CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 192
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FODDIS,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DADEAil 9 dicembre 2005
Istituzione dell'Agenzia regionale di assistenza tecnica in agricoltura "LAORE"
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, la Regione Sardegna ha avviato un percorso di riordino degli enti regionali agricoli, che ha ricondotto le funzioni di assistenza tecnica, di gestione delle misure di intervento e di ricerca, già in capo ad un sistema composto da otto enti strumentali, a tre nuovi istituti:
- ERSAT Sardegna, Ente di sviluppo in agricoltura, con le funzioni e le attività di assistenza tecnica finora svolte dall'ERSAT e dai due Consorzi per la frutticoltura;
- ERA Sardegna, Ente di ricerca in agricoltura, con le funzioni e le attività di ricerca dell'Istituto zootecnico caseario della Sardegna (IZCS), del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS), dell'Istituto per l'incremento ippico e della Stazione sperimentale per la sughericoltura (SSS);
- ARSEA, organismo pagatore e gestore delle misure in agricoltura.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della suddetta legge sulla riforma degli enti in agricoltura, il presente disegno di legge, unitamente a quello istitutivo dell'AGRIS, completa l'azione di riforma già avviata disciplinando la trasformazione dei due enti strumentali, ERSAT Sardegna ed ERA Sardegna, di cui agli articoli 29 e 30 della citata legge regionale n. 7 del 2005, in Agenzie:
- Agenzia regionale di assistenza tecnica LAORE;
- Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna AGRIS.
Nella stesura degli articolati che istituiscono le due Agenzie si è tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità presente nell'insieme degli enti che vengono assorbiti dalle nuove istituzioni, riconducendo le funzioni di assistenza tecnica all'Agenzia LAORE (Agenzia per l'assistenza tecnica) e, per converso, le funzioni più propriamente riferibili alla ricerca nell'AGRIS (Agenzia per la ricerca).
Quanto sopra comporta il parziale superamento del disposto degli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 7 del 2005, in particolare per quanto attiene alle funzioni di ricerca e divulgazione svolte nell'ambito dei due Consorzi per la frutticoltura e nell'ambito dell'Istituto di incremento ippico.
Le Agenzie che i due disegni di legge hanno inteso definire sono strutture snelle, deputate all'attuazione dei programmi di intervento in agricoltura definiti dalle direttive della Giunta regionale.
La prospettata ridefinizione dell'assetto e delle funzioni del sistema regionale per la ricerca e per l'assistenza tecnica in agricoltura, è funzionale agli obiettivi espressi nel programma di governo per quanto attiene, in particolare, allo sviluppo locale, allo sviluppo delle filiere agro-alimentari e allo sviluppo delle produzioni di qualità.
Tiene altresì conto dell'esigenza di favorire e supportare il processo di qualificazione della tipicità e specificità delle produzioni, il rafforzamento della connessione tra produzione e territorio, il rispetto della funzione di presidio territoriale, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che oggi viene attribuita all'agricoltura.
L'Agenzia LAORE è deputata allo svolgimento delle funzioni sinteticamente definibili di assistenza tecnica; supporta lo sviluppo integrato dei territori rurali promuovendo modelli di sviluppo sostenibili e compatibili con il mantenimento delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali di detti territori; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole nel rispetto delle specificità territoriali; promuove le produzioni di qualità e la competitività delle produzioni sui mercati.
In questo ambito, nei limiti di competenza definiti dalla presente legge e dalle direttive della Regione e sulla base dei programmi di attività approvati dal competente Assessorato, l'Agenzia LAORE fornisce assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati; cura la formazione e l'informazione degli operatori; favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici anche in accordo con l'Agenzia della promozione; promuove la diffusione della cultura d'impresa; agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto; promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, delle normative relative all'igiene delle produzioni e alla tutela dell'ambiente; promuove e favorisce l'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole.
Promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese.
L'Agenzia svolge le proprie funzioni attraverso una presenza diffusa sul territorio regionale.
Il disegno di legge si compone di 15 articoli.
L'articolo 1 istituisce l'Agenzia e ne definisce la finalità istitutiva quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo; attribuisce all'Agenzia la natura giuridica di diritto pubblico; stabilisce che l'Agenzia è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale; stabilisce che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale, definisce la sede dell'Agenzia, stabilisce che le funzioni di assistenza tecnica finora svolte dall'ERSAT, dai due Consorzi per la frutticoltura e dall'Istituto di incremento ippico confluiscono nell'Agenzia.
L'articolo 2 stabilisce, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge, la soppressione dell'ERSAT Sardegna e il subentro dell'Agenzia LAORE nei rapporti giuridici già in capo all'ERSAT Sardegna.
L'articolo 3 definisce e illustra le funzioni dell'Agenzia; prevede che l'Agenzia possa instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni-quadro approvate dalla Giunta regionale.
L'articolo 4 definisce gli organi dell'agenzia che sono: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori.
L'articolo 5 disciplina la nomina del direttore generale e ne stabilisce le funzioni.
L'articolo 6 definisce la composizione e le funzioni del comitato direttivo.
L'articolo 7 disciplina la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 8 istituisce la Consulta, ne definisce le funzioni e la composizione, disciplina la sua nomina.
L'articolo 9 disciplina l'approvazione dello statuto dell'Agenzia.
L'articolo 10 detta le modalità per la predisposizione del programma di attività e per la verifica dei risultati, nonché le norme per la definizione del sistema dei controlli interni.
L'articolo 11 definisce e disciplina il patrimonio e le entrate dell'Agenzia.
L'articolo 12 disciplina l'attribuzione delle competenze in atto presso gli enti assorbiti dall'Agenzia.
L'articolo 13 detta le norme per la disciplina del personale.
L'articolo 14 indica le norme da abrogare.
L'articolo 15 disciplina gli aspetti finanziari.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione dell'Agenzia regionale LAORE1. È istituita l'Agenzia regionale LAORE quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Oristano. È dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).
3. L'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna, dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro, dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.
Art. 2
Soppressione dell'ERSAT Sardegna1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2005).
2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Art. 3
Funzioni dell'Agenzia1. L'Agenzia LAORE promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali e il mantenimento delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali di detti territori; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'Agenzia:
a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati;
b) cura la formazione e l'informazione;
c) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;
d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;
e) promuove la diffusione della cultura d'impresa;
f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;
g) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;
h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;
i) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.
3. L'Agenzia può, sulla base di convenzioni-quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.
Art. 4
Organi1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori.
Art. 5
Funzioni e nomina del direttore generale1. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e di dotazione organica.
2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale, proponendo le relative misure sanzionatorie;
3. L'incarico di direttore generale è conferito dal Presidente della Regione previa conforme delibera della Giunta, nel rispetto degli articoli 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
Art. 6
Comitato direttivo1. Il comitato direttivo è composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia in numero non superiore a quattro e assiste il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato direttivo è nominato dal direttore generale e resta in carica quanto il direttore medesimo.
Art. 7
Collegio dei revisori1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto di tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
Art. 8
Consulta agricola1. È istituita la Consulta agricola con funzioni consultive e di supporto al direttore generale nelle fasi di elaborazione e verifica dei programmi di attività dell'Agenzia.
2. La Consulta è composta da:
a) due componenti indicati dalla Facoltà di scienze agrarie e dalla Facoltà di veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;
b) un componente indicato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna (AGRIS);
c) sei componenti indicati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.
3. Il Presidente della Regione nomina i componenti della Consulta che sono designati sulla base di modalità definite dalla Giunta regionale. La Consulta è convocata dal direttore generale, che la presiede e ne coordina i lavori.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dallo statuto.
Art. 9
Statuto1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo statuto dell'Agenzia.
Art. 10
Programmazione e controllo1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone un programma di attività che definisce gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione.
2. Sulla base degli indirizzi della Giunta, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e per la verifica della regolarità amministrativo-contabile.
3. All'Agenzia si applica il sistema di controllo previsto per gli enti regionali.
Art. 11
Entrate e patrimonio1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 3 dell'articolo 1, riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.
Art. 12
Decorrenza delle competenze1. Tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell'Agenzia.
Art. 13
Personale1. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
2. Nella prima applicazione della presente legge, la dotazione organica dell'Agenzia è definita nel numero corrispondente al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti soppressi di cui al comma 3 dell'articolo 1, ad esclusione del personale destinato all'ARSEA di cui alla legge regionale n. 7 del 2005. Il personale conserva la posizione giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale in atto presso l'ente di provenienza.
3. Il personale a tempo indeterminato dell'Agenzia, compreso quello dirigenziale, può chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nell'Amministrazione regionale, in relazione ad esigenze individuate nella programmazione triennale del fabbisogno di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della ridefinizione degli organici e della distribuzione del personale, è definito, mediante apposite intese, un processo di mobilità tra l'Agenzia, le altre agenzie regionali e le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nel campo dell'agricoltura.
5. Sulla base di apposite intese tra l'Agenzia e le amministrazioni di cui al comma 4, può disporsi, in via ordinaria, per singoli progetti, l'assegnazione temporanea di personale da una all'altra agenzia o da queste all'Amministrazione regionale. Le intese regolano i compiti, i tempi e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell'ente di assegnazione.
6. L'Agenzia può ricoprire a domanda, in via ordinaria, posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso le altre agenzie o presso l'Amministrazione regionale, con il nulla osta delle medesime.
7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.
Art. 14
Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modificazioni ed integrazioni:
a) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
b) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna).
Art. 15
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli di cui al comma 7 dell'articolo 13, a decorrere dall'anno 2006, valutati in euro 48.712.000 annui, si provvede con le risorse già destinate ai finanziamenti per gli enti strumentali di cui al comma 3 dell'articolo 1 e all'articolo 2; gli stessi oneri fanno carico alle UPB S06.021 e S06.022 del bilancio della Regione per l'anno 2006 e alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.