CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 194

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, DESSÌ

il 9 dicembre 2005

Istituzione del Parco naturale regionale del Monte Arci

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 RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la presentazione di questo e degli altri disegni di legge di istituzione dei parchi naturali la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico isolano e porre le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali.

In particolare, la legge-quadro regionale sulle aree naturali protette (legge regionale 7 giugno 1989, n. 31), prevedendo l'istituzione del Parco del Monte Arci, ha indicato una delimitazione provvisoria dei suoi confini pari a circa 13.500 ettari.

La particolarità del territorio delimitato dalla legge-quadro è costituita dalla presenza di importanti formazioni vulcaniche e di minerali come l'ossidiana. Il Monte Arci è stato sede di preistoriche forme di raccolta e produzione di utensili in pietra e presenta una foresta di leccio e macchia mediterranea evoluta ancorché degradata in varie zone; è habitat per cinghiali, volpi, rapaci vari, martore; sono presenti, altresì, numerosi insediamenti archeologici.

Il disegno di legge proposto prevede la realizzazione di un parco con un'area di massima tutela più contenuta rispetto alla delimitazione della legge regionale n. 31 del 1989. Si evidenzia, comunque, che al comma 2 dell'articolo 2 è prevista l'ipotesi di estensione dell'area del parco e, al comma 3 dell'articolo 11, che il Piano del parco possa individuare aree contigue sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La politica regionale sulle aree naturali protette non può che svilupparsi con il consenso delle popolazioni dei territori interessati e dei loro amministratori. Per questa ragione l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ha tenuto una serie di incontri con le amministrazioni locali interessate e intende proseguire la concertazione già avviata al fine di conseguire il più ampio consenso.

In sintesi, i punti rilevanti del disegno di legge predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente e già illustrato ai sindaci dei comuni interessati, riguardano i seguenti aspetti:

1) la scelta di affidare la gestione del parco ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e gestionale (articolo 1), giustificata dalla presenza di un quadro normativo di riferimento ben consolidato, con le leggi regionali n. 11 del 1995, n. 14 del 1995, n. 20 del 1995 e n. 31 del 1998, che costituiscono un riferimento chiaro e preciso per l'avvio della gestione dell'area protetta. 
Tra gli organi del parco assume particolare rilievo il ruolo che il disegno di legge attribuisce alla comunità del parco, cui viene assegnata l'importante funzione di definire le linee guida e adottare i piani e i programmi fondamentali dell'ente oltre a svolgere funzioni propositive e consultive (articolo 4). La comunità è costituita dai rappresentati legali della Provincia di Oristano e dei comuni nel cui territorio insiste l'area del parco.       
Il presidente del parco ha la rappresentanza legale dell'ente, mentre il consiglio direttivo ha tra le sue competenze, quella di elaborare gli atti di pianificazione e programmazione del parco; sono entrambi nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale (articoli 5 e 6).         
Lo statuto dell'ente dovrà disciplinare nel dettaglio le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, dettare i criteri generali in materia di organizzazione interna e gestione, nonché prevedere la costituzione e il funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, economica e sociale.         
All'Ente parco il disegno di legge attribuisce una potestà regolamentare generale (articolo 15) per tutto ciò che attiene all'organizzazione interna dell'ente, dei servizi e delle relative tariffe, alle violazioni perseguibili e alle relative sanzioni, agli indennizzi per i danni provocati dalla fauna ed in generale su ogni altra attività riconducibile alle funzioni attribuite al parco;

2) il riordino e l'adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione del parco rispetto alle previsioni della Legge n. 394 del 1991 e della legge regionale n. 31 del 1989.        
Il Piano del parco (articolo 11) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale, redatto nel rispetto delle norme regionali in materia e comprende, oltre agli elaborati grafici e al regolamento con le norme tecniche di attuazione, l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in differenti aree, con la definizione di vincoli e usi a seconda del diverso grado di tutela e conservazione.
La previsione del Piano faunistico e degli habitat naturali (articolo 13) consente di perseguire l'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali del parco attraverso la realizzazione del quadro conoscitivo, la valutazione dello stato delle risorse e la strategia gestionale delle stesse.     
Il Programma di sviluppo economico e sociale (articolo 14) è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e di conservazione delle risorse ambientali del parco con le esigenze di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico anche al fine dell'autofinanziamento. Il Programma fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili.          
I due piani, quello del parco e quello faunistico, e il Programma di sviluppo economico e sociale devono essere adottati in forme e tempi tali da garantire l'interconnessione tra regime di tutela e delle caratteristiche degli habitat naturali, della flora e della fauna e la promozione delle attività compatibili, dei servizi erogabili e dello sviluppo economico e sociale sostenibile del parco;

3) il ruolo di rilievo dell'Ente foreste della Sardegna, il quale attualmente gestisce ampie estensioni del patrimonio forestale presente nell'area del parco; l'Ente foreste pertanto partecipa, tramite un proprio rappresentante nel consiglio direttivo, al governo del parco e fornisce l'assistenza tecnica necessaria per la definizione e per l'attuazione dei piani del parco e faunistico e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali dovrà tenersi conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'ente è titolare (articolo 16);

4) il ruolo di impulso, di vigilanza e di controllo della Regione nei confronti del parco. Le nomine del presidente, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori competono al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale (articoli 5, 6 e 7). La Giunta regionale approva il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali e il Programma di sviluppo economico e sociale del parco (articoli 11, 13 e 14); all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è attribuita la competenza ad attivare l'intervento sostitutivo (articolo 19) al verificarsi di situazioni dannose per la gestione del parco. Allo stesso Assessore regionale è conferito il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e i suoi organi siano inadempienti.

 

 

 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione e finalità del parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il "Parco naturale regionale del Monte Arci".

2. Il parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività produttive compatibili e la conservazione e riqualificazione di opere e manufatti esistenti.

3. Il parco contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio.

4. Il parco è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

   

Art. 2
Delimitazione del parco

1. Il parco naturale regionale del Monte Arci, di seguito denominato parco, si estende nei Comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana e Villaverde secondo la delimitazione indicata nella cartografia in scala 1:25.000 IGMI di cui all'allegato A e descritta nell'allegato B.

2. La modifica dei confini del parco è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con la comunità del parco e con i comuni territorialmente interessati.

3. I confini del parco sono resi visibili sul terreno mediante l'apposizione, sul perimetro esterno e lungo le strade di accesso al parco, di apposite tabelle recanti la scritta "Regione autonoma della Sardegna - Parco naturale regionale del Monte Arci" col simbolo o marchio caratteristico del parco. Le tabelle sono ripristinate periodicamente al fine di assicurarne la visibilità e la leggibilità.

   

Titolo II
Organizzazione del parco

Art. 3
Organi del parco e statuto

1. Sono organi dell'Ente parco:

a) la comunità del parco;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del parco sono disciplinati dalla presente legge e dallo statuto dell'Ente parco; lo statuto stabilisce, inoltre, i criteri generali in materia di organizzazione interna e di gestione del parco.

3. La sede legale del parco è stabilita nello statuto.

4. Lo statuto può prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento di organi di consulenza tecnico-scientifica e di organi di rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale e delle categorie sociali ed economiche locali.

5. Lo statuto è predisposto dal consiglio direttivo e adottato dalla comunità del parco, entro tre mesi dalla data di insediamento; è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente; nel caso di mancata adozione dello statuto nel termine prescritto, l'Assessore medesimo della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.

   

Art. 4
Comunità del parco

1. La comunità del parco è organo d'indirizzo, propositivo e consultivo dell'Ente parco. Alla comunità del parco compete:

a) formulare gli indirizzi al consiglio direttivo relativi all'attività dell'Ente parco;

b) adottare la proposta di statuto predisposta dal consiglio direttivo;

c) approvare, in coerenza con le direttive stabilite dalla Regione, le linee guida per la redazione del Piano del parco e del programma di sviluppo economico e sociale;

d) adottare il Piano del parco, il Programma di sviluppo economico e sociale, il Piano faunistico e degli habitat naturali, da sottoporre all'approvazione finale della Regione;

e) esprimere il parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo, sui regolamenti e su ogni altra questione ad essa sottoposta;

f) approvare il proprio regolamento.

2. I pareri della comunità del parco devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, senza che la comunità del parco si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

3. La comunità del parco è composta dal presidente della Provincia di Oristano o da un componente della giunta provinciale suo delegato, e dai sindaci dei comuni in cui ricade il territorio del parco o da componenti delle rispettive giunte comunali da loro delegati.

4. La direzione del parco fornisce alla comunità il necessario servizio di segreteria tecnico-amministrativa.

5. I componenti della comunità del parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato elettivo nell'ente di provenienza e in ogni caso fino all'insediamento dei successori.

6. La comunità del parco elegge al suo interno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, il proprio presidente, il quale provvede a convocarla almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dai rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione o dal presidente dell'Ente parco. La convocazione per l'insediamento della comunità del parco è effettuata dal Presidente della Regione.

7. Ai fini dell'assunzione degli atti di competenza della comunità del parco le quote di partecipazione attribuite a ciascun componente sono determinate dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

a) cinque per cento al rappresentante della Provincia di Oristano;

b) la restante quota percentuale ai rappresentanti dei comuni in proporzione all'estensione del rispettivo territorio ricadente nell'area del parco.

8. Alle riunioni della comunità del parco partecipano, senza diritto di voto, il presidente del parco e il direttore.

9. Le deliberazioni della comunità del parco sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

   

Art. 5
Presidente del parco

1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Regione d'intesa con la comunità del parco, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla presente legge o dallo statuto; propone al consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni di competenza; adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del parco.

   

Art. 6
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco; ne fanno, altresì, parte:

a) un componente designato dall'Assessore regionale  della difesa dell'ambiente;

b) un componente designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna tra i dirigenti o quadri dell'ente;

c) tre componenti eletti dalla comunità del parco con voto limitato a due, scelti tra persone esterne che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private e per incarichi pubblici ricoperti.

2. I componenti del consiglio direttivo, fatta eccezione per il presidente del parco, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Il consiglio direttivo provvede in particolare:

a) alla nomina del direttore del parco;

b) alla predisposizione del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e del Programma di sviluppo economico e sociale;

c) all'approvazione dei progetti di attuazione dei piani di cui alla lettera b);

d) all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;

e) all'approvazione della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), nonché degli ulteriori regolamenti per la gestione del parco.

4. Il presidente ed i componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni; durante tale periodo i componenti designati dalla comunità del parco possono essere riconfermati o sostituiti nel caso di contestuale rinnovo, a seguito di elezioni, di tanti componenti della comunità del parco che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione di cui all'articolo 4; in tal caso, il presidente convoca la comunità del parco entro i venti giorni successivi alla data delle elezioni; la comunità del parco delibera in merito entro i successivi venti giorni. Nel caso di omissione o ritardo nella convocazione della comunità del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Per le cause di incompatibilità del presidente e dei componenti il consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

   

Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), dei quali:

a) uno designato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con funzioni di presidente;

b) due designati dalla comunità del parco.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze e/o per violazioni di legge e delle norme dello statuto.

4. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile della Regione e sulla base dei regolamenti dell'Ente parco. In caso di gravi irregolarità di gestione riscontrate i revisori ne danno comunicazione formale alla comunità del parco, al presidente del parco e all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

   

Art. 8
Direttore del parco

1. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo per non più di cinque anni con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile. L'incarico non può essere attribuito ai componenti della comunità del parco e del consiglio direttivo.

2. Il direttore del parco è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica e di comprovata professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, anche cumulativa, in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.

3. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'Ente parco; sono, in particolare, di sua competenza:

a) la predisposizione degli atti necessari al perseguimento degli obiettivi e delle priorità strategiche individuate dall'Ente parco;

b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6;

c) la direzione degli uffici e dei servizi;

d) l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;

e) l'emanazione degli atti di gestione che impegnano l'ente verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservino espressamente ad altri organi;

f) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti esterni, nonché la proposta di promozione e resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

g) il rilascio di nulla osta per le attività indicate nei piani e nei regolamenti;

h) ogni altra funzione prevista dalla presente legge e dallo statuto.

   

Art. 9
Servizi e personale del parco

1. Il parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa e di una apposita dotazione organica; la struttura è posta alle dipendenze del direttore e la sua articolazione e organizzazione sono definite nello specifico regolamento.

2. Il personale dell'Ente foreste della Sardegna operante nel territorio del parco svolge la propria attività di supporto sulla base di specifica intesa tra la direzione del parco e la direzione generale dell'Ente foreste.

3. Presso la sede del parco è istituito un ufficio unico per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

4. Per la gestione dei servizi e delle attività economiche del parco, con esclusione della vigilanza, l'Ente parco può avvalersi di soggetti privati o stipulare convenzioni con enti pubblici.

   

Titolo III
Programmazione e gestione delle
attività del parco

Art. 10
Strumenti di pianificazione e programmazione

1. Il parco persegue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano del parco, il Piano faunistico e degli habitat naturali, che devono essere predisposti contestualmente entro sei mesi dall'insediamento del consiglio direttivo, e il Programma di sviluppo economico e sociale.

   

Art. 11
Piano del parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del parco è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale e comprende gli elaborati grafici e il regolamento con le norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano del parco dispone in particolare:

a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub-aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti a seconda delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;

b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;

c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive compatibili con il parco.

3. Il Piano del parco, sulla base di formali intese tra l'Ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette).

4. Il Piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

   

Art. 12
Piano del parco: procedure di approvazione
ed efficacia giuridica

1. Il consiglio direttivo del parco redige la proposta di piano e la trasmette alla comunità del parco che la adotta entro trenta giorni. La proposta di piano adottata è pubblicata presso la sede dell'Ente parco e degli enti locali che ne fanno parte per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano adottato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ed entro i successivi trenta giorni, l'Ente parco trasmette all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la delibera di adozione definitiva del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni nonché le proprie controdeduzioni.

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nei trenta giorni successivi al ricevimento, verifica la compatibilità del Piano con la pianificazione regionale e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate all'Ente parco che adegua il Piano entro i quindici giorni successivi.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva il piano del parco con le modifiche necessarie; il piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS.

6. Per mancata ottemperanza agli adempimenti nei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.

7. Le varianti al piano sono approvate con le stesse procedure previste ai commi precedenti.

8. Il Piano del parco ha valore di variante agli strumenti urbanistici comunali, sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali e ogni altro strumento di pianificazione e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

9. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso.

   

Art. 13
Piano faunistico e degli habitat naturali

1. Il Piano faunistico e degli habitat naturali contribuisce al perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione delle peculiari risorse naturali e ambientali; nel parco è vietato l'esercizio della caccia.

2. Il piano è articolato nelle seguenti parti:

a) quadro conoscitivo, con la descrizione fisica (confini, clima, geologia, geomorfologia, idrologia, ecc.) e biologica (specie faunistiche e habitat presenti) del territorio del parco. Il quadro conoscitivo è anche finalizzato alla creazione della banca dati e all'organizzazione del monitoraggio;

b) valutazione dello stato delle risorse naturali del parco, con l'individuazione delle criticità;

c) strategia gestionale delle risorse, con l'indicazione delle azioni da intraprendere per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e conservazione e che in particolare può prevedere:

1) il ripristino di una fauna autoctona con azioni dirette alla conservazione e/o reintroduzione di specie in via di estinzione o estinte;

2) la disciplina dei prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici, per attività di studio e ricerca scientifica o per esigenze zoo-sanitarie, da effettuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del parco.

3. Il consiglio direttivo del parco redige la proposta di Piano faunistico e degli habitat naturali e lo sottopone per l'adozione definitiva alla comunità del parco, che si esprime entro trenta giorni.

4. Il piano è successivamente trasmesso, in prima applicazione contestualmente al Piano del parco, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che ne verifica, nei trenta giorni successivi, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e la conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria. Le difformità riscontrate sono comunicate all'Ente parco che adegua il Piano faunistico entro i quindici giorni successivi.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, approva il Piano faunistico e degli habitat naturali con le modifiche necessarie entro i trenta giorni successivi.

6. Il piano viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel BURAS.

7. Il piano può essere sottoposto a revisione ogni cinque anni.

8. Il piano sostituisce nell'area del parco i Piani faunistici regionale e provinciale.

9. Qualora il piano non venisse adottato entro il termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente attiva l'intervento sostitutivo di cui al comma 2 dell'articolo 19.

   

Art. 14
Programma di sviluppo economico e sociale

1. Il Programma di sviluppo economico e sociale è finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali del parco con le esigenze di fruizione, di valorizzazione e di promozione dello sviluppo economico, anche al fine dell'autofinanziamento.

2. A tal fine il Programma di sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle previsioni del Piano del parco di cui all'articolo 11 e del Piano faunistico e degli habitat naturali di cui all'articolo 13, individua le modalità per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive compatibili, i servizi erogabili e ogni altra attività diretta a garantire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del parco.

3. Il Programma di sviluppo economico e sociale, che ha valenza triennale ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali, fornisce un quadro degli obiettivi, delle strategie e delle risorse finanziarie necessarie, degli investimenti, dei ricavi attesi, dei tempi e dei risultati conseguibili. Il Programma di sviluppo economico e sociale è predisposto, in prima applicazione, entro due mesi dalla pubblicazione nel BURAS del Piano del parco e del Piano faunistico e degli habitat naturali.

7. Il programma è redatto dal consiglio direttivo del parco e sottoposto all'adozione da parte della comunità del parco che si esprime entro trenta giorni. Il programma è successivamente inviato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che nei trenta giorni successivi ne verifica la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e la conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro i trenta giorni successivi.

   

Art. 15
Potestà regolamentare del parco

1. Il parco si dota di regolamenti diretti a disciplinare la propria articolazione organizzativa interna, l'organizzazione dei servizi offerti e le relative tariffe, le procedure autorizzative, le violazioni perseguibili e le relative sanzioni e ogni altra attività riconducibile alle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco o per le coltivazioni destinate all'alimentazione della stessa.

3. Per le finalità di cui all'articolo 14, con apposito regolamento, il parco identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità, da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti dei comuni dell'area parco che presentino requisiti di qualità determinati nel disciplinare allegato alle convenzioni.

   

Art. 16
Ente foreste della Sardegna

1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, sulla base delle competenze attribuitegli dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), l'assistenza tecnica necessaria per la definizione ed attuazione del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e del Programma di sviluppo economico e sociale, nei quali si dovrà tenere conto delle attività di programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale di cui l'Ente foreste è titolare.

2. Tutti gli atti di programmazione e di gestione che incidono sul patrimonio forestale ricompreso nel territorio del parco devono essere preventivamente sottoposti al parere obbligatorio e vincolante dell'Ente foreste della Sardegna, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.

   

Art. 17
Nullaosta

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dai piani e dai regolamenti del parco, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta; esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; il nullaosta si intende comunque accordato qualora la direzione del parco non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni dei piani e dei regolamenti, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per cui è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dalla direzione del parco o a seguito di conferenza dei servizi convocata dall'ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta.

   

Art. 18
Poteri di autotutela dell'Ente parco

1. Il direttore del parco, qualora venga esercitata una attività in difformità dai piani, dai regolamenti o dai nullaosta rilasciati, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza di quanto disposto ai sensi del comma 1, il direttore del parco, entro un congruo termine, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di legge recuperando le relative spese.

   

Art. 19
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorità regionale

1. In caso di grave disavanzo, violazione di legge, mancato raggiungimento degli obiettivi, gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Regione procede allo scioglimento del consiglio direttivo ed alla revoca del presidente e nomina un commissario straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del parco.

2. Per mancata ottemperanza degli specifici adempimenti previsti dalla presente legge, il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

3. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco e constatata l'inadempienza degli organi del parco, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana ordinanze contingibili e urgenti e può attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2.

   

Titolo IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 20
Beni immobili

1. L'Ente parco può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del parco, salva la precedenza a favore dell'Ente foreste della Sardegna e dei soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione che deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data di trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, può esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

3. I beni immobili comunque acquisiti, ai sensi del presente articolo fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

   

Art. 21
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti all'Ente parco, nonché da finanziamenti privati.

2. Le entrate del parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti e tariffe, provenienti da forniture di servizi, da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni ed ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle disposizioni vigenti.

3. La partecipazione finanziaria ordinaria dei soggetti che concorrono alla costituzione dell'Ente parco è determinata dallo statuto.

4. L'Ente parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

   

Titolo V
Norme di salvaguardia, tutela e sanzioni

Art. 22
Divieti

1. Nel territorio del parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera c) del comma 2 dall'articolo 13;

b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) le attività estrattive e di cava;

e) l'apertura di discariche;

f) l'asportazione della terra del bosco;

g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;

h) il porto di armi da caccia;

i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dai piani e dai regolamenti.

   

Art. 23
Norme di salvaguardia provvisorie

1. Fino all'entrata in vigore del Piano del parco, del Piano faunistico e degli habitat naturali e dei relativi regolamenti, trovano applicazione le norme di salvaguardia di cui all'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, sono fatte salve le attività di silvicoltura, gestione e manutenzione forestale di competenza dell'Ente foreste della Sardegna nonché, fino all'adozione del Piano del parco, eventuali altre attività consentite sulla base di convenzioni in essere al 1° ottobre 2005.

3. Sono altresì fatti salvi i diritti di uso civico e di cussorgia.

   

Art. 24
Sorveglianza e vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nelle aree del parco sono esercitate:

a) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

b) dalla polizia municipale dei comuni aderenti al parco nei limiti della loro competenza;

c) dal personale del parco appositamente incaricato dal direttore del parco, avvalendosi anzitutto del personale dipendente dell'Ente foreste della Sardegna operante nel parco;

d) dalle associazioni di volontariato autorizzate dal direttore del parco.

2. Il personale del parco di cui al comma 1, qualora incaricato di funzioni sanzionatorie o repressive, deve essere in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria in conformità alla normativa vigente.

3. Tutto il personale operante nel territorio del parco deve essere munito del tesserino di riconoscimento rilasciato dal direttore del parco.

4. Il direttore del parco provvede al coordinamento delle diverse forze coinvolte nelle funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco.

   

Art. 25
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 30 della Legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono applicate dal direttore del parco.

   

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26
Norme transitorie e finali

1. Nelle more della costituzione degli organi di gestione del parco il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario straordinario che provvede alla gestione transitoria del parco.

2. Il commissario straordinario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di funzionario delegato per la gestione delle risorse iscritte nel bilancio regionale per le finalità del parco.

3. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e la legge regionale n. 20 del 1995. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998.

4. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sotto la voce "difesa dell'ambiente" è aggiunta in fine la seguente riga: "Ente parco naturale regionale del Monte Arci".

5. L'Ente parco è inserito nel secondo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

   

Art. 27
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2005 in euro 500.000, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio della Regione per lo stesso anno in conto dell'UPB S05.035 ai sensi del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

   

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

   

 

Allegato B

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DEL "PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI"

Il parco naturale del Monte Arci è delimitato a sud dal Rio Gora Tappoi che a quota 68 metri circa incontra la SP 442.

Il perimetro segue il corso d'acqua verso nord-est e lo abbandona al suo incrocio con il limite amministrativo comunale, proseguendo il suo tracciato verso nord, attraversando le località Pranu Sibiriu e Pranu Is Fogajas, per arrivare a Punta Sa Cruxinoa.

Da qui costeggia l'abitato di Morgongiori e in località Santa Barbara segue il tratto della SP 442 (329 metri) fino a Serra Carboni (302 metri), dove, sempre in direzione nord, dirige verso Tanca Paris Perda Gallone (445 metri), in prossimità di Punta Pizzighinu (627 metri). Ancora verso nord il confine dirige in località Argioleddas, dove a quota 433 metri incontra il Riu Mitza Niu Crobu.

Il perimetro dirige poi a nord-ovest verso Punta Su Ventosu (681 metri), attraversando le località Su Varongu e Fustiolau. Ancora, si dirige ad est, seguendo inizialmente il limite amministrativo comunale, comprendendo la località Roia Menta, la Mitza Franzesu e seguendo la strada comunale che a quota circa 470 metri dirige verso ovest.

Da qui segue il rio Campu Tommasi che, verso nord, incontra la località omonima e il limite amministrativo comunale che segue inizialmente, ma che lascia per comprendere il Pranu Santa Lucia. In prossimità di quota 474 metri il perimetro dirige a nord-ovest, verso Conca Liureddus e, a Mitza Spendula (369 metri), curva a ovest, dirigendo a Pranu Ianni Mele, dove incontra e segue la strada comunale fino a Bruncu Is Fogaias (409 metri).

Ancora, segue dapprima il limite comunale, poi in località Mattiabis dirige a sud, verso Monte Mola (407 metri). In direzione sud-ovest il confine corre in prossimità di Punta Corongiu Mela, di Punta Pranu Staddas, segue per un tratto il Rio Corongiu Nieddu per arrivare circa a quota 219 metri, in località Nieddu Mannu, da dove si dirige a sud-est.

Il perimetro costeggia in parte il Riu Ceddus, passa in prossimità di Punta Su Zippiri (508 metri) e di Conca Su Cauli (575 metri) per arrivare a Rocca Tressa (618 metri) dove incontra il limite amministrativo comunale che viene seguito fino alla località Gruttula Manna.

Da qui il perimetro dirige a sud ad incontrare e seguire il Rio Pana s'Arru ad est fino a trovare la Mitza Capudacquas. Ancora si dirige a Scala Antruxoni e poi in direzione est nelle località Acqua Marzana, Arrideli e, a sud, in località Benazzeddus.

Il perimetro, passando per Corona Su Pardu, dirige a sud-ovest in località Tripaluxia (495 metri) e poi a sud, dove incontra e segue il limite amministrativo comunale in prossimità di Serra Artidu.

Il limite comunale viene seguito a sud e abbandonato a quota 106 metri circa per dirigere con andamento irregolare e meandriforme ad est, verso la cava di Perlite, le R.cie Su Columbaru (351 metri).

Da qui il confine segue un corso d'acqua diretto a sud-ovest, verso Tanca Tamis.

Infine, per un breve tratto il confine del parco dirige ad est a quota 125 metri circa per poi tornare a sud, al punto iniziale della descrizione.