CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 161
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, PILIA, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, SANNA
il 2 agosto 2005
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l'uso e la tutela del territorio)
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RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), prevede che con atto regionale siano istituite, per ciascuna provincia, delle Commissioni che hanno il compito di formulare le proposte per la dichiarazione di interesse pubblico degli immobili e delle aree da assoggettare a vincolo paesaggistico ai sensi e fini dello stesso codice.
Si tratta, cioè, di una Commissione necessaria, di nomina regionale e la cui composizione è determinata dalla norma solo relativamente ai componenti di diritto (direttore regionale, Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio, tutti dirigenti dell'amministrazione dello stato) ed al numero massimo degli altri componenti (un numero non superiore a sei) "nominati dalla Regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio".
Sulla base della previgente normativa, la Regione aveva regolato la nomina e la composizione delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio (articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che le definiva Commissioni provinciali per le bellezze naturali, così come integrato dall'articolo 12 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28) che avevano compiti analoghi, oltre a quelli ulteriori attribuiti per autonoma scelta legislativa regionale, a quelli assegnati alle Commissioni di cui all'articolo 137 sopra citato. Si rende, pertanto, necessario procedere alla loro ricostituzione, tenendo conto degli adeguamenti imposti dalla normativa sopravvenuta. Oltre ad aggiungere ai due Soprintendenti già previsti, il direttore regionale, tutti componenti di diritto, occorre anche intervenire sul numero e la qualificazione degli altri componenti dal momento che la normativa regionale prevedeva la partecipazione dell'Assessore regionale competente o un funzionario da lui delegato, come Presidente, il responsabile dell'ufficio regionale competente per territorio, un funzionario designato dall'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, un funzionario designato dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, un funzionario designato dall'Amministrazione provinciale e tre esperti designati dal Consiglio regionale. Il numero dei componenti deve, quindi, essere ridotto, per lo meno di due unità, deve essere riconsiderata l'attribuzione della presidenza ad un organo politico e non tecnico e volendo mantenere, in parte, le designazioni da parte degli Assessorati regionali, occorre qualificarle per professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e non per semplice rappresentanza degli stessi Assessorati. L'istituzione delle quattro nuove province ha comportato la rideterminazione degli ambiti territoriali delle province preesistenti, ambiti non sempre conciliabili con la competenza territoriale delle Soprintendenze, sia quella ai beni culturali e paesaggio e sia quella ai beni archeologici, che sono rimaste ancorate alle quattro province originarie (rispettivamente una soprintendenza per Cagliari e Oristano ed una soprintendenza per Nuoro e Sassari). In qualunque modo si assegnino gli ambiti territoriali delle attuali otto province ai quattro servizi di tutela del paesaggio esistenti, ed anche qualora si volessero istituire otto Commissioni provinciali, non si avrà mai omogeneità con le competenze territoriali delle soprintendenze, a meno che lo Stato non provveda ad adeguarle in conseguenza.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre alle Commissioni provinciali, prevede all'articolo 148 che le regioni promuovano la costituzione di Commissioni per il paesaggio presso gli enti ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, con la funzione di esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, previamente al rilascio delle predette autorizzazioni. Questa era una delle funzioni che erano state attribuite, per scelta legislativa regionale alle Commissioni regolate dall'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, già citata, prima delle modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 28 del 1998. Niente impedisce che alle Commissioni provinciali si attribuiscano anche queste funzioni, cosa che, oltretutto, ovvierebbe, secondo la possibilità esplicitamente ammessa dall'ultimo comma del citato articolo 148, anche alla necessità di acquisire in modo separato il previsto parere delle soprintendenze che sono, infatti, rappresentate per legge nelle Commissioni provinciali. Il tutto con notevole snellimento delle procedure, abbreviamento dei tempi di istruttoria e riduzione delle spese per la produzione e trasmissione di documentazioni spesso voluminose e complesse.
Stesso discorso vale per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche attribuite ai Comuni dalla legge regionale n. 28 del 1998.
L'istituzione delle Commissioni comunali per il paesaggio (articolo 2 della proposta) - prevista dall'articolo 148 del Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, e quindi entro il 1° maggio 2005 - è l'occasione per adeguare la normativa che disciplina attualmente l'esercizio di quelle competenze.
L'articolo 3 prevede l'integrazione del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (C.T.R.U.) con l'inserimento del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici al fine di adeguare la rappresentanza del Ministero per i Beni e le attività culturali alla sua nuova articolazione.
Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2004, n 173, il Ministero per i beni e le attività culturali è stato articolato in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
In particolare il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici si articola oltre che nelle direzioni generali, anche nelle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, organi territoriali ai quali, tra l'altro, è attribuito il compito di curare i rapporti del Ministero con le Regioni e altre istituzioni.
Alla luce di quanto sopra appare, pertanto, opportuno riconoscere alla Direzione regionale un ruolo di partecipazione organica all'interno del C.T.R.U., fatta salva la partecipazione, nell'ambito del medesimo organo delle Soprintendenze di settore competenti per territorio, già prevista dall'articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. l
Modifiche all'articolo 331. L'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), già integrato dall'articolo 12 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, è così sostituito:
"Art. 33 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio)
1. Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono istituite con decreto del Presidente della Regione ed operano presso i Servizi di tutela del paesaggio dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, restano in carica per la durata della legislatura in cui sono state costituite e decadono improrogabilmente novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.2. Ogni Commissione è composta da:
a) il Direttore del servizio di tutela del paesaggio competente per territorio con funzioni di presidente;
b) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
c) il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o suo delegato;
d) il Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o suo delegato;
e) due esperti di qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio;
f) un esperto di qualificata professionalità ed esperienza nella pianificazione paesaggistica designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica;
g) un esperto di qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio designato dalla Provincia di riferimento.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio regionale competente per territorio.3. Le Commissioni, oltre a svolgere i compiti e le attività assegnati dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono organi di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di paesaggio ed in tale materia esprimono i pareri richiesti dalle leggi; esprimono inoltre pareri sui casi che, all'occorrenza, verranno loro sottoposti dai Servizi di tutela del paesaggio. Svolgono, altresì, una volta cessato il regime transitorio di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le funzioni attribuite alle Commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto medesimo per le autorizzazioni da rilasciarsi da parte degli uffici regionali. Nell'esercizio delle attività loro assegnate, le Commissioni possono acquisire pareri anche di altre amministrazioni, consultare esperti ed effettuare audizioni.
4. Per la formulazione di proposte di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le Commissioni provinciali, nel rispetto degli altri adempimenti procedurali previsti dallo stesso decreto, sono integrate da un esperto in materia di paesaggio designato dal Sindaco del comune interessato.
5. Gli atti amministrativi di definizione dei servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati dovranno adeguare denominazione e compiti a quanto disposto dal presente articolo.".
Art. 2
Commissioni comunali per il paesaggio1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis (Commissioni comunali per il paesaggio)
1. I Comuni, per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesaggistica, loro demandate per effetto della legge regionale 8 agosto 1998, n. 28, istituiscono le Commissioni comunali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.2. Tali Commissioni devono essere composte da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, designati tra professionalità esperte in materia di tutela paesaggistica ed ambientale. Di esse fanno parte, obbligatoriamente, due componenti, designati su indicazione, rispettivamente dalla Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Assessore regionale competente in materia di tutela paesaggistica che vi provvede con proprio decreto.
3. Le Commissioni comunali riferiscono annualmente alla Commissione provinciale di cui all'articolo 33 sull'attività svolta e possono proporre modifiche od integrazioni dei vincoli vigenti ovvero alle disposizioni del piano paesaggistico regionale.
4. Le Commissioni comunali esprimono un parere obbligatorio e non vincolante su tutti gli atti della programmazione comunale delle opere pubbliche, della pianificazione urbanistica e delle opere pubbliche ricadenti negli ambiti paesaggistici vincolati.
5. Nel caso in cui venga attivato in forma consortile l'istituto dello sportello unico per l'edilizia ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, i Comuni provvederanno all'istituzione di un'apposita Commissione intercomunale per il paesaggio che sostituisce le relative commissioni comunali.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse recate dai rispettivi bilanci comunali.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 321. Dopo la lettera e) dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è inserita la seguente:
"e bis) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.".
Art. 4
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 35.000 per l'anno 2005 e in euro 70.000 per ciascuno degli anni successivi e fanno carico alle sottocitate UPB del bilancio della Regione per l'anno 2005 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
02 - AFFARI GENERALI
U.P.B. S02.078 (ex S02.057/2005) - Indennità
e rimborsi a componenti Commissioni varieanno 2005 euro 35.000
anno 2006 euro 70.000
anno 2007 euro 70.000
In aumento11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizio 30 - N.I. Tit. I (01.01)
U.P.B. S11.079 - Indennità e rimborsi a
componenti Commissioni varieanno 2005 euro 6.000
anno 2006 euro 12.000
anno 2007 euro 12.000
Servizio 31 -N.I Tit. I(01.01)U.P.B. S11.084 Indennità e rimborsi a
componenti Commissioni varieanno 2005 euro 10.000
anno 2006 euro 20.000
anno2007 euro 20.000
Servizio 32 -N.I. Tit. I (01.01)U.P.B. S11.089 -Indennità e rimborsi a
componenti Commissioni varieanno 2005 euro 9.000
anno 2006 euro 18.000
anno 2007 euro 18.000
Servizio 33 - N.I Tit. I (01.01)U.P.B. S11.096 - Indennità e rimborsi a
componenti Commissioni varieanno 2005 euro 10.000
anno 2006 euro 20.000
anno 2007 euro 20.000