CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 149/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, MANNONIil 15 giugno 2005
Integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29,
sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge adegua la composizione dell'Autorità d'ambito, consorzio obbligatorio dei comuni e delle province istituito con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 sul servizio idrico integrato, al mutato quadro della rappresentanza delle comunità provinciali dell'Isola a seguito dell'istituzione delle quattro nuove province e della ridefinizione territoriale di quelle esistenti ai sensi delle leggi regionali 12 luglio 2001, n. 9 e 13 ottobre 2003, n. 10.
La legge regionale n. 29 del 1997 aveva infatti attribuito a queste ultime, in base alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8, il 10 per cento del totale della rappresentatività degli enti locali costituenti la predetta Autorità, corrispondente ad un rappresentante per ognuna delle quattro province esistenti in seno all'Assemblea dell'Autorità d'ambito che risultava così costituita da 40 componenti, 36 in rappresentanza dei comuni su base elettiva e 4, appunto, in rappresentanza delle province su designazione di ciascuna di esse (comma 3, articolo 10 della stessa legge).
Come può desumersi anche dai lavori preparatori che hanno preceduto l'approvazione della legge regionale n. 29 del 1997, il legislatore regionale aveva voluto riservare a ciascuna delle province dell'Isola una rappresentanza piena nell'Assemblea dell'Autorità d'ambito ("tale assemblea sarà costituita da trentasei componenti più un rappresentante per ogni provincia, presente e futura").
La norma regionale aveva infatti definito la rappresentanza delle province tenendo esattamente conto del numero di quelle esistenti al momento dell'approvazione della stessa legge, corrispondente al 10 per cento del totale dei componenti l'Assemblea del consorzio obbligatorio (n. 4).
Il disegno di legge consta di un articolo unico suddiviso in due distinti punti.
Il primo, attribuendo a ciascuna provincia una quota di rappresentatività pari all'unità, si conforma al principio della piena rappresentanza di ciascuna provincia in seno all'Assemblea dell'Autorità d'ambito, principio già ispiratore delle norme sull'esercizio delle prerogative degli enti locali nel consorzio obbligatorio contenute nella legge regionale n. 29 del 1997. Viene adeguato, di conseguenza, il numero dei componenti dell'Assemblea dell'Autorità d'ambito, portandolo a 44, di cui 36 in rappresentanza dei comuni su base elettiva e 8 in rappresentanza, appunto, delle province su designazione di ciascuna di esse ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 29 del 1997.
Il secondo, elimina l'obbligatoria presenza in seno al Comitato esecutivo di un rappresentate degli enti locali di ciascuna provincia (lettera b), comma 2, dell'articolo 11 della legge). L'obbligo di legge, se mantenuto, vincolerebbe oggi totalmente l'autonomia dell'Assemblea nella scelta dei componenti del Comitato. Infatti nel sistema attuale tale autonomia è garantita nella misura del 50 per cento poiché la rappresentanza degli enti locali per ciascuna provincia è limitata a quattro degli otto componenti dell'organismo esecutivo, - corrispondenti al previgente numero delle province, lasciando invece all'autonoma decisione dell'Assemblea la scelta dei restanti quattro componenti. Con le attuali otto province il vincolo della rappresentanza locale per ciascuna provincia diverrebbe totale, fortemente limitando, di fatto, i poteri di scelta dell'Assemblea.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
PIRISI, Presidente e relatore - SANCIU, Vice Presidente - PORCU, Segretario - CUCCU Franco - Ignazio, Segretario - GIORICO - MANCA - MATTANA - MURGIONI - SABATINI - URAS.
Pervenuta il 29 giugno 2005
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato all'unanimità, nella seduta antimeridiana del 28 giugno 2005, il disegno di legge n. 149/A recante " Integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 "Istituzione del sevizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36."
La Commissione, dopo aver sentito le valutazioni formulate dall'Assessore regionale dei lavori pubblici in merito alle finalità della proposta di normativa, ha esaminato con puntualità le norme del disegno di legge al fine, soprattutto, di assicurare piena rappresentanza a tutti gli enti locali dell'Isola e, in particolare, alle province di nuova istituzione.
Infatti, punto cardine della normativa proposta è il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997 che, in modo apodittico, impone che ogni provincia debba avere un suo rappresentante designato nell'assemblea dell'Autorità d'ambito. Tale norma, quasi scontata nella sua ovvietà e semplicità, determina una serie di effetti a cascata nella disciplina di funzionamento del consorzio obbligatorio denominato ATO Sardegna che debbono essere puntualmente normati. Pertanto:
a) il numero dei componenti dell'Assemblea passa da 40 (36 eletti dai comuni e 4 designati dalle province) a 44, essendo otto le province sarde;
b) ciò comporta che la quota di rappresentatività delle province, fissata nel 10 per cento dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1997, deve essere rivista per assicurare ad ogni singola provincia un voto che sia pari all'unità. Ecco, pertanto, che l'articolo 1 del disegno di legge n. 149/A ciò stabilisce, a partire dall'entrata in vigore della nuova normativa, a favore degli enti provinciali;
c) con tale normativa si crea, peraltro, una piccola distorsione sotto il profilo della contribuzione al fondo di dotazione. Infatti, se nell'originaria previsione le province contavano per il 10 per cento e contribuivano per il medesimo ammontare, con la nuova disciplina introdotta le province contano per il 18 per cento circa e contribuiscono sempre per il 10 per cento. Per ovviare a tale piccolo inconveniente la Commissione propone all'Assemblea il comma 3 ter dell'articolo 8 che dà facoltà all'Assemblea dell'ATO di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai soli fini della loro contribuzione;
d) infine, la norma di cui all'articolo 2, nel sopprimere un inciso della lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, si propone di assicurare un'effettiva l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo dell'ATO che, altrimenti, verrebbero tutti e otto designati dalle otto province.
La Commissione, in considerazione dell'esclusiva finalità istituzionale di tale normativa, invita l'Assemblea consiliare ad una sua rapida discussione e approvazione.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 29 del 19971. La legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, è integrata e modificata come segue:
a) in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità;
b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 sono soppresse le parole "di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia".
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 19971. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità.
3 ter. E' data facoltà all'assemblea dell'Autorità d'ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.".
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 19971. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 1997, sono soppresse le parole: "di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia".