CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 166

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, SALERNO

il 6 settembre 2005

Disposizioni urgenti relative all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati
e presso i centri regionali di formazione professionale)
 


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), la quale stabilisce che, al fine di garantire entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, "la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge che preveda modalità dì incentivo all'esodo e di ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del personale inserito nell'Albo dì cui all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 42 del 1989".

La legge regionale n. 42 del 1989 aveva istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Albo regionale del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1988, degli enti convenzìonati con la Regione per l'attuazione dei piani di formazione professionale ai sensi della legge regionale 1' giugno 1979, n. 47. Attualmente sono iscritti all'albo 759 lavoratori della formazione, di cui 476 non docenti e 283 decenti; gli ultracinquantacìnquenni risultano essere 234.

II testo del presente disegno di legge, elaborato d'intesa con l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, prevede all'articolo 2 una duplice possibilità di incentivazione all'esodo per i lavoratori che chiedano la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro: al comma 1 dello stesso articolo è data la possibilità a quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e al comma 2 a quelli che non hanno maturato i predetti requisiti. Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che nell'ambito delle funzioni e dei compiti degli enti locali in materia di formazione professionale, servizi per l'impiego e politiche del lavoro, i comuni e le province possano indire pubblici concorsi, anche per titoli, che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989.

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. l
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti, secondo le disposizioni indicate nella presente legge.

   

Art. 2
Incentivo alla cancellazione dall'albo

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle Agenzie formative, al personale iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che abbia maturato o maturi i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005, che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto dì lavoro entro il 30 novembre 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Al personale iscritto all'albo che non abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005, che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e comunque fino a un massimo di tre anni; allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e quella del compimento dei sessantacinque anni di età, è inoltre corrisposta, con i medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal comma 1.

3. Le domande, indirizzate all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro.

4. Le indennità, come determinate ai commi i e 2, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.
   

Art. 3
Esercizio delle funzioni degli enti locali

1. I comuni e le province, in relazione alle funzioni ed ai compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, possono indire, sulla base delle disponibilità delle rispettive piante organiche, pubblici concorsi, anche per titoli, che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assume a proprio carico fino al 31 dicembre 2007 l'onere finanziario corrispondente al cinquanta per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale.

   

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB S10.035 (ex S10.049) del bilancio regionale per gli stessi anni.