CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 159

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, SALERNO

il 19 luglio 2005

Disciplina del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego


ARTICOLI DAL N. 21 AL N. 39

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TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21
Mezzi finanziari

1. L'ARL dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'ARL e lo svolgimento delle attività ricomprese nel piano annuale;

b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;

c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;

d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all'esercizio delle funzioni proprie.
   

Art. 22
Bilancio di previsione e rendiconto generale 

1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dei pareri del collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

   

TITOLO V
Politiche attive del lavoro

Art. 23
Definizione e ambito di applicazione

1. Attraverso le politiche attive del lavoro la Regione realizza interventi volti al conseguimento dei princìpi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro regionali sono contenuti negli strumenti di cui agli articoli 5 e 6.

   

Art. 24
Politiche del lavoro e  politiche formative

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e persegue l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene interventi di:

a) formazione iniziale rivolta a inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite l'autoimpiego;

b) formazione superiore rivolta ai giovani in possesso del titolo di studio superiore o universitario, finalizzata alla specializzazione professionale;

c) formazione continua, dei lavoratori dipendenti e autonomi anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;

d) formazione permanente rivolta a garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione lavorativa e per tutto l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.

3. La Regione definisce la programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al comma 2, in appositi piani annuali e pluriennali coerenti con la programmazione dello sviluppo economico, sociale e culturale regionale e con le esigenze del mercato del lavoro.

4. Le province concorrono alla definizione degli interventi di formazione professionale che individuano i fabbisogni formativi del territorio.

5. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale e dei contratti collettivi di lavoro, sentite le province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, disciplina i profili formativi, la durata e le modalità del contratto di apprendistato.

6. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento post-obbligo, quali strumenti  finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

7. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi post-obbligo e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

8. La Regione, anche in collaborazione con le Università, finanzia borse di studio destinate a lavoratori, giovani diplomati, giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea. Le borse, che hanno una durata massima di 24 mesi, sono erogate, anche previa stipula di apposita convenzione con le Università, sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.

   

Art. 25
Misure per favorire l'occupazione dei giovani 

1. La Regione favorisce il primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche mediante il ricorso a tirocini e borse di formazione e piani di inserimento professionale.

2. La Regione promuove e incentiva tutte le forme di stabilizzazione e tipologie di inserimento previste nel comma 1.

3. Al fine di facilitare il loro accesso al credito, la Regione realizza convenzioni con istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione, che rendano possibile la concessione dei crediti nell'ambito di percorsi di autoimpiego o in forme di imprenditorialità associata o cooperativistica.

   

Art. 26
Misure di incentivo alle imprese e all'autoimprenditorialità

1. In coerenza con gli indirizzi programmatici ed il piano annuale e triennale e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la Regione sostiene la concessione di incentivi alle imprese per le finalità di cui alla presente legge.

2. Nella concessione degli incentivi e degli aiuti sarà attribuita priorità alle imprese che operano nelle zone interne della Regione e che creano occupazione aggiuntiva, anche se già interessate da interventi di programmazione negoziata.

3. Nel disciplinare le modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari, la Giunta regionale può prevedere la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria. Gli incentivi saranno revocati, e sarà restituito quanto già percepito, qualora i beneficiari abbiano disatteso gli scopi o li abbiano realizzati solo in parte, ovvero a condizioni diverse da quelle stabilite dalle norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La Regione e le province possono concedere finanziamenti ai comuni volti ad incentivare lo sviluppo locale, la democrazia economica e la partecipazione degli attori locali, per la crescita economica e occupazionale del territorio.

   

Art. 27
Misure rivolte alle categorie di soggetti svantaggiati

1. La Regione previene e contrasta i fenomeni di disagio e di esclusione sociale intervenendo prioritariamente nelle aree dove è più forte lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

2. La Regione individua nel piano annuale di cui all'articolo 6 le categorie dei soggetti svantaggiati, unitamente alla categoria dei disabili, destinatari degli interventi regionali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo e definisce i criteri per l'individuazione dei beneficiari, l'ammontare dei finanziamenti e la misura dei benefici per ciascun tipo di intervento, le condizioni di accesso e di revoca dei benefici.

3. La Regione e le province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge e nel rispetto della vigente normativa comunitaria degli aiuti di Stato, concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di quarantacinque anni di età.

   

Art. 28
Promozione dell'integrazione lavorativa dei diversamente abili

1. La Regione considera di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento dei disabili, ed in attuazione dei princìpi sanciti dalla Legge n. 68 del 1999, e dalla legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili) e successive modificazioni ed integrazioni, promuove ogni forma di sostegno a favore del collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo delle persone disabili anche tramite percorsi propedeutici e di avviamento.

2. La programmazione regionale promuove e sostiene sia le azioni di avvio al lavoro e primo inserimento che quelle di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione lavorativa.

3. La Regione e le province promuovono altresì specifiche iniziative formative per le persone disabili, che tenuto conto delle diverse disabilità, favoriscano la partecipazione attiva al mercato del lavoro locale.

4. La Regione individua i requisiti professionali dei tutori aziendali e degli operatori della mediazione e incentiva e sostiene appositi corsi di formazione

   

Art. 29
Politiche delle pari opportunità

1. La Regione realizza interventi rivolti a sostenere l'occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta di lavoro e ostacolano l'inserimento lavorativo e le carriere professionali.

2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.

3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità. 

4. La Regione promuove e sostiene l'inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.

5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario o servizi aziendali.

6. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

   

Art. 30
Lavoratori non comunitari

1. La Regione assicura a tutti i lavoratori stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno nel suo territorio, e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.            

2. La Giunta regionale, ai fini di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate a livello nazionale, realizza misure di formazione professionale, inserimento lavorativo anche in forma autonoma, integrazione sociale anche con l'ausilio di azioni di mediazione interculturale.

3. La Regione, anche con progetti di cooperazione internazionale, promuove la crescita professionale e culturale dei lavoratori nei paesi di origine.

   

Art. 31
Misure a sostegno dei sardi emigrati 

1. La Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.

2. La Regione promuove altresì forme di sostegno, nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali, dei lavoratori emigrati.

   

Art. 32
Azioni volte a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire la stabilità del lavoro, la Regione e le province, nell'ambito delle priorità e dei criteri della programmazione regionale, possono sostenere processi aziendali di trasformazione organizzativa e di formazione finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

2. Per le seguenti finalità, la Regione:

a) incentiva i datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;

b) sostiene i lavoratori impiegati con rapporti di lavoro non subordinato o con rapporto di lavoro non stabile, che intendano migliorare le proprie competenze professionali, anche mediante la concessione di assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi qualificati;

c) promuove e favorisce con apposita delibera di Giunta, misure e iniziative, finalizzate alla fuoriuscita dei lavoratori dal corrispondente bacino LSU, definisce il ruolo affidato ai vari soggetti utilizzatori e i tempi di realizzazione degli interventi e la individuazione delle risorse.

3. La Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, realizza o sostiene iniziative di informazione in materia di previdenza complementare ed integrativa.

   

Art. 33
Misure per l'emersione del lavoro irregolare

1. La Regione promuove ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al lavoro sommerso e alla promozione dell'occupazione regolare.

2. Sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'emersione di cui all'articolo 78 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, sono individuate le seguenti linee di intervento da realizzare sul territorio:

a) riconoscimento dei benefici concessi ai sensi della presente legge solo ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino ai lavoratori dipendenti, compresi i socilavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge laddove il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi ed alle condizioni di cui alla lettera a);

c) promozione di ogni iniziativa utile in materia di accesso al lavoro e di integrazione della forza lavoro immigrata;

d) incentivazione delle forme di emersione tramite azioni che prevedano il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali;

e) promozione di azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di informazione, attività di tutoraggio, consulenza e animazione sul territorio;

f) promozione di meccanismi virtuosi in grado di consolidare l'attività dei soggetti economici emersi;

g) valorizzazione e promozione di interventi formativi e informativi a favore dei soggetti pubblici e privati quanto ai possibili effetti del lavoro sommerso e dell'economia sommersa, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità.

   

Art. 34
Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa 

1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale e la  certificazione etica quali strumenti utili a riaffermare il ruolo dell'impresa nel garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

2. A tal fine la Regione sostiene iniziative imprenditoriali concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro ed all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva.

3. La Regione promuove altresì:

a) le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, con l'abuso delle forze di lavoro, con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;

b) i programmi formativi volti alla conoscenza dei princìpi della responsabilità sociale dell'impresa e dello sviluppo sostenibile, in coerenza con i princìpi e le linee guida elaborate dall'Unione europea;

c) le azioni specifiche sul territorio, al fine di informare adeguatamente sui rischi derivanti dall'attività lavorativa in tutte le sue forme e di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
   

Art. 35
Misure rivolte a prevenire le situazioni di crisi occupazionale e sistema degli ammortizzatori sociali

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze e dei rispettivi ambiti territoriali in accordo con gli enti locali e anche in concorso con la Commissione regionale per il lavoro,pongono in essere azioni utili per contrastare ed attenuare le ricadute negative sui lavoratori e sul territorio delle crisi aziendali e, in particolare, azioni dirette a promuovere l'occupazione stabile e sicura, attraverso interventi di:

a) prevenzione di situazioni di crisi occupazionale di rilevante interesse attraverso il coordinamento con altri interventi delle amministrazioni locali interessate e promuovendo il confronto tra le parti sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) sostegno ai progetti diretti alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati da crisi occupazionali, anche attraverso apposite misure di accompagnamento;

c) concorso all'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria;

d) sostegno a programmi e accordi che prevedano la formazione continua per l'aggiornamento e la riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori con bassi livelli di qualificazione;

e) sostegno di accordi sindacali che prevedano forme di reimpiego e autoimpiego del personale in mobilità, in disoccupazione o  in cassa integrazione;

f) promozione di accordi di programma, contratti di solidarietà, patti territoriali e qualunque altro tipo di misura necessaria a prevenire situazioni di esubero occupazionale;

g) sostegno di processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a prevenire o contrastare crisi occupazionali e/o a perseguire il miglioramento dei livelli di stabilità dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo per i lavoratori le cui posizioni lavorative sono più esposte alla instabilità e al rischio di perdita del lavoro.

2. La Regione è soggetto istituzionale di mediazione attiva, nell'ambito dei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, per la sigla di accordi e protocolli.

3. Presso la Regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

4. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale esprime un motivato parere nei termini richiesti dalle norme vigenti.

5. A sostegno dei lavoratori occupati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale, che non possano fruire per tipologia o dimensione d'impresa degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale, la Regione, sentita la commissione regionale per il lavoro, è autorizzata a corrispondere nei limiti della somma all'uopo stanziata, forme di sostegno al reddito per le finalità di cui alla lettera b), del comma 1.
   

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 36
Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, provvede all'adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto, ed in particolare la definizione dei criteri e delle modalità:

a) per la formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) per la selezione del personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, e per le assunzioni nei cantieri comunali e forestali;

c) per il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999.

2. Fino alla definizione delle procedure di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previgenti.

3. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti e, in particolare, fino alla costituzione dei centri per l'impiego le funzioni sono svolte dalle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego.

4. Il titolo III della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) è abrogato a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della presente legge. Sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.

5. Le articolazioni organizzative dell'Agenzia regionale del lavoro, di cui alla legge regionale n. 33 del 1988, restano in vigore fino ad attuazione delle procedure previste dall'articolo 19 della presente legge.

   

Art. 37
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in complessivi euro 13.270.000 per l'anno 2005 e in complessivi euro 13.280.000 per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte:

a)    quanto a euro 11.260.000 con le risorse annualmente trasferite alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180;

b)    quanto a euro 2.000.000 per gli anni 2005 e 2006 con le risorse già destinate agli interventi di cui al Titolo III della legge regionale 24 ottobre 1998, n. 33, iscritte in conto della UPB S10.085 del bilancio della Regione per gli stessi anni;

c)    quanto a euro 10.000 per l'anno 2005 e a euro 20.000 per l'anno 2006 ed a euro 2.020.000 per gli anni successivi con le variazioni di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 ed in quello pluriennale per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Spesa

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2005                        euro                        10.000

2006                        euro                        20.000

2007                        euro                    2.020.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A) allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Entrata 

UPB E10.032 NI 2.03 - Titolo II Direzione 01 Servizio 04

AS Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego

2005                          euro                11.260.000

2006                          euro                11.260.000

2007                          euro                11.260.000
 

In aumento

Spesa

10-LAVORO

UPB S10.053 NI 02.017 - Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego

2005                          euro                11.260.000

2006                          euro                11.260.000

2007                          euro                11.260.000
 

UPB S10.054 NI 01.03 Titolo I Direzione 01 Servizio 04

FR Confronto sociale e collaborazione istituzionale

2005                          euro                      10.000

2006                          euro                      20.000

2007                          euro                      20.000
 

UPB S10.085 Affari generali, personale, bilancio e contabilità, logistica e impiantistica, informatico-telematica

2005                          euro                              0

2006                          euro                              0

2007                          euro                 2.000.000
   

Art. 38
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 80, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
   

Art. 39
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

   
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