CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 193

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FODDIS,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DADEA

 il 9 dicembre 2005

Istituzione dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna (AGRIS)


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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, la Regione Sardegna ha avviato un percorso di riordino degli enti regionali agricoli che ha ricondotto le funzioni di assistenza tecnica, di gestione delle misure di intervento e di ricerca, già in capo ad un sistema composto da otto enti strumentali, a tre nuovi istituti:

- ERSAT Sardegna, Ente di sviluppo in agricoltura, con le funzioni e le attività di assistenza tecnica finora svolte dall'ERSAT e dai due Consorzi per la frutticoltura;
- ERA Sardegna, Ente di ricerca in agricoltura, con le funzioni e le attività di ricerca dell'Istituto zootecnico caseario della Sardegna (IZCS), del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), dell'Istituto per l'incremento ippico e della Stazione sperimentale per la sughericoltura (SSS);
- ARSEA, organismo pagatore e gestore delle misure in agricoltura.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della suddetta legge sulla riforma degli enti in agricoltura, il presente disegno di legge, unitamente a quello istitutivo dell'agenzia LAORE, completa l'azione di riforma già avviata disciplinando la trasformazione dei due enti strumentali, ERSAT Sardegna, ed ERA Sardegna, di cui agli articoli 29 e 30 della citata legge regionale n. 7 del 2005, in Agenzie:
- Agenzia regionale di assistenza tecnica LAORE;
- Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna AGRIS.

Nella stesura degli articolati che istituiscono le due Agenzie si è tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità presente nell'insieme degli enti che vengono assorbiti dalle nuove istituzioni, riconducendo le funzioni di assistenza tecnica all'Agenzia LAORE (Agenzia per l'assistenza tecnica) e, per converso, le funzioni più propriamente riferibili alla ricerca nell'AGRIS (Agenzia per la ricerca).

Quanto sopra comporta il parziale superamento del disposto degli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 7 del 2005, in particolare per quanto attiene alle funzioni di ricerca e divulgazione svolte nell'ambito dei due Consorzi per la frutticoltura e nell'ambito dell'Istituto di incremento ippico.

Le Agenzie che i due disegni di legge hanno inteso definire sono strutture snelle, deputate all'attuazione dei programmi di intervento in agricoltura definiti dalle direttive della Giunta regionale.

La prospettata ridefinizione dell'assetto e delle funzioni del sistema regionale per la ricerca e per l'assistenza tecnica in agricoltura, è funzionale agli obiettivi espressi nel programma di governo per quanto attiene, in particolare, allo sviluppo locale, allo sviluppo delle filiere agroalimentari e allo sviluppo delle produzioni di qualità.

Tiene altresì conto dell'esigenza di favorire e supportare il processo di qualificazione della tipicità e specificità delle produzioni, il rafforzamento della connessione tra produzione e territorio, il rispetto della funzione di presidio territoriale, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che oggi viene attribuita all'agricoltura.

L'Agenzia svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori di competenza anche al fine di realizzare uno sviluppo rurale sostenibile. Favorisce il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese in collaborazione con gli altri enti preposti a tali funzioni.

L'Agenzia collabora con gli organismi regionali, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati al fine di favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale, nell'ambito di accordi di programma o di apposite convenzioni.

L'Agenzia prevede collaborazioni con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali al fine di accrescere la qualificazione competitiva all'interno dello spazio europeo della ricerca. In tale quadro, l'AGRIS promuove altresì attività di formazione e alta formazione del proprio personale scientifico.

L'Agenzia sulla base di apposite convenzioni può svolgere attività di ricerca per conto di imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale.

L'AGRIS promuove la valorizzazione delle produzioni locali anche attraverso attività di certificazione di qualità.

L'AGRIS elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale e redige appositi rapporti, allo scopo di supportare la politica agraria dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'AGRIS svolge inoltre attività di formazione e alta formazione di studenti, laureati e ricercatori anche nell'ambito di un quadro di collaborazione con le università e attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca.

Sulla base degli indirizzi dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ed in relazione alla politica agricola della Regione autonoma della Sardegna, l'Agenzia predispone un piano pluriennale di attività, aggiornabile annualmente, nel quale vengono definiti obiettivi, priorità ed indicate le risorse necessarie per l'intero periodo, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel cui ambito avverrà la verifica ed il confronto con gli enti di divulgazione ed assistenza tecnica per un opportuno coordinamento delle diverse attività.

Il disegno di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'Agenzia e ne definisce la finalità istitutiva quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico, forestale e venatorio; attribuisce all'Agenzia la natura giuridica di diritto pubblico; stabilisce che l'Agenzia è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale; stabilisce che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, definisce la sede dell'Agenzia, stabilisce che le funzioni di ricerca dall'ERA Sardegna, dai due Consorzi per la frutticoltura e dall'Istituto di incremento ippico confluiscono nell'Agenzia.

L'articolo 2 stabilisce che alla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'ERA Sardegna e che l'Agenzia AGRIS succede all'ERA Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

L'articolo 3 definisce le finalità dell'Agenzia.

L'articolo 4 definisce e illustra le funzioni dell'Agenzia. Prevede che l'Agenzia possa instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni-quadro approvate dalla Giunta regionale.

L'articolo 5 definisce gli organi dell'Agenzia che sono: il direttore generale, il comitato scientifico, il collegio dei revisori.

L'articolo 6 disciplina la nomina del direttore generale e ne stabilisce le funzioni.

L'articolo 7 disciplina la composizione, le funzioni e la nomina del comitato scientifico

L'articolo 8 disciplina la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 detta le modalità per la predisposizione del programma di attività e per la verifica dei risultati; detta le norme per la definizione del sistema dei controlli interni.

L'articolo 10 definisce e disciplina il patrimonio e le entrate dell'Agenzia.

L'articolo 11 disciplina l'approvazione dello statuto dell'Agenzia.

L'articolo 12 detta le norme per la disciplina del personale.

L'articolo 13 indica le norme da abrogare.

L'articolo 14 è la norma finanziaria.
 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione dell'AGRIS 

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna, denominata AGRIS, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico, forestale e venatorio. 

2. L'AGRIS ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Sassari, località Bonassai. È dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). 

3. L'AGRIS subentra nell'esercizio delle funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 2
Soppressione dell'ERA Sardegna 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005. 

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'agenzia AGRIS succede all'ERA Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 3
Finalità dell'AGRIS 

1. L'AGRIS svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:

a) realizzare uno sviluppo rurale sostenibile;

b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale;

c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area europea della ricerca.

Art. 4
Funzioni dell'AGRIS 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'AGRIS svolge le seguenti funzioni:

a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese in collaborazione con gli enti preposti a tali funzioni;

b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attività di formazione e alta formazione del proprio personale scientifico;

c) svolge, sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

d) promuove la valorizzazione delle produzioni locali anche attraverso attività di certificazione di qualità;

e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale e redige appositi rapporti;

f) svolge attività di formazione e alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;

g) l'Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5
Organi dell' AGRIS 

Sono organi dell'AGRIS:

a) il direttore generale;

b) il comitato scientifico;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6
Funzioni e nomina del direttore generale 

1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e di dotazione organica.  

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:

a)    definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;

b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;

c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale, proponendo le relative misure sanzionatorie. 

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal Presidente della Regione previa conforme delibera della Giunta, nel rispetto degli articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 7
Comitato scientifico 

1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i piani pluriennali e gli aggiornamenti annuali; esso è composto da:

a) il direttore generale dell'AGRIS, che lo presiede;

b) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;

c) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale di assistenza tecnica in agricoltura LAORE;

d) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'AGRIS, di cui due indicati dalle Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria dell'Università di Sassari. 

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme delibera di Giunta.  

3. Lo statuto disciplina il funzionamento del comitato.

Art. 8
Collegio dei revisori dei conti 

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti  previsti dall'articolo 2403 del Codice civile. È nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da due membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 9
Programmazione e controllo 

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'AGRIS predispone un programma di attività che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. 

2. Sulla base degli indirizzi della Giunta, l'AGRIS definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Art. 10
Entrate e patrimonio

 1. Il patrimonio dell'AGRIS è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 3 dell'articolo 1, strettamente funzionali alle attività dell'AGRIS e in quanto tali non trasferiti al patrimonio regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 2005. 

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;

b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

c) i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati;

d) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;

e) le rendite patrimoniali;

f) ogni altro introito.

Art. 11
Statuto 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo statuto dell'Agenzia con il quale è definito altresì, in considerazione della specificità dell'attività di ricerca, lo stato giuridico del personale di ricerca.

Art. 12
Personale 

1. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge. 

2. Nella prima applicazione della presente legge, la dotazione organica dell'Agenzia è definita nel numero corrispondente al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti soppressi di cui al comma 3 dell'articolo 1. Il personale conserva la posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale in atto presso l'ente di provenienza. 

3. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, compreso quello dirigenziale, può chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nell'Amministrazione regionale, in relazione ad esigenze individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998. 

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della ridefinizione degli organici e della distribuzione del personale, è definito, mediante apposite intese, un processo di mobilità tra l'Agenzia, le altre agenzie regionali e le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nel campo dell'agricoltura. 

5. Sulla base di apposite intese tra l'Agenzia e le amministrazioni di cui al comma 4, può disporsi, in via ordinaria, per singoli progetti, l'assegnazione temporanea di personale da una all'altra Agenzia o da queste all'Amministrazione regionale. Le intese regolano i compiti, i tempi e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell'ente di assegnazione. 

6. L'Agenzia può ricoprire a domanda, in via ordinaria, posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso le altre agenzie o presso l'Amministrazione regionale, con il nulla osta delle medesime. 

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

Art. 13
Abrogazione di norme 

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);

b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);

c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero).

Art. 14
Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli di cui al comma 7 dell'articolo 12, a decorrere dall'anno 2006, valutati in euro 22.125.000 annui, si provvede con le risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005; gli stessi oneri fanno carico alle UPB S06.021 e S06.022 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni: 

in diminuzione  

UPB S09.016

Finanziamenti agli enti strumentali - Spese correnti

2006                          euro               3.000.000

2007                          euro               3.000.000  

in aumento 

UPB S06.021

Finanziamenti agli enti strumentali e ai consorzi per la frutticoltura - Parte corrente

2006                          euro               3.000.000

2007                          euro               3.000.000.