CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

DISEGNODI LEGGE N. 148

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dei trasporti, BROCCIA


il 15 giugno 2005


Disposizioni in materia di trasporto


***************
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il panorama del trasporto pubblico locale è profondamente cambiato con l'introduzione ed il recepimento della nuova normativa di ispirazione europea attraverso i decreti legislativi 19 novembre 1997, n. 422, 20 settembre 1999, n. 400 e la Legge 7 dicembre 1999, n. 59.

L'insularità della Sardegna, la sua posizione centrale nel Mediterraneo, il necessario rafforzamento dell'industria del turismo, solo per citarne alcuni, non possono costituire elementi autonomi nei confronti dei quali al sistema di trasporto, da e per l'isola ed interno ad essa, vengano richieste, volta per volta, risposte specifiche che tengano conto solo delle esigenze peculiari di uno o l'altro elemento.

La progettazione dei trasporti che riguarda la Sardegna, non può che scaturire da una visione unitaria e sistemica delle sue esigenze di sviluppo e di relazione, salvaguardando i bisogni, le aspettative, le prospettive di crescita e di sviluppo delle proprie genti, con la consapevolezza di appartenere a più ampia comunità quale quella nazionale ed europea.

La realizzazione di un quadro unico di normativa è la logica conseguenza di una visione della mobilità regionale come integrazione del trasporto pubblico con quello privato, di quello passeggeri con quello logistico, di quello ordinario con quello turistico, di quello interno con quello di corridoio cogliendo appieno l'imprescindibile legame che unisce le diverse sfaccettature della questione trasportistica.

Tale imprescindibile legame è rappresentato, da un lato dal sistema infrastrutturale stradale, ferroviario, aereo e marittimo che deve essere colto nella sua valenza di sistema integrato; dall'altro dalla inevitabile mutua influenza e condizionamento che, sul piano infrastrutturale, dei servizi erogabili e dell'onere finanziario complessivo per la Regione, decisioni ed indirizzi intrapresi come risposta ad una delle diverse sfaccettature esercitano sulle altre.

Il testo normativo unitario ha l'obiettivo di fare questo salto logico e di prospettiva del sistema dei trasporti regionali.

Viene, infatti, definito un livello sovraordinato di pianificazione strategica - Piano regionale dei trasporti - e di organizzazione tecnica - Agenzia della mobilità - che governi l'organico sviluppo del sistema di mobilità, programmando gli interventi di ampliamento e di manutenzione di reti ed impianti.

A questo livello di governo strategico e di visione integrata del sistema regionale devono essere ricondotti i sub-sistemi specialistici con i loro sistemi di pianificazione dedicata, con i loro eventuali assetti normativi ed organizzativi dedicati.

La figura1 sintetizza la logica dell'approccio.

Figura 1

Tale approccio metodologico impone la coerente assegnazione a tali organismi delle competenze di presidio del processo di pianificazione nel suo complesso ed anche una riflessione sull'attuale assetto delle competenze regionali in materia di pianificazione della mobilità regionale e della loro attuale suddivisione tra i diversi assessorati regionali.

Anche in questo caso, lo sforzo deve essere quello di affrontare una inevitabile discontinuità con il passato, dotando la Regione di assetti organizzativi coerenti con la complessità della materia.

Tale unitarietà nelle attività di pianificazione dovrebbe anche supportare - in maniera più forte e strutturata di quanto fatto nel passato - la Regione nel suo rapporto con lo Stato proprio su quei temi - continuità territoriale e servizi di trasporto di corridoio Sardegna-Continente - che troppe volte hanno visto la Sardegna subire decisioni.

Gli elementi fondanti e irrinunciabili ripresi dal testo di legge in proposizione sono brevemente richiamati di seguito.

La rigidità del termine irrinunciabili riteniamo che possa essere da tutti condivisa, se la lettura che se ne dà sarà nel senso dei principi da salvaguardare, a cui l'articolato della proposta di legge si è costantemente ispirato.

L'articolato di legge, organicamente strutturato per titoli, potrà e dovrà essere nel tempo completato con le sezioni o sub-sistemi (vedi fig.1 ed art.1) da predisporre all'interno della cornice costituita dal titolo I.

Il titolo I disciplina l'organicità di visione, secondo quanto detto sopra, attraverso la coerente previsione degli strumenti di pianificazione e programmazione integrata e degli organismi regionali deputati alla loro attuazione.

Il titolo II disciplina specificatamente il sub-sistema del trasporto pubblico locale, reso urgente dalla necessità di colmare il ritardo pluriennale accumulato nel recepire l'evoluzione normativa nazionale ed europea per la riorganizzazione del settore.

Alla luce anche delle esperienze fin qui maturate dalle Regioni che hanno avviato da tempo tale riorganizzazione, nella sua redazione si è tenuto conto:
- delle problematiche del tutto specifiche della Sardegna, quale territorio insulare di consistente dimensione e con densità abitativa molto rada;
- della necessità di frenare lo spopolamento delle zone interne, garantendo condizioni di continuità territoriale interna;
- della esigenza di salvaguardare il capitale di professionalità maturate nel settore, che - nell'ambito delle nuove regole del gioco - devono continuare a contribuire con il loro patrimonio di esperienza e conoscenze - unitamente alle risorse materiali - al funzionamento ed allo sviluppo del sistema regionale dei trasporti;
- della necessità di disporre di un sistema di trasporto pubblico, progettato unitariamente, in stretta sinergia con le esigenze di sviluppo territoriale e di servizio della domanda e coordinato con i servizi di trasporto di corridoio da e per il continente;
- della difficoltà di rispondere a taluni requisiti del decreto legislativo n. 422 del 1997, che per la Sardegna è del tutto evidente: in questo senso, l'innovazione nelle modalità di trasporto e di gestione dei servizi da utilizzare per soddisfare questi requisiti è essenziale. Il ricorso a sistemi di gestione ad offerta flessibile, a chiamata, ed il coinvolgimento, per quanto possibile, dei servizi a noleggio d'auto con conducente, come elementi organici del progetto dei servizi minimi, vengono tutti richiamati nel testo in relazione proprio alla specificità sarda;
- dell'integrazione dell'informazione e delle tariffe, come elementi, insieme ad altri, che rendono unitario ed organico il progetto; devono costituire il grimaldello per trasformare un tessuto storico di organizzazione dei trasporti nell'isola fatto di operatori in concorrenza fra loro, in uno, al contrario, di soggetti che operano in coalizione.

Il titolo III disciplina la materia del noleggio di autobus con conducente, recependo l'evoluzione della normativa nazionale e consolidando, così, un ulteriore tassello nel quadro della regolamentazione complessiva del trasporto di persone.

Il titolo IV disciplina la trasformazione dell'Azienda regionale sarda trasporti in società per azioni.

Il titolo V prevede la norma finanziaria e le disposizioni finali.

La Regione Sardegna è di fronte, pertanto, ad un cambiamento epocale che vede coesistere due ordini di complessità: uno, legato alla riforma interna del sub-sistema del trasporto pubblico locale e l'altro, legato alla necessità di ridefinire organicamente, all'interno della Regione, le competenze di governo del sistema dei trasporti nel suo complesso.

Quanto previsto nel titolo I costituisce l'inevitabile passaggio organizzativo per evitare che, a fronte del trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione e da quest'ultima agli enti locali, l'entropia del sistema di pianificazione dei trasporti regionali - già oggi rilevante per la suddivisione delle competenze tra diversi assessorati - aumenti ulteriormente con il conseguente rischio di una azione priva della necessaria visione di insieme nel governo di uno degli elementi chiave nello sviluppo economico e sociale della Sardegna.

 

***************

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Norme di indirizzo e di riorganizzazione delle competenze e degli assetti in seno alla Regione ed agli enti locali

Capo I
Norme generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel perseguire lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico dei propri territori, promuove l'approntamento di servizi di trasporto individuali e collettivi di persone e merci, progettati organicamente con connotazione sistemica al fine di rispondere unitariamente alle esigenze complessive di mobilità e nel rispetto degli orientamenti espressi dalle disposizioni europee e nazionali.

2. La presente legge, ai fini dell'armonizzazione dei servizi offerti per le differenti tipologie di domanda di trasporto di passeggeri e di merci e del perseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità del sistema, nella salvaguardia delle condizioni di utilità aziendale dei soggetti gestori, dispone:
a) lo sviluppo del sub-sistema integrato di trasporto collettivo di interesse pubblico che garantisca il diritto alla mobilità all'interno del territorio regionale, mediante la razionalizzazione dell'offerta dei servizi, che assicuri le necessarie pre-condizioni di continuità territoriale fra l'isola ed il restante territorio nazionale e continentale attraverso il coordinamento e la specializzazione dei collegamenti di corridoio con gli scali aerei e navali di trasporto esterno, secondo i principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
b) lo sviluppo e il mantenimento in efficienza dei sub-sistemi di offerta infrastrutturale a favore del trasporto individuale e collettivo basati sul potenziamento, sulla modernizzazione e sulla manutenzione:
1) della rete di strade;
2) delle aree ed impianti di scambio intermodale;
3) della rete ferroviaria;
mediante la programmazione pluriennale delle risorse finanziarie, dei conferimenti ed affidamenti in gestione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi della rete stradale statale in via di trasferimento alla Regione;
c) lo sviluppo e la regolamentazione, in concorso con lo Stato, dei piani aeroportuali e di occupazione delle aerovie di accesso all'isola e lo sviluppo e mantenimento in efficienza del sub-sistema dei servizi aerei di corridoio di primo e secondo livello e dei servizi aerei di passeggeri e merci di terzo livello, turistici e di interesse locale;
d) lo sviluppo e la regolamentazione, in concorso con lo Stato, dei piani portuali e dei servizi navali di corridoio Sardegna-Continente e lo sviluppo e mantenimento in efficienza del sub-sistema regionale di offerta infrastrutturale portuale e degli impianti connessi all'espletamento dei servizi marittimi di passeggeri e merci di interesse e competenza regionale;
e) la pianificazione di un unico sistema di trasporti in cui i diversi sub-sistemi, di cui ai commi precedenti, devono integrarsi e coordinarsi attraverso la razionalizzazione intermodale, ottimizzando l'offerta di trasporto in termini di efficienza, efficacia ed economicità nella prospettiva complessiva della mobilità di persone e merci sia interna all'isola che di corridoio Sardegna-Continente;
f) la revisione ed il potenziamento delle strutture operative, organizzative e delle dotazioni organiche del personale della Regione e lo sviluppo dell'integrazione informativa attraverso lo scambio continuo di dati, procedure, informazioni tra la Regione e gli enti locali singoli o associati;
g) l'incentivazione delle forme associative o di coalizione degli enti locali previste dagli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e raccomandate dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

 

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:
a) con connotazione sistemica o di sistema si richiama un approccio ad un atto organico di pianificazione e di progettazione che definisca le caratteristiche funzionali, tecniche, economiche ed organizzative delle componenti di un sistema di trasporto, attraverso gli effetti prodotti sulla complessiva mobilità;
b) per unità di rete od unità d'area territoriale od urbana si intende un complesso di servizi o di infrastrutture che concorrano organicamente al soddisfacimento della mobilità di persone e merci in riferimento a porzioni più o meno ampie ma circoscritte di territorio (unità d'area urbana) o a porzioni di reti di linee od infrastrutture fortemente interconnesse (unità di rete);
c) per integrazione si intende un atto di pianificazione o progettazione con connotazione sistemica;
d) per intermodalità ed integrazione e razionalizzazione intermodale si intende l'utilizzazione di diversi modi di trasporto che concorrano a migliorare la qualità e l'economicità della mobilità di persone e merci;
e) per corridoio, collegamenti di corridoio o servizi di corridoio si intende il complesso di infrastrutture plurimodali, di rete e puntuali e di servizi lungo itinerari riguardanti la mobilità delle persone e delle merci, progettati in modo organico ed integrato con il sistema interno di trasporto, al fine di realizzare concrete condizioni di continuità territoriale;
f) per continuità territoriale si intende la sussistenza di collegamenti certi e stabili fra due territori non in continuità fisica, che assicurino pari opportunità e condizioni di mobilità confrontabili con quella particolari funzioni urbane;
g) per "area urbana" od "unità di area urbana" si intende l'ambito territoriale di un comune o di più comuni contigui caratterizzato da elevata domanda di mobilità per effetto di conurbazioni o della rilevante intensità di particolari funzioni urbane;
h) per rete di trasporto si intendono due o più linee in rapporto di reciproca correlazione e per linea l'itinerario percorso dal mezzo veicolare, terrestre, marittimo od aereo, dal punto di partenza al punto finale, comprensivo delle eventuali fermate intermedie;
i) con le espressioni bacino o bacino di traffico si definisce l'ambito territoriale, omogeneo sotto il profilo della complessiva domanda di mobilità intermodale, che può essere assunto a riferimento per l'esercizio delle funzioni amministrative di vasta area sovra-comunale;
l) per offerta di trasporto si intende il complesso di infrastrutture, veicoli ed apparati per la gestione e la regolazione della mobilità delle persone e delle merci;
m) per domanda di trasporto si intende il complesso degli spostamenti di persone e di merci che, in un riferimento temporale predefinito, debbono essere soddisfatti attraverso l'offerta di trasporto;
n) per catena logistica si intende il ciclo di movimentazione delle merci, dagli approvvigionamenti dell'industria alla distribuzione finale, quale successione delle operazioni sui diversi segmenti di produzione, di trasporto e di distribuzione;
o) per conferimenti si intendono il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti amministrativi in materia di gestione e manutenzione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e di trasporto pubblico locale;
p) per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni.

 

Capo II
Pianificazione e programmazione dei trasporti

Art. 3
Piano regionale dei trasporti

1. In materia di trasporti la Regione svolge, in raccordo con la programmazione dello Stato ed in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 1, le funzioni generali di indirizzo, programmazione, finanziamento, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività e degli interventi per lo sviluppo dei trasporti, delegando in via prioritaria agli enti locali ed a soggetti terzi le funzioni di gestione.

2. Il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci, in coerenza con il Piano generale dei trasporti, costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale, gestionale e istituzionale, delle ottimali condizioni di continuità territoriale con le restanti regioni italiane e il continente europeo.

3. Il Piano regionale dei trasporti ed i suoi periodici aggiornamenti, distinto per i comparti del trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale dell'isola, configura, in raccordo con i piani provinciali e di bacino dei trasporti predisposti dalle province e con i piani urbani di mobilità predisposti dai comuni singoli od associati, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico a favore dei diversi comparti interessati, nel contesto di un sistema integrato dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, in modo funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.

4. Il Piano regionale dei trasporti definisce:
a) le azioni politico-amministrative volte ad assicurare un sistema di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, tariffaria e di informazione, ottimizzi l'accessibilità ai servizi ed il complessivo livello qualitativo degli stessi, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico e di tutela della qualità dell'ambiente;
b) la dotazione di infrastrutture indispensabili per la riqualificazione del sistema;
c) gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto a livello di bacino, di unità d'area urbana, di unità di rete e di servizio urbano o comunale, da assoggettare a interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in attuazione della direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 e successive integrazioni, concernente "Valutazione e gestione della qualità dell'aria" e recepita dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351;
d) gli indirizzi per la programmazione regionale e sub-regionale dei trasporti pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi minimi, agli interventi a favore della mobilità di persone con disabilità, ai piani provinciali ed ai piani urbani di mobilità;
e) gli indirizzi di riorganizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci, con particolare riferimento ai collegamenti di corridoio per conseguire la continuità territoriale nel trasporto delle merci e la realizzazione di equità economica ed affidabilità dei servizi con i trasporti di merci nel continente.

5. La proposta preliminare di Piano regionale dei trasporti è adottata dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente e la delibera di adozione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, unitamente alle indicazioni di acquisizione di copia degli elaborati di piano; gli enti locali singoli od in associazione e le organizzazioni ed associazioni economiche e sociali della Sardegna hanno facoltà di presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, osservazioni e proposte in merito alla proposta preliminare adottata. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta, previe motivate valutazioni delle osservazioni e delle proposte pervenute, delibera in ordine alla definitiva adozione del Piano e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione finale entro i successivi novanta giorni.

6. In materia di trasporti delle persone e delle merci, il Piano costituisce, per tutti gli atti sub-regionali di programma, atto di indirizzo con valore vincolante.

7. In tutti i casi in cui non sia diversamente previsto dalla presente legge, alle funzioni e ai compiti attribuiti alla Regione dal presente articolato provvede l'Assessorato regionale dei trasporti.

 

Art. 4
Piani provinciali di trasporto

1. I Piani provinciali di trasporto sono lo strumento di pianificazione del trasporto di persone e merci in ambiti territoriali di area vasta, omogenei per esigenze di mobilità e per livello funzionale di integrazione. Sono predisposti ed approvati dalle province, tenuto conto della programmazione dei trasporti di scala sub-provinciale, sentiti i comuni interessati e fatti salvi i principi disciplinanti la progettazione dei servizi minimi del trasporto locale e sulla base degli indirizzi generali espressi dalla Regione attraverso il Piano regionale dei trasporti.

2. I Piani provinciali di bacino, urbani e di area urbana per le persone e per le merci, attinenti al trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale, possono essere predisposti ed approvati anche in tempi diversi, ferma restando la necessità della loro integrata trattazione sistemica in tutti i livelli territoriali.

 

Art. 5
Piani comunali di mobilità e trasporti

1. I Piani comunali di mobilità e trasporti, fatte salve le prescrizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), specificano, nell'ambito della razionalizzazione del traffico urbano, i programmi d'intervento e definiscono il piano di settore del trasporto locale relativo ai servizi minimi di loro competenza.

 

Capo III
Organismi e strumenti regionali di pianificazione

Art. 6
Agenzia della mobilità

1. E' istituita l'Agenzia della mobilità con sede in Cagliari; essa promuove alle diverse scale territoriali l'uso razionale dei trasporti, assicura il supporto tecnico alla programmazione dei servizi e degli interventi di potenziamento e conservazione in efficienza delle infrastrutture di trasporto, il monitoraggio dell'evoluzione della mobilità regionale delle persone e delle merci sia all'interno che all'esterno della Sardegna.

2. Il funzionamento dell'Agenzia è disciplinato da un regolamento approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'Agenzia e in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'Agenzia deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Agenzia è disciplinato dalle norme del diritto privato e dalla contrattazione collettiva del lavoro.

4. La Giunta regionale esercita nei confronti dell'Agenzia poteri di indirizzo, direttiva e controllo, attraverso il coordinamento dell'Assessorato dei trasporti.

5. Per l'espletamento delle attività di controllo, di cui al comma 4, la Giunta regionale - per il tramite dell'Assessorato dei trasporti - può disporre l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle direttive impartite.

 

Art. 7
Compiti dell'Agenzia della mobilità

1. L'Agenzia della mobilità supporta i livelli di programmazione del trasporto di persone e merci, regionale, locale e di corridoio, attraverso:
a) la sistematica raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati relativi :
1) ai processi complessivi di mobilità evidenziando, alle differenti scale territoriali, le emergenze funzionali dell'offerta, quelle ambientali e di disutilità per le persone e le merci;
2) allo stato di adeguatezza qualitativa e quantitativa dei servizi, delle infrastrutture di trasporto, tenuto conto- previo accertamento in contradditorio con i competenti enti locali e le affidatarie imprese di trasporto e di gestione delle infrastrutture - delle segnalazioni di disservizio o di inadempienze della Carta regionale dei servizi pervenute dall'utenza tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché l'apposita segreteria telefonica istituita presso l'Agenzia con la dotazione di apposito numero verde o, comunque, in qualsiasi altra forma;
3) all'efficacia ed efficienza delle funzioni di prestazione gestionale dell'offerta di servizio;
b) l'esercizio di compiti di gestione della pianificazione di livello regionale e di indirizzo e controllo di coerenza degli atti di pianificazione dei trasporti di competenza degli enti locali con la pianificazione regionale;
c) l'approntamento e la gestione delle procedure concorsuali di affidamento di servizi di trasporto e di gestione di infrastrutture di competenza regionale e funzioni consultive e di eventuale assistenza agli enti locali oggetto dei conferimenti.

2. Al fine di costituire un efficace ed aggiornato sistema informativo diffuso sul territorio, l'Agenzia promuove l'avvio, presso province e comuni, degli uffici di Piano, attraverso il trasferimento di data-base, processi e modelli di trasporto e di gestione dei dati, per rendere comprensibile, uniforme e trasparente l'attività.

3. In particolare l'Agenzia provvede a:
a) definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilevamento e le procedure per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
b) individuare ed aggiornare, in coerenza con la programmazione della Regione e sulla base di sistemi informatici, i modelli per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, dello stato di conservazione e di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e i modelli per l'analisi degli interventi;
c) elaborare rapporti periodici sullo stato del sistema di mobilità dell'isola, al fine di consentire la tempestiva adozione di interventi di riequilibrio territoriale e di riassetto del sistema dei trasporti regionale;
d) coadiuvare la Regione nell'elaborazione ed aggiornamento del Piano dei trasporti e dei piani di settore e nella predisposizione di studi, ricerche e progetti delle opere e dei servizi di competenza della Regione;
e) studiare e mettere a punto processi di razionale gestione e manutenzione delle infrastrutture e delle aree di scambio intermodale di competenza della Regione, anche attraverso la costituzione, su supporto informatizzato, dell'archivio generale dinamico dei disegni di consistenza di tutte le opere ed impianti;
f) svolgere attività di ricerca ed aggiornamento tecnologico per la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di regolazione della mobilità di persone e merci, con particolare riferimento ai processi integrati di informazione agli utenti, di tariffazione, di sicurezza sui mezzi, lungo le infrastrutture lineari ed all'interno delle aree di scambio intermodale, di innalzamento della qualità del trasporto, di ottimizzazione delle catene logistiche di trasporto delle merci e di miglioramento della qualità dell'ambiente;
g) fornire assistenza tecnica agli enti locali oggetto dei conferimenti e ai gestori affidatari di servizi di competenza regionale;
h) monitorare e controllare - su base regionale complessiva - la corretta attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma, d'intesa con gli enti competenti;
i) predisporre i programmi operativi per la raccolta e l'elaborazione dei dati richiesti dal Ministero per l'elaborazione del conto nazionale dei trasporti.

 

Art. 8
Organi dell'Agenzia della mobilità

1. Sono organi dell'Agenzia della mobilità:
a) il direttore generale
b) il collegio dei revisori

2. I componenti degli organi di cui al comma 1 non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla sua scadenza, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati o pubblici che svolgano attività o studi nel campo dei trasporti e della progettazione o gestione di infrastrutture di trasporto nel territorio della Sardegna.

 

Art. 9
Direttore generale dell'Agenzia della mobilità

1. Il direttore generale dell'Agenzia della mobilità è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti.

2. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni e il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato; alla scadenza, resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo direttore generale.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto tra soggetti che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni.

 

Art. 10
Funzionamento dell'Agenzia della mobilità

1. Il direttore generale dell'Agenzia della mobilità ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale.

2. Il direttore provvede, in particolare, ai seguenti compiti:
a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;
b) direzione della struttura;
c) predisposizione del programma annuale delle attività;
d) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
f) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
g) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
h) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
i) cura delle relazioni sindacali.

3. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca, l'Agenzia della mobilità può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa; può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati, associazioni e università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

4. Sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b) gli impegni di spesa pluriennali;
c) il bilancio consuntivo;
d) il programma annuale di attività;
e) la dotazione organica;
f) la relazione annuale sull'attività svolta.

5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 devono essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale dei trasporti, alla Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori.

 

Art. 11
Collegio dei revisori dell'Agenzia della mobilità

1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia e:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
b) redige la relazione di bilancio consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione dell'Agenzia, le eventuali proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità gestionale;
c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo/contabile, sugli atti già efficaci e sulla regolarità dell'amministrazione.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori compete l'indennità di carica prevista dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 12
Comitato tecnico amministrativo dei trasporti

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, il Comitato tecnico amministrativo dei trasporti.

2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore dei trasporti o da un suo delegato, che lo presiede;
b) dal direttore generale dell'Assessorato dei trasporti con funzioni di vice presidente;
c) da un rappresentante delle province designato dalla sezione regionale dell'Unione delle province italiane (UNPI);
d) da un rappresentante delle comunità montane, designato dalla sezione regionale dell'UNCEM;
e) da un rappresentante dei comuni, designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) da un componente designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante dei gestori di pubblici servizi di trasporto, individuato dalle associazioni nazionali dei gestori di servizi pubblici di trasporto, firmatarie dei contratti di settore;
h) da un rappresentante delle associazioni regionali degli utenti e dei consumatori, designato dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n.281 ed operanti in Sardegna;
i) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni rappresentative regionali delle persone con disabilità.

3. Funge da segretario del Comitato un funzionario direttivo amministrativo dell'Assessorato dei trasporti, di qualifica non inferiore alla 7^, nominato dall'Assessore dei trasporti.

4. Ai componenti il comitato competono le indennità e rimborsi di spesa previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 13
Compiti del Comitato

1. Il Comitato tecnico amministrativo dei trasporti esprime pareri obbligatori non vincolanti:
a) sull'istituzione e modifica degli ambiti territoriali di trasporto riconducibili alle unità di area urbana, alle unità di rete ed ai piani di bacino;
b) sugli schemi tipo e sui contratti di servizio per l'aggiudicazione delle gestioni di servizio nei diversi modi di trasporto e di gestione delle infrastrutture;
c) sul quadro preliminare di indirizzi per la pianificazione dei trasporti;
d) sui preliminari schemi di riassetto dei servizi di trasporto di corridoio;
e) sulle politiche tariffarie e di informazione dell'utenza;
f) sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il Comitato esprime pareri facoltativi su ogni altra questione attinente la materia dei trasporti, sottoposta alle valutazioni del Comitato dal suo presidente su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di un terzo dei suoi componenti oltre il presidente.

 

Art. 14
Fondo regionale dei trasporti

1. E' istituito il Fondo regionale dei trasporti, quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale, ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto trasferite dallo Stato alla Regione, nonché quelle derivanti da accordi quadro-specifici.

2. Nel Fondo regionale convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l'esercizio del trasporto pubblico locale, nonché gli investimenti per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi in generale di supporto alla mobilità, a favore di tutte le modalità di trasporto interne all'isola e di collegamento con l'esterno, al fine di favorire gli obiettivi di sviluppo del sistema integrato dei trasporti delle persone e delle merci in tutte le indistinte scale territoriali di livello regionale e locale.

3. Il Fondo regionale, articolato in capitoli specificatamente richiamati nei titoli della presente legge per le finalità da essi perseguite, supporta tutte le attività programmatorie della Regione richiamate nella presente legge.

 

Titolo II
Riforma della disciplina
del trasporto pubblico locale

Capo I
Norme generali

Art. 15
Finalità e contenuto

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 ed in riferimento alla riorganizzazione del sub-sistema integrato di trasporto collettivo di interesse pubblico e in applicazione delle norme fondamentali desumibili dagli articoli 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalla normativa quadro di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997, ha la finalità di:
a) favorire lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini ed assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio, anche in funzione dei collegamenti con il resto del territorio nazionale e dell'Unione europea e con i Paesi del Mediterraneo;
b) assicurare la separazione delle funzioni di pianificazione, programmazione e di amministrazione di competenza pubblica da quelle di gestione dei servizi di trasporto, obbligatoriamente riservate all'organizzazione d'impresa;
c) conferire agli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di trasporto locale che non ne richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
d) definire, d'intesa con gli enti locali, e con finanziamento a carico del bilancio regionale, il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con carico agli enti locali interessati del costo degli eventuali servizi aggiuntivi da loro istituiti;
e) verificare l'efficienza, efficacia ed economicità dell'evoluzione della mobilità e dello sviluppo del territorio servito, al fine della tempestiva adozione, nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai tempi di programma, degli opportuni interventi correttivi;
f) sviluppare gli atti di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci a livello regionale e locale coordinati ed integrati al fine di conseguire progetti di sistema organici ed unitari;
g) vigilare sul mantenimento, a tutela dei diritti della domanda di trasporto, di adeguati standard qualitativi dei servizi, assumendo a riferimento dei contratti di servizio le direttive emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti, compresa l'adozione obbligatoria, da parte delle imprese di trasporto, degli adeguamenti tecnologici, delle modalità di gestione dei servizi di mobilità, dei sistemi di informazione e tariffazione atti a soddisfare anche le esigenze degli utenti persone con disabilità e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria;
h) definire i servizi di trasporto, coordinati con il sub-sistema di trasporto privato, atti a contenere l'inquinamento ambientale da rumore, da gas immessi in atmosfera e da intrusione visiva, favorendo - da parte degli enti competenti - l'adozione:
1) di limitazioni alla circolazione in città dei veicoli che non rispettino i valori limite delle emissioni inquinanti;
2) di divieti o di disincentivi anche finanziari per la sosta degli autoveicoli nelle aree critiche urbane;
3) di sostanziali agevolazioni permanenti a favore dell'uso del mezzo pubblico collettivo rispetto a quello individuale, sulla base di persuasivi accorgimenti di gestione del traffico -del tipo corsie preferenziali, dissuasori per le auto, regolazioni semaforiche -, nonché di costo;
i) ricondurre, gradualmente nel tempo, il rapporto gestionale fra ricavi dal traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto, al netto del costo delle infrastrutture, al valore di 0,35, con riferimento anche al bilancio complessivo del trasporto per l'intero territorio delle province e della regione ed alle diverse modalità; ciò al fine di tenere conto delle differenti realtà territoriali dell'isola e specificatamente delle vaste aree a domanda debole che costituiscono la prevalenza della superficie regionale;
l) adottare equi e trasparenti criteri tariffari, promuovere agevoli modalità di pagamento da parte degli utenti e delegare alle province ed ai comuni i provvedimenti di concessione delle agevolazioni tariffarie previste a favore di particolari categorie di utenti, a carico del bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8;
m) adottare, in stretto coordinamento con gli enti locali, particolari modalità di trasporto adeguate ad assicurare il diritto di mobilità dei territori a domanda debole e montani;
n) affidare i servizi di trasporto mediante gare ad evidenza pubblica e conseguente stipula di contratti di servizio fra l'affidante pubblica amministrazione e l'impresa aggiudicataria;
o) trasferire mezzi ed infrastrutture, acquistati con finanziamento pubblico e funzionali all'esercizio, a titolo oneroso dai cessanti ai subentranti gestori dei servizi di trasporto, secondo gli standard di carattere tecnologico e qualitativo richiesti dai contratti di servizio ed istituire separazioni contabili od imprese separate per la distinta gestione dei servizi di trasporto ferroviario rispetto alla gestione delle infrastrutture;
p) trasformare le attuali aziende e consorzi pubblici di trasporto in società di capitali, salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende trasformande con assorbimento di tali lavoratori da parte delle società trasformate;
q) promuovere, attraverso l'iniziativa dell'Assessorato regionale competente per materia, la riqualificazione e specializzazione professionale del personale dei quadri tecnici ed amministrativi degli enti pubblici destinatari dei conferimenti;
r) revisionare e potenziare le strutture organizzative e le dotazioni organiche del personale dell'Assessorato regionale dei trasporti.

 

Art. 16
Definizioni

1. Agli effetti della presente legge:
a) per servizi di trasporto pubblico regionale e locale si intendono quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dall'articolo 1, comma 2, del decerto legislativo n. 422 del 1997, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali ed aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;
b) per servizi pubblici di linea si intendono quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti; sono tali anche i servizi stradali a chiamata, strutturati su percorrenze di base con itinerari fissi e percorrenze aggiuntive all'itinerario di base, prestabilite ma effettuate, su richiesta, dagli utenti in base alla loro necessità;
c) per servizi pubblici non di linea si intendono quelli che provvedono, con funzione complementare od integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo od individuale di persone, effettuati a richiesta in modo non continuativo o periodico e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla Legge n. 21 del 1992 e i servizi in aree montane previsti dall'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed i servizi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) per collegamenti portanti o rete portante di trasporto si intende il complesso di itinerari e servizi di interesse regionale, su ferro e su gomma, con particolari caratteristiche di cadenzamento e velocizzazione dei percorsi e fermate nei soli punti di adduzione di domanda di trasporto lungo le principali direttrici di traffico;
e) per collegamenti di adduzione si intende il complesso di itinerari e servizi di raccolta e distribuzione della domanda di trasporto da e per la rete portante verso i bacini di traffico locali od urbani con caratteristiche di adduzione ed intercambio dagli uni verso gli altri in forma integrata e coordinata;
f) per collegamenti di area si intende il complesso di itinerari e servizi ad orari e percorsi prestabiliti che interessano il trasporto pubblico, delle aree urbane e dei comuni che completano l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale con riferimento ai trasporti comunali, ai trasporti di area urbana e alle singole linee per il trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
g) per cabotaggio o trasporto marittimo a corto raggio si intende il complesso dei collegamenti marittimi di passeggeri e merci fra porti interni all'isola o da questi con altri porti nazionali ed internazionali del bacino del Mediterraneo inclusi i servizi di feederaggio ed i servizi nelle acque interne.
h) per "territori, aree o contesti a domanda debole" si intendono comparti territoriali che, per scarsità e bassa diffusione della utenza residente, per consistente variabilità nel tempo della stessa sia nel corso della giornata che della settimana nonché per tipologie particolari di utenti, richiedano servizi di trasporto con caratteristiche di flessibilità di tempo, di itinerario, di tariffa.

 

Capo II
Classificazione dei servizi

Art. 17
Classificazione dei servizi

1. Sono servizi di trasporto pubblico locale quelli non riservati alla competenza dello Stato anche se espletati su reti di trasporto od ambiti territoriali di competenza statale; essi si distinguono in:
a) servizi regionali;
b) servizi provinciali;
c) servizi urbani, comunali o di area urbana;
d) servizi di gran turismo o autorizzati in genere.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono, in relazione all'ambito territoriale su cui operano, in:
a) servizi di linea e non di linea regionali che collegano il territorio di due o più province;
b) servizi di linea e non di linea provinciali, ovvero quelli che:
1) istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana;
2) collegano il territorio di una provincia con marginali aree periferiche di altra provincia limitrofa;
3) collegano il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia;
4) quelli non conferibili agli enti locali sub-provinciali, nei casi in cui non sia applicabile il diretto conferimento ai sensi delle lettere g) ed h) del comma 3 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del comma 2 dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) servizi di linea e non di linea urbani, comunali o di area urbana che si svolgono nell'ambito di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi, o di area urbana;
d) servizi di linea di gran turismo, ovvero quelli con prevalenti finalità turistiche e con tariffa remunerativa del costo;
e) servizi autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo.

 

Art.18
Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i comuni adottano appositi regolamenti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della Legge n. 21 del 1992.

3. La Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge n. 21 del 1992, determina i criteri cui i comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.

4. La Giunta regionale determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

5. E' istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea; la Giunta regionale individua i requisiti di iscrizione e l'Assessorato dei trasporti provvede all'accertamento della relativa veridicità.

6. Al Comitato tecnico amministrativo dei trasporti è demandata l'attività consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali.

 

Art. 19
Servizi di trasporto su ferro

1. Nell'ambito delle strategie e degli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale, i servizi ferroviari concorrono alla realizzazione del sistema integrato regionale di mobilità delle persone e delle merci e costituiscono la struttura dell'offerta dei collegamenti portanti di livello regionale.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione del trasporto ferroviario nell'ambito dei bacini di traffico, gli interventi di ammodernamento e riqualificazione dei servizi di trasporto su ferro sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i collegamenti ferroviari sono esercitate dalla Regione per i servizi portanti, e sono conferite agli enti locali per le relazioni di trasporto dei servizi, di linea e non di linea, secondo gli ambiti territoriali di competenza.

 

Art. 20
Servizi di collegamento aereo

1. I servizi di trasporto pubblico aereo regionale e locale si articolano in servizi di linea e non di linea; essi si distinguono in:
a) servizi aerei di collegamento in senso stretto;
b) servizi elicotteristici.

2. Le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di collegamento in senso stretto sono svolte unitariamente dalla Regione in riferimento alle esigenze della sicurezza delle rotte isolane e del coordinamento con quelle di corridoio.

3. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.

 

Art. 21
Servizi per vie d'acqua

1. Le funzioni amministrative attinenti ai servizi pubblici, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari di cabotaggio di persone e merci nell'ambito dei porti dell'isola e delle sue acque interne sono svolte dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali localizzati sul territorio di più province, e sono conferiti alle singole province quando interessano scali appartenenti al proprio territorio di competenza.

2. La Regione subdelega le competenze del trasporto lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, alle province ed ai comuni in applicazione del criterio della competenza prevalente.

3. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituito fra la Sardegna e le sue isole minori, che hanno come scali due distinti comuni, sono classificati servizi provinciali.

4. Sono classificati comunali quei servizi con scali appartenenti al territorio di uno stesso comune.

5. Per garantire condizioni di continuità territoriale fra la Sardegna e le sue isole minori i collegamenti possono essere disciplinati a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997 quali servizi pubblici rientranti nel sub-sistema di servizi minimi di livello locale.

 

Capo III
Servizi minimi e loro gestione

Art. 22
Servizi minimi

1. La Regione garantisce il diritto alla mobilità all'interno del proprio territorio attraverso servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e, tenuto in particolare conto dei territori a domanda debole, attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti nel rispetto delle risorse finanziarie regionali disponibili e devono assicurare:
a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi la Regione, previa intesa con gli enti locali, adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto al fine di soddisfare i requisiti e criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 ed in particolare quelli riconducibili:
a) al soddisfacimento della domanda pendolare con particolare attenzione a quella generata dai territori a domanda debole; con particolare riferimento alle esigenze di mobilità di tali aree, la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi a gestione non convenzionale, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative;
b) all'intermodalità e scambio fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali ed urbane;
c) al sostegno e incentivazione all'uso dei modi di trasporto poco inquinanti e maggiormente efficaci ed economici;
d) al ricorso alle modalità ed alle tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto delle persone con disabilità;
e) alla realizzazione dell'unitarietà dell'informazione in riferimento all'intero sistema della mobilità regionale;
f) all'attuazione dei più efficaci criteri di integrazione tariffaria.

3. Le province ed i comuni singoli od associati possono definire, previa intesa con la Regione per le verifiche di compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi, a condizione che i relativi maggiori oneri trovino copertura a totale carico dei loro rispettivi bilanci e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio.

 

Art. 23
Affidamento della gestione dei servizi minimi

1. La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore ad anni nove.

2. L'affidamento della gestione dei servizi è separata dalla gestione delle infrastrutture in attuazione dei principi contenuti nella direttiva CEE n. 440 del 1991 fatti salvi i casi di opportuna loro gestione unitaria ai servizi di trasporto. Tali diverse esigenze di affidamento sono disposte dai capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico e dai connessi contratti di servizio.

3. La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all'atto della stipula, la corrispondenza fra l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto e le risorse rese effettivamente disponibili.

5. I contratti di servizio prevedono il tendenziale raggiungimento e miglioramento del rapporto dello 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura, Gli enti locali oggetto dei conferimenti, in accordo con la Regione, valutano l'opportunità di applicare tale rapporto in riferimento ai servizi minimi dell'intero territorio di propria competenza o di suoi bacini di traffico, anche attraverso l'apporto delle modalità di trasporto pubblico non di linea, progettate in forma sinergica, integrata e coordinata con i servizi convenzionali di linea e non convenzionali a chiamata.

6. Ai fini del raggiungimento della massima integrazione modale, tariffaria e dell'informazione in riferimento al bacino di traffico od unità di rete, la Regione e gli enti locali oggetto dei conferimenti dispongono, nel rispetto delle reciproche competenze, un complessivo contratto di servizio, in comune anche nel caso di distinti specializzati gestori di modi o servizi differenti di trasporto impiegati nel bacino stesso. In tal caso il contratto di servizio, in ottemperanza del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, riferisce l'osservanza tendenziale del rapporto di 0,35 fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo dell'infrastruttura e al complessivo sub-sistema dei servizi minimi di bacino o di unità di rete gestito anche da più imprese di trasporto.

7. Al fine di agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli enti affidanti possono provvedere, previe vincolanti intese con la Regione per l'accertamento della compatibilità di sistema, alla ristrutturazione delle reti di traffico, a condizione che non vengano comunque compromessi i livelli dei servizi minimi.

 

Art. 24
Piani triennali regionali

1. La Regione predispone ed approva gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento del trasporto locale avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia della mobilità e sentito il Comitato tecnico amministrativo dei trasporti; essi orientano la pianificazione dei servizi minimi mediante:
a) l'individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
b) la determinazione della misura di integrazione modale, tariffaria e dell'informazione;
c) l'individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione delle tariffe;
d) l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
e) la definizione di un sistema di monitoraggio dei servizi;
f) l'individuazione dei criteri per la riduzione della congestione del traffico;
g) la creazione delle sinergie tra i servizi di trasporto ed il piano generale degli orari degli altri servizi.

2. La Regione, attraverso l'ausilio tecnico dell'Agenzia della mobilità, predispone i piani triennali del trasporto locale di interesse regionale in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al comma 1.

 

Art. 25
Programmazione dei servizi minimi

1. I Programmi triennali dei servizi minimi di trasporto pubblico locale sono lo strumento regionale di breve-medio periodo finalizzato alla loro regolamentazione nell'ambito dell'intero territorio regionale.

2. Tali programmi triennali regolamentano ed organizzano i servizi, finalizzati ad un efficace utilizzo delle disponibili risorse di settore e realizzano, sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio.

3. I programmi triennali sono approvati, su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione e di difesa dell'ambiente, dalla Giunta regionale, sentito in fase elaborativa il Comitato tecnico amministrativo dei trasporti; la delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 26
Piani sub-provinciali di trasporto pubblico locale

1. I piani di trasporto pubblico locale di bacino, omogenei per esigenze di mobilità, ed i relativi servizi minimi a livello sub-provinciale, costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale e sono predisposti per i rispettivi territori di competenza dagli enti locali oggetto dei conferimenti. Essi sono predisposti in modo coordinato con la pianificazione riguardante lo sviluppo, l'assetto ed il riequilibrio del territorio, i trasporti e l'ambiente.

2. I piani di bacino del trasporto locale che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia che, nel bacino, incide con più numerosa popolazione residente stabile.

3. In caso di inadempienza da parte degli enti locali, la Regione, di propria iniziativa o su documentata segnalazione di terzi, diffida, attraverso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'amministrazione inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi entro un periodo di tempo non superiore a novanta giorni. In caso di perdurante inadempienza oltre il termine stabilito, l'Assessore dei trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta.

 

Art. 27
Piani comunali di trasporto pubblico locale

1. I comuni obbligati all'adozione dei Piani urbani di traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a specificare, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, anche i programmi di loro intervento in materia di trasporto pubblico locale, con riferimento al livello dei servizi minimi.

2. Nella determinazione di tali programmi di intervento, i comuni tengono conto degli indirizzi generali della Regione per la pianificazione dei trasporti locali.

3. In caso di inadempienza da parte dei comuni, la provincia, di propria iniziativa o su documentata segnalazione di terzi, diffida il comune inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi entro un periodo di tempo non superiore a novanta giorni. In caso di perdurante inadempienza oltre il termine stabilito, la provincia, su conforme deliberazione della giunta provinciale, nomina un commissario ad acta.

 

Capo IV
Competenze e procedure di finanziamento

Art. 28
Oneri di servizio e di investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico locale, le spese relative:
a) alla copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi, individuato d'intesa con gli enti locali oggetto dei conferimenti;
b) al finanziamento, in concorso con la programmazione dello Stato e degli enti locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio settoriale di veicoli, infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Al finanziamento annuale di tali oneri, in applicazione del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e nei limiti delle necessità finanziarie risultanti dai piani triennali, si provvede:
a) mediante risorse finanziarie rese disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni da esso trasferite o delegate a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997;
b) mediante risorse regionali stanziate annualmente nel bilancio della Regione, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie di fonte comunitaria, statale, regionale e locale, destinate ai piani di investimento, sono stabilite mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza di servizi dei competenti soggetti pubblici; tali accordi di programma vincolano le parti contraenti ed in particolare debbono indicare:
a) le opere infrastrutturali da realizzare, la loro localizzazione, i tempi di realizzazione e i soggetti coinvolti ed i relativi compiti ed oneri;
b) i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo; le risorse finanziarie necessarie, i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento,compresa l'eventuale contrazione di mutui bancari, nonché l'eventuale ammissibilità, ove compatibile con le finalità dell'investimento, del project financing;
c) il periodo di validità dell'accordo;
d) il soggetto tenuto a vigilare sull'accordo e sulla sua attuazione, gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione arbitrale per i casi di ritardo o di omissione degli interventi a carico dei singoli contraenti e gli eventuali distinti soggetti societari e le eventuali separate gestioni finanziarie cui conferire l'attuazione del piano di investimenti e la spendita delle risorse ad essa destinate.

4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione; decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

5. Rimane ferma la facoltà di investimenti autonomi a carico del bilancio della sola Regione per spese riguardanti l'ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dei servizi di trasporto pubblico riconducibili alla diretta competenza regionale.

 

Art. 29
Pagamento dei servizi minimi

1. I finanziamenti regionali destinati al pagamento dei servizi minimi costituiscono, per l'ente locale beneficiario, entrate a destinazione vincolata.

2. Gli enti locali, singoli o associati, destinatari dei conferimenti del titolo II della presente legge sono tenuti a consegnare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro il 30 gennaio di ogni anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

 

Capo V
Conferimenti amministrativi e riparto delle competenze

Art. 30
Forme associative

1. Nei casi di bacini di traffico, di unità d'area urbana o di unità di rete, in riferimento ai quali debbano essere serviti da trasporto locale territori appartenenti amministrativamente a più enti locali, aventi anche diverso livello istituzionale, ai fini del superamento di interferenze amministrative, si procede attraverso conferenza dei servizi di tutti gli enti locali interessati per conseguire appropriate forme associative finalizzate alla più efficace, efficiente ed economica pianificazione e gestione del trasporto pubblico locale.

2. In tali casi spetta all'ente locale di maggiore peso demografico la convocazione della conferenza dei servizi, ad eccezione delle situazioni di presenza di ente locale sovraordinato rispetto agli altri, a cui spetterà la convocazione della conferenza. In assenza di iniziative di convocazione della conferenza da parte dell'ente locale così individuato, anche su richiesta di uno solo degli enti cointeressati, il Presidente della Regione convoca la conferenza dei servizi, attraverso il suo delegato Assessore dei trasporti.

 

Art. 31
Competenze della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in raccordo con la pianificazione dei trasporti dello Stato, svolge funzioni di programmazione, finanziamento, indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio, con il concorso degli enti locali oggetto dei conferimenti, spettano in particolare alla Regione:
a) la predisposizione del Piano regionale dei trasporti; la redazione, in raccordo con gli enti locali oggetto dei conferimenti, e l'approvazione dei programmi triennali di trasporto pubblico locale;
b) la predisposizione degli indirizzi di pianificazione dei servizi minimi di interesse regionale e sub-provinciale per quanto concerne la definizione del livello dei servizi minimi;
c) la promozione, il supporto tecnico e amministrativo, il coordinamento e la definizione del sistema informativo, integrato alle differenti scale territoriali, del trasporto pubblico locale, e i criteri di acquisizione dei titoli di viaggio e di accessibilità ai diversi modi di trasporto in forma unitaria fra essi dalla scala regionale a quella locale;
d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento alla rete di interesse regionale;
e) i programmi finanziari annuali di riparto delle spese a copertura dell'esercizio dei servizi minimi dell'intero territorio della regione, i programmi annuali e pluriennali di investimento a favore del trasporto pubblico locale per infrastrutture mezzi e apparecchiature;
f) la programmazione sia dei servizi ferroviari ed automobilistici ancora in gestione commissariale governativa al momento della data di promulgazione della presente legge, sia dei servizi ferroviari di competenza di Ferrovie dello Stato SpA.

2. La Regione definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, compresa la differenziazione tariffaria fra sistemi tradizionali di linea e sistemi alternativi del tipo porta a porta efficaci nei contesti a domanda debole e comunque finalizzati a costituire organico ed integrato supporto dei servizi tradizionali. Al fine di garantire l'integrazione fra i diversi sistemi e modi di trasporto promuove e supporta lo sviluppo di un sistema regionale di integrazione tariffaria e definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico fondate su incentivi anche tariffari. La Regione definisce con apposito regolamento le modalità di adeguamento tariffario, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie deboli.

 

Art. 32
Competenze delle province

1. Sono conferite alle province in materia di trasporto pubblico locale:
a) la predisposizione, con connotazione sistemica, e l'attuazione dei piani provinciali dei servizi minimi e il loro affidamento, sulla base degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone a ridotta capacità motoria, in stretto raccordo con i servizi di livello regionale e dei piani di bacino e dei comparti locali di livello sub-provinciale, di area urbana ed urbani;
b) la predisposizione e l'attuazione dei piani provinciali di bacino in stretto raccordo con i piani triennali d'area urbana ed urbani;
c) la programmazione di eventuali servizi aggiuntivi di livello provinciale e sub-provinciale, da attivare previa verifica di compatibilità di rete con l'Amministrazione regionale, ed a oneri interamente a carico della provincia;
d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento ai bacini di mobilità ed alle unità di rete a livello provinciale;
e) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi; le province provvederanno alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicheranno le relative sanzioni;
f) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessarie al trasporto pubblico locale;
g) la definizione e le funzioni tecnico-amministrative dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e ad itinerario ed orario flessibile, da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
h) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto;
i) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata alle province dallo Stato.

 

Art. 33
Competenze delle associazioni di comuni

1. Alle associazioni di comuni oggetto dei conferimenti in materia di trasporto pubblico locale sono attribuiti:
a) la pianificazione, l'attuazione dei servizi minimi d'area urbana o di unità di rete e il loro affidamento, sulla scorta degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone in generale a ridotta capacità motoria, nel quadro dell'organizzazione ed in stretto raccordo con i servizi di livello regionale, dei piani di bacino e dei comparti locali limitrofi;
b) la programmazione attuativa degli eventuali servizi aggiuntivi che l'associazione di comuni ritenga di voler istituire, a totale onere dell'associazione stessa e con costi di esercizio ripartiti per competenza sui bilanci dei distinti comuni;
c) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi in riferimento alla unità d'area urbana od alla unità di rete;
d) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio e la gestione amministrativa degli affidamenti, compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi; le associazioni provvederanno alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicheranno le relative sanzioni;
e) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessarie al trasporto pubblico locale;
f) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, ed ad itinerario ed orario flessibili da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
g) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio e per la cessione delle società di gestione dei servizi;
h) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata ai comuni dallo Stato.

 

Art. 34
Competenze dei comuni

1. Ai comuni obbligati alla redazione del Piano urbano del traffico a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) in materia di trasporto pubblico locale sono attribuiti:
a) la pianificazione, l'attuazione dei servizi minimi comunali e il loro affidamento, sulla scorta degli indirizzi della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di mobilità dei disabili e delle persone in generale a ridotta capacità motoria, nel quadro della organizzazione ed in stretto raccordo con i servizi di livello regionale, provinciale, dei piani di bacino e dei comparti locali limitrofi;
b) la programmazione attuativa degli eventuali servizi aggiuntivi che il comune ritenga di voler istituire, a suo totale onere;
c) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi ed aggiuntivi;
d) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio di propria competenza e la gestione amministrativa degli affidamenti compresa l'attività di controllo quali-quantitativo della conformità delle prestazioni con gli obblighi contrattuali e normativi; il comune provvederà alla contestazione delle eventuali inadempienze ed applicherà le relative sanzioni;
e) le funzioni amministrative relative all'affidamento dei contributi per gli investimenti in veicoli, infrastrutture e sovrastrutture necessari al trasporto pubblico locale;
f) la definizione e le funzioni amministrative di eventuali servizi di noleggio di autovettura con conducente, e ad itinerario ed orario flessibili, da utilizzarsi prevalentemente al servizio delle aree a domanda debole ed in forma integrata con i normali servizi di linea, dei noleggi da rimessa di autobus e dei servizi di granturismo su gomma;
g) il rilascio dei nulla osta ai fini della immatricolazione e della dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle società di gestione dei servizi di trasporto.
h) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata ai comuni dallo Stato.

 

Capo VI
Disciplina generale dei conferimenti

Art. 35
Vincoli nei conferimenti
e ruolo sostitutivo della Regione

1. Gli enti locali, destinatari dei conferimenti in forma singola od associata, garantiscono nell'applicazione dei principi, delle direttive e degli indirizzi della programmazione regionale di trasporto pubblico locale, criteri di imparzialità e trasparenza, assicurando livelli qualitativi omogenei di offerta di trasporto; essi, pertanto, adottano efficaci strumenti di unitarietà dell'informazione all'utenza e di accessibilità all'intero sistema di trasporto pubblico della Regione.

2. In caso di inadempienza da parte degli enti locali la Regione, di propria iniziativa o su documentata segnalazione di terzi, diffida, attraverso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'amministrazione inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi entro un periodo di tempo non superiore a novanta giorni. In caso di perdurante inadempienza oltre il termine stabilito l'Assessore dei trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario ad acta entro i successivi trenta giorni.

 

Art. 36
Funzionamento delle associazioni di enti locali

1. La rappresentanza legale delle associazioni di enti locali oggetto dei conferimenti per la gestione dei servizi minimi di unità di rete è conferita, dalla provincia competente per territorio, ad un comitato esecutivo composto dal presidente della provincia, o da suo assessore delegato, e dai sindaci, o da assessori da essi delegati, del maggiore e minore dei comuni dell'associazione per entità di popolazione residente.

2. Nei casi di unità di rete su territori appartenenti a due o più province, ai fini della rappresentanza essa è conferita alla provincia interessata all'unità di rete con maggiore popolazione residente.

3. Le associazioni hanno sede legale presso gli uffici amministrativi della provincia delegata alla rappresentanza dell'associazione.

4. Al comitato esecutivo dell'associazione, oltre agli obblighi ed alle prescrizioni derivanti dai conferimenti, competono:
a) la gestione dei rapporti associativi anche attraverso l'avvio di uffici tecnici a supporto della pianificazione e attuazione dei servizi minimi di competenza, compresa la rendicontazione annuale sullo stato dei servizi stessi, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
b) la predisposizione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'associazione, del suo regolamento di funzionamento e del suo comitato esecutivo da sottoporre all'approvazione dell'associazione, previo parere dell'Assessorato dei trasporti della Regione in merito ad eventuali osservazioni pervenute da parte dei singoli enti associati;
c) il pagamento dei servizi di trasporto agli aggiudicatari secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e la presentazione alla Regione del rendiconto finanziario.

5. Ogni osservazione inerente al regolamento deve pervenire alla presidenza del comitato esecutivo dell'associazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

6. Tali prescrizioni si applicano alle associazioni di comuni nella gestione di servizi di trasporto pubblico all'interno di unità d'area urbana; alla rappresentanza legale della provincia si sostituisce quella del comune a prevalente popolazione residente mentre per la sede legale si assume la casa comunale dello stesso comune.

7. Nel caso di associazioni fra due o più comuni il comitato esecutivo è composto dal sindaco, o da suo assessore delegato, e dai sindaci, o da assessori da essi designati, rispettivamente del secondo, - solo nel caso di più di due comuni dell'associazione - e dell'ultimo comune per entità di popolazione residente.

 

Art. 37
Consuntivo delle attività

1. Gli enti locali oggetto dei conferimenti, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 15 e nell'obiettivo della unitaria informatizzazione dei dati sullo stato del sistema del trasporto dal livello regionale a quello locale, predispongono a chiusura dell'annuale esercizio finanziario un resoconto a consuntivo dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi minimi del territorio di propria competenza, provvedendo all'aggiornamento della banca dati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia della mobilità entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

 

Capo VII
Contratti di servizio

Art. 38
Contenuti dei contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, singoli od associati, oggetto dei conferimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del decreto legislativo n. 422 del 1997, della normativa comunitaria e della Carta regionale dei servizi di mobilità di cui all'articolo 41 della presente legge, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

2. I contratti di servizio sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali sulla base di un capitolato tipo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti; essi disciplinano:
a) il periodo di durata del contratto, non inferiore ad anni sei e non superiore ad anni nove, e le modalità di esercizio dell'opzione al rinnovo;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, comfort, pulizia dei mezzi utilizzati, di regolarità, puntualità, affidabilità dei servizi offerti, di comunicazione alla clientela, di accessibilità al sistema, di rispetto per l'ambiente, con speciale riferimento all'utenza con disabilità;
c) la struttura tariffaria adottata, le modalità di integrazione tariffaria nell'ambito del sistema del trasporto regionale e i sistemi di rilevamento dell'utenza servita;
d) l'indicazione dei beni strumentali allo svolgimento del servizio, le loro caratteristiche funzionali e il piano di definizione e attuazione degli investimenti per il potenziamento, nel corso della durata del contratto, delle reti, degli impianti e dei mezzi;
e) gli importi da corrispondere dagli enti affidanti agli affidatari dei servizi per le prestazioni contrattuali, le modalità di pagamento degli importi e gli eventuali adeguamenti derivanti dalla variazione delle tariffe;
f) le garanzie richieste dagli affidanti agli affidatari e le sanzioni in caso di inadempienze derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali;
g) le modalità di adeguamento quantitativo dei servizi alla luce della pianificazione triennale di cui all'articolo 24;
h) i termini della eventuale ridefinizione dei rapporti contrattuali con l'affidatario in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento nel corso del contratto degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nello stesso contratto di servizio;
i) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, e gli integrativi aziendali;
l) l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo;
m) l'obbligo dell'affidatario di nominare un responsabile di esercizio, che risponda per la regolarità e la sicurezza nell'espletamento dei servizi di trasporto nei confronti degli enti preposti, e un responsabile della qualità ai sensi della normativa sulla certificazione di qualità;
n) le modalità ed i termini del controllo quali-quantitativo dei servizi da parte dell'ente affidante e la regolamentazione di accesso all'informazione sul servizio reso.

 

Art. 39
Subentro di impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio dei servizi di trasporto, tutto il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante, conservando il contratto di riferimento dei trasporti, l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario comprensivo degli eventuali contratti integrativi.

2. E' altresì trasferita dal cessante al subentrante gestore la disponibilità a titolo oneroso dei veicoli e delle altre infrastrutture ed attrezzature funzionali allo svolgimento dei servizi, acquisiti con il concorso del capitale pubblico, tenendo conto, nella valutazione del valore residuo di tali beni, dei contributi per l'acquisto erogati nel tempo dall'amministrazione pubblica attraverso il calcolo delle quote di ammortamento corrispondenti a tali contributi pubblici.

3. I mezzi, le infrastrutture e le attrezzature di piena disponibilità dell'affidatario, occorrenti per l'espletamento dei servizi, a norma del contratto di servizio, nel caso di impresa subentrante possono essere ad essa trasferiti a discrezione dell'impresa cessante in base alla valutazione del valore residuo secondo i principi e le tecniche delle analisi economico-finanziarie.

4. Le modalità di utilizzo e trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate dai contratti di servizio, che contengono le modalità del loro mantenimento in efficienza, e sulla base del loro inventario, redatto secondo i criteri di cui al comma 2; l'inventario deve essere trasmesso dall'affidatario all'ente affidante ed all'Assessorato dei trasporti della Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Art. 40
Sub-affidamenti dei servizi

1. E' consentito il ricorso al sub-affidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente affidante e nel rispetto del contratto di servizio, sentite le organizzazioni sndacali maggiormente rappresentative; con apposito regolamento, la Regione stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:
a) responsabilità dell'affidatario per l'attuazione del contratto di servizio;
b) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale da parte dei sub-affidatari;
c) decadenza dei rapporti di sub-affidamento in tutti i casi di decadenza del contratto di servizio, senza riconoscimento da parte dell'ente affidante di indennizzi a favore dei sub-affidatari;
d) la quota parte dei servizi sub-affidati non può eccedere una quota marginale dei servizi posti a base di gara dal contratto di servizio; detta quota viene definita nell'ambito del contratto di servizio;
e) il sub-affidamento dei servizi si effettua mediante procedure in trasparenza, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'affidatario del contratto di servizio, per i servizi a domanda debole e secondo le modalità di gestione dei servizi, può, inoltre, ricorrere all'impiego dei sistemi del tipo porta a porta, a chiamata e di auto a noleggio con conducente, fatti salvi i principi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 1.

 

Capo VIII
Tutela degli utenti e misure di sensibilizzazione

Art. 41
Carta regionale dei servizi di mobilità

1. La Regione, al fine di promuovere la salvaguardia degli utenti e il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto pubblico, nonché il rapporto fra l'utenza e le imprese di gestione, adotta, in accordo con le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti operanti in Sardegna, la Carta regionale dei servizi di mobilità, avuto riguardo ai principi emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 e con la Carta europea di tutela dei consumatori e degli utenti, che costituisce riferimento per le imprese stesse.

2. La Regione assicura l'obbligatoria osservanza dei principi contenuti nella Carta regionale dei servizi di mobilità attraverso l'obbligatorio suo richiamo, quale vincolo contrattuale, in tutti i contratti di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico sottoscritti all'interno del territorio dell'isola.

3. La Regione, a maggiore tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, promuove, ai fini della loro adozione nei contratti di servizio da parte degli enti locali oggetto dei conferimenti, l'utilizzo di efficaci strumenti di completezza dell'informazione sul sistema di trasporto pubblico locale nella sua interezza e di integrazione tariffaria fra modi e ambiti territoriali differenti, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.

4. E' istituito presso l'Agenzia della mobilità un numero verde finalizzato alla ricezione delle segnalazioni sui disservizi e sul mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella Carta regionale dei servizi di mobilità.

 

Art. 42
Rapporto annuale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, presenta entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato dei servizi e di attuazione del trasporto pubblico locale, avvalendosi del contributo tecnico ed amministrativo della Agenzia della mobilità e tenuto conto dei resoconti annuali degli enti locali, oggetto dei conferimenti, e delle imprese di trasporto e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

Art. 43
Conferenza regionale dei trasporti

1. E' istituita la Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale, convocata ogni cinque anni dall'Assessore regionale dei trasporti; essa costituisce la sede del confronto fra le amministrazioni pubbliche, le imprese di trasporto, le parti sociali e le associazioni dei consumatori e degli utenti, finalizzata al dibattito ed all'elaborazione di proposte di miglioramento complessivo della mobilità delle persone e delle merci all'interno del territorio dell'isola e di corridoio con i territori continentali.

2. Alla quantificazione dei relativi oneri si fa fronte con la legge finanziaria dell'anno di competenza.

 

Capo IX
Attività di vigilanza, controllo
ed atti sanzionatori

Art. 44
Funzioni di Polizia ferroviaria

1. Le funzioni di Polizia ferroviaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi ed alla loro rispondenza ai relativi contratti di servizio sono attribuiti:
a) dal direttore generale dell'Assessorato dei trasporti, con apposita determinazione, a dirigenti e funzionari delle fasce D e C con competenza su tutti i servizi che insistono sul territorio regionale;
b) dagli enti affidanti, con autonomi provvedimenti, relativamente ai servizi di propria competenza.

2. Il personale così individuato è munito di idonea tessera di riconoscimento secondo il modello previsto nel regolamento.

 

Art. 45
Applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

1. In attuazione e ad integrazione delle norme contenute nel titolo VII Attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti; applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi, capi I, II, e III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, valgono le disposizioni seguenti:
a) il viaggiatore che risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della tariffa evasa e di una sanzione pecuniaria, la cui entità è stabilita con determinazione del direttore generale dell'Assessorato dei trasporti, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;
b) all'accertamento delle infrazioni di cui alla lettera a), provvedono il personale viaggiante e quello ispettivo, di controllo e verifica a ciò deputato dall'impresa esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa esercente medesima e di distintivo chiaramente identificabile dagli utenti;
c) le due funzioni di ricevimento del verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 83 e quella di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 753, sono riservate alla Regione, e per essa, al servizio competente in materia dell'Assessorato dei trasporti per i soli servizi direttamente affidati dalla Regione. Per i servizi di competenza delle province e dei comuni, singoli o associati, le due funzioni sono delegate all'ente che ha stipulato il relativo contratto di servizio anche se nell'interesse di altro ente;
d) in tutti i casi, i proventi riscossi in attuazione delle lettere a), b) e c) sono devoluti all'impresa esercente.

 

Capo X
Norme transitorie e finali

Art. 46
Articolazione e finanziamento
del Fondo regionale dei trasporti

1. Le risorse finanziarie a supporto del trasporto pubblico locale trasferite dallo Stato, dalla Unione europea nonché previste da accordi di programma quadro e dal bilancio regionale, sono contabilizzate in appositi capitoli del Fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 14.

2. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti in infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi a favore in generale della mobilità, degli studi, delle ricerche e delle spese di funzionamento della Agenzia della mobilità e del Comitato tecnico amministrativo dei trasporti.

3. L'ammontare del Fondo regionale dei trasporti viene annualmente stabilito dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio sulla base della risorse finanziarie proprie e di quelle aggiuntive ai sensi del decreto legislativo n. 422 de 1997.

 

Art. 47
Trasformazione del regime societario

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, entro il termine del 31 dicembre 2005 le aziende ed i consorzi pubblici di trasporto completano la loro trasformazione in società di capitali.

 

Art. 48
Atto preliminare di definizione dei servizi minimi

1. L'atto preliminare degli indirizzi in materia di progettazione dei servizi minimi a livello regionale e locale, compresi i criteri per la definizione dei bacini e delle unità di rete e d'area urbana, in conformità della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite preventivamente le amministrazioni provinciali ed i comuni capoluogo.

2. In sede di prima applicazione, le unità d'area urbana, i territori a domanda debole e i comuni montani, sono individuati in sede di conferenza dei servizi convocata dal Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; partecipano alla conferenza dei servizi gli Assessori regionali dei trasporti, degli enti locali e della programmazione, i presidenti delle province e delle comunità montane dell'isola e un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali degli enti locali, delle associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto e delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 281 ed operanti in Sardegna.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati e delimitati gli ambiti territoriali riconducibili alle unità di rete ed ai bacini di traffico.

 

Art.49
Proroga delle concessioni

1. I servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano, esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi fino alla naturale scadenza della concessione.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di scadenza di cui al comma precedente e fino alla definizione delle procedure concorsuali ed al materiale avvio dei servizi stessi, le concessioni in essere, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla razionalizzazione dei servizi.

 

Art. 50
Servizi ferroviari

1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;
b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma quadro di cui all'intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999 per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in gestione commissariale e governativa, come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n.662, sulla base di appositi studi da cofinanziarsi in misura paritaria tra Stato e Regione;
c) stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 51
Programmazione ed amministrazione
dei servizi ferroviari
in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A.

1. Nelle more del conferimento alle province di cui al comma 3 dell'articolo 19, la programmazione e l'amministrazione dei servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale è svolta direttamente dalla Regione per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di attuazione dei conferimenti assunti sulla base di quanto previsto agli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422.

 

Titolo III
Disciplina del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

Capo I
Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

Art. 52
Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni e le classificazioni di cui all'articolo 2 della Legge n. 218 del 2003.

 

Art. 53
Autorizzazioni

1. La Regione rilascia l'autorizzazione per attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio regionale.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare un'apposita domanda e dichiarare:
a) la denominazione aziendale;
b) la sede legale o la sede della principale organizzazione aziendale;
c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;
d) il numero degli autobus che si richiede siano autorizzati per il servizio di noleggio;
e) il numero degli eventuali autobus acquistati con il finanziamento pubblico o cofinanziati;
f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
g) la natura giuridica del rapporto del personale dell'azienda;
h) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, da parte del personale destinato alla guida degli autobus;
i) l'iscrizione, per le finalità di cui all'articolo 56, al ruolo regionale prevista dalla Legge n. 21 del 1992.

3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa portante l'indicazione numerica del personale dipendente che si prevede di impiegare da cui si evince:
a) il personale impiegato nell'ultimo anno dall'impresa;
b) la tipologia dei contratti di lavoro applicati con la relativa suddivisione quantitativa del personale;
c) l'individuazione dei titolari soci e collaboratori familiari impiegati risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

4. La Regione stabilisce, con apposito atto, modalità e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3; la verifica è effettuata con cadenza annuale.

5. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione le eventuali variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3 entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

 

Art. 54
Registro regionale delle imprese

1. La Giunta regionale istituisce il Registro regionale delle imprese e invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della Legge n. 218 del 2003.

 

Art. 55
Documento fiscale

1. L'impresa di trasporto è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all'articolo 7 della Legge n. 218 del 2003.

 

Art. 56
Abilitazione all'esercizio dell'attività di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21

1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 si considerano abilitate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della Legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21 del 1992.

 

Art. 57
Autobus acquistati con contributo pubblico

1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici riservati alle imprese concessionarie di servizi ordinari di linea per l'attività di noleggio di cui alla presente legge.

2. La Regione può autorizzare l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso. L'autorizzazione è subordinata alla separazione contabile tra i servizi sussidiati e i servizi a carattere commerciale, prevista dai regolamenti CEE 26 giugno 1969, n. 1191 e 20 giugno 1991, n. 1893 nonché dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, per gli autobus acquistati con il cofinanziamento pubblico e destinati al trasporto pubblico locale, è rilasciata previo nulla osta dell'ente concedente.

 

Art. 58
Autobus destinati al servizio

1. L'impresa deve destinare al servizio:
a) gli autobus revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
b) gli autobus risultanti nel registro regionale di cui all'articolo 54;
c) conducenti in possesso dell'abilitazione professionale.

2. L'impresa deve conservare a bordo del veicolo l'autorizzazione di cui all'articolo 53, il documento fiscale di cui all'articolo 55 e il nulla-osta dell'ente concedente di cui al comma 3 dell'articolo 57.

 

Art. 59
Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 e alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 58 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 1.500.

4. L'esercizio dell'attività di noleggio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 53 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000.

 

Art. 60
Infrazioni

1. Le infrazioni, ai sensi della normativa vigente, si distinguono in:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, intesa come il complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, intesa come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, intesa come il complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari per il corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

 

Art. 61
Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 200, 201, 203, 204, 205 e 206 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dei principi contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I proventi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla Regione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a comunicare tale violazione alla Regione.

4. Il direttore del servizio competente in materia dell'Assessorato dei trasporti è l'autorità competente a ricevere il rapporto sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 62
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Per le infrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 58 l'autorizzazione è sospesa:
a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque; tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili fino ad un massimo di dieci infrazioni;
b) da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni alle imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

2. Per le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 59 l'autorizzazione è sospesa:
a) da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni sulla base del numero delle infrazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle infrazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di infrazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci infrazioni;
b) da un minimo di venti ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004.

3. Per infrazione grave si intende l'infrazione che è sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa;
b) non adotta il regime di separazione contabile quando svolge anche il servizio di trasporto pubblico locale;
c) nell'arco di cinque anni, incorre in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

 

Art. 63
Norme transitorie

1. Le licenze comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus devono essere sostituite, previa richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'autorizzazione di cui all'articolo 53, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le licenze comunali cessano di avere efficacia e la richiesta non può essere presentata prima di un anno, pena l'inammissibilità.

 

Titolo IV
Trasformazione dell'azienda regionale sarda trasporti

Capo I
Trasformazione dell'ARST

Art. 64
Trasformazione

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), è trasformata, entro il termine del 31 dicembre 2005, in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della partecipazione pubblica maggioritaria e con la denominazione di A.R.S.T. S.p.A..

2. A tal fine, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:
a) la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST;
b) la determinazione del capitale iniziale della nuova S.p.A., quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;
c) il collocamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 30% del capitale sociale a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate dalla Regione stessa o dagli enti locali affidatari dei servizi;
d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società.

3. Tale delibera è inviata alla Commissione competente del Consiglio regionale per l'espressione, entro trenta giorni, del parere.

4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite alla Presidenza della Regione che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. La nuova società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST.

 

Art. 65
Trasferimento del personale

1. Tutto il personale dell'ARST transita nella società per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL Autoferrotranviari e degli accordi integrativi in essere.

 

Art. 66
Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla avvenuta trasformazione in S.p.A. di cui all'articolo 64, si applicano le norme che regolano il funzionamento dell'ARST previste dalla legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

 

Titolo V
Norma finanziaria e disposizioni finali

Art. 67
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 43, valutati in euro 85.783.000 per l'anno 2006 ed in euro 80.683.000 per gli anni successivi, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2006, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalle leggi regionali delle quali si dispone l'abrogazione con l'articolo 68, nonché con le risorse statali assegnate ai termini del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento

UPB E13.008
(ex E13.004) (DV) Assegnazioni statali a favore del trasporto pubblico locale pm

UPB E13.012
(ex E13.008) (DV) Sanzioni nel settore del trasporto pm

SPESA

In aumento

UPB S13.019
(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23) Tit. I
Fondo regionale dei trasporti 2006 € 77.000.000
parte corrente

2005 euro -------
2006 euro 77.000.000
2007 euro 77.000.000

UPB S13.020
(N.I.) Dir. 01 Serv. 02 (03.23) Tit. II
Fondo regionale dei trasporti -
Investimento

2005 euro -------
2006 euro 8.783.000
2007 euro 3.683.000

 

Art. 68
Norme abrogate.

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:
a) L.R. 27 ottobre 1956, n. 28;
b) L.R. 20 giugno 1974, n. 16;
c) L.R. 27 agosto 1982, n. 16;
d) art. 57 L.R. 30 maggio 1989, n. 18;
e) art. 19 e art. 20 della L.R. 30 agosto 1991, n. 32;
f) L.R. 4 agosto 1993, n. 32;
g) art. 34 della L.R.15 febbraio 1996, n. 9;
h) L.R. 10 luglio 2000, n. 8.

 

Art. 69
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.