CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 199/S-A

presentata dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PIGLIARU


il 3 gennaio 2006


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2006)



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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Premessa

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 � steso secondo un principio di stretta coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2006-2008 approvato dal Consiglio regionale.

Come noto, infatti, le priorit� contenute nel DPEF sono competitivit�, coesione ed occupazione, per uno sviluppo sostenibile.

La finanziaria persegue questi obiettivi secondo interventi che verranno successivamente dettagliati salvaguardando al contempo alcune scelte strategiche maturate nel suo programma e nel dibattito consiliare svoltosi nel 2005.

Ci si riferisce, in particolare, al rafforzamento dell'azione di risanamento finanziario del bilancio regionale ed alla vertenza in atto con lo Stato per il riconoscimento delle quote di compartecipazione IVA in forma adeguata agli obiettivi previsti dallo Statuto, ed a quelle di compartecipazione IRPEF ingiustamente trattenute dall'Amministrazione statale.

Nel disegno di legge finanziaria, inoltre, vengono previsti alcuni nuovi regimi d'imposta che consentiranno di creare beneficio in termini di entrate relativamente ad attivit� economiche o di consumo dei beni isolani per le quali attualmente la Regione non ha nessuna forma di entrata n� diretta n� compartecipata.

Va notato, a questo proposito, che nel disegno di legge � prevista l'istituzione dell'Agenzia regionale per le entrate, quale strumento di supporto all'Amministrazione e di rafforzamento della politica regionale per le entrate.

Il disegno di legge prevede stanziamenti complessivi significativamente maggiori rispetto al 2005.

In questo contesto, prosegue comunque il risanamento finanziario del bilancio. � opportuno, infatti, sottolineare che, nel rispetto di quanto previsto dal DPEF, l'ulteriore indebitamento autorizzato, pari a euro 165.759.000 raggiunge il 2,7 per cento delle spese previste su fondi regionali ed assegnazioni statali. Questo consente di accelerare la riduzione del ricorso all'indebitamento (che ancora nel 2004 era pari a pi� del 20 per cento sulle spese previste) ed allo stesso tempo, per la prima volta dopo cinque anni, porta ad un riduzione dello stock del debito regionale.

Relativamente alle entrate da compartecipazione il disegno di legge tiene conto della previsione di una compartecipazione IVA al 70 per cento per il 2006, nonch� ad un recupero delle compartecipazioni IVA del 2004 e 2005 (rispettivamente al 40 per cento ed al 55 per cento) da utilizzare per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione. Parimenti, all'abbattimento del disavanzo di amministrazione viene destinata una previsione di entrate per arretrati di compartecipazione IRPEF pari a euro 1.500.000.000.

Prima di passare all'illustrazione dell'articolato pare utile sottolineare che:
- per quanto riguarda la competitivit� del sistema regionale il disegno di legge prevede interventi particolarmente rilevanti nel campo dell'istruzione (soprattutto contro la dispersione scolastica), dei nuovi regimi di aiuto alle imprese (in esenzione di notifica) e di interventi a favore dell'innovazione, della ricerca e dell'associazionismo economico. A rafforzamento di questo insieme di interventi per le imprese viene prevista l'istituzione dell'Agenzia Sardegna promozione. Sempre sul tema della competitivit�, infine, si configura un ampio intervento per la diffusione della lingua inglese (Sardegna speaks english);
- relativamente agli interventi sulla coesione sociale e territoriale si pu� qui richiamare un insieme di azioni relative alla lotta contro il disagio psico-fisico, nonch� il rafforzamento di quelle straordinarie per il lavoro con il piano "Sardegna fatti bella" attraverso il quale verranno impiegati, con l'ausilio dei comuni, un significativo numero di disoccupati. Sempre in termini di coesione sociale il disegno di legge prevede un insieme di interventi coordinati per la casa e per il risanamento delle zone urbane degradate.

Pare opportuno sottolineare, infine, che gli interventi per gli enti locali sono previsti in aumento del 5 per cento e, soprattutto, aumentano le azioni che la Regione compie con delega diretta a comuni e province.

Introduzione all'articolato

I disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati rappresentano gli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria della Regione, ai termini dell'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983. Il presente disegno di legge finanziaria si presenta composto da 22 articoli raggruppati in 4 capi.

CAPO I
Articolo 1 - Disposizioni di carattere finanziario.

I commi da 1 a 4 dispongono in merito al ricorso al credito sia quale fonte per il raggiungimento del pareggio di bilancio a favore delle spese destinate ad investimento, per euro 165.759.000 - trattasi dell'indebitamento pi� basso degli ultimi 10 anni e inferiore al 70 per cento rispetto a quello autorizzato nel 2005 -, sia a parziale copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005 (stimato in euro 3.166.598.000) per un importo di euro 1.316.590.000, essendo la parte restante coperta con entrate proprie.

Il comma 5 prevede le risorse destinate alla copertura di nuovi progetti di legge, elencati nelle tabelle A e B, allegate al presente disegno di legge.

I commi 6, 7 e 8 determinano, nelle apposite tabelle C, D ed E, le autorizzazioni di spesa gi� previste da disposizioni di legge vigenti o che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione.

Il comma 9 ripropone le deroghe gi� previste dalla legge finanziaria del 2005 a favore degli enti locali per il rispetto da parte degli stessi del patto di stabilit�.

I commi 10 e 11 dispongono il riversamento delle entrate del bilancio regionale di disponibilit� sussistente in conto della contabilit� speciale ex Legge n. 402 del1994 e dai fondi di rotazione, per un importo complessivo pari a euro 20.070.000.

Comma 12. Dall'esame dei fondi bancari relativi all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 1983 risulta l'assenza di garanzie regionali in essere e la mancanza di erogazioni per le spese del Comitato bancario (al quale l'articolo 10 della stessa legge affida il compito di decidere sulla concessione del prestito agevolato). � stato riscontrato, inoltre, le che spese per il funzionamento di tale Comitato, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 12 della legge in esame (che prevede l'addebitamento sul fondo garanzie), sono state finora addebitate dalle banche sul fondo di cui all'articolo 12 (relativo alla concessione dei prestiti agevolati). Pertanto, il comma � proposto al fine di ricondurre le spese del comitato nell'ambito del fondo principale relativo all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1983 e poter procedere alla chiusura del fondo garanzie (di fatto utilizzato).

I commi 13 e 14 disciplinano in materia di comitati di gestione dei fondi per la concessione di provvidenze creditizie costituiti con risorse regionali, prevedendo la soppressione degli stessi e la riconduzione, in capo all'Assessorato competente, del provvedimento di concessione; ci� al fine di razionalizzare la relativa spesa.

Articolo 2 - Agenzia per le entrate.

Inutile rammentare l'importante vertenza in corso nei confronti dello Stato per la rivendicazione delle compartecipazioni regionali riferite, in particolare, alle quote IVA e IRPEF, che - come noto - sono diminuite, in valore reale, di circa l'11 per cento a fronte di un considerevole aumento del gettito nazionale, pari ad oltre l'80 per cento nel periodo dal 1991 ad oggi. Questa situazione ha creato notevoli squilibri nella finanza regionale, che un'attenta e puntuale vigilanza sulla stessa avrebbe certamente potuto evitare o quanto meno limitare. Scopo della disposizione, pertanto, del presente articolo � l'istituzione della Agenzia per le entrate quale strumento specialistico a supporto e rafforzamento dell'Amministrazione regionale nella politica delle entrate.

Articoli 3, 4 e 5 - Istituzione di nuovi tributi.

Dispongono sull'istituzione di appositi tributi regionali, a' termini della lettera i) dell'articolo 5 dello Statuto regionale, che gravano su soggetti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o, per l'imposta sulle plusvalenze realizzate nella compravendite di seconde case (articolo 3), con domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi. L'introito proveniente dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 � per il 25 per cento destinato al comune nel quale � generato e per il restante 75 per cento destinato ad un fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale (articolo 6).


Articolo 7 - Disposizioni in materia di contabilit�.

Il comma 1 modifica sostanzialmente il vigente sistema di controllo effettuato dalla Ragioneria, finora limitato a verificare solo formalmente la legittimit� contabile dell'impegno di spesa e che, quindi, prescinde da qualsiasi verifica di legalit� contabile. Il presente comma reintroduce in capo alla stessa Ragioneria l'attivit� di controllo di legittimit� contabile dell'atto di impegno. Attivit� diretta ad accertare la giuridica sussistenza di un titolo formalmente idoneo a giustificare la spesa e ad attestarne la regolarit�. Ci� soprattutto al fine di porre un freno alla formazione di residui passivi, che costituiscono la posta pi� rilevante nella formazione del disavanzo di bilancio

Il comma 2 pone in capo alla Ragioneria le operazioni di commutazione al fine di registrare puntualmente in contabilit� gli impegni e di pagamenti collegati ad accertamenti e riscossioni in entrata.

I commi da 3 a 8 disciplinano in ordine alle somme riscosse a titolo di deposito provvisorio, sempre con la finalit� di porre ordine sulle scritture contabili.

Il comma 9 riporta, infine, ai fini di un puntuale riscontro e coordinamento in materia di entrate di provenienza statale (assegnazioni statali), la relativa competenza in capo all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

CAPO II

L'articolo 8 istituisce l'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione" quale strumento fondamentale per evitare da un lato tutte le sovrapposizioni e i doppioni di competenza degli enti e dei vari organismi che operano nei settori del turismo dell'artigianato tipico e dell'agro-alimentare e dall'altro potenziare la capacit� di penetrazione dei prodotti regionali nei mercati italiani ed esteri.

L'articolo 9 detta norme a favore degli enti locali e prevede:
- al comma 1 il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 2000 rivolti prioritariamente alla qualificazione dei servizi degli enti locali, alla valorizzazione e gestione di beni culturali e alla cura e manutenzione del patrimonio boschivo comunale;
- il comma 2, lo stanziamento di euro 500.000 per la concessione di contributi ai comuni per la ristrutturazione di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi;
- il comma 3, la destinazione prioritaria degli stanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 per il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione;
- al comma 4, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29 del 1998, una norma finalizzata al recupero del patrimonio edilizio privato dei centri storici, in sinergia con la riqualificazione delle urbanizzazioni pubbliche previste dalle risorse del POR Sardegna e della "Riserva aree urbane", di cui alle delibere CIPE destinate esclusivamente alle infrastrutture pubbliche;
- al comma 5 la realizzazione di progetti pilota finalizzati al recupero e alla rivitalizzazione turistico economica dei centri storici di paesi siti in prossimit� delle coste.

L'Articolo 10 fa riferimento agli interventi in materia di ambiente, caccia e pesca:
- il comma 1 prevede la spesa di euro 1.400.000 necessaria a garantire tempestivi ed efficienti interventi di manutenzione delle opere realizzate all'interno del comparto naturalistico e ambientale delle zone umide di Molentargius;
- il comma 2, al fine di favorire la raccolta differenziata di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2002, prevede la concessione di un contributo agli enti locali che provvedono, in tutto o in parte, allo smaltimento dei rifiuti urbani mediante l'utilizzo di impianti di incenerimento o termovalorizzazione;
- il comma 3 intende manifestare, attraverso una cospicua dotazione finanziaria la volont� da parte dell'Amministrazione regionale di riprendere una politica attiva sulle aree protette di competenza regionale, attraverso l'attivazione funzionale dei parchi e delle riserve naturali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
- il comma 4 � relativo alla redazione della Carta della natura prevista dalla Legge n. 394 del 1991, gi� avviata a livello sperimentale, e in via di completamento mediante una apposita convenzione con l'APAT che partecipa mettendo a disposizione la somma di 80.000 euro;
- al comma 5 si prevede uno stanziamento di euro 260.000 per il funzionamento dell'Ufficio regionale di impatto ambientale (UVAR); infatti la deliberazione n. 38/32 di modifica della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005, che ha profondamente riformato le modalit� per la conduzione delle procedure di impatto ambientale, ha istituito il predetto ufficio. Lo stanziamento suddetto si rende necessario ai fini della utilizzazione di consulenti esterni, da selezionale mediante bando, con profili professionali necessari a completare la multidisciplinariet� dell'Ufficio valutazioni ancora largamente incompleta. Una quota parte delle risorse verr� utilizzata per l'integrazione degli strumenti informatici e conoscitivi nonch� per integrare i processi formativi.
- al comma 7 vengono recepiti i contenuti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 con il quale lo Stato ha pienamente recepito la direttiva comunitaria n. 96/61 CE del 24 settembre 1996 in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che prevede, per le aziende soggette a tale disciplina, il rilascio di un'autorizzazione integrata (AIA). In particolare tale autorizzazione rappresenta una svolta fondamentale all'approccio fin qui adottato dagli stati europei in tema di autorizzazioni di carattere ambientale, in quanto vincola l'autorit� competente ad effettuare un approfondito ed unitario esame delle diverse matrici ambientali interessate dall'inquinamento ed un attenta disamina di tutte le parti costituenti l'impianto al fine di verificarne la compatibilit� con l'impiego della migliore tecnologia disponibile (BAT), cos� come previsto nella direttiva succitata. Tale autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni materia ambientale previste dalle vigenti norme.

Nelle more della piena entrata in operativit� delle province, alle quali con apposito disegno di legge l'Amministrazione regionale ha previsto il trasferimento delle competenze in materia di IPPC, la Regione dovr� provvedere, per le imprese soggette a IPPC, al rilascio delle AIA entro il termine di centocinquanta giorni a far data dalla richiesta e comunque non oltre il 31 ottobre 2007.

La complessit� del procedimento comporta, oltre il potenziamento della competente struttura in capo al Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, la disponibilit� di fondi per la necessaria attivit� di supporto tecnico scientifico nella fase di istruttoria tecnica, prevista in capo all'ARPA, quantificabili in euro 200.000 annui per le annualit� 2006 e 2007, somme che possono essere considerate a titolo di anticipo in quanto le imprese soggette al suddetto decreto legislativo sono tenute al pagamento di apposite tariffe per l'istruttoria tecnica e per i relativi controlli.
- Al comma 8, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, � istituito il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici che opera in coordinamento con il catasto nazionale e svolge compiti ben precisi quali:
1) individuare i siti di trasmissione degli impianti di telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione;
2) definire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 chilovolts;
3) individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualit�.

Il catasto, istituito dalla Regione, sar� gestito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS), e dovr� essere anche uno strumento che dar� modo alla stessa ARPAS di acquisire le conoscenze per esprimere le proprie valutazioni in merito all'ubicazione di nuovi impianti nonch� alle proposte di risanamento degli impianti esistenti che non rispettano i limiti delle emissioni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Il comma 11 prevede l'istituzione dell'Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque quale strumento tecnico di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA) previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In Sardegna il decreto � stato recepito con la legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, (articolo 2) cha ha dato incarico all'Assessorato della difesa dell'ambiente di redigere il Piano di tutela delle acque suddetto.

Il PTA � lo strumento mediante il quale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 44 del decreto, vengono individuati gli obiettivi di qualit� ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonch� le misure necessarie per la tutela integrata quali-quantitativa della risorsa idrica.

Le linee generali del PTA sono state adottate con delibera di Giunta regionale n. 17/15 del 12 aprile 2005. A seguito della consultazione pubblica e della concertazione con province e autorit� d'ambito, la Giunta regionale, con delibera n. 47/18 del 15 ottobre 2005, ha approvato in definitiva le linee generali del PTA disponendo, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 14 del 2000, l'invio al Consiglio regionale del documento sintetico.

Le norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela della Acque della Regione Sardegna", all'articolo 6 dispongono la costituzione dell'Ufficio del piano di tutela delle acque (di seguito UPTA) per le attivit� connesse all'organizzazione, gestione, aggiornamento ed attuazione del PTA. Tra gli altri compiti l'UPTA dovr� occuparsi dell'aggiornamento e verifica dello stato di attuazione del PTA e del quadro conoscitivo, del monitoraggio delle misure di tutela quali-quantitativa e verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualit� dei corpi idrici, del coordinamento con gli altri piani costituenti il PdB della Sardegna, della divulgazione dei dati sullo stato ambientale ed in particolare sullo stato di qualit� delle acque superficiali sotterranee.

Il comma 12 prevede il trasferimento alle province delle competenze di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 sostituendo la previsione dell'istituto del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica con quello dell'indennizzo al fine di un contenimento della spesa.

Con i commi 13 e 14 viene trasferita alle province la competenza di rilascio delle licenze di pesca mentre l'articolo 15 prevede una norma di conservazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione del Piano forestale ambientale.

Articolo 11 - Disposizioni in materia agricoltura.

Al comma 1 � previsto l'adeguamento degli allevamenti zootecnici alle prescrizioni comunitarie in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato ai nitrati elevando il tetto di aiuti previsto nella misura POR 4.9. dal 40 al 70 per cento della spesa ammissibile.

Il comma 2 prevede un stanziamento di 3.000.000 di euro a valere sui fondi della Legge n. 499 del 1999 per contrastare la comparsa di numerosi focolai di peste suina africana mediante l'erogazione di finanziamenti ai comuni per prevenire l'insorgenza della malattia ed evitare il diffondersi del virus.

Al comma 3 sono definite le risorse necessarie al fine del concreto avvio delle attivit� dell'ARSEA Sardegna, mentre al comma 4 si specifica l'inquadramento giuridico, economico e previdenziale del personale della Regione e degli enti strumentali assegnato alla predetta Agenzia.

Al comma 5 si prevede l'istituzione dell'Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna mentre nel successivo comma 6 la possibilit� di stipulare apposite convenzioni con gli enti di assistenza agricola per le attivit� di istituzione e tenuta della suddetta anagrafe.

Il comma 7 prevede l'ulteriore proroga dei comandati del personale tecnico degli enti regionali e delle aziende sanitarie locali presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale finalizzati all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 22 del 2000 (blue tongue).

Il comma 8 autorizza la somma di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica che non usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua.
Il comma 9 prevede l'autorizzazione della spesa di euro 2.000.000 al fine della copertura degli oneri relativi alle procedura di liquidazione del SAR.

Il comma 10, con lo stanziamento di euro 300.000, incentiva la concentrazione dei consorzi fidi operanti in Sardegna al fine di costituire, attraverso una maggiore solidit� patrimoniale, pi� ampie garanzie a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese agricole e zootecniche della Sardegna.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di opere pubbliche

Comma 1. La disposizione normativa proposta al primo comma ha il precipuo scopo di consentire l'utilizzo, con gestione diretta da parte degli uffici regionali, delle risorse destinate ad interventi classificati "di competenza regionale" ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987, il cui mancato utilizzo da parte degli enti concessionari, per motivazioni varie riconducibili comunque a responsabilit� dell'ente, vanifica di fatto le finalit� della originaria programmazione regionale per le opere di propria competenza. La semplice revoca "finanziaria", in questi casi, penalizzerebbe la tempestivit� dell'intervento che, invece, previa conferma programmatica da parte della Giunta regionale e riassegnazione sul medesimo capitolo di spesa, pu� proseguire a cura diretta dell'Assessorato titolare della materia.

Comma 2. Con le stesse modalit� di cui al comma 1 sono utilizzate una parte di risorse gi� destinate ad interventi nel settore delle infrastrutture portuali che per cause diverse non potranno essere avviati. Viceversa, vi sono altri interventi urgenti di completamento e ristrutturazione che interessano un gran numero di strutture portuali isolane che potranno essere avviati grazie alla riprogrammazione delle risorse liberate.

Comma 3. La proposta normativa trova giustificazione nella necessit� di garantire, attraverso specifiche procedure di monitoraggio, maggiore efficienza, efficacia ed economicit�, agli interventi oggetto di finanziamento regionale. Nel rispetto di quanto specificamente statuito a livello comunitario, nazionale e recentemente a livello regionale, la disposizione si propone di contribuire concretamente alla risoluzione di una delle annose problematiche che contraddistinguono gli uffici competenti in materia di attuazione di programmi di opere pubbliche, di fatto impossibilitati, a causa dell'ormai consolidato sottodimensionamento del proprio organico, oltrech� a motivo della scarsit� di risorse finanziarie specificamente destinabili, ad assicurare l'indispensabile attivit� di monitoraggio relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi in regime di delega. Detta attivit�, infatti, risulta indispensabile al fine di garantire eventuali azioni correttive, necessarie in presenza di fattori ostativi la compiuta e regolare esecuzione dell'attivit� programmata, rappresentando un valido mezzo di intervento in presenza di un ingiustificato allungamento dei termini procedurali di esecuzione delle opere da parte degli enti attuatori e, conseguentemente, un efficace freno al grave fenomeno della formazione dei residui passivi. Ci� senza incidere sul bilancio regionale, poich� in virt� della specifica caratterizzazione assunta non necessita di copertura finanziaria gravando direttamente sul finanziamento complessivamente destinato alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Comma 4. La proposta in oggetto riguarda, sostanzialmente, le procedure per l'approvazione del Piano di bacino unico regionale o dei Piani stralcio di bacino di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989. Tale norma si rende necessaria al fine di colmare il vuoto normativo derivante dal mancato recepimento nella Regione Sardegna della Legge n. 183 del 1989 concernente "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Si consente in tal modo di radicare il procedimento di approvazione ad un riferimento normativo proprio dando attuazione certa, dal punto di vista della legittimit� giuridica agli atti di pianificazione di bacino.

Comma 5. Il comma integra quanto gi� disposto in merito alla gestione liquidatoria dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005; difatti nel rinviare ad alcune disposizioni di legge relative alla procedura di liquidazione dell'Ente minerario sardo si �, in detta sede, omesso il richiamo all'articolo 7 u.c. della legge regionale n. 33 del 1998 che prevede espressamente l'automatico succedere dell'Amministrazione regionale - al termine delle operazioni di liquidazione - in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ente in liquidazione.

Comma 6. La proposta normativa avanzata ha lo scopo di garantire continuit� e celerit� agli interventi attualmente in corso e relativi alle opere idrauliche rientranti nel sistema delle infrastrutture idriche a supporto del Servizio idrico integrato. Pertanto si dispone, mediante lo strumento della convenzione di finanziamento, il trasferimento in capo all'ESAF Spa, in qualit� di gestore del Servizio idrico integrato (in attesa del perfezionamento dell'operazione di fusione che originer� il futuro Gestore unico), della titolarit� dell'affidamento degli interventi identificati dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 24 del 1987,

Comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale n. 53/22 del 23 dicembre 2004 veniva fatto proprio in sede politica il contenuto delle norme transitorie dello Statuto della Societ� ESAF Spa e pi� precisamente la volont� dell'Amministrazione regionale di rendere temporanea la propria partecipazione (attraverso l'ente) al capitale sociale del nuovo gestore unico. Difatti nelle premesse si richiamavano le norme transitorie nella parte in cui esse "prevedono che entro un anno dal deposito dello Statuto nel registro delle imprese, i comuni debbano detenere almeno il 75 per cento del capitale complessivo, costituito da azioni ordinarie. Entro i successivi quattro anni (entro cinque anni dal deposito dello Statuto) � previsto, infine, il completo possesso delle azioni ordinarie da parte dei comuni e la definitiva uscita della Regione Sardegna. Come � noto � in corso il processo di fusione tra i pi� importanti gestori delle risorse idriche in Sardegna attualmente consorziati in SIDRIS che porter� alla nascita del nuovo gestore unico ABBANOA Spa. Gli atti relativi al processo di fusione espongono chiaramente due aspetti:
- volont� di attribuire una partecipazione azionaria di euro 16.725.829,00 all'ente ESAF in liquidazione;
- esplicito riferimento alla temporaneit� della partecipazione dell'Amministrazione regionale contenuto negli articoli 9 e 40 dello statuto della futura societ� ABBANOA Spa, depositato unitamente al progetto di fusione presso il Registro delle imprese di Cagliari.
Ci� posto con la norma che si propone si vuole rendere pi� celere il "disimpegno" regionale consentendo la diretta gestione delle partecipazioni in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, che curer� tra le altre cose anche il processo di progressiva dismissione a favore dei comuni dell'Ambito territoriale ottimale della Sardegna.

Comma 8. Il comma in oggetto consente la realizzazione dei programmi di costruzione ed ampliamento delle opere cimiteriali di cui alla legge regionale n. 1 del 1999, volti per� a favorire gli interventi considerati pi� urgenti prescindendo pertanto dalle possibilit� finanziarie dell'ente locale interessato. Difatti in passato, la necessit� di un cofinanziamento da parte delle amministrazioni comunali, spesso in situazione di dissesto finanziario, ha comportato che interventi di primaria necessit� ed urgenza non potessero essere richiesti o inseriti in programma per mancanza di risorse destinabili dall'ente locale a dette finalit�.
Pertanto la norma in oggetto abroga il disposto del comma 1dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 del 1999 nella parte in cui prevede che il contributo sia limitato all'80 per cento della spesa necessaria, consentendo la predisposizione di programmi di spesa rivolti a soddisfare le richieste del avanzate dal "territorio" in termini di necessit�, urgenza e fattibilit� degli interventi. L'applicazione della disposizione proposta svolge i propri effetti anche sul programma d'intervento relativo alle risorse stanziate nell'anno 2005.

Comma 9. La norma proposta ha lo scopo di consentire la realizzazione di nuovi programmi sperimentali in materia di edilizia residenziale pubblica. In proposito si richiamano le priorit� gi� inserire nel DPEF 2006-2008 per il settore, e pi� precisamente la volont� di realizzare programmi per concorsi di idee e progettazione per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e degli IACP ed interventi di costruzione e recupero, ovvero acquisto e recupero, di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

Comma 10. Il comma in oggetto stabilisce il nuovo tetto di mutuo concedibile ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985 e s.m.i. nonch� l'aumento della durata del mutuo sino ad un massimo di 20 anni. L'esigenza di tali modifiche scaturisce dall'attuale disinteresse nei confronti di uno strumento di agevolazione non pi� adeguato alle richieste dell'utenza per l'accesso alla prima casa di civile abitazione. L'importo massimo attualmente concedibile, pari ad euro 72.640, risulta infatti ormai insufficiente per far fronte alle spese legate all'acquisto di una casa nonch� alla sua costruzione. Cos� come la durata massima di mutuo, pari attualmente a dieci o quindici anni, non � ormai concorrenziale rispetto alle offerte proposte dagli istituti di credito. L'incremento della durata del mutuo comporter� infatti una diminuzione dell'importo della rata cui devono far fronte semestralmente i mutuatari. In particolare ogni famiglia potr� risparmiare mensilmente circa 124 euro a fronte di un mutuo ventennale di 90.000 euro, (si passerebbe infatti da una rata semestrale di euro 3.535, pari ad euro 589 mensili, per un mutuo quindicennale, ad una rata semestrale di euro 2.790, pari a euro 465 mensili, per un mutuo ventennale). � inoltre introdotta, per famiglie di nuova formazione, al di sotto di una determinata soglia di reddito, la formula del mutuo a tasso zero.

Comma 11. Il comma individua:
- la fattispecie degli interventi volti al superamento di situazioni di rischio e che rispondono a prescrizioni normative in materia di prevenzione quali, in particolare, gli adeguamenti dei posti di lavoro alla legislazione antinfortunistica ed antincendio (Legge n. 626 del 1994);
- la fattispecie degli interventi che, in deroga alle rigorose misure di salvaguardia del territorio introdotte dalla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, in materia di tutela del territorio regionale (divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonch� di approvazione, sottoscrizione e rinnovo di convenzioni di lottizzazione entro una fascia di rispetto costiera) possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge. Pi� precisamente la realizzazione di interventi pubblici finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali. Per questi interventi le autorizzazioni possono essere rilasciate sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta regionale in sede di definizione delle linee guida di cui al comma 7 dell'articolo 2 pubblicati sul BURAS.
Per i suddetti interventi sono richiesti maggiori tempi, in relazione al coinvolgimento dei numerosi enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni obbligatorie nel primo caso e per la necessit� di adottare di volta in volta appositi provvedimenti deliberativi nel secondo caso.
Tutto ci� determina l'esigenza di un prolungamento - che si ritiene congruo in una annualit� aggiuntiva - dei termini previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002 per l'impegno delle relative somme da parte delle stazioni appaltanti e dei termini previsti dalla legge regionale n. 11 del 1983 per l'impegno delle relative somme sul bilancio regionale.

Comma 12. La norma in oggetto ha lo scopo di salvaguardare l'esecuzione dei programmi di spesa relativi agli interventi a difesa dell'assetto idrogeologico del territorio. Parte delle risorse destinate a detti interventi, finanziati con risorse statali a destinazione vincolata, non saranno impegnate entro la fine del corrente anno, ci� comporta la necessit� di stabilirne la loro permanenza in bilancio in qualit� di residui di stanziamento al fine di poter assumere il relativo impegno di spesa entro l'esercizio finanziario 2006.

Comma 13. Il comma in oggetto, abrogando la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggio ERP, consente che tale misura non debba essere fissata con legge regionale, ma possa essere stabilita direttamente dai comuni in quanto in capo agli stessi ricade l'onere finanziario per la copertura di tali spese.

Comma 14. La disposizione in oggetto si ritiene necessaria alla luce delle modificazioni introdotte nell'ambito del settore idrico con l'attuazione della Legge Galli in Sardegna. Difatti, i commi cassati prevedevano il recupero delle annualit� per i mutui regionali contratti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, con carico sulla tariffa praticata dagli enti regionali di gestione del servizio. Lo scenario attuale - caratterizzato dall'esistenza di un programma pluriennale (Piano d'ambito) che contempla gli interventi da effettuarsi sulle infrastrutture e sugli impianti del settore e la individuazione di un gestore che attraverso l'applicazione della tariffa unica � in grado di autorigenerare le risorse impiegate nel sistema consentendo altres� l'ammortamento degli stessi fattori produttivi ad utilit� pluriennale realizzati ed utilizzati nella gestione del sistema idrico - porta a considerare non opportunamente applicabili le disposizioni oggetto di proposta abrogativa.

Commi 15 e seguenti. Trattasi di norme, alcune consuete, di autorizzazione alle spese specificate nei commi medesimi.

Commi da 27 a 31. Intendono superare alcune difficolt� interpretative evidenziatesi nel completamento dell'iter procedurale inerente l'erogazione dei contributi in favore dei privati di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 14 del 1999. Tali difficolt� sono connesse ad una serie di presupposti in rapporto al titolo degli aventi diritto a richiedere sia il contributo ex articolo 4 che quello integrativo ex articolo 6 della citata legge regionale n. 14 del 1999. Di fatto, il comma 27 non incide sull'aspetto finanziario, ma chiarisce che i benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1999, sono concessi ai proprietari gi� assegnatari di area e destinatari di contributo ai sensi della lettera i) dell'articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, ma che alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 14 del 1999 non abbiano iniziato o portato a termine la costruzione dell'alloggio per la mancata erogazione del contributo dovuta all'esaurimento delle risorse di cui alla citata lettera i) dell'articolo 1 della Legge n. 9 del 1952. Si specifica, inoltre, che la titolarit� inerente la procedura di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 14 del 1999 � assegnata alle rispettive amministrazioni comunali di Gairo, Cardedu e Osini.

Da una lettura strettamente letterale del testo originario, parrebbe che abbiano titolo a richiedere il contributo integrativo esclusivamente coloro che attualmente detengono un alloggio assegnato in via provvisoria e al cui rilascio � subordinata l'erogazione del conguaglio del contributo. Limitare il saldo del contributo soltanto agli aventi diritto gi� detentori di alloggio assegnato in via provvisoria comporterebbe una disparit� di trattamento tra analoghe situazioni e contrasterebbe, peraltro, sensibilmente, con la natura esclusivamente risarcitoria dell'agevolazione. Infatti, la mancata applicazione della norma a coloro che hanno gi� rilasciato l'alloggio, andrebbe sicuramente contro lo spirito della legge regionale n. 14 del 1999 che non ha inteso, senz'altro, pregiudicare il diritto al saldo del contributo integrativo all'avente diritto che ha provveduto a rilasciare l'alloggio prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 1999. Risulta pertanto corretto, e conforme allo spirito del legislatore, che il contributo integrativo di cui all'articolo 6 sia erogato anche a tutti gli aventi diritto ancorch� in attesa di conguaglio. Occorre sottolineare che � logicamente consequenziale, per chi eventualmente detiene un alloggio assegnato in via provvisoria, che il conguaglio del contributo spetti solo a seguito del rilascio dell'alloggio posseduto (comma 28).

Con la presente norma si abrogano, quindi, il 2� e il 3� comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1999 e si assegna la titolarit� della procedura ai Comuni di Gairo, Cardedu e Osini. Ai fini di evitare ulteriori sperequazioni e trattare in maniera diversa e parziale analoghe situazioni viene abrogato anche il 3� comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999 in quanto penalizza coloro che sono detentori di alloggio assegnato in via provvisoria (comma 29).

Infatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1999 prevedono che gli alloggi costruiti dallo Stato e trasferiti alla Regione nei nuovi abitati di Gairo, Cardedu e Osini sono ceduti in propriet� a coloro che hanno titolo; dal prezzo di vendita dell'alloggio deve essere portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale n. 14 del 1999 (lire 40.000.000; euro 20.658,28). Il terzo comma del medesimo articolo 7 della citata legge regionale n. 14 del 1999 prevede che il contributo da portare in detrazione dal prezzo di vendita � ridotto del 20 per cento per coloro che alla data della cessione risultino gi� occupanti di alloggio nei centri interessati , per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria. Altra problematica di emergenza che sussiste in relazione di numero degli abitanti dei predetti comuni � connessa alla delicata situazione, stante il tempo trascorso, di carenza di alloggi. La delicata situazione sta nel fatto che molti alloggi, oggetto di definitiva assegnazione, sono da tempo occupati da parte di soggetti in attesa di avere riconosciuto altro titolo diverso. Pertanto, considerata la particolare problematica di emergenza abitativa, che interessa i predetti comuni, con la presente norma, al comma 4, si prevede l'assegnazione e la gestione, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, degli alloggi costruiti dallo Stato in seguito all'alluvione del 1951. I comuni sono pertanto autorizzati ad assegnare tali alloggi, detenuti alla data del 7 maggio 1999, purch� sussistano i requisiti soggettivi richiesti dalla citata legge regionale n. 13 del 1989. In conclusione, si � inteso porre rimedio e risolvere le gi� gravi situazioni di disagio e provvisoriet� dei cittadini danneggiati e destinatari delle relative provvidenze di risarcimento.

� stata proposta la presente norma, che non concerne il rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 1999 e non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, ma si prefigge di risolvere aspetti interpretativi connessi alla citata legge regionale n. 14 del 1999.

L'articolo 13, in materia di interventi a favore del sistema industriale, prevede:
- al comma 1, la spesa di euro 200.000, nell'anno 2006, per l'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione di una concessione integrata per la gestione della miniera carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 2005;
- al comma 2, un ulteriore stanziamento di euro 3.800.000 per le finalit� del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005 relativa alla gestione liquidatoria della Marfili Spa, Sigma Invest Spa, Intex Spa e loro collegate;
- al comma 3, la spesa di euro 10.500.000 per i progetti di ambientalizzazione territoriale, in particolare dell'area di Molentargius;
- al comma 4, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, per favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonch� la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitivit�. I relativi interventi sono disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale e per la loro gestione l'Assessorato dell'industria pu� stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario che eserciti attivit� di concessione di finanziamenti;
- al comma 5, infine, l'erogazione di contributi in favore di imprese per la realizzazione di progetti, di riabilitazione ambientale di cave abbandonate che comportino l'eliminazione e i riutilizzo di materiali di discarica, ai sensi della lettera a), punto 2) dell'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 1989 (Disciplina delle attivit� di cava).

Nell'articolo 14, che dispone in materia di lavoro:
- i commi da 1 a 4 autorizzano la Regione a promuovere, finanziare, coordinare e controllare uno specifico programma di interventi denominato "Sardegna fatti bella", da realizzarsi da parte degli enti locali singoli o associati, per favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologico-ambientale della Sardegna.
Gli enti beneficiari concorrono al finanziamento dei progetti inclusi nel programma, in misura non inferiore a un terzo delle spese ammesse; tali progetti devono essere rivolti alla pulizia delle campagne, delle aree prospicienti le spiagge e dei centri abitati nonch� ad iniziative di educazione ambientale nelle scuole dell'obbligo, hanno la durata di un anno e devono essere attuati con l'impiego di disoccupati. La spesa autorizzata per l'anno 2006 � pari a euro 20.000.000 di cui almeno euro 1.000.000 sono destinati al Comune di La Maddalena.
- il comma 5 istituisce un fondo per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, con una dotazione iniziale di euro 1.500.000;
- il comma 6 sostituisce l'importo di euro 70.000 previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2004, quale contributo per iniziative di autoimpiego, al fine di favorire la stabilizzazione di lavoratori LSU;
- il comma 7 autorizza la spesa per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna;
- il comma 8 destina euro 150.000 al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero casearia;
- il comma 9 autorizza il finanziamento per le finalit� dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1998 relativa alle reti di partenariato imprenditoriale.

L'articolo 15 contiene le disposizioni nel settore dell'istruzione, cultura, spettacolo e sport.

Tali disposizioni costituiscono, nella maggior parte dei casi, il supporto normativo di spese che, in carenza di una disciplina organica in materia, devono essere autorizzate di anno in anno. Tra esse rilevano quelle a favore dell'istruzione e nel campo della cultura (commi 1, 2 e 3) e quelle a favore delle attivit� culturali, di spettacolo e sport (comma 4).
Tra le attivit� riferite al settore dell'istruzione � da rilevare il notevole sforzo finanziario:
- per eliminare la dispersione scolastica (euro 12.350.000) destinati a sostenere, con la concessione di borse di studio, fornitura di libri di testo in comodato, abbattimento dei costi di trasporto e prestiti d'onore, in particolare, gli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate;
- per la diffusione (euro 25.000.000) della conoscenza della lingua inglese, programma "Sardegna Speaks english".
Tra gli interventi finalizzati alla promozione della cultura � la "Fabbrica della creativit�": progetto sperimentale per la creazione di un centro di incontro e di lavoro delle arti contemporanee.

Il comma 5 prevede il concorso della Regione alla realizzazione del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) mediante attivit� di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e societ� e autorizza la prosecuzione delle attivit� in essere ai sensi degli articoli 92, e 93 della legge regionale n. 11 del 1998.

I commi da 6 a 8 stabiliscono le modalit� per la fissazione del termine per la presentazione delle domande di contributo relative a varie leggi regionali e criteri per la rendicontazione di contributi.

Il comma 9 prevede il mantenimento nei bilanci degli enti locali fino al 31 dicembre 2006 delle somme per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica e non impegnate entro i termini di legge.

Articolo 16 - Sanit� e assistenza sociale

I commi da 1 a 7 dispongono in merito a autorizzazioni di spesa tra le quali rileva l'integrazione regionale al fondo sanitario regionale (comma 1) e la riorganizzazione delle funzioni in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (comma 3).

I commi da 8 a 13 regolamentano parte della politica sociale attuata dall'Amministrazione regionale che, proseguendo nell'ottica di razionalizzazione e sviluppo gi� intrapresa con la manovra finanziaria 2005, � in particolare orientata:
- comma 10: a favorire il rientro in famiglia di persone attualmente inseriti in strutture sanitarie e/o sociali (Programma "ritornare a casa");
- comma 11: a favorire il percorso di reinserimento sociale di giovani dimessi da strutture residenziali;
- comma 12: a favorire la permanenza di persone non autosufficienti nella propria abitazione;
- comma 13: a favorire il risanamento sociale e lavorativo di persone con provvedimenti penali;

I commi 14 e 15 in materia di edilizia sanitaria dispongono:
- il primo, a fine di accelerare le procedure di approvazione delle relative opere, la competenza in materia, a seconda del valore, al CTAR o al CTAP di cui, rispettivamente agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987;
- il secondo, al fine di completare le opere in corso e di ammodernare il patrimonio tecnologico, autorizza la spesa di euro 66.000.000 per la realizzazione di un programma di intervento.

Il comma 16, infine, prevede una deroga ai comandi ex articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 per garantire il monitoraggio e al riqualificazione della spesa sanitaria.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di trasporti

Il comma 1 assicura la copertura finanziaria al rinnovo contrattuale relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 2 consente di applicare anche a favore delle Ferrovie della Sardegna la disciplina di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (delega delle opere).

Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 da destinare al potenziamento delle linee di trasporto a favore degli studenti delle scuole superiori, finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica.

Il comma 4 consente di erogare i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982 alle gestioni governative concessionarie dei servizi tranviari urbani e suburbani delle aree di Cagliari e Sassari.

Il comma 5 � di copertura agli oneri derivanti dalle procedure di liquidazione del PTM.

CAPO III
Negli articoli 18 e 19, oltre alle disposizioni in materia di contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale, sono contenute le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), relative alla cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42.

Al riguardo si rammenta che la citata legge aveva istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzionati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1� giugno 1979, n. 47.

Attualmente sono iscritti all'albo 759 lavoratori della formazione di cui 476 non docenti e 283 docenti. Gli ultracinquantenni risultano essere 234.

L'articolo 18 prevede una duplice possibilit� di incentivazione all'esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro:
- al comma 2 � data tale possibilit� a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento, al comma 3 a quelli che non hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento.

Nei commi 4 e 5 vengono indicati: la modalit� di presentazione delle domanda (da trasmettere all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con l'indicazione dei requisiti) e i termini per la corresponsione delle indennit� (tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro).

Infine, il comma 6 prevede che nell'ambito delle funzioni e dei compiti degli enti locali in materia di formazione professionale, servizi per l'impiego e politiche del lavoro, i comuni e le province possano indire pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989.

L'articolo 19, ai commi 1 e 2 contiene le disposizioni in materia di contrattazione collettiva, da inserire ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n� 31 del 1998. In particolare, le disposizioni sulla contrattazione fissano per la Regione e per gli enti l'ammontare delle risorse utilizzabili, tenendo conto che la stessa andr� ad estendersi al biennio economico 2006-2007.

Anche quest'anno vengono previste norme aventi finalit� di contenimento della spesa di funzionamento e, pi� in generale, di razionalizzazione organizzativa.

Si citano a titolo esemplificativo: i commi 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 e 21 dell'articolo 19.

Ai commi 3 e 4 � contenuta la proroga a tutto il 2006 dell'esodo incentivato per il personale regionale. Si prevede che i posti che resi vacanti vengano portati in detrazione nella dotazione organica complessiva dell'Amministrazione e degli enti.

Al comma 5 si prevede il blocco delle assunzioni per le categorie A B e C.

Al comma 11 si prevede che le spese di cura del personale che riporti danni per cause di servizio vengano poste a carico del personale stesso e non dell'Amministrazione regionale.

Il comma 12 dispone la riduzione dei compensi alle commissioni giudicatrici dei concorsi e ai componenti dei comitati di vigilanza.

Nel comma 13 � disposta la soppressione della figura dell'autista addetto all'Ufficio di gabinetto. L'indennit� di gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, �, inoltre, limitata esclusivamente agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori.

Nel comma 18 � previsto che, in caso di trasferimento di dirigenti a funzioni dirigenziali di minor valore economico, l'indennit� di funzione da corrispondere non sia pi� quella originaria, ma sia data dal valore medio delle indennit� previste per l'originario e per il nuovo incarico.

Il comma 19 detta disposizioni di contenimento in materia di incentivi dovuti per le spese di progettazione e di compensi per il personale dell'area legale.

Nel comma 21 vengono soppresse le indennit� di missione e di trasferta previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1987 a favore degli organi di amministrazione degli enti regionali, nonch� quelle destinate a favore dei dirigenti e del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti regionali.

Di notevole rilievo sono, inoltre, le disposizioni relative alla valutazione dei dirigenti. Nel comma 9 si intende dare l'avvio alla valutazione dei dirigenti legando l'attribuzione dei compensi accessori al risultato conseguito nell'esercizio delle loro funzioni, dando mandato alla Giunta regionale di costituire due appositi organismi, uno di valutazione e uno di tutela del comparto:
- il Nucleo di supporto alla valutazione, composto da tre esperti interni all'amministrazione individuati nelle aree funzionali all'organizzazione, della programmazione e dei controlli interni;
- il Comitato dei garanti, composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del comparto regionale e da due esperti in materia, uno interno ed uno esterno all'amministrazione regionale.

Infine, si illustrano brevemente i restanti commi dell'articolo 19.

Il comma 6 stabilisce che le risorse destinate all'organizzazione interna delle direzioni generali vengano distribuite sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia di organizzazione delle dotazioni organiche delle direzioni.

Nel comma 7 viene modificata la disciplina del comando, viene eliminato il limite di venti dipendenti per esercizio finanziario e ampliato l'arco temporale di riferimento che diventa da annuale a triennale.

� inoltre previsto il comando di personale di altri enti e amministrazioni pubbliche nel limite di dieci unit� nello stesso esercizio finanziario.

Al comma 8, al fine di sopperire a temporanee carenze di organico di livello dirigenziale, � previsto che l'Amministrazione regionale possa, quando il numero di dirigenti in servizio risulti insufficiente rispetto alle posizioni istituite, attribuire le funzioni dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni o enti pubblici.

� inoltre previsto che, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, l'Amministrazione regionale possa attribuire funzioni di direzione di servizio a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per un numero di posti pari al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Nel comma 10, � data facolt� all'Ente foreste della Sardegna di avvalersi, per l'assunzione di lavoratori di qualifica o categoria corrispondente a quella a cui si riferiscono i concorsi, delle graduatorie dei concorsi espletati dall'Amministrazione regionale.

Al comma 14, � data facolt� al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005, di chiedere l'iscrizione al FITQ regionale.

Il comma 15 prevede per l'Amministrazione regionale l'autorizzazione allo stanziamento di euro 3.210.000 a favore del Fondo integrativo pensioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1965. A favore del medesimo fondo, l'articolo 16 ha previsto un incremento del contributo pari a 1,50 punti a decorrere dal 1 gennaio 2006 e a un ulteriore punto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Nel comma 17 � prevista la conservazione a residui delle somme relative agli istituti incentivanti contenuti nei contratti collettivi regionali di lavoro.

Infine, il comma 20 prevede una riduzione dal 40 per cento al 25 per cento dei posti riservati al personale interno all'Amministrazione regionale nei concorsi pubblici.

CAPO IV
All'articolo 20, � inserita, tra l'altro, al comma 4, la norma relativa alla gestione del Piano paesaggistico regionale che prevede l'autorizzazione alla spesa di euro 500.000 per la gestione integrata delle coste dell'isola per lo svolgimento delle seguenti attivit�:
a) acquisizione in gestione di terreni ed immobili ricadenti nella fascia costiera;
b) progettazione e gestione integrata del patrimonio costiero affidato alla Conservatoria anche in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati;
c) programmazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche digestione integrata costiera e delle trasformazioni territoriali;
d) studi, ricerche, informazione e prodotti della tutela attiva delle coste secondo i principi della gestione integrata e dello sviluppo sostenibile.

Tra le disposizioni diverse sono, inoltre, inserite le norme di seguito illustrate.

Nel comma 1 vengono ampliati i riferimenti normativi che consentono la prosecuzione delle convenzioni con soggetti gi� controparte dello Stato al momento dell'effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il comma 2 prevede l'autorizzazione alla spesa annua di euro 300.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei soggetti che svolgono attivit� di volontariato.
Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione � autorizzata, al comma 3, una spesa valutata in euro 200.000 annui.

All'attivit� di ricerca sono destinati, al comma 5, euro 13.000.000 per l'anno 2006.

Infine, nel comma 6, � autorizzata nell'anno 2006 l'ulteriore spesa di euro 200.000 per il riordino del patrimonio immobiliare della Regione.

Articolo 21 � la norma di copertura finanziaria.

Articolo 22 � la disposizione di entrata in vigore.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILIT� - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore; CONTU, Vice Presidente; SALIS, Segretario; LADU, Segretario; BARRACCIU, BIANCU, BRUNO, CAPELLI, CUGINI, DIANA (relatore di minoranza), LICHERI, LA SPISA, MARRACINI, MARROCU, PORCU, SCARPA (relatore di minoranza), VARGIU.

Relazione di maggioranza

On.le Secci


pervenuta il 3 febbraio 2006

La Commissione bilancio e programmazione, nella seduta del 26 gennaio 2006, ha approvato, con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza, l'astensione del Consigliere Scarpa ed il voto contrario dei Consiglieri dell'opposizione, i documenti relativi alla manovra finanziaria per gli anni 2006-2008 (legge finanziaria per l'anno 2006, bilancio 2006-2008 e note di programma).

Il disegno di legge finanziaria presentato dalla Giunta regionale, ha subito, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio, lo stralcio di numerose norme che, ad una attenta verifica operata dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 34 bis dello stesso Regolamento, sono risultate incompatibili con il dettato dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (legge di contabilit� regionale).

Tra le norme stralciate si evidenziano alcuni interventi che caratterizzano la manovra finanziaria predisposta dalla Giunta secondo un principio di stretta coerenza con le linee strategiche contenute nel DPEF:
- il programma di interventi finalizzato all'occupazione denominato "Sardegna fatti bella", da realizzare da parte degli enti locali per favorire il risanamento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale della nostra Regione e capace di incidere positivamente sulla riduzione del numero di disoccupati (importo previsto 20.000.000 euro per l'anno 2006);
- il programma "Sardegna speaks english" finalizzato alla diffusione della conoscenza della lingua inglese (importo previsto 25.000.000 euro);
- la realizzazione di progetti pilota finalizzati al recupero ed alla rivitalizzazione turistico-economica dei centri storici di paesi situati in prossimit� delle coste.

Nel novero delle norme stralciate hanno comunque assunto maggiore rilevanza le disposizioni relative all'istituzione di nuovi tributi, in attuazione del disposto della lettera i) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Sardegna, che prevedono in particolare:
- l'istituzione dell'imposta sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case;
- l'imposta sulle attivit� turistiche ambientali;
- l'imposta regionale sugli aeromobili, le imbarcazioni e le navi da diporto.

Tra le norme risultate "intruse" figurano altres� l'istituzione della Agenzia per le entrate, di particolare rilevanza in relazione alla vertenza in corso nei confronti dello Stato per la rivendicazione delle compartecipazioni regionali relative alle quote IRPEF ed IVA e l'istituzione dell'Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna promozione", quale strumento fondamentale per potenziare la capacit� di esportazione dei prodotti regionali nei mercati nazionali ed esteri.

La Giunta regionale, preso atto della decisione del Presidente del Consiglio, si � impegnata a ripresentare le norme stralciate raccolte in uno o pi� disegni di legge collegati alla manovra, che ne costituiranno il completamento.

La Commissione bilancio ha esaminato la manovra finanziaria nel testo nuovo definitosi a seguito dello stralcio ed ha approvato i documenti nei termini fissati dal Regolamento, cercando, nei limiti consentiti dal dettato della norma regolamentare (articolo 34 bis) e nell'ambito delle disponibilit� finanziarie, di dare concrete risposte alle istanze provenienti dalle diverse realt� sociali.

Sono apparsi immediatamente evidenti i limiti dell'articolo 13 della legge di contabilit� che, seppure approvato con l'intendimento di non caricare di contenuti estranei la legge finanziaria, riportandola alla sua connotazione originaria, ha di fatto costretto la manovra limitandola nel suo effettivo dispiegarsi, male interpretando la sua caratteristica di strumento normativo sostanziale, inteso a riconsiderare e modificare, con caratteri di attualit�, decisioni legislative precedentemente assunte in materia di entrate e di spese, per conformarle alle nuove priorit� eventualmente sopravvenute.

La discussione in Commissione ha evidenziato, a questo riguardo, la necessit� di una riforma della legge di contabilit� regionale acciocch� Giunta e Consiglio non siano limitati nella elaborazione degli strumenti economico-contabili che assicurano il pieno estrinsecarsi delle politiche di bilancio.

Tale riforma dovrebbe altres� disciplinare interventi idonei all'accelerazione della spesa regionale. Il testo proposto dalla Giunta conteneva gi� una anticipazione in tal senso con una norma che disciplinava il controllo di legittimit� sugli impegni da parte della Ragioneria; si ritiene che tale norma incida positivamente su pi� aspetti:
- limita sicuramente la proliferazione dei residui passivi che oggi costituiscono "un altro bilancio": il bilancio 2006 prevede un carico complessivo di residui passivi di circa 9.500.000.000 euro di cui circa 4.700.000.000 euro di fondi regionali, a fronte dello stanziamento complessivo della competenza di altrettanti 9.500.000.000 euro circa, tra assegnazioni statali e fondi regionali; se da tale ultima cifra viene detratto l'importo relativo al disavanzo d'amministrazione (3.166.000.000) si ottiene una cifra non molto distante dai 4.700.000.000 euro di residui derivanti dai fondi regionali;
- incide sull'accelerazione della spesa poich�, onde evitare l'economia delle risorse, si � costretti a predisporre i programmi di spesa e gli impegni entro l'esercizio finanziario di riferimento;
- incide positivamente sul risanamento del bilancio perch� con la cancellazione dei residui insussistenti si riduce il disavanzo d'amministrazione.

Nel bilancio per l'anno 2006 sono previsti i fondi che la Regione rivendica dallo Stato in relazione alle compartecipazioni pregresse dell'IRPEF (lettera a) dell'articolo 8, e dell'IVA (lettera g) dell'articolo 8).

Quanto alla compartecipazione dell'IRPEF, la Regione ha evidenziato, come � noto, un andamento anomalo dell'andamento della stessa imposta: negli ultimi 12 anni il gettito dell'IRPEF statale risulta cresciuto, in termini reali, del 39,3%, mentre quello corrisposto alla Regione � rimasto sostanzialmente invariato; quanto poi alla compartecipazione dell'IVA la Regione ha evidenziato che l'entit� della stessa veniva determinata, come stabilito da un ordine del giorno del Senato del 22 dicembre 1995, sulla base del tasso programmato dell'inflazione, disapplicando illegittimamente il dettato della norma (lettera g) dell'articolo 8) in base alla quale la quota di compartecipazione deve determinarsi annualmente d'intesa fra lo Stato e la Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione stessa (lo Stato ha finora corrisposto una quota pari a 2,2 decimi cui corrispondono circa 200.000.000 di euro).

Le richieste della Regione sono state quantificate ed inserite nel bilancio come appresso specificato:
euro 1.500.000.000 quale saldo IRPEF relativo agli anni pregressi;
euro 350.000.000 quale compartecipazione IVA pregressa;
euro 700.000.000 quale quota di compartecipazione dell'IVA per l'anno 2006.

L'importo di euro 1.850.000.000 (saldo IRPEF e saldo IVA) � stato accantonato prudentemente per la copertura del disavanzo di amministrazione che ammonta a complessivi euro 3.166.000.000 (la quota residua � stata coperta con il ricorso al mutuo).

Sul problema delle entrate occorre definire entro breve tempo la vertenza con lo Stato sulle spettanze pregresse e attivare da subito tutte le iniziative necessarie ad attuare l'Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999 tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale della Sardegna, nella quale assume particolare rilevanza la APQ 7, compreso nell'articolo 7, punto c) finalizzato a definire le proposte normative necessarie per adeguare il complesso delle disposizioni contenute nel titolo III dello Statuto.

Occorre osservare al riguardo che gli impegni compresi nell'Intesa sono giuridicamente impegnativi perch� sostenuti oltre che dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche da una apposita deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997.

Sempre sul fronte delle entrate � indispensabile sollecitare l'attivazione di tutti gli adempimenti necessari affinch� lo Stato proceda al rifinanziamento dell'articolo 13 dello Statuto relativo al Piano di rinascita, il cui ultimo rifinanziamento risale al 1994.

La manovra 2006-2008 prosegue nella politica di risanamento finanziario iniziata con l'assestamento del bilancio 2004.

La proposta della Giunta regionale, condivisa dalla maggioranza della Commissione, prevede anche quest'anno un contenimento della spesa attraverso una severa selezione degli stanziamenti e la finalizzazione degli stessi verso settori giudicati strategici per lo sviluppo sociale ed economico della Regione.

Con la proposta della Giunta si � ribadita la ferma volont� di sostenere l'attivit� degli enti locali con risorse adeguate: lo stanziamento relativo al fondo per il funzionamento degli enti locali previsto dalla legge regionale n. 25 del 1993 ha sub�to un incremento di 10.000.000 di euro rispetto a quello del 2005; come evidenziato nella tabella tematica curata dall'Assessorato del bilancio il complesso delle risorse destinate per l'esercizio 2006, a vario titolo, al sistema degli enti locali ammonta a complessivi 645.000.000 di euro rispetto ai 607.000.000 di euro previsti nell'esercizio 2005.

La Commissione ritiene in proposito che vada intensificato il rapporto dell'Amministrazione regionale con gli enti locali e le loro organizzazioni rappresentative, al fine di compiere ogni sforzo normativo, amministrativo e finanziario per sostenere l'impegno nel fronteggiare i problemi di sviluppo e di vita delle comunit� locali, per attrezzare e tutelare il territorio, per organizzare adeguatamente servizi sociali e culturali, per diffondere in definitiva l'effetto urbano e le connesse opportunit� di crescita.

La Commissione condivide la filosofia che ha improntato tutta la manovra finanziaria, compresi i collegati gi� presentati e le norme stralciate che dovranno confluire, come gi� detto, in uno o pi� collegati, presentata dalla Giunta apportando solo alcuni aggiustamenti finalizzati a perequare stanziamenti (sport e spettacolo in particolare) che avevano subito decurtazioni superiori rispetto alla percentuale stabilita per l'anno 2005.

Occorre a tal fine evidenziare che sono state finanziate tutte le leggi di settore riguardanti il sistema produttivo (artigianato, commercio, industria) ma l'impegno della Regione deve essere inoltre rivolto attraverso la rivisitazione delle leggi stesse ad una politica delle risorse che tenda a mobilitare il risparmio, soprattutto regionale, a sostegno delle attivit� di sviluppo.

Occorre studiare il problema ed incentivare forme nuove di partecipazione del risparmio regionale alla produzione, prevedendo una nuova politica di incentivi non pi� basata su contributi in conto capitale e mutui da erogare con fondi regionali, ma basata su contributi per l'abbattimento degli interessi, in grado quindi di mobilitare il sistema creditizio in misura maggiore di quanto oggi avvenga.

La Commissione auspica che i documenti della manovra finanziaria siano approvati dal Consiglio nei termini previsti dal Regolamento al fine di procedere in tempi brevi all'esame dei provvedimenti costituenti i collegati finalizzati al completamento della manovra finanziaria.

 

Relazione di minoranza

On.le DIANA



pervenuta il 3 febbraio 2006

La legge finanziaria e il bilancio 2006-2008 approdano in aula preceduti da due circostanze: l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di due mesi e la censura da parte del Presidente del Consiglio delle norme intruse presenti nel disegno della Giunta.

Premessa questa che, ineludibilmente, conferma due elementi: l'attitudine dell'esecutivo a tradire gli impegni e l'insofferenza di quest'ultimo ad attenersi alle regole, la disinvoltura e lo scarso rispetto, a tacere d'altro, nei confronti dell'organo consiliare. Tanto pi� grave ed intollerabile quest'ultimo, a considerare che le norme cosiddette intruse hanno trovato posto in modo confuso e disorganico nel cosiddetto collegato alla finanziaria che di collegato reca solamente il nome.

� difficile individuare un filo conduttore nella manovra in esame. � laborioso individuare obiettivi chiari e perseguibili che si discostino da risibili palliativi. � pressoch� impossibile scorgere azioni e manovre decise, anche solo per tentare di intraprendere la strada del risanamento e dello sviluppo.

La lettura dei documenti offre, tuttavia, una chiave di lettura: l'ansia di contenere l'indebitamento non gi� attraverso un disegno che scaturisca da una analisi accurata del fenomeno, ma attraverso una serie di tagli disordinati nei settori pi� deboli. Ci� che traspare anche nelle stanche, formali, eppure insofferenti, dichiarazioni di taluni commissari della maggioranza nelle Commissioni di merito.

Il disavanzo permane. Perch�, a fronte di 200 milioni di euro (IVA) di entrate certe, la Giunta ne ha iscritto 700 milioni.

Il disavanzo permane, e pesante. Perch� la Giunta regionale ha ritenuto di inserire 1 miliardo e 850 milioni di euro di presunte risorse non trasferite dallo Stato. Risorse che, sommate ai 500 milioni di euro di presunto mancato trasferimento dell'IVA, assommano a 2 miliardi e 350 milioni di risorse non certe. Ove queste risorse, come facilmente presumibile, non vengano o non venissero erogate, lo scenario che si presenterebbe al di l� della drammaticit� imporrebbe una manovra correttiva che finirebbe per disattendere i principi stessi della manovra.

Bilancio ove � inesistente il principio di veridicit�, previsto dalla Costituzione, perch� costruito su entrate non certe. Ci� che non ha impedito al direttore generale del Bilancio, con evidente spensieratezza, di apporre il visto di legittimit�.

La pretesa della Regione nel rivendicare i trasferimenti suddetti nasce non da analisi scientifica, ma da dati statistici e non da cifre reali. Il differente andamento dell'IRPEF, infatti, � determinato anche da altri fattori, per esempio dai pensionamenti, dalla crescita dei lavoratori dipendenti dallo Stato, ecc., al cui gettito la Regione, come � noto, non partecipa.

In relazione alla compartecipazione dell'IVA la Regione ha evidenziato che l'entit� della stessa veniva determinata sulla base di un rovinoso ordine del giorno del Senato del 22 dicembre 1995 (per la cronaca presentato dal senatore Caddeo), sulla base del tasso programmato dell'inflazione, disapplicando illegittimamente il dettato della norma (lettera g) dell'articolo 8 dello Statuto sardo), in base alla quale la quota di compartecipazione deve determinarsi annualmente d'intesa tra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione. Una siffatta costruzione dell'attuale bilancio preconizza uno scenario con un considerevole incremento del disavanzo (circa 200 milioni) che � gi� quantificato in 3 miliardi e 366 milioni.

Con ben altri presupposti si era presentato il Presidente Soru. A tutt'oggi nessuna delle iniziative messe in campo da questa maggioranza di centrosinistra ha infatti dato certezza di risultati sia in termine di riduzione del disavanzo e sia in improbabili manovre tese a modificare l'economia della Regione.

Nel conto dell'immane mole dei residui, che peraltro continua ad ingessare il bilancio, trovano allocazione ingenti risorse (9.557.705.000 euro) non impegnate o impegnate illegittimamente in quanto a fronte dell'impegno non esiste obbligazione giuridicamente perfezionata. Ci si sarebbe aspettati la revisione straordinaria dei residui, il controllo di legittimit� da parte della Ragioneria nell'impegno. Tale controllo avrebbe di fatto liberato risorse quasi certamente superiori al totale disavanzo della Regione Sardegna; ma, ci� che pi� interessa, avrebbe accelerato la spesa in quanto avrebbe costretto la burocrazia regionale e gli Assessorati a produrre celermente programmi di spesa certi.

Una quantificazione piuttosto attendibile, infatti, ci induce a pensare con buona approssimazione che solo il 20% siano residui reali e che un altro 20% siano "ope legis", e pertanto se ne deduce che circa il 60% dei residui debbano essere considerati illegittimi.

Il voler percorrere solo ed esclusivamente la strada del contenzioso con lo Stato, oltre che non dare certezze, dimostra la totale inaffidabilit� di un bilancio siffatto.

Meraviglia non poco che non ci si sia affidati o che non si sia ridato corso alla norma chiara ed inequivocabile dettata dall'articolo 13 dello Statuto regionale per il rifinanziamento del Piano di rinascita, e ancor di pi� non sia stato dato seguito all'intesa istituzionale di programma.

Molto pi� semplicisticamente si vagheggia la copertura del disavanzo di amministrazione che ammonta a complessivi 3 miliardi e 166 milioni, con un importo presunto e irreale di 1 miliardo e 850 milioni (quale saldo ipotetico IVA e IRPEF) e per il resto con il ricorso al mutuo.

Sintesi e corollario di queste brevi note non � il voto contrario e scontato dei gruppi di opposizione, che non obbedisce a un rituale logoro, ma trae fondamento dalla consapevolezza della inadeguatezza e delle carenze della finanziaria e del bilancio dalla ritrovata e rinnovata unit� di intenti e obiettivi.

� la presa d'atto di un'azione di governo inconcludente e sterile che sull'arroganza poggia il proprio cammino.

 

Relazione di minoranza

On.le SCARPA



pervenuta il 7 febbraio 2006

La manovra finanziaria arriva all'esame dell'Aula dopo essere stata privata di molte delle sue parti pi� significative.

La stessa manovra, nonostante l'avvenuta modifica del regolamento consiliare studiata ed approvata per accelerarne l'approvazione, arriva in Consiglio con forte ritardo ed accompagnata da polemiche riguardanti la mancata concertazione con le parti sociali.

Sotto questo profilo, si rileva che sorte migliore non � toccata ai Consiglieri regionali non appartenenti alla maggioranza.

Ad esempio ad oggi tra il gruppo ed il partito sardista da una parte e la maggioranza e la Giunta dall'altra non vi � stato alcun confronto sui contenuti della manovra finanziaria.

Il lavoro in Commissione si � svolto su un testo che � apparso blindato.

In mancanza di confronto si � tentato di dare un contributo presentando alcuni emendamenti che sono stati quasi sistematicamente respinti.

Sono invece stati approvati tutti gli emendamenti firmati dai consiglieri di maggioranza. E cos� ad esempio:
- � stato incrementato di un milione di euro lo stanziamento a favore del Teatro lirico di Cagliari, che la Giunta aveva avuto quest'anno timidamente il coraggio di ridurre del 20 per cento;
- � stato incrementato di un milione e mezzo di euro il capitolo per le sponsorizzazioni sportive che la Giunta aveva pesantemente ed ulteriormente ridotto.

La maggioranza in Commissione ha corretto alcune impostazioni della Giunta e del Presidente recanti un forte significato politico.

La Commissione, anzich� essere il luogo della composizione delle differenti posizioni politiche, diviene il luogo nel quale vengono regolati i rapporti tra la maggioranza ed il Presidente.

Con riferimento alla assenza di concertazione tra la Giunta e le parti sociali, in queste settimane si � parlato di "neocentralismo regionale".

Il centro di questo neocentralismo non si trova nel Consiglio regionale.

Si deve esaminare ora il contenuto della manovra finanziaria.

Proprio le norme considerate intruse presentano, insieme ad alcuni altri stanziamenti che sono rimasti nell'articolato e di cui si dir� in seguito, gli aspetti che maggiormente hanno destato interesse, attenzione ed a volte condivisione.

Il provvedimento del Presidente del Consiglio sulle norme intruse era tuttavia opportuno e doveroso.

Ciononostante numerose altre norme, anch'esse a parere di chi scrive da giudicarsi intruse, sono rimaste nel testo all'esame dell'Aula, e ci� con il parere favorevole della Terza Commissione consiliare.

Si legge cos� oggi nella finanziaria di interventi su due cattedrali (una � stata aggiunta dai Consiglieri di maggioranza della Commissione), su un complesso termale, su un compendio naturalistico.

Questa circostanza rischia di costituire un pericoloso precedente che potrebbe vanificare lo sforzo fatto durante la recente modifica del regolamento consiliare.

Si � infatti affermato durante i lavori della Commissione che tali norme sono rimaste nell'articolato in quanto riferite al completamento di opere su cui si � in precedenza intervenuti con fondi regionali.

Se tale prassi interpretativa venisse confermata, essa aprirebbe le porte delle leggi finanziarie ad una moltitudine di emendamenti di analogo contenuto, vanificando la limitazione alla possibilit� del loro deposito, la operata riduzione dei tempi a disposizione dei Consiglieri per gli interventi, ed in generale svilendo tutte le modifiche del regolamento tese ad accelerare i lunghissimi tempi di discussione della legge finanziaria.

Non si vuole qui esprimere un giudizio di merito sugli interventi sopra indicati, ma si vuole affermare la necessit� di una rigorosa applicazione del regolamento, al fine di dare dignit� e senso al lavoro passato, presente e futuro dell'Aula.

Si � inoltre recentemente appreso della iniziativa della Giunta regionale tesa a recuperare tutte le norme considerate intruse dal Presidente del Consiglio mediante un unico disegno di legge collegato alla finanziaria.

Anche tale circostanza rischia di instaurare una prassi pericolosa e contraria al senso che si � voluto dare ai lavori dell'Aula nel momento in cui si � proceduto alla modifica del regolamento consiliare.

Infatti questo provvedimento "omnibus", se dovesse ripetersi, rischia di diventare il contenitore nel quale non solo riversare tutte le norme giudicate intruse ed escluse dalla legge finanziaria, ma anche quello nel quale far confluire tutti gli emendamenti che, durante i lavori della finanziaria, dovessero essere giudicati non ammissibili.

Si innescherebbe cos� un processo per il quale l'Aula dovrebbe esaminare la stessa quantit� e tipologia di norme che prima confluivano nei lavori sulla legge finanziaria, ma questa volta suddivise in due provvedimenti, con conseguente aggravio dei tempi di approvazione.

Le norme contenute nel collegato toccano settori importanti e nevralgici per il futuro della nostra societ�. Sarebbe stata opportuna la presentazione di separati provvedimenti a cui fare seguire il loro ordinario iter consiliare.

Si auspica che dette norme seguano appunto detto iter nelle competenti Commissioni di merito, compreso l'esame congiunto ad eventuali altre proposte di legge avente analogo contenuto gi� presentate da Consiglieri regionali.

Se cos� non fosse, si aggirerebbe una preziosa funzione consiliare che vede nel lavoro delle Commissioni di merito la sede nella quale unificare i provvedimenti legislativi, mediare le differenti posizioni e ricercare la maggiore condivisione possibile.

Premesso che il giudizio sulle norme contenute nel collegato viene riservato alla sua sede naturale, nell'esaminare la parte della finanziaria che si � salvata dallo stralcio si deve rilevare come effettivamente una parte importante della proposta politica della Giunta fosse proprio contenuta nelle norme escluse. La parte restante dell'articolato pare improntata ad una certa ordinariet� degli interventi, accompagnata dal frequente ripristino degli stanziamenti nei capitoli che erano stati decurtati lo scorso anno.

Oltre al citato stralcio, il testo della manovra risente della assenza del pi� volte preannunciato e mai presentato Piano generale di sviluppo.

Tale mancanza costringe a valutare tutti gli interventi proposti, compresi quelli per i quali si esprime, almeno in linea di principio, una qualche condivisione, nel loro ristretto ambito di applicazione, dovendosi rinunciare per ora ad un esame di ampio respiro.

Sempre in linea generale, la manovra appare carente nell'affrontare la drammatica situazione di povert� e di disagio sociale verso la quale stanno scivolando parti sempre pi� consistenti della nostra societ�.

Sembra che la Giunta sia orientata nelle proprie scelte principalmente a perseguire la "competitivit�" del sistema, restando il riferimento al termine "coesione" che si rinviene nei documenti di programmazione una semplice enunciazione di principio.

La crescente situazione di povert�, il crescente disagio sociale, la stagnazione economica denunciati nel corso delle audizioni dalle parti sociali non emergono solo dai parametri economici, ma sono sotto gli occhi di chi abbia la possibilit� di vivere a contatto con la quotidianit� dei sardi.

Per questo desta stupore l'assenza nella manovra e nel collegato di uno stanziamento teso a rendere operativo il cosiddetto "reddito di cittadinanza", istituito recentemente con legge regionale.

Ancora maggiore stupore ha causato la dichiarazione di inammissibilit� di un emendamento sardista teso a rimediare a questa mancanza, motivata in Terza Commissione con la affermata assenza di una norma sostanziale di riferimento.

Si auspica un mutamento di posizione, durante la discussione della finanziaria o almeno nel collegato, e che questo importante istituto venga finanziato e possa presto iniziare a funzionare.

Nell'articolato sono previsti alcuni interventi che, almeno sul piano della opportunit� dello stanziamento, sono condivisibili, restando da valutare le modalit� con le quali la Giunta proceder� alla spesa e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi che ci si � preposti.

Per iniziare, merita certamente condivisione la scelta operata dalla Giunta regionale di iscrivere in bilancio le entrate per IVA e IRPEF secondo le previsioni operate sulla base della rivendicazione nei confronti dello Stato per maggiori aliquote IVA e per arretrati dovuti per IRPEF.

Si � ottenuta la rassicurazione da parte della Giunta, durante i lavori della Terza Commissione, circa il fatto che, nella malaugurata ipotesi di un mancato o minore introito per tali titoli, non � previsto un assestamento di bilancio n� la riduzione dei capitoli di bilancio, e che tali eventuali riduzioni andranno ad incrementare il debito della Regione.

Si condivide l'attenzione rivolta con stanziamenti importanti ed innovativi nel settore del diritto allo studio. Le risorse stanziate per abbattere i costi di trasporto, fornire libri di testo in comodato, concedere borse di studio e prestiti d'onore sono certamente opportune. Si auspica la adozione di criteri oggettivi per individuare le famiglie svantaggiate cui destinare le risorse.

Anche lo stanziamento per procedere nel programma straordinario di edilizia scolastica � importante perch�, seppure inferiore allo stanziamento dello scorso anno, tuttavia costituisce il segnale che la Regione non intende interrompere il proprio intervento in questo importante settore, nonostante il piano straordinario dovesse concludersi proprio con lo stanziamento dello scorso anno.

Si � inutilmente cercato di contribuire al completamento delle previsioni in materia di diritto allo studio proponendo un emendamento teso al finanziamento a favore dei comuni delle attivit� di mensa scolastica, intervento che si ritiene possa perseguire, nelle difficili realt� della Sardegna, molteplici scopi, dalla educazione alimentare alla socializzazione al contrasto del disagio sociale.

Si ritiene inoltre che la Giunta abbia opportunamente proposto di procedere a:
- finanziare un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;
- incrementare le risorse a favore della promozione turistica della Regione;
- incrementare le risorse destinate agli enti locali, anche per progetti destinati alla occupazione e per erogare contributi integrativi ai conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo;
- prevedere importanti risorse a favore di progetti di riqualificazione ambientale e della costituzione dei parchi naturali regionali.

Si tratta di settori nei quali effettivamente esiste la necessit� di finanziamenti straordinari.

Ci sono invece, nella manovra finanziaria, altri aspetti che suscitano perplessit�:
- non si comprende la ragione della forte penalizzazione inflitta al settore dell'artigianato. Si � provato a richiedere all'Assessore in Commissione la ragione della drastica riduzione degli stanziamenti. La risposta � stata che la Giunta non crede nel regime di aiuti previsto nella legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, regime che ci si appresta a riformare profondamente. Tuttavia non � stata accantonata nel FNOL alcuna somma per tale finalit� e, come noto, le poche risorse stanziate serviranno solamente ad istruire le pratiche fino a quando sono state accettate, circa un anno fa. Non vi � sostanzialmente al momento alcuna speranza per chi volesse accedere a sostegno pubblico nel settore dell'artigianato. Eppure il nostro tessuto economico � fortemente basato sulle piccole iniziative imprenditoriali di natura artigianale;
- non si comprende la forte riduzione degli stanziamenti a favore dell' imprenditoria giovanile e dell' imprenditoria femminile. Si tratta di settori di intervento sensibili e delicati. Anche in questo settore sarebbe opportuno che la Giunta indicasse alle forze vive della societ� sarda quale � la strada che deve essere seguita per il progresso, per lo sviluppo, per la crescita sociale ed economica;
- mancano programmi e risorse per le politiche giovanili;
- il settore della pesca subisce una drastica riduzione dei fondi per il fermo biologico. Richiesto di chiarimenti in Commissione l'Assessore dichiara che la Giunta ritiene i fondi sufficienti. Ma le categorie rappresentative dei pescatori ritengono i fondi del tutto insufficienti;
- si sono lette con preoccupazione sui quotidiani, nelle scorse settimane, le notizie per le quali quasi tutti i giovani espulsi dai corsi dell' obbligo formativo per la loro mancata attivazione non sono rientrati nella scuola pubblica. Si sono lette, altres�, le notizie per le quali gli enti di formazione stanno procedendo al licenziamento di centinaia di giovani laureati. Sembra infine che solo alcune centinaia di giovani abbiano formulato richiesta per i tremila vouchers formativi del programma "master and back";
- le emergenze legate alla condizione dei trasporti sull'Isola sono sotto gli occhi di tutti. La condizione del sistema stradale e ferroviario, del sistema dei porti, il livello di connessione dei sistemi di trasporto, tutto induce a ritenere che in Sardegna manchi anche la bench� minima "continuit� territoriale interna". Si rileva altres� la assenza di risorse destinate alla continuit� territoriale per i passeggeri e per le merci;
- lo stanziamento destinato a "Sa Die de sa Sardigna", cos� come viene riproposto, risulta pressoch� inutile rispetto alle finalit� che si rinvengono nella sua legge istitutiva;
- ultima osservazione riguarda lo straordinario finanziamento destinato al programma "Sardegna speaks english", 25 milioni di euro. Lo Stato italiano ha destinato nel 2005 per la tutela della lingua sarda in tutte le sue varianti meno di due milioni di euro, mentre la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nel suo complesso viene finanziata dalla Regione con circa 4 milioni di euro. Sosteniamo la fondamentale importanza di diffondere la lingua inglese. Ma il confronto tra i due stanziamenti fornisce la dimensione ed il ruolo che vengono riservati dalla Giunta regionale alla lingua sarda nelle priorit� e nelle intenzioni di Governo. Su tale ultima questione viene auspicata l'immediata indizione della conferenza regionale per la lingua e cultura sarda, per finanziare la quale, anche lo scorso anno, venne approvato un (inutile) emendamento sardista.

 

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
(Art. 34, comma 2, del Regolamento)


Prima Commissione

(Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti locali - Organizzazione regionale degli enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare)

La Prima Commissione ha deliberato il seguente parere all'unanimit� dei presenti nella seduta del 12 gennaio.

In linea generale la Commissione ha rilevato che, a seguito della modifica del Regolamento, la legge finanziaria � stata ricondotta in ambiti limitati. Lo strumento rischia cos� di essere inadeguato alle esigenze della manovra. Per altro verso, molta parte degli interventi previsti dalla proposta iniziale saranno conseguentemente trasferiti nei collegati. La Commissione auspica che per questi si provveda mediante provvedimenti omogenei per materia.

Tenuto conto di ci� il parere � limitato ai trasferimenti di risorse e al finanziamento di interventi a favore degli enti locali.

Sui trasferimenti agli enti locali si rileva, rispetto allo scorso anno, un incremento complessivo (UPB S04.19 e S04.020) prevalentemente riferito agli interventi comunali finalizzati all'occupazione, il cui stanziamento � incrementato quest'anno di euro 10.000.000 dall'articolo 2 del disegno di legge, ma che dovrebbe risultare pi� consistente con l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali per le comunit� montane.

Per una maggiore incidenza della spesa per l'occupazione, riguardo agli interventi integrati destinati ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 10 della finanziaria 2005 (di cui ora si propone la modifica col comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge), si raccomanda di ripristinare le modalit� attuative previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998. I fondi previsti per l'annualit� 2005 risultano infatti non ancora assegnati proprio a causa della modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 10 della finanziaria del 2005.

Per i trasferimenti disposti ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993, l'incremento che pure esiste, rappresenta sostanzialmente un ripristino delle somme gi� erogate nel 2004. Mentre sono da condividere l'incremento del fondo per spese di funzionamento (pi� 10 milioni) e del fondo per gli investimenti (pi� 4 milioni); desta preoccupazione la cancellazione del contributo di incentivazione per la produttivit� (meno 3.100.000). Per questo si auspica un ripristino, trattandosi di somme necessarie per i bilanci degli enti locali.

La Commissione rileva soprattutto che non vi � stata quella revisione dei criteri della legge regionale n. 25 del 1993, che l'articolo 32 della legge regionale n. 12 del 2005 aveva demandato alla legge finanziaria, come strumento necessario per favorire ed incentivare la aggregazione fra comuni.

Col bilancio � prevista una reiterazione dello stanziamento straordinario previsto dalla finanziaria dello scorso anno (euro 4.500.000, peraltro la previsione � da integrare nella tabella C) come misura per favorire le unioni e poi destinato a copertura dei costi della legge regionale n. 12 del 2005. Dovrebbe dunque essere chiarito che tali somme sono da utilizzare secondo i criteri e gli obiettivi definiti dalla stessa legge regionale n. 12 del 1995 a favore delle forme associative esistenti o che si vengano a costituire nel frattempo.

La Commissione auspica soprattutto che nel corso dell'anno si dia seguito all'attuazione della legge regionale n. 12 del 1995 e si provveda all'adeguamento della legge regionale n. 25 del 1993, in modo da orientare la spesa a favore realmente delle forme associate.

Tale azione � particolarmente urgente in previsione del disegno di legge (n. 85) che dispone numerosi conferimenti di funzioni a favore degli enti locali, il cui esame � in fase avanzata in Commissione. Per esso si chiede siano previsti appositi accantonamenti nel FNOL, alla Tabella A.

La Commissione rileva inoltre che fra le misure previste dal disegno di legge, alcune riguardano interventi per le opere pubbliche anche a favore degli enti locali (comma 6 e seguenti dell'articolo 5). Se ci� rappresenta una misura utile e necessaria per sostenere l'azione degli enti locali ed un miglioramento dei livelli di vita anche nei centri pi� piccoli, sembra tuttavia che per un corretto rapporto con le autonomie locali ci si debba orientare ad una definizione oggettiva dei criteri attraverso cui ripartire tali stanziamenti in modo da garantire una ripartizione equa fra le varie realt�.

Seconda Commissione
(Politiche comunitarie - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli atti normativi comunitari - Rapporti con la UE - Cooperazione internazionale - Diritti civili - Emigrazione ed immigrazione - Etnie - Informazione)

La Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla manovra finanziaria e di bilancio 2006, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
- si raccomanda di destinare un'adeguata dotazione di risorse per le politiche giovanili, rilevando che la relativa UPB S01.023 � totalmente priva di copertura;
- si raccomanda una maggior attenzione per le politiche di genere e si rileva che la riduzione di euro 4.000 dello stanziamento per il funzionamento della Commissione pari opportunit� (UPB S01.025) rischia di impedirne l'attivit�;
- si apprezza il significativo aumento dello stanziamento per le politiche di cooperazione internazionale (UPB 01.043), evidenziando nel contempo la necessit� di una maggiore attenzione per il ruolo delle ONG e l'opportunit� di ripristinare la dotazione del capitolo 01071-00 (partecipazione delle imprese sarde ad attivit� di cooperazione e di collaborazione internazionale);
- si raccomanda un maggior sostegno finanziario per il mondo dell'emigrazione in Italia e all'estero (UPB S10.057, cap. 10144-00);
- si esprime apprezzamento per il rilevante incremento dello stanziamento per le iniziative a favore degli immigrati (UPB S10.057, cap. 10143-00);
- si raccomanda un maggiore sostegno alla legge regionale n. 22 del 1998 sull'editoria (UPB S11.017), per favorire il pluralismo dell'informazione.

I consiglieri dell'opposizione esprimono una valutazione complessivamente negativa della proposta di manovra finanziaria per via delle azioni del tutto insufficienti a far fronte alla drammatica e amplificata situazione di disagio e di povert� della Sardegna, cos� come nettamente emerge da tutti i rapporti sociali e statistici recentemente pubblicati. Un sistema sociale nel quale sempre pi� numerosi sono i cittadini privi di lavoro e di sostentamento e nel quale sempre pi� emergono stati di malessere e di tensione. Una ricchezza la cui distribuzione si concentra sempre pi� nelle aree sociali alte e privilegiate a discapito di quelle pi� deboli. La situazione drammatica che caratterizza l'area delle marginalit� sociali � ancora pi� grave nelle carceri dove anche i diritti pi� elementari sono del tutto disattesi e la Regione sarda non si appropria adeguatamente del proprio ruolo.

Di fronte a questa emergenza si assiste ad una complessiva negligenza nell'individuazione e nell'adozione di strategie tese a rendere efficaci le politiche comunitarie, sintonizzando tutte le misure del POR ad un obiettivo comune di perequazione delle differenze sociali e culturali. Risorse il cui utilizzo � comunque soggetto a evidenti ritardi che finiscono per penalizzare sempre i soggetti destinatari delle misure.

A questo proposito non si sono fatti significativi passi in avanti nella rivendicazione di interventi comunitari a favore delle isole, secondo quanto previsto dal trattato di Amsterdam, n� si � profuso l'impegno necessario perch� alla Sardegna venissero riconosciute dall'Unione europea le risorse comunitarie per una "uscita morbida" dall'Obiettivo 1. La constatazione � che analogamente a quanto si � fatto con il Governo centrale non ci sia stato un adeguato confronto con l'Unione europea per difendere la permanenza nell'Obiettivo 1 (alla pari della Regione Sicilia) o la proposizione della specificit� della penalizzazione geografica derivante dalla insularit�.

Mentre l'esigenza di mobilitare ogni possibile sforzo, anche con l'incremento di adeguate risorse, per difendere la rappresentativit� del mondo dell'emigrazione sarda all'estero nel Parlamento italiano, che nella prossima tornata elettorale per la prima volta si trover� ad avere diritto di voto e di rappresentanza (18 parlamentari tra deputati e senatori saranno assegnati agli emigrati italiani all'estero), non ha trovato in questa occasione di confronto programmatico alcun riscontro. Avremmo invece dovuto investire, in questo delicato momento, come hanno fatto altre regioni italiane, perch� il fattore organizzativo del mondo dell'emigrazione potesse dare concrete garanzie di partecipazione al voto. Il rischio � quello che non ci venga riconosciuto ci� che ci � dovuto. Se da un lato si osserva una sostanziale conservazione delle risorse assegnate nel 2005 alle UPB afferenti le politiche in capo alla Seconda Commissione questo non pu� essere ritenuto un elemento positivo tanto pi� che le "vacche magre" se si conservano tali per lungo tempo sappiamo che destino avranno.

La manovra finanziaria era attesa anche perch� avrebbe dovuto recepire impegni assunti dalla maggioranza su vari fronti normativi. Ripetutamente, infatti, si era detto che al momento di approvazione della finanziaria 2006 si sarebbero reperite le necessarie risorse per concretizzare le azioni. Degli impegni assunti non v'� traccia e soprattutto le politiche verso "gli ultimi" rimangono scritte nel libro degli intenti.

Tutto ci� condiviso, il consigliere Sanjust rileva che in effetti il voto contrario alla manovra finanziaria viene espresso non tanto e non solo per la diminuzione o, in alcuni casi, il leggero incremento dei capitoli di spesa delle UPB di competenza della Commissione, ma soprattutto perch� manca una vera e propria programmazione politica in tema di diritti civili e di informazione. � il caso della produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi; produzione che prende l'avvio dietro presentazione di un progetto da parte delle emittenti televisive e non per l'attivazione di politiche da parte della Regione.

Per quanto attiene l'emigrazione la novit� di questa manovra finanziaria � costituita dal fatto che le politiche portate avanti, per esempio in materia fiscale, contribuiranno a tagliare le ultime radici che ancora legano i sardi emigrati alla loro terra di origine.

In questa manovra finanziaria si pu� rimarcare, inoltre, una totale disattenzione verso le politiche giovanili.

Per questi motivi si ribadisce il voto contrario.

Quarta Commissione
(Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale generale - Urbanistica - Viabilit� e trasporti - Navigazione e porti - Edilizia-Lavori pubblici)

a) Premessa
La Quarta Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta del 19 gennaio 2006, parere favorevole sulle parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2006-2008 proposta dalla Giunta regionale. Il documento che si trasmette contiene inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 del Regolamento consiliare, le posizioni espresse dalle opposizioni.

b) Considerazioni generali
La Quarta Commissione consiliare permanente dopo aver attentamente esaminato le parti di competenza della manovra finanziaria per il triennio 2006-2008 proposta dalla Giunta regionale e dopo aver sentito l'illustrazione fornita dagli Assessori regionali delle parti di manovra di propria competenza, ha espresso un giudizio positivo sulla stessa, in considerazione, soprattutto, del contesto economico-finanziario in cui essa si pone e degli obiettivi generali che tale manovra intende perseguire.

La Commissione, infatti, preso atto dei dati di partenza complessivi della manovra, ha condiviso l'esigenza di proseguire nell'opera di risanamento della finanza pubblica da affrontare in modo deciso e chiaro, ponendo un primo punto fermo per una reale inversione di tendenza che consenta di perseguire l'obiettivo prioritario del rientro dall'attuale rilevante deficit di bilancio e l'attenuazione dell'altissimo livello di rigidit� nella programmazione della spesa attualmente sussistente. Tutto ci� in presenza di una generalizzata e rilevante riduzione dei trasferimenti statali in settori importanti della programmazione economico-finanziaria regionale.

Infine la Commissione, apprezzato lo stralcio effettuato in sede consiliare delle norme della proposta di legge finanziaria delle norme incompatibili con la legislazione in materia di contabilit�, auspica un suo fattivo coinvolgimento nell'esame futuro delle norme recentemente stralciate.

In particolare:

1. Stato di previsione della spesa dell'Assessorato enti locali, finanze e urbanistica

Per gli stanziamenti contenuti nello stato di previsione della spesa di tale Assessorato si evidenzia la riduzione del livello di finanziamento degli interventi finalizzati al recupero e valorizzazione dei centri storici, previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, cos� come integrata dalla legge regionale 17 novembre 2000, n. 23, con la previsione della riserva di finanziamento, per l'anno 2006, esclusivamente per il recupero primario. La Commissione, acquisito il parere dell'Assessore competente che giustifica tale norma con la prossima pubblicazione del bando regionale che stanzia 80 milioni di euro - provenienti dalla premialit� del POR - a favore degli interventi pubblici infrastrutturali nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha valutato positivamente tale disposizione, anche in considerazione della sua validit� limitata all'anno 2006.

In concreto, per i centri storici dell'Isola sono disponibili, per l'anno 2006, 95 milioni di euro, sommando le varie fonti di finanziamento.

2. Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici

In ordine a tale stato di previsione della spesa la Commissione, preso atto della riduzione dello stanziamento complessivo dei fondi regionali effettivamente manovrabili, sottolinea il persistere del rilevantissimo ammontare dei residui passivi accumulatisi; questi seppur in gran parte ascrivibili a finanziamenti statali molto cospicui, determinano un'insostenibile lentezza procedurale e amministrativa dell'apparato pubblico gravemente dannosa per la collettivit� isolana, impossibilitata a colmare il sempre rilevante deficit di infrastrutture viarie di fondamentale importanza la cui definizione viene ripetutamente rinviata. La Commissione, nella considerazione del carattere nazionale della lentissima spendita dei finanziamenti nel settore delle opere pubbliche, auspica l'adozione di una comune azione politica nei confronti del Governo nazionale e dei competenti organismi statali per l'attivazione di concrete misure che assicurino un effettivo cambio di azione amministrativa. Per quanto attiene le opere regionali, si auspica la rapidissima introduzione di procedure di spesa pi� idonee ad assicurare maggiore efficacia all'azione amministrativa regionale, con l'adozione di disposizioni legislative di riforma dell'intero settore, quale la proposta di riordino complessivo del sistema degli appalti pubblici in via di elaborazione da parte dell'Esecutivo regionale.

La Commissione, preso atto dello stralcio delle disposizioni di riforma per la concessione dei mutui della prima casa ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, - passate da una media di 4000 circa all'anno a una richiesta ultima di 1600 circa per l'anno 2005 - auspica una pi� organica rivisitazione della disciplina regionale vigente che canalizzi i finanziamenti in modo pi� preciso e puntuale per le fasce pi� deboli della popolazione e per i territori pi� decentrati dai grossi agglomerati urbani.

La Commissione, inoltre, ha unanimemente apprezzato il forte sostegno che la manovra finanziaria (UPB 08.080) fornisce all'edilizia abitativa mediante la previsione e corrispettivo finanziamento di un programma pluriennale straordinario che riguarda sia interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia sia interventi di recupero e acquisto di alloggi di edilizia popolare da attribuire, prioritariamente, in locazione a canone moderato. Apprezzabile � anche l'opera di accorpamento che viene realizzata di tutti i fondi, di provenienza statale e regionale, in un'unica unit� previsionale.

Sempre per quanto attiene il settore abitativo, la Commissione ha unanimemente apprezzato anche il finanziamento - tra l'altro in aumento rispetto al precedente esercizio - a favore dei comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori in locazione. Tale sostegno, particolarmente significativo, � in via di continua verifica e controllo - mediante l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla casa - al fine di poter sempre pi� rispondere al modificarsi delle esigenze e conseguire elevati livelli di efficienza che rendano possibile conseguire le previste premialit� statali, cos� come recentemente verificatosi.

Per quanto attiene la portualit� regionale, la Commissione valuta positivamente che a fronte dello stanziamento contenuto in bilancio, siano disponibili circa 17 milioni di euro derivanti da finanziamenti CIPE che consentiranno una rivisitazione e rimodulazione di vecchi programmi di spesa pi� in line a con le reali esigenze del comparto.

Per quanto riguarda il settore viario nel prendere atto degli stanziamenti complessivamente assegnati per la viabilit� di interesse regionale e per la manutenzione straordinaria della viabilit� di competenza delle province - aumentati rispetto all'esercizio precedente - apprezza la previsione di un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro provenienti anch'essi da fondi CIPE le d'intervento che consentiranno un progressivo adeguamento della rete viaria minore.

Infine, per la delicatissima e fondamentale esigenza di eliminazione o attenuazione del rischio idrogeologico, la Commissione apprezza lo stanziamento di 10 milioni di euro, provenienti anch'essi da fondi CIPE, per interventi per la difesa del suolo.

3. Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei trasporti

La Commissione prende atto con soddisfazione dello sforzo fatto, da parte dell'Esecutivo, di dare adeguati finanziamenti a sostegno della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, contenente la riforma del trasporto pubblico locale in Sardegna, pur auspicandone un aumento al fine di meglio consentire la riorganizzazione del comparto e la piena e completa applicazione della riforma del settore.

Inoltre, la Commissione sottolinea la necessit� di un aumento dello stanziamento previsto dall'UPB S13.022, capitolo 13025-00 relativo alle spese di investimento; ci� al fine di consentire la prosecuzione e completamento del programma straordinario di riammodernamento dell'intero parco autobus delle aziende pubbliche di trasporto in via di predisposizione da parte dell'Esecutivo regionale.

La Commissione apprezza, inoltre, il mantenimento degli stanziamenti relativi alla continuit� territoriale con le isole minori.


c) Posizioni espresse dalle opposizioni della Commissione
Le opposizioni della Quarta Commissione consiliare hanno espresso un giudizio nettamente negativo nei confronti sia della manovra finanziaria per il triennio 2006-2008 complessivamente intesa, sia nelle specifiche parti di competenza della Commissione.

In linea generale, esse hanno affermato che la manovra nel suo complesso si caratterizza per la mancanza di un progetto complessivo di sviluppo della Sardegna che sia finalizzato al rilancio dei vari settori produttivi (agricoltura, industria, artigianato e turismo) in una grave crisi e, attualmente, senza sbocchi positivi individuabili. Se, infatti, si pu� condividere l'obbiettivo del conseguimento del risanamento finanziario, esse hanno affermato come appaia in tutta la sua evidenza come esso non possa essere perseguito a totale scapito delle politiche di sostegno allo sviluppo; sarebbe, invece, preferibile un periodo di tempo pi� ampio - tre o cinque anni - nel corso del quale portare a compimento il necessario risanamento del bilancio regionale.

Le opposizioni, peraltro, hanno dato atto agli esponenti della maggioranza di aver accolto, nel presente parere, alcune loro sollecitazioni critiche relative all'insufficienza degli stanziamenti per la viabilit� di competenza delle province, all'eccessivo ammontare dei residui passivi nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e al riconoscimento della positiva azione della precedente Giunta regionale per quanto attiene l'Asse 5 (Citt�) del POR che ha fruttato una premialit� di stanziamento rilevante, utilizzabile nella manovre in esame.

In particolare le opposizioni hanno, inoltre, criticato:
- la mancanza di una vera strategia complessiva del settore infrastrutturale, con particolare riferimento al settore viario, idrico, e ferroviario le cui varie emergenze sono totalmente sottostimate in tale manovra;
- l'assoluta insufficienza degli stanziamenti posti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda la viabilit� regionale e provinciale, sia per quanto attiene all'edilizia scolastica;
- la mancanza di un organico piano regionale dei porti turistici che consenta un armonico sviluppo di tale centrale settore di supporto per il settore turistico;
- la mancata previsione di disposizioni di accelerazione della spesa prevista a ristoro delle popolazioni e imprese colpite da calamit� naturali;
- la lentezza nella sostituzione dei vecchi autobus adibiti al trasporto pubblico locale e l'esiguit� dei finanziamenti previsti in rapporto all'urgenza ed importanza del problema;
- l'esiguit� degli stanziamenti a sostegno della rete regionale dei servizi minimi ed il persistere del blocco dell'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale;
- il mancato coinvolgimento del Consiglio regionale, da parte dell'Esecutivo, nella predisposizione delle linee guida dei servizi minimi regionali.

 

Quinta Commissione
(Agricoltura - Forestazione produttiva - Bonifica - Acquacoltura - Caccia e pesca -
Pesca industriale e marittima - Alimentazione - Tutela dell'ambiente - Forestazione ambientale -
Recupero ambientale - Parchi e riserve naturali - Difesa del suolo)

La Quinta Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole sulla manovra finanziaria 2006-2008 relativamente agli aspetti di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La Commissione ha evidenziato che, pur in presenza di uno stanziamento condizionato dalla limitatezza delle risorse disponibili, nella manovra finanziaria sono presenti punti qualificanti del progetto di rilancio dell'agricoltura. Al proposito si pu� osservare che la Giunta regionale ha individuato la necessit� di incidere sulle politiche di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli destinando risorse significative per la realizzazione di un progetto organico.

In continuit� con questo intervento la Giunta ha destinato risorse anche alla realizzazione delle Organizzazioni di produttori (OP) che costituiscono un momento fondamentale per favorire l'aggregazione degli stessi al fine di affrontare in chiave moderna i problemi relativi al rapporto con il mercato.

La Commissione, inoltre, evidenzia che il parere favorevole sulla manovra tiene conto anche dell'attivit� della Giunta regionale nell'esercizio precedente e dell'utilizzo delle risorse che non appaiono nel bilancio della Regione quali quelle distribuite mediante l'attuazione del Piano di sviluppo rurale.

A questo proposito deve essere evidenziata con particolare favore la recente decisione della Giunta regionale di assegnare, in attuazione della misura 4.19 del POR, uno stanziamento di 50 milioni di euro all'ISMEA per l'attuazione di un programma di ricomposizione fondiaria finalizzato alla risoluzione dei gravi problemi di frammentazione e polverizzazione che affliggono le aziende agricole della Sardegna.

La Commissione valuta positivamente anche il fatto che la Giunta regionale abbia destinato 5 milioni di euro a un intervento cofinanziato dall'ISMEA che permetter� alle aziende agricole di riprogrammare le proprie esposizioni debitorie nei confronti del sistema creditizio; questo si inquadra nell'azione pi� complessiva svolta dalla Regione relativamente alla soluzione del problema del credito in agricoltura.

La Commissione, condividendo la necessit� di intervenire per la bonifica delle aree in cui sussiste un'eccessiva presenza di nitrati, valuta positivamente anche la proposta della Giunta di destinare risorse per permettere alle aziende agricole sarde di adeguare le proprie strutture alla normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

La Commissione, inoltre, invita la Giunta regionale a predisporre nel pi� breve tempo possibile un Piano di risanamento dalla presenza dei nitrati relativamente alle aree sensibili della Sardegna.

La Commissione suggerisce infine di valutare l'opportunit� di destinare ulteriori risorse anche alla fase della produzione e della trasformazione dei prodotti.

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Il presente parere � stato approvato con il voto favorevole dei Consiglieri Cachia, Calledda, Corda, Cuccu G., Fadda G., Sanna A., Serra, Uggias; hanno espresso voto contrario i Consiglieri Cuccu F. e Rassu.
_____________________________

Posizione delle minoranze

I Consiglieri Rassu e Cuccu F. hanno votato contro il parere approvato dalla Commissione e hanno espresso un parere negativo sulla manovra finanziaria, con specifico riferimento alle parti di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale motivando la loro posizione con i seguenti argomenti:
a) mancanza di un piano strategico di rilancio del comparto agricolo, pastorale, zootecnico e serricolo;
b) mancanza dell'identificazione dei settori prioritari e quindi della creazione di poli di eccellenza;
c) assenza di un qualsiasi progetto o proposta di intervento per abbattere il costo di produzione nell'economia agricola e pastorale;
d) mancanza di un intervento strutturale che risani il grave indebitamento delle imprese agro-pastorali strutturalmente sane, seppur in sofferenza;
e) assoluta insufficienza delle risorse finanziarie presenti in bilancio, improntato principalmente su interventi POR, che non risolvono e non rispondono alle indispensabili esigenze del settore;
f) assenza di una qualsiasi strategia con insufficiente ottimizzazione delle poche risorse disponibili con eccessiva allocazione di buona parte delle medesime su scelte mirate oltre che opinabili.

I Consiglieri Sanciu e Sanna M., pur non essendo presenti al momento della votazione, nella fase di discussione hanno condiviso la posizione del Consigliere Rassu.

Il Consigliere Atzeri, pur non essendo presente al momento della votazione, nella fase della discussione aveva preannunciato il proprio voto contrario criticando in particolare l'apprezzamento contenuto nel parere della Commissione della norma della finanziaria che destina euro 3.500.000 nel 2006 e 2007 per l'adeguamento delle imprese zootecniche alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati ed eleva al 75% la misura del contributo concedibile per tale intervento. Dopo aver osservato che, complessivamente, le risorse previste per tale intervento ammontano a oltre 20 milioni di euro, evidenzia che sussisterebbe un conflitto di interessi dell'Assessore relativamente a tale intervento e afferma che questa norma comporta un aiuto eccessivo nei confronti di coloro che hanno contributo all'inquinamento del comprensorio di Arborea.

 

Sesta Commissione
(Industria - Miniere - Cave e torbiere - Artigianato - Cooperazione - Lavoro e occupazione - Turismo - Commercio - Fiere e mercati - Risorse energetiche - Fonti alternative di energia)

La Sesta Commissione nella seduta antimeridiana del 17 gennaio 2006 ha espresso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, parere favorevole, a maggioranza, sugli argomenti di propria competenza della manovra finanziaria 2006-2008.

Durante la discussione di merito la Commissione ha ritenuto opportuno avanzare alcune osservazioni:
- relativamente al settore commercio si ravvisa l'opportunit� che siano rapidamente esaurite le procedure connesse con il bando e la convenzione attuativa degli incentivi, considerate le lunghe aspettative dei beneficiari del provvedimento normativo;
- per quanto concerne, invece, il settore artigianato, si rileva che molte risorse in bilancio sono assorbite dagli arretrati, in particolare i finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 51 del 1993, che riducono notevolmente le risorse disponibili per le nuove iniziative produttive, si chiede pertanto alla Giunta un preciso impegno per valutare le nuove domande e trovare il modo di premiare le pi� valide;
- relativamente al settore industriale la Commissione propone di ripristinare i finanziamenti, previsti nel bilancio del precedente anno finanziario, per l'attuazione degli interventi relativi alle attivit� produttive delle zone interne della Sardegna centrale, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1993;
- per quanto concerne, infine, il settore lavoro, la Commissione, in relazione alla legge regionale n. 20 del 2005 sui servizi all'impiego, ritiene opportuno che tutte le province e gli organismi locali interessati siano dotati di un'adeguata dotazione finanziaria per cogliere le opportunit� contenute nella stessa. A tal riguardo la Commissione propone il seguente emendamento aggiuntivo (n. 6) all'articolo 7 del disegno di legge 199:

"A favore degli interventi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione sicurezza e qualit� del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 Luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego) sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
a) "Incentivi al reimpiego (articolo 29)", lo stanziamento fissato per il 2006 in euro 2.310.000 � elevato a euro 4.310.000 (UPB S10.024);
b) "Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili (articolo 31)", lo stanziamento � definito per l'anno 2006 in euro 2.000.000 (UPB S10.024);
c) "Misure per favorire l'occupazione dei giovani (articolo 42)", lo stanziamento di euro 1.000.000 previsto per il 2006 � elevato a euro 2.000.000 (UPB S10024);
d) "Indennit� di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo (articolo 43)", lo stanziamento � definito per il 2006 in euro 15.000.000 (UPB S10.024)."

 

Settima Commissione
(Sanit� - Igiene pubblica - Medicina sociale - Edilizia ospedaliera - Servizi sanitari e sociali - Assistenza - Igiene veterinaria - Personale delle UU.SS.LL.)

La Settima Commissione, nell'esprimere il parere sugli aspetti di competenza della manovra finanziaria 2006-2008, preso atto delle dichiarazioni rese in audizione dall' Assessore dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, valuta positivamente le scelte effettuate dalla Giunta regionale nella ripartizione della spesa in materia sanitaria.

A conclusione dell' esame dei documenti di bilancio, la Commissione sollecita, tuttavia, una attenzione propositiva nel settore delle entrate al fine di una maggiore e pi� certa disponibilit� di risorse nella sanit�, nell'assistenza e nella prevenzione; a tale proposito si sono evidenziati:
- il settore della prevenzione della salute orale sottolineando la necessit� di introdurre, tra l'altro, la sperimentazione di programmi destinati a fasce consistenti di popolazione e finalizzati allo sviluppo di interventi pubblici in un settore finora gestito prevalentemente da privati;
- il settore della prevenzione animale con maggiori contributi al fine di istituire i campi di sosta e di osservazione degli animali di importazione (euro 1.000.000).

Valuta positivamente lo stanziamento dei 66.000.000 di euro per il settore degli investimenti, raccomandando il rispetto delle priorit� nel completamento delle strutture in corso di realizzazione (secondo lotto dell'Ospedale di Olbia). Nell'utilizzo dei fondi residui sollecita l'attenzione verso le strutture in situazione di forte degrado e il reperimento di maggiori risorse per il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature tecnologiche al fine di eliminare le liste di attesa e i viaggi della speranza.

Nel rilevare che la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria, cos� come formulata, esclude le cooperative sociali dalla gestione delle attivit� finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, la Commissione raccomanda una modifica della norma che veda le organizzazioni ONLUS quali soggetti gestori delle attivit� oltre agli organismi di volontariato iscritti nel Registro regionale.

Raccomanda inoltre l'inserimento al comma 11 dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria di una previsione che integri i comitati tecnici amministrativi regionali e provinciali di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, con esperti di sanit� pubblica, nel momento in cui essi esplicano funzioni attinenti a tale materia.

La Commissione, all'unanimit�, fa presente la necessit� di disporre un intervento, da valutarsi in circa euro 250.000, in favore di lavoratori invalidi per servizio che necessitano di cure climatiche per aver sub�to malattie croniche degenerative per causa di lavoro.

La Commissione sollecita inoltre un contributo straordinario in conto capitale destinato al rinnovo delle attrezzature tecnologiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Le opposizioni si dichiarano contrarie alla decurtazione degli assegni mensili gi� disposti in favore dei soggetti affetti da neoplasia maligna (comma 8 dell'articolo 9 del disegno di legge finanziaria).

 

Ottava Commissione
(Diritto allo studio - Scuole materne - Edilizia scolastica - Cultura - Musei - Biblioteche e archivi storici - Sport e spettacolo - Ricerca Scientifica - Formazione professionale)

L'Ottava Commissione permanente, esaminati i documenti relativi alla manovra finanziaria regionale 2006-2008 e sentiti in merito gli Assessori della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport e del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha espresso sulla manovra stessa parere favorevole, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, formulando tuttavia alcune raccomandazioni ed osservazioni.

Per il capitolo 11284 (Contributo per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature sportive - articoli 19 e 33 legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, e commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7) la Commissione non condividendo la decurtazione di euro 400.000 rispetto allo stanziamento del 2005, ne raccomanda il ripristino, considerata l'importanza, per la diffusione dello sport specie nei piccoli centri, dei contributi per la gestione di impianti sportivi.

La Commissione ritiene altres� del tutto insufficiente lo stanziamento di euro 26.000.000 sul capitolo 11100 (Spese per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia scolastica), considerate le strutture scolastiche ancora da realizzare e da mettere a norma, e pertanto ne raccomanda un congruo incremento.

A titolo personale, l'Onorevole Simonetta Sanna esprime forte preoccupazione per le scelte strategiche della manovra finanziaria in argomento, in quanto rischiano di non raggiungere l'obiettivo della competitivit� e, dunque, la certezza d'una occupazione duratura. Sempre ad avviso dell'Onorevole Sanna, necessitano di una decisa coesione le procedure e gli iter decisionali dell'Amministrazione regionale. L'Onorevole Sanna pertanto esprime parere favorevole sulla manovra finanziaria 2006-2008, tuttavia fortemente condizionato dalle suddette preoccupazioni di ordine generale, nella convinzione che determineranno il successo o l'insuccesso del progetto politico della maggioranza.

Sempre a titolo personale, l'Onorevole Cucca, ha reso la seguente dichiarazione: "Dichiaro che esprimo voto favorevole esclusivamente per disciplina di partito e di coalizione. Infatti, anche questa manovra finanziaria, al di l� delle petizioni di principio, penalizza fortemente la Provincia di Nuoro, che risulta essere stritolata, ancora una volta, dall'asse Cagliari - Sassari. Le risorse assegnate consentono solo la sopravvivenza della Provincia di Nuoro e del territorio della Sardegna centrale che, invece, necessitano di risorse nuove ed ingenti per l'attuazione di quel progetto di sviluppo contenuto nel programma della coalizione e condiviso da tutte le forze politiche che di essa fanno parte. A titolo meramente esemplificativo, richiamo le risorse stanziate per l'Universit� nuorese, che rischiano di relegarla al rango di universit� diffusa, ben lontana dalla costituzione del terzo polo universitario sardo. La raccomandazione � dunque quella di una maggiore attenzione nei confronti della Provincia di Nuoro, le cui potenzialit� enormi, in caso contrario, corrono il rischio di andare irrimediabilmente disperse".

Ancora a titolo personale, l'Onorevole Giovanna Cerina manifesta forti perplessit� per il taglio di euro 2.023.000 sul capitolo 11314 (Contributo annuo alla Fondazione teatro lirico di Cagliari), taglio che va ad aggiungersi a quello di euro 2.000.000 del Fondo unico dello spettacolo (FUS). L'Onorevole Cerina raccomanda pertanto un incontro fra Esecutivo regionale e vertici della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, allo scopo di verificare la situazione economico-finanziaria della Fondazione, onde evitare, con un possibile incremento della dotazione del capitolo 11314, seri problemi per il funzionamento di tale fondamentale istituzione culturale della Sardegna.

La Commissione, per quanto concerne la riforma della normativa sull'istruzione, all'unanimit� raccomanda all'Esecutivo di accelerare, per quanto possibile, l'iter di presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge all'uopo predisposto.

In merito al settore della formazione professionale, il presidente, Onorevole Gessa, rileva con preoccupazione che il numero dei voucher previsti sia eccessivo rispetto alle possibilit� di adeguate collocazioni di giovani laureati sardi in strutture qualificate per l'alta formazione. Ritiene inoltre che i tempi siano insufficienti per poter attuare delle intese bilaterali per la realizzazione del programma.

Per le restanti poste di bilancio relative alla formazione professionale, la Commissione ne prende atto, con riguardo alla illustrazione fattane da parte dell'Assessore competente.

I Consiglieri d'opposizione presenti al momento del voto hanno espresso parere contrario sulla manovra finanziaria regionale 2006-2008 per quanto di competenza della Ottava Commissione.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
Disposizioni finanziarie

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilit� della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, � autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB. E03.053).

2. Le condizioni e le modalit� previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1� gennaio 2007; il relativo onere � valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051).

4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB. E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro -3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro -68.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo � contratto con le condizioni e le modalit� di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007, e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)
2006 euro 34.095.000
2007 euro 27.045.000
2008 euro 27.045.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)
2006 euro 10.000.000
2007 euro 10.000.000
2008 euro 30.000.000

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

9. Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, concernenti il patto di stabilit�, sono confermate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell' articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.

10. � disposto nell'anno 2006 il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilit� speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (UPB E03.022).

11. � disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):
a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;
c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS Spa.

12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2 � cos� sostituito:
"1. L'Amministrazione regionale � autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o pi� istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10";
b) il numero 1 del comma 1 dell'articolo 12 � abrogato.

13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.

14. L'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, � abrogato.
 

 

Capo I
Disposizioni finanziarie

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilit� della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, � autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o pi� mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB. E03.053).

2. Le condizioni e le modalit� previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1� gennaio 2007; il relativo onere � valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051).

4. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB. E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro -3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro -68.000.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo � contratto con le condizioni e le modalit� di cui ai precedenti commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007, e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)
2006 euro 118.869.000
2007 euro 52.915.000
2008 euro 53.415.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)
2006 euro 10.000.000
2007 euro 10.000.000
2008 euro 30.000.000

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini della lettera b bis) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a' termini della lettera b ter) del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

9. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato articolo 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001 - 2003 risultavano gestite fuori bilancio a' termini dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonch� al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altres� confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, concernenti il patto di stabilit�.

10. � disposto nell'anno 2006 il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilit� speciale di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (UPB E03.022).

11. � disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):
a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;
c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS Spa.

12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2 � cos� sostituito:
"1. L'Amministrazione regionale � autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o pi� istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10";
b) il numero 1 del comma 1 dell'articolo 12 � abrogato.

13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.

14. L'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, � abrogato.

 

Capo II
Disposizioni nei vari settori di intervento

Art. 2
Disposizioni a favore degli enti locali

1. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020).

2. Per le finalit� di cui al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, � autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020).

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

4. In deroga alle disposizioni di cui alle legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 � esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

 

 

Capo II
Disposizioni nei vari settori di intervento

Art. 2

(identico)
 

Art. 3
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalit� di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048).

2. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalit� di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

3. Per le finalit� di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2005 relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonch� per progetti di valorizzazione ambientale e sviluppo locale, � autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035).

4. � autorizzata, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035).

5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui, dell'UPB S05.060 (cap. 05204) destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PRAR), ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

 

Art. 3
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalit� di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048).

2. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalit� di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

3. Per le finalit� di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2005 relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, � autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035).

4. � autorizzata, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035).

5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui, dell'UPB S05.060 (cap. 05204) destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PRAR), ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

Art. 4
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, � autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 75 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere � pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041).

2. A valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006, � destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana (UPB S06.041).

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) � autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021).

4. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad istituire l'anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalit� di istituzione e la tenuta dell'anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, possono essere estese anche alle attivit� di istituzione e tenuta dell'anagrafe di cui al comma 4 del presente articolo.

6. � autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.043).

7. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045).

8. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, � autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento � finalizzato all'integrazione del fondo rischi e deve essere utilizzato esclusivamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche della Sardegna. Il relativo programma di intervento � definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

 

Art. 4
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, � autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 75 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere � pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041).

2. A valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l'anno 2006, � destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana (UPB S06.041).

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) � autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021).

4. L'Amministrazione regionale � autorizzata ad istituire l'anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalit� di istituzione e la tenuta dell'anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005, possono essere estese anche alle attivit� di istituzione e tenuta dell'anagrafe di cui al comma 4 del presente articolo.

6. � autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.043).

7. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045).

8. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, � autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento � finalizzato all'integrazione del fondo rischi e deve essere utilizzato prioritariamente a sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti le imprese di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche della Sardegna. Il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa � disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di 35.000.000 di euro nell'anno 2006 e di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per 51.000.000 di euro mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma � destinato:
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento alle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5 ter dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno.

3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus � autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028).

5. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2003, � autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.000.000 e di euro 2.000.000 per l'anno 2007 (UPB S08.033).

6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali � autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033).

7. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale (UPB S08.053).

8. � autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (UPB S08.031).

9. � autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053).

10. Per l'attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, � autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.053).

11. Per la progettazione di opere di viabilit� di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilit� statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, � autorizzata la spesa di 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055)

12. � autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072).

13. � autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalit� previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033).

14. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa � valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079).
 

 

Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa � disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di euro 35.000.000 nell'anno 2006 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per euro 51.000.000 mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma � destinato:
a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di propriet� dei comuni e degli II.AA.CC.PP.;
b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento alle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5 ter dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno.

3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus � autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028).

5. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2003, � autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.500.000 e di euro 2.500.000 per l'anno 2007 (UPB S08.033).

6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali � autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033).

7. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale (UPB S08.053).

8. � autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (UPB S08.031).

9. � autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053).

10. Per l'attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, � autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.053).

11. Per la progettazione di opere di viabilit� di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilit� statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, � autorizzata la spesa di 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055)

12. � autorizzata per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072).

13. � autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalit� previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033).

14. � autorizzata nell'anno 2006 l'ulteriore spesa di euro 250.000 per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 24, della legge regionale n. 7 del 2005 (UPB S08.033).

15. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa � valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079).

 

Art. 6
Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalit� di cui al comma 14 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S09.057).

2. Per le finalit� di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005, relativa alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali Sigma Invest Spa e Intex Spa e loro collegate, � autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (UPB S09.055).

3. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 10.500.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all'area di Molentargius (UPB S09.058).

4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005, al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonch� la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitivit� � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna. Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, sono finalizzati a:
a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;
b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;
c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi;
d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;
e) consentire il risparmio energetico delle imprese.

5. Per la gestione degli interventi di cui al comma 4 l'Assessorato regionale dell'industria pu� stipulare apposita convenzione con un ente creditizio e/o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, che eserciti attivit� di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura di evidenza pubblica (UPB S09.014, S09.024 e S09.038).

 

 

Art. 6

(identico)
 

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, � istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009).

2. L'importo di euro 70.000 previsto dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2004, � sostituito con quello di euro 35.000.

3. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035).

4. A valere sull'UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 � destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia.

5. Per le finalit� di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB. S01.045).
 

 

Art. 7
Disposizioni in materia di lavoro

1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, � istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009).

2. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035).

3. A valere sull'UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 � destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia, prioritariamente per il comparto ovi-caprino.

4. Per le finalit� di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB. S01.045).

5. Le procedure previste dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, non si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 della medesima legge, per gli stessi interventi trovano applicazione le procedure previste dall'articolo 19, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 8
Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062);
d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle universit� con sede nella regione (UPB S11.067);
e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072);
f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Universit� di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);
g) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067);
h) la spesa di euro 65.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);
i) la spesa di euro 220.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);
l) la spesa di euro 50.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realt� sarda; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle universit� (UPB S11.072);
m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale n. 7 del 2005 per l'anno 2006, pari ad euro 6.500.000 � ripartita come segue (UPB S11.067):
a) corsi universitari ad Olbia
euro 129.000
b) corsi universitari a Tempio Pausania
euro 86.000
c) corsi universitari ad Alghero
euro 450.000
d) Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale
euro 3.000.000
e) Consorzio Uno di Oristano
euro 2.220.000
f) Consorzio Forgea International
euro 170.000
g) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)
euro 445.000
Per le finalit� di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della giovent�, � autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11.072).

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 � cos� sostituito:
"2. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in universit� italiane od estere, la cui corrispondente classe di laurea non � presente negli ordinamenti delle Facolt� delle Universit� della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive. Per l'esercizio finanziario 2006 � autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11. 067)".

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attivit� delle Universit� della "terza et�" in Sardegna).

4. A favore delle attivit� di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);
b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attivit� istituzionale (UPB S11.015);
c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);
d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.052);
e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);
f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dess�) � erogato annualmente alla Fondazione Giuseppe Dess� di Villacidro;
g) per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico, � autorizzata nell'anno 2006, la spesa di euro 650.000 (UPB S11.027).

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promovendo attivit� di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e societ�. Per i suddetti fini � autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attivit� in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali � fissato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione:
a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);
b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attivit� musicali popolari);
c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 56 (Interventi per le attivit� teatrali e musicali) e articolo 60 (Finanziamenti per l'attivit� istituzionale di enti ed organismi con finalit� didattiche e socioculturali);
d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attivit� delle Universit� della terza et� in Sardegna);
e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica).

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle sopraindicate leggi regionali debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni in contrasto con la presente norma:
a) comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17;
b) comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12;
c) comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attivit� da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione entro i tre mesi successivi alla data dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorch� non impegnate entro i termini di legge.

 

 

Art. 8
Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062);
d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle universit� con sede nella regione (UPB S11.067);
e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'Associazione sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072);
f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Universit� di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);
g) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalit� previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067);
h) la spesa di euro 65.000 a favore della Facolt� teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);
i) la spesa di euro 300.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);
l) la spesa di euro 50.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realt� sarda; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle universit� (UPB S11.072);
m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale n. 7 del 2005 per l'anno 2006, pari ad euro 6.800.000 � ripartita come segue (UPB S11.067):
a) corsi universitari ad Olbia
euro 129.000
b) corsi universitari a Tempio Pausania
euro 86.000
c) corsi universitari ad Alghero
euro 750.000
d) Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale
euro 3.000.000
e) Consorzio Uno di Oristano
euro 2.220.000
f) Consorzio Forgea International
euro 170.000
g) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)
euro 445.000
Per le finalit� di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della giovent�, � autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11.072).

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 � cos� sostituito:
"2. L'Amministrazione regionale � autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in universit� italiane od estere, la cui corrispondente classe di laurea non � presente negli ordinamenti delle Facolt� delle Universit� della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive. Per l'esercizio finanziario 2006 � autorizzata la spesa di euro 150.000 (UPB S11. 067)".

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attivit� delle Universit� della "terza et�" in Sardegna).

4. A favore delle attivit� di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);
b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attivit� istituzionale (UPB S11.015);
c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);
d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.052);
e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);
f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dess�) � erogato annualmente alla Fondazione Giuseppe Dess� di Villacidro;
g) per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico, � autorizzata nell'anno 2006, la spesa di euro 650.000 (UPB S11.027);
h) per le finalit� di cui all'articolo 12, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2005, riferite all'anno 2006, � autorizzato lo stanziamento di euro 90.000 (UPB S11.048).

5. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promovendo attivit� di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e societ�. Per i suddetti fini � autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attivit� in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali � fissato nella data del 15 febbraio di ogni anno:
a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);
b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attivit� musicali popolari);
c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 56 (Interventi per le attivit� teatrali e musicali) e articolo 60 (Finanziamenti per l'attivit� istituzionale di enti ed organismi con finalit� didattiche e socioculturali);
d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attivit� delle Universit� della terza et� in Sardegna);
e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica);
f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);
g) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (romozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna).

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle leggi regionali elencate al comma 6, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attivit� da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione secondo le modalit� stabilite dalle vigenti norme, entro i tre mesi successivi alla data dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorch� non impegnate entro i termini di legge.
 

Art. 9
Disposizioni in materia di sanit� e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria � determinato sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera CIPE; per tale finalit�, nell'anno 2006, � autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (UPB S12.029 e S12.030).

2. Per le finalit� di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, � autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027).

3. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044).

4. � autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attivit� (UPB S12.057).

5. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059).

6. � autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068).

7. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068).

8. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

9. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, sono attribuite alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale.

10. � autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attivit� finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organismi di volontariato iscritti al Registro regionale, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza (UPB S12.068).

11. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacit� di spesa, le funzioni del Comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato tecnico amministrativo regionale e al Comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 � abrogata.

12. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.029).
 

 

Art. 9
Disposizioni in materia di sanit� e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria � determinato sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera CIPE; per tale finalit�, nell'anno 2006, � autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (UPB S12.029 e S12.030).

2. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 100.000 a favore del coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027).

3. Per le finalit� di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005, relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, � autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027).

4. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044).

5. � autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attivit� (UPB S12.057).

6. Per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue" di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059).

7. � autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del "Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS" per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068).

8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, � autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068).

9. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

10. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, sono attribuite alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale.

11. � autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attivit� finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organismi di volontariato iscritti al Registro regionale, in raccordo con gli uffici regionali dell'Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza (UPB S12.068).

12. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacit� di spesa, le funzioni del Comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato tecnico amministrativo regionale e al Comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 � abrogata.

13. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento � approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanit� e assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza, ai sensi della lettera i) dell'articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.029).

 

Art. 10
Disposizioni in materia di trasporti

1. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, � destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale.

2. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S13.021).

3. � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.134.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa (PTM) (UPB S13.015).
 

 

Art. 10

(identico)
 

Capo III
Disposizioni in materia di personale

Art. 11
Contrattazione collettiva e contenimento della spesa.

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, � determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa quantificata, per l'anno 2006, in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformit� al disposto del comma 1.

 

 

Capo III
Disposizioni in materia di personale

Art. 11

(identico)

 

Capo IV
Disposizioni diverse

Art. 12
Disposizioni varie

1. Per le finalit� di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, relativa all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, � autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (UPB S01.022).

2. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione � autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S01.054).

3. Per le finalit� di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2005 � autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S03.089).

4. Per le finalit� di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005, relative al riordino del patrimonio immobiliare, � autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S04.035).
 

 

Capo IV
Disposizioni diverse

Art. 12

(identico)
 

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
 

 

Art. 13

(identico)
 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

Art. 14

(identico)
 

 

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TABELLE

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