CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 198/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PIGLIARU

il 19 dicembre 2005

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2006
e conservazione a residui


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge propone un'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2006 per il periodo di un mese, che si ritiene sufficiente a garantire la continuità dell'attività amministrativa, in rapporto ai tempi occorrenti per l'esame e l'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2006-2008 da parte del Consiglio regionale.

L'articolo 1 dispone la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio.

L'articolo 2 dispone sulla conservazione di somme non impegnabili entro il 31 dicembre 2005.

L'articolo 3 è la norma di entrata in vigore.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore - CONTU, Vice Presidente - SALIS, Segretario - LADU, Segretario- BARRACCIU - BIANCU - BRUNO - CAPELLI - CUGINI - DIANA - LICHERI - LA SPISA - MARRACINI - MARROCU - PORCU - SCARPA - VARGIU

pervenuta il 20 dicembre 2005

La Commissione bilancio, nella seduta del 20 dicembre 2005, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione dei gruppi di opposizione il disegno di legge n. 198 relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2006 avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo.

 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente e fino a quando è approvato con legge, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, il bilancio della Regione per l'anno 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 21 aprile 2005, n. 8, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare il limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale.

 

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente e fino a quando è approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, il bilancio della Regione per l'anno 2006, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 21 aprile 2005, n. 8, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tantum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare il limite di due dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale.

Art. 2
Conservazione di somme

1. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui nel fondo destinato agli interventi di programmazione (UPB S03.008) permangono iscritte nel bilancio regionale sino ad esaurimento delle stesse; le somme destinate a interventi di programmazione integrata e negoziata e sussistenti in conto competenza e residui dei vari capitoli di spesa qualora non impegnati entro il 31 dicembre 2005, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 in conto dei capitoli 03024 e 03025 (UPB S03.005), 10074-01 e 10074-02 (UPB S10.024) e 12110 e 12211 (UPB S12.030) sono conservate nel conto residui per essere utilizzate, per le finalità ivi previste, nell'esercizio successivo.

 

Art. 2
Conservazione di somme

1. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui nel fondo destinato agli interventi di programmazione (UPB S03.008) permangono iscritte nel bilancio regionale sino ad esaurimento delle stesse; le somme destinate a interventi di programmazione integrata e negoziata e sussistenti in conto competenza e residui dei vari capitoli di spesa qualora non impegnati entro il 31 dicembre 2005, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziate in conto competenza e sussistenti in conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2005 in conto dei capitoli 03024 e 03025 (UPB S03.005), 10074-01 e 10074-02 (UPB S10.024) e 12110 e 12211 (UPB S12.030) sono conservate nel conto residui per essere utilizzate, per le finalità ivi previste, nell'esercizio successivo.

Art. 3
Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 3
Entrata in vigore

 

(identico)