CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 183

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'industria, RAU

l'11 novembre 2005

Disciplina delle attività estrattive


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una delle priorità fatte proprie dalla Giunta fin dall'insediamento è consistita, nell'ambito di una strategia più complessiva che ha visto nell'ambiente e nel paesaggio valori non solo da tutelare ma su cui fondare nuovi modelli di sviluppo, nell'attenzione dedicata alle attività estrattive, sia di miniera che di cava.

 

Tali attività impattano fatalmente, e per lungo tempo, sull'ambiente e sul paesaggio, per cui occorre, ed è urgente, un nuovo quadro di regole che pur, tenendo nella necessaria considerazione i significati strategici, riconducibili in sintesi alla politica delle materie prime, salvaguardi, soprattutto per il futuro dell'Isola, compatibilità in passato troppo spesso sacrificate in nome di obiettivi di corto respiro.

 

Già l'attività amministrativa si è mossa in questa direzione, con il contenimento delle concessioni e autorizzazioni in favore di imprese medie ed anche piccole in grado di dimostrare le necessarie sensibilità e disponibilità ad adeguarsi all'evoluzione dei tempi e delle priorità e con l'accentuazione delle archiviazioni e degli interventi sanzionatori a carico delle imprese refrattarie al rispetto delle nuove regole, ma è soprattutto attraverso l'adozione di una nuova legge, e almeno altrettanto del coerente quadro pianificatorio previsto da quest'ultima, che sarà possibile dare concreta ed efficace attuazione al conseguimento degli obiettivi enunciati.

 

Con questo disegno di legge si propone di aggiornare, oltre che la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulle attività di cava, anche il regio decreto n. 1443 del 1927, recepito con legge regionale 15 aprile 1957, n.15, che disciplina le attività di miniera (materiali di prima categoria facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione), in quanto vanno sempre più attenuandosi sotto molteplici aspetti le ragioni di un differente regime per le due categorie di materie prime.

 

I principali obiettivi del disegno di legge sono sintetizzabili come di seguito:

a) creare le migliori sinergie possibili con le normative specifiche in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio, sia nella fase del procedimento amministrativo che in quella dell'esercizio del controllo sulle attività;

b) perseguire ricorrenti momenti di coinvolgimento delle province e dei comuni, in tema di scelte di sviluppo del territorio, mantenendo ad un differente livello, quello regionale, competenze e funzioni di interesse pubblico più generale;

c) pianificare le attività, non solo in funzione del quadro di vincolistica e di coerenze con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, primi fra tutti il Piano paesaggistico regionale (PPR), ma anche in relazione ai fabbisogni delle materie prime e alla ricaduta economica nel contesto territoriale di riferimento generata dalle attività estrattive, sottoponendo alla Valutazione ambientale strategica (VAS), e quindi ad un articolato quadro di verifiche e consensi, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

d) favorire la ripresa di attività dismesse e l'ampliamento di attività operanti rispetto all'apertura di nuove cave e miniere, e sostituire nella misura massima possibile i materiali provenienti dall'estrazione con quelli disponibili provenienti da altri cicli produttivi;

e) impedire l'abbandono sul territorio degli sfridi dell'attività, vincolando il provvedimento autorizzativo al riutilizzo degli stessi nella riabilitazione ambientale o nella destinazione ad altri impieghi, sulla scia di significative ed apprezzabili esperienze già in corso in Sardegna;

f) razionalizzare il procedimento concessorio o autorizzativo, concentrando nella verifica o Valutazione di impatto ambientale (VIA) e nella Conferenza dei servizi le acquisizioni documentali e progettuali e le pronunce di competenza dei diversi soggetti coinvolti, ponendo in capo al competente servizio dell'Assessorato dell'industria le funzioni di sportello unico per le attività estrattive;

g) far partecipare finanziariamente le imprese alla riabilitazione del territorio prevedendo per le cave un contributo sui materiali estratti e per le miniere una modalità di calcolo del canone che tenga conto non solo, come oggi, delle superfici interessate ma anche di quantità e valore del minerale;

h) oltre ai controlli in tema di sicurezza e rispetto delle norme di polizia mineraria, cadenzare un sistema di vigilanza periodica sul rispetto delle condizioni poste dal titolo autorizzativo;

i) adeguamento del sistema delle sanzioni a reale efficacia dissuasiva;

l) per quanto concerne le politiche di sviluppo del settore il disegno di legge non prevede appositi e specifici interventi, ma riconduce le agevolazioni a favore del settore estrattivo all'interno del complessivo sistema di incentivazione regionale. Come è noto, è stato avviato in tale campo un forte processo di rinnovamento, con l'obiettivo di assicurare al sistema industriale innovazione e competitività al fine di stimolare i comparti produttivi più dinamici e validi economicamente. In tale ambito, di particolare rilievo risultano essere le modifiche apportate alla legge regionale n. 15 del 1994, le cui direttive di attuazione prevedono, per il settore della lavorazione dei minerali, una maggiorazione di punteggio ai fini della concessione degli incentivi connessi alla realizzazione di programmi di investimento, con ciò intendendosi riconoscere a tale settore un ruolo fondamentale e di significativo impulso per l'economia regionale. Il comparto estrattivo risulta poi particolarmente vantaggiato dalle azioni previste all'interno della progettazione integrata, che individua nei progetti di filiera investimenti strategici nella politica di sviluppo regionale.

 

Si commentano di seguito, in sintesi, i contenuti dell'articolato normativo, evidenziando, laddove significativo, le modifiche introdotte rispetto alle norme vigenti.

 

TITOLO I

Principi generali

 

Viene definito il principio che, essendo la risorsa non rinnovabile, ed al fine di contenere gli impatti sull'ambiente, viene favorito, rispetto all'apertura di nuove cave, l'ampliamento di cave in essere e/o la riattivazione di cave dismesse, e, comunque, l'utilizzo di materiali oggettivamente riconducibili o assimilabili a quelli di cava e provenienti da altri cicli produttivi o da attività non di cava autorizzata.

 

Con riferimento specifico ai materiali lapidei, ne viene privilegiato e incentivato l'utilizzo negli interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici.

 

Si esplicita, poi, il ruolo degli enti locali nella pianificazione, autorizzazione e controllo delle attività estrattive.

 

In tema di classificazione dei materiali, si attribuisce delega alla Giunta regionale per l'eventuale modifica dell'elenco in legge, oltre che per l'eventuale riclassificazione di materiali. 

 

TITOLO II

La pianificazione dell'attività di cava, del recupero delle cave dismesse e del riutilizzo dei residui

 

Viene regolamentato lo strumento di pianificazione già previsto dalla legge regionale n. 30 del 1989 (Piano regionale delle attività estrattive - PRAE), e all'interno del processo di creazione e modifica dello stesso sono previsti significativi momenti di concertazione con gli enti locali, le cui opzioni in tema di compatibilità delle attività estrattive con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio di competenza assumono peso determinante.

 

Il Piano, che viene sottoposto alla VAS, prevede, tra l'altro, la stima dei fabbisogni dei singoli materiali e la ricaduta per l'economia regionale della loro produzione e il suo ambito di applicazione viene esteso ai materiali di prima categoria.

 

TITOLO III

Disciplina dell'attività estrattiva di cava

 

Si è razionalizzato il percorso autorizzativo che oggi vede coinvolte fasi, frutto di successive stratificazioni, che si svolgono quasi autonomamente presso i diversi soggetti di livello regionale e statale preposti alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali (Assessorato della difesa dell'ambiente, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Soprintendenza archeologica) aventi competenza concorrente nel rilascio dell'autorizzazione con l'Assessorato dell'industria che svolgerà le funzioni di sportello unico per le attività estrattive. A fronte di un apparente appesantimento della documentazione richiesta, ci si propone di evitare defatiganti richieste e disomogeneità di integrazioni documentali e, dopo la procedura di VIA, si acquisiscono in sede di conferenza di servizi i pareri e nulla osta necessari all'emissione del provvedimento autorizzativo.

 

Per quanto in particolare concerne i permessi di ricerca, si evidenzia che gli stessi dovranno utilizzare metodologie non invasive e che la proroga è consentita una sola volta.

 

Per quanto concerne i piani di produzione, si prevede che, ogni qual volta possibile, venga riabilitata l'area coltivata con periodicità almeno triennale, e che il piano di utilizzo dei materiali di risulta e degli sfridi sia elemento vincolante per l'autorizzazione.

 

Per quanto concerne la riabilitazione ambientale del sito alla scadenza, si è previsto che la fideiussione a garanzia delle opere sia di gradimento dell'Amministrazione regionale, indicizzata, e si dà delega alla Giunta regionale per stabilirne criteri e condizioni, e l'obbligo di rilascio della stessa viene esteso alle attività per materiali di prima categoria.

Lo svincolo della fideiussione al termine dei lavori di riabilitazione avviene previa verifica congiunta con l'Assessorato della difesa dell'ambiente, con il comune territorialmente interessato e, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, con l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

 

In tema poi di vigilanza e sanzioni si è estesa la casistica della decadenza, si è prevista una precisa cadenza delle verifiche sulla conformità dei lavori al progetto approvato da eseguirsi da parte dell'Assessorato dell'industria congiuntamente con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed il comune, si è incrementato il valore delle sanzioni amministrative per attività abusive o condotte in difformità dal progetto approvato.

 

Ai fini, da ultimo, di consentire all'Amministrazione regionale un più puntuale quadro di conoscenza dei parametri di settore, presupposto di ogni azione di governo, si è introdotta una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione dei dati statistici.

 

TITOLO IV

Recupero ambientale

 

Si è previsto che gli interventi di riabilitazione ambientale a carico dello specifico fondo vengano realizzati, con affidamento in delega ai comuni, sulla base di un inventario delle cave dismesse accompagnato dalla caratterizzazione dei siti e da ipotesi di riutilizzo degli stessi, e tenuto conto di priorità e osservazioni proposte dagli enti locali (province e comuni territorialmente interessati). Affluiranno al fondo, oltre a coperture a carico del bilancio RAS, i ricavati delle sanzioni per attività abusive e il contributo annuo sul valore della produzione previsto a carico dei titolari di autorizzazione.

 

TITOLO V

Disposizioni comuni alle miniere, finali e transitorie

 

Come anticipato in premessa dalla presente relazione, si sono introdotte nella presente legge alcune norme aventi come destinatarie le attività di minerarie. 

In particolare:

a) si è esteso alle attività minerarie il quadro pianificatorio;

b) si è esteso alle attività minerarie, già tenute alla riabilitazione ambientale ex Legge 221 del 1990, l'obbligo di rilascio della fideiussione a garanzia degli interventi;

c) si è estesa all'attività mineraria la procedura di rilascio dei titoli introdotti dalla presente legge;

d) si è esteso all'attività mineraria il sistema sanzionatorio;

e) si è previsto un diverso criterio di determinazione dei canoni minerari, oggi rapportati alla semplice dimensione areale del titolo. Considerate le forti iniquità comparate che scaturiscono da tale criterio, si è previsto che i canoni tengano conto, attraverso una formula di definizione composita delegata alla Giunta regionale, dell'area e della quantità e valore dei minerali;

Nel rispetto dei principi generali di cui al titolo I del disegno di legge, e in linea con l'evoluzione legislativa in tema di rifiuti, si è previsto che i materiali di cava rivenienti da attività legittime e autorizzate possano, oltre che essere impiegati per sistemazioni all'interno della stessa area, essere oggetto di commercializzazione, previa, a seconda dei quantitativi, comunicazione o autorizzazione in capo all'Assessorato dell'industria, ai fini di una valutazione di compatibilità con la presenza, in un raggio economicamente significativo, di cave autorizzate per gli stessi materiali. Analoga soluzione viene adottata per i materiali di cava rivenienti quale produzione "fatale" da attività mineraria.

 

Anche in considerazione di registrate carenze progettuali, si è altresì prevista la predisposizione di uno studio avente per oggetto un disciplinare tecnico sui criteri di progettazione e coltivazione delle cave e delle miniere in funzione della sicurezza, cui dovranno adeguarsi, entro due anni, anche le attività già autorizzate.

 

Da ultimo, viene confermata la natura di "attività fatta salva" per le cave preesistenti alla legge regionale n. 30 del 1989 (non ancora autorizzate a condizione che entro sei mesi venga integrata la documentazione progettuale di cui alla presente legge) e viene previsto che, entro due anni dall'approvazione del PRAE, si adeguino alle previsioni del medesimo anche le cave autorizzate alla data di entrata in vigore della nuova legge e viene soppresso il Comitato regionale miniere.

 

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

 

Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 annui.

 

 

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità della legge

1. La Regione, al fine di conseguire un corretto ed equilibrato uso delle risorse nel rispetto della salvaguardia dei beni ambientali, culturali, scientifici, paesaggistici e della difesa del suolo e tenuto conto dell'importanza socioeconomica delle attività estrattive, disciplina con la presente legge la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, e l'esercizio, anche con l'obiettivo della tutela e sicurezza del lavoro, della relativa attività.

2. La Regione favorisce il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili.

3. È privilegiato, rispetto all'apertura di nuove cave, l'ampliamento ed il rinnovo delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie.

4. La Regione promuove e incentiva l'uso di materiali lapidei locali per le attività di recupero e valorizzazione dei centri storici, con particolare riferimento alla ricostituzione dei contesti urbanisticoedilizi aventi carattere storico. A tal fine i capitolati dei lavori finanziati dalla Regione o da fondi comunitari dovranno prevedere apposito richiamo a tali materiali e l'uso degli stessi comporterà, nell'ambito dei bandi per i finanziamenti, il riconoscimento di specifico punteggio nelle misure massime consentite.

5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge contribuiscono, in armonia con gli strumenti della pianificazione territoriale, gli enti locali attraverso l'esercizio di specifici ruoli nella programmazione, autorizzazione e controllo delle attività estrattive.

   

Art. 2
Classificazione dei materiali di cava e torbiera

1. I materiali di cui all'articolo 1 sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali, tra le altre, marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;

b) materiali per usi industriali;

c) materiali per costruzioni ed opere civili.

2. L'elenco e la classificazione di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di attività produttive da esprimere entro venti giorni dalla richiesta.

3. Con la stessa procedura potranno essere disposti la riclassificazione ed il mutamento di categoria di tutti i materiali di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927.

   

TITOLO II
Pianificazione dell'attività di cava, del recupero delle cave dismesse e del riutilizzo dei residui

Art. 3
Catasto regionale delle cave

1. L'Assessorato regionale dell'industria conserva il catasto regionale delle cave e provvede al suo aggiornamento in relazione ai provvedimenti di autorizzazione, trasferimento, ampliamento, decadenza, revoca e archiviazione per cessazione.

2. Anche in base all'inventario di cui all'articolo 28, una sezione del catasto è dedicata alle cave dismesse o che comunque cessino l'attività.

3. Il catasto individua ogni informazione utile tra cui:

a) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave in attività, nonché i relativi titolari;

b) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave inattive;

c) il tipo di materiale estratto e la consistenza accertata o presunta del giacimento;

d) il numero, la localizzazione e il materiale oggetto dei permessi di ricerca rilasciati, nonché la loro estensione e i relativi titolari;

e) le cave ed i soggetti che gestiscono le attività estrattive in regime transitorio di cui all'articolo 35;

4. L'elenco delle cave è suddiviso per provincia, per destinazione d'uso e per tipologia commerciale.

5. Il catasto comprende altresì la rappresentazione cartografica e la localizzazione sul territorio, su supporto digitale, di tutte le attività di cava.

6. Il catasto sarà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, consultabile sul sito della Regione autonoma della Sardegna.

   

Art. 4
Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle cave dismesse e di riutilizzo dei residui recuperabili


1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante il Piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE.

2. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il piano é predisposto in coerenza con la pianificazione territoriale e paesistica e con le prescrizioni derivanti dai vincoli paesistici, culturali e ambientali posti dalla normativa regionale, statale e comunitaria e può anche prevedere proprie specifiche prescrizioni limitative dell'attività estrattiva ai fini di tutela delle risorse territoriali.

   

Art. 5
Finalità e contenuti del PRAE

1. Il Piano, nel rispetto di un corretto equilibrio tra la tutela dei valori ambientali e di quelli socioeconomici, indica gli obiettivi di sviluppo del settore estrattivo di cava, tenuto conto dei fabbisogni dei singoli materiali in relazione ai bacini di utenza e del ritorno economico generato nel territorio regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione della qualità delle materie prime e delle tecniche e metodologie produttive. Il piano indica, altresì, gli obiettivi di recupero delle aree già interessate dall'attività di cava.

2. Sono contenuti essenziali del PRAE, con distinta evidenziazione dei dati riferiti agli ambiti degli usi ornamentali, civili ed industriali:

a) il quadro tecnico ed economico delle risorse estrattive;

b) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate;

c) la stima dei materiali sostituibili attraverso il riutilizzo di quelli di cui all'articolo 25;

d) la quantificazione delle ricadute economiche per l'economia regionale dei singoli materiali estrattivi;

e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti;

f) la zonizzazione per le attività estrattive ed in particolare:

1) le aree in cui può essere autorizzato l'esercizio delle attività di cava, ivi comprese quelle nelle quali l'attività medesima è consentita con particolari limitazioni e prescrizioni in relazione a vincoli di tutela paesistici ed ambientali nonché a quelli posti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e dal Piano paesistico regionale;

2) le aree in cui è vietato l'esercizio delle attività di cava, comprese quelle sottoposte a vincoli preclusivi ai fini della tutela e conservazione di beni ambientali, paesaggistici e culturali ovvero derivanti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

g) il programma di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento e dei parametri definiti dal PRAE;

h) i criteri per la riabilitazione ambientale delle aree oggetto dell'attività estrattiva;

i) la disciplina di adeguamento da applicarsi per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge che risultassero in tutto o in parte incompatibili con il PRAE medesimo.

3. Il Piano è corredato dalla necessaria documentazione geologica e giacimentologica e dalla connessa cartografia.

   

Art. 6
Consultazione e procedura di approvazione

1. L'Assessorato dell'industria predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di Piano da sottoporre alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).

2. La proposta di Piano, completa del rapporto ambientale, redatto secondo la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è trasmessa all'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'attivazione della procedura di VAS.

3. La proposta di Piano, con il relativo rapporto ambientale, è, per stralci territoriali, inviata alle province e ai comuni che, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), deliberano eventuali proposte di modifica in coerenza con i piani e le previsioni urbanistiche e di sviluppo del territorio inviandole in forma scritta all'Assessorato dell'industria e all'Assessorato della difesa dell'ambiente. Qualora comuni e province esprimano diniego alle previsioni del Piano, la Regione adegua coerentemente alla valutazione degli enti locali territoriali la proposta di PRAE in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni per nuove attività, fatta eccezione per i materiali utili a fini energetici.

4. Conclusa la procedura di VAS, l'Assessore dell'industria trasmette alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia di assetto del territorio, attività estrattiva e ambiente la proposta di Piano con il relativo rapporto ambientale.

5. Le commissioni consiliari di cui al comma 4, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Piano, trasmettono il proprio parere alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale adotta il Piano entro quindici giorni dal ricevimento del parere delle commissioni consiliari di cui al comma 5.

7. Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.

8. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore, il PRAE potrà recepire eventuali modifiche richieste dalle province e dai comuni competenti per territorio. Le modifiche del PRAE introdotte sulla base delle suddette richieste comportano conseguente variazione automatica degli strumenti di pianificazione territoriale interessati, in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni per nuove attività.

9. La procedura di cui al presente articolo dovrà essere seguita per gli aggiornamenti del Piano, da effettuarsi con periodicità almeno quinquennale.

   

TITOLO III
Disciplina dell'attività estrattiva di cava

Capo I
Sportello unico per le attività estrattive

Art. 7
Sportello unico per le attività estrattive

1. Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali, il Servizio attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'industria assicura la funzione di Sportello unico per le attività estrattive.

2. A tal fine il suddetto Servizio attività estrattive acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o di diniego delle autorizzazioni e concessioni di cui alla presente legge.

3. Lo Sportello unico garantisce agli interessati l'accesso, anche telematico, al proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della normativa regionale.

   

Capo II
Permesso di ricerca

Art. 8
Permesso di ricerca

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è permessa solo nelle aree consentite dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Il permesso di ricerca dovrà utilizzare metodologie non invasive tramite prospezioni geogiacimentologiche e sondaggi, fatta eccezione per i casi in cui tali metodologie non siano adeguate a definire i parametri tecnicoeconomici di coltivabilità del giacimento.

   

Art. 9
Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata

1. Il soggetto che intenda accertare l'esistenza, la consistenza, la qualità e l'economicità di un giacimento di materiali di cava o torbiera deve presentare, anche avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), apposita istanza allo Sportello unico per le attività estrattive costituito presso l'Assessorato regionale dell'industria. La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve contenere:

a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante e il numero della partita IVA;

b) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori (ingegnere, geologo o perito minerario), con l'atto di accettazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 100 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

c) il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità dell'area interessata dai lavori di ricerca.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:

a) copia autentica del titolo comprovante la proprietà o disponibilità dell'area destinata alla ricerca;

b) corografia in scala almeno 1:10.000 con l'ubicazione del sito di ricerca e carta catastale;

c) planimetria dell'area interessata dai lavori e relativa documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei punti di scatto;

d) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche della zona su cui insiste l'area in questione, e relazione paesaggistica redatta secondo le specifiche indicazioni del decreto di cui al comma 3, all'articolo 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) relazione illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca e il programma dei lavori con l'indicazione dell'occupazione prevista, dei mezzi da impiegare e degli investimenti programmati;

f) relazione sugli impatti ambientali e piano degli interventi di risistemazione dell'area;

g) documentazione attestante la capacità tecnicofinanziaria del richiedente in relazione al programma lavori;

h) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

i) ricevuta del versamento di cui all'articolo 18;

l) impegno al rilascio di fideiussione bancaria o di primaria compagnia di assicurazione a garanzia degli interventi di risistemazione ambientale.

3. Tutte le relazioni, piani e progetti dovranno essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. La domanda e la relativa documentazione devono essere inviati dal richiedente, in due copie, necessarie per il successivo invio a cura dell'Assessorato dell'industria del progetto al comune territorialmente competente che dovrà procedere alla pubblicazione dell'istanza mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio e, fino all'approvazione del PRAE, esprimere entro sessanta giorni, con deliberazione assunta a maggioranza dal Consiglio comunale, l'eventuale dissenso al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), sulla intesa da parte del comune competente per territorio.

5. La domanda e la relativa documentazione, integrata secondo le norme regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, devono quindi essere presentate all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per l'attivazione delle procedure di screening e/o di VIA. Le risultanze dovranno essere trasmesse all'Assessorato dell'industria il quale provvede, in caso negativo all'archiviazione dell'istanza o, in caso di esito positivo, al completamento dell'iter autorizzativo.

6. A tal fine, su richiesta dell'Assessorato dell'industria, la domanda e la relativa documentazione, eventualmente integrata in conseguenza di osservazioni formulate in sede di VIA anche dall'amministrazione comunale, devono essere inviate dal richiedente allo stesso Assessorato dell'industria, in cinque copie necessarie per il successivo invio del progetto agli uffici della Regione e dello Stato aventi competenza in materia ambientale, paesaggistica ed archeologica.

7. Il permesso viene rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria, valutato il possesso da parte del richiedente dei requisiti di idoneità tecnicofinanziaria, entro sessanta giorni dall'acquisizione, in sede di conferenza dei servizi, da indirsi da parte dell'Assessorato dell'industria entro quaranta giorni dall'acquisizione dell'esito della procedura di screening o VIA, e che opererà ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le autorizzazioni e nulla osta richiesti per il legittimo esercizio dei lavori di ricerca, decorsi inutilmente i quali il permesso si intende accordato.

8. Nel permesso di ricerca sono fissati i termini iniziali e finali della ricerca, la cui durata non può essere superiore a due anni, salvo proroga motivata per una sola volta previa constatazione dei lavori eseguiti, che dovranno risultare non inferiori al settanta per cento di quelli autorizzati, e dei risultati ottenuti.

9. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel BURAS e notificata dal permissionario, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati. Copia del provvedimento sarà altresì inviata, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, ai comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per quindici giorni.

10. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non attivi la richiesta di autorizzazione alla coltivazione, il permissionario è tenuto a comunicare all'Assessorato dell'industria gli esiti della ricerca ed è obbligato alla risistemazione e al recupero dell'area.

   

Art. 10
Divieti

1. Il permesso di ricerca non è cedibile.

2. È vietata al ricercatore l'esecuzione di lavori di coltivazione.

3. È vietata l'asportazione e la movimentazione dei materiali non strettamente necessari per l'esecuzione delle prove industriali.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.

   

Art. 11
Decadenza del permesso di ricerca

1. L'Assessorato regionale dell'industria dichiara, anche su segnalazione del comune territorialmente competente, la sospensione del permesso e, nei casi più gravi, la decadenza, in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal provvedimento autorizzativo.

2. La decadenza del permesso di ricerca può, in particolare, essere pronunciata:

a) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;

b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

c) quando si sia contravvenuto alle disposizioni di cui all'articolo 10.

3. I controlli sono effettuati dall'Assessorato dell'industria.

   

Capo III
Coltivazione di cave e torbiere

Art. 12
Domanda di autorizzazione

1. Il soggetto che intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava o torbiera deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale, e deve inoltrare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del richiedente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, e la durata richiesta dell'autorizzazione, ed alla stessa devono essere allegati:

a) copia autentica del titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area destinata all'attività di coltivazione del giacimento per la durata dell'autorizzazione;

b) esiti dell'eventuale permesso di ricerca;

c) corografia in scala 1:10.000 con l'ubicazione del sito di cava;

d) certificati e mappe catastali e planimetria in scala 1:1.000 e sezioni rappresentative relative ai terreni interessati dall'attività estrattiva, nonché dall'eventuale lavorazione dei materiali e da depositi e infrastrutture di servizio;

e) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e relazione paesaggistica redatta nei termini di cui all'articolo 9, specificando dettagliatamente il luogo di intervento e sulla interferenza dell'attività estrattiva sulle medesime e i mezzi tecnici utilizzati per riconoscerle; la relazione dovrà essere corredata di fotografie aeree idonee a far riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e contenere una dettagliata specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;

f) un piano industriale contenente una relazione tecnicoeconomica sulla utilizzazione del giacimento che comprenda un piano quotato a curve di livello con l'individuazione dell'area di coltivazione in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:200 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali; una valutazione sulla consistenza dello stesso; una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile; una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti successivi; la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, un articolato dettaglio delle infrastrutture da realizzare e di quelle da utilizzare in tutte le fasi del processo di filiera, i servizi ausiliari, un'indagine sul mercato di riferimento, le unità lavorative addette, l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale, con la specifica delle relative coperture ed i risultati economici attesi. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 9;

g) un piano di utilizzo dei materiali di risulta e degli sfridi di cava ed il progetto di sistemazione finale della discarica di materiali non utilizzabili, opportunamente inertizzati, che costituiscono elemento vincolante per il rilascio dell'autorizzazione;

h) il programma di interventi in adeguamento alle eventuali prescrizioni urbanistiche comunali;

i) un progetto di risistemazione per la messa in sicurezza e il recupero ambientale e paesaggistico dell'area al termine dei lavori, o nel corso degli stessi ogni qualvolta possibile e compatibile con le esigenze tecniche della produzione e, in tal caso, almeno ogni tre anni, comprendente planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l'intervento estrattivo, con l'indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione, del costo degli interventi e della destinazione finale dell'area, con impegno al rilascio in favore dell'Amministrazione regionale di una fideiussione bancaria o di primaria compagnia di assicurazione incondizionata e escutibile a prima richiesta, a garanzia della realizzazione degli interventi di risistemazione;

l) documentazione sulla capacità tecnica ed economicofinanziaria adeguata agli impegni richiesti dalla realizzazione del piano industriale.

2. La scala della documentazione cartografica può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale.

3. Tutte le relazioni, piani e progetti devono essere redatti da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

   

Art. 13
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Al rilascio dell'autorizzazione si applica la procedura di cui all'articolo 9.

   

Art. 14
Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di coltivazione e di recupero ambientale, e dispone, tra l'altro:

a) la localizzazione e la superficie dell'area nella quale è autorizzata l'attività di cava;

b) la quantità ed il tipo di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione;

c) vincoli, prescrizioni e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva e di risistemazione ambientale;

d) durata dell'autorizzazione;

e) l'ammontare della garanzia fideiussoria indicizzata di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 12, commisurata all'ammontare dei lavori di risistemazione ambientale approvati; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, condizioni e criteri di rilascio della fideiussione.

2. Copia del provvedimento di autorizzazione deve essere, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel BURAS e notificata, dal titolare, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.

3. Copia del provvedimento è altresì inviata, a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, ai comuni territorialmente competenti, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per quindici giorni.

   

Art. 15
Durata dell'autorizzazione

1. Il termine inerente all'autorizzazione alla coltivazione deve tener conto delle quantità coltivabili secondo il piano di produzione di cui all'articolo 14 ed è comunque fissato in un massimo di dieci anni. Fermo restando il suddetto limite massimo, il termine può essere prorogato per il completamento delle coltivazioni qualora, almeno dodici mesi prima della scadenza, il titolare dell'autorizzazione ne faccia richiesta, documentando le ragioni che gli hanno impedito il rispetto dei piani di produzione. L'autorizzazione può avere una durata superiore ai dieci anni per le attività estrattive che prevedano significativi coefficienti di lavorazione in Sardegna dei materiali estratti e per quelle in sotterraneo.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata a richiesta dell'interessato che ne faccia istanza, a pena di inammissibilità, almeno dodici mesi prima della scadenza, previa nuova istruttoria da effettuarsi a' termini degli articoli 12 e 13.

   

Art. 16
Trasferimento dell'autorizzazione

1. La titolarità dell'autorizzazione può essere trasferita a terzi, decorsi due anni dal rilascio della stessa, solo con il preventivo nulla osta rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria, previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria.

2. In caso di morte dell'unico titolare, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento autorizzativo dell'Assessorato regionale dell'industria all'erede che ne faccia istanza entro novanta giorni dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

   

Art. 17
Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o anticipatamente in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare della stessa deve dare avvio entro trenta giorni alla realizzazione del progetto di risistemazione ambientale di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 12.

2. La verifica di rispondenza degli interventi di risistemazione ambientale a quelli approvati deve essere effettuata prima dello svincolo della fideiussione, congiuntamente dall'Assessorato regionale dell'industria, dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dal comune territorialmente interessato e, nelle aree soggette a vincolo paesistico, dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

   

Capo IV
Spese istruttoria, vigilanza e sanzioni

Art. 18
Spese per l'istruttoria delle domande

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla Giunta regionale.

   

Art. 19
Vigilanza
 

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava, diretta ad accertare che i medesimi si svolgano in conformità alla normativa di cui alla presente legge ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione è esercitata dall'Assessorato regionale dell'industria, che conserva i compiti di polizia mineraria, dalle province e dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto delle norme in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 1997). Sono fatte salve le competenze attribuite ad altri organi della Regione o dello Stato in materia di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici e di igiene e salute dei lavoratori e degli altri soggetti interessati.

2. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:

a) periodica, almeno ogni diciotto mesi;

b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione.

3. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura dell'Assessorato dell'industria competente in materia di attività estrattive alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e di un funzionario comunale. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale.

4. Nel caso di verifica periodica:

a) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle approvate nel provvedimento autorizzativo, l'Assessorato dell'industria dispone la sospensione dell'attività estrattiva ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, oltre ad applicare la sanzione di cui all'articolo 22;

b) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere approvate nel provvedimento autorizzativo derivi un grave danno ambientale, l'Assessorato dell'industria dispone la decadenza dell'autorizzazione e richiede il pagamento della somma oggetto della garanzia fideiussoria, e può provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

5. Nel caso di verifica finale ai sensi dell'articolo 17:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto approvato all'atto del provvedimento autorizzativo, l'Assessorato dell'industria svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste, l'Assessorato dell'industria intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi indicando un preciso termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere derivi un danno ambientale, l'Assessorato dell'industria incassa la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

   

Art. 20
Decadenza dell'autorizzazione
 

1. La decadenza dell'autorizzazione viene pronunciata dall'Assessorato regionale dell'industria quando:

a) il titolare dell'autorizzazione di cui sia stata sospesa l'attività non regolarizzi la stessa nel termine assegnatogli;

b) si sia verificato il danno ambientale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 19;

c) l'attività estrattiva non inizi entro sei mesi dall'operatività del provvedimento autorizzativo;

d) l'attività estrattiva risulti interrotta per un periodo superiore a dodici mesi continuativi o non sia esercitata per almeno cento giorni lavorativi annui, salvo documentate cause di forza maggiore;

e) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti di capacità tecnicoeconomica o la disponibilità dell'area in cui è autorizzata l'attività di cava;

f) il titolare dell'autorizzazione trasferisca quest'ultima a terzi senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria;

g) nella conduzione dei lavori si siano verificate gravi violazioni delle norme sulla sicurezza.

   

Art. 21
Revoca dell'autorizzazione


1. Qualora sia intervenuta una alterazione, accertata dall'Agenzia regionale protezione ambiente Sardegna (ARPAS), della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti fattori quali condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, o altri motivi di interesse pubblico tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

2. In tal caso al titolare della autorizzazione è corrisposto un equo indennizzo, correlato al danno subito con l'esclusione del mancato guadagno, che viene determinato con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando l'obbligo del titolare di provvedere al ripristino dell'ambiente.

3. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assessorato regionale dell'industria, informati il comune e le province territorialmente competenti.

   

Art. 22
Sanzioni
 

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000, raddoppiata in caso di recidiva. Il responsabile della violazione è inoltre obbligato a provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni emanate dall'Assessorato regionale dell'industria, sentito il comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. In caso di inerzia del responsabile della violazione, l'Assessorato dell'industria può provvedere d'ufficio, anche con delega al comune territorialmente competente, con rivalsa a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque eserciti l'attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza l'autorizzazione o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale, rilevato dai listiniprezzi ufficiali della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente estratto e comunque non inferiore a euro 4.000. Oltre a non poter disporre del materiale estratto che sia ancora presente nell'area di cava al momento dell'accertamento, il responsabile della violazione è inoltre obbligato a provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni emanate dall'Assessorato regionale dell'industria, sentito il comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. In caso di inerzia del responsabile della violazione, l'Assessorato dell'industria può provvedere d'ufficio, anche con delega al comune territorialmente competente, con rivalsa a carico dell'inadempiente.

3. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione di materiali di cava e torbiera in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca o dall'autorizzazione, può incorrere nella decadenza di cui all'articolo 20 ed è, in ogni caso, soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma dal doppio al quintuplo del valore commerciale, rilevato dai listiniprezzi ufficiali della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente estratto. Oltre a non poter disporre del materiale estratto che sia ancora presente nell'area di cava al momento dell'accertamento, il responsabile della violazione è inoltre obbligato a provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni emanate dall'Assessorato regionale dell'industria, sentito il comune territorialmente competente, e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. In caso di inerzia del responsabile della violazione, l'Assessorato dell'industria può provvedere d'ufficio, anche con delega al comune territorialmente competente, con rivalsa a carico dell'inadempiente.

4. Per il procedimento sanzionatorio e di riscossione si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Per la definizione, in sede di ordinanzaingiunzione di pagamento, della sanzione di cui al comma 1 si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981, integrati dalla valutazione circa la quantità e il valore del materiale estratto nonché della gravità del danno ambientale causato. Con riferimento alle sanzioni pecuniarie proporzionali previste dai commi 2 e 3, il pagamento in misura ridotta, effettuabile dal responsabile della violazione ai sensi della Legge n. 689 del 1981, è pari ad un terzo della sanzione da applicare in concreto.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni vanno ad incremento del fondo di cui all'articolo 26.

   

Art. 23
Obblighi di informazione
 

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare annualmente all'Assessorato regionale dell'industria e al comune competente per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il quantitativo di materiale estratto e gli altri dati statistici che gli vengano richiesti secondo i modelli che vengono predisposti a cura dell'Assessorato regionale dell'industria. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 1.000.

   

TITOLO IV
Recupero ambientale

Art. 24
Definizione
 

1. Ai fini della presente legge per recupero ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area, ove si è svolta l'attività, le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

2. Il progetto definitivo di cui all'articolo 12, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

a) la sistemazione geomorfologica e idraulica;

b) il reinserimento paesaggistico;

c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti, o ad altri usi compatibili con le valenze ambientali e paesaggistiche del contesto di riferimento, sentito il parere della Commissione edilizia del comune competente per territorio.

   

Art. 25
Riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi


1. Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale anche attraverso il massimo riuso delle risorse esistenti di cui all'articolo 1, la Regione promuove il recupero e il reimpiego dei materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di fabbricati e manufatti, nonché dei residui provenienti dalle attività estrattive e, in genere, degli inerti ad essi assimilabili quali sottoprodotti, scarti e residui derivanti da altri cicli produttivi, così come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni. Le autonomie locali ed i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I capitolati speciali di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture ad uso pubblico di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), devono prevedere anche l'utilizzo di materiali idonei di cui al comma 1.

   

Art. 26
Fondo per il recupero ambientale


1. La Regione promuove il recupero ambientale di cui all'articolo 24 delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo a carico di privati. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria è costituito un fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse, finanziato con il concorso dall'Amministrazione regionale e dei soggetti titolari di autorizzazione di coltivazione, oltre che con risorse nazionali e comunitarie.

   

Art. 27
Concorso al fondo di ripristino ambientale
 

1. I titolari di autorizzazioni di coltivazione concorrono alla formazione del fondo di ripristino ambientale con un contributo annuo calcolato sul valore del materiale estratto dell'anno precedente.

2. Le contribuzioni non sono dovute sui materiali di risulta e sulle acque termali.

3. Il contributo rapportato alla qualità e quantità dei materiali estratti, è determinato sulla base degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fino al limite massimo del 5 per cento.

4. L'importo annuale del contributo, da versare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno, è commisurato al volume di materiale estratto come risultante dalla perizia giurata redatta ai sensi del comma 5.

5. Contestualmente all'attestato del versamento, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Assessorato dell'industria, cui è riservata ogni opportuna verifica, una perizia giurata che attesti lo stato d'avanzamento dell'attività estrattiva, riferita a un rilievo redatto dal direttore responsabile dei lavori di cava.

6. Le trasgressioni agli obblighi contributivi di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa fino al 100 per cento delle somme dovute.

7. In caso di recidiva, l'Assessorato regionale dell'industria può raddoppiare la misura della sanzione amministrativa di cui al comma 6 o dichiarare decaduta l'autorizzazione.

8. Per l'attivazione del fondo di ripristino ambientale e predeterminare le modalità di accertamento e di incasso del contributo di cui al comma 1 la Giunta regionale predispone, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

9. Il contributo di cui al presente articolo è ridotto del 30 per cento per i soggetti in possesso di certificazione ambientale riconosciuta e del 30per cento per i soggetti che prevedano coefficienti di lavorazione superiori all'80 per cento in Sardegna del materiale estratto e/o che prevedano la coltivazione dei materiali in sottosuolo. Le riduzioni sono cumulabili.

   

Art. 28
Inventario cave dismesse
 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'industria cura la realizzazione di un inventario delle cave dismesse con la caratterizzazione dei siti e la definizione di ipotesi di riutilizzo degli stessi. Le risultanze dello studio vengono portate a conoscenza dei comuni interessati, che entro centottanta giorni provvedono a predisporre un elenco in ordine prioritario delle aree in questione, evidenziando criteri e modalità di recupero ritenuti più idonei al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio comunale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato mediante affissione per almeno trenta giorni all'albo pretorio.

3. Della pubblicazione, il Sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.

4. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

5. Il Sindaco trasmette alla provincia e all'Assessorato dell'industria il provvedimento di cui al comma 1, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.

6. La provincia può, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria, che ne tiene conto nella gestione dei contributi di cui all'articolo 29.

   

Art. 29
Programma di interventi


1. Per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussiste l'obbligo di ripristino, la Regione concede contributi, a valere sul fondo di cui all'articolo 26, pari all'intera spesa ritenuta ammissibile.

2. Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle proposte e dei pareri dei comuni e delle province di cui all'articolo 28, approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla provincia e al comune interessati.

3. I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente, ai quali viene delegata l'attuazione degli interventi ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

   

TITOLO V
Disposizioni comuni alle miniere, finali e transitorie

Art. 30
Norme sulle attività minerarie


1. L'obbligo di rilascio della fideiussione a garanzia della risistemazione ambientale delle aree oggetto degli interventi, previsto dagli articoli 9 e 12, è esteso ai titolari dei permessi e delle concessioni per minerali definiti di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 e della presente legge. I titolari di concessioni minerarie in essere devono adeguarsi a tale obbligo, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono estese alle attività minerarie le procedure e prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 (fatta eccezione per il requisito della disponibilità dell'area), 10, 11 e 12 (fatta eccezione per il requisito della disponibilità dell'area), 13, 14, 16, 17 e 18, e le modalità di vigilanza di cui all'articolo 19, nonché, per le attività a cielo aperto, la durata di cui all'articolo 15.

3. Sono estese alle attività minerarie le sanzioni di cui agli articoli 22 e 23.

4. È esteso alle attività minerarie il quadro pianificatorio di cui agli articoli 4 e seguenti.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a determinare le misure dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni minerarie, attenendosi ai seguenti criteri:
a) aree interessate;
b) quantità e valore dei minerali estratti.

6. Per le attività minerarie in possesso della certificazione ambientale, il valore del canone è ridotto in misura del 30 per cento.

   

Art. 31
Disciplinare tecnico

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'industria affida all'Università, o ad altri istituti o enti di alta specializzazione, uno studio avente per oggetto un disciplinare tecnico sui criteri per la progettazione e coltivazione delle cave e delle miniere in funzione del mantenimento di condizioni di sicurezza e della sostenibilità sotto il profilo paesistico-ambientale. Detto disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, sentiti l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e l'Assessore della difesa dell'ambiente. Ad esso devono adeguarsi sia le nuove attività estrattive, sia, entro due anni dalla sua emanazione, le attività estrattive già esistenti.
 

   

Art. 32
Esclusioni

1. Non è soggetta all'autorizzazione di cui alla presente legge l'attività estrattiva conseguente ad interventi sul territorio debitamente autorizzati, quali scavi per fondazioni, bonifiche di terreni, ripristini ambientali e, in generale, scavi per la realizzazione di altre iniziative industriali, purché il materiale estratto venga riutilizzato, purché compatibile con le vigenti leggi, per sistemazioni all'interno della stessa area. Tuttavia, tali materiali possono essere commercializzati, purché non superino la quantità massima di 3.000 metri cubi per ettaro e previa comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria, che può effettuare le opportune verifiche. Quantitativi eccedenti il limite suddetto possono essere commercializzati previo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria, che valuta la compatibilità dell'operazione con la presenza di altre cave nell'area interessata.

   

Art. 33
Coesistenza di materiali di miniera e di cava

1. Al titolare della concessione mineraria, per materiali definiti di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, limitatamente ai quantitativi di materiali di cava, la cui produzione sia strettamente necessaria in funzione dell'attività mineraria.

2. I titolari di autorizzazione per attività di cava dalle cui lavorazioni scaturisse la produzione di minerali di prima categoria devono porre questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione regionale, salvo che non ottengano la concessione di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modifiche ed integrazioni.

   

Art. 34
Usi civici

1. Per il caso di interferenza di attività minerarie e di cava con usi civici, il mutamento di destinazione dei terreni di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994 n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) viene deliberato dalla Giunta regionale, sentito il comune interessato, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.

2. Il mutamento di destinazione non sopprime il regime giuridico conseguente al vincolo paesistico posto per effetto dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

   

Art. 35
Disposizioni finali e regime transitorio  Abrogazione della legge regionale n.30 del 1989
 

1. La legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) è abrogata.

2. È fatta salva l'attività di cava di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989, non ancora autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, che viene mantenuta legittimamente operante a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, venga integrata la documentazione di cui all'articolo 12. Al rilascio dell'autorizzazione si applica la procedura di cui agli articoli 13 e successivi.

3. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave e miniere devono essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel PRAE entro due anni dalla sua approvazione

4. Le attività di cava intraprese successivamente all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e prive di autorizzazione sono soggette, purché il loro esercizio sia compatibile con il vincolo medesimo, alla sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che sia compensativa del danno paesistico arrecato secondo parametri che dipendono sia dall'attuale superficie effettivamente compromessa dall'attività di cava, comprensiva anche di piazzali, aree di discarica e/o stoccaggio di materiali, impianti ed edifici necessari per l'attività, sia dall'ambito di tutela in cui l'intervento ricade.

5. I titolari di autorizzazioni per attività di cava per materiali che, per effetto della modifica della classificazione di cui all'articolo 2, vengano considerati di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 devono, entro sei mesi dal relativo provvedimento, a pena di decadenza, chiedere la trasformazione del titolo autorizzativo in concessione mineraria.

6. Il Comitato regionale delle miniere di cui alla legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere) e successive modifiche è soppresso.

7. Per quanto non incompatibili con la presente legge, trovano applicazione le norme di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Fino all'approvazione del PRAE di cui agli articoli 4 e seguenti continua a trovare applicazione l'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2002 sulla intesa da parte del comune competente per territorio.

   

TITOLO VI
Disposizioni finanziarie

Art. 36
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 1.000.000 annui si fa fronte, per l'anno 2006, con le risorse già previste per gli interventi di cui alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, parzialmente abrogata dall'articolo 35 della presente legge, iscritte in conto delle UPB S09.045 e S09.046 del bilancio della Regione per gli anni 20052007; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.