CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNODI LEGGE N. 191
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, FODDIS
il 9 dicembre 2005
Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e della biodiversità
vegetale della Sardegna
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si propone di fornire alla Regione autonoma della Sardegna uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità vegetale, costituita dalle entità vegetali autoctone non coltivate e dagli habitat naturali, e dell'agrobiodiversità, costituita dalle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.
In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità e varietà della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la diversità degli ecosistemi, la varietà delle specie.
L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la biodiversità regionale, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, come la depurazione delle acque, il riciclaggio dell'ossigeno e del carbonio. Ma anche processi sui quali si basa lo sviluppo di molte comunità locali e della società in generale, come la produzione degli alimenti, dei farmaci e la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.
Deriva, altresì, dalla considerazione che l'avvento di nuove tecnologie e il progressivo diffondersi di modelli agricoli vincolati a varietà con una base genetica molto stretta, rappresentano una nuova potenziale minaccia di contaminazione e di erosione genetica. Vista l'importanza che la Regione autonoma della Sardegna riconosce all'agricoltura ed alle produzioni agroalimentari tipiche, si deve considerare che una perdita o una significativa riduzione della biodiversità non equivale semplicemente ad un depauperamento dell'ambiente, ma mette a rischio risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico di molte zone della Sardegna.
Il disegno di legge proposto considera e adotta gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'UE, che ha aderito alla Convenzione.
Per quanto attiene, in particolare, all'agrobiodiversità, il disegno di legge proposto fa proprie le strategie indicate dall'evoluzione della PAC e in particolare dalle disposizioni in materia di sviluppo delle zone rurali, che indicano nella diversità biologica un aspetto fondamentale e predominante per lo sviluppo di tali zone.
Con questo disegno di legge la Regione autonoma della Sardegna si dota di uno strumento legislativo che riconosce la biodiversità come patrimonio fondamentale della Regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle entità e degli ecosistemi che la compongono in un'ottica di disponibilità collettiva e di sviluppo sostenibile.
Il disegno di legge è articolato in quattro titoli.
TITOLO I - Disposizioni generali: finalità e definizioni.
Articolo 1: viene esposta la finalità e l'oggetto della legge; si afferma la volontà della Regione autonoma della Sardegna di riconoscere e tutelare la biodiversità presente nel proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale ed ambientale, sia per quanto rientra nel dominio dell'agricoltura, delle cui risorse promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva, che per quanto attiene alle risorse vegetali non coltivate, che riconosce come patrimonio naturale di interesse ambientale della Sardegna, e di cui garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, promuove la gestione razionale, assicura la corretta fruizione da parte dei cittadini e concorre attivamente alla realizzazione della Rete ecologica europea denominata Natura 2000.
In entrambi i domini il concetto di tutela e valorizzazione viene allargato ai rispettivi sistemi (l'agrosistema e gli habitat naturali).
L'articolo indica la volontà di perseguire la tutela della biodiversità tenendo conto delle esigenze di sviluppo economico e sociale, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. In tale ottica stabilisce che i piani di sviluppo e di programmazione debbano tenere conto delle norme e delle finalità della legge, impegna la Regione a sostenere le spese occorrenti per l'applicazione e la divulgazione della legge e per l'attuazione di percorsi educativi che abbiano come finalità la protezione della biodiversità.
Articolo 2: espone e specifica, con riferimento all'articolato, il significato dei termini utilizzati.
TITOLO II - Tutela e valorizzazione del patrimonio di varietà e razze locali d'interesse agrario, zootecnico e forestale.
Articolo 3: definisce i compiti della Regione, con riferimento alle varietà e razze locali d'interesse agrario, zootecnico e forestale;
Articoli 4 e 5: istituiscono e regolamentano i repertori regionali delle risorse genetiche;
Articolo 6: istituisce e regolamenta la Banca regionale del germoplasma;
Articolo 7: istituisce e regolamenta la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;
Articolo 8: regolamenta la circolazione di materiale genetico tra gli aderenti alla rete;
Articolo 9: istituisce e regolamentala figura dell'agricoltore custode;
Articolo 10: istituisce e regolamenta il Registro regionale delle varietà da conservazione;
Articolo 11: istituisce e regolamenta il contrassegno da apporre, su base volontaria, ai prodotti derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
TITOLO III - Tutela della biodiversità vegetale spontanea.
Articolo 12: definisce i compiti della Regione, con riferimento al dominio della biodiversità vegetale spontanea;
Articolo 13: emana le norme per la tutela della biodiversità vegetale spontanea prevedendo che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, predisponga l'elenco delle unità tassonomiche da proteggere e l'elenco degli habitat naturali e seminaturali di interesse regionale; dispone che negli interventi di recupero e o di ripristino ambientale siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali;
Articolo 14: prevede la promozione delle necessarie campagne di informazione;
Articolo 15: istituisce e regolamenta la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo;
Articolo 16: regolamenta il rilascio dell'autorizzazione per la raccolta di unità tassonomiche protette;
Articolo 17: specifica i casi di non operatività dei divieti, con riferimento alle operazioni colturali su terreni agricoli, degli interventi di manutenzione di scarpate stradali, ferroviarie e degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
Articolo 18: prevede il censimento delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti per l'eventuale inserimento negli elenchi di protezione;
Articolo 19: istituisce e disciplina la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora spontanea;
Articolo 20: prevede e regolamenta gli interventi straordinari e urgenti di tutela;
Articolo 21: individua le istituzioni ed i requisiti del personale preposti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni;
TITOLO IV - Disposizioni finali.
Articolo 22: prevede il promulgamento del regolamento di attuazione;
Articolo 23: reca le disposizioni finanziarie;
Articolo 24: detta le norme per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Disposizioni generali: finalità e definizioni
Art. 1
Oggetto e finalità1. Nel rispetto della Costituzione, degli obblighi nazionali e internazionali, in attuazione dell'ordinamento comunitario e dei regolamenti specifici, la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela la biodiversità vegetale e l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale ed ambientale. In particolare, la Regione:
a) tutela e valorizza il patrimonio di razze e varietà locali, come definito dall'articolo 2, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la tipicità dei prodotti agricoli;
b) tutela la diversità delle entità vegetali autoctone non coltivate e gli habitat di particolare interesse, sia quelli individuati dalle norme vigenti (SICp, ZPS come da allegato 1, 2 e 4 al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni), sia quelli eletti ai fini della presente legge attraverso il regolamento attuativo di cui all'articolo 22, al fine di conservare gli equilibri indispensabili per il mantenimento delle diverse unità tassonomiche e degli ecosistemi presenti nell'intero territorio regionale, quali beni di rilevante interesse pubblico.
2. La Regione autonoma della Sardegna ai fini di cui alla lettera a) del comma 1:
a) riconosce che le razze e varietà locali appartengono al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna;
b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7;
c) con la tutela delle risorse genetiche d'interesse agrario, zootecnico e forestale favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.
3. La Regione autonoma della Sardegna ai fini di cui alla lettera b) del comma 1:
a) riconosce che le entità vegetali autoctone appartengono al patrimonio naturale di interesse ambientale della Sardegna;
b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, sia delle unità tassonomiche e delle loro popolazioni che degli habitat, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino;
c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b), assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini;
d) concorre attivamente alla realizzazione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000".
4. La Regione stabilisce che i piani di sviluppo economico-sociale, i piani d'area, i piani territoriali, i piani di programmazione urbanistica e i piani regolatori generali debbano tenere conto delle norme contenute nella presente legge, con particolare riguardo alla destinazione d'uso dei litorali, delle lagune e degli stagni, di tutte le acque interne, delle aree montane, delle superfici boscate e delle aree di notevole interesse naturalistico.
5. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
6. Per l'attuazione della presente legge la Regione autonoma della Sardegna si impegna a:
a) sostenere le spese occorrenti per la pubblicazione e la divulgazione della presente legge e per l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 22;
b) sostenere le spese occorrenti per ogni utile forma di propaganda e di educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, volta a favorire la formazione di una coscienza civica, il rispetto e l'interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione della biodiversità vegetale e dell'agrobiodiversità;
c) erogare contributi a enti pubblici o ad altri enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come fine istituzionale la protezione della biodiversità vegetale e dell'agrobiodiversità, sulla base di precisi progetti, sentito il parere delle Commissioni tecniche competenti di cui ai commi 3 e 19 dell'articolo 5.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera; la biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
b) agrobiodiversità: include tutte le com-ponenti degli agroecosistemi e della diversità biologica di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione: la varietà e variabilità genetica, specifica ed ecosistemica di animali, piante e microrganismi, indispensabili per sostenere le funzioni dell'agroecosistema, la sua struttura e i suoi processi;
c) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
d) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
e) ecotipo: forma morfologicamente distinta entro una unità tassonomica, prodotta dalla evoluzione e dalla selezione naturale;
f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una separazione dalle altre popolazioni;
g) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali o seminaturali;
h) habitat di una entità: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive l'unità tassonomica in una delle fasi del suo ciclo biologico;
i) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale.
2. Sono considerate razze e cultivar locali, di seguito denominate risorse genetiche:
a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni, autoctoni, originari del territorio sardo;
b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della regione ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;
c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;
d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, cultivar, ecotipi già autoctoni ma attualmente scomparsi dal territorio della Sardegna e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca sardi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorire la reintroduzione.
TITOLO II
Tutela e valorizzazione del patrimonio di varietà e razze locali d'interesse agrario,
zootecnico e forestale
Art. 3
Compiti della Regione1. La Regione esercita la propria attività di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:
a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare le risorse genetiche, a ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati a fini produttivi, a diffonderne l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.
2. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.
1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti od organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. I repertori regionali sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di estinzione è corredata da apposita annotazione.
Art. 5
Iscrizione ai repertori regionali1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori regionali è effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base del parere favorevole espresso da una apposita Commissione tecnicoscientifica, nominata dalla Giunta regionale.
2. L'iscrizione ai repertori avviene a seguito di iniziativa da parte di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori regionali;
b) la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1.
Art. 6
Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione ex situ, delle razze e varietà locali è istituita la Banca regionale del germoplasma d'interesse agronomico, zootecnico e forestale, di seguito denominata Banca.
2. La Banca di cui al comma 1, svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Nella Banca confluiscono tutte le accessioni iscritte nei repertori regionali.
4. Alla gestione della Banca provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che può avvalersi di altri soggetti, pubblici o privati, settorialmente specializzati, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5.
5. Il funzionamento della Banca è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 22.
Art. 7
Rete di conservazione e sicurezza1. È istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o enti e organismi a ciò delegati.
2. Della rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi di cui all'articolo 9 e la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione.
3. Alla rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 22.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da erosione genetica attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a incentivarne la circolazione.
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositari di materiale genetico tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire alla Banca del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito accreditato.
6. L'aderente alla rete che abbia depositato una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei repertori oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a darne tempestivo avviso all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base delle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22.
Art. 8
Circolazione del materiale genetico1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro e in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nei repertori regionali.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono definite:
a) la modica quantità, con riferimento alla singola specie o varietà;
b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
1. Ai fini della presente legge si definisce "Agricoltore custode" chi provvede alla conservazione in situ delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4.
2. L'agricoltore custode:
a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) diffonde la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo;
c) effettua il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, sentito il parere della Commissione tecnica competente.
3. L'incarico di agricoltore custode è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente od organismo a ciò delegato.
4. Nella scelta dell'agricoltore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dagli agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
6. In caso di necessità ed urgenza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o l'ente o organismo a ciò delegato può provvedere, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.
7. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinati:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di agricoltore custode;
c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dall'agricoltore custode.
Art. 10
Registro regionale delle varietà
da conservazione1. Ai fini della valorizzazione e rilancio produttivo, attraverso la commercializzazione delle sementi o altro materiale di propagazione di varietà locali, è istituito il registro regionale delle varietà da conservazione tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato.
2. Nel registro regionale possono essere iscritte le varietà già iscritte nei repertori e a rischio di estinzione su istanza di privati interessati al rilancio produttivo, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5.
3. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è sottoposta a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con il regolamento di cui all'articolo 22.
1. Per favorire la più ampia conoscenza e informazione dei cittadini in ordine a prodotti ottenuti da varietà e razze locali a rischio di estinzione è istituito un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla Regione Sardegna ad aziende agricole che producono e/o trasformano utilizzando, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, secondo il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
3. L'uso del contrassegno è concesso all'agricoltore custode, di cui all'articolo 9, che ne faccia specifica richiesta.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinate: contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui al comma 1.
TITOLO III
Tutela della biodiversità vegetale spontanea
Art. 12
Compiti della Regione1. La Regione esercita la propria attività di tutela della flora sarda:
a) provvedendo al costante monitoraggio della distribuzione delle specie e degli habitat;
b) provvedendo alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
c) operando per la conservazione ed il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, l'esecuzione di interventi significativi od urgenti, ed il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della natura;
d) promuovendo il recupero e la sistemazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
2. La Regione promuove la tutela ed il ripristino della flora autoctona del territorio regionale anche al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.
Art. 13
Tutela della biodiversità vegetale spontanea1. Nel territorio della Regione è vietato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento ed ogni altra ipotesi che comporti distruzione della pianta o anche di sue parti, di tutte quelle entità vegetali inserite nell'elenco di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e su indicazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 19, predispone, con apposito decreto, i seguenti elenchi:
a) elenco delle unità tassonomiche spontanee protette, identificando quelle a protezione totale e quelle soggette a limitazioni nella raccolta;
b) elenco degli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede all'aggiornamento periodico ed alla modifica degli elenchi di cui al comma 2, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dall'articolo 19.
4. La Regione dispone che negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero e/o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinate le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera a) del comma 2.
1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge; a tal fine, la Giunta regionale organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie vegetali tutelate e agli habitat d'interesse regionale.
Art. 15
Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle unità tassonomiche ritenute a rischio d'estinzione e/o di erosione genetica attraverso la conservazione ex situ, istituendo la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo, di seguito denominata Banca.
2. La Banca di cui al comma 1 svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì i centri per la conservazione, la riproduzione e il recupero di specie vegetali a rischio di estinzione e/o erosione genetica.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinati:
a) la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo;
b) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 3.
Art. 16
Autorizzazione alla raccolta delle unità tassonomiche protette1. Qualora le strutture universitarie, gli istituti di ricerca, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciuti che abbiano finalità di ricerca, divulgazione e educazione ambientale intendano raccogliere esemplari di unità tassonomiche protette, dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che rilascerà l'autorizzazione, previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 19.
Art. 17
Non operatività dei divieti1. I divieti ed i limiti di cui all'articolo 13 non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli.
2. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui all'articolo 13, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale.
3. Per la raccolta, la vendita o commercializzazione del materiale genetico delle specie vegetali coltivate e officinali, eventualmente presenti negli elenchi di cui all'articolo 13, si fa riferimento alle norme di cui al titolo II.
1. Ai fini dell'individuazione delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con le università della Sardegna e utilizzando anche il contributo volontario di enti ed associazioni protezionistiche nei territori di rispettiva competenza, ne effettuano il censimento.
2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avverrà sentito il parere della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 19.
Art. 19
Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora spontanea1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda spontanea, nominata dalla Giunta regionale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
Art. 20
Interventi straordinari e urgenti di tutela1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
2. Qualora gli interventi debbano prevenire un imminente danno o limitare quelli in essere, e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione ne dichiarerà la condizione di urgenza e improrogabilità.
Art. 21
Accertamento delle violazioni1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo di vigilanza ambientale della Regione Sarda, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, alle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.
2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e dalle norme del Codice penale.
3. Gli assessorati competenti promuovono speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza, di cui ai commi 1 e 2.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 22
Regolamento di attuazione1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 2006.
2. Alla determinazione degli stessi oneri si provvede con legge finanziaria.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.