESAF Spa e più precisamente la volontà dell'Amministrazione regionale di rendere temporanea la propria partecipazione (attraverso l'ente) al capitale sociale del nuovo gestore unico. Difatti nelle premesse si richiamavano le norme transitorie nella parte in cui esse "prevedono che entro un anno dal deposito dello Statuto nel registro delle imprese, i comuni debbano detenere almeno il 75 per cento del capitale complessivo, costituito da azioni ordinarie. Entro i successivi quattro anni (entro cinque anni dal deposito dello Statuto) è previsto, infine, il completo possesso delle azioni ordinarie da parte dei comuni e la definitiva uscita della Regione Sardegna. Come è noto è in corso il processo di fusione tra i più importanti gestori delle risorse idriche in Sardegna attualmente consorziati in SIDRIS che porterà alla nascita del nuovo gestore unico ABBANOA Spa. Gli atti relativi al processo di fusione espongono chiaramente due aspetti:

- volontà di attribuire una partecipazione azionaria di euro 16.725.829,00 all'ente ESAF in liquidazione;

- esplicito riferimento alla temporaneità della partecipazione dell'Amministrazione regionale contenuto negli articoli 9 e 40 dello statuto della futura società ABBANOA Spa, depositato unitamente al progetto di fusione presso il Registro delle imprese di Cagliari.

Ciò posto con la norma che si propone si vuole rendere più celere il "disimpegno" regionale consentendo la diretta gestione delle partecipazioni in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, che curerà tra le altre cose anche il processo di progressiva dismissione a favore dei comuni dell'Ambito territoriale ottimale della Sardegna.

 

Comma 8. Il comma in oggetto consente la realizzazione dei programmi di costruzione ed ampliamento delle opere cimiteriali di cui alla legge regionale n. 1 del 1999, volti però a favorire gli interventi considerati più urgenti prescindendo pertanto dalle possibilità finanziarie dell'ente locale interessato. Difatti in passato, la necessità di un cofinanziamento da parte delle amministrazioni comunali, spesso in situazione di dissesto finanziario, ha comportato che interventi di primaria necessità ed urgenza non potessero essere richiesti o inseriti in programma per mancanza di risorse destinabili dall'ente locale a dette finalità.

Pertanto la norma in oggetto abroga il disposto del comma 1dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 1999 nella parte in cui prevede che il contributo sia limitato all'80 per cento della spesa necessaria, consentendo la predisposizione di programmi di spesa rivolti a soddisfare le richieste del avanzate dal "territorio" in termini di necessità, urgenza e fattibilità degli interventi. L'applicazione della disposizione proposta svolge i propri effetti anche sul programma d'intervento relativo alle risorse stanziate nell'anno 2005.

 

Comma 9. La norma proposta ha lo scopo di consentire la realizzazione di nuovi programmi sperimentali in materia di edilizia residenziale pubblica. In proposito si richiamano le priorità già inserire nel DPEF 2006-2008 per il settore, e più precisamente la volontà di realizzare programmi per concorsi di idee e progettazione per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli IACP ed interventi di costruzione e recupero, ovvero acquisto e recupero, di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

 

Comma 10. Il comma in oggetto stabilisce il nuovo tetto di mutuo concedibile ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985 e s.m.i. nonché l'aumento della durata del mutuo sino ad un massimo di 20 anni. L'esigenza di tali modifiche scaturisce dall'attuale disinteresse nei confronti di uno strumento di agevolazione non più adeguato alle richieste dell'utenza per l'accesso alla prima casa di civile abitazione. L'importo massimo attualmente concedibile, pari ad euro 72.640, risulta infatti ormai insufficiente per far fronte alle spese legate all'acquisto di una casa nonché alla sua costruzione. Così come la durata massima di mutuo, pari attualmente a dieci o quindici anni, non è ormai concorrenziale rispetto alle offerte proposte dagli istituti di credito. L'incremento della durata del mutuo comporterà infatti una diminuzione dell'importo della rata cui devono far fronte semestralmente i mutuatari. In particolare ogni famiglia potrà risparmiare mensilmente circa 124 euro a fronte di un mutuo ventennale di 90.000 euro, (si passerebbe infatti da una rata semestrale di euro 3.535, pari ad euro 589 mensili, per un mutuo quindicennale, ad una rata semestrale di euro 2.790, pari a euro 465 mensili, per un mutuo ventennale). È inoltre introdotta, per famiglie di nuova formazione, al di sotto di una determinata soglia di reddito, la formula del mutuo a tasso zero.

 

Comma 11. Il comma individua:

- la fattispecie degli interventi volti al superamento di situazioni di rischio e che rispondono a prescrizioni normative in materia di prevenzione quali, in particolare, gli adeguamenti dei posti di lavoro alla legislazione antinfortunistica ed antincendio (Legge n. 626 del 1994);

- la fattispecie degli interventi che, in deroga alle rigorose misure di salvaguardia del territorio introdotte dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, in materia di tutela del territorio regionale (divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonché di approvazione, sottoscrizione e rinnovo di convenzioni di lottizzazione entro una fascia di rispetto costiera) possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge. Più precisamente la realizzazione di interventi pubblici finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali. Per questi interventi le autorizzazioni possono essere rilasciate sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell'articolo 2 pubblicati sul BURAS.

Per i suddetti interventi sono richiesti maggiori tempi, in relazione al coinvolgimento dei numerosi enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni obbligatorie nel primo caso e per la necessità di adottare di volta in volta appositi provvedimenti deliberativi nel secondo caso.

Tutto ciò determina l'esigenza di un prolungamento - che si ritiene congruo in una annualità aggiuntiva - dei termini previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002 per l'impegno delle relative somme da parte delle stazioni appaltanti e dei termini previsti dalla legge regionale n. 11 del 1983 per l'impegno delle relative somme sul bilancio regionale.

 

Comma 12. La norma in oggetto ha lo scopo di salvaguardare l'esecuzione dei programmi di spesa relativi agli interventi a difesa dell'assetto idrogeologico del territorio. Parte delle risorse destinate a detti interventi, finanziati con risorse statali a destinazione vincolata, non saranno impegnate entro la fine del corrente anno, ciò comporta la necessità di stabilirne la loro permanenza in bilancio in qualità di residui di stanziamento al fine di poter assumere il relativo impegno di spesa entro l'esercizio finanziario 2006.

 

Comma 13. Il comma in oggetto, abrogando la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggio ERP, consente che tale misura non debba essere fissata con legge regionale, ma possa essere stabilita direttamente dai comuni in quanto in capo agli stessi ricade l'onere finanziario per la copertura di tali spese.

 

Comma 14. La disposizione in oggetto si ritiene necessaria alla luce delle modificazioni introdotte nell'ambito del settore idrico con l'attuazione della Legge Galli in Sardegna. Difatti, i commi cassati prevedevano il recupero delle annualità per i mutui regionali contratti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, con carico sulla tariffa praticata dagli enti regionali di gestione del servizio. Lo scenario attuale - caratterizzato dall'esistenza di un programma pluriennale (Piano d'ambito) che contempla gli interventi da effettuarsi sulle infrastrutture e sugli impianti del settore e la individuazione di un gestore che attraverso l'applicazione della tariffa unica è in grado di autorigenerare le risorse impiegate nel sistema consentendo altresì l'ammortamento degli stessi fattori produttivi ad utilità pluriennale realizzati ed utilizzati nella gestione del sistema idrico - porta a considerare non opportunamente applicabili le disposizioni oggetto di proposta abrogativa.

 

Commi 15 e seguenti. Trattasi di norme, alcune consuete, di autorizzazione alle spese specificate nei commi medesimi.

 

Commi da 27 a 31. Intendono superare alcune difficoltà interpretative evidenziatesi nel completamento dell'iter procedurale inerente l'erogazione dei contributi in favore dei privati di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 14 del 1999. Tali difficoltà sono connesse ad una serie di presupposti in rapporto al titolo degli aventi diritto a richiedere sia il contributo ex articolo 4 che quello integrativo ex articolo 6 della citata legge regionale n. 14 del 1999. Di fatto, il comma 27 non incide sull'aspetto finanziario, ma chiarisce che i benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1999, sono concessi ai proprietari già assegnatari di area e destinatari di contributo ai sensi della lettera i) dell'articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, ma che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 14 del 1999 non abbiano iniziato o portato a termine la costruzione dell'alloggio per la mancata erogazione del contributo dovuta all'esaurimento delle risorse di cui alla citata lettera i) dell'articolo 1 della Legge n. 9 del 1952. Si specifica, inoltre, che la titolarità inerente la procedura di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 14 del 1999 è assegnata alle rispettive amministrazioni comunali di Gairo, Cardedu e Osini.

 

Da una lettura strettamente letterale del testo originario, parrebbe che abbiano titolo a richiedere il contributo integrativo esclusivamente coloro che attualmente detengono un alloggio assegnato in via provvisoria e al cui rilascio è subordinata l'erogazione del conguaglio del contributo. Limitare il saldo del contributo soltanto agli aventi diritto già detentori di alloggio assegnato in via provvisoria comporterebbe una disparità di trattamento tra analoghe situazioni e contrasterebbe, peraltro, sensibilmente, con la natura esclusivamente risarcitoria dell'agevolazione. Infatti, la mancata applicazione della norma a coloro che hanno già rilasciato l'alloggio, andrebbe sicuramente contro lo spirito della legge regionale n. 14 del 1999 che non ha inteso, senz'altro, pregiudicare il diritto al saldo del contributo integrativo all'avente diritto che ha provveduto a rilasciare l'alloggio prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999. Risulta pertanto corretto, e conforme allo spirito del legislatore, che il contributo integrativo di cui all'articolo 6 sia erogato anche a tutti gli aventi diritto ancorché in attesa di conguaglio. Occorre sottolineare che è logicamente consequenziale, per chi eventualmente detiene un alloggio assegnato in via provvisoria, che il conguaglio del contributo spetti solo a seguito del rilascio dell'alloggio posseduto (comma 28).

 

Con la presente norma si abrogano, quindi, il 2° e il 3° comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1999 e si assegna la titolarità della procedura ai Comuni di Gairo, Cardedu e Osini. Ai fini di evitare ulteriori sperequazioni e trattare in maniera diversa e parziale analoghe situazioni viene abrogato anche il 3° comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999 in quanto penalizza coloro che sono detentori di alloggio assegnato in via provvisoria (comma 29).

 

Infatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999 prevedono che gli alloggi costruiti dallo Stato e trasferiti alla Regione nei nuovi abitati di Gairo, Cardedu e Osini sono ceduti in proprietà a coloro che hanno titolo; dal prezzo di vendita dell'alloggio deve essere portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale n. 14 del 1999 (lire 40.000.000; euro 20.658,28). Il terzo comma del medesimo articolo 7 della citata legge regionale n. 14 del 1999 prevede che il contributo da portare in detrazione dal prezzo di vendita è ridotto del 20 per cento per coloro che alla data della cessione risultino già occupanti di alloggio nei centri interessati , per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria. Altra problematica di emergenza che sussiste in relazione di numero degli abitanti dei predetti comuni è connessa alla delicata situazione, stante il tempo trascorso, di carenza di alloggi. La delicata situazione sta nel fatto che molti alloggi, oggetto di definitiva assegnazione, sono da tempo occupati da parte di soggetti in attesa di avere riconosciuto altro titolo diverso. Pertanto, considerata la particolare problematica di emergenza abitativa, che interessa i predetti comuni, con la presente norma, al comma 4, si prevede l'assegnazione e la gestione, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, degli alloggi costruiti dallo Stato in seguito all'alluvione del 1951. I comuni sono pertanto autorizzati ad assegnare tali alloggi, detenuti alla data del 7 maggio 1999, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti dalla citata legge regionale n. 13 del 1989. In conclusione, si è inteso porre rimedio e risolvere le già gravi situazioni di disagio e provvisorietà dei cittadini danneggiati e destinatari delle relative provvidenze di risarcimento.

 

È stata proposta la presente norma, che non concerne il rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 1999 e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, ma si prefigge di risolvere aspetti interpretativi connessi alla citata legge regionale n. 14 del 1999.

L'articolo 13, in materia di interventi a favore del sistema industriale, prevede:

- al comma 1, la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, per l'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione di una concessione integrata per la gestione della miniera carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 2005;

- al comma 2, un ulteriore stanziamento di euro 3.800.000 per le finalità del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005 relativa alla gestione liquidatoria della Marfili Spa, Sigma Invest Spa, Intex Spa e loro collegate;

- al comma 3, la spesa di euro 10.500.000 per i progetti di ambientalizzazione territoriale, in particolare dell'area di Molentargius;

- al comma 4, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, per favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività. I relativi interventi sono disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale e per la loro gestione l'Assessorato dell'industria può stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario che eserciti attività di concessione di finanziamenti;

- al comma 5, infine, l'erogazione di contributi in favore di imprese per la realizzazione di progetti, di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e i riutilizzo di materiali di discarica, ai sensi della lettera a), punto 2) dell'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 1989 (Disciplina delle attività di cava). 

Nell'articolo 14, che dispone in materia di lavoro:

- i commi da 1 a 4 autorizzano la Regione a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli enti locali singoli o associati, per favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna.

Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento dei progetti inclusi nel programma, in misura non inferiore a un terzo delle spese ammesse; tali progetti devono essere rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati nonché ad iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo, hanno la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati. La spesa autorizzata per l'anno 2006 è pari a euro 20.000.000 di cui almeno euro 1.000.000 sono destinati al Comune di La Maddalena.

- il comma 5 istituisce un fondo per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, con una dotazione iniziale di euro 1.500.000;

- il comma 6 sostituisce l'importo di euro 70.000 previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2004, quale contributo per iniziative di autoimpiego, al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori LSU;

- il comma 7 autorizza la spesa per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna;

- il comma 8 destina euro 150.000 al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero casearia;

- il comma 9 autorizza il finanziamento per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1998 relativa alle reti di partenariato imprenditoriale.

L'articolo 15 contiene le disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport. 

Tali disposizioni costituiscono, nella maggior parte dei casi, il supporto normativo di spese che, in carenza di una disciplina organica in materia, devono essere autorizzate di anno in anno. Tra esse rilevano quelle a favore dell'istruzione e nel campo della cultura (commi 1, 2 e 3) e quelle a favore delle attività culturali, di spettacolo e sport (comma 4).

Tra le attività riferite al settore dell'istruzione è da rilevare il notevole sforzo finanziario:

- per eliminare la dispersione scolastica (euro 12.350.000) destinati a sostenere, con la concessione di borse di studio, fornitura di libri di testo in comodato, abbattimento dei costi di trasporto e prestiti d'onore, in particolare, gli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate;

- per la diffusione (euro 25.000.000) della conoscenza della lingua inglese, programma "Sardegna Speaks english".

Tra gli interventi finalizzati alla promozione della cultura è la "Fabbrica della creatività": progetto sperimentale per la creazione di un centro di incontro e di lavoro delle arti contemporanee.

 

Il comma 5 prevede il concorso della Regione alla realizzazione del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) mediante attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società e autorizza la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92, e 93 della legge regionale n. 11 del 1998.

 

I commi da 6 a 8 stabiliscono le modalità per la fissazione del termine per la presentazione delle domande di contributo relative a varie leggi regionali e criteri per la rendicontazione di contributi.

 

Il comma 9 prevede il mantenimento nei bilanci degli enti locali fino al 31 dicembre 2006 delle somme per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica e non impegnate entro i termini di legge.

 

Articolo 16 - Sanità e assistenza sociale

 

I commi da 1 a 7 dispongono in merito a autorizzazioni di spesa tra le quali rileva l'integrazione regionale al fondo sanitario regionale (comma 1) e la riorganizzazione delle funzioni in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (comma 3).

 

I commi da 8 a 13 regolamentano parte della politica sociale attuata dall'Amministrazione regionale che, proseguendo nell'ottica di razionalizzazione e sviluppo già intrapresa con la manovra finanziaria 2005, è in particolare orientata:

- comma 10: a favorire il rientro in famiglia di persone attualmente inseriti in strutture sanitarie e/o sociali (Programma "ritornare a casa");

- comma 11: a favorire il percorso di reinserimento sociale di giovani dimessi da strutture residenziali;

- comma 12: a favorire la permanenza di persone non autosufficienti nella propria abitazione;

- comma 13: a favorire il risanamento sociale e lavorativo di persone con provvedimenti penali; 

I commi 14 e 15 in materia di edilizia sanitaria dispongono:

- il primo, a fine di accelerare le procedure di approvazione delle relative opere, la competenza in materia, a seconda del valore, al CTAR o al CTAP di cui, rispettivamente agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987;

- il secondo, al fine di completare le opere in corso e di ammodernare il patrimonio tecnologico, autorizza la spesa di euro 66.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento. 

Il comma 16, infine, prevede una deroga ai comandi ex articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 per garantire il monitoraggio e al riqualificazione della spesa sanitaria. 

Articolo 17 - Disposizioni in materia di trasporti 

Il comma 1 assicura la copertura finanziaria al rinnovo contrattuale relativo al settore del trasporto pubblico locale.

 

Il comma 2 consente di applicare anche a favore delle Ferrovie della Sardegna la disciplina di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (delega delle opere).

 

Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 da destinare al potenziamento delle linee di trasporto a favore degli studenti delle scuole superiori, finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica.

 

Il comma 4 consente di erogare i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982 alle gestioni governative concessionarie dei servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari.

 

Il comma 5 è di copertura agli oneri derivanti dalle procedure di liquidazione del PTM. 

CAPO III

Negli articoli 18 e 19, oltre alle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale, sono contenute le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), relative alla cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42.

 

Al riguardo si rammenta che la citata legge aveva istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

 

Attualmente sono iscritti all'albo 759 lavoratori della formazione di cui 476 non docenti e 283 docenti. Gli ultracinquantenni risultano essere 234.

 

L'articolo 18 prevede una duplice possibilità di incentivazione all'esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- al comma 2 è data tale possibilità a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento, al comma 3 a quelli che non hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento. 

Nei commi 4 e 5 vengono indicati: la modalità di presentazione delle domanda (da trasmettere all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con l'indicazione dei requisiti) e i termini per la corresponsione delle indennità (tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro).

 

Infine, il comma 6 prevede che nell'ambito delle funzioni e dei compiti degli enti locali in materia di formazione professionale, servizi per l'impiego e politiche del lavoro, i comuni e le province possano indire pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989.

 

L'articolo 19, ai commi 1 e 2 contiene le disposizioni in materia di contrattazione collettiva, da inserire ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n° 31 del 1998. In particolare, le disposizioni sulla contrattazione fissano per la Regione e per gli enti l'ammontare delle risorse utilizzabili, tenendo conto che la stessa andrà ad estendersi al biennio economico 2006-2007.

 

Anche quest'anno vengono previste norme aventi finalità di contenimento della spesa di funzionamento e, più in generale, di razionalizzazione organizzativa.

 

Si citano a titolo esemplificativo: i commi 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 e 21 dell'articolo 19.

 

Ai commi 3 e 4 è contenuta la proroga a tutto il 2006 dell'esodo incentivato per il personale regionale. Si prevede che i posti che resi vacanti vengano portati in detrazione nella dotazione organica complessiva dell'Amministrazione e degli enti.

 

Al comma 5 si prevede il blocco delle assunzioni per le categorie A B e C.

 

Al comma 11 si prevede che le spese di cura del personale che riporti danni per cause di servizio vengano poste a carico del personale stesso e non dell'Amministrazione regionale.

 

Il comma 12 dispone la riduzione dei compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e ai componenti dei comitati di vigilanza.

 

Nel comma 13 è disposta la soppressione della figura dell'autista addetto all'Ufficio di gabinetto. L'indennità di gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è, inoltre, limitata esclusivamente agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori.

 

Nel comma 18 è previsto che, in caso di trasferimento di dirigenti a funzioni dirigenziali di minor valore economico, l'indennità di funzione da corrispondere non sia più quella originaria, ma sia data dal valore medio delle indennità previste per l'originario e per il nuovo incarico.

 

Il comma 19 detta disposizioni di contenimento in materia di incentivi dovuti per le spese di progettazione e di compensi per il personale dell'area legale.

 

Nel comma 21 vengono soppresse le indennità di missione e di trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1987 a favore degli organi di amministrazione degli enti regionali, nonché quelle destinate a favore dei dirigenti e del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti regionali.

 

Di notevole rilievo sono, inoltre, le disposizioni relative alla valutazione dei dirigenti. Nel comma 9 si intende dare l'avvio alla valutazione dei dirigenti legando l'attribuzione dei compensi accessori al risultato conseguito nell'esercizio delle loro funzioni, dando mandato alla Giunta regionale di costituire due appositi organismi, uno di valutazione e uno di tutela del comparto:

- il Nucleo di supporto alla valutazione, composto da tre esperti interni all'amministrazione individuati nelle aree funzionali all'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni;

- il Comitato dei garanti, composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti in materia, uno interno ed uno esterno all'amministrazione regionale. 

Infine, si illustrano brevemente i restanti commi dell'articolo 19.

 

Il comma 6 stabilisce che le risorse destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali vengano distribuite sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia di organizzazione delle dotazioni organiche delle direzioni.

 

Nel comma 7 viene modificata la disciplina del comando, viene eliminato il limite di venti dipendenti per esercizio finanziario e ampliato l'arco temporale di riferimento che diventa da annuale a triennale.

 

È inoltre previsto il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche nel limite di dieci unità nello stesso esercizio finanziario.

 

Al comma 8, al fine di sopperire a temporanee carenze di organico di livello dirigenziale, è previsto che l'Amministrazione regionale possa, quando il numero di dirigenti in servizio risulti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, attribuire le funzioni dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici.

 

È inoltre previsto che, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, l'Amministrazione regionale possa attribuire funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per un numero di posti pari al 50 per cento di quelli messi a concorso.

 

Nel comma 10, è data facoltà all'Ente foreste della Sardegna di avvalersi, per l'assunzione di lavoratori di qualifica o categoria corrispondente a quella a cui si riferiscono i concorsi, delle graduatorie dei concorsi espletati dall'Amministrazione regionale.

 

Al comma 14, è data facoltà al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005, di chiedere l'iscrizione al FITQ regionale.

 

Il comma 15 prevede per l'Amministrazione regionale l'autorizzazione allo stanziamento di euro 3.210.000 a favore del Fondo integrativo pensioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1965. A favore del medesimo fondo, l'articolo 16 ha previsto un incremento del contributo pari a 1,50 punti a decorrere dal 1 gennaio 2006 e a un ulteriore punto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

 

Nel comma 17 è prevista la conservazione a residui delle somme relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro.

 

Infine, il comma 20 prevede una riduzione dal 40 per cento al 25 per cento dei posti riservati al personale interno all'Amministrazione regionale nei concorsi pubblici. 

CAPO IV

All'articolo 20, è inserita, tra l'altro, al comma 4, la norma relativa alla gestione del Piano paesaggistico regionale che prevede l'autorizzazione alla spesa di euro 500.000 per la gestione integrata delle coste dell'isola per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) acquisizione in gestione di terreni ed immobili ricadenti nella fascia costiera;

b) progettazione e gestione integrata del patrimonio costiero affidato alla Conservatoria anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;

c) programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche digestione integrata costiera e delle trasformazioni territoriali;

d) studi, ricerche, informazione e prodotti della tutela attiva delle coste secondo i principi della gestione integrata e dello sviluppo sostenibile.

Tra le disposizioni diverse sono, inoltre, inserite le norme di seguito illustrate.

 

Nel comma 1 vengono ampliati i riferimenti normativi che consentono la  prosecuzione delle convenzioni con soggetti già controparte dello Stato al momento dell'effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

Il comma 2 prevede l'autorizzazione alla spesa annua di euro 300.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei soggetti che svolgono attività di volontariato.

Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata, al comma 3, una  spesa valutata in euro 200.000 annui.

All'attività di ricerca sono destinati, al comma 5, euro 13.000.000 per l'anno 2006. 

Infine, nel comma 6, è autorizzata nell'anno 2006 l'ulteriore spesa di euro 200.000 per il riordino del patrimonio immobiliare della Regione.

 

Articolo 21 è la norma di copertura finanziaria

 

Articolo 22 è la disposizione di entrata in vigore


 

 

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
Disposizioni finanziarie 

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario
 

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB. E03.053). 

2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1. 

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051). 

4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB. E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro -3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro -68.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051). 

5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007, e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)

2006                    euro                      34.095.000

2007                    euro                      27.045.000

2008                    euro                      27.045.000

b)   fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)

2006                    euro                      10.000.000

2007                    euro                      10.000.000

2008                    euro                      30.000.000 

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D. 

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E. 

9. Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, concernenti il patto di stabilità, sono confermate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell' articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. 

10. È disposto nell'anno 2006 il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (UPB E03.022). 

11. È disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):

a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;

b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS Spa. 

12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10";

b) il numero 1 del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato. 

13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie. 

14. L'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

   

Capo II
Disposizioni nei vari settori di intervento  

Art. 2
Disposizioni a favore degli enti locali
 

1. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020).

2. Per le finalità di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020). 

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione. 

4. In deroga alle disposizioni di cui alle legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

   

Art. 3
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca
 

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048). 

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

3. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2005 relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di valorizzazione ambientale e sviluppo locale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035). 

4. È autorizzata, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035). 

5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui, dell'UPB S05.060 (cap. 05204) destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PRAR), ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

   

Art. 4
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 75 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041).

2. A valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006, è destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana (UPB S06.041).

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021). 

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l'Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell'Anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell'Anagrafe di cui al comma 4 del presente articolo. 

6. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.043). 

7. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045). 

8. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento è finalizzato all'integrazione del fondo rischi e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche della Sardegna. Il relativo programma di intervento è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

   

Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche
 

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di 35.000.000 di euro nell'anno 2006 e di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per 51.000.000 di euro mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma è destinato:

a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;

b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. 

2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento alle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5 ter dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno. 

3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 

4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028). 

5. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2003, è autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2007 (UPB S08.033). 

6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033). 

7. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale (UPB S08.053). 

8. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (UPB S08.031). 

9. È autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053) 

10. Per l'attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.053). 

11. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata la spesa di 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055).

12. È autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072). 

13. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033). 

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079).
   

Art. 6
Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S09.057). 

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005, relativa alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali Sigma Invest Spa e Intex Spa e loro collegate, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (UPB S09.055). 

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 10.500.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all'area di Molentargius (UPB S09.058). 

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna. Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, sono finalizzati a:

a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;

b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;

c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi;

d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;

e) consentire il risparmio energetico delle imprese. 

5. Per la gestione degli interventi di cui al comma 4 l'Assessorato regionale dell'industria può stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che eserciti attività di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura di evidenza pubblica (UPB S09.014, S09.024 e S09.038).

   

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro
 

1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009). 

2. L'importo di euro 70.000 previsto dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2004, è sostituito con quello di euro 35.000. 

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035). 

4. A valere sull'UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia. 

5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB. S01.045).

   

Art. 8
Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport
 

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);

b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);

c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062);

d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella regione (UPB S11.067);

e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072);

f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);

g) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067);

h) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);

i) la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);

l) la spesa di euro 50.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle università (UPB S11.072);

m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale n. 7 del 2005 per l'anno 2006, pari ad euro 6.500.000 è ripartita come segue (UPB S11.067):

a) corsi universitari ad Olbia    
    euro                                    129.000

b) corsi universitari a Tempio Pausania 
    euro                                       86.000

c) corsi universitari ad Alghero

    euro                                     450.000

d) Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale

    euro                                  3.000.000

e) Consorzio Uno di Oristano

    euro                                  2.220.000

e) Consorzio Forgea International

    euro                                      170.000

f) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)

    euro                                       445.000

 

Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della gioventù, è autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11.072). 

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 è così sostituito:

"2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane od estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive. Per l'esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11. 067)".

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della "terza età" in Sardegna).

4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi: 

a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);

b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (UPB S11.015);

c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);

d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.052);

e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);

f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì) è erogato annualmente alla Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro;

g) per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico, è autorizzata nell'anno 2006, la spesa di euro 650.000 (UPB S11.027). 

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033). 

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione:

a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);

b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari);

c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 56 (Interventi per le attività teatrali e musicali) e articolo 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali);

d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna);

e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica).

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sopraindicate leggi regionali debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni in contrasto con la presente norma:

a) comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;

b) comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12;

c) comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28. 

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attività da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione entro i tre mesi successivi alla data dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo. 

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorché non impegnate entro i termini di legge.

   

Art. 9
Disposizioni in materia di sanità e assistenza
sociale 

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinato sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera CIPE; per tale finalità, nell'anno 2006, è autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (UPB S12.029 e S12.030). 

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027). 

3. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044). 

4. È autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S12.057). 

5. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059). 

6. È autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068). 

7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068). 

8. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno. 

9. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, sono attribuite alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale. 

10. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organismi di volontariato iscritti al Registro regionale, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza (UPB S12.068). 

11. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del Comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato tecnico amministrativo regionale e al Comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 è abrogata. 

12. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell'anno 2005, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza ai sensi della lettera i) dell'articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.029).
   

Art. 10
Disposizioni in materia di trasporti
 

1. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale. 

2. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S13.021). 

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.134.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa (PTM) (UPB S13.015).

   

Capo III
Disposizioni in materia di personale

Art. 11
Contrattazione collettiva e contenimento della spesa

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa quantificata, per l'anno 2006, in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005. 

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.

   

Capo IV
Disposizioni diverse

 Art. 12
Disposizioni varie
 

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, relativa all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (UPB S01.022). 

2. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S01.054). 

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S03.089). 

4. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S04.035).

   

Art. 13
Copertura finanziaria
 

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

   

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

   

 

TABELLA A
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo di parte corrente (UPB S03.006 - Fondi regionali)

 

(importi in migliaia di euro)

 
   

 

 

 

 
   

2006

2007

2008

 
           
 

1)

Istituzione e gestione dei parchi e delle riserve naturali

2.500

2.500

2.500

 

2)

Norme in materia di inquinamento acustico

1.000

1.000

1.000

 

3)

Norme in materia di qualità dell'aria

1.000

1.000

1.000

 

4)

Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e della biodiversità vegetale della Sardegna

4.100

4.100

4.100

 

5)

Riordino e razionalizzazione delle professioni turistiche

130

130

130

 

6)

Risorse idriche e bacini idrografici

2.000

2.000

2.000

 

7)

Disciplina delle attività estrattive

1.000

1.000

1.000

 

8)

Riordino funzioni in materia di aree industriali

7.415

7.415

7.415

 

9)

Interventi regionali per il cinema

1.200

3.000

3.000

 

10)

Norme per la disciplina della polizia amministrativa locale e la promozione di un sistema integrato di sicurezza

1.000

1.000

1.000

 

11)

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

3.900

3.900

3.900

 

12)

Interventi vari di parte corrente

8.850

0

0

   

TOTALE

34.095

27.045

27.045

             

 

TABELLA B
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo in conto capitale (UPB S03.007 - Fondi regionali)

 

  
 

(importi in migliaia di euro)

 
   

2006

2007

2008

 

1)

Interventi vari

10.000

10.000

30.000

 

TOTALE

10.000

10.000

30.000

           

 

TABELLA C
Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 7, della presente legge)

 


 
   

 

 

 

 

 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI
PER ORGANI AMMINISTRATIVI 

UPB

CAPITOLO

2006

2007

2008

TOTALE
COMPETENZE

01 -  PRESIDENZA DELLA GIUNTA 

 

 

 

 

 

 

L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati 

S01.021

01038

800

0

0

800

 

 

 

       

03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 

       

L.R. 37/98 - Parco scientifico e tecnologico

S03.035

03129

0

0

0

0

L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente foreste

S03.005

03025

4.500

5.000

5.000

14.500

L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale 

S03.053 

 03209

500

0

0

500

 

 

 

       

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

 

 

       

L.R. 19/97 - Produttività personale degli enti locali 

S04.019 

 04025 

0

0

0

0

L.R. 12/05 - Unioni di comuni e Comunità montane

S04.019

04019

0

0

0

0

 

 

 

       

05 - AMBIENTE

 

 

       

L.R. 34/98 - Fermo biologico

S05.050

05146

5.000

5.000

5.000

15.000

L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto

S05.023

05082

100

100

100

300

 

 

05082-01

300

250

250

800

 

 

05082-02

600

650

650

1.900

 

 

05082-03

1.430

1.430

1.430

4.290

 

 

05082-04

20

20

20

60

08 - LAVORI PUBBLICI

 

 

       

L.R. 32/91 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche 

S08.028

08132

2.000

0

0

2.000

L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'ambito 

S08.070

08195

300

0

0

300

L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al

servizio idrico integrato

S08.014

08029

15.000

7.000

7.000

29.000

L.R. 7/05 - art. 5, c. 15 - Monitoraggio edilizia residenziale

S08.079

08165

125

0

0

125

 

 

 

       

09 - INDUSTRIA

 

 

       

L.R. 44/89 e successive integrazioni - Provvedimenti a favore delle PMI industriali

S09.025

09067

0

0

0

0

 

 

 09069 

0

0

0

0

L.R. 11/98 - art. 28, comma 2 e successive integrazioni - Consolidamento finanziario

delle PMI industriali

S09.025

 09071 

500

0

0

500

L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie 

 S09.024 

 09062 

0

0

0

0

 

 S09.028 

 09119 

0

0

0

0

 

 S09.045 

 09139 

3.000

3.000

3.000

9.000

L.R. 33/98 - Gestione liquidatoria EMSA - parte corrente 

 S09.056 

 09157 

50.200

0

0

50.200

 

 

 

       

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

 

 

       

L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di

produzione lavoro e loro consorzi

S10.059

10160

3.000

3.000

3.000

9.000

L.R. 7/97 - Fondo regionale per le società miste

S10.024

10065

0

0

0

0

 

 

10069

0

0

0

0

L.R. 7/97 - Lavori socialmente utili

S10.027

10108

1.000

0

0

1.000

 

 

10109

0

0

0

0

L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro

S10.022

10047

30

30

30

90

 

S10.023

10055

0

0

0

0

 

 

10056

0

0

0

0

 

 S10.024 

10073

25.984

25.984

25.984

77.952

 

S10.026

10083

0

0

0

0

L.R. 26/00 - Norme a sostegno all'imprenditorialità femminile in attuazione della Legge 215/92

 S10.021 

10041 

75

75

75

225

 

S10.026

10077

1.800

1.800

1.800

5.400

L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili

S10.052

10061

1.000

1.000

1.000

3.000

L.R. 20/05, art. 43 - Programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento

inoccupati e disoccupati

S10.009

10125-01

0

0

0

0

 

 

 

       

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

       

L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate

S11.059

11055

900

800

800

2.500

 

 

11056

900

700

700

2.300

 

 

11059

200

150

150

500

 

 

11061

1.350

1.000

1.000

3.350

 

 

11062

80

70

60

210

 

S11.060

11069

1.000

800

800

2.600

 

 

11070

20.000

20.000

20.000

60.000

 

 

11071

0

0

0

0

 

 

 

       

 

S11.062

11079

260

200

200

660

 

S11.063

11087

100

60

60

220

 

S11.072

11175

400

200

100

700

L.R. 26/96 - Interventi regionali per l'Università

S11.067

11120

13.500

12.500

12.500

38.500

L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica

S11.052

11176

1.300

900

600

2.800

L.R. 28/97 - Scuole civiche di musica - Borse di studio

S11.052

11177

0

0

0

0

L.R. 3/03, art. 13, c. 6, lett. i) - Associazione nazionale perseguitati politici italiani ANPPIA

e Unione autonoma partigiani sardi UAPS

S11.052

11331

100

100

100

300

 

 

 

       

12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

 

 

       

L.R. 11/90 - Interventi a sostegno della ricerca sulla B-talassemia

S12.027

12085

250

250

250

750

L.R. 3/03, art. 15, c. 15 - Ricerca screening prevenzione ed educazione sanitaria

S12.025

12012

1.500

1.500

1.500

4.500

L.R. 3/03, art. 16, c. 15 - Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione

penale

S12.068

12250

0

0

0

0

L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue

S12.044

12163

2.000

2.000

2.000

6.000

L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto

S12.030

12109

500

500

500

1.500

 

S12.041

12129

50

50

50

150

13 - TRASPORTI

 

 

 

 

 

 

L.R. 18/89 - Istituzione Fondo regionale compensativo minori entrate per tariffe agevolate

S13.021

13011

2.000

2.000

2.000

6.000

L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

S13.021

13023

800

800

800

2.400

L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello

regionale alle autonomie locali

S13.021

13021

0

0

0

0

L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti

S13.021

13024

0

50

0

50

 

 

 

TABELLA D
Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione
(articolo 1, comma 8, della presente legge)

                                                                                                                                                                                                                       
(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI

PER ORGANI AMMINISTRATIVI

UPB

CAPITOLO

2006

2007

2008

03 - PROGRAMMAZIONE

 

 

 

 

 

L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP

S03.055 - S03.056

03178 - 03179

3.279

(1.721)

3.279

(1.721)

3.279

(6.721)

 

 

 

 

 

 

04 - ENTI LOCALI

 

 

 

 

 

L.R. 2/94, art. 55 - Concorso interessi su mutui contrattati da consorzi fra comuni e da consorzi industriali

S04.020

04047

 

 

0

(52)

 

 

 

 

 

 

L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici

S04.130

04214

15.000

(10.823)

 

 

 

 

 

 

 

 

05 - AMBIENTE

 

 

 

 

 

L.R. 7/02, art. 14, c. 15 - Valutazione ambientale

S05.035

05084

0

(150)

0

(130)

 

 

 

 

 

 

 

06 - AGRICOLTURA

 

 

 

 

 

L.R. 30/75, artt. 1 e 8 - Concorso mutui miglioramenti fondiari

S06.023

06073

 

 

0

(15.339)

 

 

 

 

 

 

L.R. 60/79 - Proprietà coltivatrice

S06.023

06289

 

 

0

(9.193)

 

 

 

 

 

 

L.R. 18/89, art. 25 - Mutui miglioramento fondiario

S06.023

06081

 

 

0

(821)

 

 

 

 

 

 

L.R. 1/99, art. 19, c. 2 - Ricomposizione fondiaria

S06.042

06302

 

 

0

(10.330)

07 - TURISMO

 

 

 

 

 

L.R. 40/93, art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche

S07.024

07085

 

 

2000

(6.005)

 

 

 

 

 

 

L.R. 40/93, art. 3 - Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche

S07.025

07096

 

 

50

(363)

 

 

 

 

 

 

08 - LAVORI PUBBLICI

 

 

 

 

 

L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto

S08.017

08045

 

 

62

(22)

 

 

 

 

 

 

L.R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale

S08.017

08047

 

 

303

(18)

 

 

 

 

 

 

L.R. 26/84, art. 15 - Somme da versare al fondo edilizia economica di cui alla L. 22/75

S08.080

08185

 

 

0

(10.071)

 

 

 

 

 

 

L.R. 33/86 - Contributi ammortamento mutui di investimento assunti dagli EE.LL.

S08.017

08046

 

 

1.361

(188)

 

 

 

 

 

 

L.R. 1/99 - Opere pubbliche di interesse degli EE.LL.

S08.033

08323

580

(1.420)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - INDUSTRIA

 

 

 

 

 

L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria

S09.024

09058

 

 

6.000

(5.879)

 

 

 

 

 

 

L.R. 11/98, art. 21, c. 2 - Fondo incentivazione piccole medie imprese

S09.024

09061

 

3.000

(7.329)

6.000

(4.329)

 

 

 

 

 

 

10 - LAVORO

 

 

 

 

 

L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale

S10.049

10134

 

 

700

(37)

 

 

 

 

 

 

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale

S11.033

11241

800

(200)

600

(400)

400

 (13)

 

 

 

 

 

 

L.R. 12/92, artt. 2 e 5 - Università della terza età

S11.072

11182

 

200

(10)

150

(160)

 

 

 

 

 

 

L.R. 9/96, art. 54 - Contributo annuo Associazione Lao Silesu

S11.015

11329

 

 

30

(22)

 

 

 

 

 

 

L.R. 8/97, art. 32, c. 5 - Deputazione storia patria

S11.052

11311

 

 

10

(16)

 

 

 

 

 

 

L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua sarda

S11.015

11122

 

 

700

(1.056)

 

 

 

 

 

 

L.R. 6/04, art. 12, c. 8 - Notiziari regionali e locali non udenti

S11.017

11232

0

(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - SANITÀ

 

 

 

 

 

L.R. 14/01, art. 2 - Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità

S12.077

12211

0

(700)

0

(700)

0

(2.582)

 

 

 

 

 

 

L.R. 7/02, art. 27, c. 11 - Contributi alle associazioni in favore di nefropatici, emodializzati e trapiantati

S12.068

12267

 

 

0

(31)

 

 

 

 

 

 

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono il decremento

 

 

 

 

             

 

TABELLA E

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento
(articolo 1, comma 9, della presente legge)


                                                                                                                                                                                                                                (in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI

PER ORGANI AMMINISTRATIVI

UPB

CAPITOLO

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

02 - AFFARI GENERALI

 

 

 

 

 

L.R. 38/82, art.35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali

S02.017

02026

190

(30)

 

150

(114)

 

 

 

 

 

 

03 - PROGRAMMAZIONE

 

 

 

 

 

L.R. 6/92, art. 52 - Assistenza alle piccole e medie imprese

S03.061

03108

3.000

(3.000)

2.000

(2.000)

2.000

(1.742)

 

 

 

 

 

 

04 - ENTI LOCALI

 

 

 

 

 

L.R. 28/72 - Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione

S04.022

04058

162

(162)

160

(160)

158

(106)

 

 

 

 

 

 

L.R. 6/04 - art. 18 - Predisposizione Piani territoriali

S04.118

04199

1.800

(1.800)

 

 

 

 

 

 

 

 

07 - TURISMO

 

 

 

 

 

L.R. 40/93, art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche

S07.024

07085

2.000

(1.500)

2.000

(2.000)

 

L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato

S07.038

07127

12.000

(12.000)

8.000

(8.000)

7.000

(7.000)

 

 

 

 

 

 

08 - LAVORI PUBBLICI

 

 

 

 

 

L.R. 27/72 - Assunzione oneri enti vari per esecuzione opere pubbliche ammesse al contributo statale

S08.017

08047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 32/85 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa

S08.080

08188

 

 

8.500

(8.500)

L.R. 7/05, art. 5, c. 3 - Gestione liquidatoria ESAF

S08.014

08029

15.000

(3.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - INDUSTRIA

 

 

 

 

 

L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria

S09.024

09058

3.000

(3.000)

3.000

(3.000)

 

 

 

 

 

 

 

10 - LAVORO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 14/68 - Sezione provinciale Unione italiana ciechi

S10.049

10131

450

(50)

450

(50)

450

(424)

 

 

 

 

 

 

L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale

S10.049

10136

1.702

(1.702)

754

(754)

754

(181)

 

 

 

 

 

 

L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale

S10.049

10134

700

(700)

700

(700)

 

 

 

 

 

 

 

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 35/89 - Contributo annuale Fondazione G. Dessì

S11.052

11319

115

(29)

115

 (29)

115

 (27)

 

 

 

 

 

 

L.R. 1/90, art. 60 - Finanziamenti ad enti ed organismi con finalità didattica e socio culturali

S11.066

11108

80

(20)

60

(20)

40

(4)

 

S11.052

11330

42

(25)

42

(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

S11.015

11332

100

(100)

100

(100)

100

(17)

 

 

 

 

 

 

L.R. 39/91 - AILUN

S11.067

11124

950

(340)

688

(78)

688

(17)

 

 

 

 

 

 

L.R. 12/92, artt. 2 e 5 - Università della terza età

S11.072

11182

400

(160)

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 6/95, art. 50, c. 5 - Contributo annuo Istituto storico arborense

S11.015

11321

26

(26)

26

(26)

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 9/96, art. 54 - Contributo annuo Associazione Lao Silesu

S11.015

11329

30

(30)

30

(30)

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 8/97, art. 32, c. 5 - Deputazione storia patria

S11.052

11311

10

(10)

10

(10)

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua sarda

S11.015

11122

700

(700)

700

(700)

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 6/01, art. 5, c. 4 - Edilizia scolastica

S11.065

11100

26.000

(13.384)

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - SANITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 7/05, art. 13, c. 18 - Contributi per l'auto-aiuto

S12.068

12108

 

 

80

(80)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA F

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

 

 

 

 

(migliaia di euro)

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

UPB

CAP.

 

Trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente o organismo appartenente al settore P.A.

S04.017

04046-00/P

102.759

 

S12.029

12100-00

63.000

TOTALE COMPLESSIVO

   

 165.759